Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 8978 del 29-3-2004.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Roma, 29-3-2004 |
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Messaggio n. 8978 |
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OGGETTO: |
Versamenti Volontari della contribuzione atipica ex INPDAI per l’anno 2004. |
Ai Direttori Provinciali Ai Direttori Subprovinciali Ai Direttori di Agenzia Ai Responsabili U.d.P. Assicurato Pensionato Agli Operatori di Controllo e p.c.Ai Direttori Regionali
Sono terminate le operazioni preliminari al rinnovo della contribuzione atipica in oggetto per l'anno 2004.
Pertanto sono in corso di spedizione le comunicazioni rivolte alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, contenenti l’indicazione -dettagliata per trimestri- della misura degli importi da versare a mezzo modello F24, relativamente ai versamenti volontari della contribuzione atipica ex INPDAI per l’anno 2004.
La retribuzione di riferimento dell’anno 2003 è stata incrementata sulla base dell'indice ISTAT -pari al 2,5%- valido per l’anno 2004.
Le modalità operative inerenti al versamento di questi contributi sono regolate dal messaggio n. 142 del 26 novembre 2003, che ad ogni buon fine si allega alla presente (Allegato n. 1). In considerazione del fatto che le regole per il versamento e la gestione di tale contribuzione, si trovano al di fuori di quelle previste per i versamenti volontari tipici e che, di conseguenza, la copertura contributiva derivante sarà rilevata tramite le procedure informatiche del DM/770; tali procedure saranno eccezionalmente accentrate su un unico punto rappresentato dalla Direzione provinciale di Bologna. Le posizioni oggetto di rinnovo saranno successivamente inserite, a beneficio delle Sedi, nella base informativa dei prosecutori volontari esclusivamente a titolo informativo.
Si chiarisce inoltre che, nell’ipotesi in cui le aziende interessate dovessero ricevere le comunicazioni relative alla misura della contribuzione atipica oltre il 16 aprile 2004 (data di scadenza del versamento degli importi relativi al primo trimestre 2004), il pagamento del solo primo trimestre potrà avvenire anche dopo tale termine, e in ogni caso non oltre il 16 maggio 2004.
Per gli eventuali ulteriori chiarimenti sulle posizioni interessate che si ritenessero utili, le Sedi periferiche potranno rivolgersi: · per la parte amministrativa: Antonio Montanarella - S. P. Bologna- tel. 051 216440 Marisa Buccino - D.C.E.C. - tel. 06 59054986 Maria Bruni - D.C.E.C. tel. 06 59054558 Ciro Cetara - D.C.E.C. tel. 06 59054670
· per la parte informatica: Bruno Iessi - D.C.S.I.T. tel. 06 59053072
p. IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE (Daniela Pizzi)
p. IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (Pierlodovico Pellizzari)
Allegato 1
Mess.142 del 26.11.03
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
STRUTTURA PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Oggetto: Contribuzione “atipica” ex INPDAI.
L’art. 4, 2° comma, della legge n. 44 del 15/03/1973, ha previsto che l’INPDAI consentisse al dirigente e all’azienda la possibilità di proseguire i versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo venissero conferite dall’azienda stessa cariche sociali comportanti la perdita del requisito della subordinazione:tale forma contributiva, per la sua specificità è stata definita “atipica”. Per essere autorizzati al pagamento di tale forma contributiva, era sufficiente avere un anno di contribuzione presso detto Ente antecedente la data della domanda di autorizzazione, fino alla emanazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAI del 26/03/1999e, successivamente a tale data, almeno un mese di contribuzione versata, in qualsiasi epoca, dalla stessa azienda conferente la carica sociale. Tale prosecuzione, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo di legge, è avvenuta dal 1973 al 31/12/2002, mediante il versamento all’ex INPDAI di importi contributivi per i quali, quanto alla misura ed alla periodicità, si sono applicate le norme relative alla contribuzione volontaria. L’onere del versamento della contribuzione cosiddetta “atipica”, nonché l’onere di comunicare all’ex INPDAI ogni variazione intervenuta nel rapporto di amministrazione col dirigente, faceva carico all’azienda datrice di lavoro. Inoltre la particolarità del rapporto giuridico previdenziale che vincolava i soggetti interessati (azienda, assicurato e specifico ente percettore), ha fatto sì che le forme di incompatibilità stabilite dalle norme per la contribuzione volontaria non fossero estensibili a quella “atipica”, ivi compresa quella dovuta alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 335/95. L’art. 42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel disporre la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, ha di fatto abrogato la legge n. 44/73, con la conseguente impossibilità di procedere alle autorizzazioni a tale forma contributiva. In linea con quanto convenuto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alla salvaguardia dei diritti dei dirigenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 01/01/2003, o che abbiano presentato domanda di autorizzazione a tale forma contributiva anteriormente al 31/12/2002, sarà mantenuta la possibilità che le aziende e i dirigenti, autorizzati alla prosecuzione della contribuzione “atipica” anteriormente al 1° gennaio 2003, continuino ad effettuare i relativi versamenti. Considerato che la legge n. 44/73 poneva a carico del datore di lavoro l’onere di detto versamento, si è ritenuto opportuno, al solo fine di semplificare gli adempimenti, a partire dal gennaio 2003, di modificare le modalità di versamento del suddetto contributo, utilizzando il modello F24 e riportando i dati sul modello DM10/2, unitamente a quelli dei dipendenti dell’azienda.
Modalità operative: In considerazione di quanto esposto, per il versamento della contribuzione “atipica” le aziende interessate dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “M553”, da esporre nei quadri B-C del modello DM10/2. In corrispondenza del codice occorre indicare: il numero dei dirigenti interessati alla predetta contribuzione, la retribuzione di riferimento ed il contributo dovuto. Le aziende interessate (ed i contribuenti per conoscenza), con comunicazione trasmessa dalla struttura INPDAI, riceveranno gli importi aggiornati ai livelli 2003 delle retribuzioni di riferimento e del relativo contributo.
Versamento contribuzione anno 2003 Le aziende sono tenute a versare la contribuzione relativa a tutti i trimestri 2003 (compreso il 4° trimestre) con il modello DM10/2 relativo al periodo di paga dicembre 2003. Il versamento della contribuzione di cui trattasi dovrà essere effettuato entro il 16/01/2004.
Versamento contribuzione dal 2004 A partire dal gennaio 2004 la contribuzione dovrà essere versata con cadenza trimestrale, e precisamente:
Nei primi mesi del prossimo anno saranno quindi trasmessi alle aziende interessate i nuovi livelli retributivi sui quali saranno calcolate, con le modalità della contribuzione volontaria, le contribuzioni dovute. Nel caso che il versamento del saldo del modello DM10/2 con il modello F24 venga effettuato in ritardo rispetto al termine di scadenza, gli importi risulteranno indebiti e quindi rimborsati senza interessi e rivalutazione monetaria.
Modalità compilazione CUD e 770 I periodi per i quali è stata versata la contribuzione atipica vanno dichiarati nel CUD e nel mod. 770 compilando i seguenti punti della parte C “dati previdenziali ed assistenziali INPS” come segue: punto 1 (qualifica): indicare il codice di nuova istituzione “A” punti 4 (matricola) e 5 (provincia lavoro) punto 6 (assicurazioni coperte): IVS
Nella sezione 2 “retribuzioni particolari” compilare : - nel punto 26 (tipo) il codice “AT” - nei punti 27 (data inizio) e 28 (data fine periodo) indicare periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data iniziale e finale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica - nel punto 29 (retribuzione) indicare la retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della contribuzione atipica per il periodo considerato. - nel punto 30 (settimane retribuite) indicare il numero delle settimane corrispondenti Nessun dato va indicato nella sezione 3.
IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE (G. Craca)
IL DIRETTORE CENTRALE STRUTTURA PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI (P. Di Giorgio)
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