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960517
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA
E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Circolare n. 104
AI DIRIGENTI  CENTRALI E  PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI  COORDINATORI  GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO  DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Gestioni ART/COMM: precisazioni in materia di
prescrizione dei contributi.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA
E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Roma, 16 maggio 1996  AI DIRIGENTI  CENTRALI E  PERIFERICI
Circolare n. 104      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI  COORDINATORI  GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                         CONSIGLIO  DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                         CASSE
                      AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Gestioni ART/COMM: precisazioni in materia di
         prescrizione dei contributi.
Sommario: Emissione dei bollettini di conto corrente postale
          necessari per il  pagamento  dei contributi dovuti
          dagli  artigiani e  dagli esercenti attivita' com-
          commerciali. Prima emissione dell'anno 1996:
          limiti entro i quali  possono  essere recuperati i
          contributi per i nuovi iscritti e  per i  soggetti
          gia' assicurati.
1 - PRESCRIZIONE
     Allo scopo di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi
sulla complessa normativa concernente la prescrizione dei
contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti e di
evidenziare i criteri sulla base dei quali e' stata realiz-
zata l'emissione del marzo 1996 - e che saranno osservati,
con i necessari adattamenti temporali, in occasione di
quelle successive - si precisa quanto segue.
1.1 - Nuovi iscritti con periodi arretrati.
     Per determinare la data di inizio dell'imposizione , si
deve fare riferimento alla data in cui e' stata presentata
la domanda di iscrizione o e' stato notificato  l'accerta-
mento d'ufficio della sussistenza dell'obbligo assicurativo.
In particolare, in assenza di altri atti interruttivi della
prescrizione operati in precedenza, i contributi dovuti
possono essere imposti, entro il limite della prescrizione
vigente al momento della domanda o della notifica degli
accertamenti d'ufficio, secondo le precisazioni che seguono.
dalle date sottoindicate.
a) Domanda o accertamenti notificati dal 1  ottobre 1982 al
31 dicembre 1990.
     Debbono essere considerati recuperabili tutti i con-
tributi, compresi quelli relativi al SSN, nel limite della
prescrizione vigente al momento della domanda o della
notifica degli accertamenti d'ufficio; in mancanza di altri
atti interruttivi intervenuti successivamente, sono invece
caduti in prescrizione quelli relativi al periodo compreso
fra il mese successivo a quello in cui e' stata fatta la
domanda o sono stati notificati gli accertamenti  e il 31
dicembre 1990. La richiesta contenuta nei modd. GA e GC 21
recapitati entro il 20 aprile 1996 consentira', infatti, di
recuperare i contributi relativi all'ultimo quinquennio (dal
gennaio 1991 in poi), ma non quelli anteriori al quinquennio
stesso, se posteriori all'atto interruttivo rappresentato
dalla domanda o dagli accertamenti d'ufficio. Si tratta,
come e' evidente, di casi del tutto particolari, relativi ad
ipotesi in cui, pur in presenza di domanda (o di accerta-
mento) anteriore al 21 aprile 1991, la pratica e' stata
trattata solo recentemente. Poiche' l'emissione del marzo
1996 e' stata basata, per quanto riguarda l'inizio dell'im-
posizione, sulle indicazioni fornite dalle Sedi, sara'
necessario che, in relazione ai casi ipotizzati - che
saranno evidenziati in appositi tabulati dalla Direzione
Centrale Tecnologia Informatica - le Sedi stesse  provvedano
ad inviare agli interessati un duplicato dei bollettini con
importo ricalcolato sulla base dei principi sopra esposti.
b) Domanda o accertamenti notificati dal 1  gennaio
   1991 al 16 agosto 1995.
     Debbono essere considerati recuperabili tutti i con-
tributi (compresi quelli relativi al SSN) dovuti nel limite
della prescrizione vigente al momento della domanda o della
notifica degli accertamenti d'ufficio, cioe' dal gennaio
1982 in poi.
c) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 16
   agosto  1995 ed entro il 25 ottobre 1995.
     Debbono essere considerati recuperabili i contributi
fissi IVS dal luglio 1985 e i contributi a percentuale
dovuti per l'intero anno 1985. I contributi per il SSN
saranno invece dovuti dall'anno 1990.
d) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 25
   ottobre 1995 ed entro il 31 dicembre 1995.
     Debbono essere considerati dovuti i contributi fissi
IVS relativi al decennio anteriore (fissi dall'ottobre 1985
e percentuali per l'intero anno 1985) Per quanto riguarda il
SSN, sono dovuti i contributi relativi all'anno 1991.
e) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 31
   dicembre 1995.
     Si possono recuperare i contributi fissi IVS relativi
all'ultimo quinquennio. A titolo di esempio, si precisa che,
qualora la domanda venga presentata o gli accertamenti
vengano notificati dopo il 31 dicembre 1995 ed  entro il 25
gennaio 1996, possono essere recuperati i contributi  IVS
dal 4  trimestre 1990 in poi.
     Per quanto riguarda il SSN, sono dovuti i contributi
relativi all'anno 1991.
1.2 - Recuperabilita' dei contributi per i soggetti gia'
      assicurati.
     A decorrere dal gennaio 1996, come si e' detto, la
prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani e dai
commercianti e' fissata in cinque anni, anche per quanto
riguarda l'assicurazione IVS. Ad integrazione di quanto
comunicato con le precedenti disposizioni sull'argomento, si
conferma che tale termine non puo' essere esteso a dieci
anni su denuncia del lavoratore. La disposizione dell'art.
3, comma 9, come precisato con circolare n. 262 del 13
ottobre 1995, si riferisce esclusivamente ai lavoratori
dipendenti.
2 - UTILIZZABILITA' AI FINI PENSIONISTICI DEI CONTRIBUTI
    FISSI E DI QUELLI VERSATI SUL MINIMALE DI REDDITO.
2.1 - utilizzabilita' del contributo fisso in assenza del
      versamento del contributo a percentuale (periodo
      anteriore al luglio 1990).
     Come e' noto, la contribuzione aggiuntiva aziendale di
cui  all'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, costi-
tuisce parte integrante della contribuzione IVS. Pertanto,
con riferimento al periodo anteriore al luglio 1990, il
mancato versamento di tale contribuzione aggiuntiva deter-
mina l'impossibilita' di utilizzare i contributi mensili
versati per l'anno al quale si riferisce l'omissione, sia
per il titolare che per gli eventuali collaboratori fami-
liari. Si richiamano in proposito le disposizioni emanate
con il messaggio n. 03455 del 10 ottobre 1982 (1) e con le
circolari n. 1815 del 7 marzo 1983, n. 1820 (2) del 30
maggio 1983 e n. 136 del 15 giugno 1988 (3).
     Per il passato, la situazione poteva essere sanata
versando il contributo omesso. Attualmente, per effetto
delle nuove norme sulla prescrizione e in mancanza di
specifici atti interruttivi, i contributi stessi in molti
casi non possono piu' essere accettati dall'Istituto.
     In quest'ultima ipotesi, deve essere effettuata una
contrazione del periodo assicurativo accreditabile, operando
come segue.
a) si somma alla contribuzione versata (contribuzione fissa
   e contribuzione a percentuale) quella a percentuale
   ancora dovuta;
b) si divide l'importo cosi' ottenuto per 12;
c) si divide l'importo corrispondente alla contribuzione
   versata per quello di cui al punto b);
d) si accredita un numero di contributi mensili pari al
   quoziente intero ottenuto con l'operazione di cui al
   punto c). L'accredito deve essere effettuato a partire
   dal mese di gennaio o dal mese di inizio dell'attivita',
   se posteriore.
     Un esempio puo' chiarire il concetto sopra esposto.
     Si supponga che per un determinato anno siano  dovute
L. 1.200.000 per contribuzione fissa e L. 600.000
                    per                          contribuzione a percentuale e
che un artigiano abbia versato                   per intero la quota fissa e la
 meta' di quella a percentua-                    le. Il numero di contributi me
nsili da accreditare                             risultera' dalle seguenti oper
azioni:                                          - contribuzione versata + cont
ribuzione dovuta = L.1.800.000                   - contribuzione mensile dovuta
 (L.1.800.000:12)= L.  150.000                   - contributi accreditabili (1.
500.000:150.000) N. 10
                                                 2.1.2 - Crediti estinti per ef
fetto di norme di legge o                                abbandonati in base a
disposizioni amministrative.
     La contrazione di cui sopra non deve essere effettuata
in relazione ai debiti contributivi da considerare estinti
per effetto dell'art. 2, comma 13, del DL 9 ottobre 1989, n.
338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
dell'art. 4 bis della legge 17 marzo 1993, n. 63  e
dell'art. 3, comma 6 del D.L.28 marzo 1996, n. 166.
     Quest'ultima disposizione stabilisce testualmente che
"I crediti di importo non superiore a lire cinquantamila per
contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle
eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione"
     Rientrano nella norma richiamata - che assorbe il
contenuto di quelle da ultimo citate e pertanto deve essere
riferita a tutte le situazioni pregresse - i singoli crediti
che non superano le 50.000 lire a bollettino per soli
contributi, sia che si riferiscano a contributi fissi, sia
che siano relativi a contribuzione a percentuale.
     Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi di
crediti da considerare abbuonati per effetto di disposizioni
amministrative. Per l'abbuono dei piccoli crediti, si vedano
le disposizioni contenute nelle circolari n. 265 R.C.V. del
14 dicembre 1989 (4), n. 1 R.C.V. del 2 gennaio 1990 (5), n.
70 del 23 marzo 1993 (6) e la circolare n.294 del 9 novembre
1994 (7), emanata in applicazione della determinazione
commissariale n. 474 del 20 ottobre 1994.
     In tutti i casi suddetti, i contributi non recuperati
vanno considerati come versati.
2.1.3 - Abbandono dell'azione legale di recupero
     La contrazione di cui al precedente punto 2.1 va invece
effettuata in relazione ai contributi  per i quali deve
essere  iniziata l'azione amministrativa  di recupero, anche
se per i contributi medesimi non deve essere coltivata
l'azione legale in considerazione dell'esiguo importo del
credito stesso. In questo caso, infatti, non si tratta di
una mera rinuncia al credito per ragioni di opportunita'
economica, ma di un mancato pagamento da parte di un sog-
getto al quale l'omissione contributiva e' stata regolar-
mente notificata.
2.2 - Utilizzabilita' del contributo versato sul minimale di
      reddito in assenza del versamento del contributo a
      conguaglio o a saldo (periodo posteriore al giugno
      1990).
     Per il periodo posteriore al giugno 1990, il contributo
dovuto per l'assicurazione IVS e' unico, anche se il versa-
mento  avviene in tempi e con modalita' diverse. Peraltro,
l'assenza del versamento dei contributi a conguaglio (o a
saldo) non impedisce la copertura contributiva dell'anno
interessato, visto che l'obbligo di tale versamento e' solo
eventuale e collegato all'esistenza di redditi che po-
trebbero anche mancare. In altri termini, fino al momento
della comunicazione, da parte del Ministero delle Finanze,
dei dati relativi alle dichiarazioni reddituali dei singoli
soggetti, il mancato versamento dei contributi a conguaglio
non puo' essere considerato come una omissione. In conse-
guenza, a seguito dei singoli versamenti, viene accreditato,
sulla posizione assicurativa di ogni soggetto, un contributo
mensile per ogni mese di attivita' prestata e viene attri-
buito il reddito desunto dall'importo dei pagamenti effet-
tuati. Tali registrazioni, peraltro, possono essere defini-
tivamente convalidate solo dopo la verifica conseguente ai
controlli incrociati con il Fisco. Prima di tale verifica,
il versamento puo' essere utilizzato solo in via provvisoria
e salvo rettifica. Pertanto, se in un momento successivo ai
primi versamenti, si accerta il mancato o incompleto paga-
mento del contributo per la parte relativa al reddito
eccedente il minimale, si dovra'
- dare immediatamente inizio all'azione di recupero dei
contributo omessi; la relativa comunicazione all'interessato
- da effettuare con raccomandata R.R. - dovra' contenere
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento  del dovuto
entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, si
procedera' alla revisione della posizione contributiva
individuale e all'accredito di un numero di contributi
mensili ridotto in proporzione ai versamenti effettuati;
- alla rideterminazione del numero dei contributi accredi-
tabili nell'ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute
(ovviamente la posizione dovra' essere ricostituita in
relazione al pagamento effettuato);
- alla rideterminazione dell'importo reddituale dei singoli
mesi, visto che la somma pagata rappresenta solo una parte
di quella dovuta;
- all'assunzione dei conseguenti provvedimenti in materia
pensionistica.
     Le operazioni concernenti la posizione contributiva e
la determinazione dell'importo dei redditi saranno compiute
direttamente dalla Direzione  Centrale Tecnologia Informa-
tica al momento della comunicazione dei dati reddituali da
parte del Ministero delle Finanze, ma potranno essere
effettuate anche dalle Sedi, per singoli soggetti, al
momento della definizione di una domanda di pensione, sulla
base dei dati forniti dal soggetto  e con le modalita' che
saranno successivamente indicate dalla suddetta Direzione
Centrale.
                             o
                         o       o
     Il contenuto della presente circolare  deve essere
portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei
Consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di
informazione.
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
-----------
(1)   V. "Atti ufficiali" 1983, pag.  815
(2)   V. "Atti ufficiali" 1983, pag.  787
(3)   V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1639
(4)   V. "Atti ufficiali" 1989, pag. 2556
(5)   V. "Atti ufficiali" 1990, pag.   47
(6)   V. "Atti ufficiali" 1993, pag. 1779
(7)   V. "Atti ufficiali" 1994, pag. 6863