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Versione Testuale
900123
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circ. n. 18
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONLI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI E PROVINCIALI
Determinazione per l'anno 1990 del limite minimo di re-
tribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le con-
tribuzioni dovute in materia di previdenza ed assisten-
za. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 18 gennaio 1990
Circ. n. 18
                            AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                            AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
                               PERIFERICI DEI RAMI
                               PROFESSIONLI
                            AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                               PRIMARI MEDICO-LEGALI
                            AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                               e, per conoscenza,
ALLEGATO                    AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                            AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                               REGIONALI E PROVINCIALI
OGGETTO: Determinazione per l'anno 1990 del limite minimo di re-
     tribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le con-
     tribuzioni dovute in materia di previdenza ed assisten-
         za. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
1) Minimali di retribuzione per la generalita' dei lavoratori
 Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989,
n. 389 (G.U. del 9.12.1989, n. 287), all'art. 1, comma 1, sanci-
sce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale non puo' essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo.
 Tale disposizione era gia' contenuta nel D.L. 30.12.1988, n.
548, entrato in vigore dall'1.1.1989, e nei DD.LL. successivi
sino a quello del 5.8.1989, n. 279, provvedimenti non convertiti
in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi
dalla citata legge n. 389/1989.
 Come gia' evidenziato nella circolare n. 14 del 17.1.1989,
anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
 Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura
della retribuzione.
 La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989,
convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti
minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno
rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge
26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10
lire per eccesso. Questo comporta che la retribuzione da assog-
gettare a contribuzione, determinata ai sensi dell'art. 12 della
legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere
adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile
di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di
retribuzione giornaliera di cui alla disciplina gia' vigente.
 Poiche' e' stato accertato dall'ISTAT, come da comunicazione
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui
all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modifiche, e' risultato pari al 6,5%, nelle tabelle A), B) e C)
(v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera,
da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1990 a
seguito dell'applicazione di tale aliquota.
 Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L.
n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere
ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a
L. 46.028 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in
vigore all'1 gennaio 1990, che e' stato determinato nella misura
di L. 484.500 mensili).
 Per quanto concerne l'identificazione di taluni settori
riportati nelle tabelle allegate, si ritiene opportuno rammentare
e precisare quanto segue.
a) Istruzione ed educazione scolare non statale.
   Si richiama il punto 5 della circolare 17.1.1989, n. 15.
b) Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assisten-
   ziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assi-
   stenza.
 Con circolare del 3.1.1980 n. 507 RCV e' stato precisato che
rientrano nel settore le case per anziani, gli istituti educativi
assistenziali, gli orfanotrofi, ecc.
 Ad ulteriore chiarimento ed integrazione, si fa presente che
l'individuazione del settore in epigrafe deve essere effettuata
con riferimento al concetto di assistenza sociale definito con la
circolare n. 201 del 23.9.1989 agli effetti dell'applicazione
dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito nella
legge 29.2.1980, n. 33, per quanto riguarda sia la natura
dell'attivita', sia i soggetti che la erogano, sia l'inesistenza
della finalita' di lucro.
 In particolare, si richiama quanto fatto presente al punto
1, sub. lettera c, ed al punto 2 (limitatamente alla parte che
interessa ai fini di cui trattasi) della citata circolare.
2) Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al DPR 30
   aprile 1970, n. 602.
 Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537/1981 ha
stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori soci di societa', anche di fatto, e loro organismi
associati, soggetti alle norme di cui al DPR 30 aprile 1970, n.
602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura per-
centuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in
applicazione del predetto art. 19 della legge n. 153/1969, con
arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
 Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno
1990, considerato che l'indice medio del costo della vita calco-
lato dall'ISTAT e' aumentato nella misura del 6,5%, il predetto
minimale, fissato all'1 gennaio 1989 in L. 23.290, incrementato
dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 24.810.
 Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19
dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (5% dell'im-
porto del trattamento minimo mensile di pensione pari a L.
24.225).
 L'aumento del minimale va applicato sia alle retribuzioni
convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del DPR n.
602/1970, sia a quelle determinate ai sensi dell'art. 6 del
decreto stesso, ove di misura inferiore allo stesso minimale.
 Peraltro, si rammenta che il D.M. 4.4.1989 (pubblicato sulla
G.U. n. 90 del 18 aprile 1989) con decorrenza 1 maggio 1989 ha
fissato in L. 25.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000  000000000000000000000000000000000000000000000000 il salario convenzion
ale giornaliero per le               categorie in epigrafe (v. circolare n. 121
 del 5.6.1989), valore               che risulta superiore al citato minimale.
                                      Per quanto concerne gli effetti del combi
nato disposto                        dell'art. 1 della legge n. 537/1981 e dell
'art. 22 della legge 3               giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istru
zioni impartite a pag.               2 della circ. n. 549 RCV/11 del 22 gennaio
 1981.                               3) Retribuzioni convenzionali in genere.
                                      Tutte le retribuzioni convenzionali in ge
nere sono soggette                   all'adeguamento periodico mediante l'appli
cazione dell'aliquota
del 6,5% ai sensi dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
fatta eccezione per quelle che risultano variate nell'anno
precedente.
 Comunque tutte le retribuzioni convenzionali non possono
essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente
ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale
per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle
tabelle allegate alla medesima legge.
 Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto
dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato, con riguardo
alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, comma 19, della
legge n. 863/1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di
retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non
possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola,
che per l'anno 1990 risulta essere di L. 24.225.
 Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere,
dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n.
160/1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retri-
buzione in vigore per l'anno considerato (v. tabella A e B sub.
all. ), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati -
proprio in virtu' del menzionato art. 5 della legge n. 863/1984 -
a L. 24.225.
 Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti
minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi
dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o variati nell'anno
precedente a quello preso in considerazione.
4) Tempo parziale, settori di attivita' con orario non superiore
   alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
 Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni
dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito
nella legge 7.12.1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza - ferma
restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita
dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modifi-
cazioni - non puo' essere inferiore all'importo delle retribu-
zioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti indivi-
duali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a
quello previsto dal contratto collettivo.
 Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici
minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata
la retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969
qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se
inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L.
citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali.
 E', quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui
si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude
affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma
dell'art, 1, comma 1, del D.L. piu' volte citato e segnatamente
dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva
ivi indicata.
 Cio' premesso per quanto riguarda i minimali predetti, si
rammenta quanto segue.
 Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19
dicembre 1984, n. 863, il comma 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989,
stabilisce con decorrenza 1.1.1989, il criterio per la determi-
nazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai
fini contributivi.
 Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68 del 10 aprile 1989.
 Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17
dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano
stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non
piu' di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7
della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L.
n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione
che risulta dall'1 gennaio 1990 pari a L. 19.380. Tale minimo
costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti
settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i
minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981
risultano superiori alle L. 19.380 si applicano tali minimi
(vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori
in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attivita'
prescolare - vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario
superiore alle quattro ore, il "minimo dei minimi" di L. 46.028.
 Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al
comma 16 dell'art. 5 della L. n. 863/1984, per effetto del D.M. 8
novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 dell'1 dicembre 1986
(v. circ. n. 823 RCV del 20 gennaio 1987) si applica anche al
personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero
pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come
collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del
contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attivita'
lavorativa e' svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.
5) Lavoratori a domicilio.
 L'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981 ha stabilito che il
minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe
varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n.
153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
 Pertanto considerato che l'indice del costo della vita e'
aumentato del 6,5 per cento il limite minimo di retribuzione
giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a 23.290 dall'1
gennaio 1989) a decorrere dal periodo di paga in corso all'1
gennaio 1990 e' di L. 24.810.
 Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1989, n.
638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989,
convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere
ragguagliato a L. 46.028.
 E' ovvio che anche per i lavoranti a domicilio valgono le
disposizioni del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge
7.12.1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile
(art. 1, comma 1).
6) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurati-
vi.
 Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo
periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e' fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione.
 Detto parametro per l'anno 1990 risulta, pertanto, pari ad
una retribuzione settimanale di L. 193.800 (vedasi anche circo-
lare n. 147 del 4.7.1989).
        IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.TO BILLIA
La presente circolare nelle more della stampa e della composi-
zione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
 TABELLA A
!=============================!================================!
!                             !            QUALIFICHE          !
!           SETTORE           !===========!===========!========!
!                             ! Dirigente ! Impiegato ! Operaio!
!=============================!===========!===========!========!
!                             !           !   (1)     !   (1)  !
!Industria                    ! 123.770   ! 37.350    ! 34.870 !
!=============================!===========!===========!========!
!Amministrazioni dello Stato  !           !   (1)     !   (1)  !
!ed altre Pubbliche Amm.ni    !  94.100   ! 44.780    ! 39.810 !
!=============================!===========!===========!========!
!                             !           !   (1)     !   (1)  !
!Artigianato                  !           ! 39.810    ! 34.870 !
!=============================!===========!===========!========!
!                             !           !           !   (2)  !
!Agricoltura                  !  99.040   ! 52.200    ! 39.770 !
!=============================!===========!===========!========================
!               !Credito assicurazioni e      !           !   (1)     !   (1)
!               !servizi tributari appaltati  ! 123.770   ! 42.310    ! 39.810
!               !=============================!===========!===========!========
!               !                             !           !   (1)     !   (1)
!               !Commercio                    ! 123.770   ! 34.870    ! 34.870
!
!=============================!===========!===========!========!
(1): Da adeguare a L. 46.028 ai sensi dell'art. 7 della legge
     11 Novembre 1983, n. 638.
(2): Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1,
     della Legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello
     stesso articolo.
 TABELLA B
!==============================================================================
!==================================!              !
!         QUALIFICHE               !              !
    !Imp.ti    !  Impiegati !          !              !         SETTORE
    !Docenti e !  Docenti e ! Operai   !              !
    !non doc   !  non doc   !          !              !
    !con funz  !            !          !              !
    !direttive !            !          !
!=
    !Istruzione pre-scolare      !          !            !          !
    !svolta dalle scuole         !          !            !          !
    !materne autonome o da       !          !            !          !
    !altre istituzioni ivi       !          !            !          !
    !comprese le IPAB (2)        ! 47.260   !   21.830   !17.450    !
    !============================!==========!============!==========!
    !Istruzione ed               !          !            !          !
    !educazione scolare non      !          !     (1)    !  (1)     !
    !                            !          !            !          !
    !statale                     ! 48.480   !   21.830  ! 21.830    !
    !============================!==========!===========!===========!
    !                            !          !     (1)   !   (1)     !
!Assistenza sociale          ! 47.260   !   19.610  ! 15.280    !
!svolta da istituzioni       !          !           !           !
!sociali assistenziali       !          !           !           !
!ivi comprese le IPAB        !          !           !           !
!============================!======================!===========!
!Attivita' di culto,         !          !           !           !
!formazione religiosa ed     !          !     (1)   !   (1)     !
!attivita' similiari         ! 47.260   !   19.610  ! 15.280    !
!============================!======================!===========!
!                            !Dirigente ! Impiegato !Operaio    !
!                            !======================!===========!
!                            !          !    (1)    !   (1)     !
!Spettacolo                  !101.520   !  30.510   ! 23.990    !
!============================!======================!===========!
!Attivita' circensi e        !          !           !           !
!dello spettacolo            !          !    (1)    !   (1)     !
!viaggiante                  ! 85.440   !  26.170   ! 19.160    !
!============================!=============!===================================
!===========!              !                            !Cap uff Im   ! Impiega
ti di       !              !                            !di I cat     !  II e I
II cat.     !
!                            !=============!====================!
!                            !    (1)      !        (1)         !
!Agenti di assicurazione     ! 30.510      !      21.830        !
!in gestione libera          !             !                    !
!============================!==================================!
!                            !Imp. concetto!   Imp d'ordine     !
!                            !=============!====================!
!Agricoltura (per il solo    !     (1)     !     (1)            !
!personale impiegatizio a    !             !                    !
!prestazione ridotta a       !    34.870   !   28.350           !
!servizio di piu' aziende)   !             !                    !
!============================!==================================!
!                            !Personale docente e non docente   !
!                            !==================================!
!                            !             (1)                  !
!Amministrazione statale     !            21.830                !
!============================!==================================!
!                            !Ispettori !  Ispettori !Ispettori !
!                            !di org.ne !  produz.ne !produz.ne !
!                            !produttiva!  categ. A  !cat.B e C !
!                            !==========!============!==========!
!Assicurazione (per il solo  !          !            !          !
!personale addetto alla      !          !            !          !
!organizzazione produttiva   !          !  (1)       ! (1)      !
!e alla produzione           !79.240    !  39.810    !26.170    !
!============================!==================================!
 SEGUE TABELLA B
!===============================================================!
!                         !                                     !
!      SETTORE            !             QUALIFICHE              !
!=========================!=====================================!
!Assistenza domiciliare   !                   (1)               !
!svolta in forma coop.va  !                  13.110             !
!=========================!=====================================!
!                         !     Personale fatica, custod.,      !
!                         !     pulizia                         !
!                         !=====================================!
!Credito (per il solo     !                   (1)               !
!personale ausiliario)    !                  17.450             !
!=========================!============!============!===========!
!                         !   Operai   !   Operai   ! Operai    !
!                         !III livello ! IV livello !V livello  !
!                         !============!============!===========!
!Servizio di pulizia      !    (1)     !     (1)    !  (1)      !
!disinfezione e           !            !            !           !
!disinfestazione          !  21.830    !   19.610   !  17.450   !
!=========================!=====================================!
!                         !            Pulitori                 !
!                         !=====================================!
!Proprietari di fabbricati!                                     !
!(per il solo personale   !                                     !
!addetto alla pulizia negl!                                     !
!stabili adibiti ad uso di!               (1)                   !
!abitazione od altro uso) !             17.450                  !
!=========================!==========!============!=============!
!                         !Capo Barca! Capo Pesca ! Marinaio    !
!                         !motorista !            !             !
!                         !==========!============!=============!
!Pesca costiera e         !    (1)   !     (1)    !   (1)       !
!mediterranea             !  28.350  !   26.170   !  21.830     !
=====!=======!============!=============!              !            !Comand ! I
 uff.! II uff!  Nostromo  !Marin.!Mozzo !              !            !e dir  ! c
opert! copert!  capo      !Cuoco !      !              !            !mac.na ! m
ac.na! mac.na!  mac.na    !etc-  !      !
!            !       !       !       !  Cap Pes   !      !      !
!            !=======!=======!=
!============!======!======!              !Pesca oltre !       !  (1)  !   (1)
!    (1)     !  (1) ! (1)  !              !gli stretti !54.760 ! 40.030! 33.710
!  29.520    !23.200 21.830!              !=======================!============
============!============!===============!              !
 !Redattore !Praticante  !  Collaboratore!              !
 !          !            !  Corrispond   !              !
 !==========!============!===============!              !
 !          !            !     (1)       !              !Giornalisti
 !  73.570  !   52.200   !   13.100      !              !======================
=!==========!============!===============!
 (1): Da adeguare a L. 46.028 ai sensi dell'art. 7 della legge
      11 Novembre 1983, n. 638.
 (2): Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica,
      ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984,
      la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638/83.
      Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai
      sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella,
      indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione
      superi o meno le 4 ore giornaliere.
 TABELLA C
 Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che
 non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
!=========================!==========!==============!=
!              !                         !          !  QUALIFICHE  !
!              !                         !==========!==============!===========
!              !                         !Imp.ti    !   Impiegati  !
!              !                         !docenti   !   docenti e  !  Operai
!              !      SETTORE            !e non     !   non doc    !
!              !                         !docenti   !              !
!              !                         !con funz  !              !
!              !                         !direttive !              !
!              !=========================!==========!==============!===========
!              !Istruzione ed educazione !          !              !
!
!scolare non statale      ! 48.480   !    21.830    ! 21.830    !
!=========================!==========!==============!===========!
!Assistenza sociale       !          !              !           !
!svolta da istituzioni    !          !              !           !
!sociali assistenziali    !          !              !   (1)     !
!ivi comprese le IPAB     ! 47.260   !    19.610    ! 15.280    !
!=========================!==========!==============!==========================
!              !Attivita' di culto,      !          !              !
!              !formazione religiosa     !          !              !   (1)
!              !ed attivita' similari    ! 47.260   !    19.610    ! 15.280
!              !=========================!==========!==============!===========
!              !Assistenza domiciliare   !               (1)
!              !svolta in forma          !
!              !cooperativa              !              13.110
!              !=========================!=====================================
!              !                         !Personale fatica, custodia, pulizia
!
!=========================!=====================================!
!Credito (per il solo     !               (1)                   !
!personale ausiliario)    !             17.450                  !
!=========================!============!=============!==========!
!                         !Operaio     !  Operaio    ! Operaio  !
!                         !III livello !  IV livello ! V livello!
!                         !            !             !          !
!=========================!=====================================!
!Servizio di pulizia      !            !             !          !
!disinfezione e           !            !             !    (1)   !
!disinfestazione          !  21.830    !  19.610     !  17.450  !
!=========================!============!=============!==========!
!                         !             Pulitori                !
!                         !=====================================!
!Proprietari di fabbricati!                                     !
!(per solo personale      !                                     !
!addetto alla pulizia     !                                     !
!negli stabili adibiti ad !                                     !
!uso di abitazione od     !                (1)                  !
                                                                !
!altro uso)               !              17.450                 !
!=========================!======================================
 (1): Da adeguare a L. 19.380 ai sensi dei commi 16 e 17
      dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito
      in legge 19 Dicembre 1984, n. 863.