900123 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circ. n. 18 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONLI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Determinazione per l'anno 1990 del limite minimo di re- tribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le con- tribuzioni dovute in materia di previdenza ed assisten- za. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 18 gennaio 1990 Circ. n. 18 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONLI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, ALLEGATO AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Determinazione per l'anno 1990 del limite minimo di re- tribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le con- tribuzioni dovute in materia di previdenza ed assisten- za. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. 1) Minimali di retribuzione per la generalita' dei lavoratori Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 (G.U. del 9.12.1989, n. 287), all'art. 1, comma 1, sanci- sce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disposizione era gia' contenuta nel D.L. 30.12.1988, n. 548, entrato in vigore dall'1.1.1989, e nei DD.LL. successivi sino a quello del 5.8.1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389/1989. Come gia' evidenziato nella circolare n. 14 del 17.1.1989, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che la retribuzione da assog- gettare a contribuzione, determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina gia' vigente. Poiche' e' stato accertato dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche, e' risultato pari al 6,5%, nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1990 a seguito dell'applicazione di tale aliquota. Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a L. 46.028 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all'1 gennaio 1990, che e' stato determinato nella misura di L. 484.500 mensili). Per quanto concerne l'identificazione di taluni settori riportati nelle tabelle allegate, si ritiene opportuno rammentare e precisare quanto segue. a) Istruzione ed educazione scolare non statale. Si richiama il punto 5 della circolare 17.1.1989, n. 15. b) Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assisten- ziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assi- stenza. Con circolare del 3.1.1980 n. 507 RCV e' stato precisato che rientrano nel settore le case per anziani, gli istituti educativi assistenziali, gli orfanotrofi, ecc. Ad ulteriore chiarimento ed integrazione, si fa presente che l'individuazione del settore in epigrafe deve essere effettuata con riferimento al concetto di assistenza sociale definito con la circolare n. 201 del 23.9.1989 agli effetti dell'applicazione dell'art. 23 bis del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito nella legge 29.2.1980, n. 33, per quanto riguarda sia la natura dell'attivita', sia i soggetti che la erogano, sia l'inesistenza della finalita' di lucro. In particolare, si richiama quanto fatto presente al punto 1, sub. lettera c, ed al punto 2 (limitatamente alla parte che interessa ai fini di cui trattasi) della citata circolare. 2) Lavoratori di societa' ed enti cooperativi di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537/1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa', anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura per- centuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del predetto art. 19 della legge n. 153/1969, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1990, considerato che l'indice medio del costo della vita calco- lato dall'ISTAT e' aumentato nella misura del 6,5%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1989 in L. 23.290, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 24.810. Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (5% dell'im- porto del trattamento minimo mensile di pensione pari a L. 24.225). L'aumento del minimale va applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del DPR n. 602/1970, sia a quelle determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, ove di misura inferiore allo stesso minimale. Peraltro, si rammenta che il D.M. 4.4.1989 (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18 aprile 1989) con decorrenza 1 maggio 1989 ha fissato in L. 25.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000 il salario convenzion ale giornaliero per le categorie in epigrafe (v. circolare n. 121 del 5.6.1989), valore che risulta superiore al citato minimale. Per quanto concerne gli effetti del combi nato disposto dell'art. 1 della legge n. 537/1981 e dell 'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istru zioni impartite a pag. 2 della circ. n. 549 RCV/11 del 22 gennaio 1981. 3) Retribuzioni convenzionali in genere. Tutte le retribuzioni convenzionali in ge nere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'appli cazione dell'aliquota del 6,5% ai sensi dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per quelle che risultano variate nell'anno precedente. Comunque tutte le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge. Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 1990 risulta essere di L. 24.225. Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160/1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retri- buzione in vigore per l'anno considerato (v. tabella A e B sub. all. ), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati - proprio in virtu' del menzionato art. 5 della legge n. 863/1984 - a L. 24.225. Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o variati nell'anno precedente a quello preso in considerazione. 4) Tempo parziale, settori di attivita' con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare. Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza - ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modifi- cazioni - non puo' essere inferiore all'importo delle retribu- zioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti indivi- duali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali. E', quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art, 1, comma 1, del D.L. piu' volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata. Cio' premesso per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue. Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il comma 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce con decorrenza 1.1.1989, il criterio per la determi- nazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989. Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non piu' di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dall'1 gennaio 1990 pari a L. 19.380. Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori alle L. 19.380 si applicano tali minimi (vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attivita' prescolare - vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il "minimo dei minimi" di L. 46.028. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della L. n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 dell'1 dicembre 1986 (v. circ. n. 823 RCV del 20 gennaio 1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attivita' lavorativa e' svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere. 5) Lavoratori a domicilio. L'art. 1, comma 4, della L. n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Pertanto considerato che l'indice del costo della vita e' aumentato del 6,5 per cento il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a 23.290 dall'1 gennaio 1989) a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1990 e' di L. 24.810. Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1989, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 46.028. E' ovvio che anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, comma 1). 6) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurati- vi. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e' fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione. Detto parametro per l'anno 1990 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 193.800 (vedasi anche circo- lare n. 147 del 4.7.1989). IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA La presente circolare nelle more della stampa e della composi- zione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. TABELLA A !=============================!================================! ! ! QUALIFICHE ! ! SETTORE !===========!===========!========! ! ! Dirigente ! Impiegato ! Operaio! !=============================!===========!===========!========! ! ! ! (1) ! (1) ! !Industria ! 123.770 ! 37.350 ! 34.870 ! !=============================!===========!===========!========! !Amministrazioni dello Stato ! ! (1) ! (1) ! !ed altre Pubbliche Amm.ni ! 94.100 ! 44.780 ! 39.810 ! !=============================!===========!===========!========! ! ! ! (1) ! (1) ! !Artigianato ! ! 39.810 ! 34.870 ! !=============================!===========!===========!========! ! ! ! ! (2) ! !Agricoltura ! 99.040 ! 52.200 ! 39.770 ! !=============================!===========!===========!======================== ! !Credito assicurazioni e ! ! (1) ! (1) ! !servizi tributari appaltati ! 123.770 ! 42.310 ! 39.810 ! !=============================!===========!===========!======== ! ! ! ! (1) ! (1) ! !Commercio ! 123.770 ! 34.870 ! 34.870 ! !=============================!===========!===========!========! (1): Da adeguare a L. 46.028 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638. (2): Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. TABELLA B !============================================================================== !==================================! ! ! QUALIFICHE ! ! !Imp.ti ! Impiegati ! ! ! SETTORE !Docenti e ! Docenti e ! Operai ! ! !non doc ! non doc ! ! ! !con funz ! ! ! ! !direttive ! ! ! != !Istruzione pre-scolare ! ! ! ! !svolta dalle scuole ! ! ! ! !materne autonome o da ! ! ! ! !altre istituzioni ivi ! ! ! ! !comprese le IPAB (2) ! 47.260 ! 21.830 !17.450 ! !============================!==========!============!==========! !Istruzione ed ! ! ! ! !educazione scolare non ! ! (1) ! (1) ! ! ! ! ! ! !statale ! 48.480 ! 21.830 ! 21.830 ! !============================!==========!===========!===========! ! ! ! (1) ! (1) ! !Assistenza sociale ! 47.260 ! 19.610 ! 15.280 ! !svolta da istituzioni ! ! ! ! !sociali assistenziali ! ! ! ! !ivi comprese le IPAB ! ! ! ! !============================!======================!===========! !Attivita' di culto, ! ! ! ! !formazione religiosa ed ! ! (1) ! (1) ! !attivita' similiari ! 47.260 ! 19.610 ! 15.280 ! !============================!======================!===========! ! !Dirigente ! Impiegato !Operaio ! ! !======================!===========! ! ! ! (1) ! (1) ! !Spettacolo !101.520 ! 30.510 ! 23.990 ! !============================!======================!===========! !Attivita' circensi e ! ! ! ! !dello spettacolo ! ! (1) ! (1) ! !viaggiante ! 85.440 ! 26.170 ! 19.160 ! !============================!=============!=================================== !===========! ! !Cap uff Im ! Impiega ti di ! ! !di I cat ! II e I II cat. ! ! !=============!====================! ! ! (1) ! (1) ! !Agenti di assicurazione ! 30.510 ! 21.830 ! !in gestione libera ! ! ! !============================!==================================! ! !Imp. concetto! Imp d'ordine ! ! !=============!====================! !Agricoltura (per il solo ! (1) ! (1) ! !personale impiegatizio a ! ! ! !prestazione ridotta a ! 34.870 ! 28.350 ! !servizio di piu' aziende) ! ! ! !============================!==================================! ! !Personale docente e non docente ! ! !==================================! ! ! (1) ! !Amministrazione statale ! 21.830 ! !============================!==================================! ! !Ispettori ! Ispettori !Ispettori ! ! !di org.ne ! produz.ne !produz.ne ! ! !produttiva! categ. A !cat.B e C ! ! !==========!============!==========! !Assicurazione (per il solo ! ! ! ! !personale addetto alla ! ! ! ! !organizzazione produttiva ! ! (1) ! (1) ! !e alla produzione !79.240 ! 39.810 !26.170 ! !============================!==================================! SEGUE TABELLA B !===============================================================! ! ! ! ! SETTORE ! QUALIFICHE ! !=========================!=====================================! !Assistenza domiciliare ! (1) ! !svolta in forma coop.va ! 13.110 ! !=========================!=====================================! ! ! Personale fatica, custod., ! ! ! pulizia ! ! !=====================================! !Credito (per il solo ! (1) ! !personale ausiliario) ! 17.450 ! !=========================!============!============!===========! ! ! Operai ! Operai ! Operai ! ! !III livello ! IV livello !V livello ! ! !============!============!===========! !Servizio di pulizia ! (1) ! (1) ! (1) ! !disinfezione e ! ! ! ! !disinfestazione ! 21.830 ! 19.610 ! 17.450 ! !=========================!=====================================! ! ! Pulitori ! ! !=====================================! !Proprietari di fabbricati! ! !(per il solo personale ! ! !addetto alla pulizia negl! ! !stabili adibiti ad uso di! (1) ! !abitazione od altro uso) ! 17.450 ! !=========================!==========!============!=============! ! !Capo Barca! Capo Pesca ! Marinaio ! ! !motorista ! ! ! ! !==========!============!=============! !Pesca costiera e ! (1) ! (1) ! (1) ! !mediterranea ! 28.350 ! 26.170 ! 21.830 ! =====!=======!============!=============! ! !Comand ! I uff.! II uff! Nostromo !Marin.!Mozzo ! ! !e dir ! c opert! copert! capo !Cuoco ! ! ! !mac.na ! m ac.na! mac.na! mac.na !etc- ! ! ! ! ! ! ! Cap Pes ! ! ! ! !=======!=======!= !============!======!======! !Pesca oltre ! ! (1) ! (1) ! (1) ! (1) ! (1) ! !gli stretti !54.760 ! 40.030! 33.710 ! 29.520 !23.200 21.830! !=======================!============ ============!============!===============! ! !Redattore !Praticante ! Collaboratore! ! ! ! ! Corrispond ! ! !==========!============!===============! ! ! ! ! (1) ! !Giornalisti ! 73.570 ! 52.200 ! 13.100 ! !====================== =!==========!============!===============! (1): Da adeguare a L. 46.028 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 Novembre 1983, n. 638. (2): Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638/83. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere. TABELLA C Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale !=========================!==========!==============!= ! ! ! ! QUALIFICHE ! ! ! !==========!==============!=========== ! ! !Imp.ti ! Impiegati ! ! ! !docenti ! docenti e ! Operai ! ! SETTORE !e non ! non doc ! ! ! !docenti ! ! ! ! !con funz ! ! ! ! !direttive ! ! ! !=========================!==========!==============!=========== ! !Istruzione ed educazione ! ! ! ! !scolare non statale ! 48.480 ! 21.830 ! 21.830 ! !=========================!==========!==============!===========! !Assistenza sociale ! ! ! ! !svolta da istituzioni ! ! ! ! !sociali assistenziali ! ! ! (1) ! !ivi comprese le IPAB ! 47.260 ! 19.610 ! 15.280 ! !=========================!==========!==============!========================== ! !Attivita' di culto, ! ! ! ! !formazione religiosa ! ! ! (1) ! !ed attivita' similari ! 47.260 ! 19.610 ! 15.280 ! !=========================!==========!==============!=========== ! !Assistenza domiciliare ! (1) ! !svolta in forma ! ! !cooperativa ! 13.110 ! !=========================!===================================== ! ! !Personale fatica, custodia, pulizia ! !=========================!=====================================! !Credito (per il solo ! (1) ! !personale ausiliario) ! 17.450 ! !=========================!============!=============!==========! ! !Operaio ! Operaio ! Operaio ! ! !III livello ! IV livello ! V livello! ! ! ! ! ! !=========================!=====================================! !Servizio di pulizia ! ! ! ! !disinfezione e ! ! ! (1) ! !disinfestazione ! 21.830 ! 19.610 ! 17.450 ! !=========================!============!=============!==========! ! ! Pulitori ! ! !=====================================! !Proprietari di fabbricati! ! !(per solo personale ! ! !addetto alla pulizia ! ! !negli stabili adibiti ad ! ! !uso di abitazione od ! (1) ! ! !altro uso) ! 17.450 ! !=========================!====================================== (1): Da adeguare a L. 19.380 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 Dicembre 1984, n. 863.