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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 219 del 17-12-1999.htm

  
Le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate in competenza 2000, tenendo conto dei nuovi importi e delle disposizioni previste nella legge finanziaria 2000. Vengono inoltre fornite precisazioni in merito alla liquidazione delle quote di pensione con il sistema contributivo.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 dicembre 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 219

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio 2000

SOMMARIO:

Le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate in competenza 2000, tenendo conto dei nuovi importi e delle disposizioni previste nella legge finanziaria 2000.

Vengono inoltre fornite precisazioni in merito alla liquidazione delle quote di pensione con il sistema contributivo.

Si fa seguito alla circolare n. 205 del 26 novembre 1999 diramata in pari data con messaggio n. 17571 con cui è stata resa nuovamente disponibile l’acquisizione dei dati per la liquidazione delle pensioni e si comunica che dal 10 dicembre sono disponibili gli archivi per l’attivazione della funzione di calcolo delle pensioni in competenza 2000. Possono essere calcolate anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture con la procedura ICNULI.

Finchè non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione in forma retributiva delle pensioni aventi decorrenza nell’anno 2000, nonché il tasso di capitalizzazione da applicare al 31 dicembre 1999 per la determinazione del montante indispensabile per le pensioni da calcolare in forma contributiva, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1999 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell’anno 2000 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.

Al riguardo si richiama l’attenzione delle Sedi sull’esigenza di ricorrere alla liquidazione provvisoria solo nei casi in cui si renda effettivamente indispensabile e di procedere con la massima tempestività alla trasformazione in definitive delle pensioni liquidate in via provvisoria.

 

1 - Importo delle pensioni per l’anno 2000

Dal 1° gennaio 2000 alle pensioni viene attribuito l’aumento di perequazione automatica del 1,5 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno 2001.

Gli importi dell’anno 2000 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell’allegato 2 alla circolare 217 del 15 dicembre 1999.

 

2 -

Limiti di reddito per l’integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l’assegno sociale

I limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni a norma dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riepilogati nell’allegato 2 alla citata circolare n. 217.

Nell’allegato 2 alla circolare n. 217 sono riepilogati inoltre:

  • i limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

  • i limiti di reddito per l’attribuzione della pensione sociale a norma dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544;

  • i limiti di reddito per l’attribuzione dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

3 -

Retribuzione e reddito pensionabili

Nell’allegato 2 alla citata circolare n. 217 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2000.

 

4 -

Minimali di retribuzione

Nell’allegato 2 alla citata circolare n. 217 di emanazione sono riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli apprendisti, nonché dei periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

5 -

Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario

Le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n.335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2 alla circolare n.217.

 

6 -

Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF

6.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni

La tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2000 è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate nell’allegato 2 alla circolare n. 217 che tengono conto di quanto previsto dall’articolo 8 del disegno di legge n. 6557 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Le modifiche riguardano in particolare la variazione dal 26,5 al 25,5 per cento dell’aliquota relativa alla fascia di reddito compresa tra 15.000.001 e 30.000.000; l’aumento delle detrazioni per familiari a carico, a lire 408.000 per l’anno 2000, a lire 444.000 per l’anno 2001 e a lire 480.000 per l’anno 2002; l’ulteriore aumento di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e l’aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

Il citato articolo 8 prevede inoltre la modifica dell’ulteriore detrazione spettante, nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano soltanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e stabilisce che:

  • la detrazione di lire 190.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione non supera lire 9.400.000

  • la detrazione di lire 120.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

  • la detrazione di lire 360.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione non supera lire 18.000.000;
  • la detrazione di lire 180.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
  • la detrazione di lire 90.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare del reddito di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

La detrazione per i soggetti di età non inferiore a 75 anni spetta a decorrere dal periodo d’imposta nel quale il pensionato compie il settantacinquesimo anno di età.

Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell’allegato 2 alla circolare n. 217.

 

6.2 - Tassazione arretrati

Per l’anno 2000 la tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni attualmente in vigore.

Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1999 vengono tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18,5 per cento.

 

7 -

Interessi legali

Le procedure di calcolo degli interessi sono in corso di adeguamento.

 

8 -

Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 265 del 24 dicembre 1998, si comunicano i chiarimenti forniti in merito alla determinazione del montante individuale dei contributi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale – Div. VII, con nota n.7/61418/L.335/95 del 15 ottobre 1999, che si riporta di seguito:

"Com’è noto, per le pensioni da liquidare con il sistema contributivo, l’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che il montante individuale dei contributi si determini applicando alla base imponibile l’aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

A seguito dei dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione dei predetti commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge n. 335/95, nell’ambito di apposita conferenza di servizi tenutasi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sono stati definiti i seguenti criteri applicativi:

  • comma 8: la rivalutazione del montante contributivo deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno e, pertanto, ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo;

  • comma 9: il tasso di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo è quello determinato appositamente dall’ISTAT, per l’anno nel quale si effettua la rivalutazione, con riferimento al quinquennio precedente tale anno."

Al riguardo si rileva che il criterio stabilito per l’applicazione del comma 8 conferma quanto operato dall’Istituto, mentre il criterio relativo al comma 9 comporta l’applicazione del tasso di capitalizzazione relativo all’anno nel quale si effettua la rivalutazione in luogo del tasso relativo all’anno da rivalutare, come previsto dalla circolare n. 267 del 24 dicembre 1997 sulla base delle indicazioni in precedenza fornite dal Ministero del Lavoro.

Le istruzioni riportate nella circolare n. 267 del 24 dicembre 1997 si intendono pertanto modificate sulla base dei criteri sopraesposti.

In applicazione di tali criteri,

  1. il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi liquidate o da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 1998 deve essere calcolato:

  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l'anno 1997, pari a 1,055871;

  1. il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi liquidate o da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 1999 deve essere calcolato

  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;
  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;

  1. il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2000 deve essere calcolato

  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;

  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;
  • rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, il cui valore sarà fornito non appena comunicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le pensioni liquidate provvisoriamente nel corso dell’anno 1999 in attesa dello scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 265 del 1998 devono pertanto essere definite sulla base di tali criteri.

Le pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1998 con l’applicazione del coefficiente 1,062054 anziché 1,055871 saranno segnalate per la ricostituzione d’ufficio.

 

9 -

Procedura CARPE e progetto pensioni

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l’anno 2000 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo con i criteri riportati al punto 8.

Si richiama l’attenzione delle Sedi sull’esigenza di utilizzare le procedure del "progetto pensioni" per la determinazione delle anzianità contributive e delle retribuzioni e/o dei redditi pensionabili al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nell’accertamento del diritto e nella determinazione della misura delle prestazioni.

A partire dalla competenza 2000 l’informazione relativa alla procedura utilizzata viene memorizzata anche sul data base delle pensioni.

***

Le Direzioni Regionali dovranno effettuare un sistematico monitoraggio delle prestazioni liquidate in via provvisoria non trasformate tempestivamente in prestazioni definitive. La situazione accertata presso le strutture di propria competenza dovrà essere comunicata alla Direzione Centrale delle Prestazioni in occasione dell’inizio della relazione sul controllo del processo produttivo.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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