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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 26 del 28-1-2002.htm
  
Misura delle aliquote contributive e di computo vigenti nella Gestione separata per l'anno 2002.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
28 gennaio 2002
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 26
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. 335/95. Aliquote contributive ed aliquote di computo per l'anno 2002.
SOMMARIO
:
Misura delle aliquote contributive e di computo vigenti nella Gestione separata per l'anno 2002.
 
Aliquote contributive
L'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aveva differenziato, con effetto dal 1° gennaio 1998, il contributo alla Gestione separata, istituita dall' art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, dei soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria da quello dei soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
Tale aumento era fissato in 1,5 punti percentuali con un ulteriore incremento, con effetto dalla stessa data, di 0,5 punti percentuali ogni biennio.
Com'è noto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha modificato, a far data dal 1° gennaio 2000, la misura del predetto incremento biennale portando quest'ultimo ad un punto percentuale.
A seguito di quanto sopra richiamato a partire dal 1° gennaio 2002 la misura della contribuzione alla Gestione in oggetto, salvo futuri interventi normativi, deve essere calcolata con:
aliquota del 10%, invariata rispetto al passato, per i soggetti pensionati o già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria;
aliquota del 14%, con aumento di un punto percentuale rispetto all'anno 2001 poiché inizia un nuovo biennio, per i soggetti che sono privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.
Non vi sono cambiamenti, invece, riguardo alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi in parola, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato (F24) approvato dall'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2001.
A tal riguardo si richiama l'attenzione su quanto indicato dalla recente circolare n. 10 (8 gennaio 2002) per quanto concerne le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione alle somme corrisposte dai committenti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
 
2) Aliquote di computo
Con circolare n. 47 del 23 febbraio 2000 sono state comunicate alle Sedi le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche per il biennio 2000/2001 rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche e per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre gestioni pensionistiche.
L’art. 59, comma 16, della legge 449 del 1997 nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla Gestione separata stabilisce che " La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale ".
L’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.
Ciò premesso, si precisa che per il biennio 2002/2003 l’aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria risulta fissata al 15,50%, considerato che l’aliquota contributiva per l’I.V.S. è pari al 13,50%.
Resta fissata alla misura del 10% l’aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altra gestione pensionistica e per i titolari di pensione.
Nella tabella allegata sono riportate le aliquote di computo da usare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 al 2002 nei confronti dei soggetti privi di altra iscrizione obbligatoria.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato
1
 
 
Aliquote di computo per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, non iscritti ad altra gestione pensionistica
 
 
ANNO
ALIQUOTA
1996
10%
1997
10%
1998
12,50%
1999
12,50%
2000
14,50%
2001
14,50%
2002
15,50%