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Versione Testuale
930107
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 296.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle
cooperative sociali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 29 dicembre 1992   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 296.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle
         cooperative sociali.
All. 1
     La legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. - Serie Generale
-  n.  283  del  3.12.1991)  ha  introdotto disposizioni che
disciplinano le  Cooperative  sociali,  dettando,  altresi',
norme  aventi  riflessi nel campo della contribuzione previ-
denziale ed assistenziale.
     Sull'argomento, il Ministero del Lavoro e della  Previ-
denza  Sociale  - Direzione Generale della Cooperazione - ha
diramato in data 9.10.1992 la circolare n.  116/92,  che  si
allega  alla  presente,  fornendo  chiarimenti sugli aspetti
della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti.
     Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni
dirette   a  regolare  gli  adempimenti  contributivi  degli
organismi cooperativi interessati, con riserva di  integrar-
le,  sulla  base  anche  delle ulteriori chiarificazioni che
potranno  intervenire  in  sede  ministeriale,  al  fine  di
sciogliere  altri  eventuali dubbi che potranno determinarsi
in sede applicativa.
1) Cenni sulle Cooperative sociali - Definizione e
   regolamentazione
     L'art.  1  della  legge  qualifica  cooperative sociali
quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunita' alla  promozione  umana  e  all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
     a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
     b)  lo  svolgimento  di  attivita'  diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate  all'in-
serimento di persone svantaggiate.
     Sui  tratti  che  connotano le due diverse tipologie si
rinvia alle delucidazioni contenute nella  citata  circolare
ministeriale.
     Alle  cooperative sociali, la cui denominazione sociale
deve contenere l'indicazione di  "cooperativa  sociale",  si
applicano,  in  quanto compatibili con la legge in esame, le
norme relative al settore in cui le stesse operano.
     Esse sono iscritte  nell'Albo  prefettizio,  oltre  che
nella   sezione  cui  afferisce  l'attivita'  svolta,  nella
"sezione cooperazione sociale" prevista  dal  secondo  comma
dell'art.  13  del  D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art.  6,  comma
1,  lettera  c)  della  stessa legge n. 381/91; e' prevista,
inoltre, l'iscrizione  di  esse  nell'Albo  regionale  delle
cooperative   sociali   la  cui  istituzione  e'  prescritta
dall'art. 9 della legge n. 381/91.
     Della cooperativa sociale possono far parte anche  soci
volontari,  purche'  il  loro numero non superi la meta' del
numero complessivo dei soci (art. 2 della legge).
     Ai soci  volontari,  che  prestano  la  loro  attivita'
gratuitamente,  non si applicano i contratti collettivi e le
norme in materia  di  lavoro  subordinato  ed  autonomo,  ad
eccezione  di  quelle  relative all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.
2) Art. 4 della legge n. 381/1991. Esonero dalla
   contribuzione previdenziale ed assistenziale
     L'art. 4, comma 3, prevede la riduzione  a  zero  delle
aliquote  complessive dell'assicurazione obbligatoria previ-
denziale ed assistenziale dovute dalle cooperative  sociali,
relativamente  alle  persone  svantaggiate contemplate dallo
stesso articolo.
     In merito alla portata di tale agevolazione si  chiari-
sce quanto appresso.
   2.1. - Ambito di applicazione dell'esonero ex art. 4
     L'art. 4, comma  1,  agli  effetti  delle  agevolazioni
contributive,    prende   in   considerazione   le   persone
svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla  lettera
b) dello stesso comma.
     L'esonero  contributivo, che comprende anche la quota a
carico del lavoratore, si applica,  quindi,  dalla  data  di
decorrenza  dell'iscrizione  nell'apposita sezione del Regi-
stro Prefettizio, ai  soci  svantaggiati  delle  cooperative
finalizzate   all'inserimento   lavorativo   delle   persone
svantaggiate, caratteristica che  deve  emergere  specifica-
mente  dall'oggetto sociale definito dallo statuto in alter-
nativa a quello di gestione  di  servizi  socio-sanitari  ed
educativi,   che   determina  l'appartenenza  dell'organismo
cooperativo alla categoria sub lettera a) dell'art. 1.
     I soci di  quest'ultima  categoria  non  sono,  quindi,
interessati dall'esonero contributivo in epigrafe.
   2.2. - Identificazione delle persone svantaggiate
     L'art.  4,  comma 2, pone, come condizione per l'appli-
cazione  delle  agevolazioni  contributive,  che  almeno  il
trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone
svantaggiate.
     Agli effetti del computo del  predetto  numero  occorre
fare  riferimento  al  numero  complessivo dei "lavoratori",
soci e non soci, esclusi i soci volontari.
     Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla
base  dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la
condizione di persona svantaggiata e  di  appartenenza  alle
categorie  indicate nella legge deve espressamente risultare
da documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazio-
ne, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
        2.2.1. - Invalidi fisici, psichici o sensoriali
     Nulla   dettando   la  norma  in  merito  al  grado  di
invalidita',  sara'  assunta  come  soglia  di  invalidita',
quella  stabilita  per  l'avviamento  obbligatorio al lavoro
dalla legge 2.4.1968,  n.  482  e  dal  Decreto  Legislativo
23.11.1988,  n. 509, ossia un grado di invalidita' superiore
al 45% (sul punto  specifico  cfr.  allegata  circolare  del
Ministero del Lavoro).
     La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale
e di persona svantaggiata dovra' risultare da documentazione
proveniente  dalla  pubblica  amministrazione  competente  e
cioe' dalle  Unita'  Sanitarie  Locali  previo  accertamento
sanitario delle commisioni mediche operanti presso le stesse
(legge 15.10.1990, n. 295 e D.M. 5.8.1991, n. 387 in G.U. n.
286 del 6.12.1991).
     Occorre inoltre tenere presente  che  l'art.  19  della
legge  5.2.1992,  n. 104 (G.U. 17.2.1992, n. 39 legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle
persone  handicappate) ha esteso l'applicazione delle dispo-
sizioni della citata legge 2.4.1968, n.  482,  e  successive
modificazioni,  a  coloro  che  sono  affetti da minorazione
psichica, i quali abbiano una capacita'  lavorativa  che  ne
consente   l'impiego   in   mansioni  compatibili.  Ai  fini
dell'avviamento al  lavoro,  la  valutazione  della  persona
handicappata   tiene  conto  della  capacita'  lavorativa  e
relazionale dell'individuo  e  non  solo  della  minorazione
fisica  o  psichica  e  la capacita' lavorativa e' accertata
dalle Commissioni mediche predette integrate ai sensi  dello
stesso  articolo  da uno specialista nelle discipline neuro-
logiche, psichiatriche o psicologiche.
        2.2.2. - Ex degenti di istituti psichiatrici, di
                 soggetti in trattamento psichiatrico, di
                 alcolisti, di tossicodipendenti
     La condizione di ex degente di  istituti  psichiatrici,
di  soggetto  in  trattamento psichiatrico, di alcolista, di
tossicodipendente  e  della  loro  situazione   di   persone
svantaggiate  dovra'  risultare  dalla documentazione prove-
niente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale  (1)
da  cui  risulti  la condizione di persona svantaggiata e la
categoria di appartenenza.
        2.2.3. - Minori in eta' lavorativa in situazioni di
                 difficolta' familiare
     Verranno  considerati  tali i minori che dalla documen-
tazione rilasciata da  Pubblica  Amministrazione  competente
risultino  persone  svantaggiate in quanto versino in situa-
zioni di difficolta' familiare.
        2.2.4. - Condannati ammessi alle misure alternative
                 alla detenzione previste dagli artt. 47,
                 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975,
                 n. 354 come modificati dalla legge
                 10.10.1986, n. 663
     L'appartenenza alle categorie in epigrafe e  la  condi-
zione  di  persona svantaggiata dovra' risultare dalla docu-
mentazione  proveniente  dalla  competente   Amministrazione
della Giustizia.
        2.2.5. - Altre categorie
     Altre  figure  di  persone  svantaggiate possono essere
indicate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
3) Esenzione contributiva e retribuzione imponibile.
     Come gia' detto,  per  i  soci  che  risultino  persone
svantaggiate  la norma prescrive l'abbattimento totale delle
aliquote  relative  alla  contribuzione   previdenziale   ed
assistenziale.
     Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'esenzione si
applica anche alla quota contributiva a carico  del  lavora-
tore.
     La  retribuzione  da  assumere come base per il calcolo
dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e
da  accreditare  a  favore  degli  stessi  e' quella ad essi
corrisposta determinata negli elementi  imponibili  definiti
dall'art.  12  della  legge  30.5.1969,  n. 153 e successive
modifiche ed integrazioni.
     Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali.
     Per le categorie e settori per i quali  sono  stabilite
retribuzioni  convenzionali  come,  ad  esempio,  per i soci
delle cooperative regolate dal  D.P.R.  30.4.1970,  n.  602,
qualora  le  retribuzioni  corrisposte risultino superiori a
quelle convenzionali, verranno assunte ai fini  predetti  le
retribuzioni  convenzionali   previste per i soci non appar-
tenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le  retri-
buzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali
saranno  riconosciute  le  retribuzioni  effettive.  Per  le
cooperative  ex  D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilita'
dell'opzione  per  la  retribuzione   effettiva,   ai   fini
dell'assicurazione  I.V.S.,  ai  sensi  dell'art.  6, ultimo
comma, del D.P.R. medesimo.
     In ogni caso, anche per le persone svantaggiate  desti-
natarie  dell'esonero contributivo, agli effetti dell'accre-
dito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite
retributivo di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della
legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1,  comma  2,
della legge 7.12.1989, n. 389.
4) Adempimenti contributivi ed amministrativi delle
   Cooperative sociali
     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, le
cooperative  sociali  interessate, in aggiunta all'ordinaria
documentazione di cui e' gia' prevista la  presentazione  ai
fini dell'iscrizione delle cooperative, devono produrre alla
competente Sede dell'INPS:
     a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo  da  cui
risultino  la  denominazione  di cooperativa sociale e l'og-
getto dell'attivita' sociale che deve rendere identificabile
l'appartenenza  dell'organismo cooperativo alla categoria di
cui alla lettera b) dell'art. 1;
     b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale  delle
cooperative sociali non appena sara' stato istituito;
     c)   dichiarazione   del  legale  rappresentante  della
cooperativa attestante la sussistenza in via generale  delle
condizioni  per  fruire  dell'esonero  contributivo  per  le
persone svantaggiate socie della cooperativa ed in  partico-
lare:
     -  numero complessivo dei lavoratori della cooperativa,
soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;
     - numero e nominativi dei soci da  considerare  persone
svantaggiate;
     -  possesso da parte della Cooperativa della documenta-
zione proveniente dalla competente pubblica  amministrazione
comprovante  la  condizione di persone svantaggiate dei soci
per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva
e  l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie
indicate nella legge;
     - impegno della cooperativa a comunicare le  variazioni
e  circostanze  che  possano  incidere  sulle condizioni che
danno titolo all'esonero contributivo.
     Le Sedi,  inoltre,  provvederanno  in  occasione  della
classificazione  o riclassificazione della cooperativa od in
qualsiasi  altro  momento  a  verificare  mediante   diretti
accertamenti  la  sussistenza delle condizioni per l'accesso
della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.
     Alle cooperative cui spettano tali  agevolazioni  sara'
attribuito  il codice di autorizzazione di nuova istituzione
"5V" avente il significato di "Azienda  avente  titolo  alle
agevolazioni  contributive  di cui all'art. 4, comma 3 della
L. 8 novembre 1991, n. 381".
     Per la compilazione della denuncia contributiva mensile
di  mod.  DM10/2 le cooperative  si atterranno alle seguenti
modalita':
     a) determineranno i contributi teoricamente dovuti  per
i  lavoratori  svantaggiati in base all'INTERA ALIQUOTA CON-
TRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore  di  lavoro  che
quella  a  carico  del lavoratore prevista per il settore di
appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati  rela-
tivi  saranno  esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice
tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il  si-
gnificato  di  "lavoratori  svantaggiati art. 4 L.381/91" ai
quali si applica l'esonero totale dei  contributi  previden-
ziali e assistenziali.
     In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno
dei  righi  in  bianco  dei  quadri  "B-C"  del mod. DM10/2,
riportando:
     - nella casella "COD" i codici
       119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG.", per gli
           operai;
       219 preceduto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per
           gli impiegati;
     -  nella casella "N. DIPEND."  il numero dei lavoratori
svantaggiati;
     -  nella  casella  "RETRIBUZIONI"   l'ammontare   delle
retribuzioni  complessive corrisposte a tali lavoratori; per
le categorie e settori per i quali sono  stabilite  retribu-
zioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori
tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i  soci  di
cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali hanno optato per la
retribuzione effettiva ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai
sensi  dell'art.  6,  ultimo  comma,  del  D.P.R.  medesimo,
saranno indicate le retribuzioni effettive;
     - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle  giornate
retribuite;
     -  nella  casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b) calcoleranno l'importo pari al 100%  dei  contributi
previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del
lavoratore e lo esporranno in uno dei righi  in  bianco  del
quadro  "D"  del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Eso-
nero art. 4 L. 381/91" e dal  codice  di  nuova  istituzione
"L190".
     Qualora,  per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2  i dati relativi alla contribuzione previdenziale se-
paratamente da  quelli  relativi  alla  contribuzione  assi-
stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati
devono  essere  esposti  unitamente  a  quelli  degli  altri
dipendenti  per  i  quali  detta contribuzione viene esposta
separatamente, mentre saranno esposti con i codici  "119"  e
"219" i contributi previdenziali.
     Per quanto concerne la denuncia annuale delle  retribu-
zioni  di  mod.  O1/M i lavoratori in questione saranno evi-
denziati con il codice tipo contribuzione "19" da  riportare
nella  casella  "TIPO  RAPP.".  Nelle  caselle relative alle
competenze andranno riportate  le  retribuzioni  determinate
secondo i criteri indicati alla lettera a).
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BILLIA
-----------------------
(1) Per i tossicodipendenti e' istituito presso le USL il
    servizio per la tossicodipendenza (D.P.R. 9.10.1990, n.
    309).
                                             ALLEGATO 1
                                Roma, 9 ottobre 1992
                         CIRCOLARE
                          116/92
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Cooperazione
Divisione II
Prot. n. 534/F.21
                          ALLE PREFETTURE
                          AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO
                          AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
                          ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI
                               RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E
                               TUTELA DEL MOVIMENTO
                               COOPERATIVO
                          AI   PRESIDENTI DELLE GIUNTE
                               REGIONALI
                          AI   COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO
                               LE REGIONI
                                                  LORO SEDI
OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina
         delle cooperative sociali". Chiarimenti.
     Per una corretta applicazione della  legge  8  novembre
1991   n.   381   (disciplina  delle  cooperative  sociali),
pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in  merito
alla  quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi,
si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:
1.   L'art. 1 della legge in oggetto  opera  una  netta  di-
stinzione  tra  le  cooperative - entrambe appartenenti alla
tipologia "sociale" - che svolgono attivita' di gestione  di
servizi  socio-sanitari  ed  educativi  (comma 1, lett. a) e
quelle volte -  attraverso  attivita'  in  settori  di  tipo
diverso  dei  quali  viene data un'elencazione da intendersi
come  esemplificativa  e  non  tassativa  -  all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b).
     Da  tale distinzione, come anche dal tenore delle altre
norme della legge, in  particolare  quelle  contenute  negli
artt.  4  e 5 che riconoscono un regime speciale alle coope-
rative sociali di cui al comma 1. lettera b), si evince  che
ciascuna   cooperativa   sociale  puo'  operare  nell'uno  o
nell'altro campo ma non in entrambi, per cui  l'atto  costi-
tutivo  e lo statuto debbono espressamente indicare in quale
di essi la societa' intenda operare.
     Questo trova applicazione sia  per  le  cooperative  di
nuova  costituzione  che  per quelle gia' costituite all'en-
trata in  vigore  della  legge:  quest'ultime  sono  tenute,
pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo
specificando  l'oggetto  dell'attivita'  sociale  che   deve
rientrare  alternativamente  o  nella  tipologia sub a) o in
quella sub b); cosi'  le  cooperative  con  oggetto  sociale
plurimo dovranno operare una scelta di inquadramento.
2.   Si  rammenta  che la denominazione sociale voluta dalla
legge (art. 1, comma  3)  deve  contenere  l'indicazione  di
"cooperativa  sociale",  non  avendo  valore  nessuna  altra
dicitura, anche se di contenuto analogo.
3.   Le agevolazioni contributive di cui all'art. 4 comma  3
della  legge  sono riservate esclusivamente alle cooperative
di cui al comma  1,  lettera  b,  dell'art.  1  (cooperative
finalizzate    all'inserimento    lavorativo    di   persone
svantaggiate). Di tali agevolazioni  non  beneficiano,  per-
tanto,  le  cooperative  di cui alla lettera a) dello stesso
articolo (cooperative di gestione di servizi  socio-sanitari
ed  educativi).  Nell'esenzione  dal pagamento di contributi
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed  assisten-
ziale  (art.  4, comma 3, cooperative di inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a
carico del lavoratore.
4.   Circa i servizi socio-sanitari ed educativi che possono
essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art.  1,
lettera  a),  si osserva che gli stessi debbono essere fina-
lizzati alla promozione umana e  alla  integrazione  sociale
dei cittadini, come interesse generale della comunita'.
     In concreto si ritiene che questa funzione  sia  svolta
da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base
e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata
integrazione  socio-sanitaria,  tutti  di rilevanza costitu-
zionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art.  38
della Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i
settori di attivita' delle cooperative sociali.
     Riguardo  invece  i  destinatari  dei  servizi   dovra'
trattarsi  di  persone bisognose di intervento sociale. Tale
intervento trova la sua origine in motivazioni connesse  sia
all'eta',  sia  alla  condizione  personale o familiare, che
alla condizione sociale.
5.   Le  persone  svantaggiate  interessate  all'inserimento
lavorativo   devono   appartenere  alle  categorie  indicate
all'articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e  sensoriali,
gli  ex  degenti  di  istituti  psichiatrici,  i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli  alcolis-
ti, i minori in eta' lavorativa in situazione di difficolta'
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione.  La  condizione  di  appartenenza  alle suddette
categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle
competenti autorita'.
     In   caso  di  persone  caratterizzate  da  menomazioni
temporanee, in condizione di trattamento  riabilitativo,  la
documentazione  dovra'  constatare il perdurare della condi-
zione di  soggetto  svantaggiato,  condizione  che  dovrebbe
venir meno con la fine del trattamento.
6.   In  questa prima fase di applicazione della legge viene
presa in considerazione come soglia  minima  di  invalidita'
quella  del  45%, stabilita per il collocamento obbligatorio
(L. 2.4.1968 n. 482; D.L. 23.11.1988 n. 509).
     Considerato,  pero',  che  la  legge  intende  favorire
l'avviamento  al  lavoro  di coloro che si trovano in situa-
zioni di piu' grave svantaggio,  rispetto  alla  generalita'
degli  invalidi  per  i quali la disciplina del collocamento
obbligatorio gia' appresta una  sufficiente  tutela,  appare
opportuno  dare  priorita' ai casi piu' evidenti di svantag-
gio, cioe' ai soggetti che pur avendo una residua  capacita'
lavorativa  presentano  percentuali di invalidita' superiori
(oltre il 45%).
7.   Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4,  secondo
comma,  devono  costituire  almeno  il  trenta  per cento di
coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con
il  loro  stato,  devono  essere  soci  della stessa; questa
percentuale, cioe', deve calcolarsi in relazione  al  numero
complessivo  dei  lavoratori,  siano  essi soci o dipendenti
della cooperativa, esclusi i soci volontari.
     Si tratta di una percentuale minima che costituisce  la
condizione  perche'  la  cooperativa  possa  essere definita
"sociale": essa deve essere presente al momento  dell'iscri-
zione  nel  registro  prefettizio e deve mantenersi anche in
caso di variazione del numero complessivo dei soci.
8.   Accanto ai  soci  previsti  per  la  generalita'  delle
cooperative,  la  legge  381  consente che gli statuti delle
cooperative prevedano la presenza dei soci volontari.
     Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al
raggiungimento   dello  scopo  sociale  attraverso  il  loro
apporto lavorativo. Pertanto, anche per  i  soci  volontari,
condizione  per essere socio della cooperativa e' la presta-
zione lavorativa, che in questo caso e' resa  gratuitamente.
Ad essi infatti puo' essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate ai  sensi
dell'art. 2, comma 4.
     I soci volontari non possono superare il 50% del numero
complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci  a
tutti  gli  effetti,  concorrono  alla formazione del numero
minimo per costituire la  base  sociale  della  cooperativa,
secondo  la  normativa  in  atto per le diverse tipologie di
societa' cooperative.
     Si confida che gli uffici e gli enti  in  indirizzo  si
adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore
attuazione della legge in oggetto, che, oltre  a  rappresen-
tare  una  novita' nella normativa di settore, merita un'at-
tenzione tutta particolare per  l'alto  valore  sociale  che
riveste.
                                         IL MINISTRO