950221 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 53 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 20 febbraio 1995 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 53 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Allegati 1 OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993 1 - PREMESSA Con sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 1994 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire". Con messaggio n. 14608 del 23 febbraio 1994 e' stato fatto presente che le istruzioni relative a tale sentenza sa- rebbero state fornite non appena il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro avessero fatto conoscere le proprie indicazioni in merito. In attesa delle indicazioni richieste si ritiene, per il momento, di dover dare comunque applicazione alla predetta sentenza con riferimento alle pensioni di futura liquida- zione. 2 - CALCOLO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 495 La norma dichiarata incostituzionale stabilisce, come e' noto, che la pensione ai superstiti sia calcolata in ali- quota della pensione "gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato". Per effetto della sentenza n. 495 devono essere modificati i criteri di calcolo delle pensioni ai superstiti adottati dall'Istituto in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965. Per il momento, come precisato in premessa, i nuovi criteri devono trovare applicazione solo per le pensioni ai super- stiti da liquidare dalla data della presente circolare, qualunque sia la loro decorrenza. Sulla base dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza in parola, la pensione ai superstiti deve essere cosi' calcolata: - in caso di morte di pensionato titolare di pensione integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo, ovvero cristallizzata, le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite devono essere applicate alla pensione spettante al dante causa alla data della morte comprensiva della quota di integrazione al minimo; - in caso di morte di assicurato che avrebbe avuto diritto alla pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo, applicando le aliquote previste dalla legge in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell'eventuale integrazione cui lo stesso avrebbe avuto diritto in presenza dei prescritti requisiti. L'importo della pensione ai superstiti cosi' determinato costituisce a tutti gli effetti l'importo a calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge e da inte- grare al trattamento minimo qualora nei confronti del superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge. 3 - VERIFICA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO MINIMO NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA ASSICURATO Al fine di stabilire il diritto e la misura del trattamento minimo spettante al dante causa assicurato, occorre fare riferimento al reddito conseguito dall'assicurato nell'anno del decesso. Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994 in poi il diritto e la misura del trattamento minimo devono essere determinati, per le persone coniugate, pren- dendo in considerazione, oltre al reddito personale, anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Conseguentemente, in caso di decesso di assicurato coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, successivo al 31 dicembre 1993, al fine di stabilire il diritto e la misura del trattamento minimo spettante al dante causa, occorre valutare anche il reddito del coniuge dell'intero anno, con esclusione della pensione ai super- stiti da liquidare. In caso di morte di titolare di assegno di invalidita' integrato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, come e' noto, i superstiti hanno titolo alla pensione alle condizioni previste per i superstiti di assicurato. L'accertamento del diritto e della misura del trattamento minimo spettante al dante causa deve pertanto essere effet- tuato con i criteri stabiliti in caso di morte di assicura- to. La situazione reddituale dell'assicurato deceduto deve essere rilevata, oltre che dagli elementi eventualmente in possesso delle Sedi, da una dichiarazione presentata dal superstite relativa ai redditi personali del dante causa. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 495 I criteri suesposti devono trovare applicazione soltanto nei casi in cui la pensione ai superstiti debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 e sia liquidata a carico di una gestione che preveda l'integra- zione al trattamento minimo. 5 - RILASCIO DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE Con successive comunicazioni saranno rese disponibili le procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni aggiornate in conformita' con la sentenza n. 495. Nel frattempo, le Sedi provvederanno ad istruire le pratiche in conformita' ai criteri forniti con la presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Si omette la trasmissione dell'allegato per impossibilita' tecniche.