Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 77 del 12-4-2002.htm
Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2002.Si allegano inoltre le tabelle con gli importi definitivi per l’anno 2002.
Circolare numero 77 del 12-4-2002
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 12
Aprile 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 77
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 12
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio 2002
SOMMARIO
:
Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle
pensioni in competenza 2002.Si allegano inoltre le tabelle con gli importi
definitivi per l’anno 2002.
Con circolare n. 211 del 29
novembre 2001 è stata messa a disposizione delle Sedi la funzione di
acquisizione, in competenza 2002, della procedura di liquidazione delle
pensioni.
Con messaggio n. 367 del 28
dicembre 2001 è stata resa disponibile la funzione di calcolo delle pensioni.
Da tale data è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle
Prefetture, dalle Regioni, dai Comuni e dalle ASL con la procedura ICNULI.
Con messaggio n. 41 del 30
gennaio 2002 (allegato 1) sono stati comunicati i coefficienti di rivalutazione
delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione in forma retributiva delle
pensioni aventi decorrenza nell’anno 2002; con messaggio n. 58 dell' 8 febbraio
2002 (allegato 2) è stata data la possibilità di liquidare in via definitiva le
pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.
E’ possibile liquidare in
via definitiva anche le pensioni da calcolare in forma contributiva con
decorrenza dal 1° gennaio 2002, in quanto è stato già fornito dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale il tasso di capitalizzazione, pari a
0,047781, da applicare al 31 dicembre 2000 per la determinazione del montante
contributivo.
1 – Passaggio all’euro
La procedura di
acquisizione, rilasciata con
circolare n. 211 del 29 novembre 2001, prevede
l’acquisizione degli importi in euro e mette a disposizione dell’operatore, per
ognuno dei campi nei quali devono essere acquisiti importi, il convertitore. In
questo modo possono essere acquisiti gli importi nella valuta in cui sono stati
comunicati dall’interessato o rilevati da altri archivi.
Nell’ipotesi in cui si
disponga di valori in lire, digitando F9 la procedura attiva il convertitore e
trasforma il valore in euro.
2 - Importo delle pensioni per l’anno 2002
Dal 1° gennaio 2002 alle
pensioni viene attribuito l’aumento di perequazione automatica del 2,7 per
cento, stabilito con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283 (allegato 2 alla circolare n. 225 del 20
dicembre 2001).
Detto aumento, attribuito in
via previsionale, è stato confermato anche come perequazione definitiva in
quanto l’ISTAT ha successivamente comunicato che la variazione percentuale,
verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati tra il periodo gennaio 2000 – dicembre 2000 e il periodo gennaio 2001
– dicembre 2001, è risultata pari al 2,7 per cento.
Gli importi per l’anno 2002
dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono
riepilogati nell’allegato 3.
3 -
Limiti di
reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la pensione sociale e
per l’assegno sociale
I limiti di reddito per
l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni, a norma dell’articolo 6
della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la maggiorazione sociale dei
trattamenti minimi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni, sono riepilogati nell’allegato 3.
Nell’allegato 3 sono
riepilogati inoltre:
-
i
limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità, a norma
dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
-
i
limiti di reddito per l’attribuzione della pensione sociale, a norma
dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e del relativo aumento ai
sensi dell’articolo 2 della legge n. 544 e successive modificazioni;
-
i
limiti di reddito per l’attribuzione dell’assegno sociale di cui all’articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4 – Incremento delle maggiorazioni per i soggetti disagiati
Nell’allegato 3 sono
riepilogati i limiti di reddito per l’attribuzione delle maggiorazioni con
riferimento anche alle modifiche previste dall’articolo 38, commi da 1 a 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Le nuove disposizioni in
materia sono state illustrate con le circolari n. 17 del 16 gennaio 2002 e n.
44 del 1° marzo 2002.
Si richiama in proposito il
messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002 (allegato 4) con il quale è stato precisato
che sul pannello MNLRP10 devono essere acquisiti i redditi per l’attribuzione
della maggiorazione sociale o dell’aumento sociale relativi agli anni fino al
2001, comprensivi del reddito della casa di abitazione ed i redditi dell’anno
2002, escludendo il reddito della casa di abitazione.
5 -
Retribuzione e reddito pensionabili
Nell’allegato 3 sono
riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con
l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di
retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di
rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2002.
6 -
Minimali di retribuzione
Nell’allegato 3 sono
riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, a norma dell’articolo 7 della legge n. 638
del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7 -
Incumulabilità delle pensioni ai
superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i
redditi da lavoro del beneficiario
Le percentuali di
incumulabilità, di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995
ed i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 3.
8 – Contributo di solidarietà
Il decreto del Ministro del Lavoro del 7 agosto
2000, pubblicato sulla G.U. n.208 del 6 settembre 2000, emanato in applicazione
dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto le modalità
con le quali gli Enti erogatori di pensione devono effettuare la trattenuta a
titolo di contributo di solidarietà, nella misura del 2 per cento, calcolata
sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto
1995, n. 335.
L’importo del massimale annuo per l’anno
2002 è di euro 78.506,80
La procedura determina la trattenuta, se prevista,
considerando l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti
pensionistici del soggetto liquidati a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori
dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi
professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere
obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base.
La trattenuta per contributo di solidarietà è
deducibile dall’imponibile IRPEF in quanto contributo obbligatorio.
Il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale – al quale è stato chiesto se tra i destinatari della
norma siano da ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione
delle forme pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se
queste ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da
considerare ai fini del comma 3 del citato decreto ministeriale – ha precisato
che “il parametro in base al quale attrarre i trattamenti pensionistici nella
sfera di applicazione del suddetto decreto è costituito dalla loro
obbligatorietà”.
9 -
Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
In applicazione dei criteri
specificati nella
circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante
contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi
contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2002 deve essere
calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
-
rivalutando
il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il
coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;
-
rivalutando
il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il
coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;
-
rivalutando
il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il
coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503;
-
rivalutando
il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il
coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781;
-
rivalutando
il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il
coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781.
Al montante così determinato
deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2001.
10 – Prestazioni INVCIV
Con messaggio n. 2 del 4
gennaio 2002 (allegato 5) e con messaggio n.44 del 31 gennaio 2002 (allegato 6)
sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione delle
prestazioni INVCIV.
Il manuale aggiornato è stato inviato alle Sedi in
allegato al messaggio n. 44 del 31 gennaio 2002 (allegato 6).
Con comunicazione Prot. n.
100/2002/RAG/201/4 del 1° marzo 2002 (allegato 7) il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha comunicato gli importi
delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti, i limiti di reddito e gli importi delle indennità per l’anno 2002.
10.1 -
Liquidazione
delle prestazioni INVCIV da parte delle strutture subprovinciali
Considerata la nuova situazione che si è venuta a creare
a seguito dell’attribuzione della potestà concessoria, in applicazione di
quanto previsto dall’articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998, alle
Regioni, ai Comuni, alle ASL, e, nei casi di convenzionamento, all’INPS, si è
provveduto ad aggiornare le procedure per consentire la liquidazione delle
prestazioni INVCIV anche da parte delle strutture subprovinciali (ex Sedi
zonali e Agenzie territoriali).
Soltanto per le Regioni a statuto speciale Sicilia,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia, per le quali, in attesa dell’emanazione dei
decreti per il decentramento, rimane ferma la potestà concessoria delle
Prefetture, su richiesta del Ministero dell’Interno, resta il vincolo della
liquidazione e della gestione da parte delle sole Sedi provinciali.
Per tutte le altre realtà la liquidazione e la gestione
delle prestazioni INVCIV è prevista con le regole in uso per la generalità
delle pensioni e, quindi, con riferimento alla residenza dell’interessato.
Per le strutture subprovinciali con AS/400 saranno
previsti appositi piani di scorporo delle prestazioni in essere.
10.2 – Procedura ICNULI
La procedura è stata aggiornata all’euro e alla gestione
della nuova situazione che si è venuta a creare a seguito del decentramento.
Tra l’altro, la procedura aggiornata prevede l’acquisizione
dell’informazione relativa all’Ente Concessorio:
-
per i Comuni è prevista l’acquisizione del codice
catastale;
-
per le Regioni è prevista l’acquisizione del codice
stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i versamenti delle
addizionali all’IRPEF;
-
per le Sedi INPS è prevista l’acquisizione del codice
numerico della Sede;
-
per le ASL è prevista l’acquisizione del codice
nazionale assegnato, costituito da 6 caratteri, di cui i primi tre
identificativi della Regione di appartenenza della ASL, gli altri tre
identificativi della singola ASL.
10.3 – Aumento agli invalidi civili infrasessantacinquenni
Le procedure sono state aggiornate e
determinano la maggiorazione di lire 20.000 mensili (pari a euro 10,33),
previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000 a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
Tale maggiorazione spetta ai titolari di
pensione ovvero di assegno di invalidità, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare:
a)
non
possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo
complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b)
non
possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello
di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo
dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare
annuo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’aumento spetta per intero, se il limite
di reddito non è superato, o non spetta, se il limite è superato.
Si considerano i
redditi previsti per il diritto alla pensione o all’assegno di invalidità:
redditi assoggettabili all’IRPEF posseduti nell’anno precedente, sia per il
titolare che per il coniuge.
L’aumento spetta,
se sussistono i requisiti di età e di reddito a partire dal gennaio 2001 o
dalla decorrenza della pensione o dell’assegno, se successiva.
L’importo dell’aumento viene memorizzato
in GP5/6KC10 e GP5/6KC05, in aggiunta all’importo della prestazione. Viene
inoltre memorizzato in GP5/6HG02 con codice fondo in GP5/6HG02 uguale a “441”.
11 – Assegni sociali a cittadini extracomunitari
Con messaggio n. 96 del 20
marzo 2002 (allegato 8) è stato comunicato l’aggiornamento della procedura di
liquidazione delle pensioni che consente la liquidazione degli assegni sociali
a cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno.
Tali prestazioni sono contraddistinte
dal codice “F” nel terzo sottocampo del codice natura.
Si ricorda che le relative
domande devono essere acquisite in EAD75 inserendo nel campo 36 la sigla “ECS”.
12 – Pensioni di categoria VOAUT, IOAUT e SOAUT
Con messaggio n. 86 del 7
marzo 2002 è stato segnalato l’aggiornamento della procedura per la
liquidazione delle pensioni in argomento con requisito autonomo.
13 – Assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP
In allegato 9 si riporta
l'elenco aggiornato dei codici delle aziende per le quali è pervenuta la
documentazione relativa all'esodo.
Con messaggio n. 80 del 28
febbraio 2002 (allegato 10) sono stati forniti chiarimenti in merito alle
particolari modalità di tassazione previste per gli assegni di sostegno al
reddito.
Si rammenta che per
l'acquisizione delle domande in EAD75 occorre inserire nel campo “tipo domanda”
il valore 9.
13.1 – Maggiorazione dell’assegno
La maggiorazione
dell’assegno di sostegno deve essere determinata considerando il numero di settimane
di incremento dell’anzianità contributiva indicate dall’azienda che sostiene
l’onere dell’assegno sullo specifico modello di domanda (allegato 1 alla
circolare n. 55 dell’8 marzo 2001).
Le settimane di
contribuzione ad incremento vanno aggiunte alle settimane “effettive” della
quota B.
In sede di liquidazione
della prestazione definitiva (pensione di anzianità o di vecchiaia), per la
quale l’esodato dovrà presentare la relativa domanda nei termini di legge, sarà
considerata anche la contribuzione “figurativa” versata dall’azienda fino al
conseguimento del diritto alla nuova prestazione.
14 -
Pensioni da liquidare ai sensi
dell'art.78, commi 8,11,12,13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai
lavoratori con mansioni particolarmente usuranti connotate da maggior gravità
dell’usura
Con messaggio n.26 del 23
gennaio 2002 (allegato 11) è stato reso disponibile l'aggiornamento della
procedura per l'acquisizione e la liquidazione delle pensioni in argomento, per
le quali erano stati trasmessi entro il 31 dicembre 2001 gli oneri con la
procedura rilasciata con messaggio n.268 del 17 ottobre 2001 (allegato 12).
La
procedura di acquisizione degli oneri è nuovamente disponibile per
l’inserimento delle sole posizioni già segnalate alla Direzione Centrale
Prestazioni e autorizzate con il messaggio n. 85 del 7 marzo 2002 e n. 111 del
9 aprile 2002.
Non
potranno essere inserite ulteriori posizioni se non autorizzate dalla Direzione
Centrale Prestazioni, alla quale dovranno essere segnalate via fax al numero 06
59054485.
15 – Modifiche ai pannelli di acquisizione
15.1 -
Trattamenti di famiglia su pensioni ai
superstiti e su pensioni liquidate a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi
Dalla competenza 2002 è
stato reso uniforme il significato del codice relativo al diritto al
trattamento di famiglia tra il valore memorizzato in archivio e il valore
acquisito: deve essere indicato nel campo “MAGG” il valore “2”, se devono
essere attribuiti i trattamenti di famiglia e il valore “1”, se non devono essere
attribuiti.
15.2 – Modifiche al pannello MNLRLA0
Il reddito relativo all’anno
di decorrenza della pensione, ai fini dell’incumulabilità con reddito da lavoro
autonomo, deve essere acquisito con riferimento al periodo di percezione della
pensione; il “mese dal” deve coincidere con il mese di decorrenza della
pensione.
16 -
Ritenute
IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF
16.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni
La
tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2002 è determinata applicando
le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate nell’allegato 3
alla circolare n. 225.
In allegato 3 sono riportate
anche le tabelle delle detrazioni per i familiari a carico, aggiornate in
applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 448/2001
(finanziaria 2002).
In particolare, le nuove
disposizioni, mentre confermano le detrazioni per il coniuge a carico e per le
persone a carico diverse dai figli, in funzione del reddito e con le stesse
modalità previste per l’anno 2001, stabiliscono una nuova modalità di
applicazione delle detrazioni per i figli a carico che tiene in considerazione
sia il reddito del contribuente che il numero dei figli a carico, che la
presenza nel nucleo di figli inabili.
16.2 - Tassazione arretrati
Per l’anno 2002 la
tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l’aliquota media sulla
base delle aliquote e degli scaglioni attualmente in vigore.
Per le pensioni di nuova
liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 2002 vengono
tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18 per cento.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato n°1 Messaggio n. 41 del 30 gennaio 2002Allegato n°7 Ministero dell’InternoAllegato n°2 Messaggio n. 58 del 8 febbraio 2002Allegato n°8 Messaggio n.96 del 20 marzo 2002Allegato n°3 Tabelle
per il calcolo delle pensioniAllegato n°9 Aziende
esodantiAllegato n°4 Messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002Allegato n°10 Messaggio n. 80 del 28 febbraio 2002Allegato n°5 Messaggio n. 2 del 4. gennaio 2002Allegato n°11 Messaggio n. 26 del 23 gennaio 2002Allegato n°6 Messaggio n. 44 del 31 gennaio 2002Allegato n°12 Messaggio n.268 del 17 /10/2001