960617 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 103 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI - ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. - D.M. 21 FEBBRAIO 1996. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 15 maggio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 103 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: - ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. - D.M. 21 FEBBRAIO 1996. SOMMARIO: ELEVAZIONE AL 32 PER CENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI GESTITO DALL'INPS CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE A CARICO DELLA GESTIONE DI CUI ALL'ART. 24 L.88/89. - ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL SISTEMA DM 1. ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 La norma in oggetto dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale ridu- zione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione." In attuazione di tale norma, con il decreto 21 febbraio 1996 (All.1), pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 83 del 9 aprile 1996, emesso dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono state adottate le necessarie misure di adeguamento delle aliquote contributive. 2. ART. 1, COMMI 1, 2 e 4 DEL D.M 21 FEBBRAIO 1996 L'art. 1 del D.M in questione dispone, al comma 1, che a decorrere dal 1 gennaio 1996 l'aliquota contributiva di finanziamento, dovuta a favore del F.P.L.D. gestito dall'INPS, gia' fissata, al 31 dicembre 1995, per la generalita' dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 a carico del dipendente (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60% previsto dal D.M. 15 gennaio 1996, cfr. circolare n. 27 del 19 gennaio 1996), e' elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali, precisa il comma 2 dell'art. 1 del decreto, si applica anche alle aliquote di finanziamento al F.P.L.D. stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale del 27,57%, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. All'aliquota del 32 per cento, ovvero, alla minore aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale in parola, devono essere aggiunte, come espressamente previsto all'art. 1, comma 4, dello stesso decreto: - le aliquote di cui all'art. 3, comma 24, della legge 335/95, vale a dire 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo Gescal ex art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996); - il contributo dell'1 per cento a carico del dipendente previsto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, da calcolarsi sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (cfr., da ultimo, circolare n. 24 del 27 gennaio 1996). L'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art.3, penultimo comma, della legge n. 297/1982 e', invece, compresa nel 32 per cento e non sono introdotte innovazioni a quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 3. 3. ART. 1, COMMA 5 DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996: RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE Il decreto ministeriale, all'art. 1, comma 5, individua le aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee, dovute alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che - in attesa della generale riforma delle stesse - vengono contestualmente ridotte a fronte dell'in- cremento contributivo di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. Le aliquote che subiscono variazioni si riferiscono alle seguenti forme contributive: - contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (TBC): l'aliquota dovuta per la generalita' dei lavoratori e' ridotta di 0,14 punti percentuali; - contributi per i trattamenti economici di maternita': le singole aliquote previste per i vari settori economici sono ridotte di 0,57 punti percentuali; - contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF): le singole aliquote previste per i vari settori economici sono ridotte di 3,72 punti percentuali. Si riducono, invece, in misura diversa le seguenti aliquote: - aliquota per il contributo TBC dovuto per gli operai agricoli, che passa da 0,11 a 0,01 per cento; - aliquota del contributo di maternita' per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla L. 418/75, che passa da 0,31 a 0,01 per cento; - aliquota del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare previsto nella misura ridotta di cui all'art. 20, comma 1, punto 3, della legge n. 114/1974, e successive modificazioni, che passa da 2,75 a 0,01 per cento. 4. ART. 1, COMMA 3, DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996 E ART. 6 DEL D.L. 28 MARZO 1996, N. 166 (G.U. 29 marzo 1996, n. 75 - serie generale) Il decreto ministeriale dispone, altresi', al comma 3 dell'art.1, che nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di cui al punto precedente non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota ag- giuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al F.P.L.D. (a motivo della entita' delle aliquote ovvero a causa della esclusione delle stesse) l'onere dell'aliquota residuale e' posto a carico del datore di lavoro. Nell'intento di evitare immediati aggravi del costo del lavoro e' intervenuto il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che all'art. 6, comma 1, ha stabilito un meccanismo di gradualita' nell'applicazione dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, per le categorie datoriali per le quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle presta- zioni temporanee. Pertanto, nel caso in cui dall'applicazione dell'incre- mento di 4,43 punti conseguano aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con inizio dal 1 gennaio 1997. Al riguardo, si illustrano, per grandi linee, le situa- zioni rientranti in tale previsione normativa. 4.1. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a causa dell'esclusione dello stesso. I casi rientranti in questa categoria sono del tutto eccezionali, poiche il personale delle Amministrazioni statali e degli enti territoriali, cui si applica l'esclu- sione dalla TBC ai sensi dell'art. 38, n. 2. del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in tanto e' esonerato da tale forma assicurativa - in base al citato art. 38 - in quanto e' escluso dal F.P.L.D.. L'iscrizione a tale Fondo comporta automaticamente, salve espresse disposizioni di legge in senso contrario, anche il versamento della contribuzione TBC e conseguentemente la possibilita' di operare la riduzione di aliquota. Sono, comunque, riconducibili nella ipotesi in epigrafe: - gli Enti pubblici per i lavoratori ammessi a frequentare corsi di dottorato di cui alla legge 13 agosto 1984, n.476, art. 2 (cfr. circolare n. 177 del 22 giugno 1995; CA=6C) - imprese industriali e artigiane per il personale richiamato alle armi (codice tipo contribuzione 37) Per i suddetti datori di lavoro l'assenza del contributo TBC determina un aumento di aliquota di 0,14 punti percen- tuali che sara' applicato dal 1 gennaio 1997 (1). 4.2. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura di 0,14 punti percentuali a causa dell'entita' dello stesso. Rientrano in questa categoria i datori di lavoro agri- colo tenuti ad applicare per gli operai l'aliquota dello 0,11, aliquota che si riduce dal 1 gennaio 1996, come preci- sato al precedente punto 3, da 0,11 a 0,01 per cento. Per i suddetti datori di lavoro si realizza, pertanto, un aumento di aliquota di 0,04 punti percentuali (0,14 - 0,10) che sara' applicato dal 1 gennaio 1997 (1). 4.3. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo di maternita' a causa dell'esclusione dello stesso. Rientrano in questa categoria: - le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici in genere non tenuti al versamento della contribuzione di maternita' per i dipendenti iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01, 3.01.01, 3.01.02; CA 8H, 8Y; cfr circolare n. 165 del 25 luglio 1988, n. 247 del 3 novembre 1993, n. 66 del 27 marzo 1996); - le aziende dei settori commercio, terziario, credito, assicurazione e tributi per il personale dirigente iscritto all'INPS (codice qualifica "3" dei CSC 7.XX.XX e 6.XX.XX). Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,57 punti percentuali che sara' applicato con cadenza biennale in ragione di 0,50 punti percentuali dal 1 gennaio 1997 (1). 4.4. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo di maternita' nella misura di 0,57 punti percentuali a causa dell'entita' dello stesso. Rientrano in questa categoria i cantieri scuola e di lavoro per i disoccupati ivi avviati, tenuti ad applicare l'aliquota dello 0,31 (CA=8C), aliquota che si riduce dal 1 gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 0,31 a 0,01 per cento. Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,27 punti percentuali (0,57 - 0,30) che sara' applicato dal 1 gennaio 1997. 4.5. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo CUAF a causa dell'esclusione dello stesso. Rientrano in questa categoria: - le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF i cui dipendenti siano iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01, 2.01.02, 3.01.01 e 3.01.02); - i datori di lavoro inquadrati nel settore "attivita' varie" senza fini di lucro che a seguito di domanda abbiano ottenuto l'esonero dalla CUAF in quanto assicurino trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge (CA=1C); - i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale religioso appartenente al clero regolare (CA= 1C, ovvero codice tipo contribuzione "49") ; - i partiti politici rappresentati in Parlamento, le organizzazioni sindacali, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, qualora dette organizzazioni assicurino ai dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore all'importo degli assegni per il nucleo familiare (CA=1C); - gli Istituti, gli enti, gli ospedali e i presidi delle UU.SS.LL. che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio Sanitario o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, purche non abbiano fine di lucro ed assicurino un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni per nucleo familiare; (CSC 2.01.01 ovvero CA =1C); - i Piloti dei porti e pratici locali di cui agli art. 86 e segg. e 96 del Codice della Navigazione, per l'attivita' di pilotaggio nei porti o nelle localita' di approdo o di transito marittimo (CSC 1.15.02 con CA=1C); - le aziende che hanno alle dipendenze parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro con lui convi- venti (CA=1C, ovvero codici tipo contribuzione "12", "13" e "14"); - le aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C e CA=4Z e 1C). Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota nel F.P.L.D. di 3,72 punti percentuali scaglio- nato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1 gennaio 1997 (1). 4.6. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione dell'aliquota CUAF nella misura di 3,72 punti percentuali a causa dell'entita' della stessa. Rientrano in questa categoria le seguenti aziende tenute ad applicare l'aliquota ridotta del 2,75 per cento di cui all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114/1974 e successive modificazioni, aliquota che si riduce, dal 1 gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 2,75 a 0,01 per cento: - aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi dei CD-CM, di cui alla legge n. 1136/1954; - cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nei regi- stri prefettizi o nello schedario generale delle coope- rative, sezione agricola; - aziende della pesca munite del permesso della pesca co- stiera, locale o ravvicinata; - cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958. Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,98 punti percentuali (3,72 - 2,74) che sara' applicato con cadenza biennale in ragione di 0,50 punti percentuali dal 1 gennaio 1997 (1). 4.7. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione di piu' di una delle aliquote riferite alle predette forme assicurative e previ- denziali a causa dell'esclusione o dell' entita' delle stesse. Ricorrendo tale ipotesi, l'aumento complessivo di aliquota da applicare nel F.P.L.D. in forma graduale in ragione di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire dal 1 gennaio 1997, e' costituito dalla differenza tra l'incremento massimo di aliquota di 4,43 punti percentuali e le riduzioni delle aliquote TBC, maternita' e CUAF per le quali e' possibile operare il trasferimento al F.P.L.D. dal 1 gennaio 1996. Cosi', ad esempio, nel caso di enti pubblici esclusi contemporaneamente dalla contribuzione CUAF e maternita' (vedi precedenti punti 4.3 e 4.5) per il personale iscritto al F.P.L.D si attua il trasferimento a detto Fondo, dal 1 gennaio 1996, della sola aliquota 0,14 TBC. Pertanto, si determina un incremento di aliquota complessivo nel F.P.L.D pari a 4,29 per cento (4,43-0,14) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1 gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,29 per cento da applicare con decorrenza 1 gennaio 2013. 4.8. Regime delle aliquote dovute al F.P.L.D. in vigenza del periodo (1997/2013) di graduale applicazione dell'incremento contributo di 4,43 punti percentuali Il meccanismo di graduale applicazione dell'aumento di cui all'art. 1, c. 23 della L. 335/95 stabilito dall'art. 6 del D.L. 166/1996 non definisce la situazione contributiva soggettiva del datore di lavoro, ma vale per tutte le cate- gorie datoriali rientranti in quella fattispecie. Pertanto, in caso di inizio di attivita' con personale dipendente, successivamente al 31 dicembre 1995, il regime delle aliquote va definito conformemente alla situazione che si e' verificata dal 1 gennaio 1996 in poi per i datori di lavoro operanti al 31 dicembre 1995 ed aventi le stesse caratteristiche contributive. 5. ART. 2 DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996 Le riduzioni delle aliquote contributive TBC, maternita' e CUAF non trovano applicazione, in base a quanto espressa- mente previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale (2), per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Pertanto dovranno continuare ad essere versate nella misura intera, senza operare alcuna riduzione, le aliquote relative alle forme contributive di cui al precedente punto 3, dovute, secondo le norme che le disciplinano, per le seguenti categorie: - dirigenti iscritti all'INPDAI; - personale dello spettacolo iscritto all'ENPALS; - giornalisti professionisti o praticanti iscritti all'INPGI; - maestri elementari, direttori didattici, docenti e assi- stenti della scuola materna statale iscritti all'INPDAP; - personale in genere iscritto a forme pensionistiche esclusive o sostitutive del F.P.L.D (ad esempio: personale per il quale e' stata deliberata l'iscrizione facoltativa all'INPDAP; personale delle pubbliche istituzioni sanitarie iscritto all'INPDAP e assoggettato all'assicurazione TBC in base alla legge 1 luglio 1955, n. 552); - personale iscritto ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (Fondo elettrici, Fondo telefonici, Fondo autoferrotranvieri, Fondo Volo, Fondo dazieri). - regimi pensionistici dei Paesi esteri (l'ipotesi riguarda categorie di lavoratori operanti all'estero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (cfr. circolare 15 marzo 1994, n. 87). vigono In particolare, per quanto riguarda le aliquote contri- butive dovute ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto si confermano le aliquote illustrate con la circolare n. 9 del 15 gennaio 1996 e n. 27 del 29 gennaio 1996. 6. CATEGORIE ISCRITTE A FONDI INTEGRATIVI GESTITI DALL'INPS E ALLA GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI Nei confronti delle categorie in epigrafe si applicano le stesse disposizioni previste per la generalita' delle categorie iscritte al F.P.L.D. 7. ART. 6, COMMA 3 DEL D.L. 28 MARZO 1996, N. 166 (COOPERA- TIVE DI CUI AL DPR N. 602/1970) Un particolare regime transitorio e' stato previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.L. 166/1996 nei confronti delle cooperative di cui al D.P.R n. 602/1970. Per detti organismi, ove siano state determinate - anteriormente al 1 gennaio 1996 - con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 602/70 la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci, le aliquote contributive trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al F.P.L.D. (in pratica 4,43 punti percentuali) continuano ad essere calco- late sul salario convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R n. 602/1970 per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo e comunque non superiore a sei anni, decorrenti dal 1 gennaio 1996. In pratica anche per tali aziende non ci sara' nessun aggravio immediato del costo del lavoro. La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. in questione non trova applicazione qualora l'organismo coope- rativo abbia operato la scelta di effettuare gli adempimenti contributivi al F.P.L.D. sulla retribuzione effettiva ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970. Peraltro, secondo i criteri generali, tale scelta puo' essere cambiata (cfr. circolare n. 118 del 26 maggio 1988); nel qual caso, dal momento in cui gli organismi dovessero, nelle forme previste, optare per la retribuzione ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602/1970, nei loro confronti trove- rebbe applicazione il regime previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 166. 8. DEFINIZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE DOVUTE AL F.P.L.D In conseguenza di quanto disposto dal D.M. in questione ed a modifica di quanto indicato con la circolare n. 27 del 19 gennaio 1996, le aliquote complessive IVS dovute per gli iscritti al F.P.L.D. risultano fissate dal 1 gennaio 1996 nelle seguenti misure. 8.1. Generalita' dei datori di lavoro Per tali lavoratori l'aliquota dovuta al F.P.L.D., gia' fissata al 31 dicembre 1995 nella misura del 27,57%, di cui 8,54 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva, come gia' detto, dello 0,60%, di cui 0,20% a carico del dipendente) si attesta, dal 1 gennaio 1996 nelle seguenti misure: A) Datori di lavoro gia' obbligati al versamento del contri- buto Gescal nella misura dello 1,05% - aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3) 32 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,70 ------ - Totale aliquota F.P.L.D 32,70 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura dell' 8,89 per cento. Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura del 33% (di cui F.P.L.D. 32,70; assistenza malattia pensio- nati 0,20%; asili nido 0,10%) B) Datori di lavoro gia' obbligati al versamento del con- tributo Gescal nella misura ridotta dello 0,35% a carico del dipendente (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1) - aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3) 32 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,35 ------ - Totale aliquota F.P.L.D 32,35 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura dell' 8,89 per cento. Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%) Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali territoriali, non tenuti al versamento dell'aliquota 0,10 per asili nido, l'aliquota complessiva IVS e' fissata al 32,55%. C) Datori di lavoro esclusi dal versamento del contributo Gescal nella misura dello 1,05% (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1) - aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3) 32 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura dell' 8,54 per cento. Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura del 32,30 (di cui F.P.L.D. 32; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%) D) Datori di lavoro gia' obbligati al versamento del con- tributo Gescal nella misura ridotta dello 0,70% a carico del datore di lavoro (l'ipotesi ricorre per il personale reli- gioso: cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1, lett. c) - aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43(1) 32 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,35 ------ - Totale aliquota F.P.L.D 32,35 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura dell' 8,54 per cento. Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%) Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali territoriali, non tenuti al versamento delle aliquote Gescal e Asili nido, l'aliquota complessiva IVS e' fissata al 32,20%. (di cui F.P.L.D. 32 %; assistenza malattia pensionati 0,20%). E) Apprendisti L'aliquota degli apprendisti non e' interessata dalla normativa in oggetto. Pertanto, come gia' precisato con la circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, detta aliquota resta fissata nella misura di 6,04 per cento (di cui F.P.L.D. 5,54 e S.S.N. 0,50). 8.2. Categorie per le quali sono previste aliquote contri- butive inferiori a quella del 27,57 prevista, al 31 dicembre 1995, per la generalita' dei lavoratori dipendenti sono. 8.2.1 Operai dell'agricoltura. Tenuto conto che l'aliquota prevista dall'art. 12 della L. 160/1975, e successive modificazioni, e' fissata al 31 dicembre nella misura di 18,07% di cui 6,04 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60 per cento, di cui 0,20 a carico del dipendente) e che i lavora- tori in oggetto sono esclusi dal contributo Gescal (art. 10, ultimo comma, L. n. 60/1963), la situazione che si verifica e' la seguente. A) Operai dipendenti da imprese agricole in genere Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 3,72 CUAF e, per- tanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decor- renza 1 gennaio 1997. Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996: - aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39 22,46 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente) L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1997: - aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04 22,50 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). B) Operai dipendenti da aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi dei CD-CM (di cui alla legge n. 1136/1954) ovvero dipendenti da cooperative agricole, e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative, sezione agricola. Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi il precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 2,74 CUAF (vedi il precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari all'1,02 per cento (4,43-3,41) da applicare in ragione dello 0,50 per cento con cadenza biennale dal 1 gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,02 dal 1 gennaio 2001 . Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,41 21,48 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 21,78 per cento (di cui F.P.L.D. 21,48; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1997 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,48+0,50 21,98 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,28 per cento (di cui F.P.L.D. 21,98; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1999 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,98+0,50 22,48 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,78 per cento (di cui F.P.L.D. 22,48; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 2001: - aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,48+0,02 (1) 22,50 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). L'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). C) Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative ex art. 2 L. 240/1984 Tali categorie presentano la particolarita', rispetto a quelle indicate alla precedente lett. A, che le contribuzioni CUAF e CIG vengono versate in base alla normativa prevista per le imprese industriali a mezzo del mod. DM10 (posizione aziendale contrassegnata dal CSC 1.01.06) Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 3,72 CUAF e, per- tanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decor- renza 1 gennaio 1997. Cio' comporta che l'aliquota CUAF da versare con il mod. DM10/2 si riduce di 3,72 punti percentuali. Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996: - aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39 22,46 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1997: - aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04 22,50 (di cui 6,04 per cento a carico del dipendente). Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). 8.2.2. Marittimi di cui all'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori) cui si applicano le aliquote previste per il settore agricolo (posizione aziendale con CSC 1.20.01 e CA 3W e 3Z). Tenuto conto che l'aliquota prevista per il settore agricolo, dall'art. 12 della L. 160/1975, e successive modificazioni, e' fissata al 31 dicembre nella misura di 18,07% di cui 6,04 a carico del lavoratore (aliquota com- prensiva dell'aumento dello 0,60 per cento, di cui 0,20 a carico del dipendente) e che i lavoratori in oggetto sono soggetti al contributo Gescal (gia' versato all'IPSEMA) si illustrano, di seguito, le nuove aliquote contributive dovute al F.P.L.D. dal 1 gennaio 1996. Dalla predetta data, per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 0,57 maternita' (aliquota gia' versata all'IPSEMA), 2,74 CUAF (vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari al 0,98 per cento (4,43-3,45) da applicare in ragione di 0,50 per cento dal 1 gennaio 1997 e 0,48 per cento dal 1 gennaio 1999. Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,45 21,52 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,70 ------- - Totale aliquota F.P.L.D. 22,22 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura del 6,39 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,52 per cento (di cui F.P.L.D. 22,22; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1997 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,52+0,50 22,02 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,70 ------ - Totale aliquota F.P.L.D 22,72 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura del 6,39 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 23,02 per cento (di cui F.P.L.D. 22,72; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1999 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,02+0,48 22,50 - maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D. 0,70 ------ - Totale aliquota F.P.L.D 23,20 La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura del 6,39 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 23,50 per cento (di cui F.P.L.D. 23,20; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). 8.2.3. Cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (posizione aziendale con CSC 1.19.01). Per i pescatori associati in cooperativa l'aliquota, al 31 dicembre 1995, e' fissata al 10,17% di cui 3,74% a carico del lavoratore. Dal 1 gennaio 1996 per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 2,74 CUAF (vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari al 1,55 per cento (4,43-2,88) da applicare in ragione dello 0,50 per cento con cadenza biennale dal 1 gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,05 dal 1 gennaio 2003 . Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,17+2,88 13,05 La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura del 3,74 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 13,35 per cento (di cui F.P.L.D. 13,05; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1997 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,05+0,50 13,55 La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura del 3,74 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 13,85 per cento (di cui F.P.L.D. 13,55; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 1999 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,55+0,50 14,05 La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura del 3,74 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,35 per cento (di cui F.P.L.D. 14,05; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). * dal 1 gennaio 2001 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,50 14,55 La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura del 3,74 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,85 per cento (di cui F.P.L.D. 14,55; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). dal 1 gennaio 2003 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,05 14,60 La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura del 3,74 per cento. L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,90 per cento (di cui F.P.L.D. 14,60; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). 8.2.4. Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 (posizione aziendale con CSC 1.16.01 e CA = 8C). Per tale categoria l'aliquota contributiva e' pari, al 31 dicembre 1995, al 10,14 per cento a intero carico del datore di lavoro. Dal 1 gennaio 1996 per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 3,72 CUAF, 0,30 maternita' (vedi precedente punto 4.4) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,27 per cento (4,43-4,16) da applicare dal 1 gennaio 1997. Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite: dal 1 gennaio 1996 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,14+4,16 14,30 dal 1 gennaio 1997 - aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,30+0,27 14,57 9. NUOVA MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER TBC, PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MATERNITA' E ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (CUAF) In base a quanto disposto dall'art 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio 1996, le aliquote di cui all'art. 24 delle legge n. 88/1989 sono variate nelle se- guenti misure. 9.1 Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (TBC) Il contributo, per la generalita' dei lavoratori, varia da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Si chiarisce che la riduzione di 0,14 punti percentuali riguarda la quota di detto contributo (pari allo 0,35 per cento) a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989. Non subisce, invece, variazioni la quota (pari all'1,66 per cento) di detto contributo destinata al finan- ziamento delle prestazioni del Servizio sanitario ai sensi dell'art. 27 della stessa legge. Il contributo dovuto per gli operai agricoli varia, come detto al precedente punto 3, da 0,11 per cento a 0,01 per cento. 9.2. Contributi per i trattamenti economici di maternita' I contributi, relativi ai rispettivi settori, risultano cosi' modificati: a) settore industria e artigianato: il contributo varia da 1,23 per cento a 0,66 per cento; b) settore commercio e terziario: il contributo varia da 1,01 per cento a 0,44 per cento; c) settore del credito, assicurazione e tributi: il contributo varia da 0,90 per cento a 0,33 per cento; d) personale assistito ex ENPAIA: il contributo varia da 1,20 per cento a 0,63 per cento; e) giornalisti: il contributo varia da 0,85 per cento a 0,28 per cento (tale riduzione, in base al disposto di cui all'art. 2 del D.M. in oggetto, non opera per i giornalisti iscritti all'INPGI); f) operai agricoli: varia da 0,80 per cento a 0,23 per cento; g) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: varia, come precisato al precedente al punto 3, da 0,31 per cento a 0,01 per cento. 9.3. Contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF) I contributi risultano cosi' modificati: a) generalita' dei datori di lavoro: il contributo varia da 6,20 per cento a 2,48 per cento; b) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: il contributo varia da 5 per cento a 1,28 per cento; c) aziende agricole, imprese artigiane e aziende commerciali tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui all'art. 20 della legge n. 114/1974 e successive modificazioni: il contributo varia da 4,15 per cento a 0,43 per cento; d) aziende costituite in forma cooperativa che risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: il contributo varia da 4 per cento a 0,28 per cento; e) aziende tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114/1974 e successive modificazioni: il contributo varia, come precisato al precedente punto 3, da 2,75 per cento a 0,01 per cento. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL SISTEMA DM 1. MODALITA' OPERATIVE 1.1. Datori di lavoro in genere gia' obbligati al versamento dei contributi TBC, MATERNITA' e CUAF per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. Nessuna particolare modalita' di compilazione del mod. DM10/2 e' richiesta per i datori di lavoro che calcolano ed espongono (nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C ovvero con uno dei previsti codici qualifica) i contributi previdenziali unitamente a quelli dovuti per le indennita' economiche di malattia, maternita' e per la Gescal. In questo caso l'ali- quota complessiva da calcolare resta invariata. Cio' in quanto l'aumento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. trova compensazione con la contestuale riduzione delle aliquote TBC, CUAF e MATERNITA'. I datori di lavoro che, invece, espongono nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione per le indennita' economiche di maternita' separatamente da quelli riguardanti le contribuzioni di previdenza, dovranno incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore. Il contributo di maternita' dovuto nelle misure ridotte secondo il settore di appartenenza - indicate al precedente punto 9.2, lett. a), b), c) e d) - continuera' ad essere versato con i previsti codici "P400", "P410" e "P420". 1.2. Datori di lavoro che non possono operare in tutto o in parte la contestuale riduzione delle aliquote TBC, CUAF e MATERNITA' Per tali datori di lavoro, come illustrato al punto 4 della "parte prima" l'aliquota complessiva per l'anno 1996 non subisce variazioni. Pertanto, nessuna particolare modalita' di compilazione del mod. DM10/2 e' richiesta per i datori di lavoro che calcolano ed espongono, nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C, ovvero con uno dei previsti codici qualifica, tutti i contributi previdenziali e assistenziali, in quanto l'ali- quota complessiva resta invariata. L'incremento di aliquota dovuto al F.P.L.D., in misura inferiore a 4,43 punti percentuali, corrisponde, infatti, alla riduzione operata parzialmente sulle aliquote TBC, CUAF e MATERNITA'. I datori di lavoro che espongono, ove dovuto, il con- tributo di maternita' separatamente dagli altri contributi dovranno incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore e ridurre di pari punti percentuali il contributo di maternita' da esporre con i codici "P400", "P410" e "P420". In base a quanto illustrato al precedente punto 4, i datori di lavoro in questione dovranno incrementare dal 1 gennaio 1997 l'aliquota dovuta al F.P.L.D secondo il mecca- nismo di gradualita' previsto dal D.L. 166/96. 1.3. Datori di lavoro che occupano personale iscritto a regimi pensionistici obbligatori diversi dal F.P.L.D. Come precisato al precedente punto 5, le riduzioni delle aliquote contributive TBC, MATERNITA' e CUAF non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal F.P.L.D. . Pertanto, nessuna variazione deve essere apportata alle aliquote da versare all'INPS. In particolare, si precisa che, per il versamento separato, ove dovuto, del contributo di maternita' nella misura intera, dovranno continuare ad essere utilizzati i previsti codici P400, P410, P420 e P430 (quest'ultimo viene utilizzato solo per i giornalisti iscritti INPGI). Ove, peraltro, sulla posizione aziendale utilizzata per il versamento dei contributi del personale iscritto a regimi sostitutivi affluiscano anche i contributi per alcune cate- gorie di personale iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (l'ipotesi e' ricorrente per le posizioni azien- dali relative agli Enti pubblici e alle aziende che iscrivono il personale ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto), il contributo di maternita' dovuto in misura ridotta per i lavoratori iscritti al F.P.L.D deve essere esposto separata- mente utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istitu- zione: codice P440 (contributo maternita' 0,66 per cento) " P450 (contributo maternita' 0,44 per cento) Restano, invece, immutate le modalita' di compilazione del mod. DM10/2 da parte delle aziende che denunciano sulla stessa posizione anche i dirigenti iscritti all'INPDAI. 1.4. Datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto di formazione e lavoro o con contratto di solidarieta' ex art.2 L. 863/84 per i quali la contribuzione e' assolta nella misura prevista per gli apprendisti. L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, da calcolare in corrispondenza dei codici tipo contribuzione "53" (contratti di formazione) e 52 (contratti di solidarie- ta'), non subisce variazioni. 1.5. Datori di lavoro diversi da quelli indicati al punto 1.4 che hanno titolo per le assunzioni agevolate al versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti ovvero alla riduzione percentuale o all'esonero dei contri- buti previdenziali e assistenziali. Nessuna particolare modalita' di compilazione dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 e' richiesta per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori in questione. Si richiamano, pertanto, le precisazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3. 1.6. Aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi Le aziende in questione, ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, sono tenute, come e' noto, al versamento del contributo CUAF per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro. Per i periodi durante i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolu- menti, il contributo dovuto e' calcolato sulla retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore. Per effetto della riduzione del contributo CUAF di 3,72 punti percentuali, anche il contributo da versare con i previsti codici 1T4 e 2T4 dovra' essere versato nella misura ridotta. 1.7. Imprese armatoriali e della pesca Le aziende armatoriali e della pesca (con esclusione dei soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958), gia' obbligate al versamento all'IPSEMA del contributo di maternita' nella misura dell'1,23 per cento, dovranno incrementare dello 0,57 per cento l'aliquota com- plessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore. Il contributo di maternita' dovuto nella misura ridotta pari allo 0,66 per cento continuera' ad essere versato all'IPSEMA. 1.8. Cooperative agricole ex art. 2 L. 240/1984 Le cooperative in questione, come precisato al punto 8.2.1 lett. C) della "Parte Prima", ai fini del versamento del contributo CUAF dovuto per gli operai a tempo indetermi- nato (versamento da effettuare con il sistema DM sulla posizione contrassegnata dal CSC 1.01.06) dovranno procedere alla riduzione dell'aliquota di 3,72 punti percentuali. 1.9. Cooperative di cui al DPR 602/1970 Le cooperative in questione rientranti nel regime transitorio previsto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 166/1996, illustrato al punto 7 della "Parte Prima" dovranno osservare le seguenti particolari modalita' nella compilazione del mod. DM10/2: - continueranno ad esporre, in corrispondenza dei righi fissi 10 e 11 dei quadri "B-C" che individuano i lavoratori soci, le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del DPR n. 602/1970; - calcoleranno su dette retribuzioni il contributo dovuto al F.P.L.D. in base alla nuova aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali nonche le contribuzioni dello 0,20 per cento (assistenza malattia pensionati) e dello 0,10 per cento (asili nido); - calcoleranno sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del DPR n. 602/1979 le restanti contribuzioni; - esporranno il totale dei contributi nella relativa casella dei quadri "B-C"; - calcoleranno la differenza tra la retribuzione derivante dal decreto ministeriale ex art. 6, c. 1, DPR 602/1970 e la retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza l'aliquota del 4,43 per cento; - il relativo importo sara' indicato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R200" preceduto dalla dicitura "CONG. DL 166/96" . 1.10. Aziende dell'edilizia aventi titolo alla riduzione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341/1995 Per effetto del trasferimento di 4,43 punti percentuali al F.P.L.D., si riduce l'importo dei contributi sui quali e' possibile operare la riduzione del 9,50 per cento prevista per le aziende dell'edilizia dall'art. 29 della legge n. 341/1995. Per lo stesso motivo non e' piu' soggetta alla riduzione contributiva del 9,50 per cento la quota dello 0,35 per cento (ex Gescal) a carico del datore di lavoro trasferita al F.P.L.D. La riduzione compete, infatti, sui contributi diversi da quelli relativi al F.P.L.D. dovuti a carico del datore di lavoro per gli operai. 1.11. Aziende operanti nel Mezzogiorno aventi titolo allo sgravio totale di cui alla L. 183/76 e all'art. 2 del DM 5 agosto 1994. Le aziende in questione potranno operare lo sgravio totale anche sulle quote di contributi ex maternita' (0,57) ed ex Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D. 1.12. Aziende che occupano lavoratori operanti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale Per effetto della nuova disciplina delle aliquote contributive si rende necessaria, ai fini degli adempimenti contributivi per i lavoratori in epigrafe, l'apertura di una separata posizione aziendale per ciascuno dei Paesi esteri dove i lavoratori stessi svolgono l'attivita' lavorativa. Per le modalita' di compilazione delle denunce mensili restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 87 del 15 marzo 1994. 1.13. Istituti di credito aventi alle dipendenze personale soggetto e non soggetto al contributo per le indennita' economiche di maternita' Per effetto della nuova disciplina delle aliquote contributive si rende necessario che gli adempimenti contri- butivi relativi a ciascuna categoria di personale vengano effettuati su distinte posizioni contributive. 2. TERMINE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA E REGOLA- RIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI I datori di lavoro, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1), dovranno adeguarsi alla nuova disciplina entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Come precisato al punto 4 della "Parte Prima", l'appli- cazione della nuova disciplina non comporta per l'anno in corso aumenti di aliquote contributive. Peraltro, in alcune situazioni possono verificarsi aumenti contributivi per effetto della differente base imponibile per il calcolo di talune aliquote contributive. In altri casi, dall'applicazione del nuovo regime di aliquote, possono scaturire variazioni contributive conse- guenti all'applicazione di particolari regimi di agevolazioni che insistono sulle gestioni trasferite al F.P.L.D. Pertanto, nei casi in cui dall'applicazione del nuovo regime di aliquote conseguano differenze contributive a debito dell'azienda, relative ai mesi pregressi, le stesse dovranno essere versate maggiorandole degli interessi compu- tati come segue: - dal 21 maggio e fino alla data di versamento (da effettuare entro il termine sopraindicato) per le differenze contribu- tive relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1996; - dalle rispettive scadenze e fino alla data di versamento (da effettuare entro il termine sopraindicato) per le diffe- renze successive al mese di aprile 1996. Eventuali regolarizzazioni successive al termine asse- gnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti. 3. MODALITA' PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI 3.1. Regolarizzazione conseguente al diverso regime di imponibilita' delle indennita' di trasferta Per effetto del diverso regime di imponibilita' dell'indennita' di trasferta (cfr., da ultimo, circolare n. 135 del 12 maggio 1995), i datori di lavoro dovranno provve- dere al ricalcolo dal 1 gennaio 1996 dei contributi dovuti al F.P.L.D. sulle quote di indennita' trasferta per effetto del trasferimento dell'aliquota 0,57 del contributo di maternita' al Fondo pensioni. A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle se- guenti modalita': - determineranno la differenza tra l'imponibile delle inden- nita' di trasferta gia' assoggettato all'aliquota dovuta al F.P.L.D. (50 per cento dell'ammontare delle stesse) e l'im- ponibile delle indennita' di trasferta assoggettato al contributo di maternita' (parte eccedente lire 90.000 gior- naliere); - su tale differenza sara' calcolata l'aliquota dello 0,57 per cento relativa al contributo di maternita' da trasferire al F.P.L.D.; - l'importo della differenza contributiva a debito dell'a- zienda sara' riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "DIFF. IVS TRASF." e dal codice di nuova istituzione "M176". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece- duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". 3.2. Regolarizzazione da parte delle Cooperative di cui al DPR 602/1970 3.2.1 Cooperative che versano i contributi IVS sulle retri- buzioni derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del DPR n. 602/1970 Per tali cooperative, come illustrato al precedente punto 7 della "parte Prima", l'applicazione della normativa in oggetto non comporta aumenti contributivi per effetto del regime transitorio introdotto dall'art. 6, corra 3, del D.L. 166/96. Tuttavia dette cooperative dovranno evidenziare sul modello DM10/2 l'incremento di contribuzione dovuta dal 1 gennaio 1996 al F.P.L.D. per i lavoratori soci, conseguente alla maggiorazione dell'aliquota di 4,43 punti percentuali per i periodi pregressi all'atto dell'adeguamento alle nuove modalita' illustrate al precedente punto 1.9. A tal fine gli organismi in questione si atterranno alle seguenti modalita': - calcoleranno la differenza tra le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei DD.MM. emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del DPR 602/1970 e le retribuzioni convenzionali ex art. 4 dello stesso DPR; - calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D; - indicheranno il relativo importo dei contributi in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 nella casella "somme a debito del datore", preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS" e dal codice di nuova istituzione "M177"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - lo stesso importo sara' riportato nel quadro "D" con il codice di nuova istituzione "R201" preceduto dalla dicitura "CONG. DL 166/96". 3.2.2. Cooperative che versano i contributi IVS sulle retri- buzioni effettive ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970 Per tali cooperative, come illustrato al precedente punto 7 della "parte Prima", non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 166/1996. Pertanto, gli organismi in questione, per la regola- rizzazione contributiva dei periodi pregressi si atterranno alle seguenti modalita': - calcoleranno la differenza tra le retribuzioni effettive e le retribuzioni convenzionali ex art. 4 dello stesso DPR; - calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D; - indicheranno il relativo importo dei contributi a debito dell'azienda in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 nella casella "somme a debito del datore", preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS" e dal codice di nuova istituzione "M178"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribu- zioni". L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece- duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". 3.3. Regolarizzazione da parte delle aziende edili aventi titolo alla riduzione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341/1995 Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1.10, le aziende edili dovranno provvedere al ricalcolo della riduzione contributiva in epigrafe gia' operata per i periodi pregressi dal 1 gennaio 1996. L'importo delle differenze contributive a debito dell'azienda sara' riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REST. RID. ED." e dal codice di nuova istituzione "M179". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece- duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". 3.4. Conguaglio del contributo CUAF da parte delle aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1.6, le aziende in questione potranno recuperare la differenza di aliquota di 3,72 punti percentuali (trasferita al F.P.L.D.) gia' versata dal 1 gennaio 1996 sugli imponibili denunciati in corrispondenza dei codici 1T4 e 2T4. L'importo della differenza a credito dell'azienda sara' riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R202" preceduto dalla dicitura "CONG. CUAF". 3.5. Aziende operanti nel Mezzogiorno aventi titolo allo sgravio totale di cui alla L. 183/76 e all'art. 2 del DM 5 agosto 1994. Secondo quanto precisato al precedente punto 1.11, le aziende in questione potranno recuperare la differenza di sgravio totale spettante per effetto del trasferimento al F.P.L.D delle quote dei contributi di maternita' (0,57) ed Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D. L'importo della differenza a credito dell'azienda sara' riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "L316" preceduto dalla dicitura "REC. SGR. TOT". IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO NOTE (1) Resta fermo che l'aumento complessivo di aliquota sino a concorrenza di 4,43 punti percentuali ed il suo scagliona- mento vanno determinati ed applicati sulla base di quanto illustrato al punto 4.7. (2) Il richiamo all'art. 1, comma 4, contenuto nell'art. 2 del D.M., deve intendersi riferito all'art. 1, comma 5, come da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 95 del 23 aprile 1996). (3) I datori di lavoro che, in base a quanto precisato al punto 4 non possono operare in tutto o in parte la conte- stuale riduzione delle aliquote contributive TBC, maternita' e CUAF dovranno applicare dal 1 gennaio 1996, in luogo dell'incremento di 4,43 punti percentuali, un incremento corrispondente alla riduzione di aliquote che e' possibile trasferire al F.P.L.D. Detti datori di lavoro, ovviamente, dal 1 gennaio 1997 applicheranno il meccanismo di aumento graduale dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. illustrato allo stesso punto 4.