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Versione Testuale
950525
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 144
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami prof.nali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
         e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati reg.li
Ai Presidenti dei Comitati prov.li
Titolari di assegno o pensione di invalidita' che
all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
optino in favore del trattamento di mobilita'.
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 25 maggio 1995   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 144       Ai Coordinatori generali, centrali
                          e periferici dei Rami prof.nali
                       Ai Primari Coordinatori generali e
                          primari Medico legali
                                e, per conoscenza,
                       Al Presidente
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Ai Presidenti dei Comitati reg.li
                       Ai Presidenti dei Comitati prov.li
OGGETTO: Titolari di assegno o pensione di invalidita' che
         all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
         optino in favore del trattamento di mobilita'.
SOMMARIO
Con la presente  circolare  vengono  fornite  istruzioni  in
relazione  alla  situazione  che  viene  a  determinarsi nei
confronti dei titolari di pensione o assegno di  invalidita'
per  effetto  dell'opzione  esercitata in favore del tratta-
mento di mobilita'.
1 - PREMESSA.
L'articolo 2, comma 5, del decreto  legge  16  maggio  1994,
n.299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1991, n.451, ha previsto, per i  lavoratori  iscritti  nelle
liste  di  mobilita',  la facolta' di optare, all'atto della
iscrizione nelle liste di  mobilita',  tra  l'indennita'  di
mobilita' e la pensione o assegno di invalidita'.
Secondo  l'articolo  12, comma 2, del provvedimento, in caso
di iscrizione nelle liste di  mobilita'  alla  data  del  20
gennaio 1994 i lavoratori avevano 60 giorni di tempo, dal 21
maggio 1994, per esercitare l'opzione  qualora  intendessero
percepire, per il periodo residuo, l'indennita' di mobilita'
che sarebbe stata loro corrisposta ove non  avessero  fruito
di detti trattamenti pensionistici.
Nel  dare  istruzioni per l'applicazione delle citate dispo-
sizioni, con circolare n.178 del 9 giugno 1994  (lettera  A,
punto  5  )  e'  stato precisato che, in caso di opzione per
l'indennita' di mobilita',  l'erogazione  della  pensione  o
dell'assegno  di invalidita' resta sospesa per il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' ovvero,  in  caso  di
sua  corresponsione  anticipata  ai  sensi  dell'articolo 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223,  per il  periodo
corrispondente all'ammontare dell'anticipazione liquidata in
favore dell'interessato.
In relazione alla situazione che si  determina  con  la  so-
spensione  dei  trattamenti  di invalidita' si forniscono le
seguenti istruzioni.
2 - CONFERMA E REVISIONE DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITA'.
Nei  confronti  del titolare di pensione o assegno d'invali-
dita' sospeso per effetto dell'opzione esercitata in  favore
del trattamento di mobilita' continua a trovare applicazione
la disciplina vigente in materia di conferma  degli  assegni
d'invalidita'   e   di   revisione   delle   prestazioni  di
invalidita', con la conseguenza  che,  in  caso  di  mancata
conferma  o  revoca  della  prestazione  di invalidita',  il
titolare riassume la posizione di assicurato.
3 - SOSTITUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LA PENSIONE
    DI INABILITA'.
Nei confronti dei titolari  di  assegno  di  invalidita'  ai
quali  venga liquidata la pensione di inabilita', il diritto
al trattamento di mobilita' cessa per incompatibilita' dalla
data di decorrenza della pensione.
4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE
    DI VECCHIAIA.
Nei  confronti  del  titolare  di assegno di invalidita' che
abbiano optato per il trattamento di mobilita'  e  che  alla
data  del  collocamento  in  mobilita'  abbiano  titolo alla
mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in  pensione
di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge
n.222/1984 deve essere effettuata al compimento dei 60  anni
di  eta'  per gli uomini e dei 55 per le donne (v. circolare
n.65 del 6 marzo 1995, punto 1.1.4).
Ove alla data del collocamento in mobilita' i  soggetti  non
abbiano  titolo  alla  mobilita'  lunga,  la  trasformazione
dell'assegno in pensione deve avvenire con riferimento  alla
data di compimento della normale eta' pensionabile richiesta
dalle vigenti disposizioni di legge.
5 - RATEI DI PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' PERCEPITI
    DALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA'
    OGGETTO DI OPZIONE.
L'opzione  per  il trattamento di mobilita'  comporta, oltre
alla sospensione dell'erogazione della pensione o assegno di
invalidita', il recupero delle somme eventualmente percepite
a titolo di pensione o  assegno  dalla  data  di  decorrenza
dell'indennita' di mobilita'.
Nei  confronti  dell'interessato  il  recupero  deve  essere
effettuato al netto  delle  trattenute  IRPEF  eventualmente
applicate sul trattamento pensionistico.
Il  recupero  delle ritenute IRPEF gia' operate sara' effet-
tuato con le consuete modalita' a  seguito  della  rettifica
del mod. 201.
Nel  caso  in cui l'indennita' di mobilita' abbia decorrenza
inframensile, l'importo della  pensione  o  dell'assegno  da
recuperare per il mese di decorrenza dell'indennita' stessa,
sara'  determinato  dividendo  l'importo  della  prestazione
pensionistica in trentesimi e moltiplicando il quoziente per
il numero dei giorni del mese per i quali spetta  l'indenni-
ta' di mobilita'.
6 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE O ASSEGNO D'INVALIDITA'
    SOSPESI.
La  pensione  o assegno di invalidita' sospesi devono essere
ripristinati con effetto dalla data  dalla  quale  cessa  il
diritto al trattamento di mobilita',  insieme agli aumenti e
alle perequazioni intervenuti nel  periodo  della  loro  so-
spensione.
Per  l'anno solare nel quale viene effettuato il ripristino,
il rateo di pensione o assegno da corrispondere a titolo  di
tredicesima  mensilita'  va  determinato  tenendo  conto del
periodo di effettiva erogazione della prestazione nell'anno.
6 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RELATIVA AL
    PERIODO DI MOBILITA'.
La contribuzione figurativa relativa al  periodo  di  corre-
sponsione  dell'indennita'  di  mobilita' e' utilizzabile, a
domanda dell'interessato, per la liquidazione di un  supple-
mento secondo le norme comuni.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO