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Versione Testuale
900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N.60091
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
N. 19603
Circolare n. 244
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge n.638
dell'11 novembre 1983: istruzioni applicative dell'art.6 per la
parte che riguarda i lavoratori dipendenti. Criteri di prima
attuazione per l'istruttoria delle domande di pensione.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N.60091
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
N. 19603
Roma, 30 dicembre 1983             AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 244                        e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
ALL. 4                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge n.638
         dell'11 novembre 1983: istruzioni applicative dell'art.6 per la
         parte che riguarda i lavoratori dipendenti. Criteri di prima
         attuazione per l'istruttoria delle domande di pensione.
     La  Gazzetta  ufficiale n. 310 dell'11 novembre 1983 ha pubblicato la
legge n.638 dell'11 novembre 1983, di  conversione  del  decreto-legge  12
settembre  1983,  n.463,  concernente "Misure urgenti in materia previden-
ziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per  vari  settori  della  pubblica  amministrazione  e  proroga di taluni
termini".
     Il  testo  del  provvedimento  legislativo  in  parola  e' stato gia'
portato a conoscenza delle Sedi con il messaggio n. 09297 dell'11 novembre
1983.  Per  una sua piu' agevole consultazione si allega, ad ogni modo, il
testo coordinato degli articoli in materia previdenziale (all. n. 1).
     Le  disposizioni  introdotte  con  il decreto-legge citato comportano
rilevanti e sostanziali innovazioni al preesistente assetto  normativo  in
materia  di pensioni, con conseguenti consistenti riflessi sulla attivita'
dell'Istituto.
     Con  la  presente  circolare  si  forniscono  le prime istruzioni per
l'applicazione, nell'assicurazione generale  obbligatoria  dei  lavoratori
dipendenti  e  nelle  Gestioni  speciali per i lavoratori autonomi e per i
minatori, della  normativa  introdotta  dall'art.6  del  provvedimento  in
esame,  con  esclusione  delle  disposizioni contenute nei commi 8, 9, 10,
10/bis e 10/ter del predetto articolo, che  riguardano  specificamente  le
pensioni  erogate  dalle  Gestioni  speciali per i lavoratori autonomi; le
istruzioni applicative delle suddette disposizioni  verranno  fornite  con
successiva circolare.
               ARTICOLO 6 DEL D.L. n. 463/1983
Premessa
     L'articolo  6  del  D.L.  12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge n. 638 dell'11 novembre 1983 regolamenta ex novo, a decorrere dal  1
ottobre  1983,  la  materia  della integrazione al minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; delle  gestioni  sostitu-
tive, esclusive ed esonerative della medesima; delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi e per i minatori; dell'ENASARCO.
          In estrema sintesi la nuova normativa:
     - stabilisce che il diritto alla integrazione al  trattamento  minimo
e'  da accertare unicamente in funzione del reddito assoggettabile all'IR-
PEF del soggetto interessato e che il diritto stesso non  e'  riconosciuto
qualora il reddito posseduto sia superiore al limite prefissato;
     - prevede una totale o parziale integrazione al minimo nel  caso  che
il predetto limite di reddito non sia superato;
     - stabilisce, fermi restando i limiti di reddito, che ai titolari  di
piu'  pensioni  la integrazione al minimo spetta una sola volta e dispone,
per i vari casi di plurititolarita', su quale trattamento pensionistico la
stessa deve essere attribuita:
     - prevede, per le pensioni non integrate al  trattamento  minimo,  la
stessa  disciplina  di  perequazione  automatica  vigente nelle rispettive
gestioni per le pensioni al trattamento minimo;
     -  fissa, per l'ipotesi che l'interessato perda, successivamente alla
decorrenza della pensione, il diritto  alla  integrazione  al  minimo  per
superamento  dei  limiti  di  reddito,  i  criteri  per  la determinazione
dell'importo della pensione non integrata e garantisce il mantenimento del
trattamento  minimo  di  pensione  in  essere  alla data di cessazione del
diritto alla integrazione  fino  al  riassorbimento  della  eccedenza  per
effetto  dei successivi aumenti per perequazione cui sara' assoggettata la
pensione sottostante;
     -  detta  norme specifiche in materia di recupero delle somme indebi-
tamente erogate a titolo di integrazione al minimo.
     Con riferimento ai vari aspetti ora evidenziati, si  forniscono,  nei
paragrafi che seguono, le prime istruzioni.
          1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
              IN FUNZIONE DEL REDDITO (commi 1 e 2)
1-1. Limiti di reddito
     Il 1 comma dell'articolo 6 della legge in  esame  stabilisce  che,  a
decorrere  dal  1  ottobre 1983, non spetta la integrazione al trattamento
minimo ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili  all'impo-
sta  sul  reddito  delle  persone  fisiche per un importo pari a due volte
l'ammontare annuo del trattamento  minimo del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore
al 1 gennaio di ciascun anno (1).
     Per  l'anno  1983  il  limite  di  reddito  e'  percio' fissato in L.
7.177.300, pari all'importo del trattamento minimo del F.P.L.D. vigente al
1  gennaio  1983  (L.  276.050)  moltiplicato per 26. Per l'anno 1984 tale
limite e' stabilito in L. 8.325.200 (2).
1-2. Individuazione dei redditi
     Per l'accertamento della situazione reddituale ai fini  della  deter-
minazione  del diritto alla integrazione al minimo secondo la normativa in
esame, il 4 comma dell'articolo 6 della legge n. 638/83  prevede  la  pre-
sentazione  della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  24 della legge 13
aprile 1977, n. 114 (3).
     La disposizione citata stabilisce,  come  e'  noto,  che  i  soggetti
tenuti  a  produrre,  ai fini della concessione di benefici e vantaggi non
tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli  Uffici
delle  imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale posso-
no, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della  certifica-
zione;  alla  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (4).
     Riguardo  al contenuto della dichiarazione, si evidenzia che la nuova
normativa non contiene alcuna indicazione circa la collocazione  temporale
dei  redditi  da  prendere  in  considerazione  al fine di stabilire se il
limite di reddito, quale risultera' determinato anno per anno, sia o  meno
superato.  In  mancanza  di riferimenti temporali, si ritiene che la norma
non possa che essere  interpretata  nel  senso  della  contestualita'  tra
possesso  di  redditi  e integrazione al trattamento minimo e che occorra,
pertanto, riferirsi, ai fini di cui trattasi,  ai  redditi  relativi  allo
stesso anno in cui la integrazione andrebbe corrisposta.
     Per quanto concerne i redditi da computare, essi, come  espressamente
stabilisce  la  norma in esame, sono quelli assoggettabili all'IRPEF, alla
cui normativa occorre,quindi, far riferimento.
     A  tale  riguardo  si fa presente che il Ministero del Lavoro e della
Previdenza  Sociale,  a  proposito  dell'analoga  situazione   riguardante
l'applicazione  delle  norme  in  materia  di  maggiorazione degli assegni
familiari di cui al decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17  convertito  con
modificazioni  nella  legge  25 marzo 1983, n. 79 (59) ha precisato che il
concetto di "reddito assoggettabile all'IRPEF  astrae,  nella  particolare
materia,  dal  concetto di reddito assoggettato all'imposta stessa, con la
conseguenza che debbono  computarsi anche quei redditi sui  quali  -  solo
per  alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti mediante detra-
zioni variamente specificate (oneri deducibili, detrazioni di  imposta)  -
non si applica materialmente l'imposta".
     In conformita' a tale  criterio,  i  redditi  da  computare  ai  fini
dell'applicazione  della norma in esame debbono essere dichiarati al lordo
delle suddette deduzioni e  devono  essere  dichiarati  anche  quando,  in
relazione alla loro entita', non vi e' obbligo di dichiarazione fiscale.
     I soli redditi che non devono  essere  indicati  sono  quelli  esenti
perche' esclusi da ogni imposta sul reddito (6),  quelli  gia' tassati per
intero alla fonte (7) ed infine quelli espressamente esclusi dalla  stessa
norma  in  esame e, cioe', i trattamenti di fine rapporto comunque denomi-
nati, il reddito della casa d'abitazione e  l'importo  della  pensione  da
integrare al minimo.
     Per i lavoratori autonomi agricoli, in sede di conversione  in  legge
del  decreto  n.463  e'  stato  inserito un emendamento che prevede che il
reddito dichiarato dal  titolare  dell'azienda  ai  fini  dell'IRPEF  deve
essere  imputato  a  ciascun componente attivo del nucleo aziendale, indi-
pendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantita'  e
qualita'  del lavoro effettivamente prestato da ciascuno in modo continua-
tivo, in base a quanto e' dichiarato dallo stesso titolare d'azienda.
1-3. Valutazione dei dati reddituali al fine di  stabilire  il  diritto  o
meno alla integrazione, totale o parziale, al minimo.
     Acquisita la situazione reddituale dell'interessato, le Sedi dovranno
stabilire se sulla base dei dati forniti i limiti di reddito siano o  meno
superati.
     E' evidente che una dichiarazione  dei redditi  negativa  oppure  una
dichiarazione  attestante  il  possesso di redditi di importo superiore al
limite fissato dalla legge non pongono ulteriori problemi di  applicazione
in quanto sulla base della sola dichiarazione si riconosce o si esclude il
diritto alla integrazione al trattamento minimo.
     Nel caso, invece, di dichiarazione attestante un reddito inferiore al
limite di legge, occorre determinare la misura della integrazione,  totale
o  parziale,  cui  l'interessato  ha  diritto  in applicazione del 2 comma
dell'articolo 6, a norma del quale in  tale  ipotesi  la  integrazione  e'
riconosciuta  in misura tale che non comporti il superamento del limite di
reddito annuo.
     La  misura  massima  di  integrazione  annua  possibile e' data dalla
differenza tra il limite di  reddito  stabilito  per  ciascun  anno  e  il
reddito  dichiarato  dall'interessato  per  lo stesso anno. Per stabilire,
poi, la quota massima  di  integrazione  mensile  attribuibile  si  dovra'
dividere  l'importo  annuo  come  sopra determinato per 13, se la pensione
spetta per l'intero anno, ovvero  per  il  numero  di  mesi,  compresa  la
tredicesima, in cui la pensione effettivamente spetta.
     Tenuto conto di quanto precede, una differenza,  ad  esempio,  di  L.
650.000  tra  il  limite  di  reddito  e reddito annuo dichiarato comporta
l'attribuzione massima mensile a titolo di integrazione di L.  50.000  per
l'intero  anno  considerato.  E' evidente che tale cifra comporta la inte-
grazione totale per una pensione che a calcolo e', per esempio,  inferiore
di L. 30.000 all'importo del trattamento minimo vigente, e la integrazione
parziale per una pensione a calcolo inferiore di L. 80.000 all'importo del
trattamento  minimo; quest'ultima pensione rimarra', infatti, di L. 30.000
al disotto del trattamento minimo.
     L'importo  massimo  di  integrazione  mensile  attribuibile secondo i
criteri che precedono va aggiunto all'importo della  pensione  a  calcolo,
nei limiti ovviamente, dell'importo del trattamento minimo.
     In  occasione  della  successiva  perequazione,  i  relativi  aumenti
percentuali,  ai  sensi  del 5 comma dell'art.6 del decreto in esame (cfr.
successivo paragrafo n.3),  opereranno  sull'importo  della  pensione  non
integrata;  all'importo  risultante  sara'  aggiunta  la quota spettante a
titolo di integrazione.
     Si  fa  riserva  di precisare con successiva circolare se, in caso di
integrazione parziale della pensione, all'interessato  spetti  o  meno  la
maggiorazione  prevista  dall'articolo  14 quater, 3 comma, della legge 29
febbraio 1980, n.33 (8) qualora la pensione risulti attribuita per effetto
di un numero di settimane di assicurazione e di contribuzione obbligatoria
effettiva non inferiore a 781. Detta  questione  sara'  sottoposta  quanto
prima  agli Organi dell'Istituto per le valutazioni e le determinazioni di
competenza.
          2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI CONCORSO
                   DI DUE O PIU' PENSIONI (comma 3)
     Il 3 comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta una nuova
disciplina della integrazione al trattamento minimo delle  pensioni  nella
ipotesi di contemporanea titolarita' di due o piu' pensioni a carico della
assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti,  delle
gestioni  sostitutive,  esclusive  od  esonerative  della  medesima, delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i  minatori,  dell'ENAS-
ARCO.
     Per quanto  riguarda  l'applicazione  di  tale  disposizione,  si  fa
riserva di successive istruzioni.
               3 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
              NON INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 5)
     Il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento  in  esame  testualmente
dispone:  "Le  pensioni  non  integrate  al  trattamento  minimo di cui al
presente articolo sono assoggettate  alla  disciplina  della  perequazione
automatica  delle  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo  secondo i
rispettivi ordinamenti".
     Ai  fini  della  applicazione  della  disposizione citata, occorre in
primo luogo stabilire a  quali  tipi  di  pensione  esattamente  la  norma
intende riferirsi.
     In proposito si ritiene che il riferimento  "...alle  pensioni...  di
cui  al  presente  articolo" consente di comprendere nel campo di applica-
zione della norma stessa non solo le pensioni che non conseguono o perdono
la  integrazione al minimo per il motivo che il titolare possiede redditi,
assoggettabili all'IRPEF, di importo superiore  ai  limiti  fissati  al  1
comma dell'articolo 6,  ma  altresi le pensioni che non sono o non vengono
integrate al trattamento minimo perche' l'interessato e' titolare di altra
pensione  sulla quale, soltanto, a norma del comma 3 dello stesso articolo
6, l'integrazione al minimo puo' essere concessa.  Ambedue  le  situazioni
ora  descritte sono infatti disciplinate dall'articolo 6 del provvedimento
in esame e possono quindi essere ricomprese  nella  locuzione  "...pensio-
ni... di cui al presente articolo" usata dal legislatore del delimitare il
campo di applicazione della norma in parola.
     Cio'  posto  e tenuto conto che in base alla nuova normativa i motivi
per cui non spetta la integrazione al minimo sono essenzialmente  ricondu-
cibili  ai  due  prima  illustrati  e  cioe'  al fatto che l'interessato o
possiede redditi superiori ai limiti fissati dalla legge o e' titolare  di
altra  pensione sulla quale soltanto la integrazione deve essere attribui-
ta, ne deriva che tutte le pensioni non integrate al minimo e  di  importo
inferiore  ad  esso rientrano nel campo di applicazione della norma di cui
al 5 comma dell'articolo 6 in  esame.  Detta    norma  stabilisce  che  le
pensioni  in  parola  sono assoggettate alla disciplina della perequazione
automatica delle  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo  secondo  i
rispettivi ordinamenti.
     Pertanto, le pensioni non integrate al minimo e  d'importo  inferiore
ad  esso, che, secondo la preesistente normativa, avevano titolo solo alla
perequazione annuale prevista dall'art.10, 1 comma, della legge  3  giugno
1975,  n.160  (9) avranno ora titolo, con effetto dal 1 ottobre 1983, alle
stesse perequazioni previste per i trattamenti minimi.
     La  nuova  normativa  trova  applicazione,  con effetto dal 1 ottobre
1983, anche sulle pensioni in corso di pagamento. Con successiva circolare
saranno  portati  a  conoscenza  delle Sedi i modi e i tempi di attuazione
della normativa stessa su dette pensioni.
          4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE
                NON INTEGRATA ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE
                DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE (comma 6)
     Il comma 6 dell'articolo 6 prevede la  ipotesi  che  il  titolare  di
pensione   integrata   al  minimo  avente  decorrenza  sia  anteriore  che
successiva al 30 settembre 1983 perda il diritto alla integrazione  stessa
successivamente alla data di decorrenza della pensione per aver superato i
limiti di reddito fissati al 1 comma dello stesso articolo 6.
     La  norma  in  esame stabilisce, al riguardo, che nella ipotesi prima
descritta le pensioni di cui trattasi "... sono assoggettate  alle  dispo-
sizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  dalla cessazione del diritto alla
integrazione". Per quanto qui interessa, cio' sta a significare che  dalla
cessazione  del  diritto  alla  integrazione  deve trovare applicazione la
norma contenuta nel 5 comma dell'articolo in esame che,  come  specificato
al  precedente paragrafo n.3 disciplina con effetto dal 1 ottobre 1983, la
perequazione delle pensioni non integrate al trattamento minimo. Pertanto,
dalla  cessazione  del diritto alla integrazione, le pensioni di cui trat-
tasi debbono essere perequate secondo il sistema previsto per le  pensioni
integrate al trattamento minimo.
     La seconda parte della disposizione stabilisce poi che all'atto della
cessazione  del  diritto alla integrazione deve essere rideterminato l'im-
porto della pensione non integrata spettante all'interessato  e  specifica
che  l'importo  stesso  e'stabilito applicando all'importo "in vigore alla
data di decorrenza della pensione calcolato  sulla  base  dei  periodi  di
contribuzione utili le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi
di pensione nel frattempo intervenute".
     In  proposito  si  precisa, in via preliminare, che tale disposizione
riguarda unicamente  le  pensioni  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti  e della gestione speciale per i
minatori. Essa non si applica alle pensioni  liquidate  a  carico  di  una
stabilite nei successivi commi 8,9 e 10, dello stesso articolo  6,  parti-
colari  e specifiche disposizioni che come gia' detto, verranno illustrate
con apposita circolare.
     Cio'  posto,  si  sottolinea  che  anche  se  la norma fa riferimento
"all'importo in vigore  alla  data  di  decorrenza  della  pensione",  che
letteralmente non comprende quello dei supplementi eventualmente liquidati
successivamente a tale data, si ritiene che anche tali supplementi debbano
essere  computati  ai  fini  di  stabilire  l'ammontare della pensione non
integrata, avuto riguardo al riferimento, contenuto nella norma in  esame,
all'importo  della pensione "calcolato sulla base dei periodi di contribu-
zione utili" nei quali sono necessariamente compresi quelli che hanno dato
luogo  alla liquidazione  di uno o piu' supplementi con effetti dalla data
delle rispettive decorrenze.
     Si  chiarisce, poi, che sull'importo a calcolo in essere alla data di
decorrenza originaria nonche' sui diversi importi spettanti alle  date  di
decorrenza  degli  eventuali  supplementi  dovranno  essere  applicate  le
percentuali di rivalutazione previste per i trattamenti minimi.
     L'importo della pensione risultante dai calcoli di cui prima e' cenno
costituira' la pensione non integrata spettante  all'interessato  all'atto
della  cessazione  del diritto all'integrazione e su tale importo, a norma
del 5 comma, saranno successivamente applicate le percentuali di  perequa-
zione previste per i trattamenti minimi di pensione.
               5 - MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
               EROGATO ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL DIRITTO ALLA
                 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 7)
     Il comma 7 dell'art. 6 dispone che le pensioni integrate  al  tratta-
mento minimo le quali, successivamente alla data di decorrenza, perdono il
diritto alla integrazione perche' il titolare possiede  redditi  superiori
al limite stabilito, continuano ad essere corrisposte nell'importo erogato
alla  data  di  cessazione  del  diritto  finche'  l'importo  stesso   non
risultera'  superato per effetto delle successive perequazioni automatiche
cui e' assoggettato,  a  norme  del  comma  5,  l'importo  della  pensione
sottostante, determinato ai sensi del comma 6.
     Preliminare  all'applicazione  della  suddetta  disposizione  e'   la
determinazione  della  data dalla quale deve farsi decorrere la cessazione
del diritto all'integrazione.
     Per l'anno 1983 tale data, per le pensioni in essere, e' quella del 1
ottobre 1983, espressamente indicata al 1 comma dell'articolo 6.  Per  gli
anni  successivi  gli  effetti  della  cessazione  debbono decorrere dal 1
gennaio dell'anno solare nel quale sono superati i limiti di reddito. Cio'
nella considerazione che la portata della norma e' chiaramente finalizzata
a correlare il diritto all'integrazione all'entita' dei redditi in termini
annui.
     Pertanto, anche nella ipotesi di redditi conseguiti dal pensionato in
data  successiva al 1 gennaio, i redditi stessi devono essere valutati con
riferimento all'intero anno solare e, se nell'anno  i  limiti  di  reddito
sono  superati,  gli effetti della cessazione del diritto all'integrazione
devono decorrere dal 1 gennaio.
     Da  quanto premesso consegue che per tutte le pensioni che perdono il
diritto all'integrazione al trattamento  minimo  dall'anno  1984  in  poi,
l'importo della pensione rimarra' cristallizzato in quello del trattamento
minimo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente finche' lo stesso sara'
superato per effetto della perequazione della pensione a calcolo o finche'
non risulteranno modificate le  situazioni  di  reddito:  in  quest'ultima
ipotesi,alla  pensione  sara'  nuovamente attribuito il trattamento minimo
con effetto dal 1 gennaio dell'anno nel corso del  quale  i  redditi  sono
diminuiti al disotto del limite.
     Fanno eccezione, come gia' detto, le pensioni che perdono il  diritto
all'integrazione  nell'anno  1983,  per  le  quali  il  trattamento minimo
cristallizzato e' quello vigente al 30 settembre 1983.
     Si  fa  presente,  da  ultimo, che il comma 7 in esame esplicitamente
garantisce "l'importo erogato  alla  data  della  cessazione  del  diritto
all'integrazione". Dal che si ricava che in aggiunta al trattamento minimo
"cristallizzato" deve continuare a corrispondersi anche  l'eventuale  mag-
giorazione di cui all'articolo 14 quater, 3 comma, della legge 29 febbraio
1980, n. 33 nella misura in essere alla data  di  cessazione  del  diritto
all'integrazione.
          6 - PENSIONI AI SUPERSTITI CON PIU' TITOLARI (comma 11/bis)
     Il comma 11/bis dell'art. 6 del provvedimento in esame stabilisce che
le disposizioni contenute  nell'articolo  stesso  non  si  applicano  alle
pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
     Con riguardo alle norme che disciplinano l'integrazione al minimo  in
funzione  del  reddito  la  disposizione  citata  sta a significare che il
diritto all'integrazione  al  trattamento  minimo  e'  riconosciuto  o  e'
mantenuto  indipendentemente  da  quella che possa essere la situazione di
reddito dei singoli titolari, ai quali, pertanto, non deve essere  richie-
sta la relativa dichiarazione.
     Se e allorquando,  per  successiva  cessazione  dei  contitolari  dal
diritto, la pensione ai superstiti risultasse dovuta ad un unico titolare,
dovra' procedersi nei confronti di questi all'accertamento  del  permanere
del  diritto all'integrazione al trattamento minimo, secondo le istruzioni
dei precedenti paragrafi. In tal caso, il limite di reddito e i redditi da
dichiarare  sono  quelli  dell'anno solare nel corso del quale la pensione
cessa di avere piu' contitolari.
     Qualora   dalla  dichiarazione  reddituale  fornita  dall'interessato
dovesse risultare che i limiti di reddito sono stati superati, il  diritto
all'integrazione  deve  cessare  dal mese successivo a quello nel quale la
pensione cessa di avere  piu'  contitolari  e  l'importo  del  trattamento
minimo da "cristallizzare" e' quello vigente nel mese stesso.
     Allo scopo di evitare situazioni di indebito si richiama l'attenzione
delle  Sedi sulla necessita' di acquisire nei casi in argomento la dichia-
razione reddituale dell'unico titolare con ogni sollecitudine e tenendo le
relative pratiche in apposita, particolare evidenza.
     Con riferimento alla normativa del comma 3 che disciplina  l'integra-
zione  al  minimo  nel caso di concorso di due o piu' pensioni la disposi-
zione del comma 11/bis in esame sta a significare che anche dopo l'entrata
in  vigore  della  legge n. 638 dell'11 novembre 1983 continuano a trovare
applicazione le norme di cui all'art. 9 della legge  12  agosto  1962,  n.
1338  (10)  secondo cui nell'ipotesi di piu' contitolari di pensione indi-
retta o di riversibilita'integrata al minimo, tale  pensione  continua  ad
essere  integrata  al  minimo  anche  quando  uno  dei beneficiari diviene
titolare di pensione diretta e, per  converso,  l'integrazione  al  minimo
spetta  sulla pensione diretta anche quando l'interessato sia  contitolare
di pensione  ai  superstiti,  sempreche',  naturalmente,  in  questo  caso
l'interessato non superi i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
          7 - ANNULLAMENTO O RIDETERMINAZIONE DELLA INTEGRAZIONE
              CONCESSA E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
                      (commi 11 quater e 11 quinquies)
     Il comma 11 quater dell'art. 6 in esame  stabilisce  che  qualora  la
integrazione  al  trattamento  minimo sia stata erogata sulla base di "una
dichiarazione non conforme al  vero"  l'integrazione  stessa  deve  essere
"annullata",  nel  caso  che  essa non fosse spettata affatto, o "rideter-
minata" nel caso che essa fosse spettata in misura parziale.
     Il  comma  in  esame  stabilisce  poi che nei casi in parola le somme
indebitamente erogate a titolo di integrazione non dovuta  possono  essere
recuperate senza tenere conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente
in materia. Di conseguenza, nelle fattispecie in esame non puo' mai essere
invocata  la  sanatoria  prevista  dall'art.  80, comma 3, del Regolamento
approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e, pertanto, i  recuperi  delle
somme  indebitamente  corrisposte  possono  essere  disposti  in qualunque
momento, fatta salva soltanto  la  prescrizione  ordinaria  decennale  che
dovesse essere per ipotesi intervenuta.
     Il comma 11 quinquies dell'art. 6 in esame stabilisce, a  sua  volta,
che  le somme indebitamente erogate a titolo di integrazione al minimo non
dovuta possono essere recuperate sui trattamenti di pensione  in  atto  in
deroga  ai  limiti  posti  dalla  normativa  vigente.  Di conseguenza, non
debbono trovare applicazione le limitazioni poste in materia dall'art.  69
della  legge  3o  aprile  1969,  n.  153  (11) e, pertanto, i recuperi sui
trattamenti di pensione possono essere effettuati anche oltre i limiti  di
un  quinto  del  loro ammontare e senza garantire la salvaguardia dell'im-
porto corrispondente al trattamento minimo.
             8 - DOMANDE DI PENSIONE IN CORSO DI ISTRUTTORIA
     Si forniscono di seguito  le  istruzioni  per  la  trattazione  delle
domande  in corso di istruttoria, con riferimento all'applicazione sia del
citato articolo 6, sia dell'articolo 8.
     Per  l'applicazione  delle  norme  contenute negli articoli 6 e 8 nei
confronti dei titolari di pensione, l'Istituto ha predisposto, come  noto,
l'apposito  modulo  contraddistinto dalla sigla Red. 1 per la cui consegna
agli interessati sono gia' state fornite le prime istruzioni con messaggio
E.A.D. n. 02029 del 14 ottobre 1983 (all. n. 2).
     Con circolare in corso di  predisposizione  verranno  illustrati  gli
adempimenti  che  le  Sedi  dovranno  effettuare  al  rientro dei suddetti
modelli.
     Per  le pratiche in corso di trattazione, le Sedi dovranno provvedere
direttamente a richiedere la dichiarazione relativa ai redditi goduti  dai
richiedenti  la  pensione.  A  tale  scopo si e' provveduto ad adattare il
testo  del modello Red. 1. Il modello, che e' stato contraddistinto  dalla
sigla  Red.  2 e di cui si allega il fac-simile (all. n. 3), dovra' per il
momento essere riprodotto dalle Sedi a  mezzo  duplicatore  per  un  primo
fabbisogno di immediato utilizzo.
     Le Sedi dovranno,  altresi',  riprodurre  a  duplicatore  l'ulteriore
modulo (all. n. 4), da inviare agli interessati unitamente al mod. Red. 2,
predisposto per la dichiarazione che deve essere resa  dal  titolare  d'a-
zienda  qualora  il  richiedente  la  pensione  possegga redditi da lavoro
agricolo autonomo.
     La  richiesta della dichiarazione reddituale dovra' essere effettuata
per tutte le domande di pensione in corso di trattazione, per le quali sia
stato  accertato  il  relativo  diritto,  qualunque  sia  la decorrenza da
attribuire alla prestazione (ante 1  ottobre  1983,  ovvero  1  ottobre  o
successiva), con la sola eccezione delle pratiche di pensione da liquidare
con decorrenza ante 1 ottobre 1983 che non siano comunque  integrabili  al
trattamento  minimo  per  la  presenza  di  motivi  ostativi diversi dalla
situazione reddituale e, specificamente, in relazione alla titolarita'  di
altra pensione integrata al trattamento minimo.
     I modelli Red. 2 relativi a domande  di  pensione  da  liquidare  con
decorrenza  ante  1 ottobre 1983 dovranno essere predisposti dalle Sedi in
duplice copia, una delle quali verra' conservata per  costituire  apposita
evidenza come di seguito specificato.
     In ordine ai criteri cui attenersi una volta inviati i moduli di  cui
trattasi  agli  interessati,  si  forniscono  le seguenti precisazioni. Le
domande in relazione alle quali venga accertato il diritto alla pensione
con decorrenza anteriore al 1 ottobre 1983 - escluse quelle di invalidita'
riguardanti soggetti in eta' infrapensionabile -  devono  essere  definite
indipendentemente    dalla  valutazione immediata dei dati emergenti dalla
dichiarazione reddituale e  anche  precedentemente  alla  restituzione  da
parte  dell'interessato  del  modello  Red.  2  inviatogli  dalla Sede. Le
pensioni in questione devono, quindi, essere  poste  in  pagamento  avendo
cura,  peraltro,  di costituire apposita evidenza con le copie dei modelli
Red. 2.
     In attesa che  vengano  diramate  le  istruzioni  relative  al  nuovo
sistema  di  calcolo  delle  pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi previsto al medesimo art. 6,  le  pensioni  stesse  da
liquidare con decorrenza ante 1 ottobre 1983 dovranno continuare ad essere
definite in base alla normativa preesistente.
     Le  dichiarazioni  di  modello  Red.  2  restituite dagli interessati
saranno elaborate, alla  stregua  di  quelle  consegnate  ai  titolari  di
pensione  per  il tramite degli Uffici pagatori, allorche' verranno impar-
tite le istruzioni operative per l'acquisizione dei dati reddituali e  per
l'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tale valutazione.
     Le domande di pensione di invalidita' riguardanti  soggetti  in  eta'
infrapensionabile - da liquidare sempre con decorrenza ante 1 ottobre 1983
- dovranno essere definite, invece, solo dopo aver acquisito la  dichiara-
zione  reddituale. Se tale dichiarazione dovesse comportare la sospensione
della pensione stessa a far tempo dal 1  ottobre  1983  le  Sedi  dovranno
provvedere solo al pagamento di quanto spettante fino al 30 settembre 1983
e non effettuare pagamenti per i periodi successivi;  altrimenti  la  pen-
sione   potra' essere regolarmente liquidata e posta in pagamento attenen-
dosi ai criteri innanzi illustrati per tutte le altre pensioni  da  liqui-
dare con decorrenza ante 1 ottobre 1983.
     La definizione delle domande di pensione da liquidare con  decorrenza
1  ottobre  1983  e successiva dovra' avvenire solo dopo aver acquisito la
dichiarazione reddituale, attenendosi ai criteri che saranno  forniti  con
apposita circolare operativa di prossima emanazione.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                              FASSARI
-------
     (1) E' bene sottolineare che per quanto concerne i titolari di
         pensione di invalidita' in eta' inferiore a quella pensionabile,
         le disposizioni del presente paragrafo trovano applicazione solo
         se ed in quanto la corresponsione della pensione stessa non debba
         essere sospesa ai sensi del 1 comma dell'art. 8 della legge in
         esame.
     (2) L'importo del trattamento minimo di pensione del F.P.L.D. al 1
         gennaio 1984 e' pari a L. 320.200 per effetto dell'aumento del
         16% accertato con D.M. del 19 novembre 1983.
     (3) V. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 573.
     (4) V. "Atti Ufficiali", 1968, pag. 13.
     (5) V. "Atti Ufficiali", 1983, pag. 705.
     (6) Ad esempio, le pensioni di guerra, le rendite erogate dall'INAIL
         esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea
         assoluta e gli interessi su titoli del debito pubblico e dei
         buoni postali.
     (7) Ad esempio gli interessi,i premi, ed altri frutti corrisposti ai
         possessori di obbligazioni.
     (8) V. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 284.
     (9) V. "Atti Ufficiali", 1975, pag. 1135.
    (10) V. "Atti Ufficiali", 1962, pag. 709.
    (11) V. "Atti Ufficiali", 1969, pag. 446.
ALLEGATO  1
Ministero di Grazia e Giustizia. Testo di decreto-legge coordinato con  la
legge di conversione. (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini).
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 2
I.N.P.S. - E.A.D. PENSIONI - Messaggio n. 02029 del 14 ottobre 1983: Artt.
6 e 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 3
Mod. Red. 2.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 4
Mod. Red/int.
                              - OMISSIS -