900402 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N.60091 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 19603 Circolare n. 244 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge n.638 dell'11 novembre 1983: istruzioni applicative dell'art.6 per la parte che riguarda i lavoratori dipendenti. Criteri di prima attuazione per l'istruttoria delle domande di pensione. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N.60091 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 19603 Roma, 30 dicembre 1983 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 244 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE ALL. 4 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge n.638 dell'11 novembre 1983: istruzioni applicative dell'art.6 per la parte che riguarda i lavoratori dipendenti. Criteri di prima attuazione per l'istruttoria delle domande di pensione. La Gazzetta ufficiale n. 310 dell'11 novembre 1983 ha pubblicato la legge n.638 dell'11 novembre 1983, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, concernente "Misure urgenti in materia previden- ziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini". Il testo del provvedimento legislativo in parola e' stato gia' portato a conoscenza delle Sedi con il messaggio n. 09297 dell'11 novembre 1983. Per una sua piu' agevole consultazione si allega, ad ogni modo, il testo coordinato degli articoli in materia previdenziale (all. n. 1). Le disposizioni introdotte con il decreto-legge citato comportano rilevanti e sostanziali innovazioni al preesistente assetto normativo in materia di pensioni, con conseguenti consistenti riflessi sulla attivita' dell'Istituto. Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l'applicazione, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori, della normativa introdotta dall'art.6 del provvedimento in esame, con esclusione delle disposizioni contenute nei commi 8, 9, 10, 10/bis e 10/ter del predetto articolo, che riguardano specificamente le pensioni erogate dalle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi; le istruzioni applicative delle suddette disposizioni verranno fornite con successiva circolare. ARTICOLO 6 DEL D.L. n. 463/1983 Premessa L'articolo 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 dell'11 novembre 1983 regolamenta ex novo, a decorrere dal 1 ottobre 1983, la materia della integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; delle gestioni sostitu- tive, esclusive ed esonerative della medesima; delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori; dell'ENASARCO. In estrema sintesi la nuova normativa: - stabilisce che il diritto alla integrazione al trattamento minimo e' da accertare unicamente in funzione del reddito assoggettabile all'IR- PEF del soggetto interessato e che il diritto stesso non e' riconosciuto qualora il reddito posseduto sia superiore al limite prefissato; - prevede una totale o parziale integrazione al minimo nel caso che il predetto limite di reddito non sia superato; - stabilisce, fermi restando i limiti di reddito, che ai titolari di piu' pensioni la integrazione al minimo spetta una sola volta e dispone, per i vari casi di plurititolarita', su quale trattamento pensionistico la stessa deve essere attribuita: - prevede, per le pensioni non integrate al trattamento minimo, la stessa disciplina di perequazione automatica vigente nelle rispettive gestioni per le pensioni al trattamento minimo; - fissa, per l'ipotesi che l'interessato perda, successivamente alla decorrenza della pensione, il diritto alla integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito, i criteri per la determinazione dell'importo della pensione non integrata e garantisce il mantenimento del trattamento minimo di pensione in essere alla data di cessazione del diritto alla integrazione fino al riassorbimento della eccedenza per effetto dei successivi aumenti per perequazione cui sara' assoggettata la pensione sottostante; - detta norme specifiche in materia di recupero delle somme indebi- tamente erogate a titolo di integrazione al minimo. Con riferimento ai vari aspetti ora evidenziati, si forniscono, nei paragrafi che seguono, le prime istruzioni. 1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO IN FUNZIONE DEL REDDITO (commi 1 e 2) 1-1. Limiti di reddito Il 1 comma dell'articolo 6 della legge in esame stabilisce che, a decorrere dal 1 ottobre 1983, non spetta la integrazione al trattamento minimo ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'impo- sta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno (1). Per l'anno 1983 il limite di reddito e' percio' fissato in L. 7.177.300, pari all'importo del trattamento minimo del F.P.L.D. vigente al 1 gennaio 1983 (L. 276.050) moltiplicato per 26. Per l'anno 1984 tale limite e' stabilito in L. 8.325.200 (2). 1-2. Individuazione dei redditi Per l'accertamento della situazione reddituale ai fini della deter- minazione del diritto alla integrazione al minimo secondo la normativa in esame, il 4 comma dell'articolo 6 della legge n. 638/83 prevede la pre- sentazione della dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (3). La disposizione citata stabilisce, come e' noto, che i soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli Uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale posso- no, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certifica- zione; alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4). Riguardo al contenuto della dichiarazione, si evidenzia che la nuova normativa non contiene alcuna indicazione circa la collocazione temporale dei redditi da prendere in considerazione al fine di stabilire se il limite di reddito, quale risultera' determinato anno per anno, sia o meno superato. In mancanza di riferimenti temporali, si ritiene che la norma non possa che essere interpretata nel senso della contestualita' tra possesso di redditi e integrazione al trattamento minimo e che occorra, pertanto, riferirsi, ai fini di cui trattasi, ai redditi relativi allo stesso anno in cui la integrazione andrebbe corrisposta. Per quanto concerne i redditi da computare, essi, come espressamente stabilisce la norma in esame, sono quelli assoggettabili all'IRPEF, alla cui normativa occorre,quindi, far riferimento. A tale riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a proposito dell'analoga situazione riguardante l'applicazione delle norme in materia di maggiorazione degli assegni familiari di cui al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (59) ha precisato che il concetto di "reddito assoggettabile all'IRPEF astrae, nella particolare materia, dal concetto di reddito assoggettato all'imposta stessa, con la conseguenza che debbono computarsi anche quei redditi sui quali - solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti mediante detra- zioni variamente specificate (oneri deducibili, detrazioni di imposta) - non si applica materialmente l'imposta". In conformita' a tale criterio, i redditi da computare ai fini dell'applicazione della norma in esame debbono essere dichiarati al lordo delle suddette deduzioni e devono essere dichiarati anche quando, in relazione alla loro entita', non vi e' obbligo di dichiarazione fiscale. I soli redditi che non devono essere indicati sono quelli esenti perche' esclusi da ogni imposta sul reddito (6), quelli gia' tassati per intero alla fonte (7) ed infine quelli espressamente esclusi dalla stessa norma in esame e, cioe', i trattamenti di fine rapporto comunque denomi- nati, il reddito della casa d'abitazione e l'importo della pensione da integrare al minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, in sede di conversione in legge del decreto n.463 e' stato inserito un emendamento che prevede che il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'IRPEF deve essere imputato a ciascun componente attivo del nucleo aziendale, indi- pendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno in modo continua- tivo, in base a quanto e' dichiarato dallo stesso titolare d'azienda. 1-3. Valutazione dei dati reddituali al fine di stabilire il diritto o meno alla integrazione, totale o parziale, al minimo. Acquisita la situazione reddituale dell'interessato, le Sedi dovranno stabilire se sulla base dei dati forniti i limiti di reddito siano o meno superati. E' evidente che una dichiarazione dei redditi negativa oppure una dichiarazione attestante il possesso di redditi di importo superiore al limite fissato dalla legge non pongono ulteriori problemi di applicazione in quanto sulla base della sola dichiarazione si riconosce o si esclude il diritto alla integrazione al trattamento minimo. Nel caso, invece, di dichiarazione attestante un reddito inferiore al limite di legge, occorre determinare la misura della integrazione, totale o parziale, cui l'interessato ha diritto in applicazione del 2 comma dell'articolo 6, a norma del quale in tale ipotesi la integrazione e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite di reddito annuo. La misura massima di integrazione annua possibile e' data dalla differenza tra il limite di reddito stabilito per ciascun anno e il reddito dichiarato dall'interessato per lo stesso anno. Per stabilire, poi, la quota massima di integrazione mensile attribuibile si dovra' dividere l'importo annuo come sopra determinato per 13, se la pensione spetta per l'intero anno, ovvero per il numero di mesi, compresa la tredicesima, in cui la pensione effettivamente spetta. Tenuto conto di quanto precede, una differenza, ad esempio, di L. 650.000 tra il limite di reddito e reddito annuo dichiarato comporta l'attribuzione massima mensile a titolo di integrazione di L. 50.000 per l'intero anno considerato. E' evidente che tale cifra comporta la inte- grazione totale per una pensione che a calcolo e', per esempio, inferiore di L. 30.000 all'importo del trattamento minimo vigente, e la integrazione parziale per una pensione a calcolo inferiore di L. 80.000 all'importo del trattamento minimo; quest'ultima pensione rimarra', infatti, di L. 30.000 al disotto del trattamento minimo. L'importo massimo di integrazione mensile attribuibile secondo i criteri che precedono va aggiunto all'importo della pensione a calcolo, nei limiti ovviamente, dell'importo del trattamento minimo. In occasione della successiva perequazione, i relativi aumenti percentuali, ai sensi del 5 comma dell'art.6 del decreto in esame (cfr. successivo paragrafo n.3), opereranno sull'importo della pensione non integrata; all'importo risultante sara' aggiunta la quota spettante a titolo di integrazione. Si fa riserva di precisare con successiva circolare se, in caso di integrazione parziale della pensione, all'interessato spetti o meno la maggiorazione prevista dall'articolo 14 quater, 3 comma, della legge 29 febbraio 1980, n.33 (8) qualora la pensione risulti attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e di contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781. Detta questione sara' sottoposta quanto prima agli Organi dell'Istituto per le valutazioni e le determinazioni di competenza. 2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI (comma 3) Il 3 comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta una nuova disciplina della integrazione al trattamento minimo delle pensioni nella ipotesi di contemporanea titolarita' di due o piu' pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i minatori, dell'ENAS- ARCO. Per quanto riguarda l'applicazione di tale disposizione, si fa riserva di successive istruzioni. 3 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI NON INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 5) Il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento in esame testualmente dispone: "Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti". Ai fini della applicazione della disposizione citata, occorre in primo luogo stabilire a quali tipi di pensione esattamente la norma intende riferirsi. In proposito si ritiene che il riferimento "...alle pensioni... di cui al presente articolo" consente di comprendere nel campo di applica- zione della norma stessa non solo le pensioni che non conseguono o perdono la integrazione al minimo per il motivo che il titolare possiede redditi, assoggettabili all'IRPEF, di importo superiore ai limiti fissati al 1 comma dell'articolo 6, ma altresi le pensioni che non sono o non vengono integrate al trattamento minimo perche' l'interessato e' titolare di altra pensione sulla quale, soltanto, a norma del comma 3 dello stesso articolo 6, l'integrazione al minimo puo' essere concessa. Ambedue le situazioni ora descritte sono infatti disciplinate dall'articolo 6 del provvedimento in esame e possono quindi essere ricomprese nella locuzione "...pensio- ni... di cui al presente articolo" usata dal legislatore del delimitare il campo di applicazione della norma in parola. Cio' posto e tenuto conto che in base alla nuova normativa i motivi per cui non spetta la integrazione al minimo sono essenzialmente ricondu- cibili ai due prima illustrati e cioe' al fatto che l'interessato o possiede redditi superiori ai limiti fissati dalla legge o e' titolare di altra pensione sulla quale soltanto la integrazione deve essere attribui- ta, ne deriva che tutte le pensioni non integrate al minimo e di importo inferiore ad esso rientrano nel campo di applicazione della norma di cui al 5 comma dell'articolo 6 in esame. Detta norma stabilisce che le pensioni in parola sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti. Pertanto, le pensioni non integrate al minimo e d'importo inferiore ad esso, che, secondo la preesistente normativa, avevano titolo solo alla perequazione annuale prevista dall'art.10, 1 comma, della legge 3 giugno 1975, n.160 (9) avranno ora titolo, con effetto dal 1 ottobre 1983, alle stesse perequazioni previste per i trattamenti minimi. La nuova normativa trova applicazione, con effetto dal 1 ottobre 1983, anche sulle pensioni in corso di pagamento. Con successiva circolare saranno portati a conoscenza delle Sedi i modi e i tempi di attuazione della normativa stessa su dette pensioni. 4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE NON INTEGRATA ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE (comma 6) Il comma 6 dell'articolo 6 prevede la ipotesi che il titolare di pensione integrata al minimo avente decorrenza sia anteriore che successiva al 30 settembre 1983 perda il diritto alla integrazione stessa successivamente alla data di decorrenza della pensione per aver superato i limiti di reddito fissati al 1 comma dello stesso articolo 6. La norma in esame stabilisce, al riguardo, che nella ipotesi prima descritta le pensioni di cui trattasi "... sono assoggettate alle dispo- sizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione". Per quanto qui interessa, cio' sta a significare che dalla cessazione del diritto alla integrazione deve trovare applicazione la norma contenuta nel 5 comma dell'articolo in esame che, come specificato al precedente paragrafo n.3 disciplina con effetto dal 1 ottobre 1983, la perequazione delle pensioni non integrate al trattamento minimo. Pertanto, dalla cessazione del diritto alla integrazione, le pensioni di cui trat- tasi debbono essere perequate secondo il sistema previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo. La seconda parte della disposizione stabilisce poi che all'atto della cessazione del diritto alla integrazione deve essere rideterminato l'im- porto della pensione non integrata spettante all'interessato e specifica che l'importo stesso e'stabilito applicando all'importo "in vigore alla data di decorrenza della pensione calcolato sulla base dei periodi di contribuzione utili le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione nel frattempo intervenute". In proposito si precisa, in via preliminare, che tale disposizione riguarda unicamente le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i minatori. Essa non si applica alle pensioni liquidate a carico di una stabilite nei successivi commi 8,9 e 10, dello stesso articolo 6, parti- colari e specifiche disposizioni che come gia' detto, verranno illustrate con apposita circolare. Cio' posto, si sottolinea che anche se la norma fa riferimento "all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione", che letteralmente non comprende quello dei supplementi eventualmente liquidati successivamente a tale data, si ritiene che anche tali supplementi debbano essere computati ai fini di stabilire l'ammontare della pensione non integrata, avuto riguardo al riferimento, contenuto nella norma in esame, all'importo della pensione "calcolato sulla base dei periodi di contribu- zione utili" nei quali sono necessariamente compresi quelli che hanno dato luogo alla liquidazione di uno o piu' supplementi con effetti dalla data delle rispettive decorrenze. Si chiarisce, poi, che sull'importo a calcolo in essere alla data di decorrenza originaria nonche' sui diversi importi spettanti alle date di decorrenza degli eventuali supplementi dovranno essere applicate le percentuali di rivalutazione previste per i trattamenti minimi. L'importo della pensione risultante dai calcoli di cui prima e' cenno costituira' la pensione non integrata spettante all'interessato all'atto della cessazione del diritto all'integrazione e su tale importo, a norma del 5 comma, saranno successivamente applicate le percentuali di perequa- zione previste per i trattamenti minimi di pensione. 5 - MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (comma 7) Il comma 7 dell'art. 6 dispone che le pensioni integrate al tratta- mento minimo le quali, successivamente alla data di decorrenza, perdono il diritto alla integrazione perche' il titolare possiede redditi superiori al limite stabilito, continuano ad essere corrisposte nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto finche' l'importo stesso non risultera' superato per effetto delle successive perequazioni automatiche cui e' assoggettato, a norme del comma 5, l'importo della pensione sottostante, determinato ai sensi del comma 6. Preliminare all'applicazione della suddetta disposizione e' la determinazione della data dalla quale deve farsi decorrere la cessazione del diritto all'integrazione. Per l'anno 1983 tale data, per le pensioni in essere, e' quella del 1 ottobre 1983, espressamente indicata al 1 comma dell'articolo 6. Per gli anni successivi gli effetti della cessazione debbono decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare nel quale sono superati i limiti di reddito. Cio' nella considerazione che la portata della norma e' chiaramente finalizzata a correlare il diritto all'integrazione all'entita' dei redditi in termini annui. Pertanto, anche nella ipotesi di redditi conseguiti dal pensionato in data successiva al 1 gennaio, i redditi stessi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare e, se nell'anno i limiti di reddito sono superati, gli effetti della cessazione del diritto all'integrazione devono decorrere dal 1 gennaio. Da quanto premesso consegue che per tutte le pensioni che perdono il diritto all'integrazione al trattamento minimo dall'anno 1984 in poi, l'importo della pensione rimarra' cristallizzato in quello del trattamento minimo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente finche' lo stesso sara' superato per effetto della perequazione della pensione a calcolo o finche' non risulteranno modificate le situazioni di reddito: in quest'ultima ipotesi,alla pensione sara' nuovamente attribuito il trattamento minimo con effetto dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale i redditi sono diminuiti al disotto del limite. Fanno eccezione, come gia' detto, le pensioni che perdono il diritto all'integrazione nell'anno 1983, per le quali il trattamento minimo cristallizzato e' quello vigente al 30 settembre 1983. Si fa presente, da ultimo, che il comma 7 in esame esplicitamente garantisce "l'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione". Dal che si ricava che in aggiunta al trattamento minimo "cristallizzato" deve continuare a corrispondersi anche l'eventuale mag- giorazione di cui all'articolo 14 quater, 3 comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 nella misura in essere alla data di cessazione del diritto all'integrazione. 6 - PENSIONI AI SUPERSTITI CON PIU' TITOLARI (comma 11/bis) Il comma 11/bis dell'art. 6 del provvedimento in esame stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo stesso non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari. Con riguardo alle norme che disciplinano l'integrazione al minimo in funzione del reddito la disposizione citata sta a significare che il diritto all'integrazione al trattamento minimo e' riconosciuto o e' mantenuto indipendentemente da quella che possa essere la situazione di reddito dei singoli titolari, ai quali, pertanto, non deve essere richie- sta la relativa dichiarazione. Se e allorquando, per successiva cessazione dei contitolari dal diritto, la pensione ai superstiti risultasse dovuta ad un unico titolare, dovra' procedersi nei confronti di questi all'accertamento del permanere del diritto all'integrazione al trattamento minimo, secondo le istruzioni dei precedenti paragrafi. In tal caso, il limite di reddito e i redditi da dichiarare sono quelli dell'anno solare nel corso del quale la pensione cessa di avere piu' contitolari. Qualora dalla dichiarazione reddituale fornita dall'interessato dovesse risultare che i limiti di reddito sono stati superati, il diritto all'integrazione deve cessare dal mese successivo a quello nel quale la pensione cessa di avere piu' contitolari e l'importo del trattamento minimo da "cristallizzare" e' quello vigente nel mese stesso. Allo scopo di evitare situazioni di indebito si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessita' di acquisire nei casi in argomento la dichia- razione reddituale dell'unico titolare con ogni sollecitudine e tenendo le relative pratiche in apposita, particolare evidenza. Con riferimento alla normativa del comma 3 che disciplina l'integra- zione al minimo nel caso di concorso di due o piu' pensioni la disposi- zione del comma 11/bis in esame sta a significare che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (10) secondo cui nell'ipotesi di piu' contitolari di pensione indi- retta o di riversibilita'integrata al minimo, tale pensione continua ad essere integrata al minimo anche quando uno dei beneficiari diviene titolare di pensione diretta e, per converso, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione diretta anche quando l'interessato sia contitolare di pensione ai superstiti, sempreche', naturalmente, in questo caso l'interessato non superi i limiti di reddito stabiliti dalla legge. 7 - ANNULLAMENTO O RIDETERMINAZIONE DELLA INTEGRAZIONE CONCESSA E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE (commi 11 quater e 11 quinquies) Il comma 11 quater dell'art. 6 in esame stabilisce che qualora la integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di "una dichiarazione non conforme al vero" l'integrazione stessa deve essere "annullata", nel caso che essa non fosse spettata affatto, o "rideter- minata" nel caso che essa fosse spettata in misura parziale. Il comma in esame stabilisce poi che nei casi in parola le somme indebitamente erogate a titolo di integrazione non dovuta possono essere recuperate senza tenere conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Di conseguenza, nelle fattispecie in esame non puo' mai essere invocata la sanatoria prevista dall'art. 80, comma 3, del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e, pertanto, i recuperi delle somme indebitamente corrisposte possono essere disposti in qualunque momento, fatta salva soltanto la prescrizione ordinaria decennale che dovesse essere per ipotesi intervenuta. Il comma 11 quinquies dell'art. 6 in esame stabilisce, a sua volta, che le somme indebitamente erogate a titolo di integrazione al minimo non dovuta possono essere recuperate sui trattamenti di pensione in atto in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Di conseguenza, non debbono trovare applicazione le limitazioni poste in materia dall'art. 69 della legge 3o aprile 1969, n. 153 (11) e, pertanto, i recuperi sui trattamenti di pensione possono essere effettuati anche oltre i limiti di un quinto del loro ammontare e senza garantire la salvaguardia dell'im- porto corrispondente al trattamento minimo. 8 - DOMANDE DI PENSIONE IN CORSO DI ISTRUTTORIA Si forniscono di seguito le istruzioni per la trattazione delle domande in corso di istruttoria, con riferimento all'applicazione sia del citato articolo 6, sia dell'articolo 8. Per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6 e 8 nei confronti dei titolari di pensione, l'Istituto ha predisposto, come noto, l'apposito modulo contraddistinto dalla sigla Red. 1 per la cui consegna agli interessati sono gia' state fornite le prime istruzioni con messaggio E.A.D. n. 02029 del 14 ottobre 1983 (all. n. 2). Con circolare in corso di predisposizione verranno illustrati gli adempimenti che le Sedi dovranno effettuare al rientro dei suddetti modelli. Per le pratiche in corso di trattazione, le Sedi dovranno provvedere direttamente a richiedere la dichiarazione relativa ai redditi goduti dai richiedenti la pensione. A tale scopo si e' provveduto ad adattare il testo del modello Red. 1. Il modello, che e' stato contraddistinto dalla sigla Red. 2 e di cui si allega il fac-simile (all. n. 3), dovra' per il momento essere riprodotto dalle Sedi a mezzo duplicatore per un primo fabbisogno di immediato utilizzo. Le Sedi dovranno, altresi', riprodurre a duplicatore l'ulteriore modulo (all. n. 4), da inviare agli interessati unitamente al mod. Red. 2, predisposto per la dichiarazione che deve essere resa dal titolare d'a- zienda qualora il richiedente la pensione possegga redditi da lavoro agricolo autonomo. La richiesta della dichiarazione reddituale dovra' essere effettuata per tutte le domande di pensione in corso di trattazione, per le quali sia stato accertato il relativo diritto, qualunque sia la decorrenza da attribuire alla prestazione (ante 1 ottobre 1983, ovvero 1 ottobre o successiva), con la sola eccezione delle pratiche di pensione da liquidare con decorrenza ante 1 ottobre 1983 che non siano comunque integrabili al trattamento minimo per la presenza di motivi ostativi diversi dalla situazione reddituale e, specificamente, in relazione alla titolarita' di altra pensione integrata al trattamento minimo. I modelli Red. 2 relativi a domande di pensione da liquidare con decorrenza ante 1 ottobre 1983 dovranno essere predisposti dalle Sedi in duplice copia, una delle quali verra' conservata per costituire apposita evidenza come di seguito specificato. In ordine ai criteri cui attenersi una volta inviati i moduli di cui trattasi agli interessati, si forniscono le seguenti precisazioni. Le domande in relazione alle quali venga accertato il diritto alla pensione con decorrenza anteriore al 1 ottobre 1983 - escluse quelle di invalidita' riguardanti soggetti in eta' infrapensionabile - devono essere definite indipendentemente dalla valutazione immediata dei dati emergenti dalla dichiarazione reddituale e anche precedentemente alla restituzione da parte dell'interessato del modello Red. 2 inviatogli dalla Sede. Le pensioni in questione devono, quindi, essere poste in pagamento avendo cura, peraltro, di costituire apposita evidenza con le copie dei modelli Red. 2. In attesa che vengano diramate le istruzioni relative al nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi previsto al medesimo art. 6, le pensioni stesse da liquidare con decorrenza ante 1 ottobre 1983 dovranno continuare ad essere definite in base alla normativa preesistente. Le dichiarazioni di modello Red. 2 restituite dagli interessati saranno elaborate, alla stregua di quelle consegnate ai titolari di pensione per il tramite degli Uffici pagatori, allorche' verranno impar- tite le istruzioni operative per l'acquisizione dei dati reddituali e per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tale valutazione. Le domande di pensione di invalidita' riguardanti soggetti in eta' infrapensionabile - da liquidare sempre con decorrenza ante 1 ottobre 1983 - dovranno essere definite, invece, solo dopo aver acquisito la dichiara- zione reddituale. Se tale dichiarazione dovesse comportare la sospensione della pensione stessa a far tempo dal 1 ottobre 1983 le Sedi dovranno provvedere solo al pagamento di quanto spettante fino al 30 settembre 1983 e non effettuare pagamenti per i periodi successivi; altrimenti la pen- sione potra' essere regolarmente liquidata e posta in pagamento attenen- dosi ai criteri innanzi illustrati per tutte le altre pensioni da liqui- dare con decorrenza ante 1 ottobre 1983. La definizione delle domande di pensione da liquidare con decorrenza 1 ottobre 1983 e successiva dovra' avvenire solo dopo aver acquisito la dichiarazione reddituale, attenendosi ai criteri che saranno forniti con apposita circolare operativa di prossima emanazione. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------- (1) E' bene sottolineare che per quanto concerne i titolari di pensione di invalidita' in eta' inferiore a quella pensionabile, le disposizioni del presente paragrafo trovano applicazione solo se ed in quanto la corresponsione della pensione stessa non debba essere sospesa ai sensi del 1 comma dell'art. 8 della legge in esame. (2) L'importo del trattamento minimo di pensione del F.P.L.D. al 1 gennaio 1984 e' pari a L. 320.200 per effetto dell'aumento del 16% accertato con D.M. del 19 novembre 1983. (3) V. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 573. (4) V. "Atti Ufficiali", 1968, pag. 13. (5) V. "Atti Ufficiali", 1983, pag. 705. (6) Ad esempio, le pensioni di guerra, le rendite erogate dall'INAIL esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta e gli interessi su titoli del debito pubblico e dei buoni postali. (7) Ad esempio gli interessi,i premi, ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni. (8) V. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 284. (9) V. "Atti Ufficiali", 1975, pag. 1135. (10) V. "Atti Ufficiali", 1962, pag. 709. (11) V. "Atti Ufficiali", 1969, pag. 446. ALLEGATO 1 Ministero di Grazia e Giustizia. Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini). - OMISSIS - ALLEGATO 2 I.N.P.S. - E.A.D. PENSIONI - Messaggio n. 02029 del 14 ottobre 1983: Artt. 6 e 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463. - OMISSIS - ALLEGATO 3 Mod. Red. 2. - OMISSIS - ALLEGATO 4 Mod. Red/int. - OMISSIS -