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960221
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Circolare n. 38
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con
le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 20 febbraio 1996  Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 38         Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        Al PRESIDENTE
                        Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Allegati 1              Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995,
n.335. Redditi da valutare ai fini del cumulo con
le pensioni ai superstiti. Chiarimenti.
Con messaggio n.27951 del 6 ottobre 1995, tenuto conto dei
chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale con lettera n.7/61633/L335-95 dell'8 settembre
1995, e' stato precisato che ai fini della cumulabilita'
della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario,
a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggetta-
bili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del
reddito della casa di abitazione e delle competenze arre-
trate sottoposte a tassazione separata, nonche' della
pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la
riduzione.
Ad integrazione della predetta lettera il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con telegramma
7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996 ha precisato che in
caso di titolarita' da parte dello stesso soggetto di piu'
pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal
computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione
della normativa in parola.
I criteri sopra delineati dovranno trovare applicazione sia
per i trattamenti previdenziali ai superstiti in godimento
alla data del 31 agosto 1995 sia per i trattamenti aventi
decorrenza successiva.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
                                          Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE     Messaggio n.27951 del 6.10.1995
PER LE PENSIONI
UFFICIO NORMATIVA
                     Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                     Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                        PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                     Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                        PRIMARI MEDICO LEGALI
                     Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                        e, per conoscenza,
                     Al PRESIDENTE
                     Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                     Al PRESIDENTE e AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                        DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                     Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Allegati 1           Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Legge 8 agosto 1995, n.335. Riforma del sistema
pensionistico e complementare. Redditi da valutare
ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti.
Con circolare n.234 del 25 agosto 1995  sono state fornite le
prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n.335, che ha esteso, tra
l'altro, la disciplina del trattamento pensionistico ai
superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive e sostitutive di detto regime ed ha stabilito nuovi
criteri in materia di cumulabilita' della pensione ai super-
stiti con i redditi del beneficiario.
Come precisato nell'anzidetta circolare la questione relativa
ai redditi del beneficiario da valutare ai fini della
cumulabilita' con la pensione ai superstiti, e' stato pro-
spettata al Ministero del Lavoro, atteso che la normativa in
parola interessa anche le altre forme di previdenza non
gestite dall'Istituto.
Il predetto Ministero, con lettera n.7/61633/L.335-95 dell'8
settembre 1995, ha fornito i seguenti chiarimenti.
Ai fini della cumulabilita' della pensione ai superstiti con
i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto
per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis
dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, debbono essere valutati i redditi assoggettabili
all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto
comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito
della casa di abitazione e delle competenze arretrate sotto-
poste a tassazione separata, nonche', ovviamente, dell'im-
porto della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere
operata la riduzione.
In linea con i criteri suindicati, e' stato modificato il
modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il
facsimile allegato 1, con il quale gli interessati dovranno
rendere la dichiarazione reddituale.
Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali ai superstiti
in godimento alla data di entrata in vigore della predetta
legge di riforma, il comma 41 in questione ne dispone il
"riassorbimento" sui futuri miglioramenti. Tra questi ultimi,
a parere del Ministero del Lavoro, non sono da ricomprendere
i miglioramenti delle cosiddette "pensioni d'annata" che
erano stati disposti con decorrenza 1994 dalla legge 27
febbraio 1991, n.59, e in seguito differiti dall'articolo 11,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e dall'articolo
17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, che ne ha
definitivamente fissato la decorrenza al 1  ottobre 1995.
                                IL DIRETTORE CENTRALE
                                      FAMILIARI
                                          Allegato 1
                                                 Mod. RED 335/REV
                       COMUNICAZIONE DEI REDDITI
 (contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti)
Il sottoscritto _____________________________, stato civile _______________
dichiara sotto la propria responsabilita' che per l'anno ____________
 -- NON POSSIEDE redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi il reddi-
    to della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque
    denominati e le  relative anticipazioni, nonche' le competenze arre-
    trate assoggettate a tassazione separata
 -- POSSIEDE i seguenti redditi assoggettabili all'IRPEF:
  - Redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro
    autonomo o professionale o di impresa                lire _________.000
  - Altri redditi assoggettabili all'IRPEF, esclusi
    il reddito della casa di  abitazione, i tratta-
    menti di fine rapporto e  le relative anticipa-
    zioni, e le competenze arretrate assoggettate a
    tassazione separata                                  lire _________.000
---------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili  e  penali previste  per
coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsa-
bilita' che i dati forniti sono completi e veritieri.
Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi  varia-
zione riguardante i dati indicati nel presente modulo.
Il sottoscritto e' consapevole che l'omessa o  incompleta  comunicazione di
fatti influenti sul diritto o sulla misura  della pensione, che  non  siano
gia' conosciuti dall'INPS,  comporta, oltre alle  responsabilita'  previste
dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente.
Data _____________   Firma __________________________________________