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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 98 del 6-5-1998.htm

  
Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite.   

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE

 

 

 

Roma, 6 maggio 1998

Circolare n. 98

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale medico legale e Primari medico legali

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri d’Amministrazione

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di fondi, gestioni e casse

Ai Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali

 

 

OGGETTO:

98-98. Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite.

 

 

 

SOMMARIO: A seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo e costituito unicamente dal coniuge superstite.

Con la sentenza n.7668 del 1996 la Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo e costituito unicamente dal coniuge superstite.

Come noto, la disposizione contenuta nellart.2, c.8, della legge 13 maggio 1988, n. 153 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

La Corte ha sostenuto che l’espressione nucleo composto da una sola persona e astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia: pertanto, la persona che, ai sensi del citato art.2, c.8, può costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite (ovviamente se minore o maggiorenne inabile).

A seguito dei ricorsi presentati in materia e al fine di evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio, si ritiene di dover tenere conto del nuovo principio stabilito dalla Corte. E pertanto da considerarsi superato il criterio sinora seguito - e riportato nella circolare 12.1.90, n.12, parte II, p.2.1) - in base al quale, nel caso di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona unicamente quando si tratti di orfano minorenne o maggiorenne inabile.

Le Sedi provvederanno a dare attuazione alla sentenza - che troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale - e liquideranno la prestazione, su richiesta degli interessati, anche in caso di nuclei costituiti dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilita).

A tali nuclei si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO