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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 99 del 18-07-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 18/07/2012
Circolare n. 99
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Art. 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

La legge 214/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Istruzioni operative e contabili.

Premessa

 

L’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (all. 1), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 - un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Scopo della norma in commento è quello di determinare, in modo equo, il concorso dei soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi.

Con la presente circolare si illustrano disciplina e disposizioni applicative del predetto contributo di solidarietà, con riguardo ai soli soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella predetta disposizione.

Con messaggio n.10717 del 26 giugno 2012, sono state emanate le disposizioni relative ai pensionati tenuti al pagamento del contributo di solidarietà in argomento.

 

1. Soggetti obbligati

 

La norma individua, tra i soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà, i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A di cui al  decreto (all. 1), che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato una anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni.

 

Nello specifico, sono interessati i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

•        Ex Fondo trasporti

•        Ex Fondo elettrici

•        Ex Fondo telefonici

•        Ex Inpdai

•        Fondo volo

 

2. Misura del contributo e periodo di vigenza

 

La misura del contributo di solidarietà, definita dalla predetta Tabella A, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti.

Tale contributo è dovuto – ricorrendone i presupposti-  dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

 

3. Istruzioni operative

 

Per dare concreta applicazione alle disposizioni recate dalla norma in commento, va preliminarmente precisato che, trattandosi di lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento compete ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

In considerazione della difficoltà, per i datori di lavoro, di verificare -in capo ai propri dipendenti - la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo (in particolare con riferimento all’anzianità contributiva al 31/12/1995), l’Istituto ha provveduto a individuare i lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di solidarietà in argomento e ha realizzato un’applicazione che rende  disponibili ai datori di lavoro i  nominativi dei soggetti interessati.

Per accedere all’applicazione informatica, i datori di lavoro si atterrano alle istruzioni che seguono.

Nel sito www.inps.it, al menù “Servizi per Aziende e Consulenti”, è stato aggiunto il nuovo servizio “Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011)”, cui si accede, come per le altre funzioni, previa autenticazione.

Inserendo la matricola aziendale, viene visualizzato l’elenco dei lavoratori, in carico alla posizione contributiva, per i quali è dovuto il contributo. In particolare, sono visualizzate le seguenti informazioni: Codice fiscale, Cognome, Nome, Tipo lavoratore, nonché – sotto la dicitura Dal, Al – il periodo temporale di debenza del contributo.

In tale pagina sono presenti anche le funzioni che permettono di:

  • visualizzare l’anagrafica aziendale;
  • ricercare un soggetto inserendo le prime sei cifre del codice fiscale;
  • scaricare l’elenco in formato CSV visualizzabile con Excel;
  • esportare la pagina in formato PDF per la stampa.

 

 

3.1. Modalità di composizione del flusso UNIEMENS.

 

3.1.1 Periodo corrente

 

Ai fini del pagamento del contributo in parola, i datori di lavoro, nell’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito>dovrà essere inserito il nuovo codice causale “M240” avente il significato di “Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>dovrà essere indicato l’importo del contributo dello 0,50% calcolato sull’imponibile indicato nell’elemento <Imponibile>.

 

3.1.2 Regolarizzazione dei periodi pregressi

 

Per il versamento del contributo in parola riferito a periodi già trascorsi, i datori di lavoro nell’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno, nell’elemento <CausaleADebito>, il nuovo codice causale “M241” avente il significato di “Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)” ; nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicato l’imponibile su cui la contribuzione arretrata è stata calcolata e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo.

Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore per il quale si effettua la regolarizzazione, non sia più in forza all’azienda, nell’elemento <Imponibile>e nell’elemento <Contributo>  andrà indicato il valore 0 (leggasi zero).

 

In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, detta regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

4. Istruzioni contabili

 

Per rilevare contabilmente il contributo di solidarietà a carico degli iscritti delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, sono stati istituiti i conti di seguito elencati:

 

FPV – gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

FPV22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

 

FPU – gestione assicurativa per il personale dell’Enel e delle aziende elettriche private già iscritto al soppresso Fondo di previdenza

FPU22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

 

FPX – gestione per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza

FPX22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

 

FPY – gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI

FPY22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

 

VLR – Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea – gestione assicurativa a ripartizione

VLR22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti.

 

I conti di nuova istituzione sono riepilogati nell’allegato n. 2.

 

 

  Il Direttore Generale  
 

Nori