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Circolare numero 104 del 1-12-2008.htm

  
articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi   

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Direzione centrale Entrate

 

Direzione centrale Organizzazione

Direzione centrale Sistemi Informativi

Direzione centrale Bilancio e Servizi fiscali

Ufficio Legislativo

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 Dicembre 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  104

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

 

SOMMARIO:

1. Premessa

2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel  commercio, al turismo e ai servizi

4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

 

6. A. Procedura con voucher telematico

 

6A.1.Accreditamento anagrafico dei  prestatori

6A.2.Registrazione committenti

6A.3.Richiesta dei voucher da parte del committente

6A.4.Versamento all’INPS del corrispettivo dei voucher

6A.5.Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

6A.6.Accredto contributivo

 

6       B.  Procedura con voucher cartaceo

 

6B.1 Buoni cartacei

6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente

6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente

6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati

6B.5 Riscossione del buon da parte del prestatore

6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni

6B.7 Accredito contributivo

 

7.0 Adempimenti delle Sedi periferiche

7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale

7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo

8. Aspetti contabili

9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura 

 

 

1.    Premessa

L’art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 (all. 1), ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l’art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava l’utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

 

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l’esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 – all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

 

 

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell’istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

 

La presente circolare propone - con l’eccezione delle imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative  già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l’utilizzo del c.d. ‘voucher telematico’ sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono ‘multiplo’ da 50 euro.

 

Il voucher da 10 euro ed il buono ‘multiplo’ da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono ‘multiplo’ da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

 

 

2.    Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

 

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente appunto al commercio, al turismo e ai servizi.

 

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei “periodi di vacanza” si richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s’intende:

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

 

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, si precisa che, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l’impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente fissati dalla legge dei 10mila euro all’anno e secondo il regime contributivo ordinario come precisato dal comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Tuttavia, là dove l’impresa familiare non intenda operare nell’ambito generale dell’articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1 dell’articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell’articolo 70.

 

Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone la applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l’ampia e generica ipotesi di cui all’articolo 70, comma 1, lett. g), ma non quando l’impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell’articolo 70, comma 1.

 

Pertanto, e in via esemplificativa, se l’impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell’articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui allalettera e) dell’articolo 70, comma 1, sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare che utilizzi giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

In definitiva, il comma 1, lettera g), dell’articolo 70 ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.

 

Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di conseguenza, fino all’emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia diimpresa familiare rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall’art. 70 nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

 

 

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

 

Per l’operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servivi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che ’Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A.    un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica – tipo ‘bancomat’ – per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.

B.    un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

 

Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

 

  • Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
  • Sito internet www.inps.it;
  • Sedi Inps;
  • Centri per l’Impiego (CPI),
  • Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

 

All’interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonchè i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente rispetto all’inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

 

 

4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

 

Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

 

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, c. 3).

 

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

 

Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

 

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

 

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 della D.Lgs.276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%)  e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

 

Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.

 

In sostanza ogni buono–Voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

 

 

6.  A. Procedura con “voucher telematico”

 

6A.1 Accreditamento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l’ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

  • tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
  • via Internet, collegandosi al sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità  del richiedente da parte del contact center );
  • presso le sedi Inps;
  • presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell’ art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell’Inps a nome del prestatore.

 

A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

  • la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
  • del materiale informativo;
  • dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

 

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

 

Come già indicato quest’ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

 

6A.2. Registrazione committenti

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi,  previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

  • tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell’Inps;
  • via Internet, collegandosi al sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
  • presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS),
  • tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

Il Contact Center o le sedi provvedono all’occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

 

 

6A.3. Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all’INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere :

  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
  • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa,
  • il luogo dove si svolgerà la prestazione,
  • il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

 

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

  • comunicazione preventiva all’INAIL (cui l’INPS riverserà tempestivamente l’informazione di inizio  attività lavorativa);
  • intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

 

Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all’INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6.B3.

 

6 A.4. Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:

  • tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti  dell’INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento;
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
  • tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it  nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

 

6A.5. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3), per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

  • verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
  • in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente

-         nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità  conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card),

-         nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

 

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

  • al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
  • al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:

-         inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;

-         risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

 

6A.6. Accredito contributivo

Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l’invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto “16”, di nuova istituzione, relativo alle ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio’.

 

 

6.  B. Procedura con voucher cartaceo

In aggiunta al buono telematico descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono “voucher” cartaceo di 10 euro ovvero un buono ‘multiplo’ di 50 euro.

Di seguito si descrive il flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.

 

6B.1 Buoni cartacei

L’Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente . Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

 

6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente

Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

 

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

 

L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

 

6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente

Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL, attraverso

·        il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),

·        il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,

-         indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,

-         l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,

-         il luogo dove si svolgerà la prestazione,

-         la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.

 

6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa – deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

 

6B.5 Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

 

6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

 

6B.7 Accredito contributivo

Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l’invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto “16”, di nuova istituzione, relativo alle ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio’.

 

 

7. Adempimenti delle Sedi periferiche

 

7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo  del voucher virtuale

 

La quasi totalità delle fasi operative descritte al punto  6 A. Procedura con “voucher telematico”) viene svolta da applicativi informatici e l’interfaccia privilegiata dell’utenza specifica è rappresentata dal contact center e dal sito Internet istituzionale.

 

Anche in questo caso, tuttavia, è prevedibile che una quota di utenti (sia committenti che prestatori) continui a prediligere l’accesso fisico agli sportelli dell’Istituto, presso i quali dovrà trovare, come indicato ai punti 6B.1 e 6B.2, la necessaria assistenza.

 

7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo

 

Le fasi operative descritte al punto 6 B. Procedura con voucher cartaceo comportano invece - su tutto il territorio nazionale - un maggiore impegno delle sedi provinciali, le quali dovranno distribuire ai datori di lavoro che ne faranno richiesta – direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative – i buoni cartacei, previa verifica dell’avvenuto pagamento del loro corrispettivo. Tale verifica consisterà nel controllo della ricevuta di versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, che dovrà essere esibita dal richiedente i buoni e che verrà fotocopiata e poi annullata con l’apposizione di un timbro della sede INPS.

 

All’atto della consegna dei buoni, le sedi dovranno altresì annotare in procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo versamento in conto corrente postale.Poiché i buoni cartacei rappresentano dei valori, si raccomanda ai direttori delle sedi provinciali di curarne la custodia in modalità sicura.

 

8. Aspetti contabili

Le riscossioni, i pagamenti e i conseguenti adempimenti contabili sono accentrati presso la Direzione Generale.

 

9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

Per quanto previsto dalla presente circolare le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dal fatto che questi rechino la scadenza al 31.12.2008 o riferimenti all’applicazione nel settore dell’agricoltura. Tali buoni sono validi anche per il pagamento presso gli Uffici Postali.

 

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3