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Versione Testuale
900321
SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
3200
Circolare n.212
 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
      e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Convenzione italo-tunisina in materia di sicurezza sociale firmata
a Tunisi il 7 dicembre 1984 - Istruzioni operative.
SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
3200
Roma, 1 settembre 1987                AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                           e, per conoscenza,
Circolare n.212                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 2
OGGETTO:Convenzione italo-tunisina in materia di sicurezza sociale firmata
        a Tunisi il 7 dicembre 1984 - Istruzioni operative.
PREMESSA
    Secondo quanto reso noto con messaggio n. 19421 del 28 maggio 1987, per
effetto dello scambio degli strumenti di ratifica intervenuto tra i Governi
interessati, e' entrata in vigore, a decorrere dal primo giugno 1987, la
Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il
7 dicembre 1984 ed il relativo Accordo Amministrativo (V.Allegati 1 e 2).
    Si forniscono di seguito le istruzioni per l'attuazione della normativa
convenzionale in oggetto.
                         PARTE  I
                  DISPOSIZIONI GENNERALI
1) CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art.2 della Convenzione).
La convenzione si estende:
- alla legislazione italiana concernente:
 a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni per i lavoratori autonomi;
 b) l'assicurazione malattia ivi compresa l'assicurazione per la tubercolosi e
la maternita';
 c) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
 d) gli assegni familiari;
 e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in
quanto riguardano rischi coperti dalle legislazioni indicate alla lett. a) ;
 - alla legislazione tunisina concernente:
 a) il regime di assicurazione malattia e maternita';
 b) il regime degli assegni familiari;
 c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 d) il regime delle pensioni di invalidita', di vecchiaia e ai supersisti nel
settore non agricolo;
 e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli;
 f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori;
 g) i regimi di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in
attivita' professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia
dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti.
    L'art.5 dell'Accordo Amministrativo precisa in proposito che tali categorie
sono in Tunisia:
a) gli artigiani e i commercianti che esercitano la loro attivita'
professionale senza ricorrere a personale dipendente;
b) i mezzadri;
c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio conto attivita' agricole.
    La Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che
completeranno o modificheranno  le predette legislazioni.
    La Convenzione si applichera' altresi' alle leggi intervenute
successivamente alla sua entrata in vigore che estendano i regimi esistenti a
nuove categorie di beneficiari qualora allo Stato contraente che le emane non
venga notificato l'opposzione dell'altro Stato entro tre mesi dalla data di
pubblicazione delle leggi medesime.
    Sara' invece necessario l'accordo degli Stati conraenti perche' la
Convenzione si applichi a leggi che istituiscono nuovi settori di sicurezza
sociale non previsti nella Convenzione.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E PARITA' DI TRATTAMENTO (ARTT.3 e 4 della
   CONVENZIONE).
    Il campo di applicazione soggettivo della Convenzione comprende i cittadini
degli Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno
o di entrambi gli Stati medesimi, nonche' i loro familiari o superstiti.
    Le persone alle quali si applicano le disposizione della Convenzione godono
della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi
derivanti dalle disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali.
    Le disposizioni della Convenzione non si applicano:
a) ai pubblici dipendenti;
b) agli agenti diplomatici e consolari di carriera ed ai membri del personale
tecnico e amministrativo delle cancellerie in servizio nelle missioni
diplomatiche e nei consolati.
     3) DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (art. 7 della
        Convenzione).
3.1 Territorialita' della legislazione applicabile (art. 7 par.1)
    La Convenzione prevede in generale l'applicabilita' della legislazione
dello Stato contraente nel quale il lavoratore svolge la propria attivita'
facendo salve le eccezioni di cui al punto 4.
3.2 Marittimi (art.7,par.2)
    I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno degli
STati contraenti sono sottoposti alla legislazione di questo Stato.
3.3 Personale delle missioni diplomatiche e consolari (art.7,par.3 della
Convenzione; art.7 dell'Accordo Amministrativo).
    I lavoratori, assunti localmente nelle Rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane e tunisine e quelli al servizio personale dei membri di tali
missioni, sono soggetti alla legislazione dello Stato di occupazione.
    Tuttavia, i lavoratori che sono cittadini dello Stato al quale appartiene
la missione diplomatica o consolare possono optare per l'applicazione della
legislazione dello Stato di cui sono cittadini.
    Per esercitare tale diritto di opzione l'interessato deve presentare la sua
richiesta alla competente sede dell'Istituto direttamente o per il tramite del
datore di lavoro.
    Il diritto di opzione deve essere esercitato entro tre mesi dalla data in
cui il lavoratore e' stato assunto presso l'Ufficio diplomatico o consolare
ovvero e' entrato al servizio personale di agenti di tali uffici o dalla data
di entrata in vigore delle Convenzione qualora questa sia successiva
all'assunzione.
4) ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
(art. 8 della Convenzione; art. 8 dell'Accordo Amministrativo).
    Al principio della territorialita' della legislazione applicabile si deroga
nei confronti delle categorie di lavoratori sotto elencate:
4.1 Personale distaccato
    Il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in uno degli
Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato per svolgervi
un lavoro per conto di detta impresa, continua ad essere sottoposto alla
legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede per i primi
trentasei mesi di occupazione nell'altro Stato.
    Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare oltre i trentasei
mesi, la legislazione in vigore nel primo Stato rimarra' applicabile per un
ulteriore periodo massimo di 12 mesi previo accordo dell'Autorita'competente
dello Stato ove ha luogo detto lavoro.
    Per i lavoratori distaccati deve essere redatto un formulario da cui
risulti fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello
Stato contraente nel quale ha sede l'impresa.
    Nel caso di proroga del distacco oltre i trentasei mesi, la domanda di
proroga del distacco deve essere parimenti redatta su apposito formulario
secondo le modalita' indicate al punto 1) della circolare n. 1061 C.I. dell'11
dicembre 1980 (1)e nella circolare n.1065 C.I. del 29 settembre 1981 (2).
4.2 Personale viaggiante.
    Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per
ferovia, resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui
territorio ha sede l'impresa.
5) POSSIBILILITA' DI ALTRE DEROGHE (art.9 della Convenzione).
    Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere di comune
accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di
lavoratori, eccezioni alle menzionate disposizioni sulla legislazione
applicabile.
                               PARTE II
                             CAPITOLO I
                    PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA'
1. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.10 della Convenzione)
    Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni di malattia (ivi
compresa la tubercolosi) e di maternita', gli interessati possono avvalersi del
cumulo dei periodi di assicurazione maturati nei due Paesi.
    In Italia, come noto, la totalizzazione trova applicazione, oltre che con
riferimento all'assicurazione contro la tubercolosi, anche in relazione
all'assicurazione malattia, limitatamente pero' alla categoria dei lavoratori a
tempo determinato (3).
    Condizione indispensabile perche' operi il cumulo - secondo i principi
desumibili dalla normativa internazionale in materia - e' che l'ultima
occupazione prima del verificarsi del rischio sia stata esercitata in Italia
(o, piu' in generale, nel Paese in cui vengono richieste le prestazioni).
    All'uopo, il lavoratore dovra' produrre l'attestato comprovante i periodi
assicurativi fatti valere nell'altro Paese.
    Qualora l'assicurato non ne sia in possesso all'atto della domanda di
prestazioni, l'attestato potra' essere richiesto d'ufficio dall'istituzione cui
la domanda e' stata avanzata.
    L'Organismo tunisino abilitato al rilascio dell'attestato in questione e'
la Caisse Nationale de Securite' Sociale.
    Qualora le Sedi debbano procedere d'ufficio alla richiesta dell'attestato,
sara' loro cura precisare, su indicazione dell'assicurato, gli esatti periodi
da certificare nonche' denominazione e recapito delle aziende, alle cui
dipendenze e' stata svolta l'attivita' lavorativa.
    Qualora la richiesta dell'attestato in questione sia rivolta all'Istituto
dall'assicurato o dall'istituzione estera, per poter totalizzare i contributi
italiani nell'assicurazione tunisina, le Sedi adotteranno tutti gli
accorgimenti possibili per procedere al rilascio dell'attestato con la massima
tempestivita', tenendo presente che, ai fini della sua compilazione, e'
sufficiente che la contribuzione risulti dovuta e che, pertanto, non e'
necessario ne' opportuno attenderne l'eventuale recupero: al riguardo potranno
essere presi in considerazione, oltre ai periodi desumiobili dai modd. 01/M
sost.anche quelli riportati in qualsiasi attestazione di lavoro contenente gli
elementi essenziali relativi al rapporto (4) intrattenuto con le aziende
(certificazioni del datore di lavoro o degli uffici di collocamento, libretti
di lavoro, ecc.).
2. EROGAZIONE DELLE INDENNITA' E CONTROLLI (artt.11 e 12 della Convenzione;
   art.13 dell'Accordo Amministrativo)
    Le prestazioni economiche di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di
maternita' -  nel caso di lavoratore che si ammali o necessiti di cure nel
territorio di uno Stato diverso da quello presso il quale sia all'epoca
assicurato - sono corrisposte direttamente dall'Organismo assicuratore e,
cioe', senza l'intermediazione dell'istituzione dell'altro Stato.
    Pertanto coloro che siano assicurati in Italia e che si ammalino in
territorio tunisino ricevereanno le prestazioni economiche previste dalla
legislazione italiana alle stesse condizione e con le medesime modalita'
stabilite sul piano nazionale per le varie categorie di lavoratori (5) :
quindi, a seconda dei casi, tramite il datore di lavoro o dalla Sede INPS
competente per territorio.
    Hanno diritto alle indennita' per gli eventi determinatisi sul territorio
dell'altro Stato (6) sia i lavoratori che si trovino in temporaneo soggiorno
(per turismo, studio ecc.) in questo Stato (6) sia coloro che vi prestino la
loro opera, pur essendo assicurati in Italia, come e' il caso dei distaccati o
dei connazionali occupati presso le missioni diplomatiche e i Consolati
italiani o che siano alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni o
Consolati che abbiano optato per l'assoggettamento alla normativa previdenziale
italiana (v. artt. 7, 8 e 9 della Convenzione).
    Il controllo sanitario di tali lavoratori e' effettuato a cura
dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno come se si trattasse di
suoi propri assicurati. L'istituzione in parola informa l'istituzione
competente dell'esito degli accertamenti espletati.
    Di conseguenza le Sedi - qualora vengano sollecitate dalla Cassa tunisina a
procedere al controllo dei loro assicurati (7) - disporranno gli accertamenti
del caso nelle medesime forme stabilite dalla normativa interna per gli
analoghi controlli sui lavoratori assicurati in Italia e ne riferiranno quindi
l'esito immediatamente alla Cassa richiedente.
    Nell'eventualita' invece che intandano effettuare accertamenti sanitari su
lavoratori assicurati in Italia e ammalatisi in Tunisia, le Sedi stesse si
rivolgeranno senza indugio alla Cassa tunisina, fornendo le generalita'
complete degli interessati e il loro esatto recapito sul territorio tunisino.
                             CAPITOLO II
                              PENSIONI
1. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL
   DIRITTO A PENSIONE (art.17 par.1, lett. a e b, paragrafi 3 e 4 della
   Convenzione; art.15 dell'Accordo Amministrativo)
    I periodi di assicurazione compiuti in base alle rispettive legislazioni
degli Stati contraenti vengono totalizzati ove necessario ai fini del
conseguimento del diritto alle prestazioni in base alla legislazione di
ciascuno Stato contraente.
    Conseguentemente, qualora non sussista il diritto alla prestazione in
regime autonomo e il lavoratore sia stato assoggettato successivamente o
alternaivamente alla legislazione di entrambi gli Stati, i periodi di
assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno di tali Stati
sono totalizzati, sempreche' non si sovrappongano, secondo le regole indicate
all'art.15 dell'Accordo Amministrativo.
    Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di
alcune prestazioni alle condizioni che i periodi di assicurazione siano stati
compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il
diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in
regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione,
anche se nell'altro Stato  non esiste un regime speciale per detta professione.
    Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione
del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati
per determinare il diritto a prestazioni nell'assicurazione geneale
obbligatoria.
2. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI IN STATI TERZI (art.17, par.1 lett.c,
   della Convenzione)
    Qualora i requisiti per il diritto a pensione non risultino conseguiti
mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e in
Tunisia, debbono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in
Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Tunisia da distinte convenzioni di
sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi.
i Paesi sono legati da convenzione.
3. PERIODI DI ASSICURAZIONE INFERIORI AD UN ANNO (art.17, par.4 della
Convenzione)
    L'istituzione competente di uno Stato non e' tenuta ad effettuare il cumulo
se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata
non raggiungano un anno e se, tenendo conto di questi periodi, nessun diritto
sia acquisito in virtu' di tale legislazione. Nei predetti casi, tuttavia, i
periodi di assicurazine inferiori all'anno compiuti in uno Stato devono essere
presi in considerazione da parte dell'istituzione dell'altro Stato sia per
accertare il diritto alla prestazione che per effettuarne il calcolo.
4. CALCOLO DELLE PENSIONI (art.17, par.3,5 e 6 della Convenzione; art.15
   dell'Accordo amministrativo)
    In materia di calcolo delle pensioni, la Convenzione stabilisce che, nei
casi in cui il diritto a pensione venga raggiunto mediante la totalizzazione
dei periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Tunisia, la pensione
stessa deve essere calcolata secondo il criterio del "pro-rata", comunemente
seseguito per l'applicazione delle Convenzioni bilaterali e dei Regolamenti
C.E.E..
    Qualora il diritto alle prestazioni risulti raggiunto mediante la
totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi, prevista
dall'art.17, par.1 lett.c della Convenzione, questa viene effettuata sia per il
perfezionamento del diritto a pensione che per la misura della pensione
virtuale e del corrispondente pro-rata che sara' determinato in base al noto
coefficiente N/M in cui al numeratore figurano i periodi assicurativi compiuti
in Italia e al denominatoe il totale dei periodi assicurativi compiuti nei
Paesi considerati.
5. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO A CARICO DELLO STATO DI RESIDENZA
(art.20 della Convenzione; art.17 dell'Accordo Amministrativo)
    L'art.20 della Convenzione pone a carico dell'istituzione dello Stato di
residenza l'onere dell'integrazione al trattamento minimo dovuto sulla pensione
nel caso che la somma delle prestazioni spettanti ai sensi delle legislazioni
dei due Stati non raggiunga detto ammontare.
    Ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Amministrativo la istituzione di
residenza del titolare della pensione deve tuttavia prendere in considerazione
gli importi iniziali risultanti al momento della contemporanea liquidazione
delle due prestazioni senza tener conto dell'eventuale integrazione al
trattamento minimo dovuto in base alla legislazione dell'altro Stato
contraente.
    L'applicazione delle anzidette norme comporta la necessita' che per le
pensioni italiane, i cui relativi beneficiari risiedono in Tunisia, siano
distintamente indicate le quote di pensione autonoma adeguata o i pro-rata e
gli importi spettanti a titolo di integrazione al trattamento minimo tenuto
conto della irrilevanza di questi ultimi ai fini della corresponsione del
minimo dovuto a carico dell'assicurazione tunisina.
    Per l'applicazione della citata disposizione la conversione degli importi
delle differenti monete nazionali e' effettuata al tasso di cambio vigente il
primo giorno del mese durante il quale e' stata effettuata l'ultima operazione
di liquidazione della prestazione (art.17, par.3 dell'Accordo Amministrativo).
    Va infine tenuto presente che, in conformita' di quanto previsto per
l'applicazione di altre Convenzioni che contengono norme analoghe, anche per i
pensionati residenti in Tunisia deve essere sempre garantito un ammontare non
inferiore al miniomo previsto dalla legislazione italiana, qualora il coacervo
delle due prestazioni risulti inferiore ad esso nonostante la corresponsione
dell'integrazione dovuta a carico della istituzione tunisina. Ovviamente in
tale ipotesi non ricorrendo l'applicazione delle disposizioni contenute
all'art.17, par.3 dell'Accordo Amministrativo, la quota di integrzione al
trattamento minimo erogata dalla Tunisia sara' considerata rilevante ai fini
della attribuzione dell'ulteriore trattamento minimo sul pro-rata italiano.
6.PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI (art, 21 della Convenzione)
    Le variazioni dell'importo delle prestazioni che intervengono in uno Stato,
per aumento del costo della vita o per modifica del livello della retribuzione,
vengono attribuite senza che si proceda al ricalcolo della pensione.
7. ADEMPIMENTI DELLE SEDI DI PRODUZIONE (art.19 dell'Accordo Amministrativo)
    Per la trattazione delle domande di pensione ai sensi della Convenzione, le
Sedi si atterranno ai criteri di carattere generale impartiti con la circolare
n.1086 C.I. del 20 aprile 1984 (8) e successive modifiche, relativi
all'applicazione del nuovo iter procedurale.
8. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TRASMISSIONE ALL'ENTE ESTERO - DEFINIZIONE -
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO (art.16 dell'Accordo Amministrativo).
    Le modalita' per la compilazione e la presentazione della domande intese ad
ottenere le pensioni a carico dell'istituzione competente dell'altro Stato e
per la relativa trasmissione, unitamente ai formulari di collegamento,
all'istituzione dell'altro Stato, stabilite nel citato art.16 dell'Accordo
Amministrativo, non differiscono da quelle previste nella maggior parte dei
regimi convenzionali stipulati dall'Italia e pertanto non necessitano di
ulteriore commento.
9.CONCESSIONE ANTICIPO DI PENSIONE (art.38 della Convenzione)
    L'istituzione competente di uno Stato qualora accerti, nelle more
dell'istruttoria della domanda, il diritto a pensione mediante il cumulo dei
periodi assicurativi compiuti nell'altro Stato, puo' corrispondere un anticipo
delle prestazioni all'interessato e richiedere all'istituzione competente
dell'altro Stato di detrarre detto anticipo dagli importi che gli dovranno
essere corrisposti ai sensi della rispettiva legislazione.
10. RECUPERO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE O IN MISURA ECCEDENTE
    DAGLI ORGANISMI DEGLI STATI CONTRAENTI (art.38 della Convenzione; art,31
    dell'Accordo Amministrativo)
    Le somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione della prestazione
spettante e le somme comunque corrisposte all'interessato in eccedenza rispetto
a quelle dovute dall'Organismo di uno Stato possono essere recuperate sugli
arretrati della prestazione dovuta all'Organismo dell'altro Stato nella misura
prevista dalla rispettiva legislazione.
    In caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretrate, i
recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui ratei correnti della
prestazione in pagamento con le modalita' e i limiti previsti dalla
legislazione dello Stato debitore di quest'ultima.
                             CAPITOLO III
                        VERSAMENTI VOLONTARI
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.6 della Convenzione; art.6
dell'Accordo Amministrativo)
    Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla
legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato, si cumulano in quanto
necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione
dell'altro Stato contraente.
    Tale totalizzazioene e' tuttavia ammessa qualora l'interessato possa far
valere nello Stato ai sensi della cui legislazione richiede l'ammissione
all'assicurazione volontaria, almeno un anno di assicurazione.
    La contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato ed
alla'assicurazione volontaria nell'altro, e' possibile qualora sia ammessa
dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
                             CAPITOLO IV
                           ASSEGNI FAMILIARI
1.TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.22 della Convenzione)
    Anche per quanto riguarda gli assegni familiari, la convenzione prevede
l'utilizzo del criterio della totalizzazione; in Italia, peraltro, non
e'necessario ricorrervi, in quanto il diritto alle prestazioni sorge, in
principio, con l'inizio stesso del rapporto di lavoro.
    Alla totalizzazione potrebbe farsi ricorso, in via del tutto eccezionale,
soltanto ai fini della determinazione del periodo di lavoro dipendente
richiesto, ai sensi dell'art.14 del T.U. 30 maggio 1955, n.797, per la
erogazione degli assegni familiari nei casi di malattia, di infortunio sul
lavoro, di malattia professionale, di gravidanza e puerperio.
2. CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI: CRITERI E MODALITA PROCEDURALI (art.23 della
   Convenzione)
    I lavoratori che fanno valere i requisiti previsti dalla legislazione di
uno Stato contranete per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di
dette prestazioni sia per i familiari con loro conviventi sul territorio di
tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell'altro Stato.
    Le predette disposizioni sono estese ai titolari di rendita o pensione
dovuta ai sensi della legislazione di uno dei due Stati.
    Qualora, peraltro, entambi gli Stati accordino una pensione (o una
rendita), in pro-rata o in regime autonomo, in favore del medesimo assicurato,
gli assegni familiari sono dovuti soltanto da parte e a carico dello Stato in
cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di residenza dei familiari.
    La concessione degli assegni familiari e' naturalmente subordinata alla
presentazione di tutti i documenti ordinariamene prescritti dalle rispettive
legislazioni, a cominciare - per quanto concerne l'Italia - dalla dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio per i figli (o equiparati) non conviventi,
perche' residenti in Tunisia.
    A questo proposito, per quanto riguarda i lavoratori, si richiama
l'attenzione delle Sedi sull'esigenza di conformarsi alle procedure normalmente
previste nell'ambito nazionale per il rilascio dell'autorizzazione (mod. AF
43).
    La documentazione dovra' essere rinnovata annualmente a cura del lavoratore
e sara' allegata dal datore di lavoro al relativo mod. AF 43.
3. FIGLI RESIDENTI IN TUNISIA: LIMITI ALL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI
   ESPORTAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI EX ART.5 LEGGE N.79/1983 (art,24,paragrafo
   1 della Convenzione)
    L'autorizzazione di cui al prdetto mod. AF 43 non potra' essere rilasciata
per un numero di figli superiori a quattro.
    Infatti, secondo il disposto del paragrafo 1 dell'art.24 della Convenzione,
la concessione degli assegni fammiliari e' limitata - nel caso che essi non
risiedano in Italia - a soli quattro figli.
    Non dovranno, pertanto, assolutamente essere erogati assegni familiari per
i figli oltre il quarto, anche se sussistano tutti i presupposti di legge
(eta', carico, ecc.) e se venga esibita la regolare documentazione anagrafica
emessa dalle competenti autorita' tunisine.
    La medesima regolamentazione si applica anche ai familiari equiparati ai
figli (fratelli e nipoti): sicche' in nessun caso - pur tenendo conto degli
equiparati - potranno essere accordati assegni per piu' di quattro beneficiari,
qualora costoro risiedano in Tunisia.
    Si deve, inoltre, sottolineare che il precitato paragrafo 1 dell'art.24
vieta l'esportazione di qualsiasi prestazione familiare diversa dagli assegni
veri e propri.
    Di conseguenza, divesamente da quanto previsto al punto 1 della circolare
n. 1107 C.I.- n.1327 G.S. del 19 maggio 1986 (9), non potranno essere liquidate
agli interessati per i figli residenti in Tunisia le maggiorazioni di cui
all'art.5 della legge 25 marzo 1983,n.79; e cio' malgrado l'eventuale
sussistenza degli specifici requsiti reddituali.
    Attese le predette limitazioni (10), sara'opportuno - allo scopo di
renderne edotti i datori di lavoro - corredare, all'atto del rilascio, il
mod.A.F.43 di apposita stampigliatura da evidenziare nel modo piu' appropriato
:"Ai sensi dell'art.24, paragrafo 1, della Convenzione italo-tunisina,
l'autorizzazione e' limitata a quattro figli: non e', comunque, consentita per
nessun beneficiario l'erogazione delle maggiorazioni ex art.5, legge 79/1983".
4. ASSEGNI FAMILIARI PE IL CONIUGE A CARICO
    Resta ovviamente frmo il diritto agli assegni familiari per il coniuge,
anche se residente in Tunisia (11).
    Qualora nella documentazione anagrafica esibita dal lavoratore figuri
piu'di una moglie (come possibile in virtu' delle disposizioni vigenti nei
Paesi a religione musulmana), dovranno pero' essere erogati gli assegni
soltanto per una di esse.
    Eventuali difficolta' che si dovessero presentare in merito saranno
immediatamente portate a conoscenza di questa Direzione Generale per le
soluzioni del caso.
5. DIVIETO DI CUMULO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI EROGABILI DA PARTE DI ENTRAMBI GLI
   STATI (art.24, paragrafo 2 della Convenzione; art.18, paragrafo 1, dello
   Accordo Amministrativo)
    Nell'eventualita' che nello Stato di residenza dei familiari sussista un
diritto agli assegni in relzione all'esercizio di un'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, dovranno essere sospesi gli assegni fammiliari cui si
abbia simultaneamente diritto per gli stessi beneficiari nell'altro Stato.
    In sostanza, essendo vietato il cumulo di piu' prestazioni familiari per i
medesimi congiunti, vengono privilegiati - in conformita' di un principio
generalmente inserito in tutti gli strumenti internazionali - gli assegni
dovuti a carico dello Stato in cui i familiari risiedono, a condizione che in
tale Stato venga esercitata una attivita' lavorativa.
    Verificandosi quest'ultima condizione vengono sospesi, per tutto il periodo
in cui il diritto susisste, gli assegni spettanti nell'altro Stato sia a
seguito di un'attivita' lavorativa (subordinata o autonoma) sia in relazione
alla titolarita' di una pensione.
    La norma anticumulo prevale, quindi, sulle disposizioi dell'art.23,
illustrate al precedente punto 2, e in particolare su quella che attribuisce
gli assegni familiari in base al criterio della residenza del pensionato.
    Ai fini della pratica applicazione del divieto di cumulo, l'istituzione
competente dello Stato  in cui risiedono i familiari e' tenuta a fornire
all'istituzione dell'altro Stato, a richiesta di questa ultima, tutte le
informazioni occorenti sull'eventuale attivita' lavorativa espletata in loco da
congiunti del lavoratore nonche' sul diritto agli assegni(e sulla relativa
misura) che ne sia derivato.
    E' ovvio che - a parte la collaborazione fra le istituzioni prevista
dall'art,28 dell'accordo amministrativo - permane pur sempre l'obbligo degli
interessati, ove richiedano gli assegni familiari italiani, di informare
l'Istituto del godimento di analoghe prestazioni in Tunisia per gli stessi
familiari: e cio' non solo all'atto della richiesta ma anche posteriormente,
qualora il diritto maturi in tempi successivi.
    Per quanto concerne, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per
i congiunti residenti in Tunisia, si raccomanda alle Sedi di esaminare
attentamente gli atti notori esibiti dagli assicurati nonche' tutta la restante
documentazione allegata alla domanda:dall'atto notorio dovra' risultare
specificamente se altri familiari prestino o meno un'attivita' subordinata o
autonoma in Tunisia e se in dipendenza di essa vengano percepiti gli assegni
familiari in tali Paesi.
    Nell'affermativa, la domanda sara' respinta: in tutti i casi dubbi verrano
invece opportunamente interpellate, prima del rilascio dell'autorizzazione, le
autorita' tunisine competenti.
    Qualora la richiesta di accertamenti sia indirizzata da parte tunisina alle
Sedi dell'Istituto, il Reparto Prestazioni procedera' alle necessarie verifiche
attenendosi in via analogica alle istruzioni impartite, per quanto riguarda la
C.E.E , nella parte IV della circolar n. 2081.C.I. del 29 marzo 1982 (12).
    Comunque, se a conclusione delle indagini (siano esse intraprese su
iniziativa italiana o tunisina), risultassero erogate al lavoratore, a carico
dell'Istituto, prestazioni non dovute in forza del divieto di cumulo sancito
dall'art.24, paragrafo 2, della Convenzione, le Sedi provvederanno al relativo
recupero con effetto dalla data di decorrenza degli assegni familiari tunisini
e con osservanza delle consuete modalita' in vigore per la ripetizione
dell'indebito (13).
6. EROGAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DIFFERENZIALE (art.24 paragrafo 3, della
Convenzione; art.18, paragrafo 2, dell'Accordo amministrativo)
    La rigorosita' del divieto di cumulo, illustrato al punto precedente,
subisce un'attenuazione in virtu' di quanto previsto dal paragrafo 3
dell'art,24, secondo il quale - in caso di contemporaneo diritto agli assegni
familiari in entrambi gli Stati - le prestazioni che dovrebbero essere
totalmente sospese, in base alla disposizione di cui al paragrafo 2, lo sono
invece soltanto in parte nell'ipotesi in cui gli assegni erogati dallo Stato di
residenza dei figli siano di importo inferiore a quelli dovuti dall'altro.
    In tale evenienza, quest'ultimo Stato eroga una "prestazione
differenziale", pari, cioe', alla differenza fra l'importo degli assegni che
avrebbe dovuto erogare in forza della sua legislazione e l'importo degli
assegni effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza dei figli (14).
    Per rendere possibile questo versamento differenziale, l'istituzione
competente dello Stato di residenza dei figli comunica all'Istituzionne
dell'altro Stato la misura degli assegni familiari corrisposti nonche' il
numero dei familiari per i quali essi spettano.
    Cio' premesso, ove le Sedi accertino che da parte tunisina siano erogati
assegni familiari d'importo inferiore a quello italiano, nel rilasciare
l'autorizzazione di cui al mod. AF 43, indicheranno la frazione di assegni che
dovra' essere pagata dal datore di lavoro, sottolineando l'obbligo di far
aggiornare, ogni anno, a cura del lavoratore la certificazione relativa agli
assegni pagati in Tunisia, al fine di procedere, se del caso, alla modifica, in
aumento o in diminuzione, della quota in pagamento.
lavoro in allegato al mod. AF 43.
    Qualora le Sedi vengano a conoscenza soltanto successivamente al rilascio
del mod. AF 43 della concessione di assegni familiari da parte delle
istituzioni tunisine, revocheranno l'autorizzazione gia' concessa,
sostituendola - se del caso - con altra in cui sia espressamente indicata
l'eventuale frazione da pagare.
    E' appena il caso di precisare che, nelle fattispecie ricadenti sotto la
disciplina del paragrafo 3 dell'art.24, il recupero degli indebiti che si
fossero determinati nelle more degli accertamenti sara' limitato agli importi
effettivamente percepiti in base alla legislazione tunisina.
    Trattandosi di disposizioni del tutto nuove nell'ambito della normatriva
interna ed internazionale, si raccomanda alle Sedi di dare la piu' ampia
diffusione, nelle forme che si riterrano piu' opportune, alle presenti
istruzioni, rendendone edotti, con la massima tempestivita', il datore di
lavoro, gli Enti di Patronato e i Consulenti del lavoro.
    Per l'accertamento e la determinazione dell'importo differenziale
eventualmente spettante ai figli di titolare di pensione, si terra' conto delle
informazioni che saranno fornite sui formulari di domanda e di collegamento che
verranno approntati per l'attuazione della convenzione.
    Le Sedi vorranno segnalare senza indugio a questa Direzione Generale,
Servizio Rapporti e Convenzioni Internazionali, tutti gli inconvenienti che
dovessero insorgere nella pratica applicazione delle istruzioni stesse.
                             PARTE TERZA
              ALTRE DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
    Si rinvia al testo della Convenzione e dell'Accordo Amministrativo per
quanto riguarda le altre norme che non necessitano di commento e si richiama
l'attenzione delle Sedi in particolare sui seguenti punti.
1. AUTORITA' COMPETENTI (art.2 dell'Accordo Amministrativo)
    Le autorita' competenti per l'applicazione della Convenzione sono:
    per l'Italia: il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il
Ministro della Sanita';
    per la Tunisia: il Ministro degli Affari Sociali.
2. ISTITUZIONI COMPETENTI (art.3 dell'Accordo Amministrativo)
    Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione sono :
    per l'Italia:
    - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori
autonomi, i regimi speciali di particolari categorie di lavoratori dipendenti,
gestiti dall'INPS, l'assicurazione contro la tubercolosi, le prestazioni
familiari, le prestazioni in denaro per malattia;
    - le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio in
generale, o, per talune categorie di lavoratori, il Ministero della Sanita',
per quanto concerne le prestazioni sanitarie (ivi compresa la tubercolosi) e di
maternita' e per le prestazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e
malattia professionale;
    - l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali (INAIL) per quanto riguarda l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad eccezione delle
prestazioni sanitarie.
    In Tunisia:
    - la Cassa Nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di
assicurazione malattia e maternita' e gli assegni familiari;
    - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita'e superstiti e la Cassa
pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas e dei trasporti per
quanto concerne i regimi pensionistici di invalidita', vecchiaia e superstiti;
    - le compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
3. ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (art.4 dell'Accordo Amministrativo)
    Le autorita' competenti dei due Stati hanno designato come organismi di
collegamento tra le istituzioni compoetenti di ciascuno Stato:
     per l'Italia:
    - la Sede Centrale dell'INPS per quanto riguarda le prestazioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e per le altre
prestazioni di cui all'art.2 dell'Accordo Amministrativo;
    - il Ministero della Sanita' per le prestazioni sanitarie e curative di
malattia;
    per la Tunisia:
    - la Cassa Nazionale di sicurezza sociale;
    - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti.
4. ACCERTAMENTI SANITARI (art.32 dell'Accordo Amministrativo)
    L'Accordo prevede che per l'accertamento dello Stato di invalidita di un
lavoratore o di un pensionato di un loro familiare, residenti o soggiornanti
nell'altro Stato, l'istituzione competente richiede gli accertamenti necessari
all'istituzione di residenza o di soggiorno degli interessati.
    Le spese per gli accertamenti effettuati nell'interesse esclusivo dello
Stato che li ha richiesti sono anticipati dall'istituzione incaricata
dell'indagine e rimborsate dalla istituzione dell'altro Stato secondo le
tariffe applicate dalla prima.
    A tal fine quest'ultima deve presentare un rendiconto delle spese
anticipate.
    Nei casi in cui il rimborso delle spese per accertamenti debba essere
effettuato all'Istituto, le Sedi interessate terranno nota delle spese e
trasmetteranno la relativa distinta a mezzo modello IVS 2 a questa Sede
Centrale in conformita' a quanto previsto dalla circ. 1032 PRS.-n.269 Rg. del
13 dicembre 1973 (15).
    Nel caso in cui l'indagine medico-legale sia compiuta nell'interesse comune
e cioe' quando gli accertamenti risultino indispensabili per la concessione o
la conservazione di una prestazione a carico dell'istituzione dello Stato di
residenza o di soggiorno non dovra' essere richiesto alcun rimborso.
5. APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AGLI EVENTI ED AI PERIODI DI ASSICURAZIONE O
   DI RESIDENZA PREGRESSI (art.41 della Convenzione).
    La Convenzione si applica anche agli eventi ed ai periodi assicurativi
compiuti anteriormene alla sua entrata in vigore, ma non da' comunque diritto a
prestazioni con decorrenza anteriore al 1  giugno 1987.
6. FORMULARI (art.27 dell'Accordo Amministrativo)
    I formulari previsti per l'applicazioni della Convenzione, i cui testi sono
in corso di definizione, saranno forniti non appena ne sara' effettuata la
stampa.
7. DURATA DELLA CONVENZIONE E SUA EVENTUALE DENUNZIA (artt.43 e 44 della
Convenzione)
    La Convenzione ha durata indeterminata ed in caso di denuncia sono fatti
salvi i diritti acquisiti.
    I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi compiuti
precedentemente alla data alla quale la denuncia entra in vigore, non si
estinguono per effetto della denuncia.
8. CODICE STATO E ISTITUZIONE
    Per la trattazione delle pratiche in convenzione italo-tunisina andra'
utilizzato il nuovo codice stato 34. Le Casse con le quali dovranno essere
intrattenuti i rapporti a cura delle Sedi regionali sono le seguenti:
    - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti;
    - la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas e dei
trasporti.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            FASSARI
............
(1) V. "Atti ufficiali" 1980, pag.2927
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag.2353
(3) V. Circolare n. 1093 C.I.- n.134422 A.G.O. - n.410 O. dell'11 febbraio 1985
in "Atti ufficiali" 1985, pag.542
(4) In linea di principio, dovranno sempre risultare la denominazione della
Ditta, le generalita' complete del lavoratore e la qualifica da lui rivestita,
i periodi di occupazione, la data e la firma dell'imprenditore o di un suo
rappresentante.
(5) Qualora si tratti di cittadini tunisini rientrati definitivamente nel loro
Paese, le prestazioni che fossero ulteriormente dovute (come puo' avvenire nei
periodi, successivi alla cessazione del lavoro, in cui sia conservato in base
alle disposizioni nazionali, il diritto all'indennita' di malattia o di
maternita') potranno essere corrisposte, a domanda, al loro domicilio estero:
le Sedi dovranno, all'uopo, previa imputazione agli ordinari conti di gestione,
trasmettere a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e Convenzionmi
Internazionali Reparto IX, un mod. SC 10 con l'indicazione dell'esatta cifra da
trasferire, della causale e dell'indirizzo dell'interessato.
(6) In questo caso, per l'espresso disposto dell'art.12 la Convenzione si
applica soltanto ai lavoratori italiani occupati in Tunisia ed ai tunisini
occupati in Italia che si recano nel proprio paese di origine.
(7) In via normale, il controllo sara' effettuato autonomamente dalle UU.SS.LL.
territorialmente competenti, alle quali l'interessato si rivolge per ottenere
le prestazioni curative di cui ha bisogno.
(8) V. "Atti ufficiali" 1984, pag.1502
(9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag.1431
(10) Tali limitazioni saranno riesaminate alla scadenza del biennio dalla data
di entrata in vigore della Convenzione (e, quindi, dopo il 1  giugno 1989)
sulla scorta delle esperienze acquisite nel frattempo.
(11) Benche' nel testo della Convenzione sia testualmente menzionata solo la
moglie, non sembra dubbio che la normativa debba intendesi riferita al coniuge
in genere e, quindi,anche al marito a carico.
(12) V. "Atti ufficiali" 1982, pag.1222
(13) Cfr., fra l'altro, la circolare n. 53391 Prs. dell'8 gennaio 1970 e la
circolare n.55 Rg.- n.53399 Prs. del 14 marzo 1970, in "Atti ufficiali" 1970,
pagg.97 e 400, rispettivamente.
(14) Tenuto conto del disposto letterale della disposizione, la differenza fra
gli assegni dei due Paesi dovra' essere erogata esclusivamente in caso di
presenza di figli. Ove l'interessato non abbia figli (o equiparati) a carico,
ma soltanto il coniuge, non si fa luogo al pagamento di alcuna differenza.
(15) V. "Atti ufficiali" 1973, pag.2978
Allegato 1 Legge 7 ottobre 1986, n.735.
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7
dicembre 1984. ( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.258 del 6 novembre 1986).
                       omiss
Allegato 2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Republica
tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984
    Il giorno 5 maggio 1987 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifeca della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina
in  matria di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, la cui
ratifica e' stata autorizzata con legge 7 ottobre 1986,n.735, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 1986.
    In conformita' all'art.42 la convenzione entrera' in vigore il primo giugno
1987.
    Alla stessa data del primo giugno 1987 entrera' in vigore l'accordo
amministrativo per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza
sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, tra  la Repubblica italiana e la
Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 23 marzo 1987:
    Si trascrive qui' di seguito, in traduzione non ufficiale, il testo
dell'accordo amministrativo.
ACCORDO AMMINISTRATIVO
per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale firmata a
Tunisi il 7 dicembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Re pubblica tunisina.
Titoli I
DISPOSIZINI GENERALI
Art.1
    Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo:
    1) Il termine " convenzione" designa la convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza socilae, firmata
Tunisi il 7 dicembre 1984.
    2) Il termine "accordo" designa il presente accordo amministrativo.
    3) I termini definiti dall'articolo I della convenzione hanno il medesimo
significato che viene loro attribuito nel predetto articolo:
Art. 2.
    Le autorita' competenti per l'applicazione della convenzione e del presente
accordo sono:
    per l?italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro della sanita';
    per la Tunisia: il Ministro degli affari sociali.
Art. 3.
    Le istituzioni competenti per l'applicazione della convenzione e del
presente accordo sono:
A. Per l'Italia:
    1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto
riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei
lavoratori indipendenti (artigiani, esercenti attivita' commerciali,
coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per
l'invalidta', la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di
lavoratori dipendenti, che si sotituiscono all'assicurazione generale e che
sono gestiti dallo stesso I.N.P.S., gli assegni familiari, le prestazioni in
danaro per malattia:
    2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie.
    3) Le Unita' sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o per
talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanita', per quanto riguarda
le prestazioni sanitarie.
    4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all'art. 2, par.
1 lett. b) e)  della convenzione.
    B) Per la Tunisia:
    1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di
assicurazione malattia e maternita' e gli assegni familiari.
    2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti e la Cassa
pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', dei gas e dei trasporti per
quanto concerne i regimi pensionistici di invalidita', vecchiaia e superstiti.
    3) Le Compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Art. 4
    Le autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali
organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato
contraente:
    A. Per l'Italia:
    1) l'Istituto Nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - sede centrale
    2) l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.) - Direzione Generale
    3) Il Ministero della Sanita'
    B. Per la Tunisia
    1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale.
ART. 5
    Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo capoverso, lett. g, della
convenzione, le categorie dei lavoratori autonomi coperti dalla convenzione
sono, per quanto riguarda la Tunisia:
    a) gli artigiani e commercianti che esercitano la loro attivita'
professionale senza ricorrere a personale dipendente;
    b) i mezzadri;
    c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio contro attivita'
agricole.
ART. 6
    Per beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 6 della convenzione,
l'interessato deve presentare all'istituzione presso cui chiede l'ammissione,
un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della
legislazione dell'altro Stato.
    Qualora l'interessato non presenti l'attestato, detta istituzione si
rivolge all'istituzione competente dell'altro Stato per ottenerlo.
TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
ART. 7
    1) Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'art. 7, par. 3,
della convenzione, l'interessato deve presentare istanza, nel termine di tre
mesi dall'inizio dell'attivita' o dall'entrata in vigore della convenzione,
all'istitutzione competente dello Stato contraente rappresentato, che ne
informa l'istituzione competente dello Stato di residenza. In mancanza di
opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato di
residenza.
    2) La domanda di cui al punto 1 del presente articolo puo' essere
effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il tramite del datore di
lavoro.
ART. 8
    1) Ai lavoratori distaccati sul territorio dell'altro Stato contraente
conformemente all'art. 8, lett. a), della convenzione, viene rilasciato un
attestato da cui risulta fino a quale data, nonche' per quali settori di
assicurazione, il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello
Stato contraente sul territorio del quale ha sede l'impresa.
    2) L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato:
    A. In Italia: dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS).
    B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale (CNSS).
    3) Nei casi previsti dall'art. 8, lett. a), ultima frase, della
convenzione, se la durata del lavoro si prolunga oltre i trentasei mesi
inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del
lavoratore, indirizza prima dello scadere di questo termine all'autorita'
competente dello Stato d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorita'
competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del
distacco, redatta su un formulario espressamente previsto.
    Se rilascia l'autorizzazione di proroga tale autorita' trasmette due copie
del formulario al datore di lavoro e due copie all'autorita' competente
dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore e'
affiliato.
    4) La domada di cui al paragrafo 3 deve essere inviata:
    A. In Italia: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    B. In Tunisia: al Ministero degli affari sociali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI SETTORIU DELLA SICUREZZA SOCIALE
Capitolo I
Assicurazione malattia e maternita'
Art. 9
    1) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo II, paragrafo
I, della convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna sul territorio
dello Stato contraente diverso da quello competente, deve iscriversi presso
l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.
    2) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 2, della convenzione, il titolare di pensione o di rendita deve
iscriversi presso l'istituzione dello Stato contraenete sul cui territorio
risiede, diverso da quello competente debitore della pensione o della rendita.
    3) Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono presentare alle istituzioni
designate in detti articoli un attestato che certifichi l'esistenza del diritto
alle prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente.
    4) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1,
della convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo sul territorio dello
Stato contraente, diverso da quello competente, deve presentare all'istituzione
del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che ha diritto alle
prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato competente.
    5) Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi 3 e 4,
l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione
competente per ottenerlo.
    6) In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui al paragrafo 4,
l'istituzione del luogo di soggiorno notifica all'istituzione competente entro
venti giorni a partire dalla data in cui ne ha preso conoscenza, la data e la
durata probabile della degenza e successivamente la data di dimissione.
    7) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia ai
familiari del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
Art. 10
    1) Per concedere le prestazioni ai sensi dell'articolo 15 della
convenzione, elencate nell'alllegato al presente accordo, l'istituzione del
luogo di residenza o di soggiorno chiede preliminarmente, con una comunicazione
formale, l'autorizzazione all'istituzione competente.
    L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni
se entro trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione non riceve
parere negativo dall'istituzione competente.
    2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione del
luogo di residenza o di soggiorno le concede e ne informa, nel piu' breve
termine, l'istituzione competente.
    3. La lista dell'allegato del presente accordo, di cui al paragrafo 1 e'
aggiornata dalle autorita' competenti ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Art. 11
    Gli attestati previsti dall'articolo 9 del presente accordo sono
rilasciati:
    A. In Italia: dalle Unita' sanitarie locali ( U.S.L.) competenti per
territorio e per alcuni casi dal Ministero della sanita'.
    B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale.
Art. 12
    Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli articoli 11 e 15
della convenzione sono rimborsate all' istituzione del luogo di residenza o di
soggiorno sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilita' di
quest'ultima istituzione.
    L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non puo' applicare
tariffe superiori a quelle praticate nei confronti dei propri assicurati.
    Il pagamento delle relative somme e' effettuato entro dodici mesi dalla
ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un
apposito formulario.
Art. 13
     Le prestazioni in danaro dovute in applicazione della convenzione sono
versate direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che soggiornano
o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
    Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti
effettuati.
Art. 14
    1) Il costo forfettario previsto dall'articolo 16 della convenzione per il
rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 13
(paragrafo 2) e 14 dela convenzione, rispettivamente ai titolari di pensioni o
rendite e ai loro familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente
diverso da quello competente, e' determinato, tenendo conto dell'esigenza che
esso si avvicini il piu' possibile alle spese effettive, secondo i seguenti
criteri:
    A. In Italia;
    a) si determina in primo luogo il costo medio annuale "procapite" sostenuto
dal Servizio sanitario nazionale per ogni avente diritto, dividendo la spesa
complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati
residenti in Italia;
    b) si applicano quindi dei correttivi al costo medio "procapite", di cui
alla lettera a), determinati in base alle diverse incidenze sulla spesa
sanitaria globale delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o
rendite, dei loro familiari, e dei familiari dei lavoratori;
    c) il rimborso forfettario viene effettuato per nucleo familiare. Il
relativo importo si determina moltiplicando il costo medio "procapiute",
ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e b), per il numero medio dei
componenti del nucleo familiare dei titolari di pensioni o rendite e dei
lavoratori.
    A. In Tunisia:
    a) si determina il costo medio annuale per ogni avente diritto dividendo la
spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati
residenti in Tunisia;
    b) a tale costo medio annuale per ogni avente diritto si applica, se del
caso un coefficiente correttivo in base alle diverse incidenze sulla spesa
sanitaria globale, delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o
rendite, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori;
    c) si stabilisce il costo medio per nucleo familiare, moltiplicando il
costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui alle lettere a) e b) per
il numero medio dei familiari e dei titolari di pensioni o rendite.
    2) Le autorita' competenti possono stabilire, al momento della verifica dei
conti altre modalita' di determinazione del costo medio delle prestazioni
sanitarie.
    3) Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della convenzione, i
rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del costo effettivo o su
basi forfettarie, sono effettuati, per ciascun caso, nel corso dell'anno
seguente.
    Le autorita' competenti possono regolare, di comune accordo, i rispettivi
crediti per compensazione.
    In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni.
CAPITOLO II
Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti
Art. 15
    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17,
paragrafo 1, lettera a), della convenzione, la totalizzazione dei periodi di
assicurazione si effettua secondo le seguenti modalita':
    a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno
Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi
abbiano gia' dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa
legislazizone;
    b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di
assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono
presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in
considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della
legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente;
    c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni
periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di
uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a
periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato
contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possono
essere utilmente presi in considerazione.
Art. 16
    1) Gli assicurati e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare delle
prestazioni conformemente all'articolo 17, paragrafi 3,4,5 e 6, della
convenzione, presentano domanda all'istituzione competente dell'uno o
dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata
dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
    A tale scopo e' istituito apposito formulario di domande. Tale formulario
deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi
familiari, ed ogni altra informazione che potrebbe essere necessaria per
stabilire il diritto alle prestazioni.
    2) La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione
competente di uno Stato contraente, in conformita' al precedente paragrafo 1,
e' considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro
Stato contraente.
    3) L'istituzione competente alla quale e' stata presentata la domanda
invia, unitamente al formulario di domanda, due copie dei formulari di
collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando
i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica
e gli eventuali diritti derivanti da tale periodi.
    4) L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i diritti
spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati
ai sensi della legislazione che essa applica ovvero quelli derivanti dalla
totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due
Stati contraenti, nonche', nel caso in cui all'art. 17, paragrafo 1, lettera
c), della convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi
vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da accordi di sicurezza sociale.
    Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente
una copia del forlumario di collegamento completato con i dati relativi ai
periodi compiuti in virtu' della legislazione che essa applica, e, se del caso,
con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la
totalizzazione, nonche' con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al
richiedente.
    5) L'istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la
copia del formulario di cui al precedente paragrafo 4, determina, se del caso,
i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla
legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati
terzi interessati.
    Comunica le decisioni adottate all'istituzione competente dell'altro Stato
contraente.
    I dati personali, forniti dal richiedente nel formulario di domanda saranno
autenticati dall'istituzione competente, che trasmette i predetti forlumari
all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
    La trasmissione dei formulari cosi' autenticata dispensa dall'invio dei
documenti originali.
    6) Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall'istituzione competente
ai beneficiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
    Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti
effettuati.
Art. 17
    1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della
convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza del titolare della pensione
prende in considerazione unicamente gli importi iniziali risultati al momento
della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, senza tener conto di
eventuale integrazione al minimo dovuta in base alla legislazione dell'altro
Stato contraente.
    2) Ai fini delle successive rivalutazioni del trattamento minimo dovuto in
applicazione dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello
Stato di residenza dell'interessato continua a prendere in considerazione
l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente,
escludendo ogni eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in
quest'ultimo Stato.
    3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della
convenzione, la conversione degli importi nelle differenti monete nazionali e'
effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale
e' stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione.
CAPITOLO III
Assegni familiari
Art. 18
    1) Ai fini della sospensione degli assegni familiari, in virtu' delle
disposizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione,
l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e
in cui viene svolta una attivita' dipendente o indipendente  che da' diritto
agli assegni familiari in loro favore, fornisce all'istituzione competente
dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie, su richiesta di
quest'ultima.
    2) L'importo differenziale di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della
convenzione, dovuto in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene
corrisposto dall'istituzione competente di questo Stato.
    A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari
comunica alla prima istituzione l'importo degli assegni familiari e il numero
delle persone per le quali sono dovuti tali assegni.
CAPITOLO IV
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19
    1) Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli 25,
paragrafo 1 e 2, della convenzione, il lavoratore deve presentare
all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato dal quale
risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione dello Stato
competente. In tale attestato quest'ultima istituzione puo' indicare la durata
massima del diritto alle prestazioni.
    2) Se il lavoratore non presenta il predetto attestato, l'istituzione del
luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione dello Stato
competente per ottenerlo.
    3) L'istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in
danaro di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione, direttamente ai
beneficiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato
contraente.
    4) Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei
pagamenti effettuati.
Art. 20
    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della convenzione si applica per
analogia l'articolo 10 del presente accordo.
Art. 21
    1) Nei casi previsti dall'articolo 28, paragrafo 1 e 2, della convenzione,
la domanda di prestazioni per malattia professionale puo' essere indirizzata
sia all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore e'
stato da ultimo esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro
Stato contraente.
    2) L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo 1, se
constata che il lavoratore e' stato esposto a rischio specifico da ultimo nel
territorio dell'altro Stato contraente, trasmette tempestivamente tale domanda,
unitamente ai documenti che la corredano, all'istituzione competente dell'altro
Stato, informando il lavoratore.
    3) L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata che non
sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
    a) trasmette all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda ed i
documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici effettuati,
nonche' copia della decisione di rigetto;
    b) notifica la propria decisione all'interessato indicando in particolare i
motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione
della domanda all' istituzione dell'altro Stato contraente.
Art. 22
    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo capoverso,
della convenzione, l'istituzione competente deve prendere in considerazione i
periodi di lavoro suscettibili di comportare un rischio specifico compiuti in
entrambi gli Stati contraenti. A tal fine richiede all'istituzione dell'altro
Stato contraente di far conoscere i periodi di lavoro compiuti ai sensi della
propria legislazione.
    L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in parti uguali
degli oneri delle prestazioni in danaro corrisposte al lavoratore, e notifica
tale ripartizione all'istituzione dell'altro Stato contraente chiedendone
l'approvazione.
    2) Alla fine di ogni anno, l'istituzione competente comunica
all'istituzione dell'altro Stato contraente il riepilogo delle prestazioni in
danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare
dovuto da ciascuna istituzione. L'istituzione di quest'ultimo Stato rimborsa la
quota - parte a suo carico entro il termine di tre mesi
Art. 23
    1) Nei casi previsti nell'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1,
lettera c), primo capoverso, l'istituzione competente notifica all'istituzione
dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a suo carico relativi alle
prestazioni corrisposte per l'aggravamento, unitamente alle documentazioni
giustificative. Alla fine di ogni anno, la prima istituzione invia
all'istituzione dello Stato contraente un riepilogo delle prestazioni in danaro
concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le
deve essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine di tre mesi
effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le predette prestazioni.
    2) Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1,
lettera c), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato sul cui territorio e'
stata successivamente svolta una attivita' suscettibile di provocare il
rischio, assume a proprio carico l'onere delle prestazioni in danaro dovute a
seguito dell'aggravamento da parte dell'istituzione incarita di corrispondere
tali prestazioni. Ai fini dell'eventuale rimborso si applicano per analogia le
disposizioni di cui al precedente pragrafo 1.
Art. 24
    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della convenzione, il lavoratore
e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato competente ogni informazione
relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia
rimasto vittima in precedenza sotto la legislazione dell'altro Stato
contraente.
Art. 25
    L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, che abbia provveduto
agli accertamenti medici di cui all'articolo 31 della convenzione, trasmette
all'istituzione dello Stato competente una relazione medica contenente ogni
elemento utile ad individuare le condizioni anatomiche e funzionali del
lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi
dall'infortunio o dalla malattia professionale.
Art. 26
    1) L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del
luogo di soggiorno o di residenza che ha concesso le prestazioni in natura o ha
proceduto agli accertamenti medici di cui agli articoli 25, paragrafo 1, 26 e
31, della convenzione, e' tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo.
    a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonche' per gli
accertamenti medico-legali effettuati per suo conto;
    b) le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per recarsi presso le
strutture sanitarie che hanno erogato le prestaioni in natura o effettuato gli
accertamenti medico-legali;
    c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire delle
prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici.
    2) Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, non possono
essere prese in considerazione che le tariffe applicate dall'istituzione del
luogo di soggiorno o di residenza, nel caso queste tariffe esistano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 27
    I formulari, le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari
all'applicazione della convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le
autorita'competenti dei due Stati contraenti o, su delega di queste autorita',
dalle istituzioni competenti.
    Tali autorita' e istituzioni concordano le procedure necessarie per una
sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della convenzione.
Art. 28
    1) Ai fini dell'applicazione della convenzione le autorita' e le
istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere
direttamente tra loro e con ogni altra persona interessata, ogni qualvolta sia
necessario.
    2) Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente
possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di
residenza, rivolgersi alle autorita' o istituzioni competenti di questo Stato
per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi dei
cittadini del proprio Stato, che possono rappresentare.
Art. 29
    L'istituzione o l'autorita' competente di uno Stato contraente che riceve
un ricorso diretto all'istituzione o all'autorita' competente dell'altro Stato
contraente notifica tale ricorso a questa istituzione o autorita'.
Art. 30
    1 Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti
nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella
moneta del proprio Stato al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.
    2) L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese reali su base
forfettaria e' versato nella moneta dello Stato nel quale si trova
l'istituzione che ha erogato le prestazioni.
    L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio in
vigore nel giorno del pagamento.
    Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza alcuna deduzione per spese
postali o bancarie.
Art. 31.
    1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della convenzione, l'istituzione
debitrice di arretrati, trasferisce all'istituzione creditrice l'ammontare
delle prestazioni dovute in base alle disposizioni della legislazione che essa
applica.
    Quest'ultima istituzione soddisfa il proprio credito nei limiti della
legislazione che essa applica , e versa l'eventuale differenza al pensionato.
    2) Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1 puo' essere adottata
per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del secondo capoverso
dell'art. 38 della convenzione.
Art. 32.
    1) Ai fini della determinazione del grado di invalidita' di un lavoratore o
di un pensionato residente o soggiornante nel territorio dell'altro Stato
contraente, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche
all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.
    2) Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la
concessione di prestazioni di invalidita' a carico dell'istituzione dello Stato
contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono
rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate.
    3) Allorche' tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse
dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a
trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli
accertamenti senza chiedere alcun rimborso.
    4) Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2 e'
calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli
accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tal fine una distinta delle
spese sostenute.
Art. 33.
    Le autorita' competenti possono stabilire, nel quadro dell'articolo 33
della convenzione, rimborsi per spese amministrative diversi da quelli gia'
previste nel presente accordo.
Art. 34.
    Rappresentanti delle due Parti contraenti si riuniranno periodicamente per
esaminare i problemi che scaturiscono dall'applicazione del presente accordo.
Ttolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35
    Il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione e
avra' termine alla data in cui la convenzione stessa cessera' di essere in
vigore.
    Fatto a Tunisi il 23 marzo 1987, in due esemplari, in lingua francese.
(Seguono le firme)