900321 SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 3200 Circolare n.212 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Convenzione italo-tunisina in materia di sicurezza sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 - Istruzioni operative. SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 3200 Roma, 1 settembre 1987 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, Circolare n.212 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Allegati 2 OGGETTO:Convenzione italo-tunisina in materia di sicurezza sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 - Istruzioni operative. PREMESSA Secondo quanto reso noto con messaggio n. 19421 del 28 maggio 1987, per effetto dello scambio degli strumenti di ratifica intervenuto tra i Governi interessati, e' entrata in vigore, a decorrere dal primo giugno 1987, la Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 ed il relativo Accordo Amministrativo (V.Allegati 1 e 2). Si forniscono di seguito le istruzioni per l'attuazione della normativa convenzionale in oggetto. PARTE I DISPOSIZIONI GENNERALI 1) CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art.2 della Convenzione). La convenzione si estende: - alla legislazione italiana concernente: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni per i lavoratori autonomi; b) l'assicurazione malattia ivi compresa l'assicurazione per la tubercolosi e la maternita'; c) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) gli assegni familiari; e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto riguardano rischi coperti dalle legislazioni indicate alla lett. a) ; - alla legislazione tunisina concernente: a) il regime di assicurazione malattia e maternita'; b) il regime degli assegni familiari; c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) il regime delle pensioni di invalidita', di vecchiaia e ai supersisti nel settore non agricolo; e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli; f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori; g) i regimi di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attivita' professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'art.5 dell'Accordo Amministrativo precisa in proposito che tali categorie sono in Tunisia: a) gli artigiani e i commercianti che esercitano la loro attivita' professionale senza ricorrere a personale dipendente; b) i mezzadri; c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio conto attivita' agricole. La Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le predette legislazioni. La Convenzione si applichera' altresi' alle leggi intervenute successivamente alla sua entrata in vigore che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari qualora allo Stato contraente che le emane non venga notificato l'opposzione dell'altro Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle leggi medesime. Sara' invece necessario l'accordo degli Stati conraenti perche' la Convenzione si applichi a leggi che istituiscono nuovi settori di sicurezza sociale non previsti nella Convenzione. 2) CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E PARITA' DI TRATTAMENTO (ARTT.3 e 4 della CONVENZIONE). Il campo di applicazione soggettivo della Convenzione comprende i cittadini degli Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati medesimi, nonche' i loro familiari o superstiti. Le persone alle quali si applicano le disposizione della Convenzione godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali. Le disposizioni della Convenzione non si applicano: a) ai pubblici dipendenti; b) agli agenti diplomatici e consolari di carriera ed ai membri del personale tecnico e amministrativo delle cancellerie in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati. 3) DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (art. 7 della Convenzione). 3.1 Territorialita' della legislazione applicabile (art. 7 par.1) La Convenzione prevede in generale l'applicabilita' della legislazione dello Stato contraente nel quale il lavoratore svolge la propria attivita' facendo salve le eccezioni di cui al punto 4. 3.2 Marittimi (art.7,par.2) I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno degli STati contraenti sono sottoposti alla legislazione di questo Stato. 3.3 Personale delle missioni diplomatiche e consolari (art.7,par.3 della Convenzione; art.7 dell'Accordo Amministrativo). I lavoratori, assunti localmente nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e tunisine e quelli al servizio personale dei membri di tali missioni, sono soggetti alla legislazione dello Stato di occupazione. Tuttavia, i lavoratori che sono cittadini dello Stato al quale appartiene la missione diplomatica o consolare possono optare per l'applicazione della legislazione dello Stato di cui sono cittadini. Per esercitare tale diritto di opzione l'interessato deve presentare la sua richiesta alla competente sede dell'Istituto direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro tre mesi dalla data in cui il lavoratore e' stato assunto presso l'Ufficio diplomatico o consolare ovvero e' entrato al servizio personale di agenti di tali uffici o dalla data di entrata in vigore delle Convenzione qualora questa sia successiva all'assunzione. 4) ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (art. 8 della Convenzione; art. 8 dell'Accordo Amministrativo). Al principio della territorialita' della legislazione applicabile si deroga nei confronti delle categorie di lavoratori sotto elencate: 4.1 Personale distaccato Il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, continua ad essere sottoposto alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede per i primi trentasei mesi di occupazione nell'altro Stato. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare oltre i trentasei mesi, la legislazione in vigore nel primo Stato rimarra' applicabile per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi previo accordo dell'Autorita'competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro. Per i lavoratori distaccati deve essere redatto un formulario da cui risulti fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede l'impresa. Nel caso di proroga del distacco oltre i trentasei mesi, la domanda di proroga del distacco deve essere parimenti redatta su apposito formulario secondo le modalita' indicate al punto 1) della circolare n. 1061 C.I. dell'11 dicembre 1980 (1)e nella circolare n.1065 C.I. del 29 settembre 1981 (2). 4.2 Personale viaggiante. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferovia, resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. 5) POSSIBILILITA' DI ALTRE DEROGHE (art.9 della Convenzione). Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle menzionate disposizioni sulla legislazione applicabile. PARTE II CAPITOLO I PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA' 1. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.10 della Convenzione) Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternita', gli interessati possono avvalersi del cumulo dei periodi di assicurazione maturati nei due Paesi. In Italia, come noto, la totalizzazione trova applicazione, oltre che con riferimento all'assicurazione contro la tubercolosi, anche in relazione all'assicurazione malattia, limitatamente pero' alla categoria dei lavoratori a tempo determinato (3). Condizione indispensabile perche' operi il cumulo - secondo i principi desumibili dalla normativa internazionale in materia - e' che l'ultima occupazione prima del verificarsi del rischio sia stata esercitata in Italia (o, piu' in generale, nel Paese in cui vengono richieste le prestazioni). All'uopo, il lavoratore dovra' produrre l'attestato comprovante i periodi assicurativi fatti valere nell'altro Paese. Qualora l'assicurato non ne sia in possesso all'atto della domanda di prestazioni, l'attestato potra' essere richiesto d'ufficio dall'istituzione cui la domanda e' stata avanzata. L'Organismo tunisino abilitato al rilascio dell'attestato in questione e' la Caisse Nationale de Securite' Sociale. Qualora le Sedi debbano procedere d'ufficio alla richiesta dell'attestato, sara' loro cura precisare, su indicazione dell'assicurato, gli esatti periodi da certificare nonche' denominazione e recapito delle aziende, alle cui dipendenze e' stata svolta l'attivita' lavorativa. Qualora la richiesta dell'attestato in questione sia rivolta all'Istituto dall'assicurato o dall'istituzione estera, per poter totalizzare i contributi italiani nell'assicurazione tunisina, le Sedi adotteranno tutti gli accorgimenti possibili per procedere al rilascio dell'attestato con la massima tempestivita', tenendo presente che, ai fini della sua compilazione, e' sufficiente che la contribuzione risulti dovuta e che, pertanto, non e' necessario ne' opportuno attenderne l'eventuale recupero: al riguardo potranno essere presi in considerazione, oltre ai periodi desumiobili dai modd. 01/M sost.anche quelli riportati in qualsiasi attestazione di lavoro contenente gli elementi essenziali relativi al rapporto (4) intrattenuto con le aziende (certificazioni del datore di lavoro o degli uffici di collocamento, libretti di lavoro, ecc.). 2. EROGAZIONE DELLE INDENNITA' E CONTROLLI (artt.11 e 12 della Convenzione; art.13 dell'Accordo Amministrativo) Le prestazioni economiche di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternita' - nel caso di lavoratore che si ammali o necessiti di cure nel territorio di uno Stato diverso da quello presso il quale sia all'epoca assicurato - sono corrisposte direttamente dall'Organismo assicuratore e, cioe', senza l'intermediazione dell'istituzione dell'altro Stato. Pertanto coloro che siano assicurati in Italia e che si ammalino in territorio tunisino ricevereanno le prestazioni economiche previste dalla legislazione italiana alle stesse condizione e con le medesime modalita' stabilite sul piano nazionale per le varie categorie di lavoratori (5) : quindi, a seconda dei casi, tramite il datore di lavoro o dalla Sede INPS competente per territorio. Hanno diritto alle indennita' per gli eventi determinatisi sul territorio dell'altro Stato (6) sia i lavoratori che si trovino in temporaneo soggiorno (per turismo, studio ecc.) in questo Stato (6) sia coloro che vi prestino la loro opera, pur essendo assicurati in Italia, come e' il caso dei distaccati o dei connazionali occupati presso le missioni diplomatiche e i Consolati italiani o che siano alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni o Consolati che abbiano optato per l'assoggettamento alla normativa previdenziale italiana (v. artt. 7, 8 e 9 della Convenzione). Il controllo sanitario di tali lavoratori e' effettuato a cura dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno come se si trattasse di suoi propri assicurati. L'istituzione in parola informa l'istituzione competente dell'esito degli accertamenti espletati. Di conseguenza le Sedi - qualora vengano sollecitate dalla Cassa tunisina a procedere al controllo dei loro assicurati (7) - disporranno gli accertamenti del caso nelle medesime forme stabilite dalla normativa interna per gli analoghi controlli sui lavoratori assicurati in Italia e ne riferiranno quindi l'esito immediatamente alla Cassa richiedente. Nell'eventualita' invece che intandano effettuare accertamenti sanitari su lavoratori assicurati in Italia e ammalatisi in Tunisia, le Sedi stesse si rivolgeranno senza indugio alla Cassa tunisina, fornendo le generalita' complete degli interessati e il loro esatto recapito sul territorio tunisino. CAPITOLO II PENSIONI 1. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE (art.17 par.1, lett. a e b, paragrafi 3 e 4 della Convenzione; art.15 dell'Accordo Amministrativo) I periodi di assicurazione compiuti in base alle rispettive legislazioni degli Stati contraenti vengono totalizzati ove necessario ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente. Conseguentemente, qualora non sussista il diritto alla prestazione in regime autonomo e il lavoratore sia stato assoggettato successivamente o alternaivamente alla legislazione di entrambi gli Stati, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno di tali Stati sono totalizzati, sempreche' non si sovrappongano, secondo le regole indicate all'art.15 dell'Accordo Amministrativo. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alle condizioni che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nell'assicurazione geneale obbligatoria. 2. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI IN STATI TERZI (art.17, par.1 lett.c, della Convenzione) Qualora i requisiti per il diritto a pensione non risultino conseguiti mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e in Tunisia, debbono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Tunisia da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi. i Paesi sono legati da convenzione. 3. PERIODI DI ASSICURAZIONE INFERIORI AD UN ANNO (art.17, par.4 della Convenzione) L'istituzione competente di uno Stato non e' tenuta ad effettuare il cumulo se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungano un anno e se, tenendo conto di questi periodi, nessun diritto sia acquisito in virtu' di tale legislazione. Nei predetti casi, tuttavia, i periodi di assicurazine inferiori all'anno compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell'istituzione dell'altro Stato sia per accertare il diritto alla prestazione che per effettuarne il calcolo. 4. CALCOLO DELLE PENSIONI (art.17, par.3,5 e 6 della Convenzione; art.15 dell'Accordo amministrativo) In materia di calcolo delle pensioni, la Convenzione stabilisce che, nei casi in cui il diritto a pensione venga raggiunto mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Tunisia, la pensione stessa deve essere calcolata secondo il criterio del "pro-rata", comunemente seseguito per l'applicazione delle Convenzioni bilaterali e dei Regolamenti C.E.E.. Qualora il diritto alle prestazioni risulti raggiunto mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi, prevista dall'art.17, par.1 lett.c della Convenzione, questa viene effettuata sia per il perfezionamento del diritto a pensione che per la misura della pensione virtuale e del corrispondente pro-rata che sara' determinato in base al noto coefficiente N/M in cui al numeratore figurano i periodi assicurativi compiuti in Italia e al denominatoe il totale dei periodi assicurativi compiuti nei Paesi considerati. 5. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO A CARICO DELLO STATO DI RESIDENZA (art.20 della Convenzione; art.17 dell'Accordo Amministrativo) L'art.20 della Convenzione pone a carico dell'istituzione dello Stato di residenza l'onere dell'integrazione al trattamento minimo dovuto sulla pensione nel caso che la somma delle prestazioni spettanti ai sensi delle legislazioni dei due Stati non raggiunga detto ammontare. Ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Amministrativo la istituzione di residenza del titolare della pensione deve tuttavia prendere in considerazione gli importi iniziali risultanti al momento della contemporanea liquidazione delle due prestazioni senza tener conto dell'eventuale integrazione al trattamento minimo dovuto in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. L'applicazione delle anzidette norme comporta la necessita' che per le pensioni italiane, i cui relativi beneficiari risiedono in Tunisia, siano distintamente indicate le quote di pensione autonoma adeguata o i pro-rata e gli importi spettanti a titolo di integrazione al trattamento minimo tenuto conto della irrilevanza di questi ultimi ai fini della corresponsione del minimo dovuto a carico dell'assicurazione tunisina. Per l'applicazione della citata disposizione la conversione degli importi delle differenti monete nazionali e' effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale e' stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione (art.17, par.3 dell'Accordo Amministrativo). Va infine tenuto presente che, in conformita' di quanto previsto per l'applicazione di altre Convenzioni che contengono norme analoghe, anche per i pensionati residenti in Tunisia deve essere sempre garantito un ammontare non inferiore al miniomo previsto dalla legislazione italiana, qualora il coacervo delle due prestazioni risulti inferiore ad esso nonostante la corresponsione dell'integrazione dovuta a carico della istituzione tunisina. Ovviamente in tale ipotesi non ricorrendo l'applicazione delle disposizioni contenute all'art.17, par.3 dell'Accordo Amministrativo, la quota di integrzione al trattamento minimo erogata dalla Tunisia sara' considerata rilevante ai fini della attribuzione dell'ulteriore trattamento minimo sul pro-rata italiano. 6.PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI (art, 21 della Convenzione) Le variazioni dell'importo delle prestazioni che intervengono in uno Stato, per aumento del costo della vita o per modifica del livello della retribuzione, vengono attribuite senza che si proceda al ricalcolo della pensione. 7. ADEMPIMENTI DELLE SEDI DI PRODUZIONE (art.19 dell'Accordo Amministrativo) Per la trattazione delle domande di pensione ai sensi della Convenzione, le Sedi si atterranno ai criteri di carattere generale impartiti con la circolare n.1086 C.I. del 20 aprile 1984 (8) e successive modifiche, relativi all'applicazione del nuovo iter procedurale. 8. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TRASMISSIONE ALL'ENTE ESTERO - DEFINIZIONE - NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO (art.16 dell'Accordo Amministrativo). Le modalita' per la compilazione e la presentazione della domande intese ad ottenere le pensioni a carico dell'istituzione competente dell'altro Stato e per la relativa trasmissione, unitamente ai formulari di collegamento, all'istituzione dell'altro Stato, stabilite nel citato art.16 dell'Accordo Amministrativo, non differiscono da quelle previste nella maggior parte dei regimi convenzionali stipulati dall'Italia e pertanto non necessitano di ulteriore commento. 9.CONCESSIONE ANTICIPO DI PENSIONE (art.38 della Convenzione) L'istituzione competente di uno Stato qualora accerti, nelle more dell'istruttoria della domanda, il diritto a pensione mediante il cumulo dei periodi assicurativi compiuti nell'altro Stato, puo' corrispondere un anticipo delle prestazioni all'interessato e richiedere all'istituzione competente dell'altro Stato di detrarre detto anticipo dagli importi che gli dovranno essere corrisposti ai sensi della rispettiva legislazione. 10. RECUPERO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE O IN MISURA ECCEDENTE DAGLI ORGANISMI DEGLI STATI CONTRAENTI (art.38 della Convenzione; art,31 dell'Accordo Amministrativo) Le somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione della prestazione spettante e le somme comunque corrisposte all'interessato in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'Organismo di uno Stato possono essere recuperate sugli arretrati della prestazione dovuta all'Organismo dell'altro Stato nella misura prevista dalla rispettiva legislazione. In caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretrate, i recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui ratei correnti della prestazione in pagamento con le modalita' e i limiti previsti dalla legislazione dello Stato debitore di quest'ultima. CAPITOLO III VERSAMENTI VOLONTARI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.6 della Convenzione; art.6 dell'Accordo Amministrativo) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato, si cumulano in quanto necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. Tale totalizzazioene e' tuttavia ammessa qualora l'interessato possa far valere nello Stato ai sensi della cui legislazione richiede l'ammissione all'assicurazione volontaria, almeno un anno di assicurazione. La contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato ed alla'assicurazione volontaria nell'altro, e' possibile qualora sia ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato. CAPITOLO IV ASSEGNI FAMILIARI 1.TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.22 della Convenzione) Anche per quanto riguarda gli assegni familiari, la convenzione prevede l'utilizzo del criterio della totalizzazione; in Italia, peraltro, non e'necessario ricorrervi, in quanto il diritto alle prestazioni sorge, in principio, con l'inizio stesso del rapporto di lavoro. Alla totalizzazione potrebbe farsi ricorso, in via del tutto eccezionale, soltanto ai fini della determinazione del periodo di lavoro dipendente richiesto, ai sensi dell'art.14 del T.U. 30 maggio 1955, n.797, per la erogazione degli assegni familiari nei casi di malattia, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di gravidanza e puerperio. 2. CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI: CRITERI E MODALITA PROCEDURALI (art.23 della Convenzione) I lavoratori che fanno valere i requisiti previsti dalla legislazione di uno Stato contranete per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di dette prestazioni sia per i familiari con loro conviventi sul territorio di tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell'altro Stato. Le predette disposizioni sono estese ai titolari di rendita o pensione dovuta ai sensi della legislazione di uno dei due Stati. Qualora, peraltro, entambi gli Stati accordino una pensione (o una rendita), in pro-rata o in regime autonomo, in favore del medesimo assicurato, gli assegni familiari sono dovuti soltanto da parte e a carico dello Stato in cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di residenza dei familiari. La concessione degli assegni familiari e' naturalmente subordinata alla presentazione di tutti i documenti ordinariamene prescritti dalle rispettive legislazioni, a cominciare - per quanto concerne l'Italia - dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per i figli (o equiparati) non conviventi, perche' residenti in Tunisia. A questo proposito, per quanto riguarda i lavoratori, si richiama l'attenzione delle Sedi sull'esigenza di conformarsi alle procedure normalmente previste nell'ambito nazionale per il rilascio dell'autorizzazione (mod. AF 43). La documentazione dovra' essere rinnovata annualmente a cura del lavoratore e sara' allegata dal datore di lavoro al relativo mod. AF 43. 3. FIGLI RESIDENTI IN TUNISIA: LIMITI ALL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI ESPORTAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI EX ART.5 LEGGE N.79/1983 (art,24,paragrafo 1 della Convenzione) L'autorizzazione di cui al prdetto mod. AF 43 non potra' essere rilasciata per un numero di figli superiori a quattro. Infatti, secondo il disposto del paragrafo 1 dell'art.24 della Convenzione, la concessione degli assegni fammiliari e' limitata - nel caso che essi non risiedano in Italia - a soli quattro figli. Non dovranno, pertanto, assolutamente essere erogati assegni familiari per i figli oltre il quarto, anche se sussistano tutti i presupposti di legge (eta', carico, ecc.) e se venga esibita la regolare documentazione anagrafica emessa dalle competenti autorita' tunisine. La medesima regolamentazione si applica anche ai familiari equiparati ai figli (fratelli e nipoti): sicche' in nessun caso - pur tenendo conto degli equiparati - potranno essere accordati assegni per piu' di quattro beneficiari, qualora costoro risiedano in Tunisia. Si deve, inoltre, sottolineare che il precitato paragrafo 1 dell'art.24 vieta l'esportazione di qualsiasi prestazione familiare diversa dagli assegni veri e propri. Di conseguenza, divesamente da quanto previsto al punto 1 della circolare n. 1107 C.I.- n.1327 G.S. del 19 maggio 1986 (9), non potranno essere liquidate agli interessati per i figli residenti in Tunisia le maggiorazioni di cui all'art.5 della legge 25 marzo 1983,n.79; e cio' malgrado l'eventuale sussistenza degli specifici requsiti reddituali. Attese le predette limitazioni (10), sara'opportuno - allo scopo di renderne edotti i datori di lavoro - corredare, all'atto del rilascio, il mod.A.F.43 di apposita stampigliatura da evidenziare nel modo piu' appropriato :"Ai sensi dell'art.24, paragrafo 1, della Convenzione italo-tunisina, l'autorizzazione e' limitata a quattro figli: non e', comunque, consentita per nessun beneficiario l'erogazione delle maggiorazioni ex art.5, legge 79/1983". 4. ASSEGNI FAMILIARI PE IL CONIUGE A CARICO Resta ovviamente frmo il diritto agli assegni familiari per il coniuge, anche se residente in Tunisia (11). Qualora nella documentazione anagrafica esibita dal lavoratore figuri piu'di una moglie (come possibile in virtu' delle disposizioni vigenti nei Paesi a religione musulmana), dovranno pero' essere erogati gli assegni soltanto per una di esse. Eventuali difficolta' che si dovessero presentare in merito saranno immediatamente portate a conoscenza di questa Direzione Generale per le soluzioni del caso. 5. DIVIETO DI CUMULO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI EROGABILI DA PARTE DI ENTRAMBI GLI STATI (art.24, paragrafo 2 della Convenzione; art.18, paragrafo 1, dello Accordo Amministrativo) Nell'eventualita' che nello Stato di residenza dei familiari sussista un diritto agli assegni in relzione all'esercizio di un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, dovranno essere sospesi gli assegni fammiliari cui si abbia simultaneamente diritto per gli stessi beneficiari nell'altro Stato. In sostanza, essendo vietato il cumulo di piu' prestazioni familiari per i medesimi congiunti, vengono privilegiati - in conformita' di un principio generalmente inserito in tutti gli strumenti internazionali - gli assegni dovuti a carico dello Stato in cui i familiari risiedono, a condizione che in tale Stato venga esercitata una attivita' lavorativa. Verificandosi quest'ultima condizione vengono sospesi, per tutto il periodo in cui il diritto susisste, gli assegni spettanti nell'altro Stato sia a seguito di un'attivita' lavorativa (subordinata o autonoma) sia in relazione alla titolarita' di una pensione. La norma anticumulo prevale, quindi, sulle disposizioi dell'art.23, illustrate al precedente punto 2, e in particolare su quella che attribuisce gli assegni familiari in base al criterio della residenza del pensionato. Ai fini della pratica applicazione del divieto di cumulo, l'istituzione competente dello Stato in cui risiedono i familiari e' tenuta a fornire all'istituzione dell'altro Stato, a richiesta di questa ultima, tutte le informazioni occorenti sull'eventuale attivita' lavorativa espletata in loco da congiunti del lavoratore nonche' sul diritto agli assegni(e sulla relativa misura) che ne sia derivato. E' ovvio che - a parte la collaborazione fra le istituzioni prevista dall'art,28 dell'accordo amministrativo - permane pur sempre l'obbligo degli interessati, ove richiedano gli assegni familiari italiani, di informare l'Istituto del godimento di analoghe prestazioni in Tunisia per gli stessi familiari: e cio' non solo all'atto della richiesta ma anche posteriormente, qualora il diritto maturi in tempi successivi. Per quanto concerne, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per i congiunti residenti in Tunisia, si raccomanda alle Sedi di esaminare attentamente gli atti notori esibiti dagli assicurati nonche' tutta la restante documentazione allegata alla domanda:dall'atto notorio dovra' risultare specificamente se altri familiari prestino o meno un'attivita' subordinata o autonoma in Tunisia e se in dipendenza di essa vengano percepiti gli assegni familiari in tali Paesi. Nell'affermativa, la domanda sara' respinta: in tutti i casi dubbi verrano invece opportunamente interpellate, prima del rilascio dell'autorizzazione, le autorita' tunisine competenti. Qualora la richiesta di accertamenti sia indirizzata da parte tunisina alle Sedi dell'Istituto, il Reparto Prestazioni procedera' alle necessarie verifiche attenendosi in via analogica alle istruzioni impartite, per quanto riguarda la C.E.E , nella parte IV della circolar n. 2081.C.I. del 29 marzo 1982 (12). Comunque, se a conclusione delle indagini (siano esse intraprese su iniziativa italiana o tunisina), risultassero erogate al lavoratore, a carico dell'Istituto, prestazioni non dovute in forza del divieto di cumulo sancito dall'art.24, paragrafo 2, della Convenzione, le Sedi provvederanno al relativo recupero con effetto dalla data di decorrenza degli assegni familiari tunisini e con osservanza delle consuete modalita' in vigore per la ripetizione dell'indebito (13). 6. EROGAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DIFFERENZIALE (art.24 paragrafo 3, della Convenzione; art.18, paragrafo 2, dell'Accordo amministrativo) La rigorosita' del divieto di cumulo, illustrato al punto precedente, subisce un'attenuazione in virtu' di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art,24, secondo il quale - in caso di contemporaneo diritto agli assegni familiari in entrambi gli Stati - le prestazioni che dovrebbero essere totalmente sospese, in base alla disposizione di cui al paragrafo 2, lo sono invece soltanto in parte nell'ipotesi in cui gli assegni erogati dallo Stato di residenza dei figli siano di importo inferiore a quelli dovuti dall'altro. In tale evenienza, quest'ultimo Stato eroga una "prestazione differenziale", pari, cioe', alla differenza fra l'importo degli assegni che avrebbe dovuto erogare in forza della sua legislazione e l'importo degli assegni effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza dei figli (14). Per rendere possibile questo versamento differenziale, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei figli comunica all'Istituzionne dell'altro Stato la misura degli assegni familiari corrisposti nonche' il numero dei familiari per i quali essi spettano. Cio' premesso, ove le Sedi accertino che da parte tunisina siano erogati assegni familiari d'importo inferiore a quello italiano, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al mod. AF 43, indicheranno la frazione di assegni che dovra' essere pagata dal datore di lavoro, sottolineando l'obbligo di far aggiornare, ogni anno, a cura del lavoratore la certificazione relativa agli assegni pagati in Tunisia, al fine di procedere, se del caso, alla modifica, in aumento o in diminuzione, della quota in pagamento. lavoro in allegato al mod. AF 43. Qualora le Sedi vengano a conoscenza soltanto successivamente al rilascio del mod. AF 43 della concessione di assegni familiari da parte delle istituzioni tunisine, revocheranno l'autorizzazione gia' concessa, sostituendola - se del caso - con altra in cui sia espressamente indicata l'eventuale frazione da pagare. E' appena il caso di precisare che, nelle fattispecie ricadenti sotto la disciplina del paragrafo 3 dell'art.24, il recupero degli indebiti che si fossero determinati nelle more degli accertamenti sara' limitato agli importi effettivamente percepiti in base alla legislazione tunisina. Trattandosi di disposizioni del tutto nuove nell'ambito della normatriva interna ed internazionale, si raccomanda alle Sedi di dare la piu' ampia diffusione, nelle forme che si riterrano piu' opportune, alle presenti istruzioni, rendendone edotti, con la massima tempestivita', il datore di lavoro, gli Enti di Patronato e i Consulenti del lavoro. Per l'accertamento e la determinazione dell'importo differenziale eventualmente spettante ai figli di titolare di pensione, si terra' conto delle informazioni che saranno fornite sui formulari di domanda e di collegamento che verranno approntati per l'attuazione della convenzione. Le Sedi vorranno segnalare senza indugio a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e Convenzioni Internazionali, tutti gli inconvenienti che dovessero insorgere nella pratica applicazione delle istruzioni stesse. PARTE TERZA ALTRE DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Si rinvia al testo della Convenzione e dell'Accordo Amministrativo per quanto riguarda le altre norme che non necessitano di commento e si richiama l'attenzione delle Sedi in particolare sui seguenti punti. 1. AUTORITA' COMPETENTI (art.2 dell'Accordo Amministrativo) Le autorita' competenti per l'applicazione della Convenzione sono: per l'Italia: il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro della Sanita'; per la Tunisia: il Ministro degli Affari Sociali. 2. ISTITUZIONI COMPETENTI (art.3 dell'Accordo Amministrativo) Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione sono : per l'Italia: - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, i regimi speciali di particolari categorie di lavoratori dipendenti, gestiti dall'INPS, l'assicurazione contro la tubercolosi, le prestazioni familiari, le prestazioni in denaro per malattia; - le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio in generale, o, per talune categorie di lavoratori, il Ministero della Sanita', per quanto concerne le prestazioni sanitarie (ivi compresa la tubercolosi) e di maternita' e per le prestazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale; - l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad eccezione delle prestazioni sanitarie. In Tunisia: - la Cassa Nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternita' e gli assegni familiari; - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita'e superstiti e la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas e dei trasporti per quanto concerne i regimi pensionistici di invalidita', vecchiaia e superstiti; - le compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (art.4 dell'Accordo Amministrativo) Le autorita' competenti dei due Stati hanno designato come organismi di collegamento tra le istituzioni compoetenti di ciascuno Stato: per l'Italia: - la Sede Centrale dell'INPS per quanto riguarda le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e per le altre prestazioni di cui all'art.2 dell'Accordo Amministrativo; - il Ministero della Sanita' per le prestazioni sanitarie e curative di malattia; per la Tunisia: - la Cassa Nazionale di sicurezza sociale; - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti. 4. ACCERTAMENTI SANITARI (art.32 dell'Accordo Amministrativo) L'Accordo prevede che per l'accertamento dello Stato di invalidita di un lavoratore o di un pensionato di un loro familiare, residenti o soggiornanti nell'altro Stato, l'istituzione competente richiede gli accertamenti necessari all'istituzione di residenza o di soggiorno degli interessati. Le spese per gli accertamenti effettuati nell'interesse esclusivo dello Stato che li ha richiesti sono anticipati dall'istituzione incaricata dell'indagine e rimborsate dalla istituzione dell'altro Stato secondo le tariffe applicate dalla prima. A tal fine quest'ultima deve presentare un rendiconto delle spese anticipate. Nei casi in cui il rimborso delle spese per accertamenti debba essere effettuato all'Istituto, le Sedi interessate terranno nota delle spese e trasmetteranno la relativa distinta a mezzo modello IVS 2 a questa Sede Centrale in conformita' a quanto previsto dalla circ. 1032 PRS.-n.269 Rg. del 13 dicembre 1973 (15). Nel caso in cui l'indagine medico-legale sia compiuta nell'interesse comune e cioe' quando gli accertamenti risultino indispensabili per la concessione o la conservazione di una prestazione a carico dell'istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno non dovra' essere richiesto alcun rimborso. 5. APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AGLI EVENTI ED AI PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA PREGRESSI (art.41 della Convenzione). La Convenzione si applica anche agli eventi ed ai periodi assicurativi compiuti anteriormene alla sua entrata in vigore, ma non da' comunque diritto a prestazioni con decorrenza anteriore al 1 giugno 1987. 6. FORMULARI (art.27 dell'Accordo Amministrativo) I formulari previsti per l'applicazioni della Convenzione, i cui testi sono in corso di definizione, saranno forniti non appena ne sara' effettuata la stampa. 7. DURATA DELLA CONVENZIONE E SUA EVENTUALE DENUNZIA (artt.43 e 44 della Convenzione) La Convenzione ha durata indeterminata ed in caso di denuncia sono fatti salvi i diritti acquisiti. I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi compiuti precedentemente alla data alla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per effetto della denuncia. 8. CODICE STATO E ISTITUZIONE Per la trattazione delle pratiche in convenzione italo-tunisina andra' utilizzato il nuovo codice stato 34. Le Casse con le quali dovranno essere intrattenuti i rapporti a cura delle Sedi regionali sono le seguenti: - la Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti; - la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas e dei trasporti. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ............ (1) V. "Atti ufficiali" 1980, pag.2927 (2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag.2353 (3) V. Circolare n. 1093 C.I.- n.134422 A.G.O. - n.410 O. dell'11 febbraio 1985 in "Atti ufficiali" 1985, pag.542 (4) In linea di principio, dovranno sempre risultare la denominazione della Ditta, le generalita' complete del lavoratore e la qualifica da lui rivestita, i periodi di occupazione, la data e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante. (5) Qualora si tratti di cittadini tunisini rientrati definitivamente nel loro Paese, le prestazioni che fossero ulteriormente dovute (come puo' avvenire nei periodi, successivi alla cessazione del lavoro, in cui sia conservato in base alle disposizioni nazionali, il diritto all'indennita' di malattia o di maternita') potranno essere corrisposte, a domanda, al loro domicilio estero: le Sedi dovranno, all'uopo, previa imputazione agli ordinari conti di gestione, trasmettere a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e Convenzionmi Internazionali Reparto IX, un mod. SC 10 con l'indicazione dell'esatta cifra da trasferire, della causale e dell'indirizzo dell'interessato. (6) In questo caso, per l'espresso disposto dell'art.12 la Convenzione si applica soltanto ai lavoratori italiani occupati in Tunisia ed ai tunisini occupati in Italia che si recano nel proprio paese di origine. (7) In via normale, il controllo sara' effettuato autonomamente dalle UU.SS.LL. territorialmente competenti, alle quali l'interessato si rivolge per ottenere le prestazioni curative di cui ha bisogno. (8) V. "Atti ufficiali" 1984, pag.1502 (9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag.1431 (10) Tali limitazioni saranno riesaminate alla scadenza del biennio dalla data di entrata in vigore della Convenzione (e, quindi, dopo il 1 giugno 1989) sulla scorta delle esperienze acquisite nel frattempo. (11) Benche' nel testo della Convenzione sia testualmente menzionata solo la moglie, non sembra dubbio che la normativa debba intendesi riferita al coniuge in genere e, quindi,anche al marito a carico. (12) V. "Atti ufficiali" 1982, pag.1222 (13) Cfr., fra l'altro, la circolare n. 53391 Prs. dell'8 gennaio 1970 e la circolare n.55 Rg.- n.53399 Prs. del 14 marzo 1970, in "Atti ufficiali" 1970, pagg.97 e 400, rispettivamente. (14) Tenuto conto del disposto letterale della disposizione, la differenza fra gli assegni dei due Paesi dovra' essere erogata esclusivamente in caso di presenza di figli. Ove l'interessato non abbia figli (o equiparati) a carico, ma soltanto il coniuge, non si fa luogo al pagamento di alcuna differenza. (15) V. "Atti ufficiali" 1973, pag.2978 Allegato 1 Legge 7 ottobre 1986, n.735. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. ( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 6 novembre 1986). omiss Allegato 2 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Republica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 Il giorno 5 maggio 1987 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifeca della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in matria di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 7 ottobre 1986,n.735, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 1986. In conformita' all'art.42 la convenzione entrera' in vigore il primo giugno 1987. Alla stessa data del primo giugno 1987 entrera' in vigore l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 23 marzo 1987: Si trascrive qui' di seguito, in traduzione non ufficiale, il testo dell'accordo amministrativo. ACCORDO AMMINISTRATIVO per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Re pubblica tunisina. Titoli I DISPOSIZINI GENERALI Art.1 Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo: 1) Il termine " convenzione" designa la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza socilae, firmata Tunisi il 7 dicembre 1984. 2) Il termine "accordo" designa il presente accordo amministrativo. 3) I termini definiti dall'articolo I della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo: Art. 2. Le autorita' competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono: per l?italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita'; per la Tunisia: il Ministro degli affari sociali. Art. 3. Le istituzioni competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono: A. Per l'Italia: 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori indipendenti (artigiani, esercenti attivita' commerciali, coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per l'invalidta', la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sotituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso I.N.P.S., gli assegni familiari, le prestazioni in danaro per malattia: 2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie. 3) Le Unita' sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanita', per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. 4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all'art. 2, par. 1 lett. b) e) della convenzione. B) Per la Tunisia: 1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternita' e gli assegni familiari. 2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti e la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', dei gas e dei trasporti per quanto concerne i regimi pensionistici di invalidita', vecchiaia e superstiti. 3) Le Compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Art. 4 Le autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente: A. Per l'Italia: 1) l'Istituto Nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - sede centrale 2) l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione Generale 3) Il Ministero della Sanita' B. Per la Tunisia 1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale. ART. 5 Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo capoverso, lett. g, della convenzione, le categorie dei lavoratori autonomi coperti dalla convenzione sono, per quanto riguarda la Tunisia: a) gli artigiani e commercianti che esercitano la loro attivita' professionale senza ricorrere a personale dipendente; b) i mezzadri; c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio contro attivita' agricole. ART. 6 Per beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 6 della convenzione, l'interessato deve presentare all'istituzione presso cui chiede l'ammissione, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato. Qualora l'interessato non presenti l'attestato, detta istituzione si rivolge all'istituzione competente dell'altro Stato per ottenerlo. TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE ART. 7 1) Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'art. 7, par. 3, della convenzione, l'interessato deve presentare istanza, nel termine di tre mesi dall'inizio dell'attivita' o dall'entrata in vigore della convenzione, all'istitutzione competente dello Stato contraente rappresentato, che ne informa l'istituzione competente dello Stato di residenza. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato di residenza. 2) La domanda di cui al punto 1 del presente articolo puo' essere effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il tramite del datore di lavoro. ART. 8 1) Ai lavoratori distaccati sul territorio dell'altro Stato contraente conformemente all'art. 8, lett. a), della convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data, nonche' per quali settori di assicurazione, il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ha sede l'impresa. 2) L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato: A. In Italia: dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS). B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale (CNSS). 3) Nei casi previsti dall'art. 8, lett. a), ultima frase, della convenzione, se la durata del lavoro si prolunga oltre i trentasei mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza prima dello scadere di questo termine all'autorita' competente dello Stato d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorita' competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto. Se rilascia l'autorizzazione di proroga tale autorita' trasmette due copie del formulario al datore di lavoro e due copie all'autorita' competente dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore e' affiliato. 4) La domada di cui al paragrafo 3 deve essere inviata: A. In Italia: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. B. In Tunisia: al Ministero degli affari sociali. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI SETTORIU DELLA SICUREZZA SOCIALE Capitolo I Assicurazione malattia e maternita' Art. 9 1) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo II, paragrafo I, della convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. 2) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, il titolare di pensione o di rendita deve iscriversi presso l'istituzione dello Stato contraenete sul cui territorio risiede, diverso da quello competente debitore della pensione o della rendita. 3) Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono presentare alle istituzioni designate in detti articoli un attestato che certifichi l'esistenza del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente. 4) Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo sul territorio dello Stato contraente, diverso da quello competente, deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che ha diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato competente. 5) Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi 3 e 4, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 6) In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui al paragrafo 4, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica all'istituzione competente entro venti giorni a partire dalla data in cui ne ha preso conoscenza, la data e la durata probabile della degenza e successivamente la data di dimissione. 7) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia ai familiari del lavoratore o del titolare di pensione o rendita. Art. 10 1) Per concedere le prestazioni ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, elencate nell'alllegato al presente accordo, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno chiede preliminarmente, con una comunicazione formale, l'autorizzazione all'istituzione competente. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se entro trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione non riceve parere negativo dall'istituzione competente. 2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno le concede e ne informa, nel piu' breve termine, l'istituzione competente. 3. La lista dell'allegato del presente accordo, di cui al paragrafo 1 e' aggiornata dalle autorita' competenti ogni qualvolta lo ritengano necessario. Art. 11 Gli attestati previsti dall'articolo 9 del presente accordo sono rilasciati: A. In Italia: dalle Unita' sanitarie locali ( U.S.L.) competenti per territorio e per alcuni casi dal Ministero della sanita'. B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale. Art. 12 Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli articoli 11 e 15 della convenzione sono rimborsate all' istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilita' di quest'ultima istituzione. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non puo' applicare tariffe superiori a quelle praticate nei confronti dei propri assicurati. Il pagamento delle relative somme e' effettuato entro dodici mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario. Art. 13 Le prestazioni in danaro dovute in applicazione della convenzione sono versate direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati. Art. 14 1) Il costo forfettario previsto dall'articolo 16 della convenzione per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 13 (paragrafo 2) e 14 dela convenzione, rispettivamente ai titolari di pensioni o rendite e ai loro familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, e' determinato, tenendo conto dell'esigenza che esso si avvicini il piu' possibile alle spese effettive, secondo i seguenti criteri: A. In Italia; a) si determina in primo luogo il costo medio annuale "procapite" sostenuto dal Servizio sanitario nazionale per ogni avente diritto, dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Italia; b) si applicano quindi dei correttivi al costo medio "procapite", di cui alla lettera a), determinati in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari, e dei familiari dei lavoratori; c) il rimborso forfettario viene effettuato per nucleo familiare. Il relativo importo si determina moltiplicando il costo medio "procapiute", ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e b), per il numero medio dei componenti del nucleo familiare dei titolari di pensioni o rendite e dei lavoratori. A. In Tunisia: a) si determina il costo medio annuale per ogni avente diritto dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Tunisia; b) a tale costo medio annuale per ogni avente diritto si applica, se del caso un coefficiente correttivo in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale, delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori; c) si stabilisce il costo medio per nucleo familiare, moltiplicando il costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui alle lettere a) e b) per il numero medio dei familiari e dei titolari di pensioni o rendite. 2) Le autorita' competenti possono stabilire, al momento della verifica dei conti altre modalita' di determinazione del costo medio delle prestazioni sanitarie. 3) Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della convenzione, i rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del costo effettivo o su basi forfettarie, sono effettuati, per ciascun caso, nel corso dell'anno seguente. Le autorita' competenti possono regolare, di comune accordo, i rispettivi crediti per compensazione. In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni. CAPITOLO II Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Art. 15 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalita': a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano gia' dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazizone; b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente; c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possono essere utilmente presi in considerazione. Art. 16 1) Gli assicurati e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 17, paragrafi 3,4,5 e 6, della convenzione, presentano domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata. A tale scopo e' istituito apposito formulario di domande. Tale formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che potrebbe essere necessaria per stabilire il diritto alle prestazioni. 2) La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformita' al precedente paragrafo 1, e' considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. 3) L'istituzione competente alla quale e' stata presentata la domanda invia, unitamente al formulario di domanda, due copie dei formulari di collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tale periodi. 4) L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti, nonche', nel caso in cui all'art. 17, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da accordi di sicurezza sociale. Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del forlumario di collegamento completato con i dati relativi ai periodi compiuti in virtu' della legislazione che essa applica, e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione, nonche' con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente. 5) L'istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la copia del formulario di cui al precedente paragrafo 4, determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati. Comunica le decisioni adottate all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. I dati personali, forniti dal richiedente nel formulario di domanda saranno autenticati dall'istituzione competente, che trasmette i predetti forlumari all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. La trasmissione dei formulari cosi' autenticata dispensa dall'invio dei documenti originali. 6) Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati. Art. 17 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza del titolare della pensione prende in considerazione unicamente gli importi iniziali risultati al momento della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, senza tener conto di eventuale integrazione al minimo dovuta in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Ai fini delle successive rivalutazioni del trattamento minimo dovuto in applicazione dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza dell'interessato continua a prendere in considerazione l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente, escludendo ogni eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in quest'ultimo Stato. 3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, la conversione degli importi nelle differenti monete nazionali e' effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale e' stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione. CAPITOLO III Assegni familiari Art. 18 1) Ai fini della sospensione degli assegni familiari, in virtu' delle disposizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta una attivita' dipendente o indipendente che da' diritto agli assegni familiari in loro favore, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie, su richiesta di quest'ultima. 2) L'importo differenziale di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione, dovuto in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene corrisposto dall'istituzione competente di questo Stato. A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari comunica alla prima istituzione l'importo degli assegni familiari e il numero delle persone per le quali sono dovuti tali assegni. CAPITOLO IV Infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 19 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli 25, paragrafo 1 e 2, della convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest'ultima istituzione puo' indicare la durata massima del diritto alle prestazioni. 2) Se il lavoratore non presenta il predetto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo. 3) L'istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in danaro di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione, direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente. 4) Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati. Art. 20 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della convenzione si applica per analogia l'articolo 10 del presente accordo. Art. 21 1) Nei casi previsti dall'articolo 28, paragrafo 1 e 2, della convenzione, la domanda di prestazioni per malattia professionale puo' essere indirizzata sia all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore e' stato da ultimo esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente. 2) L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo 1, se constata che il lavoratore e' stato esposto a rischio specifico da ultimo nel territorio dell'altro Stato contraente, trasmette tempestivamente tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, all'istituzione competente dell'altro Stato, informando il lavoratore. 3) L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica: a) trasmette all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici effettuati, nonche' copia della decisione di rigetto; b) notifica la propria decisione all'interessato indicando in particolare i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all' istituzione dell'altro Stato contraente. Art. 22 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo capoverso, della convenzione, l'istituzione competente deve prendere in considerazione i periodi di lavoro suscettibili di comportare un rischio specifico compiuti in entrambi gli Stati contraenti. A tal fine richiede all'istituzione dell'altro Stato contraente di far conoscere i periodi di lavoro compiuti ai sensi della propria legislazione. L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in parti uguali degli oneri delle prestazioni in danaro corrisposte al lavoratore, e notifica tale ripartizione all'istituzione dell'altro Stato contraente chiedendone l'approvazione. 2) Alla fine di ogni anno, l'istituzione competente comunica all'istituzione dell'altro Stato contraente il riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare dovuto da ciascuna istituzione. L'istituzione di quest'ultimo Stato rimborsa la quota - parte a suo carico entro il termine di tre mesi Art. 23 1) Nei casi previsti nell'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, l'istituzione competente notifica all'istituzione dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a suo carico relativi alle prestazioni corrisposte per l'aggravamento, unitamente alle documentazioni giustificative. Alla fine di ogni anno, la prima istituzione invia all'istituzione dello Stato contraente un riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine di tre mesi effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le predette prestazioni. 2) Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera c), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato sul cui territorio e' stata successivamente svolta una attivita' suscettibile di provocare il rischio, assume a proprio carico l'onere delle prestazioni in danaro dovute a seguito dell'aggravamento da parte dell'istituzione incarita di corrispondere tali prestazioni. Ai fini dell'eventuale rimborso si applicano per analogia le disposizioni di cui al precedente pragrafo 1. Art. 24 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato competente ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rimasto vittima in precedenza sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. Art. 25 L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, che abbia provveduto agli accertamenti medici di cui all'articolo 31 della convenzione, trasmette all'istituzione dello Stato competente una relazione medica contenente ogni elemento utile ad individuare le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi dall'infortunio o dalla malattia professionale. Art. 26 1) L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza che ha concesso le prestazioni in natura o ha proceduto agli accertamenti medici di cui agli articoli 25, paragrafo 1, 26 e 31, della convenzione, e' tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo. a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonche' per gli accertamenti medico-legali effettuati per suo conto; b) le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per recarsi presso le strutture sanitarie che hanno erogato le prestaioni in natura o effettuato gli accertamenti medico-legali; c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire delle prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici. 2) Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, non possono essere prese in considerazione che le tariffe applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, nel caso queste tariffe esistano. TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 27 I formulari, le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le autorita'competenti dei due Stati contraenti o, su delega di queste autorita', dalle istituzioni competenti. Tali autorita' e istituzioni concordano le procedure necessarie per una sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della convenzione. Art. 28 1) Ai fini dell'applicazione della convenzione le autorita' e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona interessata, ogni qualvolta sia necessario. 2) Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle autorita' o istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi dei cittadini del proprio Stato, che possono rappresentare. Art. 29 L'istituzione o l'autorita' competente di uno Stato contraente che riceve un ricorso diretto all'istituzione o all'autorita' competente dell'altro Stato contraente notifica tale ricorso a questa istituzione o autorita'. Art. 30 1 Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento. 2) L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese reali su base forfettaria e' versato nella moneta dello Stato nel quale si trova l'istituzione che ha erogato le prestazioni. L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio in vigore nel giorno del pagamento. Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie. Art. 31. 1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della convenzione, l'istituzione debitrice di arretrati, trasferisce all'istituzione creditrice l'ammontare delle prestazioni dovute in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Quest'ultima istituzione soddisfa il proprio credito nei limiti della legislazione che essa applica , e versa l'eventuale differenza al pensionato. 2) Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1 puo' essere adottata per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del secondo capoverso dell'art. 38 della convenzione. Art. 32. 1) Ai fini della determinazione del grado di invalidita' di un lavoratore o di un pensionato residente o soggiornante nel territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato. 2) Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidita' a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate. 3) Allorche' tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti senza chiedere alcun rimborso. 4) Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2 e' calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tal fine una distinta delle spese sostenute. Art. 33. Le autorita' competenti possono stabilire, nel quadro dell'articolo 33 della convenzione, rimborsi per spese amministrative diversi da quelli gia' previste nel presente accordo. Art. 34. Rappresentanti delle due Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i problemi che scaturiscono dall'applicazione del presente accordo. Ttolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 35 Il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione e avra' termine alla data in cui la convenzione stessa cessera' di essere in vigore. Fatto a Tunisi il 23 marzo 1987, in due esemplari, in lingua francese. (Seguono le firme)