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Circolare numero 35 del 11/02/2011


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Direzione centrale entrate

Direzione centrale pensioni

Direzione centrale bilanci e servizi fiscali

Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11/02/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 35 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 6 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Aspetti contributivi legati al trasferimento all’Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

SOMMARIO:

Istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto Postelegrafonici. Istruzioni per la rilevazione contabile.

 

PREMESSA

 

L’art. 7, co. 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 31 maggio 2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Il successivo terzo comma ha disposto il trasferimento delle funzioni dell’IPOST all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con la presente circolare vengono illustrate le istruzioni relative alla compilazione delle denunce mensili ed al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie dell’Istituto Postelegrafonici.

 

L’IPOST, ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a. e società collegate.

L’organizzazione e le funzioni dell’Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre 1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’ente dall’art. 6 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro.

 

1. Contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore degli iscritti ex IPOST

 

Le prestazioni di quiescenza e previdenza erogate, rispettivamente, dalla gestione quiescenza nonché dalla gestione assistenza e dalla gestione fondo credito, sono finanziate da contribuzione obbligatoria posta a carico di Poste Italiane s.p.a. e degli altri datori di lavoro già tenuti al versamento della predetta contribuzione nei confronti di IPOST, nonché degli iscritti stessi, tramite prelievo sulla retribuzione mensile.

Nei successivi paragrafi vengono indicate, per ciascun fondo, le basi imponibili ai fini contributivi nonché le relative aliquote.

 

2. Fondo quiescenza

 

L’INPS, in virtù dell’assegnazione delle funzioni già attribuite all’IPOST, provvede – ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge n. 71/1994 (all. 1) – alla erogazione del trattamento di quiescenza in favore degli iscritti ”applicando le norme previste per il personale statale” dal D.P.R. n. 1092/1973  e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all’IPOST tale obbligo era stato ribadito dall’art. 53, comma 6, della legge n. 449/97 (all. 2).

 

2.1  Determinazione della base imponibile contributiva

 

Ai fini della determinazione della base imponibile su cui opera il prelievo contributivo, trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973, come modificata dall’art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, secondo cui “con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

Successivamente l’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 (all. 3)  ha stabilito che, a far tempo dall’1.1.1996, ha stabilito che, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il successivo comma 10 ha specificato che “nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .

Dal combinato disposto delle predette norme deriva pertanto che le competenze accessorie sono assoggettabili a contribuzione ex art. 12 della legge n. 153/1969 solo per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all’art. 15, co. 1, legge n. 724/94 (all. 4).

 

2.2  Aliquota contributiva

 

L’articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell’Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ fissata nella misura dell’8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

Successivamente, l’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "con effetto dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento". Al riguardo, si veda la circolare n. 23 del 24.1.2007.

 

Pertanto dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore.

 

3. Gestione assistenza. Base imponibile ed aliquota contributiva

 

L’erogazione di benefici assistenziali a favore dei figli degli iscritti  all’IPOST (borse di studio, centri vacanze, sussidi scolastici, ecc.) è alimentata dal contributo di cui all’art. 3, della legge n. 1408/1942 e all’art. 3, co. 3, della legge n. 208/1952 (all. 5).

Tale norma pone a totale carico dei lavoratori iscritti alla gestione il versamento di un contributo pari allo 0,40%, calcolato sull’80% delle voci retributive fisse (stipendio tabellare, aggiunta di famiglia, indennità pensionabile ed indennità di funzione, calcolati al netto delle relative ritenute previdenziali), come chiarito dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con circolari 23 gennaio 1974 n. 4 e 19 febbraio 1974, n. 11.

 

4. Gestione fondo credito. Base imponibile e aliquota contributiva 

 

Detta gestione eroga piccoli prestiti e prestiti pluriennali in favore degli iscritti. Per il finanziamento della gestione è dovuto, a carico dei soli lavoratori iscritti, ai sensi dell’art. 1, commi 242 e 246, della legge n. 662/1996 (all. 6), un contributo obbligatorio pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il contributo dello 0,35% in argomento è, pertanto, calcolato sulla stessa base imponibile del contributo dovuto al fondo quiescenza, illustrato al precedente p. 2.1.

 

5. Istruzioni operative.

 

5.1 Codifica aziende.

 

Alle posizioni contributive riferite a Poste Italiane S.p.A. e agli altri datori di lavoro già tenuti al versamento dei contributi all’ex-Ipost, sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2011” il codice di autorizzazione “1V”, che assume il nuovo significato di “posizione relativa a personale iscritto ex-IPOST”.

 

5.2 Modalità di versamento.

 

Gli oneri relativi alle contribuzioni sopra descritte confluiranno nel saldo dell’UniEmens, insieme con le contribuzioni cd. minori che le aziende di cui al punto 5.1 erano già solite dichiarare. Il versamento andrà pertanto effettuato complessivamente, utilizzando il modello F24 con causale “DM10”, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

5.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens individuale.

 

Si riepilogano di seguito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, che meglio saranno specificate all’interno del documento tecnico reperibile sul sito Internet dell’Istituto.

 

Nel flusso UniEmens individuale i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in parola, saranno individuati all’interno dell’elemento  <DatiRetributivi> con il nuovo codice <TipoLavoratore> “PS” avente il significato di “lavoratori iscritti ex-IPOST”.

 

Si precisa che i dipendenti con qualifica di dirigente iscritti all’ex’IPOST dovranno essere indicati nel flusso UniEmens valorizzando in corrispondenza dell’elemento <TipoContribuzione> il codice “61”, al posto del tipo contribuzione “72”, finora utilizzato.

 

·                    Nell’elemento <Imponibile> andrà indicata la somma degli elementi imponibili fissi e accessori corrisposti nel mese, con esclusione della maggiorazione del 18%.

 

Nell’elemento <Contributo> andrà indicato l’importo della contribuzione dovuta (IVS, contribuzioni minori) calcolata sull’imponibile di cui sopra.

 

·                    Per il versamento del contributo dovuto alla gestione Fondo Credito dovrà essere valorizzato l’elemento <AltreADebito> indicando in corrispondenza dell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M174”; in corrispondenza dell’elemento <AltroImponibile> andrà indicato l’imponibile, come meglio specificato al precedente punto 4, sul quale è calcolato il contributo e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo stesso.

 

·                    Per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Assistenza dovrà essere valorizzato l’elemento <AltreADebito> indicando in corrispondenza dell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M175”; in corrispondenza dell’elemento <AltroImponibile> andrà indicato l’imponibile, come meglio specificato al precedente punto 3, sul quale è calcolato il contributo e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo stesso.

 

·                    Infine, nell’elemento <FondoIntegrativo> andrà valorizzato l’elemento <ImponibileFondoIntegr> indicando l’eventuale differenza tra la maggiorazione del 18% e le competenze accessorie e nell’elemento <ContributoFondoIntegr>  l’importo della sola contribuzione IVS calcolato sul suddetto imponibile.

 

Il datore di lavoro dovrà altresì valorizzare, all’interno dell’elemento <FondiSpeciali>, i seguenti nuovi elementi:

 

Elemento <ExIPOST> che contiene i seguenti elementi:

 

<DatiMese>

Le retribuzioni presenti nei dati mese vengono esposte facendo riferimento a quanto effettivamente corrisposto.

 

<PreavvisoIPOST>

Contiene le retribuzioni particolari calcolate sullindennità sostitutiva del mancato preavviso.

 

<ContribSindAnnoIPOST>

Elemento obbligatorio se <TipoLavoratore> PS e presente CA 1V.

Contribuzione integrativa sindacalisti ex L.177/76.

 

Ø    All’interno dell’elemento <DatiMese> andranno valorizzati poi seguenti elementi:

 

<Retribuzione177>

Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<GiorniRetribuitiIPOST>

Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione – al netto delle assenze integrabili con accredito figurativo.

 

<GiorniUtili>

Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.

 

<Tredicesima>

Importo della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<CompetenzeAccessorie>

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<IndennitaIntegrSpec>

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<RetribuzioneUltimoGiorno> che contiene i seguenti elementi :

 

<Retribuzione177> Elemento obbligatorio.

Retribuzione mensile ex art 15 L.177/76 con esclusione della maggiorazione del 18%.  spettante all’ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<IndennitaIntegrSpec>

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Importo dell’indennità integrativa speciale dell’ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<Benefici336>

Importo dei benefici di cui alla legge 336/1970. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

che contiene i seguenti elementi:

 

<Retribuzione177>

Elemento obbligatorio.

Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<GiorniRetribuitiIPOST>

Elemento obbligatorio.

Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) accreditabili in modo figurativo per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione.

 

<GiorniUtili>

Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.

 

<Tredicesima>

Importo della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<CompetenzeAccessorie>

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<IndennitaIntegrSpec>

Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).

Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

Ø    All’interno dell’elemento <PreavvisoIPOST> andranno valorizzati poi seguenti elementi:

 

<Retribuzione177>

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della cessazione.

Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<GiorniRetribuitiIPOST>

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione. Diversamente, non deve essere presente.

Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione.

 

<GiorniUtili>

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione e limitatamente ai lavoratori a tempo parziale. Diversamente, non deve essere presente.

Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.

 

<Tredicesima>

Importo della tredicesima mensilità: è presente solo se corrisposta. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<CompetenzeAccessorie>

Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<IndennitaIntegrSpec>

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della cessazione.

Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

Ø    All’interno dell’elemento <ContribSindAnnoIPOST> andranno valorizzati poi seguenti elementi:

 

<Anno>

Attributo obbligatorio.

Anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva espresso nel formato “AAAA”.

 

<Retribuzione177>

Elemento obbligatorio.

Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

<Tredicesima>

Importo della tredicesima mensilità – è presente solo se il periodo comprende il mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.

 

6. Istruzioni contabili.

In sede di bilancio di previsione per l’esercizio 2011, è stata istituita un’apposita gestione per tenere conto della specificità della normativa che regolamentava l’ex Ipost:

 

FT – Gestione speciale di previdenza per il personale delle “Poste Italiane S.p.A.”- Art. 7, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122

 

La gestione è articolata in tante contabilità separate per quante sono le tipologie di attività da rappresentare. In particolare, per ciò che riguarda la rilevazione della contribuzione dovuta per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza, alla Gestione assistenza e al Fondo credito, le contabilità separate sono le seguenti:

 

FTR – Gestione assicurativa a ripartizione, che rileva i fatti connessi con l’erogazione del trattamento pensionistico al personale postelegrafonico;

FTU – Gestione assistenza, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di benefici di natura assistenziale a favore dei figli dei dipendenti postelegrafonici e dei pensionati ex Ipost;

FTV – Fondo credito, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali a favore del personale postelegrafonico.

 

Ai fini della rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nel modello UniEmens per la contribuzione obbligatoria, secondo le modalità indicate nei precedenti punti, sono istituiti i seguenti conti:

 

FTR21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTR21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso

 

FTU21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTU21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso

 

FTV21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;

FTV21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso

 

I suddetti conti vengono riportati nell’allegato n. 7.

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 7

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTR21110

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTR21170

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTU21110

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTU21170

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTV21110

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FTV21170

 

 

Denominazione completa

Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Allegato N.5

Allegato N.6