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Circolare numero 36 del 11/02/2011


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Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Pensioni

 

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

 

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11/02/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 36 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) per  la riscossione dei contributi  sindacali  sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n.485.

Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

 

SOMMARIO:

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la C.E.S.A.C.  per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

 

 

In data 24 settembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), approvata con determinazione del Presidente n. 101 del 14 settembre 2010, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.

 

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

 

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

 

L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza riprende letteralmente il contenuto dell’articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.

 

Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.

 

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della C.E.S.A.C..

 

A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della C.E.S.A.C..

 

 

DECORRENZA  DELLA DELEGA

 

Le  deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione, e le revoche produranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della acquisizione.

 

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla C.E.S.A.C. con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA

 

Qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.

 

E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all'acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

 

L’ammontare del contributo associativo riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

 

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

 

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

 

Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la C.E.S.A.C..

 

Relativamente ai costi, si precisa che sono stati definiti con determinazione del Commissario Straordinario  n. 29 del 4 marzo 2009 come di seguito riportato:

 

·               Nuova delega contestuale alla domanda di pensione

   telematica                                                                                  €  0.03

·               Nuova delega contestuale alla domanda di pensione

  cartacea                                                                                      €  0.35

·               Nuova delega su pensione esistente                                       €  1.90

·               Revoca delega                                                                        €  1.90

·               Variazione delega                                                                   €  2.11

·               Gestione delega                                                                     €  0.02

 

ESONERO DA RESPONSABILITA'.

 

Con l'articolo 10 della convenzione, la C.E.S.A.C. esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, la C.E.S.A.C.  si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

 

RAPPORTI A LIVELLO LOCALE.

 

I rapporti a livello locale con le strutture periferiche della C.E.S.A.C., saranno intrattenuti dal responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i rappresentanti della Confederazione dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.

 

I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e della struttura nazionale della C.E.S.A.C..

 

CODICE INPS

 

Il codice INPS assegnato alla Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.)  è  D5.

 

 

ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) sono istituiti i seguenti conti:

 

GPA 25/245 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;

 

GPA 27/245 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

 

Il conto GPA 27/245 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall’esercizio 2011.

 

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

 

Nell’allegato n.2 vengono riportati i conti sopra citati.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegato N.1

Allegato N.2