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Circolare numero 5 del 13/01/2011


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Direzione centrale Entrate

 

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 13/01/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 5 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n.335.

Chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.

 

SOMMARIO:

Chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 12 dicembre 2001.

 

Con Circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che “i corrispettivi  dei  liberi professionisti per l'attività prestata  negli  organi  collegiali   di  governo della professione ovvero negli organi degli Enti di  previdenza di categoria, in quanto non  derivanti  dall'esercizio dell'attività  professionale,  costituiscono   redditi  di   lavoro autonomo di cui all'art.  49, comma 2, lett. a) [l’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis)] del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi  professionali”. Secondo la suddetta interpretazione, pertanto, tali redditi sarebbero pertanto soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata.

 

Su tale materia è successivamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha tra l’altro chiarito la corretta interpretazione dell’attuale articoli 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella parte in cui afferma che “costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore”, “sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

 

L’Agenzia ha chiarito che, “sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale. La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali.

 

Del tutto conseguentemente le istruzioni al modello Unico 2010 affermano che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica (da denunciare nel rigo RE2, colonna 2), “i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

 

Le suddette precisazioni assumono rilevanza dal punto di vista contributivo, atteso che – anche in virtù del richiamo alla normativa fiscale operato dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – il regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura ed il trattamento fiscale dei redditi oggetto del prelievo.

 

Con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, l’Istituto aveva già affermato che “non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo di esempio, l'attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali”.

 

Analogamente occorre precisare che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (1), dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

(1) La possibilità di configurare un obbligo nei confronti della gestione separata si avrebbe nel solo caso (di scuola, ma nei fatti non verificatosi) in cui gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi avessero deliberato l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).