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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 58 del 28-03-2011


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28/03/2011
Circolare n. 58
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Artt. 1 e 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n.383 e decreto ministeriale 12 Novembre 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Vengono illustrate le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.

 

1) GENERALITA’

2) PRESSIONE CONTRIBUTIVA

3) INTEGRAZIONE DELLA QUOTA RESIDUA RISPETTO ALLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA VERSATA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA O PROGRESSIVA.  

4) MISURA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE RELATIVA AI PERIODI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

5) RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PREGRESSA DEL LAVORATORE

A)    Premessa

B)    Domanda - termini di presentazione

C)    Onere di riscatto

D)    Durata e individuazione degli anni pregressi da ammettere a riscatto

E)    Modalità e termini di versamento

F)     Efficacia  e accredito dei periodi riscattati 

6) ISTRUZIONI CONTABILI

1) GENERALITA’

 

La legge 18 ottobre 2001 n. 383, invigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1 – bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.

 

Il riepilogo delle disposizioni applicative della citata normativa è allegato alla circolare n. 148 del 6 settembre 2002.

 

In attuazione dell’art. 1, comma 8, della citata legge,  il D.M. 12 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22 Febbraio2010, invigore dal 9 marzo 2010, fissa la misura 1) della pressione contributiva; 2) dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata nel triennio agevolato; 3) del concorso alla copertura degli oneri di ricostruzione della posizione previdenziale pregressa del lavoratore emerso; 4) del trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di emersione.      

 

La presente circolare fornisce le disposizioni applicative della normativa suesposta con particolare riferimento agli istituti fatti oggetto del citato D.M.

 

 

2) PRESSIONE CONTRIBUTIVA

 

Il D.M. 12 novembre 2009  chiarisce che, stante l’entità delle risorse affluite al Fondo ex art. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388  non sono possibili interventi volti a ridurre la pressione contributiva, come previsto al secondo capoverso del comma 8 dell’art. 1 della legge  18 ottobre 2001 n.383.

 

 

3) INTEGRAZIONE DELLA QUOTA RESIDUA RISPETTO ALLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA VERSATA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA O PROGRESSIVA.  

 

Gli articoli 1 e 1 – bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 ( emersione automatica) o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003 (emersione progressiva ).

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a) e l’articolo 1 – bis, comma 11, della legge 383 del 2001 hanno previsto che sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, si applica a carico dell’imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota del 7% per il primo periodo di imposta, del 9% per il secondo periodo e dell’ 11% per il terzo periodo.

 

Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, il triennio interessato alla contribuzione sostituiva è il 2002-2004. Per le aziende che invece hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, il triennio di contribuzione sostitutiva è il 2001-2003 (punti 4.1.2 e seguenti e 5.1.2 della circolare interministeriale n. 56/E del 20 giugno2002 inallegato alla citata circolare n. 148 del 2002).

 

L’art. 1 del Decreto Ministeriale  12 novembre 2009 hastabilito nella percentuale del 45% la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata. L’integrazione è a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.       

 

Conseguentemente l’aliquota integrabile sulla quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata è così determinata:

 

 

Lavoratori dipendenti da aziende non agricole

 

          Anno

  Aliquota ordinaria %

  Aliquota sostitutiva %

 Differenza aliquota %

   Integrazione  % a carico fondo

 Aliquota integrabile %

2001

32,7

7

25,70

45

11,57

2002

32,7

7

25,70

45

11,57

2003

32,7

9

23,70

45

10,67

2004

32,7

11

21,70

45

9,77

 

 

      

Operai dipendenti da aziende agricole

 

 Anno

 Aliquota ordinaria %

 Aliquota sostitutiva %

 Differenza aliquota %

   Integrazione    % a carico fondo

 Aliquota integrabile %

2001

25,19

7

18,19

45

8.19

2002

25,89

7

18,89

45

8.50

2003

26,09

9

17,09

45

7,69

2004

26,29

11

15,29

45

6,88

 

 

Operai dipendenti da aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

 

 

 Anno

 Aliquota ordinaria %

 Aliquota sostitutiva %

 Differenza aliquota %

   Integrazione  %  a carico fondo

 Aliquota integrabile %

1/1/01

30/6/01

26,79

7

19,79

45

8,91

1/7/01

31/12/01

27,89

7

20,89

45

9,40

1/1/02

30/6/02

27,89

7

20,89

45

9,40

1/7/02

31/12/02

28,49

7

21,49

45

9,67

1/1/03

30/6/03

28,49

9

19,49

45

8,77

1/7/03

31/12/03

29,09

9

20,09

45

9,04

1/1/04

30/6/04

29,09

11

18,09

45

8,14

1/7/04

31/12/04

29,69

11

18,69

45

8,41

 

 

Nel rinviare alla Circolare interamministrativa n.56/E del 20 giugno 2002 ed alla Circolare interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 (entrambe allegate alla Circolare n. 148 del 2002) ai fini dell’individuazione delle categorie di lavoratori regolarizzabili, si evidenzia che presupposto per accedere al beneficio dell’integrazione in parola è che il rapporto presso l’azienda che ha presentato la dichiarazione di emersione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e che il lavoratore risulti in forza presso la medesima impresa alla data della dichiarazione di emersione ( punto 2 della circolare n. 56/E ).

 

Poiché gli artt. 1, comma 8, e 1 – bis, comma 11, della legge 383/2001, limitano il beneficio dell’integrazione ai lavoratori che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b), si siano impegnati nei programmi di emersione, l’integrazione è erogabile solo per i lavoratori che abbiano aderito al programma di emersione. Il dato in questione è ricavabile dalla dichiarazione di emersione automatica o progressiva presentata dal datore di lavoro nella quale quest’ultimo dichiara di avere acquisito l’adesione del lavoratore al programma di emersione tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, atto redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

 

 

4) MISURA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE RELATIVA AI PERIODI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

 

A) PREMESSA

 

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 383/2001 ha previsto che con il decreto ministeriale sia determinata “la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”.

 

Come già accennato, l’articolo 1 del decreto ministeriale 12 novembre2009 hadisposto quanto segue: “1. E’ stabilita nella percentuale del 45 per cento la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi. 2. E’ conseguentemente ridotta la retribuzione ai fini della determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate”.

 

Le riduzioni in questione sono determinate dal rapporto, per ciascun anno di emersione, tra l’aliquota contributiva ordinaria e la somma dell’aliquota sostitutiva versata dai datori di lavoro e l’aliquota risultante dall’integrazione di contribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale.

 

Si riportano di seguito, per ciascun anno, le aliquote di finanziamento complessive determinate dalla somma delle aliquote relative alla contribuzione sostitutiva e di quelle relative alla contribuzione integrata ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale.

 

  Anno

 Aliquota sostitutiva %

 Aliquota integrabile %

   Aliquota complessiva

2001

7

11,57

18,57

2002

7

11,57

18,57

2003

9

10,67

19,67

2004

11

9,77

20,77

 

Di seguito si forniscono le istruzioni per il calcolo della pensione da liquidarsi in favore dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione per i periodi di lavoro per i quali è stata corrisposta la contribuzione sostitutiva in ragione del maggior imponibile contributivo.

 

Tenendo conto, infatti, dei diversi sistemi di calcolo attualmente vigenti per la determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici, ai fini della misura degli stessi:

  • nel sistema di calcolo contributivo dovrà essere proporzionalmente ridotto l’ammontare annuo dei contributi;

 

  • nel sistema di calcolo retributivo dovrà, in proporzione alle quote contributive versate per i periodi oggetto di dichiarazione di emersione, essere ridotta l’anzianità contributiva.

 

"Con l’occasione appare utile ricordare che i periodi interessati da contribuzione sostitutiva, rilevabili dalla Sezione 2 della denuncia annuale, sono registrati con il codice “EG” in caso di emersione parziale e con il codice “EN” in caso di emersione totale e sono completi del numero di settimane nonché delle relative retribuzioni o differenze retributive."

 

B) Pensioni liquidate con sistema di calcolo contributivo o misto

 

Per le pensioni da liquidarsi con il sistema di calcolo contributivo o misto in favore dei lavoratori indicati nelle dichiarazioni di emersione presentate dai datori di lavoro ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 383/2001, il calcolo del montante contributivo relativo alle retribuzioni per i quali è stata corrisposta la contribuzione sostitutiva deve essere effettuato secondo i seguenti criteri.

 

  • Individuare la base imponibile annua (vale a dire la retribuzione annua oggetto di emersione, che per i “lavoratori in nero” è quella dichiarata nella denuncia e per i “lavoratori in grigio” è pari alla differenza retributiva dichiarata con la denuncia stessa) corrispondente ai periodi di contribuzione fatti valere dall’assicurato in ciascuno degli anni per i quali è stata versata la contribuzione sostitutiva;

 

  • Determinare la retribuzione pensionabile moltiplicando la base imponibile annua come sopra determinata per ciascun anno per

 

-      18,57/32,70 per l’anno 2001

-      18,57/32,70 per l’anno 2002

-      19,67/32,70 per l’anno 2003

-      20,77/32,70 per l’anno 2004

 

  • L’ammontare dei contributi per ciascun anno oggetto della dichiarazione di emersione deve essere calcolato moltiplicando la retribuzione pensionabile  annua determinata come al punto precedente per l’aliquota del 33%;

 

  • L’ammontare dei contributi di ciascuno degli anni in oggetto deve essere rivalutato annualmente al tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

 

Le suddette istruzioni trovano applicazione sia nei confronti dei lavoratori oggetto di regolarizzazione totale (“lavoratori in nero”), sia nei confronti di lavoratori oggetto di regolarizzazione parziale (“lavoratori in grigio”), per i quali il montante contributivo determinato nelle modalità sopra indicate si somma a quello corrispondente alle retribuzioni per le quali, nel medesimo periodo, è stata accreditata contribuzione secondo le regole generali.

 

 

C) Pensioni da liquidarsi con il sistema di calcolo retributivo

 

Per le pensioni da liquidarsi con il sistema di calcolo retributivo in favore dei lavoratori  indicati nella dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 383/2001, la retribuzione pensionabile è quella dichiarata nella denuncia di emersione (“lavoratori in nero”) o è determinata  dalla somma delle retribuzione oggetto di dichiarazione di emersione e della retribuzione per la quale è stata versata la contribuzione secondo le regole generali (“lavoratori in grigio”)

 

L’anzianità contributiva relativa ai suddetti periodi deve essere computata tenendo conto dei criteri di seguito specificati.

 

1)  “Lavoratori in nero”

 

Ai fini del calcolo della pensione per i “lavoratori in nero”, l’anzianità contributiva relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione deve essere ridotta secondo i seguenti criteri:

 

a)   il numero di contributi settimanali riferiti a periodi coperti da contribuzione sostitutiva nell’anno 2001 deve essere moltiplicata per 18,57/32,7;

b)   il numero di contributi settimanali riferiti a periodi coperti da contribuzione sostitutiva nell’anno 2002 deve essere moltiplicata per 18,57/32,7;

c)   il numero di contributi settimanali riferiti a periodi coperti da contribuzione sostitutiva nell’anno 2003 deve essere moltiplicata per 19,67/32,7;

d)   il numero di contributi settimanali riferiti a periodi coperti da contribuzione sostitutiva nell’anno 2001 deve essere moltiplicata per 20,77/32,7

 

2)  “Lavoratori in grigio”

 

Ai fini del calcolo della pensione per i “lavoratori in grigio”, l’anzianità contributiva relativa ai periodi coperti da contribuzione sostitutiva versata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 383/2001, deve essere determinata tenendo presente che, in riferimento al medesimo periodo, coesiste una contribuzione sostitutiva con una contribuzione versata secondo le regole generali.

 

Di conseguenza, per ciascun anno oggetto di dichiarazione di emersione deve essere accreditata una quota di anzianità contributiva corrispondente alla contribuzione versata secondo le regole generali e un quota di anzianità contributiva corrispondente alla contribuzione sostitutiva.

 

Per ciascuna quota, l’anzianità contributiva relativa ai periodi oggetto di emersione deve essere ridotta in base ai criteri di seguito indicati.

 

Quota n. 1 (relativa alla contribuzione versata secondo le regole generali)

 

Detta quota va calcolata riconoscendo un numero di settimane pari al rapporto tra la retribuzione per la quale è stata versata la contribuzione secondo le regole generali e la retribuzione pensionabile complessiva (determinata come sopra).

 

Quota n. 2 (relativa alla contribuzione sostitutiva)

 

Detta quota va calcolata sottraendo il numero di settimane complessivamente accreditato a quello rappresentato dalla quota n. 1 e il risultato deve essere moltiplicato per i seguenti rapporti: 18,57/32,7 per il 2001 e il 2002; 19,67/32,7 per il 2003; 20,77/32,7 per il 2004.

 

Le due quote andranno infine sommate per ottenere l’anzianità contributiva di ciascuno degli anni considerati.

 

Esempio

Anno 2002

6.000 euro di retribuzione per la quale è stata versata la contribuzione secondo le regole generali

4.000 euro di retribuzione per la quale è stata versata la contribuzione sostitutiva

10.000 euro di retribuzione complessiva

52 settimane di anzianità contributiva complessivamente accreditate

 

L’anzianità contributiva effettiva da accreditare per l’anno 2002 va così determinata:

 

quota 1

6.000:10.000=x:52

x=31 settimane

 

quota 2

n= (52-31)x(18,57/32,7)

n= 12 (arrotondato)

 

L’anzianità contributiva complessiva  per l’anno 2002 da considerare ai fini del calcolo della pensione è pari a 31+12=43

 

 

5) RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PREGRESSA DEL LAVORATORE

 

A) Premessa

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 e del comma 11 dell’art. 1-bis della legge 383 del 2001  i lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002.

 

Nel rinviare alla Circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002 e alla Circolare interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 ( allegate alla circ. n. 148 / 2002)  ai fini dell’individuazione delle categorie di lavoratori regolarizzabili, si evidenzia che presupposto per accedere alla facoltà di ricostruzione ai sensi del comma 4, art. 1  citato è che il rapporto presso l’azienda che ha presentato la dichiarazione di emersione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e che il lavoratore risulti in forza presso la medesima impresa alla data del 30 novembre 2002.

 

E’ altresì necessario che il lavoratore abbia aderito al programma di emersione. Come detto, il dato è ricavabile dalla dichiarazione di emersione automatica o progressiva presentata dal datore di lavoro nella quale quest’ultimo dichiara di avere acquisito l’adesione del lavoratore al programma di emersione tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, atto redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

 

 

B) domanda - termini di presentazione

 

La ricostruzione della propria posizione pensionistica, relativamente ai periodi di lavoro pregressi, è subordinata alla presentazione a cura degli interessati di una domanda  entro un termine perentorio fissato dal decreto ministeriale.

Difatti il comma 2 dell’art. 2 del D. M. 12 Novembre 2009 stabilisce che la domanda in oggetto deve essere prodotta entro e non oltre  90 giorni dalla data del 9 marzo 2010 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 novembre 2009; vedi messaggio n. 5793 del 26 febbraio 2010).

L’istanza può essere avanzata anche dai supersiti del lavoratore.

Alla facoltà di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge 383 del 2001  possono accedere i lavoratori dipendenti che nel periodo oggetto di riscatto siano stati impiegati in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale.

 

C) Onere di riscatto

 

La ricostruzione pensionistica dei periodi pregressi avviene mediante riscatto, con pagamento di un onere determinato secondo i criteri fissati dall’art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, previa effettuazione delle proporzioni di cui al punto D della presente circolare.  

 

Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda: la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

 

Gli oneri di riscatto verranno determinati con riferimento alla data di effettiva presentazione della relativa domanda, applicando i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero l’aliquota IVS, vigenti alla predetta data a seconda che si applichi rispettivamente il sistema di calcolo retributivo o contributivo.

 

Con riferimento alla data di effettiva presentazione dovranno essere definite anche le eventuali domande giacenti presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale in esame.

 

L’art.2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2009 hafissato nel 44% la misura del concorso agli oneri concernenti la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione. L’integrazione è a carico del fondo di cui all’art.5 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L’onere di riscatto posto a carico dell’interessato sarà conseguentemente ridotto del 44%.

 

Per quanto riguarda l'aggiornamento della procedura informatizzata per la determinazione e la rilevazione delle somme dovute dai soggetti interessati e del concorso all'onere da parte dello Stato, si fa riserva di emanazione di apposito messaggio

 

D) Durata e individuazione degli anni pregressi da ammettere a riscatto

 

La ricostruzione consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro successivi al 30 novembre 2002 svolti presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione. Ne consegue che ogni dodici mesi di lavoro effettuato dopo il 30 novembre 2002 il lavoratore potrà riscattare fino ad un massimo di venti mesi. Poiché l’ultimo capoverso del comma 4, art.1 della legge n.383/2001 stabilisce che “la ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi” non è ammesso il riscatto di un periodo proporzionale rispetto a quello prestato in caso di frazioni inferiori o superiori ai dodici mesi. A titolo esemplificativo si allega la seguente tabella:   

 

 

Periodi di lavoro effettuati dopo il 30/11/2002 presso l’azienda che ha presentato dichiarazione di emersione

Periodi ammessi a riscatto (venti mesi ogni dodici di lavoro)

7 mesi

Non è ammesso riscatto

12 mesi

Fino ad un massimo di 20 mesi

14 mesi

Fino ad un massimo di 20 mesi

24 mesi

Fino ad un massimo di 40 mesi

27 mesi

Fino ad un massimo di 40 mesi

36 mesi

Fino ad un massimo di 60 mesi

 

 

I periodi da ammettere a riscatto devono essere precedenti il triennio di emersione. Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, per le quali opera il triennio di emersione 2002-2004, il periodo da ricostruire mediante riscatto si collocherà anteriormente all’ 1 gennaio 2002.

 

Per le aziende che invece hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, per le quali opera il triennio agevolato 2001-2003, il periodo da ricostruire mediante riscatto si collocherà anteriormente all’ 1 gennaio 2001 o alla diversa data di costituzione, qualora l’inizio del rapporto sia intervenuto nel corso del 2001.

Le annualità da ammettere a riscatto sono unicamente quelle interessate al programma di emersione cui il lavoratore ha prestato la propria adesione. Dette annualità sono indicate, per ciascun lavoratore, nel QUADRO A sez. II della dichiarazione di emersione, insieme al corrispondente costo del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall’ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

 

Per  ciascuna annualità compresa nel programma di emersione, l’interessato con apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà attestare l’esatta durata e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Poiché con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la veridicità dei dati ivi indicati, ai fini della ricostruzione pensionistica degli anni pregressi non deve essere richiesta alcuna documentazione inerente l’esistenza del rapporto di lavoro oggetto della regolarizzazione negli anni medesimi.

 

E) Modalità e termini di versamento

L’onere di riscatto relativo ai periodi da regolarizzare può essere versato in un’unica soluzione o in 60 rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Per quanto qui non espressamente disciplinato e nei limiti della compatibilità si richiamano le disposizioni previste per la generalità dei riscatti.

 

F) Efficacia  e accredito dei periodi riscattati

 

I periodi oggetto di regolarizzazione sono utili ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

 

Ai periodi da valutare nel sistema retributivo deve essere accreditata la retribuzione pensionabile sulla quale è stata determinata la riserva matematica, applicando i criteri illustrati con circ. n. 24 del 26 gennaio 1995 (punto 1, ultimo capoverso).

 

Ai periodi da valutare, invece, nel sistema contributivo deve essere accreditata la retribuzione imponibile sulla quale è stato effettuato il calcolo percentuale, applicando i criteri fissati dall’art. 2, comma 5, del  D.lgs. n.184/1997.     

 

 

6) ISTRUZIONI CONTABILI

 

Al fine della rilevazione contabile dei valori di riscatto a carico dei soggetti interessati di cui al precedente punto 5), la procedura, al momento della ripartizione delle somme affluite al conto GPA 54/061, provvede ad imputare il conto FPR 22/171. Nei casi di versamento rateale la quota interessi va imputata al conto esistente FPR 24/010.

 

Inoltre, la stessa procedura, in sede di determinazione dell’onere del riscatto, predispone, per la rifusione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’importo pari al 44 per cento dell’onere medesimo posto a carico dello Stato ai sensi dell’art 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2009 di cui sopra è cenno, la seguente scrittura in P.D.:

 

 

                   GAW 32/121                           a                          FPR22/121

 

nonché un elenco dei dati relativi alle posizioni assicurative ricostruite nell’anno, secondo lo schema di cui all’allegato n. 2, che le strutture territoriali devono trasmettere alla fine di ciascun esercizio alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali entro il termine stabilito dalla circolare delle chiusure contabili.

 

Naturalmente i saldi dei suddetti conti GAW 32/121 e FPR 22/121 devono costantemente concordare.

 

Per la rilevazione a carico dello Stato dell’integrazione del contributo previdenziale sostitutivo relativo al periodo dell’emersione di cui al precedente punto 3) provvede direttamentela Direzione generale.

 

Nell’allegato n. 3 vengono riportati i citati conti FPR 22/121, FPR 22/171 e GAW 32/121, di nuova istituzione.  

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

  

 

 



Allegato N.1

D.M. 12 novembre 2009  

Posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2010, n. 43.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, che al capo I reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;

Visti gli art. 1, comma 1, e 1-bis della predetta legge n. 383/2001, che prevedono che gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere in via automatica tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003;

Visto l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della stessa legge n. 383/2001, che prevede per gli imprenditori e i lavoratori che si impegnano nel programma di emersione un regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 383/2001, che prevede che gli imprenditori possono proporre concordato tributario e previdenziale per i periodi pregressi con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento delle imposte ordinariamente previste e dei contributi previdenziali e premi assicurativi sul costo del lavoro irregolare dichiarato;

Visto l'art. 1, comma 4, primo periodo, della ripetuta legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alle prestazioni di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva;

Visto l'art. 1, comma 4, quarto periodo, della legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura di periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto;

Visto l'art. 1, comma 8, primo periodo, della predetta legge n. 383/2001, che prevede che le maggiori entrate, ad esclusione di quelle contributive, derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione affluiscono al fondo previsto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito con la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008», con stanziamento pari a 31.983.735 euro;

Visto l'art. 1, comma 8, secondo periodo, della stessa legge n. 383/2001, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota delle anzidette entrate destinata alla riduzione della pressione contributiva al netto delle risorse destinate:

a) all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nel programma di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 383/2001, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata;

b) al concorso, in misura non superiore al 66 per cento, agli oneri concernenti la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione;

nonché determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Ritenuto che la ricostruzione a domanda della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi deve avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

Viste le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti i monti retributivi relativi alle posizioni dei lavoratori emersi nonché la valutazione delle somme destinate al riconoscimento dei periodi di mancata copertura assicurativa per lavoro sommerso;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a), quarto periodo, e lettera b) della legge n. 383/2001, prevede che sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica, a carico dell'imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo;

Ritenuto di determinare la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate mediante riduzione proporzionale della retribuzione;

Considerato che l'entità delle risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 383/2001, non consente interventi di riduzione della pressione contributiva;

Decreta:


Art. 1

1.  È stabilita nella percentuale del 45 per cento la misura dell'integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi.

2.  È conseguentemente ridotta la retribuzione ai fini della determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate.



Art. 2

1.  È stabilita nella percentuale del 44 per cento la misura del concorso agli oneri concernenti l'eventuale ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione.

2.  La domanda di ricostruzione della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro progressi deve essere prodotta dagli interessati entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 3

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, sulla base di apposita rendicontazione resa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse iscritte nell'ambito della Missione Politiche previdenziali - Programma previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati - U.p.b. 18.1.2 nel conto dei residui del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato N.2

I.N.P.S

Sede di………………

Elenco dei beneficiari del concorso all’onere di cui all’art. 1, comma 4, e art. 1-bis comma 11  della legge 18 ottobre 2001, n. 383 corrispondenti alle posizioni assicurative ricostruite nell’anno………… di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

 

Generalità del beneficiario

 

Periodi accreditati sulla posizione assicurativa (1)

Importo

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE (2)

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio                                                  Il Responsabile dei flussi

Amministrativo                                                                 contabili

 

                                               Il Direttore della Sede

 

 

……………li……………..

(1)  indicare la data iniziale e finale dei periodi accreditati

(2)  l’importo deve concordare con il saldo dei conti GAW 32/121 e

FPR 22/121



Allegato N.3

       VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FPR 22/121

 

 

Denominazione completa

Trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di valori a parziale copertura degli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che hanno aderito ai programmi di emersione di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 1-bis, comma 11, della legge n. 383/2001 – Art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 2009

 

 

Denominazione abbreviata

TRASF.DA GIAS VAL.COPERT.ONERI ART.1 C.4 L.383/01

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FPR 22/171

 

 

Denominazione completa

Valori di riscatto di periodi di lavoro pregressi da parte dei lavoratori che hanno aderito ai programmi di emersione di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 1-bis, comma 11, della legge n. 383/2001

 

 

Denominazione abbreviata

VAL.RISCATTO PER.LAV.PREGRESSI ART.1 C.4 L.383/01

 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAW 32/121

 

 

Denominazione completa

Oneri per il concorso alla ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che hanno aderito ai programmi di emersione di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 1-bis, comma 11, della legge n. 383/2001 – Art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 2009

 

 

Denominazione abbreviata

ON.RICOSTRUZ.POS.PREV.PREGRESSA ART.1 C.4 L.383/01