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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 63 del 06-04-2011


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/04/2011
Circolare n. 63
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni, delle Piccole e Medie Imprese (SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

SOMMARIO:

L’INPS assume  il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti alla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

In data 14 gennaio 2011 fra l’INPS e SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA  è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione n. 201 del 24 dicembre 2010, per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti alla Confederazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:

  1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’Associazione.
  2. l’entità del rimborso spese, che SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
  3. è a carico di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24.   
  4. la Confederazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
  5. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
  6. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali -;
  7. la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo, da parte di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.


  
Si precisa che SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA ha sede legale in Via Olivetti n. 17, 26013 Crema.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori