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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 65 del 07-04-2011


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07/04/2011
Circolare n. 65
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani  e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

SOMMARIO:

L’INPS assume  il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti all’ASNALI  verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

In data 11 febbraio 2011, fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 35 del 31 gennaio 2011, per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all’Associazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:

 

1.   La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per    gli  stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione  dell’associazione;

 

2.  l’entità del rimborso spese, che l’ASNALI  verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;

 

3.  è a carico dell’Associazione, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24;   

 

4.  l’ASNALI farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute,  chiede la riscossione del contributo associativo, nonché  i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;

 

5.  la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, i supporti telematici affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati;

 

6.  gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’ASNALI, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali -;

 

7.  la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo, da parte dell’ASNALI, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

         

     Si precisa che l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) ha sede legale in Via  Santa Croce in Gerusalemme, 67 – 00185 Roma.  

 

  Il Direttore Generale  
  Nori