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Messaggio numero 15122 del 22-07-2011


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 22-07-2011
Messaggio n. 15122
OGGETTO:

Liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2010. Pratiche la cui liquidazione è sospesa  per accertamenti relativi ad attività autonoma. Attività di verifica amministrativa.

   

  

La verifica dei requisiti per il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito è fra le attività strategiche dell’Istituto per evitare l’erogazione  di prestazioni indebite che richiederebbero successive attività di recupero.

 

Con la reingegnerizzazione della procedura DS è possibile acquisire in modo automatico dagli archivi INPS le informazioni di base indispensabili per verificare la legittimità della richiesta di DS agricola.

 

Per ovviare alle criticità derivanti da una parziale verifica automatizzata che avrebbe avallato posizioni di legittimità a soggetti che potrebbero non avere dichiarato al momento della compilazione della domanda di prestazione una attività autonoma, sulla scia degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza che ha evidenziato prestazioni erogate in anni pregressi a soggetti non legittimati  a percepire la DSagricola, nell’ambito delle attività di verifica amministrativa, si è proceduto in sede centralizzata ad avviare dei controlli  incrociati massivi sui richiedenti l’indennità di disoccupazione agricola.

 

Le attività di accertamento si sono concretizzate nell’incrociare i codici fiscali dei lavoratori dipendenti agricoli che hanno presentato domanda di disoccupazione agricola di competenza 2010 con:

 

a)    l’archivio dei soggetti  presenti nel Casellario dei lavoratori attivi per evidenziare posizioni assicurative e previdenziali presso Casse o Albi (ingegneri, architetti, avvocati, etc.)

b)    gli archivi dell’Agenzia delle Entrate per individuare coloro che, nel corso dell’anno 2010, oltre a svolgere attività dipendente nel settore agricolo,  risultano  titolari di partita IVA attiva.

 

Dagli accertamenti è emerso che circa 71.500 richiedenti la prestazione sono titolari di partita IVA, mentre sono 1.190 coloro che risultano iscritti ad altre Casse o Enti previdenziali.

 

I codici fiscali dei richiedenti aventi partita IVA aperta sono stati successivamente incrociati con gli archivi delle Camere di Commercio per verificare la presenza di un’eventuale iscrizione nell’anno 2010 e la relativa attività svolta.

Gli accertamenti hanno evidenziato circa 32.778 soggetti presenti in Camera di Commercio con una o più posizioni aperte.

 

I file che verranno inviati infatti riporteranno i dati rilevanti desunti dalle Camere di Commercio e pertanto, accanto a ciascun codice fiscale,verrà riportato:

 

a) il codice fiscale dell’azienda, in caso di titolare di impresa individuale;

b) il codice fiscale numerico in caso di società  e la carica ricoperta nella società stessa;

c) il codice Ateco e la descrizione dell’attività;

e) l’eventuale iscrizione agli archivi art/comm ( data di iscrizione e cancellazione)

 

 

Per ultimare gli accertamenti i CF dei richiedenti sono stati incrociati anche con l’archivio dei versamenti effettuati con mod.  F24.

Le posizioni interessate ai versamenti  da F24 sono circa 20.000  di cui 16.000 localizzate nelle regioni Sicilia,Puglia,Campania e Calabria.

I file riporteranno accanto  a ciascuna posizione, il numero d versamenti  indicati come numeri di righe effettuati nel 2010 e il relativo importo con saldo  a debito o a credito.

 

 

Le verifiche hanno fatto emergere delle posizioni che debbono essere oggetto di accertamenti più mirati in quanto sono state rilevate:

  • posizioni assicurative doppie, una presso l’INPS quale lavoratore agricolo, e una presso le Casse come liberi professionisti;
  • posizioni con partite IVA aperte che presuppongono attività autonoma autorizzata dai Comuni (vedi ambulanti) che non hanno una corrispondente posizione in INPS;
  • soci di una o più società ad oggi attive;
  • titolari di imprese individuali iscritti presso le Camere di Commercio.

 

 

Le  domande di DS, la cui definizione è stata temporaneamente sospesa, sono rilevabili da ciascuna Struttura territoriale accedendo alla procedura di “Liquidazione domande di disoccupazione agricola”, opzioni “Consulta”, “Soggetto bloccato”, “Partita IVA”.

 

Per opportunità operativa gli stessi soggetti sono stati raccolti in liste formato Excel divise per Regione, filtrabili in ordine alle voci riportate (codice sede, codice patronato e sindacato, codice provincia, stato domanda, motivo del blocco, etc.).

 

Per l’istruttoria delle pratiche a ciascuna Direzione Regionale verranno inviati tramite PEI  i file con le indicazioni risultanti dagli incroci degli archivi interni ed esterni.

 

Per la corretta e veloce istruttoria di tali pratiche da parte degli operatori delle prestazioni  a sostegno del reddito, a seconda dei casi, si dovrà procedere come di seguito specificato:

 

 

  • Titolare di partita IVA senza impresa

Fermo restando che accanto a ciascun codice fiscale verrà indicata la tipologia di attività risultante nel 2010 presso le Camere di commercio, qualora  dal riscontro con Camere di Commercio non risulti alcuna impresa, dagli incroci effettuati con i pagamenti con F24 non risultino movimenti, e non emergano ulteriori elementi da approfondire, si desume  che la partita IVA non sia attiva. Le domande relative a tali soggetti potranno essere definite senza ulteriori accertamenti.

Ad ogni buon fine si ricorda quanto stabilito dall’articolo 23, comma 23, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 111 del 15 luglio 2011 inmateria di partite IVA.

 

  • Titolare di impresa agricola senza iscrizione alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ( piccoli coltivatori diretti)

 

Se la titolarità della partita IVA è dovuta al possesso di terreni che non comportano l’obbligo di iscrizione nella Gestione dei CDCM, l’interessato dovrà produrre estratto catastale ovvero autocertificazione sostitutiva contenente le medesime informazioni riportate dalle visure catastali. Il dato risultante dovrà essere esaminato dalla competente Unità organizzativa per la Gestionedell’iscrizione dei lavoratori autonomi agricoli al fine di determinare il fabbisogno di giornate di lavoro agricolo in proprio ai fini della valutazione della prevalenza di attività e  per la determinazione del numero di giornate non indennizzabili per il computo della prestazione di disoccupazione agricola.

 

Si precisa che, ove i richiedenti la prestazione siano piccoli coltivatori diretti di cui all’art. 8 della Legge 334/1968,( al momento gli iscritti  come piccoli coltivatori sono circa 200) e che gli stessi risultino esclusivamente titolari di partita IVA senza essere collegati ad attività diverse, le domande potranno essere definite senza ulteriori accertamenti.

 

 

  • Iscritto ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale

 

Nelle liste Excel che verranno trasmesse è evidenziato, a fianco dei soggetti che risultano iscritti ad altre Casse/Enti previdenziali, il relativo codice Ente. Per estrarre le posizioni interessate sarà sufficiente operare sul filtro della colonna “TIPO_BLOCCO”. La legenda dei codici Ente è rilevabile dal foglio “COD_ENTE” incluso nel file.

 

L’operatore, precedentemente autorizzato alla consultazione del Casellario Lavoratori Attivi, dovrà verificare la presenza di contribuzione versata ad altro Ente diverso da INPS, per l’anno 2010 e per gli anni precedenti.

 

Premesso che l’iscrizione all’Ente (Cassa o Albo) comporta il versamento di contributi obbligatori, in assenza di versamento di contribuzione si dovrà chiedere all’interessato di produrre idonea documentazione relativa al rapporto intrattenuto con l’Ente medesimo (es. avvenuta richiesta di cancellazione) ,rapporto che, se ha riguardato l’intero anno, non potrà dare diritto all’erogazione dell’indennità.

 

 

****

 

Nei casi in cui gli elementi istruttori forniti non fossero del tutto sufficienti alle verifiche da effettuare si ritiene comunque necessario fare una valutazione sulla “compatibilità” tra l’attività agricola risultante dalle denunzie di manodopera e la seconda attività risultante dagli accertamenti.

 

In tutti i casi, la verifica delle dichiarazioni reddituali relative all’anno 2010 consentirà una valutazione più completa per ciascuna situazione anomala rilevata.

 

La documentazione citata (dichiarazione dei redditi, estratto catastale del terreno, autocertificazioni, versamenti da F24 etc.), richiesta ai fini della definizione delle pratiche, è considerata indispensabile per la completezza della domanda; gli eventuali interessi legali decorreranno, pertanto, 120 giorni dopo la data di presentazione della suddetta documentazione.

 

A conclusione dell’istruttoria delle domande così come sopra descritta, si provvederà all’accoglimento o alla reiezionedella domandasulla base delle risultanze e della normativa che regola la compatibilità della disoccupazione agricola con l’attività di lavoro autonomo.

 

Nonostante il supplemento di istruttoria che tali pratiche comportano, si ritiene doveroso, per non frustrare le aspettative degli aventi diritto,contenere i tempi per la lavorazione delle pratiche in argomento secondo il seguente calendario:

 

-         Definizione delle domande per le quali risulta partita IVA inattiva: entro l’8 agosto 2011;

 

-         Definizione delle altre tipologie: entro la fine del mese di settembre 2011 ( e comunque entro 30 gg dalla presentazione della documentazione richiesta). A tal fine  la richiesta da inviare all’interessato dovrà contenere l’elenco completo di tutta la documentazione ritenuta necessaria all’istruttoria.

 

 

Si ricorda che la reiezione della DS agricola, nei casi di illegittimità, dovrà comportare:

 

a) eventuale cancellazione dagli elenchi dei lavoratori;

b) modifica della posizione assicurativa i fini pensionistici;

c) verifiche sulle indennità di DS agricola erogate per gli anni anteriori al 2010 in tutti quei casi in cui le condizioni di illegittimità  dovessero riguardare anche gli anni antecedenti il 2010;

d) segnalazione alla Vigilanza per tutti quei casi in cui più lavoratori agricoli sottoposti al controllo in questione dovessero far capo alla stessa Azienda agricola.

 

Per i casi in cui se ne ravveda la necessità, il Direttore o il Responsabile della Struttura territoriale provvederà ad avviare un ulteriore accertamento da parte dell’Area Gestione Flussi assicurativi e contributivi dei conti individuali ed aziendali per verificare la consistenza dell’attività autonoma e l’eventuale obbligo di iscrizione del soggetto interessato alle Gestioni autonome.

 

Si ritiene utile rammentare, infine, che, ove si rilevi che il richiedente la prestazione abbia reso una falsa dichiarazione, lo stesso è soggetto alle conseguenze previste dagli artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori