Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
SOMMARIO:
PREMESSA
1 GRADUATORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI
1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi
2 CRITERI DI VERIFICA DEL DIRITTO
2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria 2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga 2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria 2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo 2.5 Implementazione della procedura UNICARPE 2.5.1 Prelievo della domanda 2.5.2 Istruttoria 2.5.3 Conto calcolato 2.5.4 Verifica del diritto 2.5.5 Acquisizione dati 2.5.6 Definizione
2.6 Prenotazione del diritto
3 ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
4 LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SENSI DELLA SALVAGUARDIA
5 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
6 ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DELLE INDENNITA’ DI MOBILITA’ ORDINARIA, LUNGA E PER ULTRACINQUANTENNI RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEI COMMI 5 E 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
PREMESSA
Con le circolari n. 126 del 25 settembre 2010 e n. 53 del 16 marzo 2011 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Con la circolare n. 90 del 24 giugno 2011 convalidata dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione in oggetto.
Successivamente sono stati forniti alle strutture territoriali, per il tramite delle direzioni regionali, gli adempimenti propedeutici per la predisposizione della graduatoria dei destinatari.
Con il presente messaggio si riassumono le modalità di effettuazione della verifica dei requisiti per l’applicazione della salvaguardia e le conseguenti modifiche apportate alla procedura UNICARPE.
La procedura è stata inoltre implementata per consentire di individuare, per ogni soggetto, sia la decorrenza previgente, sia quella ai sensi della legge 122/2010. Tale implementazione si è resa necessaria perdeterminare il periodo di prolungamento della prestazione a sostegno, di cui al comma 5 bis della citata legge n.122/2010, tra la vecchia e la nuova finestra.
1. GRADUATORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI
L’articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n.176/1998, n.81/2003 e n.296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che al 31 maggio 2010 ( data di entrata in vigore del Decreto legge 78/2010 ) risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n.127.
L’articolo 12, comma 6, della citata legge precisa che il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia deve essere effettuato sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
La data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al benefico della salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008.
A seguito dell’attività di verifica curata dalle sedi, è in fase di rilascio la graduatoria dei lavoratori che, facendone richiesta all’atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento pensionistico sulla scorta del previgente regime delle decorrenze.
Si rammenta che la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.
Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento.
L’art.12, comma 5 bis, della legge in argomento, introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, co.1, lett. a), del D. L. n. 185 del 2008, convertito in Legge n. 2 del 2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.
Tale intervento è destinato ai lavoratori di cui alle lettere a) b) c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere.
In particolare, la durata delle prestazioni già in essere a favore delle suddette categorie di beneficiari è prorogata per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 del D.L. n.78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n.122 del 2010 e integrato dalla legge n.220 del 2010 e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilitodall’articolo medesimo.
I lavoratori destinatari della normativa di cui all’art.12 co.5 bis in esame sono coloro che nella graduatoria come sopra predisposta si collocano nella posizione successiva al numero 10.000.
1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi
Per la redazione degli elenchi inviati alle sedi per le verifiche del conto assicurativo sono stati individuati i lavoratori:
Sono stati inclusi negli elenchi i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30 aprile 2010, ultima data di stipula degli accordi aziendali utile per l’accesso alla salvaguardia.
In attesa di una ulteriore rilevazione, i lavoratori in mobilità ordinaria licenziati successivamente al 30 aprile 2010 potranno essere segnalati dalle sedi, previa verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;
Dalle liste sono stati espunti i soggetti che, alla data del caricamento in Webdom, risultavano deceduti ovvero titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità.
La norma non ha previsto alcuna ripartizione del plafond dei 10.000 tra le diverse categorie di lavoratori interessati. Pertanto è stato predisposto un unico elenco dei potenziali beneficiari della salvaguardia.
Le posizioni sono state caricate in Webdom a livello centrale con il range di numerazione compreso fra 0000000100000 e 0000000299999,ed in base alla tipologia dei lavoratori, con i prodotti che di seguito si indicano:
Gli elenchi sono stati trasmessi alle strutture territoriali per il tramite delle sedi regionali per la lavorazione degli estratti conto dei soggetti segnalati e la verifica la sussistenza dei requisiti, utilizzando la procedura Unicarpe.
Per le tipologie di conti assicurativi non gestite da Unicarpe, la sede provvede a modificare il prodotto, come da tabella di seguito riportata, per consentirne la lavorazione in modalità non automatica:
A conclusione della fase di gestione di competenza delle Sedi, i nominativi dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti vengono collocati nell’archivio centrale Felpe per la formazione della graduatoria nazionale, ordinata in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro dalla quale hanno avuto origine la mobilità o l’esodo.
Le posizioni non individuate a livello centrale e che, a giudizio degli operatori delle sedi, possono accedere alla salvaguardia, devono continuare ad essere segnalate alla casella di posta elettronica GruppoControlloPensioni con oggetto “salvaguardia legge 122/2010”; effettuate le opportune valutazioni, si provvederà al caricamento delle domande.
Ai lavoratori collocati in posizione utile (da1 a10.000) verrà inviata dalla Direzione Generale l’allegata informativa (allegato 1) circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.
Sono in corso di spedizione comunicazioni relative alle posizioni con decorrenza in salvaguardia compresa tra febbraio 2011 e gennaio 2012.
A riguardo si precisa che:
2. CRITERI DI VERIFICA DEL DIRITTO
Per ciascun soggetto incluso negli elenchi occorre verificare preliminarmente che:
In tali casi la lavorazione della posizione non potrà essere effettuata e la stessa dovrà essere “chiusa senza esito”.
2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, la sede deve verificare che al momento dell’accertamento non sussistano elementi ostativi alla percezione di tale prestazione ed, in particolare, che:
Come indicato al punto 1.3 della circolare n. 126 del 2010, ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento, deve essere individuata considerando i periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità fino al 31 maggio del 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a tale data.
In merito si propone il seguente ESEMPIO.
Lavoratore in mobilità ordinaria con durata di 3 anni dal 1 ottobre 2008.
Periodi di sospensione:
La data cessazione mobilità diventa:
La data entro la quale devono essere perfezionati i requisiti pensionistici per l’accesso alla salvaguardia è il 1 gennaio 2012.
La seconda sospensione, successiva al 31 maggio 2010 come precisato nella circolare n. 126 del 2010, non è utile per la determinazione del periodo di fruizione, anche se il lavoratore continuerà a percepire la prestazione fino al 3 aprile 2012.
2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga
Nella categoria dei lavoratori in mobilità lunga sono compresi:
2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria
In merito ai titolari di prestazione straordinaria alla data del 31 maggio 2010, si segnala che il Fondo di solidarietà dei Tributi Erariali (categoria 029-VOESO con codice ente > 900) fa fronte allo slittamento della decorrenza della pensione conseguente alle modifiche normative intervenute nel corso del 2010.
Infatti, come specificato nell’ art.6, comma 4, del D.M. 375/2003, l’assegnazione annua “è destinata anche a far fronte, nell’arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall’art.5, comma 3, in favore di coloro che, all’atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l’assegno straordinario”.
Le posizioni interessate sono state segnalate alle sedi di competenza, che stanno provvedendo a posticipare in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata con riferimento all’art. 12 della legge 122/2010.
2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo
Si riportano di seguito i criteri di trattazione del conto assicurativo.
Il diritto deve essere verificato sulla base delle informazioni agli atti della sede.
Nel caso in cui un lavoratore raggiunga il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia sia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia a carico di una gestione autonoma, la salvaguardia deve essere applicata nella gestione la cui “finestra di accesso” si apre per prima. Il lavoratore mantiene comunque il diritto di accedere alla pensione anche nell’altra gestione in cui matura il diritto, conservando il beneficio della salvaguardia.
Nel caso in cui un lavoratore abbia in corso il pagamento rateale di un riscatto, ovvero di una ricongiunzione, e maturi il requisito contributivo entro la fine della prestazione a sostegno del reddito con il riconoscimento dell’intero periodo riscattato o ricongiunto, può essere accreditato l’intero periodo oggetto di riscatto o ricongiunzione anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’intero onere, esclusivamente ai fini della presente valutazione. A tal fine è possibile procedere all’accredito in ARPA della contribuzione in argomento secondo le modalità indicate con il messaggio n. 1292 del 2011. Resta impregiudicato che, al momento della liquidazione della pensione, si dovrà procedere alla verifica dell’effettivo pagamento dell’intero onere, ovvero a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione.
Ulteriori chiarimenti di carattere normativo dovranno essere richiesti alla Direzione regionale di appartenenza che provvederà all’eventuale inoltro del quesito alla Direzione Centrale Pensioni.
2.5 Implementazione della procedura UNICARPE
Nel menù ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘Salvaguardia L.122’per la trattazione delle domande relative ai soggetti inclusi negli elenchi.
2.5.1 Prelievo della domanda
La procedura effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo per consentire la definizione in via non automatica per i soli casi ad oggi non gestiti in modo completo dalla procedura, che sono:
Viene controllata la presenza su Felpe di altra certificazione già definita sia ai fini dell’attuale salvaguardia che da quella prevista dalla legge 243/2004.
2.5.2 Istruttoria
In base alla tipologia della domanda e ai dati presenti negli archivi centrali vengono compilati in automatico i campi:
Sono da compilare a cura dell’operatore i campi:
La data di cessazione mobilità e le date relative ai periodi di sospensione sono consultabili nella procedura DS-WEB.
L’acquisizione dei dati sopra elencati è funzionale all’accertamento del diritto sia al pensionamento di anzianità che di vecchiaia.
2.5.3 Conto Calcolato
La funzione é presente solo per le domande definite in modo automatico.
Nella trattazione della contribuzione viene calcolata, a partire dall’ultimo contributo presente sull’estratto conto, la contribuzione teorica eventualmente spettante per i periodi di:
E’ possibile visualizzare sia il conto calcolato per anzianità che per vecchiaia tramite apposito menù a tendina.
2.5.4 Verifica del diritto
Viene verificato il raggiungimento dei requisiti previsti sia per il pensionamento di anzianità sia per il pensionamento di vecchiaia e vengono stabilite le decorrenze.
Si precisa che, al solo scopo del monitoraggio, la procedura determina le decorrenze del pensionamento con la normativa vigente anche se il raggiungimento dei requisiti viene perfezionato dopo il 31 dicembre 2014.
Attivando l’apposito menù a tendina sono visualizzabili i risultati di entrambe le verifiche, che vengono confrontati e riportati su ciascuna videata.
Si possono verificare i seguenti casi:
2.5.5 Acquisizione dati
Per le domande da definire in modo non automatico, dopo il pannello ‘Istruttoria’ viene presentato un pannello ‘Acquisizione dati’, selezionabile dall’apposito menù a tendina e diverso per la pensione di anzianità e di vecchiaia
Devono essere acquisiti su entrambi i pannelli:
- contribuzione da archivi, il totale settimane risultante dall’estratto conto - contribuzione figurativa teorica - eventuali maggiorazioni per benefici di legge - contribuzione estera, inclusa la convenzione applicata
Si precisa che se non risulta raggiunto il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento non devono essere compilati i campi relativi alla decorrenza.
Dopo l’attivazione del bottone ‘Avanti’ vengono effettuate le operazioni di confronto delle decorrenze descritte al punto precedente.
2.5.6 Definizione
L’attivazione del bottone ‘Definisci’ dai pannelli di ‘Verifica diritto’ oppure ‘Acquisizione dati’ consente per ciascuna domanda:
2.6 Prenotazione del diritto
In Felpe è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
La procedura provvede ad ordinare i soggetti sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 30 ottobre 2008 potranno usufruire della salvaguardia.
L’informazione circa la salvaguardia del soggetto viene così evidenziata in FELPE:
Gli altri potranno usufruire del beneficio previsto dall’art.12, comma 5 bis, del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro il limite degli stanziamenti previsti dal Ministero, fino alla nuova decorrenza memorizzata in FELPE, previa emanazione del decreto attuativo da parte del Ministero competente.
3 ANNULLAMENTO DELLA “PRENOTAZIONE”
La prenotazione può essere annullata nel caso in cui, successivamente alla verifica con esito positivo, venga accertato:
L’annullamento può essere effettuato tramite l’apposita funzione presente su Felpe, selezionando la voce ’Salvaguardia L.122’.
Nel caso risulti già inoltrata la comunicazione circa il beneficio della salvaguardia, e salvo i casi di decesso e titolarità di pensione diretta, dopo la conferma dell’annullamento, dovrà essere inviata all’interessato, a cura della Sede, la comunicazione prodotta in automatico dalla procedura Felpe e da inviare all’interessato a cura della sede nei casi previsti (allegati 2 e 3).
4 LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AI SENSI DELLA SALVAGUARDIA
L’art. 12, comma 6, della legge 122 del 2010 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del beneficio.
Pertanto, la deroga non viene attribuita d’ufficio, ma solo a seguito della richiesta di avvalimento da parte del lavoratore.
Con successivo messaggio saranno a breve fornite le istruzioni relative alla liquidazione delle pensioni ai sensi della salvaguardia in argomento.
Si segnala intanto che le domande di pensione intese ad ottenete la pensione in funzione della salvaguardia devono essere acquisite in webdom con il prodotto
. “Pensione di anzianità ex L. 122 Mobilità”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità Tipo: 0042 – Deroga ex-legge 122
“Pensione di vecchiaia ex L. 122 Mobilità”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia Tipo: 0042 – Deroga ex-legge 122
E’ stata prevista un’ ulteriore suddivisione (Tipologia della Richiesta) nei seguenti quattro gruppi:
Nel caso in cui le domande fossero state respinte, l’Inps provvederà direttamente al riesame della domanda.
5 CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
Come sopra detto (punto.1) i lavoratori destinatari del beneficio del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art.12 co.5 bis citato sono coloro che nella graduatoria dei potenziali beneficiari della salvaguardia in oggetto si collocano nella posizione successiva al numero10.000.
Al riguardo si precisa che detto beneficio può essere disposto solo previo apposito Decreto Ministeriale di concessione che verrà comunicato con specifico messaggio attuativo.
6 ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DELLE INDENNITA’ DI MOBILITA’ ORDINARIA, LUNGA E PER ULTRACINQUANTENNI RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEI COMMI 5 E 5 BIS DELL’ART.12 DEL D.L. N.78 DEL 2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n.122 del 2010 E INTEGRATO DALLA LEGGE N.220 DEL 2010
Si premette che l’art.12 più volte richiamato, ai commi 1 e2, haintrodotto le nuove decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e si precisa che l’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità spettante.
Si richiama in proposito il messaggio di questo Istituto n. 15953 del 11 luglio 2008.
Di seguito si forniscono istruzioni sulla gestione dell’indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni relativamente all’applicazione dei commi 5 e 5 bis del medesimo articolo 12.
Per quanto riguarda il comma 5, che prevede la salvaguardia delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nel limite di n.10.000 lavoratori beneficiari, si precisa quanto segue.
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all’interno della durata dell’indennità; - qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, il periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione ante lege 122/2010 non può essere indennizzato.
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010.
Si precisa che gli oneri di mobilità lunga, ove dovuti, dovranno essere richiesti fino a detta data di decorrenza.
Per quanto riguarda il comma 5 bis, che prevede, previo apposito Decreto Ministeriale la concessione del prolungamento del sostegno al reddito fino alla nuova decorrenza della pensione, si precisa quanto segue.
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade all’interno della durata dell’indennità; - qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, i ratei di mobilità relativi al periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione potranno essere corrisposti solo su disposizione di specifico Decreto Ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.
- il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010 e la nuova decorrenza della pensione ai sensi della legge n. 122/2010 potrà essere corrisposto solo su disposizione di specifico Decreto Ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.
Si precisa che per detto periodo non dovranno essere richiesti gli oneri di mobilità lunga.
Allegato N.1 Città, data Al Signor/ra Nome Cognome Indirizzo CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Come saprà, la legge n.122 del 2010 ha modificato le norme che riguardano la finestra di accesso al pensionamento, prevedendo un tempo di attesa maggiore rispetto al precedente regime. La stessa legge, però, ha anche individuato alcune tipologie di lavoratori che potranno accedere alla pensione con le regole precedenti a questa riforma (lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, lavoratori posti in mobilità lunga o lavoratori ultracinquantenni ammessi al programma di reimpiego ex lege n.127/2006 sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, e lavoratori che al 31 maggio 2010 percepivano l’assegno straordinario di sostegno al reddito a carico di uno dei fondi di solidarietà).
Poiché Lei rientra fra le menzionate tipologie di lavoratori, La informiamo che, avendo effettuato una prima verifica della sua posizione anagrafica e contributiva, Lei risulta fra i potenziali beneficiari di questa disposizione, con possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia/anzianità dal 1° mese, anno.
La informiamo che dovrà comunque presentare la domanda di pensione in tempo utile, chiedendo espressamente di voler usufruire della deroga al regime delle decorrenze.
Le ricordiamo infine che, qualora Lei intraprenda un’attività di lavoro dipendente o autonomo dopo aver ricevuto questa comunicazione, perderà il diritto ad avvalersi del beneficio.
Cordiali saluti
Il direttore COGNOME NOME Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 Allegato N.2 Città, data Al Signor/ra Nome Cognome Indirizzo CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge 122/2010).
Da una successiva verifica, tuttavia, è risultato che Lei, al termine della prestazione a sostegno del reddito:
per poter usufruire di tale beneficio.
Siamo spiacenti di informarLa che la precedente comunicazione è da considerarsi annullata.
Cordiali saluti
Il direttore COGNOME NOME Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 Allegato N.3 Città, data Al Signor/ra Nome Cognome Indirizzo CAP CITTÀ
Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno __/__/____ Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge 122/2010).
Poiché ci risulta che Lei:
siamo spiacenti di comunicarLe che non potrà più accedere alla pensione dal __/__/____, come in precedenza comunicato.
Cordiali saluti
Il direttore COGNOME NOME Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 |