Direzione Centrale Entrate
Si comunica che questa Direzione sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005.
I soggetti interessati sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991/2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Inoltre sono interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi, registrate nella funzione “interruzione termini” presente nell’area intranet > Soggetto contribuente > Gestione separata “Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati”.
Le lettere, i cui schemi si allegano al presente messaggio, sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale, la seconda contenente i prospetti riepilogativi, riassunti nelle righe sottostanti, di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo.
Per questa ultima evidenza è stata predisposta una lettera diversa, nella quale si chiede al contribuente di porre particolare attenzione ai dati rappresentati, di verificarne la correttezza e soprattutto di validare la situazione esposta. Nel caso di silenzio e dopo 30 giorni dalla data della notifica dell’avviso di pagamento, la posizione debitoria, così come indicata nel prospetto, diverrà definitiva.
Si fa riserva di inviare apposito messaggio per la gestione del rientro delle posizioni.
I contribuenti, infine, sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni utilizzando la causale contributo CXX per gli importi relativi ai contributi omessi e causale COS per le sanzioni calcolate.
Si ricorda che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a) nel caso di denunce presentate entro i termini previsti e lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini (vedi circolari n. 78/99, n.16/2001 e messaggio n. 5 del 19/04/2002).
Si evidenzia che in caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia passerà a recupero crediti per il successivo invio dell’avviso di addebito, non essendo prevista alcuna ulteriore fase amministrativa.
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