Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 20474 del 28-10-2011


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28-10-2011
Messaggio n. 20474
OGGETTO:

Nuova procedura gestione deleghe. Chiarimenti ed estensione del periodo transitorio con riferimento all’accettazione dei flussi Uniemens.

   

1. Estensione del periodo transitorio con riferimento all’accettazione dei flussi Uniemens

Con il messaggio 009655 del 29 aprile 2011 veniva fissato al 1° novembre 2011 il termine a partire dal quale non sarebbe stato più possibile provvedere alla cura degli adempimenti nei confronti dell’Istituto se non da parte dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dalla circolare n. 28/2011 e dal messaggio 18367/2011 .

 

Al momento gran parte dei datori di lavoro si sono adeguati al nuovo sistema, avendo delegato allo svolgimento delle attività nei confronti dell’Inps un intermediario abilitato secondo le nuove modalità, ovvero svolgendo in proprio tali attività. È inoltre stata rilasciata la nuova funzionalità per consentire ai datori di lavoro (titolari o legali rappresentanti) di dare delega ai propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di interesse dell’azienda nei confronti dell’Inps. Verrà infine rilasciata, nelle prossime settimane, la funzionalità prevista dai punti 2.2 o 2.3 della circolare 28/2011 per permettere ai gruppi di impresa ed ai consorzi di società cooperative di delegare una società del gruppo o il consorzio agli adempimenti nei confronti dell’Istituto.

 

Per consentire l’adeguamento al nuovo sistema ai datori di lavoro che non lo avessero ancora fatto, l’Istituto continuerà, fino al mese di dicembre 2011, ad accettare i flussi Uniemens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità. Resta tuttavia fermo che a decorrere dal 1° novembre 2011 (data di fine del periodo transitorio) ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l’accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione.

 

Sarà inoltre avviata, nelle prossime settimane, un’attività di informazione rivolta ai datori di lavoro che ancora non risultano essersi adeguati alle nuove modalità operative.

 

2. Accesso ai servizi per le aziende

Nell’ambito dell’operazione di razionalizzazione degli accessi verrà nelle prossime settimane collegato al sistema di gestione delle deleghe di cui alla circolare 28/2011 anche la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione o di proporre ricorso in via telematica. In entrambi i casi, pertanto, gli atti e le istanze potranno essere presentati unicamente da chi ha titolo ad agire in nome e per conto del datore di lavoro: titolari di aziende individuali, legali rappresentanti di società, intermediari delegati secondo le nuove modalità.

Al contrario giova chiarire che dalle disposizioni della circolare n. 28/2011 e dei successivi messaggi di chiarimento ed ulteriore specificazione è per il momento escluso  il settore del lavoro domestico.

 

3. Rilascio del codice PIN. Chiarimenti.

Il nuovo sistema di gestione delle deleghe è volto a consentire agli intermediari di rendere all’Istituto una autocertificazione in ordine alle deleghe ricevute; nei prossimi giorni sarà inoltre rilasciata la funzionalità volta a consentire ai datori di lavoro (titolari e legali rappresentanti) di delegare gli adempimenti ad un proprio dipendente.

In tutti i casi è però necessario che i soggetti in questione possano autenticarsi nel sistema ed accedere ai servizi per le aziende. È quindi indispensabile che in tutti i casi si richieda un PIN, da rilasciare a cura delle strutture territoriali, abilitato ad operare sui servizi per le aziende.

Con la circolare n. 28/2011 e con il successivo messaggio n. 018367 del 27/09/2011 sono stati rilasciati i seguenti moduli per il rilascio del PIN:

-         Richiesta assegnazione "PIN" datore di lavoro (SC65), destinato ai titolari di impresa individuale ed ai rappresentanti legali di società;

-         Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato (SC64), destinato ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali);

-         Richiesta assegnazione "PIN" intermediario associazioni (SC63), destinato ai responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni datoriali di imprese artigiane o piccole imprese;

-         Richiesta di assegnazione del "pin" ai sub-delegati dei datori di lavoro o degli intermediari (SC62), destinato ai dipendenti o collaboratori degli intermediari o dei datori di lavoro, che saranno sub-delegati ad operare per conto degli stessi.

 

È necessario precisare che in tutti i casi sopra elencati le sedi dovranno rilasciare un PIN valido per l’accesso ai servizi per le aziende, secondo la tabella sotto riportata:

 

Categoria di soggetti

modulo da utilizzare

classe utente del PIN

Titolari di impresa individuale

Legali rappresentanti di società

SC65

Azienda

Consulenti del lavoro

Avvocati,

Dottori commercialisti,

Ragionieri e periti commerciali

SC64

Consulente

Responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni datoriali di imprese artigiane o piccole imprese

SC63

Associazione di categoria

Dipendenti o collaboratori degli intermediari o dei datori di lavoro, che saranno sub-delegati ad operare per conto degli stessi

SC62

Operatore servizi azienda

In tutti i casi sopra elencati saranno automaticamente resi operativi i medesimi “servizi azienda”.

Resta fermo che, per operare in nome e per conto di un datore di lavoro occorrerà:

-         nel caso dei titolari o legali rappresentanti, essere associati all’anagrafica dell’azienda, ad opera della sede;

-         nel caso di intermediari autorizzati (consulenti o associazioni), aver acquisito apposita delega da parte del datore di lavoro, secondo le modalità di cui alla circolare n. 28/2011;

-         nel caso di dipendente di un intermediario, essere stato sub-delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, da un intermediario che abbia acquisito una apposita delega da parte del datore di lavoro, secondo le modalità di cui alla circolare n. 28/2011;

-         nel caso di dipendente di un datore di lavoro, essere stato delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, dal titolare o legale rappresentante dell’azienda.

 

4. Procedura per gli operatori INPS per la consultazione delle deleghe

Si informano le strutture territoriali dell’avvenuto rilascio in intranet di una applicazione denominata "Gestione deleghe" che permette la consultazione (mediante funzionalità di ricerca per campi) della lista degli intermediari abilitati all'acquisizione delle deleghe esplicite di cui alla circolare 28/2011, e la lista delle deleghe (matricole) acquisite da uno specifico intermediario.

Tale funzionalità potrà essere di ausilio nel dare assistenza agli utenti che sperimentino difficoltà nell’accesso al sistema o nell’utilizzo dello stesso.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori