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940311
DIREZIONE CENTRALE
  PER LE PENSIONI
Circolare n. 75
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
        e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
recante norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori pubblici e privati.
Eta' pensionabile per il "personale viaggiante"
iscritto al Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto.
DIREZIONE CENTRALE
  PER LE PENSIONI
Roma, 4 marzo 1994    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 75       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO LEGALI
                      AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                      AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                      AI VICE COMMISSARI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         PROVINCIALI
Allegato 1
OGGETTO:  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
          recante norme per il riordinamento del sistema
          previdenziale dei lavoratori pubblici e privati.
          Eta' pensionabile per il "personale viaggiante"
          iscritto al Fondo di previdenza per il personale
          addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Come e' noto, l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 503, estende alle pensioni a carico delle forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di eta'
dettate dall'articolo 1 dello stesso decreto per il pensio-
namento di vecchiaia nel regime generale.
In deroga a quanto disposto al comma 1, il comma 2 del
menzionato articolo conferma i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 per il "personale
viaggiante" iscritto al Fondo di previdenza autoferrotran-
vieri.
Con circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 e' stata fatta
riserva sulla individuazione dei soggetti rientranti nel
campo di applicazione del comma 2 dell'articolo 5 sopraci-
tato.
Con la presente circolare si scioglie la riserva sul punto
in questione e si forniscono le seguenti istruzioni e
disposizioni applicative.
In via preliminare all'individuazione specifica delle
qualifiche possedute e delle mansioni svolte dai soggetti
destinatari della norma, con esplicita limitazione ai fini
previdenziali che qui interessano, si precisa che per
"personale viaggiante" deve intendersi il personale che, in
base alle disposizioni contrattuali, riveste una delle
qualifiche professionali le cui mansioni comportino la
prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto.
In relazione alla dipendenza mansione-qualifica rivestita,
alla declaratoria delle mansioni di cui all'ultimo accordo
nazionale di lavoro stipulato ed ai relativi inquadramenti
effettuati, la norma in esame trova applicazione specifica
per le sottoelencate qualifiche:
settore autofiloferrotranvieri
Conduttore-frenatore, conducente di linea, capotreno,
fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore
titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento
(limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliet-
taio, bigliettaio scelto e conducente), controllore viag-
giante;
settore lagunari
Allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I
classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore
motoscafo lagunare, conduttore di M/B di stazza non supe-
riore alle 50 T., motorista navale di II  classe per moto-
battello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di
I  classe di M/B di stazza non superiore alle 50 T., moto-
rista navale di I  classe per motonavi, preposto condotta
mezzi;
settore lacuali
Allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo,
conduttore di natante ausiliario, fuochista abilitato,
marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave,
capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchini-
sta motorista, capitano, capitano di I  classe;
settore funivie aeree e terrestri
Addetto scorta vetture.
Per quanto riguarda il momento della vita lavorativa nel
quale l'appartenenza al personale viaggiante rileva ai fini
dell'individuazione del limite di eta' per il pensionamento
di vecchiaia, si precisa che le disposizioni del comma 2
dell'articolo 5 del decreto n. 503 trovano applicazione nei
confronti dei soggetti che rivestano una delle qualifiche
sopra descritte e svolgano stabilmente le relative mansioni
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10
della legge n. 830 del 28 luglio 1961, il limite di eta' per
il diritto alla pensione di vecchiaia per il "personale
viaggiante" citato resta confermato nel 60  anno per gli
uomini e nel 55 anno per le donne.
Per il medesimo personale l'eta' per il conseguimento della
pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 11
della stessa legge n. 830 resta confermata nel 55  anno, sia
per gli uomini che per le donne.
Lo svolgimento effettivo, stabile e prevalente, delle
mansioni tipiche di personale viaggiante alla data di
esonero, con riferimento specifico alle qualifiche rivesti-
te, dovra' essere attestato dalle aziende con esplicita
assunzione di responsabilita' su quanto dichiarato.
A tale scopo e' stato predisposto l'unito fac-simile di
dichiarazione di responsabilita' che dovra' essere inviata
dalle aziende medesime in allegato alle domande di pensio-na-
mento interessate dalla norma succitata.
                         *         *
                              *
Le disposizioni della presente circolare dovranno essere
portate a conoscenza, con la massima urgenza, delle aziende
autoferrotranviarie con cui le Sedi hanno rapporti connessi
all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei
contributi dovuti al Fondo trasporti a norma delle circolari
n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
                               IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                        TRIZZINO
              DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
             Comma 2  art.5 D.L. 503 del 30.12.1992
                                titolare
          Il sottoscritto ______________________
                          legale rappresentante
dell'Azienda...................................consapevole
delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono
dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la
propria responsabilita' quanto segue, con riferimento al
comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del
30.12.1992.
L'agente.....................riveste alla data di esonero la
qualifica di..................e, in base alle disposizioni
contrattuali, svolge effettivamente, in modo stabile e
prevalente, mansioni tipiche di personale viaggiante ine-
renti la guida, la conduzione, la scorta, il controllo e la
responsabilita' in marcia dei mezzi di trasporto utilizzati
dall'Azienda secondo le diverse modalita' di esercizio.
________________li'____________
                                    FIRMA DEL TITOLARE
                                    O LEGALE RAPPRESENTANTE
                                    DELL'AZIENDA
                                     (TIMBRO DELL'AZIENDA)