Direzione Generale
Si trasmette il presente messaggio in internet.
L’art. 12 della convenzione stipulata con i CAF e gli altri soggetti abilitati per l’acquisizione e trasmissione dei modelli DETR, prevede la verifica annuale, a campione, di un numero di dichiarazioni pari ad almeno l’1% di quelle trasmesse.
A. Iter dei controlli
Per l’effettuazione dei controlli le Strutture territoriali dovranno operare secondo il seguente iter procedurale:
c) verificare l’esattezza delle dichiarazioni trasmesse.
- Codice 1, data di sottoscrizione del modulo trasmesso difforme rispetto a quella sottoscritta dal dichiarante;
- Codice 4, rettifica di dichiarazioni erronee già trasmesse;
- Codice 5, trasmissione oltre il 45° giorno dalla sottoscrizione del modulo di richiesta delle detrazioni oggetto di controllo.
A tal fine sarà necessario richiedere copia del modulo di richiesta delle detrazioni, in formato cartaceo o elettronico, all’ufficio del soggetto abilitato che l’ha trasmesso.
L’Istituto metterà a disposizione di ciascuna Struttura territoriale interessata l’elenco degli uffici dei soggetti abilitati da contattare per le verifiche, in base all’estrazione del campione. In particolare ciascuna Struttura territoriale avrà a disposizione in procedura l’elenco delle dichiarazioni da controllare; all’interno di ogni dichiarazione sarà presente l’indirizzo mail e, se disponibile, il numero di telefono del soggetto abilitato che ha trasmesso il modulo.
Qualora il soggetto abilitato abbia conservato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Convenzione copia del modello di detrazione in formato elettronico o proceda alla relativa scansione, potrà trasmetterli alla casella di Posta Elettronica Certificata della Struttura territoriale competente o utilizzare altra modalità idonea individuata dalla Struttura stessa.
L’esito delle singole verifiche è consultabile in tempo reale da parte dei soggetti abilitati;
e) la fase di controllo dovrà terminare entro il 15/11/2012;
B. Organizzazione delle attività e precisazione sui controlli.
B. 2. Variazioni esito controlli.
- modifica del codice errore, laddove l’errore risulti diverso da quello originariamente inserito;
Difformità tra la data di sottoscrizione del modulo trasmesso rispetto a quella di sottoscrizione da parte del dichiarante
Tale controllo dovrà essere realizzato sulla base del confronto tra il modulo di dichiarazione che risulta dalla trasmissione e quello che reca la sottoscrizione da parte del dichiarante prodotto, in via cartacea o elettronica, dal soggetto abilitato ai fini delle verifiche.
Difformità tra dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione sottoscritto
Le Strutture territoriali verificheranno la corrispondenza tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli presenti nel modulo di dichiarazione presentato ai fini delle verifiche.
Trasmissione di dati insuscettibili di costituire variazione di dichiarazione precedentemente trasmessa e validamente acquisita dai sistemi informatici INPS
Qualora il soggetto abilitato abbia trasmesso più dichiarazioni relative allo stesso soggetto senza variazioni dei dati contenuti nella procedura sarà visualizzato il relativo codice errore che la Struttura territoriale confermerà, se non contestato dal soggetto abilitato con documentazione probatoria aggiuntiva.
Errori rettificati
Se i soggetti abilitati dimostrano di aver prodotto delle dichiarazioni rettificative, si deve accogliere la giustificazione solo se la rettifica consegue ad una nuova dichiarazione relativa ai carichi di famiglia dell’interessato.
Rettifica di dichiarazioni erronee già trasmesse
Il corrispettivo non è riconosciuto in caso di rettifiche di dichiarazioni erronee già fatturate, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione.
Trasmissione oltre il 45° giorno dalla sottoscrizione del modulo di richiesta delle detrazioni oggetto di controllo
Non è dovuto corrispettivo per le dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi e validamente acquisiti dai sistemi informatici dell’INPS oltre il quarantacinquesimo giorno dalla firma della rispettiva dichiarazione, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione.
C. RICOSTITUZIONI
In tutti i casi nei quali emergono dati diversi da quelli registrati negli archivi e che incidono sulla prestazione, le pensioni interessate saranno elaborate a livello centrale nell’ambito delle ricostituzioni a cadenza mensile (vd. messaggio n. 870/2011 punto 1.1) indipendentemente dall’applicazione della penale.
La Direzione regionale è chiamata a coordinare le attività delle Strutture territoriali, nonché a monitorare e garantire il rispetto dei tempi prefissati.
- Giuseppe Burgio o Cristiana Santulli per gli aspetti amministrativi; - detrazioni@inps.it per gli aspetti tecnici ed informatici.
Il Direttore Centrale Uselli Il Direttore Centrale Blandamura
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