Direzione Centrale Entrate
Premessa
Con circolare n. 99/2012 sono state illustrate disciplina e disposizioni applicative del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, co. 21, legge n. 214/2011, relativamente ai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali (Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai) confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i quali, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni. Al fine di agevolare i datori di lavoro - responsabili del versamento del contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218/1952 - soprattutto nella difficile attività di verifica, in capo ai propri dipendenti, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo – l’Istituto ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito Internet un’applicazione con i nominativi dei soggetti interessati (v. p.3 della circ. 99/2012). Successivamente all’emanazione della citata circolare n.99/2012, da più parti sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di inserimento di lavoratori nel novero dei soggetti individuati nella predetta applicazione e, di conseguenza, destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011.
1. Termini e modalità di regolarizzazione.
Preliminarmente si precisa che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro ritenga dovuto il contributo in relazione a lavoratori i cui nominativi non risultano nell’applicazione, può comunque procedere al relativo versamento, dandone notizia all’Istituto. A tal fine potrà essere utilizzato il cassetto bi-direzionale. Ciò premesso, si comunica che si è provveduto ad implementare l’applicazione residente sul sito Internet dell’Istituto. Tenuto conto di quanto precede, a modifica di quanto disposto al punto 3.1.2 della circolare n. 99/2012, la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. Nel caso in cui i datori di lavoro debbano recuperare importi erroneamente versati a titolo del contributo in parola, compileranno il flusso UNIEMENS come segue:
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2. Ulteriori chiarimenti
Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori per i quali è dovuto il contributo, nonché sulle modalità di assolvimento del relativo obbligo di versamento in alcune particolari fattispecie.
a) Determinazione anzianità contributiva al 31.12.1995
Concorrono a determinare l’anzianità contributiva richiesta (cinque o più anni alla data del 31.12.95), sia i contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli da riscatto, accredito figurativo, ricongiunzione, trasferimento (anche a titolo gratuito ex lege n. 44/1973), ecc., accreditati sulla posizione assicurativa di ciascun interessato, accesa in uno dei fondi contemplati dalla norma.
b) Dirigenti d’aziende industriali
I dirigenti di aziende industriali destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011 sono coloro che, nel periodo di vigenza della norma[1], risultano iscritti nella apposita gestione assicurativa, con separata evidenza contabile, istituita all'interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall’art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). Tali dirigenti sono individuati nelle denunce mensili Uniemens dal codice qualifica “3”. In proposito si veda il messaggio. n. 12489 del 29/05/2008 (allegato 1) nel quale (p. 4 – 7) sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta utilizzazione del predetto codice qualifica “3”.
c) Trasferimento di lavoratore fra aziende facenti parte dello stesso gruppo di imprese
Nei casi in cui è intervenuta la cessione dei contratti di lavoro ad altra società - a seguito di trasferimento di ramo d'azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell'ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con applicazione dell'art. 2112 del codice civile (circ. 22 del 31 gennaio 2001), comportando dette operazioni la conservazione della posizione acquisita presso il cedente, l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà, ivi compresa la regolarizzazione di cui al punto 3 della circolare n. 99/2012, è assolto dall’azienda che ha in carico i lavoratori interessati.
d) Trasferimento all’estero di lavoratore
Nel caso di lavoratore trasferito all’estero in paese con cui non vigono convenzioni di sicurezza sociale (legge n. 398/1987), l’azienda provvederà alla regolarizzazione del versamento del contributo in oggetto tenendo conto dei differenti criteri di determinazione dell’imponibile contributivo[2] .
e) Situazioni controverse
I lavoratori interessati dal prelievo contributivo e in tal senso inclusi nell’applicativo residente in Internet, laddove ritenessero di non essere destinatari della normativa in argomento, dovranno rappresentare immediatamente detta situazione al datore di lavoro, che provvederà – con la massima urgenza - a darne comunicazione all’Istituto attraverso il cassetto bi-direzionale. Nelle more di definizione della casistica a cura delle Sedi, il contributo continua ad essere dovuto. Nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata, le Sedi provvederanno a darne comunicazione ai datori di lavoro che, successivamente, potranno recuperare quanto in precedenza versato. A tal fine seguiranno le indicazioni illustrate al precedente punto 1).
f) Versamento del contributo di solidarietà per i lavoratori cessati
Nei casi di cessazione di rapporto di lavoro intervenuti nelle more di emanazione della circolare n.99/2012, soggetto responsabile del versamento del contributo in argomento rimane l’ex datore di lavoro ex art.19 della legge n. 218/52.
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