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Messaggio numero 16058 del 04-10-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-10-2012
Messaggio n. 16058
Allegati n.1
OGGETTO:

Contributo di solidarietà di cui all’art. 24, co. 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori assoggettati al contributo di solidarietà.

Modalità di recupero del contributo di solidarietà versato ma non dovuto.

Versamento del contributo ex lege n. 214/2011 in particolari fattispecie.

Ulteriori precisazioni.

   

 

 

Premessa

 

Con circolare n. 99/2012 sono state illustrate disciplina e disposizioni applicative del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, co. 21, legge n. 214/2011, relativamente ai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali (Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai) confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i quali, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni.

Al fine di agevolare i datori di lavoro - responsabili del versamento del contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218/1952  - soprattutto nella difficile attività di verifica, in capo ai propri dipendenti, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo – l’Istituto ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito Internet un’applicazione con i nominativi dei soggetti interessati (v. p.3 della circ. 99/2012). 

Successivamente all’emanazione della citata circolare n.99/2012, da più parti sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di  inserimento di lavoratori nel novero dei soggetti individuati nella predetta  applicazione e, di conseguenza, destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011.

 

1.  Termini e modalità di regolarizzazione.

 

Preliminarmente si precisa che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro ritenga dovuto il contributo in relazione a lavoratori i cui nominativi non risultano nell’applicazione, può comunque  procedere al relativo versamento, dandone notizia all’Istituto. A tal fine potrà essere utilizzato  il cassetto bi-direzionale.

Ciò premesso, si comunica che si è provveduto ad implementare l’applicazione residente sul sito Internet dell’Istituto. Tenuto conto di quanto precede, a modifica di quanto disposto al punto 3.1.2 della circolare n. 99/2012, la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

Nel caso in cui i datori di lavoro debbano recuperare importi erroneamente versati a titolo del contributo in parola, compileranno il flusso UNIEMENS come segue:

 

  • valorizzeranno nell’elemento <AltreACredito> di< DatiRetributivi> di< Denuncia Individuale> l’elemento  <CausaleACredito> indicando la nuova causale “L241” avente il significato di “recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)” e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da recuperare.

 

 

***

 

 

2. Ulteriori chiarimenti

 

Si forniscono  di seguito ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori per i quali è dovuto il contributo, nonché sulle modalità di assolvimento del relativo obbligo di versamento  in alcune particolari fattispecie.

 

 

a)  Determinazione anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Concorrono a determinare l’anzianità contributiva richiesta (cinque o più anni alla data del 31.12.95), sia i contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli da riscatto, accredito figurativo, ricongiunzione, trasferimento (anche a titolo gratuito ex lege n. 44/1973), ecc., accreditati sulla posizione assicurativa di ciascun interessato, accesa in uno dei fondi contemplati dalla norma.

 

b)  Dirigenti d’aziende industriali

 

I dirigenti di aziende industriali destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011 sono coloro che, nel periodo di vigenza della norma[1], risultano iscritti nella apposita gestione assicurativa, con separata evidenza contabile, istituita all'interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall’art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

Tali dirigenti sono individuati nelle denunce mensili Uniemens dal codice qualifica “3”.

In proposito si veda il messaggio. n. 12489 del 29/05/2008 (allegato 1) nel quale (p. 4 – 7) sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta utilizzazione del predetto codice qualifica “3”.

 

 

c)   Trasferimento di lavoratore fra aziende facenti parte dello stesso gruppo di imprese

 

Nei casi in cui è intervenuta la cessione dei contratti di lavoro ad altra società - a seguito di trasferimento di ramo d'azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell'ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con applicazione dell'art. 2112 del codice civile (circ. 22 del 31 gennaio 2001), comportando dette operazioni la conservazione della  posizione acquisita presso il cedente, l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà, ivi compresa la regolarizzazione di cui al punto 3 della circolare n. 99/2012, è assolto dall’azienda che ha in carico i lavoratori interessati.

 

d)  Trasferimento all’estero di lavoratore

 

Nel caso di lavoratore trasferito all’estero in paese con cui non vigono convenzioni di sicurezza sociale (legge n. 398/1987), l’azienda provvederà alla regolarizzazione del versamento del contributo in oggetto tenendo conto dei differenti criteri di determinazione dell’imponibile contributivo[2] .

 

e)  Situazioni controverse

 

I lavoratori interessati dal prelievo contributivo e in tal senso inclusi nell’applicativo residente in Internet, laddove ritenessero di non essere destinatari della normativa in argomento, dovranno  rappresentare immediatamente detta situazione al datore di lavoro, che provvederà – con la massima urgenza - a darne comunicazione all’Istituto attraverso il cassetto bi-direzionale. Nelle more di definizione della casistica a cura delle Sedi, il contributo continua ad essere dovuto. Nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata, le Sedi provvederanno a darne comunicazione ai datori di lavoro che, successivamente, potranno recuperare quanto in precedenza versato. A tal fine seguiranno le indicazioni illustrate al precedente punto 1).

 

f)    Versamento del contributo di solidarietà per i lavoratori cessati

 

Nei casi di cessazione di rapporto di lavoro intervenuti nelle more di emanazione della circolare n.99/2012, soggetto responsabile del versamento del contributo in argomento rimane l’ex datore di lavoro ex art.19 della legge n. 218/52.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


 

[1] Per i lavoratori dipendenti il contributo è dovuto – ricorrendone i presupposti – dal 1/1/2012 al 31/12/2017.

[2] Imponibile contrattuale (legge n.389/1989) per i periodi di lavoro svolti in Italia e retribuzioni convenzionali ex lege n.398/1987 per quelli svolti all’estero.