Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 132 del 7-12-2007.htm
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 7 Dicembre 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
132
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori
viventi a carico dell’ascendente
SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti sull’equiparazione
a figli dei nipoti minori diretti
viventi a carico dell’ascendente introdotta
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 .
Premessa
Da diverse Strutture Periferiche sono stati
formulati numerosi quesiti relativi all’ambito di applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 180/99 che, com’è noto, dichiarando
“l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del d.p.r. n.818 del 26 aprile
1957 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori
dei quali risulti provata la vivenza a carico”, ha sostanzialmente equiparato
a figli i nipoti minori diretti, viventi a carico degli ascendenti.
Con Circolari n.
195/1999
e
213/2000
sono state impartite istruzioni conseguenti all’equiparazione introdotta
dalla citata Sentenza e sono stati adottati dei criteri applicativi per i
trattamenti di famiglia e per le pensioni ai superstiti.
Con la presente Circolare si forniscono ulteriori
precisazioni in merito
all’applicazione della suindicata sentenza.
1. Ambito di applicazione
dell’equiparazione tra nipoti diretti e figli
Ai fini dei trattamenti di famiglia, poiché la
sentenza n.180/99 ha fatto espresso riferimento ai
minori
, l’equiparazione a figli dei nipoti in linea retta viene
meno con il compimento del diciottesimo anno di età da parte dei nipoti
stessi.
Tale limite di durata dell’equiparazione nipoti-figli comporta che, con il
raggiungimento della maggiore età, si determini un diverso regime giuridico
per i nipoti rispetto ai figli in materia di trattamenti di famiglia.
Si fornisce, di seguito, un’elencazione delle
principali differenze tra la
disciplina vigente per i figli e quella prevista per i nipoti
equiparati a figli ai sensi della sentenza n.180/99 sopra citata.
a) I nipoti diretti viventi a carico
dell’ascendente, con il raggiungimento della maggiore età, non possono essere
equiparati a figli. Ne consegue che il nipote diretto, anche se studente o
apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso
(un nucleo familiare con almeno 4 figli fino a 26 anni), non può essere
compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell’anf non essendo
assimilabile a figlio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla
Legge
n. 296
del
27 dicembre 2006,
per i figli e gli altri soggetti equiparati che, se studenti o apprendisti
tra i 18 e i 21 anni ed appartenenti al c.d. nucleo numeroso, conservano il
diritto all’anf fino al ventunesimo anno (Circolare n.13/2007).
Inoltre, con il compimento del diciottesimo anno
(a differenza di quanto previsto per i figli ed equiparati), per i nipoti
diretti cessa anche il diritto agli assegni familiari (quote di
maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i
pensionati dei lavoratori autonomi, e ciò sia nel caso di rapporto di lavoro in corso, che di
pensione diretta che di pensione ai superstiti.
b) I nipoti diretti viventi a carico
dell’ascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati
tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei nuclei numerosi a
differenza di quanto stabilito per i figli e per gli altri soggetti
equiparati che assumono rilevanza fino al 26° anno di età.
c) L’equiparazione nipoti-figli, valida fino al
raggiungimento della maggiore età, si riscontra anche nella disciplina
vigente in materia di inabilità: pertanto i nipoti maggiorenni inabili a
proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti del nucleo e, conseguentemente, non sono
titolari delle suddette prestazioni mentre i figli maggiorenni inabili fanno
parte del nucleo e conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità con l’unica condizione, nel caso di anf e
af su pensione ai superstiti, che siano inabili al momento del decesso del
dante causa .
d) I nipoti che diventano inabili tra la morte
del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno perdono il diritto ai
trattamenti di famiglia con il
compimento dei diciotto anni, mentre i figli che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il
compimento del diciottesimo anno conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità.
2.
Vivenza a carico
Come accennato in premessa, i nipoti minori
diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come
precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale
dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli
stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al
mantenimento di questi ultimi.
Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario
quindi che i genitori dei minori non
svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da
intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi
titolo percepita .
Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere
oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche
mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni
pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere
considerati a carico degli ascendenti,
il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è
soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di
abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita
catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti
possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l’eventuale
indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché
quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento
di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente
destinata a tale impiego e non invece
all’ incremento del patrimonio del genitore stesso.
Il Direttore generale
Crecco