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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 132 del 7-12-2007.htm
  
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente
  


 
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 7 Dicembre 2007
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  132
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente
 
SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti sull’equiparazione a  figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell’ascendente introdotta  dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 .         
 
Premessa
Da diverse Strutture Periferiche sono stati formulati numerosi quesiti relativi all’ambito di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 che, com’è noto, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del d.p.r. n.818 del 26 aprile 1957 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico”, ha sostanzialmente equiparato a figli i nipoti minori diretti, viventi a carico degli ascendenti.
 
 
Con Circolari n.195/1999 e 213/2000 sono state impartite istruzioni conseguenti all’equiparazione introdotta dalla citata Sentenza e sono stati adottati dei criteri applicativi per i trattamenti di famiglia e per le pensioni ai superstiti.
Con la presente Circolare si forniscono ulteriori precisazioni  in merito all’applicazione della suindicata sentenza.
 
 
 1. Ambito di applicazione dell’equiparazione tra nipoti diretti e figli
Ai fini dei trattamenti di famiglia, poiché la sentenza n.180/99 ha fatto espresso riferimento ai
minori
, l’equiparazione a figli dei nipoti in linea retta viene meno con il compimento del diciottesimo anno di età da parte dei nipoti stessi.
Tale limite di durata  dell’equiparazione nipoti-figli comporta che, con il raggiungimento della maggiore età, si determini un diverso regime giuridico per i nipoti rispetto ai figli in materia di trattamenti di famiglia.
 
Si fornisce, di seguito, un’elencazione delle principali differenze tra la  disciplina vigente per i figli e quella prevista per i nipoti equiparati a figli ai sensi della sentenza n.180/99 sopra citata.
 
a) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, con il raggiungimento della maggiore età, non possono essere equiparati a figli. Ne consegue che il nipote diretto, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso (un nucleo familiare con almeno 4 figli fino a 26 anni), non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell’anf non essendo assimilabile a figlio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla
Legge
n. 296
del
27 dicembre 2006, per i figli e gli altri soggetti equiparati che, se studenti o apprendisti tra i 18 e i 21 anni ed appartenenti al c.d. nucleo numeroso, conservano il diritto all’anf fino al ventunesimo anno (Circolare n.13/2007).
 
Inoltre, con il compimento del diciottesimo anno (a differenza di quanto previsto per i figli ed equiparati), per i nipoti diretti cessa anche il diritto agli assegni familiari (quote di maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i pensionati dei lavoratori autonomi, e ciò sia nel caso di  rapporto di lavoro in corso, che di pensione diretta che di pensione ai superstiti.
 
b) I nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei nuclei numerosi a differenza di quanto stabilito per i figli e per gli altri soggetti equiparati che assumono rilevanza fino al 26° anno di età.
 
c) L’equiparazione nipoti-figli, valida fino al raggiungimento della maggiore età, si riscontra anche nella disciplina vigente in materia di inabilità: pertanto i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti  del nucleo e, conseguentemente, non sono titolari delle suddette prestazioni mentre i figli maggiorenni inabili fanno parte del nucleo e conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità  con l’unica condizione, nel caso di anf e af su pensione ai superstiti, che siano inabili al momento del decesso del dante causa .
 
 
d) I nipoti che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno perdono il diritto ai trattamenti di famiglia  con il compimento dei diciotto anni, mentre i figli che diventano inabili  tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno conservano il diritto  finché dura lo stato di inabilità.
 
 
2. Vivenza a carico
Come accennato in premessa, i nipoti minori diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico  sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i  genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.
 
Affinché i nipoti possano essere considerati  a carico degli ascendenti è necessario quindi che  i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita .
 
Dette circostanze,  autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché  in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).
 
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti,  il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
 
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti,  non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e  non invece all’ incremento del patrimonio del genitore stesso.
 
Il Direttore generale
Crecco