Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Direzione
Centrale
Vigilanza
sulle Entrate ed Economia Sommersa
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 27
Settembre 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 153
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
I
stituzione del modello DMAG UNICO ai fini della
dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata ( operai a tempo
indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali).
SOMMARIO
:
Pre messa.
Il modello DMAG UNICO.
Struttura del modello.
3.1.
Quadro A – Azienda.
3.2.
Codice identificativo
azienda.
3.3.
Codice fiscale 2.
3.4.
Accentramento.
3.5.
Associazione.
3.6.
E-mail.
Quadro B - Adesione.
Quadro C - Importi a contribuzione
differenziata.
Quadro D - Dichiarazioni di
responsabilità.
Quadri E - F.
7.1
Quadro E – Dati azienda.
7.2
Quadro F – Dati anagrafici e retributivi
del lavoratore.
7.2.1 Classificazione.
7.2.2 Tipo contratto.
7.3
Codice ISTAT.
7.4
Dimissioni.
Incontri con le parti sociali
1. Premessa.
In ottica di
superamento di alcuni aspetti di criticità emersi in relazione alle crescenti
complessità gestionali del comparto agricolo e con l’obiettivo di determinare
un innalzamento del livello
quali-quantitativo dell’attività delle Sedi attraverso una riduzione degli
spazi temporali impiegati nelle fasi di lavoro, è stato ridisegnato il
modello di dichiarazione di manodopera agricola trimestrale degli operai a
tempo determinato (OTD), indeterminato (OTI) e compartecipanti individuali
(CI): DMAG-UNICO.
L’iniziativa si
inquadra nel contesto degli interventi di miglioramento posti in essere
dall’Istituto in coerenza con gli indirizzi strategici individuati dal
Consiglio di Amministrazione nel tracciare le linee di indirizzo per il piano
triennale 2001 – 2003 con l’obiettivo di:
q
semplificare
la modulistica;
q
riqualificare
le informazioni necessarie per fotografare la realtà aziendale nella sua
specifica consistenza ed articolazione;
q
gestire
le novità legislative emanate di recente per il settore agricolo;
q
offrire
,
nell’ambito del processo “dal cartaceo al telematico”, all’utenza specifica
ed in particolare alle Associazioni datoriali, moderni strumenti di
trasmissione dei dati:
internet
;
q
riprogettare
la struttura dell’archivio delle aziende agricole assuntrici di manodopera,
dinamicamente gestibile nelle ipotesi di sospensione e/o cessazione
dell’attività;
q
implementare
le informazioni relative ai rapporti di lavoro degli operai occupati dalle
aziende, nell’ambito della riprogettazione del nuovo archivio di gestione dei
lavoratori agricoli dipendenti, quale data base per la predisposizione degli
elenchi annuali, nonché per garantire agli interessati ed alle Organizzazioni
Sindacali di categoria una
consultazione on line
dell’insieme degli
elementi costitutivi del rapporto di lavoro.
2. Il modello DMAG UNICO.
La nuova versione
della dichiarazione, già disponibile presso le Sedi e che dovrà essere
distribuita all’utenza specifica a partire dalla data di emissione della
presente circolare, sostituisce le precedenti versioni dei modelli DMAG/D e
DMAG/R.
Ne consegue che
in occasione della presentazione della dichiarazione trimestrale competenza
3°
trimestre 20002
(scadenza 25
ottobre 2002)
le aziende dovranno utilizzare, esclusivamente, il modello
DMAG-UNICO.
Al riguardo si
precisa che la struttura e le caratteristiche del DMAG-UNICO consentono,
altresì, alle aziende di presentare eventuali dichiarazioni “tardive”
(periodi pregressi non denunciati) che si collocano temporalmente a partire
dal
1° trimestre 1998
.
Si sottolinea, infine, che l’utilizzo del
modello è esteso anche alle denunce di variazione dei dati aziendali e/o
retributivi dei lavoratori in relazione alle dichiarazioni presentate in
precedenza, ma comunque non anteriori al 1° trimestre 1998.
Il modello
DMAG-UNICO è predisposto per la dichiarazione della manodopera agricola
occupata a tempo determinato, indeterminato, nonché per i compartecipanti
individuali.
In proposito si
rammenta che le aziende devono continuare a presentare due distinte
dichiarazioni in ordine alla tipologia di manodopera occupata:
q
la
prima per gli operai a tempo determinato (OTD) e/o compartecipanti individuali (CI);
q
la
seconda per gli operai a tempo indeterminato (OTI).
Per una corretta
e chiara compilazione delle dichiarazioni si rimanda alle istruzioni
contenute nell’allegato manuale che sarà disponibile quanto prima anche nel
sito “Servizi per l’Agricoltura” via INTRANET per le Sedi e INTERNET per
l’utenza del settore.
3. Struttura del modello.
La versione del
modello DMAG-UNICO è composta di due parti:
q
la
prima, utilizzata dal datore di lavoro per indicare i dati aziendali completi
e fornire le altre informazioni
necessarie per il calcolo contributivo, è composta da un frontespizio e
quattro quadri:
o
quadro
“A”: azienda
o
quadro
“B”: adesione a contratti di riallineamento e/o emersione
o
quadro
“C”: importi a contribuzione differenziata
o
quadro
“D”: dichiarazione di responsabilità
q
la
seconda, predisposta per l’indicazione dei dati occupazionali e retributivi
dei lavoratori, si articola in due quadri:
o
quadro
“E”: azienda (riepilogo dati)
o
quadro
“F”: dati anagrafici e retributivi dei lavoratori.
3.1. Quadro A – Azienda.
Nel quadro “A” il
datore di lavoro deve indicare gli elementi necessari all’identificazione
dell’azienda compresa la tipologia aziendale. A tale proposito si sottolinea
che a seguito delle innovazioni introdotte da recenti disposizioni di legge
ed in particolare dai decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001 –
orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura,
delle foreste e del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001 n. 57 (circ. INPS
n.
34 del 7 febbraio 2001) – sono stati istituiti nuovi codici:
q
Tipo
Ditta 1
:
10
: Cooperative agricole di
imprenditori agricoli a titolo principale e loro consorzi ”quando
utilizzano per lo svolgimento delle attività” prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla
cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
11
: Cooperative agricole di
coltivatori diretti e loro consorzi”quando utilizzano per lo svolgimento
delle attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo
del ciclo biologico;
45
: Cooperative di imprenditori agricoli a titolo
principale e loro consorzi, di tipo industriale”quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo
sviluppo del ciclo biologico;
46
: Cooperative agricole di coltivatori diretti e loro consorzi, di tipo
industriale”quando utilizzano per lo svolgimento delle attività”
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
Nel merito si fa
riserva di fornire ulteriori istruzioni.
q
Tipo Ditta 2:
41
:
Azienda che non versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
42
:
Azienda che richiede su base volontaria di versare i contributi di
assistenza contrattuale previsti
dai contratti collettivi di lavoro.
43
:
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi
INAIL e che non versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
44
:
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi
INAIL e che richiede su base volontaria di versare i contributi i di
assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Il Quadro A
presenta, inoltre, rispetto ai precedenti modelli DMAG/D e R, alcune
novità che rivestono particolare rilievo i fini istruttori e decisori delle
Sedi:
q
Codice
identificativo azienda
q
Codice
fiscale 2
q
Accentramento
q
Associazione
q
E-mail
3.2. Codice
identificativo azienda.
Il campo per il
momento non deve essere valorizzato in quanto sarà utilizzato successivamente
dalla procedura di gestione quale codice unico identificativo delle aziende
agricole assuntrici di manodopera ed autonome (circ. INPS
n. 128/2002 punto 2.1).
3.3. Codice fiscale 2.
E’ stato
introdotto il codice fiscale 2 per segnalare l’eventuale posizione assegnata
all’azienda a titolo di “ex partita IVA”.
3.4. Accentramento
.
In fase di prima
applicazione, per le aziende che operano su più comuni della stessa provincia
si confermano le disposizioni a suo tempo impartite con circ.
n. 55/1999.
Pertanto il datore di lavoro è
tenuto a dichiarare all’atto della presentazione della denuncia aziendale
(mod. D.A.) i dati relativi ad ogni singola azienda, così come definita dal Codice Civile all'art. 2555,
cioè quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa.
Considerato il principio di
autonomia organizzativa dell’imprenditore, il datore di lavoro titolare del
possesso di più fondi agricoli, ubicati anche in comuni diversi della stessa
provincia, che ritenga di
organizzarli in un’unica azienda, è tenuto alla presentazione di una singola
denuncia aziendale con l’indicazione di tutte le informazioni riferite ai
fondi posseduti. Al riguardo si precisa che tutta la manodopera occupata
dovrà essere dichiarata in un’unica e corrispondente dichiarazione
trimestrale.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di
gestire separatamente i fondi, è tenuto alla presentazione di più modelli di
denuncia aziendale, cui dovranno seguire, alle scadenze di legge, le
corrispondenti dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Per quanto riguarda la particolare
situazione delle aziende in possesso dell’autorizzazione all’accentramento
per la gestione di una o più aziende operanti in province diverse, si fa
riserva di ulteriori istruzioni.
3.5. Associazione
.
Il campo “ ASSOCIAZIONE” deve
essere avvalorato, con un codice numerico rilevabile dall’allegato manuale,
dalle aziende che hanno rilasciato
delega alle Organizzazioni di categoria per la riscossione dei
contributi di loro pertinenza.
Si fa presente che qualora
l’azienda avvalori il predetto campo e non abbia rilasciato la relativa
delega il contributo non verrà imposto e viceversa se il campo non è stato avvalorato,
ma è stata rilasciata delega, il contributo sindacale verrà imposto.
3.6. E-mail
.
Il campo è predisposto per
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per eventuali richieste di
notizie non necessariamente documentabili.
4. Quadro B – Adesione.
Il quadro, innovativo rispetto ai
precedenti modelli di dichiarazione,
consente la gestione completa degli accordi di riallineamento (legge n. 196/1997 e successive modifiche
ed integrazioni) e/o dell’emersione a norma della legge n. 383/2001.
Si ricorda che in proposito sono state emanate le circolari attuative
n. 59/2000 e
n. 194/2001 per
i contratti di riallineamento e le circolari interamministrative n. 56/E del
20 giugno 2002 e n. 65/E del 2 agosto
2002 per l’emersione.
Per quanto riguarda le informazioni
relative al contratto di riallineamento si precisa che la compilazione del
campo “data di adesione” non è obbligatoria, perché il dato è già disponibile
alle Sedi.
In merito alle ulteriori
informazioni relative alla “data contratto” e “data scadenza” le aziende sono
invitate a comunicarle solo in occasione della presentazione della prima
dichiarazione redatta sul modello DMAG-UNICO.
Per la gestione dell’emersione le informazioni relative alla “data
di emersione” e “data scadenza” non rivestono carattere di obbligatorietà in
quanto i dati saranno desumibili dalla dichiarazione di emersione, di cui
alle citate circolari interamministrative.
5. Quadro C – Importi a contribuzione differenziata.
Il quadro è predisposto per la
dichiarazione dei lavoratori e relativi imponibili da assoggettare a
contribuzione differenziata.
Le tipologie di contribuzione differenziata
sono descritte nell’allegato manuale.
6. Quadro D - Dichiarazioni di responsabilità.
Il quadro racchiude l’insieme delle
dichiarazioni di responsabilità che devono essere avvalorate con la
sottoscrizione del titolare o rappresentante legale dell’azienda a pena di
nullità.
Il quadro è, altresì, predisposto
per l’autorizzazione alla riscossione dei contributi contrattuali al fine del
mantenimento delle agevolazioni contributive previste dalle vigenti
disposizioni di legge, per la dichiarazione
dei dati riepilogativi inerenti la consistenza occupazionale del trimestre,
nonché per la dichiarazione di responsabilità sulla veridicità dei dati
contenuti in tutti i quadri di cui si
compone il modello DMAG-UNICO.
In tale contesto sono previsti i
campi (pagine, numero progressivo, sezioni e numero lavoratori) a conferma
della consistenza della denuncia.
In calce alla prima pagina il
datore di lavoro o il legale rappresentante devono apporre la firma.
7. Quadri “E” –“F”.
I quadri “E” ed “F” sono contenuti nella
seconda parte di cui si compone il modello DMAG UNICO ed analiticamente
descritti, per una corretta compilazione, nell’allegato manuale.
7.1. Quadro “E” - Dati Azienda.
Per esigenze di carattere
gestionale il quadro “E” rappresenta il necessario collegamento della prima
parte del modello (identificazione aziendale) alla parte seconda che, come di seguito precisato, compendia
tutte le informazioni relative al lavoratore occupato e alle specificità del rapporto di lavoro.
7.2. Quadro “F” – Dati anagrafici e retributivi del lavoratore.
Nel quadro sono contemplate ulteriori novità rispetto alla
modulistica precedente ed in particolare i campi:
q
Classificazione
;
q
Tipo
contratto;
q
Codice
ISTAT;
q
Dimissioni.
7.2.1. Classificazione.
Il campo è stato previsto per
l’individuazione dei lavoratori occupati in altri settori che, per gli
effetti dei decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001 sono inquadrabili nel
settore agricoltura (circ. INPS
n. 34/2002 punto
2.5).
A tale proposito sono stati
istituiti i nuovi codici elencati in
dettaglio nell’allegato manuale.
7.2.2. Tipo Contratto.
Il nuovo campo “tipo contratto” (3
caselle) rispetto alla versione di dichiarazione in uso in precedenza (2
caselle), è stato ampliato al fine di consentire la gestione delle ultime
evoluzioni normative.
In tale ottica vengono illustrati i
nuovi codici “tipo contratto” e per i quali si forniscono dettagliate
precisazioni considerata la valenza
della loro gestione.
068
: lavoratore per il
quale deve essere versata la sola contribuzione INAIL.
Per questa tipologia contrattuale i
datori di lavoro possono utilizzare il codice sin dal III° trimestre 2002 e
qualora i lavoratori fossero stati già dichiarati nei trimestri precedenti
per la regolarizzazione del pregresso, devono presentare una comunicazione
alla Sede competente.
Gli Uffici al riguardo
provvederanno successivamente allo sgravio contributivo in estratto conto ed
agli adempimenti conseguenti
(eventuale emissione del rimborso o compensazione sui contributi
pregressi o rideterminazione al contribuente degli importi del modello F24 e
relativa compensazione sull’estratto conto ).
073
: socio lavoratore di
cooperative diverse da quelle di cui alla Legge 381/91.
Ai fini gestionali si confermano le
osservazioni di cui al tipo contratto “
068
”.
074
: lavoratore disabile per il quale il datore di lavoro
beneficia della fiscalizzazione totale (art. 13, c.1, lett. a della legge 68/1999.
La fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed
assistenziali opera per la durata
massima di otto anni a seguito e per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al
79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene
concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri e nei
limiti stabiliti dalle Regioni.
La fiscalizzazione riguarda la sola quota a carico del datore
di lavoro, pertanto i contributi a carico del lavoratore sono interamente
dovuti.
Del beneficio potranno godere le
aziende che sono state informate,
dalle Regioni e/o Province, dell’avvenuta concessione all’ammissione dei
benefici di legge.
Le aziende che rientrano tra quelle
ammesse alla concessione dei benefici suddetti possono utilizzare il codice
tipo contratto “074” da indicare nel modello DMAG Unico sin dal III°
trimestre 2002 ed anche per le competenze pregresse per le quali il modello
di dichiarazione non era stato presentato.
Ai fini gestionali si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni con apposita circolare.
075 :
lavoratore disabile
per i quali il datore beneficia della fiscalizzazione del 50% (art. 13, c. 1
, lett. b della legge 68/1999).
La fiscalizzazione del 50 per cento dei contributi previdenziali
ed assistenziali opera per la durata
massima di cinque anni e per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con
handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalle Regioni.
La fiscalizzazione riguarda la sola quota a carico del datore
di lavoro, pertanto i contributi a carico del lavoratore sono interamente
dovuti.
Del beneficio potranno godere le
aziende che sono state informate,
dalle Regioni e/o Province, dell’avvenuta concessione all’ammissione dei
benefici di legge.
Le aziende che rientrano tra quelle
ammesse alla concessione dei benefici suddetti possono utilizzare il codice
tipo contratto “075” da indicare nel modello DMAG Unico sin dal III°
trimestre 2002 ed anche per le competenze pregresse per le quali il modello
di dichiarazione non era stato presentato
Ai fini gestionali si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni con apposita circolare.
076 :
lavoratore detenuto o internato negli
istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e ex
persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno 8 art. 21 della
legge 354/1975 e successive modificazioni).
L’assunzione dei soggetti detenuti
o internati comporta lo sgravio dell’80 per cento, per gli anni dal 2000,
2001 e 2002, dei contributi totali dovuti quindi lo sgravio opera sia sui
contributi a carico del datore di
lavoro sia su quelli posti a carico
del lavoratore.
Per accedere ai suddetti benefici
le aziende dovranno presentare o integrare nel caso delle cooperative
sociali alla competente Sede
Inps la copia della convenzione
stipulata ai sensi dell’ art. 20 Legge 354/1975 e successive modificazioni.
Le aziende che per l’esercizio di
attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari,
impiegano personale detenuto o internato devono produrre la copia della
dichiarazione di assunzione fornita dalla Direzione penitenziaria.
077
: lavoratore che ha
optato per l’iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza ai
sensi dell’ art. 4 comma 2 della legge n° 274 dell’ 8 agosto 1991
.
Per la gestione dei contratti “
076
” e “
077
”
si rimanda alle osservazioni previste per il contratto “
068
”
7.3. Codice ISTAT.
L’istituzione del campo “codice
ISTAT” riferito alla Provincia e Comune dove si è svolta la prestazione
lavorativa consentirà, quanto prima, la gestione dell’accentramento delle
attività svolte dall’azienda in più province. Al riguardo come già precisato
al precedente punto 3.4 si fa riserva di emanare specifiche istruzioni.
7.4. Dimissioni.
Il campo deve essere avvalorato
qualora il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni.
8. Incontri con le parti sociali.
Si raccomanda ai Direttori delle
Sedi di programmare appositi incontri con le Organizzazioni Datoriali, i
Soggetti di cui all’art. 1 legge n. 12/1979 e le OO.SS. di categoria per la
presentazione del nuovo modello DMAG-UNICO e relativo manuale.
Con l’occasione si sottolinea
l’importanza di una diffusa e puntuale illustrazione della portata, dei
contenuti e novità introdotte nell’architettura del modello e i suoi riflessi
per una corretta gestione dei comportamenti aziendali, nonché l’opportunità
offerta alle aziende di utilizzare, quale guida per la compilazione delle
dichiarazioni trimestrali, l’allegato manuale, integrato da ulteriori tre
allegati.
Allegato A: denominazione e codici
Sede
Allegato B: istruzioni per
variazioni aziendali
Allegato C: istruzioni sulla base
imponibile.
IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO
Allegato
1
I.N.P.S. – PROGETTO PER LA GESTIONE, LO SVILUPPO ED IL
COORDINAMENTO DELL’AREA AGRICOLA
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
DMAG UNICO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA
OCCUPATA
PRESENTAZIONE
Il
modello DMAG UNICO è stato istituito per la dichiarazione della manodopera
occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello deve
essere utilizzato
a partire dal III° trimestre 2002
(scadenza
presentazione 25 ottobre 2002 per il modello cartaceo, 25 novembre 2002 per
la presentazione su supporto o via INTERNET) per i trimestri correnti e per
le competenza pregresse dal 01/01/1998.
Non
devono, pertanto, essere più utilizzati i modelli DMAG/R e D in vigore dal 1
gennaio 1998.
Il
DMAG UNICO potrà pervenire all’Istituto su supporto cartaceo, supporto
magnetico o tramite trasmissione telematica: INTERNET.
Si
rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alla
presentazione delle dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile (primo
trimestre), 25 luglio (secondo trimestre), 25 ottobre (terzo trimestre), 25
gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre) per le dichiarazioni presentate
su modello cartaceo, mentre i termini di presentazione delle dichiarazioni
con sistemi informatizzati (trasmissione telematica e supporto magnetico)
sono fissati rispettivamente al 25 maggio, 15 settembre, 25 novembre e 25
febbraio dell'anno successivo.
La
nuova versione della dichiarazione trimestrale prevede l’indicazione dei dati
identificativi dell’azienda, gli importi a contribuzione differenziata, gli
elementi della base imponibile e le informazioni necessarie per
l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati.
Inoltre,
a pena di nullità, devono essere sottoscritte dal titolare dell’azienda o dal
legale rappresentante le dichiarazioni di responsabilità in relazione ai
contenuti esposti e ai dati forniti.
Il
modello consente di denunciare:
q
la
base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in
applicazione dell'art.4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.146 (circ. INPS
n. 224/1997);
q
le
retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento ex
art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 (circ. INPS
n.202/1997 e
n. 59/2000) e art.
116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (circ. INPS
n. 159/2001 e
n. 194/2001).
q
le
retribuzioni emerse ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
Con
il modello DMAG UNICO è possibile dichiarare le diarie eventualmente
corrisposte agli operai a tempo determinato (OTD) ed indeterminato (OTI).
Il
modello è predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo
indeterminato (OTI), per quella assunta a tempo determinato (OTD) e
compartecipanti individuali (CI). Tuttavia, le aziende che occupano sia
lavoratori a tempo indeterminato sia a tempo determinato e/o compartecipanti
individuali, devono presentare due distinte denunce (una dichiarazione per
gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).
Devono
essere utilizzate distinte denunce anche nelle ipotesi di seguito precisate,
in cui l’azienda occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi diversi.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il
modello, redatto in duplice copia su carta autoricalcante e predisposto con
tracciati che consentono l’utilizzo della procedura a “lettura ottica”, deve
essere compilato in tutte le sue parti.
La
prima copia è presentata o spedita (fa fede la data di accettazione
dell'agenzia postale) alla competente sede INPS, entro le date
precedentemente individuate. La seconda copia è conservata dal datore di
lavoro per gli eventuali controlli.
I
modelli cartacei non dovranno essere presentati o spediti all’INPS qualora
siano stati già trasmessi su supporto o in via telematica.
Entrambe
le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro
contrassegnata con la sigla del funzionario che la ha accettata.
Il modello composto di due parti:
·
la prima individua la posizione anagrafica e
contributiva dell’azienda e comprende il quadro riepilogativo delle
dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dal titolare o legale
rappresentante della ditta;
·
la seconda riepiloga tutti i dati relativi alla
manodopera occupata nel trimestre di competenza;
è ripartito in Quadri, Sezioni, Campi e Caselle per la
compilazione dei quali è necessario attenersi alle seguenti istruzioni.
PRIMA
PARTE
La
prima parte del modello si articola in un frontespizio e quattro quadri: “A”,
“B”, “C”, “D”.
FRONTESPIZIO
Ricomprende
lo spazio riservato alla Sede per l’apposizione del timbro e data di
ricezione della dichiarazione, nonché i campi da utilizzare per
l’individuazione della Sede INPS territorialmente competente e relativa
codifica, che dovrà essere rilevata dall’allegata tabella (
Allegato a
).
QUADRO A
I
dati indicati in tale quadro devono coincidere con quelli riportati
nell’originaria denuncia aziendale e/o successiva variazione presentata ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375 dell'11 agosto 1993.
Avvertenze
:
il campo Identificativo Azienda è riservato alla Sede.
ANNO E TRIMESTRE
Indicare
l’anno e barrare la casella corrispondente al trimestre cui si riferisce la
dichiarazione.
Avvertenze
:
l’anno non può essere anteriore al 1998
.
AZIENDA
Nei
campi corrispondenti vanno riportati il cognome e nome del titolare
dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa,
l’indirizzo completo, il codice ISTAT della provincia e comune di residenza,
nonché il codice fiscale.
Per quanto riguarda il
codice fiscale dovrà essere indicato, con la massima esattezza e chiarezza,
quello assegnato dal Ministero delle Finanze nel campo contrassegnato “codice
fiscale 1” che tralaltro dovrà coincidere con il dato a suo tempo comunicato
in occasione della presentazione della denuncia aziendale e/o successiva
variazione.
Si
annota, in particolare, che qualora al titolare dell’azienda sia stata
assegnata una posizione - ex Partita IVA – il relativo dato (numerico) deve essere
riportato nel campo contrassegnato “
codice fiscale 2
”
Avvertenze
:
i codici ISTAT della Provincia e del Comune di residenza dell’azienda saranno
rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “ Servizi per
l’agricoltura” disponibile sia in INTRANET che INTERNET.
TIPO DITTA
È
riservato alla indicazione dei codici che identificano la tipologia aziendale
al fine dell’applicazione del corretto regime contributivo.
Il
campo è suddiviso in quattro caselle.
Nelle
prime due caselle
vanno riportati i codici di cui alla tabella
"codici
ditta 1"
.
La
terza e la quarta casella
devono essere utilizzate per indicare
particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella
tabella
“codici ditta 2"
.
TABELLA "CODICI DITTA 1" (1^ e
2^ casella)
Codice
Descrizione
01
Cooperative
e loro consorzi;
02
Consorzi
di bonifica;
03
Cooperative
e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di
prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge
n. 240/1984;
04
Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (gestione ex Aziende di
Stato delle foreste demaniali), Corpo delle Foreste o Organismi assimilati
in quanto addetti a lavori di forestazione;
05
Enti
pubblici non tenuti al pagamento dei contributi per l'assistenza
contrattuale e per il fondo integrativo sanitario;
06
Ditte
in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i
relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli
operai agricoli e florovivaisti;
07
Cooperative
che eseguono lavori di forestazione;
08
Datore
di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto;
09
Cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e loro consorzi;
10
Cooperative di imprenditori agricoli a titolo
principale e loro consorzi”quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo
del ciclo biologico;
11
Cooperative di coltivatori diretti agricoli e loro
consorzi”quando utilizzano per lo svolgimento delle attività”
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
12
Concedenti
terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal
colono/mezzadro;
13
Ditte
in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o
Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli
previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella
presente tabella (es. idraulico-forestale);
14
Azienda
in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi
Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
15
Azienda
in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Contratti Collettivi Regionali o
Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod.14 e non
rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto
nella presente tabella (es. idraulico-forestale);
16
Cooperative
con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi;
17
Cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 con processi produttivi di
tipo industriale e loro consorzi;
18
Cooperative
e loro consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti
agricoli zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo
industriale;
45
Cooperative di imprenditori agricoli a titolo
principale e loro consorzi, di tipo industriale”quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo
sviluppo del ciclo biologico;
46
Cooperative di coltivatori diretti agricoli e loro
consorzi, di tipo industriale”quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività” prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo
del ciclo biologico;
TABELLA "CODICI DITTA 2" (3^ e 4^ casella)
Codice
Descrizione
19
Azienda
inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL.
20
Azienda
che non versa i contributi per l’assistenza contrattuale e per il fondo
integrativo sanitario per gli operai agricoli e florovivaisti, a seguito di
espressa esclusione nella convenzione provinciale
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
06, 08, 12, 14.
21
Azienda
che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi per
l’assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circ. INPS
n. 71 del 30 marzo
1999)
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11,13, 15, 16, 17, 18, 45, 46.
39
Azienda
inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti
all’INAIL e che non versa i contributi per l’assistenza contrattuale e per
il fondo integrativo sanitario per gli operai agricoli e florovivaisti, a
seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale.
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
06, 08, 12, 14.
40
Azienda
inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti
all’INAIL e che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi
per l’assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circ.
INPS
n. 71 del
30 marzo 1999).
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11,13, 15, 16, 17, 18, 45, 46.
41
Azienda
che non versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
06, 08, 12, 14.
42
Azienda
che richiede su base volontaria di versare i contributi di assistenza
contrattuale previsti dai contratti
collettivi di lavoro.
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11,13, 15, 16, 17, 18, 45, 46.
43
Azienda
inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi INAIL e che non
versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
06, 08, 12, 14
44
Azienda
inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi INAIL e che
richiede su base volontaria di versare i contributi i di assistenza
contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro
È
compatibile solo con i codici della tabella
"tipo ditta 1":
01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11,13, 15, 16, 17, 18, 45, 46.
Avvertenze
:
L’ azienda soggetta, in relazione
alla manodopera occupata, a regimi contributivi diversi dovrà presentare
modelli di denuncia separati.
Ad esempio:
Il coltivatore diretto
che, oltre ad
assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato
riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia è tenuto a produrre due
dichiarazioni:
q
la
prima per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione
diretta. In tale ipotesi la dichiarazione deve essere contraddistinta dal
codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale,
presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.375/1993, relativa ai fondi
coltivati direttamente dal titolare dell'azienda.
q
per
la manodopera, invece, impiegata nei
fondi condotti in economia, la seconda
dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal
codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi
condotti in economia.
Il concedente
che assume manodopera
direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea
assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovrà
produrre due dichiarazioni:
q
per
la manodopera assunta direttamente, indicando il codice 06 nella casella
“tipo ditta 1”;
q
per
la manodopera assunta dal mezzadro, indicando il codice 12 nella casella
“tipo ditta 1”;
In entrambe le dichiarazioni dovrà essere
indicato lo stesso codice azienda riportato nell'unica denuncia aziendale
presentata a norma del precitato art.5.
L’azienda
che impiega anche
operai florovivaisti
per i quali non versa i contributi
per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario a
seguito
di espressa esclusione nella
convenzione provinciale
deve compilare per gli stessi distinte
dichiarazioni della manodopera occupata, contraddistinte dal "tipo ditta
2" codici 20, 39 ecc..
TIPO MANODOPERA
Nella
casella vanno indicati i codici numerici
Codice
Descrizione
1
se
la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo determinato e/o
compartecipanti individuali;
2
se
la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato.
Avvertenze:
Le aziende che occupano sia lavoratori a tempo determinato che indeterminato
devono presentare due distinte denunce.
TIPO DICHIARAZIONE
Nella
casella vanno indicati i seguenti codici:
Codice
Descrizione
P
In
caso di denuncia presentata per la prima volta per dichiarare la manodopera
occupata nel periodo di competenza. La dichiarazione mantiene tale
caratteristica anche quando è presentata oltre i termini di scadenza purché
si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza.
V
In
caso di denuncia presentata per dichiarare variazioni di dati
precedentemente comunicati.
Tale
fattispecie ricorre nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una
variazione che determini un aumento della contribuzione dovuta secondo le
disposizioni contenute nella circ. INPS
n° 157 del 21 settembre del 2000.
Nell’
allegato
b
al manuale sono riepilogate le ipotesi in cui il datore di lavoro
deve utilizzare il modello DMAG Unico per comunicare le variazioni ed i
casi in cui deve inviare una comunicazione alla Sede competente.
Avvertenze:
Qualora il datore di lavoro evidenzi
errori, incertezze e incompletezze nella compilazione della dichiarazione
trasmessa o presentata alla Sede e redatta su modello cartaceo, prima della
scadenza fissata dalle vigenti disposizioni normative può provvedere alla sostituzione del DMAG-
Unico indicando nell’apposito campo
il codice Tipo dichiarazione
“S”
(sostitutiva).
Nell’ipotesi di
presentazione della dichiarazione su supporto o trasmessa telematicamente, i
soggetti abilitati, come è noto sempre nei termini di cui sopra, potranno
procedere alla sostituzione del supporto ovvero alla relativa ritrasmissione
via Internet.
ACCENTRAMENTO
Barrare
la casella se l’azienda ha ottenuto dagli Organi competenti l’autorizzazione
all’accentramento degli adempimenti contributivi.
ASSOCIAZIONE
Deve
essere indicato il codice relativo all’Associazione di categoria cui
l’azienda ha conferito delega.
Codice
Descrizione
10
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
COLDIRETTI
11
Confederazione Generale
dell’Agricoltura Italiana CONFAGRICOLTURA
12
Confederazione Italiana
Agricoltori
CIA
13
Unione Generale
Coltivatori – CISL
UGC-CISL
14
Unione Italiana
Mezzadri, Coloni e Coltivatori Diretti-UIL UIMEC-UIL
15
Unione Naz.
Coltivatori, Allevatori e Produttori Agricoli- UGL COLTIVATORI
16
Unione Coltivatori
Italiani UCI
17
Associazione Italiana
Coltivatori
AIC
19
Federazione Naz.
Autonoma Coltivatori, Mezzadri e Allevatori FNACOMAL-CISAL
20
Acliterra
23
Confederazione
Produttori Agricoli
COPAGRI
24
Associazione Lavoratori
Produttori Agroalimentari ALPA
25
Federazione Nazionale
Autonoma Piccoli Imprenditori FENAPI
26
Eurocoltivatori
27
Unsic
CODICE AZIENDA
Il
"codice azienda" è composto dai codici ISTAT di Provincia e Comune
e dal progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di
manodopera e deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2"
od "A3" della denuncia aziendale presentata ai sensi dell'art. 5
del D.lgs. n. 375 dell'11 agosto 1993 ed eventuali successive variazioni.
In
caso di accentramento il codice azienda dovrà corrispondere al codice
presente sul modello del Registro d’impresa accentrante.
Con
la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori
che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2
della stessa denuncia aziendale e/o successive variazioni ovvero nei fogli 2
delle dichiarazioni aziendali in caso di accentramento.
Avvertenze:
i codici ISTAT della Provincia e del Comune
saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “
Servizi per l’agricoltura disponibile sia in INTANET che INTERNET.
E.MAIL
Indicare
l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
QUADRO B
RIALLINEAMENTO
Barrare
la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base
ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della
legge 24 giugno 1997 n.196 così come modificato da ultimo dall’articolo n.
116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
La
mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Qualora sia stata
barrata la casella “SI” sarà utile completare i campi con le informazioni relative alla data di
stipula del contratto provinciale di riallineamento e/o rimodulazione di
quello precedente, la data di adesione e la data di scadenza.
Avvertenze:
La compilazionedel campo “data di adesione” non è obbligatoria
poiché il dato è giàdisponibilealle Sedi
.
Per
quanto riguarda i campi relativi alla data contratto e data di scadenza dello
stesso le aziende sono invitate a comunicare i dati una sola volta in occasione della presentazione della prima
dichiarazione redatta sul nuovo modello DMAG Unico, in quanto le informazioni
saranno memorizzate negli archivi dell’Istituto e non più obbligatorie per le
successive dichiarazioni.
EMERSIONE
Barrare
la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia emersa ai sensi della
legge 18 ottobre 2001 n.383.
Qualora
sia stata barrata la casella “SI” bisognerà indicare la data della
dichiarazione di emersione e la data di scadenza.
La
mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Avvertenze:
per quanto riguarda i campi relativi alla data dichiarazione
dell’emersione e data scadenza le aziende sono invitate a comunicarle una
sola volta in occasione della presentazione della prima dichiarazione redatta
sul nuovo modello DMAG- Unico, in quanto le informazioni saranno memorizzate
negli archivi dell’Istituto e non più obbligatorie per le successive
dichiarazioni.
QUADRO
C
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 166/91
Ai
sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, i datori di
lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi
previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali, al fine di erogare
prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono,
sulle somme a loro carico, un contributo di solidarietà pari al 10% delle
somme stesse.
Vanno
indicati, pertanto, il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle
somme versate, nel trimestre di competenza della denuncia, da assoggettare al
citato contributo.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 135/1997
L'art.
2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio1997 n. 135
stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni, previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali siano
incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal
contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (circ. INPS
n. 132/1997).
Le
erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a
carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche alle quali
sono iscritti i lavoratori.
Il
datore di lavoro dovrà procedere, per ciascun mese di competenza della
dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non
assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensì alla prevista aliquota
ridotta. Nel campo "N. lav." dovrà essere indicato il numero totale
dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a
decontribuzione.
Nel
campo "Importi" sarà indicato cumulativamente il totale delle
suddette erogazioni.
STRAORDINARIO LEGGE 549/1995
Ai
sensi dell'art. 2 commi 18,19,20 e 21, legge 29 dicembre 1995 n. 549 le
imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo
Prestazioni Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5%
della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali
(circ. INPS
n.
246/1996).
Nel
campo "N. Lav." il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei
lavoratori per i quali è dovuto il pagamento di tale contributo.
Nel
campo "Importi" deve essere, invece, riportato l'ammontare
complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro
straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai
a tempo indeterminato.
QUADRO D
Il
quadro racchiude le dichiarazioni di responsabilità che devono essere
sottoscritte dal datore di lavoro o dal legale rappresentante utilizzando
l’apposito spazio.
Si
richiama l’attenzione sul combinato disposto delle due prime dichiarazioni di
responsabilità in quanto barrando la casella
“si”
il datore di lavoro conferma,
sussistendone i presupposti, di avere diritto alle agevolazioni contributive,
previste dalle vigenti disposizioni di legge, per i lavoratori occupati nel
trimestre di competenza, nonché di rispettare la legislazione sul
collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.
Inoltre,
con l’indicazione del
“si
”, il datore di lavoro autorizza l’INPS a
riscuotere:
1.
i
contributi per la previdenza e l'assistenza
integrative
previsti dai
contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni
stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
2.
i
contributi per l’assistenza
contrattuale
nazionale previsti dai contratti collettivi di
lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 11, della legge 12 marzo 1968, n. 334.
La
mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta
la perdita del diritto alle agevolazioni contributive previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si
chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrativa sono
posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i
contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
e dei Datori di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11,
legge 12 marzo 1968, n. 334. Per le
aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle con codice
“Tipo ditta 1” 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 45 e 46 i contributi di ché trattasi non saranno
posti in riscossione pur in presenza di valorizzazione del campo “SI” del
Quadro D.
Seguono
le altre due dichiarazioni con le quali il titolare dell’azienda conferma la
consistenza della denuncia (pagine,
numero progressivo, sezioni e numero lavoratori) e assume con la sottoscrizione la responsabilità civile e
penale dei dati esposti in tutti i riquadri di cui il modello si compone.
AVVERTENZE
In caso di omissione della firma la
dichiarazione sarà considerata nulla in quanto carente della attestazione
di veridicità dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative
responsabilità.
Si
ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge qualora il datore
di lavoro ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta,
reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici
fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, è passibile di sanzioni
amministrative. Se da tali fatti è derivata la mancata o minore imposizione
contributiva, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che
dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle
disposizioni di legge in materia.
SECONDA PARTE
La
seconda parte del modello DMAG UNICO
si articola in due quadri: “E” e “F”.
QUADRO
E
Prevede
il riepilogo delle informazioni relative all’azienda già esposte in
precedenza nel quadro “A”.
In particolare si
sottolinea che le due caselle contraddistinte dalle sigle “R” ed “E” vanno
barrate se in corrispondenza dei campi rispettivamente “Riallineamento” ed
“Emersione” del quadro “B” è stata barrata la casella “si”.
Avvertenze:
si ribadisce che il campo “ codice identificativo azienda” è riservato
all’INPS.
QUADRO
F
Deve
essere utilizzato dal datore di lavoro per fornire tutte le informazioni e i
dati riferiti ai lavoratori occupati
nel trimestre secondo l’articolazione che segue.
Nel
predetto quadro possono essere denunciati al massimo due lavoratori.
SEZIONE NUMERO
Indicare
il numero progressivo del lavoratore presente in denuncia.
Qualora
si abbia necessità di compilare più sezioni per lo stesso lavoratore il
“numero sezione” dovrà rimanere invariato.
E’
il caso di un lavoratore che nel mese sia stato occupato su quattro zone
tariffarie diverse per le quali dovrà essere utilizzato il secondo riquadro
del quadro “F”.
Avvertenze:
il numero dell’ultima sezione compilata deve corrispondere a quello
riportato nel campo “sezioni” del
quadro D.
COGNOME LAVORATORE
Indicare
il cognome del lavoratore.
NOME LAVORATORE
Indicare
il nome del lavoratore.
DATA DI NASCITA
Indicare
la data di nascita del lavoratore (es.01.01.1963).
SESSO
Barrare
la casella corrispondente.
CODICE FISCALE
Indicare
con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale
risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze,
tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione
assicurativa dell'interessato.
COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO
Indicare,
per esteso, il comune di nascita del
lavoratore. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita
lasciando in bianco il campo provincia.
PROVINCIA DI NASCITA (PROV)
Indicare
la provincia di nascita del lavoratore, mediante sigla automobilistica (RM
per Roma).
COMUNE DI RESIDENZA
Indicare
il comune di residenza del lavoratore.
PROVINCIA DI RESIDENZA (PROV.)
Indicare
la provincia di residenza del lavoratore.
CAP
Indicare il
codice di avviamento postale del comune di residenza del lavoratore..
CODICE ISTAT (COD. ISTAT)
Indicare
i codici ISTAT della provincia e del comune di residenza del lavoratore.
Avvertenze:
i codici ISTAT della Provincia e del Comune
saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito “
Servizi per l’agricoltura disponibile sia in INTRANET che INTERNET.
PROGRESSIVO PAGINA REGISTRO D’IMPRESA
(PROGR. REG. IMPRESA)
Campo
riservato al numero progressivo di pagina del Registro d'Impresa relativo al
lavoratore interessato.
Si
rammenta che, qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e
licenziato più volte, il datore di lavoro sarà tenuto a compilare una sezione
del Quadro F per ciascun rapporto di lavoro instaurato.
In
questo caso:
1.
ripetere
gli stessi valori riportati nei campi “Sez. Num.” e “Codice fiscale” della
sezione precedente;
2.
indicare
il numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di
lavoro
concernente i dati retributivi denunciati
nella sezione stessa;
3.
compilare
i campi “data assunzione” e “data licenziamento”, quest’ultima
intesa
come data di cessazione del rapporto di lavoro così come indicati nel
registro d'impresa, ed i dati retributivi secondo le apposite istruzioni che seguono.
Gli
altri campi vanno lasciati in bianco.
CLASSIFICAZIONE (CLASS.)
La
casella deve essere avvalorata qualora il lavoratore, inquadrato in un
settore diverso da quello agricolo e per gli effetti dei Decreti
legislativi n. 226, 227, 228 del 15 giugno 2001 (circ. INPS
n° 34 del 7 febbraio
2002) è da inquadrare in
agricoltura.
I
codici da indicare sono rilevabili dalla seguente tabella:
Codice
Descrizione
1
Lavoratore inquadrato nel
settore agricolo per gli effetti del Dlgs 226/2001;
2
Lavoratore inquadrato nel
settore agricolo per gli effetti del Dlgs 227/2001;
3
Lavoratore inquadrato nel
settore agricolo per gli effetti del Dlgs 228/2001;
CATEGORIA (CAT.)
Indicare
il codice relativo al settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato
rilevandolo dalla seguente tabella:
Codice
Descrizione
01
Tradizionale;
02
Florovivaista;
03
Idraulico forestale;
04
Dipendente consorzio di
bonifica e miglioramento fondiario;
05
Lattiero caseario;
06
Avicolo;
07
Ortofrutticolo;
08
Giardiniere in ville private;
09
Cooperative di trasformazione
prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari;
10
Categoria diversa dalle
precedenti.
AREA /LIVELLO (AREA/LIV.)
Nella
prima casella viene indicata l’area di appartenenza del lavoratore desunta
dal contratto collettivo ed i valori ammessi sono indicati nella sottostante
tabella:
1
Lavoratori in possesso di
titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono
loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
2
Lavoratori che svolgono
compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono
conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo-
ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
3
Lavoratori capaci di eseguire
solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti
professionali.
Nelle
successive due caselle viene riportato il livello contrattuale i cui valori sono rilevabili dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ovvero da quelli provinciali integrativi.
DATA ASSUNZIONE
Indicare
la data d’inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata
nel Registro d'Impresa del lavoratore.
DATA LICENZIAMENTO
Indicare
la data di cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con la data
riportata nel Registro d'Impresa del lavoratore.
DIMISSIONI
Se
è stato avvalorato il campo “Data licenziamento” specificare se trattasi di
dimissione.
La
mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.
ACCANTONAMENTI (Ultimo anno e totale)
In
tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre dell’anno, le
somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del
trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui
all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n.297.
In
particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l'importo
(arrotondato per eccesso o per difetto) dell'accantonamento relativo al
servizio prestato dal lavoratore nell’anno precedente, al netto sia dei
contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei
lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della legge 29
maggio 1982 n. 297, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a
titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
La
quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto
maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal
1° gennaio dell’anno precedente alla data della domanda di anticipazione.
Si
rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno è escluso dalla rivalutazione
di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982 n. 297.
Nel
campo "totale", invece, si deve indicare l'importo complessivo
dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, sommato
agli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi
della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 c.c.), sempre al
netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.
RIALLINEAMENTO
Barrare
la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base
ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della
legge 24 giugno 1997 n.196 così come modificato da ultimo dall’articolo n.
116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
La
mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
EMERSIONE
Barrare
la casella “SI” qualora la manodopera denunciata sia emersa ai sensi della
legge 18 ottobre 2001 n. 383.
Qualora
sia stata barrata la casella “SI” bisognerà indicare se trattasi di emersione
“Totale” o “Parziale”.
La
mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
ZONA TARIFFARIA (ZT)-
Distingue
ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e
retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione dei fondi sui quali
è stato occupato il lavoratore.
Con
delibera n. 42 del 25 maggio 2000, il CIPE ( Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica) ha provveduto alla riclassificazione delle “aree
svantaggiate” ( circ. INPS
n°
56 del 9 marzo 2001).
La
riclassificazione, di cui al D. Lgs. n° 146 del 16 aprile1997, ha effetto dal
1 gennaio 2000 e i benefici economici
operano interamente per le aree non interessate da variazioni.
Per
le altre aree, l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene nell’arco
del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno
saranno pari al 25% della variazione totale in relazione alla nuova
definizione dei territori.
Pertanto
nel campo composto da due caselle devono essere riportati i seguenti codici i
seguenti codici:
TERRITORI NON INTERESSATI DA VARIAZIONI
Codice
Descrizione
01
(Fiscalizzata
Nord) per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri
sociali ex art. 1, comma 5, D.L. 19 gennaio1991 n.18, convertito con
modificazioni nella legge 20 marzo 1991, n.89;
02
(Fiscalizzazione
Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione
degli oneri sociali di cui all'art. 14, comma 1, legge 1 marzo 1986, n. 64
e successive modificazioni e integrazioni;
03
(Zona
Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate
del Centro Nord di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
04
(Zona
Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera
per zone svantaggiate (ex art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984)
ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
05
(Territori
Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
TERRITORI RICLASSIFICATI (INTERESSATI DA VARIAZIONI)
Art. 2 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Riclassificazione delle
zone svantaggiate, delibera CIPE n° 42 del 25 maggio 2000.
Codici
Descrizione dopo la riclassificazione
Descrizione prima della riclassificazione
1
3
Non svantaggiato
Svantaggiata Nord
1
5
Non svantaggiato
Zona montana
3
1
Aree svantaggiate
Fiscalizzata Nord
3
5
Aree svantaggiate
Zona montana
4
5
Aree svantaggiate – Comuni
rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE
Zona montana
5
1
Aree particolarmente svantaggiate
Fiscalizzata Nord
5
3
Aree particolarmente svantaggiate
Svantaggiata Nord
5
4
Aree particolarmente svantaggiate
Svantaggiata Sud
Nell'ipotesi
in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in diverse zone
tariffarie, il datore di lavoro dovrà utilizzare più righe, indicando i
codici delle relative zone tariffarie.
Allorquando
si verifichi la necessità di denunciare una quarta o più zone tariffarie, il
datore di lavoro utilizzerà le righe della sezione successiva, avendo cura di
riportare nei campi “Sez. Num.”e “codice fiscale” gli stessi dati della
sezione precedente.
Avvertenze:
i titolari delle
aziende, prima della compilazione delle dichiarazioni di manodopera dovranno
procedere a visionare la nuova riclassificazione delle aree svantaggiate.
L’elenco di tutti i Comuni
d’Italia, a seguito della riclassificazione, è disponibile presso le Sedi e
le Agenzie dell’Istituto (cfr. circ. INPS
n. 53/2000).
TIPO CONTRATTO (TC)
Il
campo è formato da tre caselle che identificano la tipologia contrattuale del
lavoratore come da successiva tabella.
Codice
Descrizione
001
Operaio tradizionale -
operaio assunto con ordinario contratto di lavoro
002
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da
imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe
delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale ex art. 16 lett. a, legge n. 451/94.
003
Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di
apprendistato (circ. INPS
n. 203 del 24
settembre 1998).
004
Operaio tradizionale extracomunitario.
005
Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91.
006
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da
imprenditore del Centro-Nord ex art. 16 lett. A, legge n. 451/94.
007
Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e
lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.
008
Operaio apprendista extracomunitario (circ.INPS
n. 203 del 24
settembre 1998).
009
Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da
imprenditore del Centro Nord ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.
010
Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la
stabilità di impiego.
011
Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di
trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a
quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma
9, legge n. 407/90.
012
Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di
trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a
quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma
9, legge n.407/90.
013
Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera
del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino.
014
Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (LSU) a norma
dell’art. 14 D.L. 15 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio
1994, n. 451 e successive modificazioni (circ.INPS
n. 160 del 21
luglio 1998).
015
Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991.
016
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non
superiore all’anno ex art. 8, c.2, legge n. 223/91.
017
Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con
contratto non superiore all’anno ex art. 8, c. 2, legge n. 223/91.
018
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro
non superiore all’anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo
indeterminato ex art. 8, comma 2, legge n. 223/91.
019
Lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilità con
contratto di lavoro non superiore all’anno che durante lo svolgimento è
trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2, legge 223/91.
020
Compartecipante individuale (CI).
021
Compartecipante individuale extracomunitario.
022
Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di
trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a
quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma
9, legge n.407/90.
023
Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di
trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a
quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma
9, legge n.407/90.
024
Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto
di reinserimento ex art. 20, comma 1, legge. n.223/91.
025
Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto
con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, legge n. 223/91.
026
Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di
reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91.
027
Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto
con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91.
028
Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di
reinserimento art.20, comma 1, legge n. 223/91.
029
Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto
con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91.
030
Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale
il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un
periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore
art. 20, comma 3, legge n. 223/91.
031
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento
rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei
contributi per un periodo pari
al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20,
comma 3, legge n. 223/91.
032
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro
a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91.
033
Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con
contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n.
223/91.
034
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da
imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.
(1
)
035
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da
imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94.
(1)
036
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e
lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. b, legge 451/94.
(1)
037
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e
lavoro da imprenditore del Centro Nord a decorrere dall’1.1.91 ovvero ex
art. 16, lett. b, legge 451/94.
(1)
038
Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere A) e B)
dell’art. 15, c. 1, legge n. 451 del 19 luglio 1994 sui piani d’inserimento
professionale.
039
Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al
D.lgs. n. 286 del 25/7/98 (Testo Unico sull’immigrazione)
040
Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla
legge n. 381/1991, anche con processi produttivi di tipo industriale.
041
Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro
consorzi di cui alla legge
381/1991, anche con processi produttivi di tipo industriale.
042
operaio tradizionale, assunto con ordinario contratto di lavoro,
beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n.
448/98 (circ.INPS
n.
188 del 14 ottobre 1999).
043
operaio tradizionale extracomunitario, assunto con ordinario
contratto di lavoro, beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e
6, della legge 448/98 (circ. INPS
n. 188 del 14
ottobre 1999).
044
operaio assunto dalla generalità delle aziende, che posseggono il
requisito di meno di venti dipendenti all’atto di assunzione del
lavoratore, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 53/00 (circ.INPS
n. 174 del 16
ottobre 2000);
045
operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una
lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o
mezzadrile, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge 8 marzo 2000 n° 53
(circ.INPS
n.
174 del 16 ottobre 2000);
046
operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a
20 ore, ma non superiore a 24 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61
- circ.INPS
n.
173 del 16 ottobre 2000)
047
operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a
24 ore, ma non superiore a 28 (art. 5 Decreto lgs. 20/02/2000, n. 61 -
circ.INPS
n. 173 del
16/10/2000)
048
operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a
28 ore, ma non superiore a 32 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61
- circ.INPS
n.
173 del 16 ottobre 2000)
049
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 - lavoratori
assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per i primi 3 anni; 2 -
lavoratori con età superiore a 35 anni assunti in base alle lettere b), c)
d), i); 3 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente all’entrata in
vigore della Legge, per il primo anno; 4 - lavoratori assunti in base alle
lettere e), f), g), h) per il primo anno (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
050
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 -
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i)
per i primi 3 anni; 2 - lavoratori extracomunitari con età superiore a 35
anni assunti in base alle lettere b), c) d), i); 3 - lavoratori
extracomunitari assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato a
tempo indeterminato nel triennio precedente all’entrata in vigore della
Legge, per il primo anno; 4 - lavoratori extracomunitari assunti in base alle
lettere e), f), g), h) per il primo anno (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
051
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 -
lavoratori assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quarto
anno; 2 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente all’entrata in
vigore della Legge, per il secondo anno; 3 - lavoratori assunti in base
alle lettere e), f), g), h) per il secondo anno (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
052
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 -
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i)
per il quarto anno; 2 - lavoratori extracomunitari assunti con contratto di
formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio
precedente all’entrata in vigore della Legge, per il secondo anno; 3 -
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e), f), g), h) per
il secondo anno (circ. INPS
n. 196 del 27 novembre
2000 )
053
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quinto
anno; lavoratori assunti in base alle lettere e), f), g), h) da utilizzare
per il terzo anno (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
054
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i)
per il quinto anno; lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere
e), f), g), h) da utilizzare per il terzo anno (circ. INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
055
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori assunti in base alle lettere e), f), g), h) per il quarto anno
(circ.INPS
n.
196 del 27 novembre 2000)
056
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e), f), g), h) per
il quarto anno (circ. INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
057
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori assunti a tempo determinato dal quarto mese di assunzione per la
durata del contratto nel limite massimo di 5 anni (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
058
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori extracomunitari assunti a tempo determinato dal quarto mese di
assunzione per la durata del contratto nel limite massimo di 5 anni
(circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
059
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori, muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali
riconosciuti, assunti a tempo determinato dal quarto mese di assunzione per
la durata del contratto nel limite massimo di 5 anni (circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
060
Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1):
lavoratori extracomunitari, muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli
professionali riconosciuti, assunti a tempo determinato dal quarto mese di
assunzione per la durata del contratto nel limite massimo di 5 anni
(circ.INPS
n. 196 del 27
novembre 2000)
061
Lavoratori esclusi dalla contribuzione al FPLD (IVS) ex art. 75 della
Legge 388/2000 (circ. INPS
n
3 dell’8 gennaio 2002).
062
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al primo anno del
programma di riallineamento, sconosciuto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
063
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al secondo anno
del programma di riallineamento, sconosciuto all’Istituto art. 116 L.
388/2000 (circ.INPS
n.
194 del 6 novembre 2001).
064
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al terzo anno del
programma di riallineamento, sconosciuto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
065
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al quarto anno
del programma di riallineamento, sconosciuto all’Istituto art. 116 L.
388/2000 (circ.
n.
194 del 6 novembre 2001)
066
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al quinto anno
del programma di riallineamento, sconosciuto all’Istituto art. 116 L.
388/2000 (circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
067
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al primo anno del
programma di riallineamento, già noto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
068
Lavoratore per il quale deve essere versata la sola contribuzione
INAIL.
069
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al secondo anno
del programma di riallineamento, già noto all’Istituto art. 116 L.
388/2000 (circ. INPS
n. 194 del 6
novembre 2001)
070
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al terzo anno del
programma di riallineamento, già noto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
071
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al quarto anno
del programma di riallineamento, già noto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ.INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
072
Lavoratore, dipendente da un’azienda che si trova al quinto anno
del programma di riallineamento, già noto all’Istituto art. 116 L. 388/2000
(circ. INPS
n.
194 del 6 novembre 2001)
073
Socio lavoratore di cooperative diverse da quelle di cui alla legge
381/91
074
Lavoratore disabile per il quale
il datore di lavoro beneficia della fiscalizzazione totale (art. 13, comma
1, lett. a) della legge n. 68/1999.
075
Lavoratore disabile per il quale
il datore beneficia della fiscalizzazione del 50% (art. 13, c. 1, lett. b)
della legge n. 68/1999).
076
Lavoratore detenuto o internato negli istituti penitenziari, ex
degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e ex persone condannate o
internate ammesse al lavoro esterno 8 art. 21 della legge n. 354/1975 e
successive modificazioni).
077
Lavoratore che ha optato per l’iscrizione alle Casse pensioni degli
Istituti di Previdenza ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge n° 274
dell’8 agosto 1991.
I
codici contratto nn. 001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 013, 015, 040, 041,
062, 063, 064, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 077
sono compatibili con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2
(operai a tempo indeterminato).
I
codici contratto nn. 014, 016, 017, 020, 021, 038, 039, 044, 045, 057, 058,
059, 060, 061 sono compatibili solo con il tipo denuncia "1"
(operai a tempo determinato).
I
codici contratto nn. 003, 008, 010, 011, 012, 018, 019, 022, 023, 024, 025,
026, 027, 028, 029, 030, 031, 032,
033, 034, 035, 036, 037, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 055, 056 sono compatibili solo con il tipo denuncia "2"
(operai a tempo indeterminato).
I
codici contratto 005, 015, 040 e 041
sono compatibili solo con il "tipo ditta 1" 09 e 17.
Il
codice contratto 045 è compatibile solo con il "tipo ditta 1" 08 e
12.
Il
codice contratto 010 è compatibile solo con il "tipo ditta 1" 02.
(1)
Avvertenze:
contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b)
dell'art.16 legge n. 451/1994. I codici tipo contratto 034, 035, 036 e 037
devono essere utilizzati dopo che il datore di lavoro ha provveduto alla conversione
del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. Il
beneficio contributivo opera per la durata pari al contratto di formazione e
lavoro così trasformato ed in misura correlata al trattamento retributivo
corrisposto nel contratto di formazione e lavoro medesimo. Le agevolazioni
dei contratti 034 e036 sono assimilabili a quelle dei contratti 002 e 007,
mentre le agevolazioni dei contratti 035 e 037 sono assimilabili a quelle dei
contratti 006 e 009.
TIPO RETRIBUZIONE (TR )
Il campo è articolato
in due caselle predisposte per specificare la natura delle retribuzioni
erogate al lavoratore.
L'azienda,
ove ne ricorrano i presupposti, deve indicare nella
prima casella
I^
uno
dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
1
Per
dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il
massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (circ.
INPS
n. 55/1999).
4
Per
dichiarare, fino al terzo trimestre 1998, i dati occupazionali e
retributivi relativi all'applicazione del contributo di solidarietà ex art.
8, comma 19, legge 24 dicembre 1993 n. 537;
6
Per dichiarare i dati
relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale di cui all'art.
3 ter della Legge n. 448/1992, soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'uno
per cento.
Nella
seconda casella
II^
una delle seguenti lettere:
Codice
Descrizione
O
Per
denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative
effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le
fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P.
M
Da
utilizzare nei casi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto al
dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica,
infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle
indennità erogate, per gli stessi eventi dall'INPS, dall'INAIL, o
retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza".
P
Da
utilizzare nei casi in cui per periodi di assenza causata da eventi
comportanti sospensioni involontarie dal lavoro - Cassa integrazione salari
- l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative
delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.
Si osserva che, qualora
per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni
di tipo O, M, P, potranno essere utilizzati gli appositi campi della sezione
successiva avendo cura di riportare lo stesso “Sez. Num.” e “codice fiscale”.
Avvertenze
:
la normativa sulle basi imponibili è contenuta nell’
Allegato c
al
manuale.
CODICE ISTAT
Indicare
i codici ISTAT relativi alla provincia ed al comune dove si è svolta la
prestazione lavorativa.
L’indicazione
del codice ISTAT non è necessaria qualora:
·
l’ubicazione del fondo Provincia/Comune dell’azienda
coincide con la zona dove è stata effettuata la prestazione lavorativa;
·
l’agevolazione prevista per la zona tariffaria
coincide con quella prevista per l’ubicazione del fondo dell’azienda.
Peraltro
si sottolinea che l’indicazione rivela la sua importanza nei seguenti casi:
·
accentramento su più province;
·
cambio di agevolazione per zona tariffaria.
Avvertenze:
i codici ISTAT della Provincia e del Comune saranno rilevabili quanto prima dalla tabella inserita nel sito
“ Servizi per l’agricoltura” disponibile sia in INTRANET che INTERNET.
GIORNI (GG)
Il
campo giornate é composto da due caselle ed é previsto per la dichiarazione
dei dati occupazionali del lavoratore.
Pertanto,
in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è
svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono essere riportate
distintamente con l’indicazione delle lettere con O, M, P seguendo le
istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione".
Il
datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente
per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti
di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state
lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.
Devono
essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre anche
le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in
dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in
tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite
riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.
In
caso di effettuazione della cosiddetta
"settimana
corta"
l’art 5 della legge
16 febbraio 1977 n. 37 prevede che: “i lavoratori agricoli dipendenti che in
base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in
cinque giorni
l’ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima azienda agricola
hanno diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi per
sei
giornate
di occupazione con l’obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei
relativi contributi assicurativi”.
Le
giornate retribuite per festività soppresse devono essere denunciate, con le
relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza
dal lavoro per malattia e/o maternità.
Per
giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il datore di
lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rimborso della retribuzione
obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda all’Istituto. Tali
giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando,
per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo sia a carico dell'INPS.
Per
quanto riguarda il lavoratore assunto con contratto part-time di tipo
orizzontale, il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il
numero di giornate lavorate parzialmente.
PART TIME (PT)
Riportare
nella casella, ove ne ricorrano i presupposti, uno dei seguenti codici:
3
Per
dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale
(circ. INPS
n.
233/1998);
5
Per
dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o
ciclico (circ. INPS
n.
233/1998);
ORE (H)
Per
quanto riguarda esclusivamente il
lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale (codice 3), il datore di
lavoro deve dichiarare nel campo “H” (ore) il numero totale delle ore
effettivamente lavorate nel mese
;
Non
essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il datore di
lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese
successivo; nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sarà necessario
continuarle a sommare con le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento
dell'unità. Tale unità andrà dichiarata nel mese in cui è raggiunta.
In
ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovrà essere effettuato l'arrotondamento
per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate.
L'arrotondamento
deve essere effettuato anche quando il rapporto di lavoro cessa durante
l'anno.
Per
quanto riguarda gli operai a tempo determinato (OTD), nei casi in cui i
rapporti di lavoro continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare,
l'arrotondamento, sempre per eccesso, deve essere effettuato alla predetta
data del 31 per le giornate di lavoro già prestate.
RETRIBUZIONE
Le
caselle devono essere utilizzate per dichiarare le retribuzioni del
lavoratore, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti
paragrafi "tipo retribuzione" (seconda casella) e
"giornate".
Le
retribuzioni di tipo “
O
” non vanno denunciate, quindi il campo
non deve essere compilato
, nelle
denunce degli
operai a tempo
determinato (OTD)
la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla
base del
salario medio provinciale
;
L’
eccezione
alla norma è rappresentata
dal lavoratore assunto con contratto di lavoro
a tempo parziale
di tipo orizzontale.
In
questo caso, il datore di lavoro dovrà moltiplicare il
salario medio
provinciale
, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
valevole per
l’anno 1996
, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la
categoria di appartenenza del lavoratore. La retribuzione così ottenuta va
riportata nella casella "retribuzioni".
Avvertenze :
q
per il lavoratore in malattia o infortunio, laddove
il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL, il
campo “retribuzioni”
dovrà essere sempre avvalorato.
q
per gli operai a tempo determinato con “codice
contratto” 014 (LSU) , 020 (CI), 021
(LECI) e 038 (PIP) il campo “retribuzioni”
non
dovrà mai essere
avvalorato.
Per
quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali si rimanda all'
Allegato b
).
DATI RIEPILOGATIVI
Riportare
il totale di giornate, il totale retribuzioni, il numero lavoratori
denunciati nell’intero Quadro "F".
Riportare,
inoltre, il numero progressivo della singola pagina rispetto al totale delle
pagine che compongono la denuncia.
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 8, C. 19, LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537
Le
aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi antecedenti il quarto
trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di solidarietà
al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al
lavoratore eccedente l'importo di € 20658,28 (£.40.000.000) fino al limite di
€ 77468,53 (£. 150.000.000) annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8
c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:
Nel
mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento
del limite minimo di € 20658,28 (£.
40.000.000), la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di € 20658,28 (£. 40.000.000), deve essere
denunciata distintamente, avendo cura di indicare nella prima casella del
campo TR (tipo retribuzione)
il codice numerico 4
;
DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTE
ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA
EX ART. 3 TER, LEGGE 14 NOVEMBRE 1992 N.
438
Per l'applicazione
dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale a carico del
lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo:
q
per
il 1998 di € 33.118,32 (£. 64.126.000)
q
per
il 1999 di € 33.714,30 (£. 65.280.000)
q
per
il 2000 di € 34.253,49 (£. 66.324.000)
q
per
il 2001 di € 35.660,32 (£. 68.048.000)
q
per
il 2002 di € 36.093,00
Nel
mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di
lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il
limite, avendo cura di indicare nella prima casella del campo TR (tipo
retribuzione)
il codice numerico
6
;
Il
codice
6
deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive
retribuzioni mensili.
DENUNCIA
DI RETRIBUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 2 COMMA 18,
LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335.
L'art.
2 comma 18 della legge n. 335/1995 (circ. INPS
n. 177 del 7
settembre 1996) ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva
e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie
privi di anzianità contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art.
1, opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile è:
q
per
il 1998 € 72035,41 (£. 139.480.000)
q
per
il 1999 € 73332,23 (£. 141.991.000)
q
per
il 2000 € 74505,62 (£. 144.263.000
q
per
il 2001 € 76442,72 (£. 148.014.000)
q
per
il 2002 € 78507,00
Nel
mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento
del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata
distintamente, avendo cura di indicare nella prima casella del campo TR (tipo
retribuzione)
il codice numerico
1
;
Tale codice deve essere
ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni percepite dal
lavoratore nell'anno.
Allegato a)
CODICE SEDE
DENOMINAZIONE
SEDE
PROV.
0100
AGRIGENTO
AG
0101
SCIACCA
AG
0200
ALESSANDRIA
AL
0300
ANCONA
AN
0400
AOSTA
AO
0500
AREZZO
AR
0600
ASCOLI PICENO
AP
0700
ASTI
AT
0800
AVELLINO
AV
0900
BARI
BA
0901
ANDRIA
BA
1000
BELLUNO
BL
1100
BENEVENTO
BN
1200
BERGAMO
BG
1300
BOLOGNA
BO
1301
IMOLA
BO
1400
BOLZANO
BZ
1500
BRESCIA
BS
1600
BRINDISI
BR
1700
CAGLIARI
CA
1701
IGLESIAS
CA
1800
CALTANISSETTA
CL
1900
CAMPOBASSO
CB
2000
CASERTA
CE
2001
AVERSA
CE
2100
CATANIA
CT
2200
CATANZARO
CZ
2201
LAMEZIA TERME
CZ
2202
VIBO VALENZIA
VV
2203
CROTONE
KR
2300
CHIETI
CH
2400
COMO
CO
2401
LECCO
LC
2500
COSENZA
CS
2501
ROSSANO CALABRO
CS
2600
CREMONA
CR
2700
CUNEO
CN
2791
ALBA
CN
2800
ENNA
EN
2900
FERRARA
FE
3000
FIRENZE
FI
3001
PRATO
PO
3090
EMPOLI
FI
3100
FOGGIA
FG
3200
FORLI'
FO
3201
RIMINI
RN
3290
CESENA
FO
3300
FROSINONE
FR
3301
CASSINO
FR
3400
GENOVA
GE
3401
SESTRI LEVANTE
GE
3402
SESTRI PONENTE
GE
3500
GORIZIA
GO
3600
GROSSETO
GR
3700
IMPERIA
IM
3800
L'AQUILA
AQ
3801
SULMONA
AQ
3802
AVEZZANO
AQ
3900
LA SPEZIA
SP
4000
LATINA
LT
4100
LECCE
LE
4101
CASARANO
LE
4200
LIVORNO
LI
4201
PIOMBINO
LI
4300
LUCCA
LU
4400
MACERATA
MC
4500
MANTOVA
MN
4600
MASSA CARRARA
MS
4700
MATERA
MT
4800
MESSINA
ME
4900
MILANO
MI
4901
MONZA
MI
4995
DESIO
MI
4902
MILANO NORD
MI
4903
MILANO MISSORI
MI
4904
MILANO FIORI
MI
4905
MILANO CORVETTO
MI
4908
MILANO LEGNANO
MI
4909
MILANO SEREGNO
MI
4927
LODI
LO
5000
MODENA
MO
5100
NAPOLI
NA
5101
CASTELLAMMARE DI STABIA
NA
5102
NOLA
NA
5103
NAPOLI ARZANO
NA
5104
NAPOLI SOCCAVO
NA
5105
NAPOLI VOMERO
NA
5106
POZZUOLI
NA
5200
NOVARA
NO
5290
V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA
VB
5300
NUORO
NU
5400
PADOVA
PD
5500
PALERMO
PA
5502
PALERMO SUD OVEST
PA
5600
PARMA
PR
5700
PAVIA
PV
5800
PERUGIA
PG
5801
CITTA' DI CASTELLO
PG
5900
PESARO
PS
6000
PESCARA
PE
6100
PIACENZA
PC
6200
PISA
PI
6300
PISTOIA
PT
6400
POTENZA
PZ
6500
RAGUSA
RG
6600
RAVENNA
RA
6700
REGGIO CALABRIA
RC
6800
REGGIO EMILIA
RE
6900
RIETI
RI
7000
ROMA
RM
7001
ROMA EUR
RM
7002
ROMA MONTEVERDE
RM
7003
ROMA OSTIA LIDO
RM
7004
ROMA MONTESACRO
RM
7005
ROMA CENTRO
RM
7006
CIVITAVECCHIA
RM
7009
ROMA CASILINO PRENESTINO
RM
7010
ROMA TUSCOLANO
RM
7012
ROMA AURELIO
RM
7013
ROMA TIBURTINO
RM
7014
ROMA FLAMINIO
RM
7015
POMEZIA
RM
7100
ROVIGO
RO
7200
SALERNO
SA
7201
NOCERA INFERIORE
SA
7202
BATTIPAGLIA
SA
7300
SASSARI
SS
7400
SAVONA
SV
7500
SIENA
SI
7600
SIRACUSA
SR
7601
NOTO
SR
7700
SONDRIO
SO
7800
TARANTO
TA
7900
TERAMO
TE
8000
TERNI
TR
8100
TORINO
TO
8101
MONCALIERI
TO
8102
IVREA
TO
8103
TORINO NORD
TO
8104
TORINO SUD
TO
8105
PINEROLO
TO
8106
COLLEGNO
TO
8110
TORINO LINGOTTO
TO
8200
TRAPANI
TP
8300
TRENTO
TN
8400
TREVISO
TV
8490
CONEGLIANO
TV
8500
TRIESTE
TS
8600
UDINE
UD
8700
VARESE
VA
8790
BUSTO ARSIZIO
VA
8800
VENEZIA
VE
8801
SAN DONA' DI PIAVE
VE
8900
VERCELLI
VC
8901
BIELLA
BI
9000
VERONA
VR
9100
VICENZA
VI
9200
VITERBO
VT
9300
PORDENONE
PN
9400
ISERNIA
IS
9500
ORISTANO
OR
Allegato b)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"
Il
modello DMAG Unico può essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo
successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale,
intendano denunciare spontaneamente variazioni:
a)
numero
giornate e/o retribuzioni;
b)
dati
relativi al Quadro C (importi a contribuzione differenziata).
SI
AVVERTE CHE IL MODELLO PUO’ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI
DI VARIAZIONE DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA
MANODOPERA OCCUPATA
A DECORRERE DAL I° TRIMESTRE 1998.
Variazioni
numero giornate e/o retribuzioni
In tale ipotesi
l’azienda deve seguire le istruzioni, di seguito illustrate, necessarie per
la compilazione dei quadri:
"A" e "E":
riportarei dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel
campo "tipo dichiarazione", dovrà essere indicata la lettera
"V" (variazione);
“C”
:
esporre gli importi a contribuzione differenziata;
”D
”:
sottoscrivere le dichiarazioni di responsabilità e l’autorizzazione all’INPS
per la riscossione dei contributi associativi;
“F”:
fornire le informazioni anagrafiche e retributive dei lavoratori,
secondo le modalità previste dalla circ. INPS
n° 157/2000. N
elle
apposite sezioni indicare le anagrafiche dei lavoratori già denunciati con la
precedente dichiarazione.
Avvertenze:
Per
la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni"
interessate alla variazione, devono essere osservate le ulteriori istruzioni
a seconda della fattispecie denunciata:
1)
l'azienda
intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni
:
nei campi
"Giornate" e "Retribuzioni" indicare rispettivamente le
giornate e le retribuzioni omesse.
2)
L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse
:
nel
campo "Giornate" riportare, a carattere numerico, la cifra
"0"; nel campo "Retribuzioni" denunciare le retribuzioni
omesse.
3)
L'azienda denuncia solo le giornate omesse
:
questo
tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario
convenzionale.
In
questo caso nel campo "Giornate indicare le giornate omesse e lasciare
in bianco il campo "Retribuzioni".
4)
Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso
:
il
datore di lavoro compilerà integralmente una delle sezioni del quadro
"F" del modello DMAG UNICO con i dati afferenti al lavoratore
interessato.
variazioni
di dati relativi al Quadro C (importi a contribuzione differenziata)
L'azienda
al riguardo per la denuncia delle variazioni dovrà
compilare
i quadri:
"A":
riportare gli stessi dati della precedente dichiarazione, con
l'avvertenza che nel campo tipo dichiarazione deve essere indicata la lettera
"V";
“C”:
indicare nel/i campo/i
interessato/i alla variazione gli importi a
contribuzione differenziata lasciando in bianco i restanti campi del modello.
“D
”:
dichiarazione di responsabilità.
Avvertenze:
Nella fattispecie non deve essere utilizzata la seconda parte del modello
DMAG-UNICO quadri “E” ed “F”.
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
Fuori
dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non è ammessa la
presentazione di denunce di variazione con Modello DMAG UNICO, in quanto,
come più volte precisato, queste ultime riguardano
le variazioni in
aumento delle giornate e delle retribuzioni
. (circ. INPS
n° 157/2000)
L'azienda
dovrà invece presentare un'apposita comunicazione alla competente sede dell'INPS
quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti ipotesi:
q
variazioni
antecedenti 1998;
q
giornate
o retribuzioni in diminuzione;
q
zona
tariffaria;
q
codice
contratto;
q
codice
ditta;
q
tipo
retribuzione;
q
numero
di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai
a tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione
non sia interessata a variazione.
Allegato
c
BASI IMPONIBILI AI FINI CONTRIBUTIVI
La
retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è la retribuzione
che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e
previdenziale. In proposito, con l'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314,
è stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo
contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base
imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente
vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri.
Il
reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell'art.
48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in
relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità
previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della legge 30 aprile 1969 n. 153,
come sostituito dall'art. 6 del D.lgs. n.314/97 e modificato dall'articolo 4
del D. lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (circ. INPS
n. 263 del 24.12.97
e
n. 104 del 14 maggio
1998).
Il
datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni,
liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la
retribuzione mensile effettivamente dovuta in base al contratto di lavoro
applicato, anziché l'importo dell'acconto versato.
Nel
caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso, la retribuzione
corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate
non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o
dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto
regolare preavviso.
Ogni
altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la
quattordicesima mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per
competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti,
ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese
stesso ai sensi dell'art. 12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall'art.
6, c.9, D.lgs. n. 314/97.
Nell'ipotesi
in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti
emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non
ha svolto alcuna attività, oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre
indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l'importo
complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.
Sono
espressamente escluse
dalla base
imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità
conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le
somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi
soggetti a decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, i trattamenti
di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del T.U.I.R., i contributi e le
somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e
fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi.
Si
ricorda che su questi ultimi è dovuto un contributo di solidarietà nella
misura del 10 per cento ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 29
marzo 1991 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1
giugno 1991 n. 166, così come confermato dall'articolo 6 del D. lgs. n.
314/1997.
Nel
ribadire che l'elencazione dei casi di esclusione è tassativa, si fa presente
che per la loro individuazione è necessario fare riferimento alle
disposizioni contenute nella citata
circolare n. 263/97. L'esenzione
dall'imponibile dell'indennità' di cassa e di maneggio di denaro, già
prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno
1998. A partire dall'1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati
alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Non
sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese, fatta salva la
normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base
imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.
INDENNITA' DI
TRASFERTA
Per
le trasferte iniziate dal 1^ gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime
contributivo a norma dell'art. 48 comma 5 del T.U.I.R. (
circolare n.
263/97.).
Per
effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al
lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente
gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva.
Esse
vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore,
nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo
retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.
MINIMI CONTRATTUALI E MINIMALI DI LEGGE
In
materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui all'art. 6 del
D.lgs.n. 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1
della legge n. 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come
base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Detta
retribuzione non deve altresì essere inferiore al minimale giornaliero
previsto dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, art.1, o al minimale orario ex
articolo 5, comma 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
I predetti minimali di legge devono
essere rispettati anche quando il datore di lavoro abbia corrisposto
retribuzioni inferiori ai minimali stessi, ancorché tali retribuzioni siano
state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Si
ricorda che: "Ai fini della determinazione del minimale giornaliero od
orario, la retribuzione da prendere in considerazione è data dalla media di
tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Si intende che, solo
nei casi di retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a
prescindere dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la
suddetta media si ottiene dividendo la retribuzione per 26, 13, 12, 6;
nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se ad una scadenza
periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute, la
media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata
effettivamente lavorate" (punto 3.a della circ. INPS n. 507 R.C.V./1 del
3 gennaio 1980).
Il
rispetto del minimale di legge di cui trattasi non è richiesto per le
giornate per le quali il datore di lavoro ha corrisposto
esclusivamente retribuzioni integrative
delle indennità erogate
dagli enti previdenziali per malattia generica, malattia professionale,
infortunio, integrazione salariale e per particolari categorie di lavoratori
quali: apprendisti, soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali
legge n. 381/1991, lavoratrici madri, compartecipanti individuali e soci
lavoratori di cooperative sociali legge n. 381/1991 per le province nelle
quali, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano
stati fissati i salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media
mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi.
MINIMALE
DI LEGGE PER GLI OPERAI AGRICOLI
(1)
Operaio a:
1998
1999
Tempo
Pieno
Part-time verticale
€
30,45 giornaliero
(Lire
58.950)
€
31,00 giornaliero
(Lire
60.020)
Part-time orizzontale
€
5,27 orario
(Lire
10.197)
€
5,36 orario
(Lire
10.380)
Operaio a:
2000
2001
Tempo
Pieno
Part-time
verticale
€ 31,49 giornaliero
(Lire
60.980)
€
32,31 giornaliero
(Lire
62.570)
Part-time orizzontale
€
5,45 orario
(Lire
10.546)
€
5,59 orario
(Lire
10.820)
Operaio a:
2002
Tempo
Pieno
Part-time verticale
€ 33,19 giornaliero
Part-time orizzontale
€ 5,74 orario
(1)
OTI e OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o
parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel
1995 per il 1996. I predetti minimali non sono validi per gli apprendisti, i
soci svantaggiati e volontari di cooperative sociali, i P.I.P., gli L.S.U.,
le lavoratrici madri, i compartecipanti individuali e i soci lavoratori di
cooperative sociali e loro consorzi anche con processi produttivi di tipo
industriale.
OPERAI A TEMPO
DETERMINATO
Per
gli operai a tempo determinato si hanno due diverse modalità di
determinazione delle retribuzioni ai fini contributivi:
a)
OTD
per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro non ha
superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il
1996:
tempo
pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è il salario
medio provinciale determinato con decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 1996 e non deve essere indicata dal datore
di lavoro, che si limiterà ad indicare il numero delle giornate nel
modello DMAG UNICO
part-time:
la retribuzione da assoggettare a contribuzione si ottiene rapportando
alle giornate o alle ore di lavoro il salario medio provinciale
convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996
b)
OTD
per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha
superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il
1996:
tempo
pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella
effettivamente dovuta, nel rispetto del minimale di legge
part-time:
il datore di lavoro deve indicare la retribuzione effettivamente dovuta
in ragione delle ore o giornate lavorate, nel rispetto del minimale di
legge, orario o giornaliero
PART-TIME
Il
part-time può esplicare i suoi effetti solo se formalizzato (confronta circ.
INPS
n. 274 del 2
dicembre 1993). In caso di mancata formalizzazione non è applicabile la
normativa di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. 726/1984 convertito con
legge n. 863/1984 (
minimale orario
).
Per
la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo
parziale (circ. INPS
n.
233 del 6 novembre 1998) il datore di lavoro deve far precedere il codice
contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici numerici:
Codice
Descrizione
3
per
dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale;
5
Per
dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o
ciclico.
Per una corretta compilazione
della dichiarazione trimestrale si precisa che i codici identificativi del
part - time non possono precedere per incompatibilità, i codici contratti 05
(socio svantaggiato di cooperative sociali), 14 (lavoratore impiegato in
lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative sociali), 20
(compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale
extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di
inserimento professionale).
In particolare il datore di
lavoro, per dichiarare ai fini contributivi rapporti di lavoro a tempo
parziale, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei
campi "tipo retribuzione", "giornate" “PT”, “H”,
"retribuzioni" del quadro F del modello DMAG UNICO.
PART - TIME ORIZZONTALE
Nella prima casella del campo
"tipo retribuzione" dovrà indicare il codice “3”.
Nel campo "gg"
dichiarerà il numero di giornate lavorate parzialmente.
Dovrà barrare la casella “PT”;
indicare il numero delle ore complessivamente lavorate nel mese nel campo
“H”.
Nella casella
"retribuzione" il datore di lavoro dovrà indicare la retribuzione
erogata per le ore lavorate e dichiarate.
Per gli operai a tempo
determinato - la cui contribuzione è calcolata sulla base del salario medio
provinciale, il datore di lavoro per stabilire l'esatta base imponibile,
dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'anno 1996, per sei e
dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale
previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza
del lavoratore.
La retribuzione convenzionale
"oraria" moltiplicata per il numero delle ore indicate nella
casella "H" consente di determinare la retribuzione che il datore
di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni" per il
calcolo del contributo.
PART-TIME VERTICALE O CICLICO
Nella prima casella del campo
"tipo retribuzione" dovrà indicare il codice “5”.
Nella casella "gg" il
datore di lavoro indicherà le giornate lavorate nel mese a cui si riferisce
la dichiarazione.
Nella casella
“retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a
tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione
effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate
lavorate nel mese.
Per gli operai, la cui
contribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale, l'ammontare
della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella si ottiene
moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle
giornate denunciate.
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO
DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I SOGGETTI INSERITI NEI PIANI DI INSERIMENTO
PROFESSIONALE E NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA'.
La base imponibile di
riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori impiegati
in lavori socialmente utili (L.S.U. - legge n. 451/94 e successive
modificazioni - codice contratto 14) e dai lavoratori impiegati nei progetti
di cui alle lettere A e B art. 15, comma 1, della legge n.451/94 e successive modificazioni
(P.I.P.- codice contratto 38), per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali è costituita da:
1998
1999
2000
2001
2002
€ 33,30
(£. 64.470)
€ 36,81 (£. 71.273)
€ 36,81 - dal
01/01 al 30/06
(£. 71.273)
€ 37,40 - dal
01/07 al 31/12
(£. 72.413)
€ 37,40
(£. 72.413)
€ 37,40
(£. 72.413)
Il
contributo dovuto si ricava applicando alla predetta base imponibile le aliquote
dovute per l'assicurazione infortuni sul lavoro e riducendo il contributo
lordo del 50% laddove non siano applicabili maggiori agevolazioni previste
dalla normativa vigente.
Sull'argomento
si rinvia alle circolari INPS
n. 159 del 21 luglio
1998,
n. 160
del 21 luglio 1998 e n.
145 del 5 luglio 1999.