Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 83 del 24-4-2003.htm
Art. 42 legge n. 289/2002 . Confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Istruzioni per il versamento dei contributi all’INPS per i dirigenti di aziende industriali già versati all’INPDAI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Struttura
Previdenza
Dirigenti
Aziende Industriali
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 24
Aprile 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 83
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 42 legge n. 289/2002 . Confluenza dell’INPDAI nell’INPS.
Istruzioni per il versamento dei contributi all’INPS per i dirigenti di
aziende industriali già versati all’INPDAI. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Riepilogo delle disposizioni in materia di versamento dei contributi
relativi ai dirigenti industriali.
L’art. 42 della
legge finanziaria (all.1) prevede, con effetto dall’1.1. 2003, la
soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI) ed il contestuale trasferimento all’INPS di tutte le sue
strutture e funzioni.
Le prime istruzioni per il
versamento all’INPS dei contributi dovuti per i dirigenti di aziende
industriali sono state fornite con circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 di
dicembre 2002 (all.2), allegata al messaggio protocollo 2002/0064/00110 del
31.12.2002.
Con la presente circolare, nel
riepilogare ed integrare le istruzioni già anticipate, si fornisce un quadro
complessivo delle disposizioni che regolano la materia.
1.
Quadro normativo.
A norma del
predettto art. 42, con effetto dal 1° gennaio 2003, i dirigenti titolari di
posizione assicurativa presso l’INPDAI sono iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti.
Detta iscrizione
è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
I dirigenti
industrialiassunti dal 1° gennaio 2003 sono
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale disposizione deve
intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina (nuove
assunzioni e/o passaggi di qualifica) ma anche a quei soggetti che, già
titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso
aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda
e instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.
2.
Imponibile
contributivo.
Il comma 3
dell’art. 42, nel disciplinare il regime pensionistico dei dirigenti di
aziende industriali prevede che, con effetto dall’1.1.2003,detto regime sia uniformato, nel rispetto del
principio del pro-rata, a quello degli iscritti al F.P.L.D. (1).
In particolare,
l’importo della pensione è determinato dalla somma:
-
delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo
della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’art. 3, comma
7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 (2);
-
della quota di pensione corrispondente alle anzianità
contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003 , applicando, per il
calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel F.P.L.D..
Da quanto sopra
discende che, con effetto dall’1.1.2003, per la determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi e pensionistici trovano integralmente
applicazione le disposizioni vigenti nel F.P.L.D. con la conseguente soppressione, dalla medesima, data del sopra
citato massimale di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97 .
Dall’1.1.2003,
quindi, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi
pensionistici, viene a coincidere con quella presa a base per il calcolo
delle contribuzioni minori.
Resta salva
l’ipotesi in cui trova applicazione il massimale contributivo e pensionabile
previsto dall’art. 2, comma 18, della L.335/95 (3).
In materia di
retribuzione imponibile si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6 del
D.Lgs n.314/97 (4) ed, in particolare, la disciplina in materia di minimali
contrattuali (art. 1 L. 389/1989) e di minimali di legge (5).
2.1 Componenti variabili delle retribuzioni.
Con
il messaggio n. 9 del 24 gennaio 2003 (all. 3), è stato precisato che le voci
variabili delle retribuzioni dei dirigenti industriali, già iscritti
all’INPDAI, di competenza del mese di dicembre 2002, ma erogati nel mese di
gennaio 2003 dovevano essere assoggettate a contribuzione secondo il regime
contributivo INPDAI vigente al dicembre 2002
.
Con successivo messaggio n. 11 del 30 gennaio 2003 (all. 4), sono state
fornite istruzioni per l’assoggettamento alle contribuzioni minori dei
suddetti compensi, utilizzando il codice A300.
Si fa presente che per l’assoggettamento a contribuzione delle
componenti variabili delle retribuzioni, a partire da quelle riferite al mese
di dicembre 2003, dovranno essere osservate integralmente le istruzioni di
cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993,
approvata con D.M. 7.10.93 (6).
3.
Aliquote
contributive.
Per i dirigenti
industriali iscritti in evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, l’aliquota di finanziamento per l’IVS è
quella già prevista per l’INPDAI, armonizzata con il D.Lgs. 181/97, vale a
dire 32,70%, di cui 8,89% a carico del dirigente (7). Relativamente ai
dirigenti assunti dal 1.1.2003, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori
dipendenti, trova invece applicazione l’aliquota IVS vigente nel F.P.L.D.
(8).
E’ inoltre dovuto
il contributo aggiuntivo - introdotto dall’art. 3 ter della legge n. 438/1992
a totale carico del dirigente - in misura pari all’1% della quota eccedente
l’importo della prima fascia pensionabile (5).
Per il
finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, l’ultimo periodo del
comma 3 del’art. 42 della legge
289/2002, conferma l’applicazione della normativa già vigente presso il
soppresso INPDAI.
Sul versante
contributivo, ciò comporta che il contributo dovuto a garanzia del T.F.R., precedentemente amministrato dall’INPDAI ,
resta confermato nella misura dello
0,40% e affluirà al separato fondo all’uopo costituito.
Tale disposizione
opera nei confronti di tutti i dirigenti industriali compresi quelli assunti dall’1.1.2003 per i quali la
contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D..
Nulla è cambiato
relativamente alle contribuzioni minori già versate all’INPS.
4.
Versamento e denuncia dei contributi.
Ad integrazione di quanto già precisato (9) si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le aziende
industriali che assumeranno dirigenti non dovranno più denunciarne il
rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal soppresso Ente ma
provvederanno alla denuncia con il mod. DM10/2 secondo le modalità INPS e
alla successiva costituzione della posizione individuale attraverso la
prevista dichiarazione di mod. 770.
Parimenti
non dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro né il
trasferimento del dirigente all’estero o il suo rientro.
Eventuali
comunicazioni comportanti l’apertura di apposita posizione contributiva per
dirigenti occupati all’estero, dovranno essere rivolte alla Sede INPS
competente per territorio.
4.1 Versamenti e denunce
relativi al periodo di paga dicembre 2002.
Come
già reso noto (9) i pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga “
dicembre 2002”
e le relative denunce
mensili dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per
le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO
entro il 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per l’INPDAI ed in
particolare, riportando sul modello
F24 – sezione altri enti – il codice di posizione INPDAI ed il periodo di
riferimento.
4.2 Versamenti e denunce a partire dal periodo di paga gennaio 2003.
A decorrere dal periodo paga “
gennaio 2003
”, i versamenti dei
contributi relativi alle posizioni di
tutti i dirigenti industriali, sono
effettuati utilizzando
il modello F24 – sezione INPS – indicando
il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate fino al
31.12.2002 per il versamento delle
contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”
.
Si illustrano di seguito gli adempimenti a
carico delle Sedi e a carico dei datori di lavoro a decorrere dal gennaio
2003.
4.2.1 Adempimenti a carico delle Sedi.
Alle posizioni aperte alle aziende industriali inquadrate con CSC
1XXXX
nessuna modifica deve
essere apportata.
Le
Sedi, invece, provvederanno a contraddistinguere le particolari posizioni
contributive, già aperte in rami diversi dall’industria (
7XXXX
e
6XXXX
) per
dirigenti assicurati ai fini pensionistici all’ex INPDAI, con il codice di
autorizzazione
“9U”
che, dal
1.1.2003, assume il significato di
“posizione
per dirigenti ex INPDAI”
.
Dalla
medesima data i codici di autorizzazione
1A
e 8F
precedentemente assegnati dovranno essere eliminati.
Per le posizioni inquadrate nel ramo 20102 (Aziende
speciali non costituite in S.p.A. ed Enti pubblici economici) in linea di
principio non è necessario aprire una separata posizione assicurativa.
I dirigenti ex INPDAI saranno
indicati con il codice “300”, i nuovi assunti con il codice “900” mentre i
dirigenti iscritti all’INPDAP continueranno ad essere indicati con il codice
“360” .
Ovviamente
sarà attribuito anche il relativo codice di autorizzazione della serie “6”.
Per
particolari posizioni vedi il
successivo punto 5.
4.2.2 Modalità operative di compilazione
del mod. DM10/2.
A
decorrere dal gennaio 2003, per l'assolvimento della ordinaria contribuzione
dei dirigenti industriali, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
calcoleranno i contributi IVS e TFR unitamente alle altre
“contribuzioni minori”;
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco
dei quadri "B-C"
del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei seguenti codici qualifica:
Cod. Qual.
Dirigenti interessati
3
Dirigenti a tempo pieno
già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002
300P
Dirigenti part-time già
iscritti all'INPDAI al 31.12.2002
9
Dirigenti a tempo pieno
assunti dall'1.1.2003 iscritti al FPLD
900P
Dirigenti part-time
assunti dall'1.1.2003 iscritti al FPLD
Si
osserva che, per l’individuazione dei dirigenti industriali iscritti al
F.P.L.D., si è reso necessario l'istituzione del nuovo codice qualifica
"
9"
avente il
significato di
"dirigente
industriale iscritto al F.P.L.D.".
-
Massimale art.
2, comma 18 della legge 8.8.1995, n. 335.
Come
in precedenza evidenziato, a decorrere dal 1.1.2003, é soppresso il massimale
previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 181/1997.
Continua
invece a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Quest'ultima,
come noto, ha introdotto un massimale
annuo sulla contribuzione pensionistica dei lavoratori privi di anzianità
contributiva che, dal 1° gennaio 1996, si iscrivono a forme pensionistiche
obbligatorie ovvero per i lavoratori optanti (3).
Ciò
determina la non assoggettabilità a contribuzione pensionistica della
retribuzione eccedente il citato tetto.
Si
ricorda, infine, che il massimale, pari per l’anno 2003 a € 80.391,00,
presenta le seguenti caratteristiche:
-
non è mensilmente frazionabile;
-
è annualmente rivalutabile sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
Al momento del
superamento del massimale, per il versamento dei “contributi minori”
(compreso quello di finanziamento del Fondo di garanzia per il TFR) i datori
di lavoro utilizzeranno il codice tipo contribuzione
"98",
da indicare in un rigo in bianco dei
quadri “B/C”
,
facendoloprecedere dalle qualifiche:
Cod. Qual.
Dirigenti interessati
3
(398)
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
9
(998)
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
In
occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno
solare, possono rendersi necessarie
operazioni
di conguaglio
.
A tal fine, per
il recupero del contributo IVS versato sulla parte eccedente il massimale
annuo ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, i datori di lavoro
provvederanno ad indicare l'importo a credito utilizzando i seguenti codici
del
quadro D
del mod. DM10/2:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
L953
Rec.contr.IVS su massimale per Dirigenti
ex INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
L952 *
Rec.contr.IVS su massimale
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la generalità dei
lavoratori dipendenti
-
Contributo
aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438).
Per l'esposizione
del contributo aggiuntivo 1% IVS dovuto dal dirigente sull'imponibile mensile
eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, dovranno
essere utilizzati i seguenti codici dei
quadri
“B/C”
del mod. DM10/2:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M960
Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
M950 *
Art.3 ter L.438/92
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la
generalità dei lavoratori dipendenti
In entrambi i
casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella "giornate".
Si rammenta che, per i dirigenti nei cui confronti opera il massimale
di cui all'art. 2 comma 18 della legge 335/1995, il contributo in questione
è dovuto entro i limiti del massimale
stesso.
In
occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno
solare, possono rendersi necessarie
operazioni di conguaglio
.
A tal
fine le aziende opereranno come segue:
- per i versamento del contributo aggiuntivo
dell’1% a carico del dirigente, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei
seguenti codici dei
quadri “B/C”
del mod. DM10/2:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M952
cong.contr.agg.vo 1% dirigenti ex INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
M951 *
cong.contr.agg.vo 1%
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
*
codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "n.
dipendenti", "n.
giornate" e "retribuzioni".
- per il recupero del contributo aggiuntivo
dell’1% trattenuto in eccedenza al dirigente, i datori di lavoro riporteranno
il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro “D”
del mod. DM10/2, facendolo precedere da uno dei
seguenti codici:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
L954
Rec.contr.agg.vo 1% Dirigenti ex INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
L951 *
Rec.contr.agg.vo 1%
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la
generalità dei lavoratori dipendenti
- Contributo di solidarietà 10% art. 9bis legge
166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993, recepiti nell’art. 6 del D.lgs
314/1997.
Le norme in questione prevedono un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro sulle somme versate o accantonate a carico dello stesso datore di lavoro a Fondi, Casse o Gestioni finalizzati ad interventi di tipo assistenziale e previdenziale ovvero destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.
Per il versamento
del contributo in argomento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici dei
quadri “B/C”
del modello DM10/2:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M940
art.9bis L.
166/1991
dirigenti ex INPDAI
iscritti
all’INPDAI al 31.12.2002
M900 *
art.9bis L. 166/1991
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la generalità
dei lavoratori dipendenti
In entrambi i
casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella “giornate”.
- Contributi di solidarietà ex Decreto Legislativo n.
579/1995.
In attuazione della delega
conferita dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 ha disciplinato il trattamento
fiscale e contributivo della parte eccedente l’importo del massimale annuo
contributivo e pensionabile previsto dalla medesima legge, destinata al
finanziamento della previdenza pensionistica complementare.
Su dette somme è
dovuto un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro e
del 2% a carico lavoratore (10).
Per l’esposizione dei contributi in
questione dovranno essere utilizzati i seguenti codici dei
quadri “B/C”
del mod. DM10/2:
Contributo
a carico del datore di lavoro (10%)
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M941
Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI
iscritti
all’INPDAI al 31.12.2002
M920 *
Ctr. 10% Dlgs 579/95
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la
generalità dei lavoratori dipendenti
Contributo
a carico del lavoratore (2%)
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M942
Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI
iscritti
all’INPDAI al 31.12.2002
M921 *
Ctr. 2% Dlgs 579/95
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti
In entrambi i
casi nessun dato dovrà essere riportato nella casella “giornate”.
- Contributo di solidarietà 10% sulle erogazioni oggetto di
decontribuzione di cui alla legge
23.5.97, n. 135
Sulle erogazioni soggette al regime di decontribuzione (6)è dovuto un contributo di solidarietàdel 10%
a carico del datore di lavoro.
L’importo
del contributo dovrà essere esposto con i seguenti codici dei
quadri “B/C”
del modello DM10/2:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M970
Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI
iscritti
all’INPDAI al 31.12.2002
M930 *
Ctr. 10% L.135/97
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
* codice già in uso per la
generalità dei lavoratori dipendenti
In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato
nella casella “giornate”.
In occasione
della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell’anno solare,
possono rendersi necessarie
operazioni di conguaglio
.
A tal
fine le aziende opereranno come segue:
- per
il versamento del contributo di solidarietà del 10%, i datori di lavoro
provvederanno a riportare il relativo importo in uno dei righi in bianco dei
quadri “B/C”
del mod. DM10/2,
facendolo precedere da uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
M932
cong.contrib.solid.10% dirigenti ex
INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
M931 *
cong.contrib.solid.10%
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
*
codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti
Nessun dato dovrà essere
indicato nelle caselle
"n. dipendenti", "n. giornate" e
"retribuzioni".
- per
il recupero del contributo di solidarietà del 10%, i datori di lavoro
provvederanno a riportare il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro “D”
del mod. DM10/2, facendolo
precedere da uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
Dirigenti interessati
L933
cong.contrib.solid.10% dirigenti ex
INPDAI
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
L931 *
cong.contrib.solid.10%
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
*
codice già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti
-
Assunzioni agevolate
.
§
Dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997.
Ai fini
dell'applicazione, per un periodo di 12 mesi, della riduzione del 50% della contribuzione complessivamente
dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore),
prevista dall'art. 20 della legge n. 266/1997, i datori di lavoro opereranno
come segue:
-
calcoleranno le contribuzioni IVS e TFR unitamente alle
altre contribuzioni;
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei
quadri "B/C"
del
modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "
92"
preceduto dai codici
qualifica
Cod. Qual.
Dirigenti interessati
3
(392)
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
9
(992)
iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
L'importo a
credito dell'impresa, pari al 50% della contribuzione (11), va indicato nel
quadro “D” del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. art. 20 L.
266/97" e dal previsto codice "
R410”.
§
Sgravi part-time.
Decreto
interministeriale 12 aprile 2000.
I datori di lavoro, già autorizzati
dall’INPDAI all’applicazione della riduzione triennale dell’aliquota
contributiva prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 per le assunzioni
avvenute entro il 31 dicembre 2000,
dovranno darne comunicazione alla competente Sede INPS per
l'attribuzione del previsto codice di autorizzazione “
2T”.
I
dati relativi ai dirigenti interessati alla riduzione contributiva in
argomento, dovranno essere indicati
in uno dei righi in bianco dei
quadri "B/C"
del modello
DM10/2
con i seguenti codici:
Codice
Dirigenti interessati
300L
Dirigenti assunti a tempo
indeterminato part-time con orario da 20 a 24 ore settimanali
300N
Dirigenti assunti a tempo
indeterminato part-time con orario superiore a 24 e fino a 28 ore
settimanali
300R
Dirigenti a tempo indeterminato
part-time con orario superiore a 28 e fino
a 32 ore settimanali
La riduzione spettante deve essere esposta nel
quadro “D”
del modello DM10/2 con i
seguenti codici importo:
Codice
Significato
L707 *
rid.contr.7% IVS
ex DM 12/4/2000
L710 *
rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000
L713 *
rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000
*
codici già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti
-
Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito
dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità.
Come noto, nei confronti dei
lavoratori che esercitano l’opzione di cui all’art.75, comma 1 della legge n.
388/2000, viene meno, per espressa previsione legislativa, l’obbligo del
versamento della contribuzione pensionistica, per tutto il periodo di durata
del contratto a tempo determinato stipulato (12).
Resta, invece, confermato
l’assoggettamento alle altre forme contributive.
Per il versamento della
contribuzione diversa da quella pensionistica, dovrà essere utilizzato, in
uno dei righi in bianco dei
quadri
"B/C"
del modello DM10/2,
il codice tipo contribuzione
"70"
,con il significato di
“lavoratori esclusi dalla contribuzione
IVS ex art. 75 L.388/2000
”,
preceduto da uno dei seguenti codici qualifica:
Cod. Qual.
Dirigenti interessati
3
(370)
iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
9
(970)
iscritti al F.P.L.D.
dal 1.1.2003
5.
Particolarità
5.1 Aziende telefoniche ed elettriche.
-
A
ziende telefoniche
Per l’assolvimento degli obblighi
contributi riferiti ai dirigenti già iscritti all’INPDAI ovvero per i nuovi
dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, le aziende telefoniche dovranno
utilizzare la posizione contributiva contraddistinta dal CSC 1.15.07 e dal codice di autorizzazione
“
4E”.
Ai fini della compilazione delle
denunce contributive di mod. DM10/2, siatterranno alle disposizioni
riportate al punto 4.2.2 della
presente circolare.
La contribuzione pensionistica
relativa ai lavoratori che, a seguito di promozione, conseguono la qualifica
di dirigente, continuerà ad essere versata, nell’apposita evidenza contabile
separata relativa all’ex fondo telefonici.
A tal fine continuerà ad essere
utilizzata la posizione contributiva contraddistinta dal CSC 1.15.07.
-
Aziende
elettriche
Per l’assolvimento degli obblighi
contributi riferiti ai dirigenti già iscritti all’INPDAI ovvero per i nuovi
dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, le aziende elettriche dovranno utilizzare la posizione
contributiva contraddistinta dal CSC
1.14.01.
Ai fini della compilazione delle
denunce contributive di mod. DM10/2, siatterranno alle disposizioni
riportate al punto 4.2.2 della presente
circolare.
La contribuzione relativa ai
lavoratori che, a seguito di promozione, conseguono la qualifica di dirigente
dovrà essere versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.), così
come previsto per i nuovi dirigenti assunti dall’1.1.2003.
5.2 Gruppo Ferrovie dello Stato e aziende
nate dallo scorporo.
Dal 1° gennaio 2003, per l’assolvimento degli obblighi contributivi
riferiti ai dirigenti industriali dovrà essere richiesta l’apertura di una apposita posizione
contributiva contraddistinta dal CSC 2.01.02 e dal codice di autorizzazione
“0K” e senza l’attribuzione del particolare codice di autorizzazione 4F (13).
Per le
modalità di versamento si rimanda al
punto 4.2.2 della presente circolare.
5.3 Cooperative agricole legge 240/1984.
Come in più occasioni precisato, ai sensi di quanto disposto dall'art.
6 della legge 15.6.1984, n. 240, gli adempimenti contributivi per il
personale con qualifica di dirigente alle dipendenze delle cooperative che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici,
"
vengono validamente effettuati
" secondo la normativa
dei dirigenti industriali (14).
Pertanto,
a decorrere dal gennaio 2003, le cooperative in argomento, per l’assolvimento
degli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti, utilizzeranno la posizione
contributiva già in uso per il
personale con qualifica di impiegato nonché per il versamento delle
contribuzioni minori per i dirigenti, contraddistinta dal CSC 5.01.02 e dal codice di autorizzazione
“
5R
”.
Ai fini della compilazione
delle denunce contributive mod. DM10/2, le cooperative si atterranno alle
modalità illustrate al punto 4.2.2 della
presente circolare.
Relativamente alle contribuzioni minori, si fa presente che, per i
dirigenti in questione, la contribuzione
a garanzia del trattamento di
fine rapporto (TFR) viene validamente assolta all
'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A)
.
5.4 Dirigenti operanti all'estero.
- Dirigenti operanti in Paesi con i quali non vigono accordi di
sicurezza sociale.
Dal 1° gennaio
2003 gli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti in questione dovranno
essere assolti sulla posizione contributiva già utilizzata per il versamento
delle “contribuzioni minori” e contrassegnata dal codice di
autorizzazione
4C.
Ai fini della
compilazione delle denunce contributive mod. DM10/2, i datori di lavoro si
atterranno alle modalità illustrate al punto 4.2.2 della presente circolare.
Si ricorda che,
nell’ambito del particolare regime assicurativo ex lege n. 398/1987, l’art. 4
prevede la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota pensionistica.
Per il conguaglio
dello sgravio spettante, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod.
DM10/2.
L’importo della
riduzione sarà indicato con il previsto codice
S189.
-
Dirigenti
operanti in Paesi con i quali vigono
accordi parziali di sicurezza sociale.
Dal 1° gennaio
2003 gli obblighi contributivi riferiti ai dirigenti in questione dovranno
essere assolti sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di
autorizzazione
4Z,
già utilizzata per il versamento
delle “contribuzioni minori” dovute in base alla convenzione stipulata.
Per il versamento
delle contribuzioni IVS e TFR, in precedenza assolte all’INPDAI, i datori di
lavoro utilizzeranno i seguenti codici da riportare nei righi in bianco dei
quadri “B/C” del mod. DM10/2:
Forme contributive
Codici
Dirigenti interessati
IVS
301E
Dirigenti iscritti all'INPDAI al
31.12.2002
IVS
901E
Dirigenti iscritti al F.P.L.D. dal
1.1.2003
TFR
306E
Dirigenti iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
TFR
906E
Dirigenti iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
TFR
306C
Dirigenti iscritti
all'INPDAI al 31.12.2002
TFR
906C
Dirigenti iscritti al
F.P.L.D. dal 1.1.2003
6.
Certificato CUD e dichiarazione 770 anno
2003.
Si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n.
58 del 21 marzo 2003.
7. Istruzioni contabili.
Ai fini della
rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nei modelli DM
10/2 secondo le modalità indicate nei precedenti punti 4.2.2 e 5.4 si
forniscono le seguenti istruzioni.
Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31
dicembre 2002.
Per la
rilevazione dei contributi IVS e dei contributi di solidarietà, di cui sopra
è cenno
,
sono stati istituiti,
nell'ambito della contabilità separata "FPY" istituita con
messaggio 2003/0013/000034 del 31 gennaio 2003, i conti di seguito riportati.
-
Contributi IVS, compreso il contributo aggiuntivo ex
art. 3-ter della legge n. 438/1992:
FPY
21/110
- per i contributi di
competenza degli anni precedenti;
FPY
21/170
- per i contributi di competenza dell'anno in corso.
-
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della
legge n. 166/1991 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 124/1993, recepiti nell'art. 6
del D.Lgs. n. 314/1997:
FPY 21/127
- per la competenza degli anni precedenti;
FPY
21/187
- per la competenza dell'
anno in corso.
-
Contributo di solidarietàdi cui al D.Lgs. n. 579/1995:
FPY
21/129 -
per la competenza degli
anni precedenti;
FPY
21/189 -
per la competenza
dell'anno in corso.
-
Contributo di solidarietà di cui alla legge n.
135/1997:
FPY
21/131
, per la competenza degli anni precedenti;
FPY
21/181
, per la competenza dell'anno in corso.
Ai suddetti conti vanno naturalmente
imputate anche le somme a debito o a credito dei datori di
lavoro derivanti da eventuali
operazioni di conguaglio.
Dirigenti assunti a partire dal 1°
gennaio 2003
Per
tali dirigenti i contributi IVS e i contributi di solidarietà dovuti al FPLD
- Gestione ordinaria - vanno imputati ai conti attualmente previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti.
Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31
dicembre 2002 e dirigenti assunti a
partire dal 1° gennaio 2003
Gli
oneri derivanti dagli sgravi contributivi e dalle riduzioni di aliquote
contributive nonché le contribuzioni minori afferenti sia i dirigenti già
iscritti all'INPDAI al 31 dicembre 2002 che i dirigenti assunti a partire dal
1° gennaio 2003 vanno imputati ai conti attualmente esistenti che rilevano le
somme di che trattasi riguardanti la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'unica
eccezione è costituita dal contributo dello 0,40% per il finanziamento del
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, per il quale, stante
la conferma dell'applicazione della normativa già vigente presso il soppresso
INPDAI, viene prevista una rilevazione separata da quella relativa al
contributo dovuto per la generalità dei lavoratori dipendenti mediante
imputazione ai conti di nuova
istituzione
PTO 21/110
, per la competenza
degli anni precedenti, e
PTO 21/170
per la competenza dell'anno in corso.
Nell'allegato
n. 5 vengono riportati tutti i suddetti conti di nuova istituzione.
IL DIRETTORE
GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
NOTE
1)
Vedi circolare n.
44 del 26 febbraio 2003.
2) Massimale di 250 milioni
dall’1.1.1997 rivalutato del costo vita, fissato, da ultimo, per l’anno 2002 in € 143.105,99.
3) Massimale previsto per i
lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente
all’1.1.1996 ovvero per i lavoratori che,
ricorrendone i presupposti,
esercitino l’opzione per il sistema contributivo (vedi circolare n.
181 del 11 ottobre
2001).
(4) Vedi circolare n.
263 del 24 dicembre
1997.
(5) Vedi circolare n.
26 del 6 febbraio 2003.
(6) Vedi da ultimo circolare n.
178 del 12 dicembre
2002.
(7) L’aliquota è comprensiva anche
dell’aliquota dello 0,50% del
contributo aggiuntivo per miglioramenti
pensionistici ex L. 297/82 che dovrà essere scorporata e portata in
detrazione del TFR.
(8) Vedi circolare n.
23 del 3 febbraio 2003.
(9) Vedi circolare INPDAI D.C.P.
02/XII/2 del dicembre 2002.
(10) Vedi circolare n.
177 del 7 dicembre 1996
e riserva espressa al punto 2.2
della circolare n.
178
del 12 dicembre 2002.
(11) Vedi
circolare n.
218 del
6 novembre 1997.
(12)
Vedi circolare n.
118
del 30 maggio 2001.
(13) Vedi circolare n.
91 del 11 maggio 2000 e n.
95 del 22 maggio 2002.
(14) Vedi circolare n.
267 del 17 dicembre
1984.
Allegato 1
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Gazzetta Ufficiale n. 305
del 31/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240
.
- Stralcio -
Art. 42.
(Confluenza
dell’INPDAI nell’INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
é soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che
succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima
data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni
assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione é
effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002
dell’ente soppresso di cui al comma 1 é deliberato dal Comitato di cui al
comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto
bilancio consuntivo, affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1,
per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni
individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non
pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di
aziende industriali é uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a
quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal
1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso INPDAI, l’importo della pensione é determinato dalla somma: a)
delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite
fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente
alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003,
applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le
fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace
integrazione tra le strutture e le funzioni, é costituito, per un triennio,
un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPDAI, in carica alla data
del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di
livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale di
tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure
operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla
data di soppressione dello stesso é trasferito all’INPS e conserva il regime
previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonché il trattamento
giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo
contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge
9 marzo 1989, n. 88, é integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e
alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7. É autorizzato il trasferimento all’evidenza
contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno
2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell’effettivo
trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le
disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.
Allegato
2
I N P D A I
DIREZIONE CENTRALE DELLA PREVIDENZA
Roma,
dicembre 2002
Alle Aziende Industriali
Loro sedi
CIRCOLARE D.C.P. 02/XII/2 –
DICEMBRE 2002
CONFLUENZA
DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA 2003
ISTRUZIONI PER IL
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
PREMESSA
L’articolo 42 del disegno di legge n.2300-bis - Legge
Finanziaria 2003 - prevede la confluenza
delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei
Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1.1.2003.
A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei
rapporti attivi e passivi già facenti
capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i
titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento
della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare le iniziative
che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a decorrere dal
1.1.2003 fino a nuove disposizioni.
Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a
garantire continuità all’azione amministrativa.
POSIZIONE
ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI
1. NUOVE ISCRIZIONI
A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che
assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le
modalità proprie dell’INPS.
La disposizione deve intendersi riferita non
solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già
titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso
aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda
ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda
industriale.
2. DIRIGENTI ISCRITTI
I dirigenti iscritti all’INPDAI al 31.12.2002
risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni
lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno
contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la
provenienza.
3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE
CONTRIBUTIVO
Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 42
dell’emananda Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la
misura dei contributi facendo riferimento
all’intera retribuzione
imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art 3, comma7,
del D.lgs.181/97
.
Resta
invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito
dall’art.2, comma 18, della Legge 335/95.
Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno
invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico
dell’azienda.
4. CONTRIBUTO AL
FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma
l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le prestazioni non
pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò
comporta che
il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato
nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile
.
Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti
di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall’1.1.2003 per
i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.
VERSAMENTO E
DENUNCIA DEI CONTRIBUTI
1. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA
DICEMBRE 2002
I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga
dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro
il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della
trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato
al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in
particolare, quanto al versamento,
il
modello F24 - sezione altri
enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici
contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento
.
La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio
(per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO
(che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento)
avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note.
2. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA
GENNAIO 2003 E SUCCESSIVI - PAGAMENTI CORRENTI
I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni
di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere
effettuati utilizzando
il modello F24 – sezione INPS – indicando
il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il
versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo
“DM10”
.
I contributi che devono essere versati con le modalità sopra
indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano contraddistinti
dai codici “SB e SC”.
La denuncia mensile dei dati
retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere
effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO.
MODALITA’
OPERATIVE:
A)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI
alla data del 31.12.2002
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il
TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati
in corrispondenza del previsto codice qualifica "
3";
tale
procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe
di appartenenza "CP", "CM" e "RP".
Si rammenta che
per i dirigenti che anteriormente al
1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS
(32,70%).
Per il versamento
delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia
per il TFR) dovrà essere utilizzato il
codice tipo contribuzione
"98"
preceduto dalla qualifica "3" (398).
Per
l'esposizione del contributo
aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente
sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione
"M960"
da indicare nel
quadro B/C del mod. DM10/2
preceduto dalla dicitura
"Art.3
ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI"
e seguito dal numero dei
dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si
rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il
massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il
massimale stesso.
Dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti
in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera
utilizzando il codice qualifica "
3
"
seguito dal codice tipo contribuzione
"92"
(392),
mentre lo sgravio del 50% sarà
esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D
del modello DM10/2 utilizzando il previsto "
R410"
.
Dirigenti
operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza
sociale
Per i dirigenti
in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali
sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la
contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "
3",
mentre lo sgravio dei 10
punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto
codice
S189.
Si precisa che dovrà
essere utilizzata unaapposita
posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione
4C.
Contributo di
solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni
(compresi premi su polizze che transitano
tramite Casse)
L'importo deve
essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di
nuova istituzione "
M940"
preceduto dalla dicitura
"art.9bis
l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti,
dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo
solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo
del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve
essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di
nuova istituzione "
M941"
preceduto dalla dicitura
"Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex
INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
L'importo
del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere
esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova
istituzione "
M942"
preceduto dalla dicitura
"Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex
INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
Contributo
solidarietà sulle erogazioni oggetto
di decontribuzione di cui alla legge 135 del
23.5.97
L'importo del
contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere
esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova
istituzione "
M970"
preceduto dalla dicitura
"Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex
INPDAI"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione
B)-
Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal 01.01.2003.
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il
TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e
indicati in corrispondenza del nuovo
codice qualifica
"9".
Si rammenta che
per i dirigenti che anteriormente al
1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS
(32,70%).
Per il versamento
delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia
per il TFR) dovrà essere utilizzato il
codice tipo contribuzione
"98"
preceduto dalla qualifica "9" (998).
Per
l'esposizione del contributo
aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente
sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice
"M950"
da
indicare nel quadro B/C del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura
"Art.
3 ter L. 438/92"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile
e dalla relativa contribuzione.
Si
rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il
massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il
massimale stesso.
Dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti
in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera
utilizzando il codice qualifica "9" seguito dal codice tipo contribuzione "92"
(992),
mentre lo sgravio del 50% sarà
esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2
utilizzando il previsto "
R410"
.
Dirigenti
operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza
sociale
Per i dirigenti
in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali
sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la
contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "
9",
mentre lo sgravio dei 10
punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto
codice
S189.
Si precisa che dovrà
essere utilizzata unaapposita
posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione
4C.
Contributo di
solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni
(compresi premi su polizze che transitano
tramite Casse)
L'importo deve
essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di
nuova istituzione "
M900"
preceduto dalla dicitura
"art.9bis
l.1966/1991"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e
dalla relativa contribuzione.
Contributo
solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L'importo
del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve
essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto
codice "
M920"
preceduto dalla dicitura
"Ctr.10% Dlgs
579/95"
e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
L'importo
del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere
esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "
M921"
preceduto dalla dicitura
"Ctr. 2% Dlgs 579/95"
e
seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione.
Contributo
solidarietà sulle erogazioni oggetto
di decontribuzione di cui alla legge 135 del
23.5.97
L'importo del
contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere
esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice
"
M930"
preceduto dalla
dicitura
"Ctr. 10% L.135/97"
e seguito dal numero dei dirigenti,
dall'imponibile e dalla relativa contribuzione
3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI
I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al
periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando
il
modello F24 – sezione INPS indicando come causale contributo “RC01” e come
periodo di riferimento il mese e l’anno solare di riferimento.
I contributi
relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI
“SA” e “SC” con il relativo anno di riferimento.
La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata
con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.
Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che
seguono.
Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e
riguardanti la sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati nei
quadri B-C:
-
nel primo rigo in bianco ,
il codice BQ25
seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni,
dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall'importo dei
contributi dovuti;
-
nel secondo rigo in bianco,
il codice BQ26
, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni,
dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e
dall'importo dei contributi dovuti.
-
nel terzo rigo in bianco,
il codice CC24
, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni,
dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla
sezione gia' INPDAI "SC", e dall'importo dei contributi dovuti.
4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA
PARTICOLARE
Per le sole
contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere
effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24, mantenendo il codice 0002
per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione azienda INPDAI.
Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al
31/12/2002 corrispondenti ai codici
usati nella sezione “F” del modello GV/EURO.
Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel
modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso
verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si
rimanda a successiva circolare.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)
Allegato
3
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma,
30-1-2003
Messaggio n.
9 - 2003
OGGETTO:
art.
42 della Legge finanziaria 2003: confluenza dell’INPDAI nell’INPS.
Imposizione contributiva dei
compensi
variabili delle retribuzioni, di competenza del mese di dicembre 2002.
Si trascrive quanto di
seguito riportato nel sito INPDAI relativamente alle modalità di imposizione
contributiva dei compensi variabili delle retribuzioni dei dirigenti di
azienda industriale, di competenza "dicembre 2002", erogati nel
mese di "gennaio 2003".
IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI
COMPENSI VARIABILI DELLE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI D’AZIENDA INDUSTRIALE.
SOMME DI COMPETENZA DICEMBRE 2002 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2003
Le somme relative a parti
variabili della retribuzione dei dirigenti d’azienda industriale già iscritti
all’INPDAI, di competenza del mese di dicembre 2002, ma erogate nel mese di
gennaio 2003, dovranno essere assoggettate a contribuzione secondo i criteri
di seguito indicati.
Le disposizioni in argomento
dovranno essere applicate sia al personale cessato al 31.12.2002 che a quello
in servizio al 1.1.2003.
In particolare, i compensi di
cui trattasi devono:
- essere assoggettati al
regime contributivo INPDAI vigente a dicembre 2002 con applicazione delle
previste aliquote contributive e nei limiti del massimale contributivo e
pensionabile (pari ad euro143.105,99 )
- essere collocati
temporalmente sempre nell’anno 2002 (e quindi riportati nei modelli CUD e 770
riferiti all’anno di competenza)
- non essere aggiunti alla
retribuzione di "gennaio 2003" denunciata con il DM10 i cui
contributi vengono versati nella sezione INPS del mod. F24, ma
“regolarizzati” con F24 sezione INPDAI indicando la causale contributo “VP” e
periodo di riferimento “dicembre 2002”.
Non è richiesta la
compilazione del modello GV/EURO.
Tale regola dovrà essere seguita esclusivamente per il mese di
gennaio 2003.
Il versamento dei contributi
relativi ad eventuali compensi dell’anno 2002 erogati a decorrere dal mese di
febbraio 2003 dovrà essere invece effettuato utilizzando la sezione INPS del
modello F24 con indicazione del codice RC01; la denuncia dei dati retributivi
e contributivi dovrà essere presentata con il modello DM10V. Le variazioni
retributive saranno denunciate nel modello 770 del 2002 ove ancora possibile
l’inserimento della variazione ovvero denunciate con invio del modello
770/VIG."
IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA
Allegato
4
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma,
30-1-2003
Messaggio n.
11 - 2003.
OGGETTO:
Art.42
della legge finanziaria 2003: confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Imposizione
contributiva dei compensi variabili delle retribuzioni di competenza del mese
di dicembre 2002. Ulteriori precisazioni.
Ad integrazione delle
istruzioni contenute nella nota INPDAI portata a conoscenza con il messaggio
n.000009 del 24 gennaio 2003, si precisa quanto segue.
Le aziende che si avvalgono
delle disposizioni di cui alla delibera del C.A. n.5 del 26.3.93 per l'assoggettamento
alle contribuzioni minori dei compensi variabili delle retribuzioni dei
dirigenti d’azienda industriale già iscritti all’INPDAI, di competenza del
mese di dicembre 2002, ma erogate nel mese di gennaio 2003, dovranno
osservare le seguenti disposizioni:
- separeranno i compensi
variabili di dicembre 2002, dalle retribuzioni di competenza del mese di
gennaio 2003 da indicare con la qualifica
"3"
in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del modello DM10/2;
- riporteranno i relativi
importi i in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello
DM10/2, facendoli precedere dalla dicitura
"ctr.minori dirig. "
e dal codice di nuova istituzione
"A300"
.
Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”. L'importo
delle retribuzioni di cui al codice A300 sarà incluso nelle partite esposte
con il codice
"A000"
.
Le sistemazioni di cui sopra
potranno essere effettuate entro il giorno16 del terzo mese successivo
all'emanazione delle presenti disposizioni.
DIRETTORE CENTRALE
CRACA
Allegato n. 5
VARIAZIONI AL
PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/110
Denominazione completa
Contributi dovuti per i dirigenti industriali dalle
aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M.
5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/127
Denominazione completa
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della
legge n. 166/1991 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute
alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.9 BIS L.166/91DA AZ.DM-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/129
Denominazione completa
Contributo di solidarietà su somme destinate a forme
complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.
579/1995 dovuto per i dirigenti industriali dalle aziende tenute alla
denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.1 D.LGS.579/95 DA AZ.DM-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/131
Denominazione completa
Contributo di solidarietà
sulle erogazioni correlate ai risultati aziendali di cui all'art. 5, comma
3, del D.L. n. 295/1996 e successivi dovuto per i dirigenti industriali
dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui
al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.5 D.L.295/96 DA AZ.DM-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/170
Denominazione completa
Contributi dovuti per i
dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in
corso
Denominazione abbreviata
CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/181
Denominazione completa
Contributo di solidarietà
sulle erogazioni correlate ai risultati aziendali di cui all'art. 5, comma
3, del D.L. n. 295/1996 e successivi dovuto per i dirigenti industriali
dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui
al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.5 D.L.295/96 DA AZ.DM-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/187
Denominazione completa
Contributo di solidarietà di
cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 dovuto per i dirigenti
industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.9 BIS L.166/96 DA AZ.DM-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FPY 21/189
Denominazione completa
Contributo di solidarietà su
somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,
comma 5, del D.Lgs. n. 579/1995 dovuto per i dirigenti industriali dalle
aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M.
5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR.SOLID.DIR.IND.ART.1 D.LGS.579/95 DA AZ.DM-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
PTO 21/110
Denominazione completa
Contributi dovuti per i
dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata
CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
PTO 21/170
Denominazione completa
Contributi dovuti per i
dirigenti industriali dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in
corso
Denominazione abbreviata
CTR.PER DIRIG.INDUSTR.DA AZ.CON DM 5.2.69-A.C.