930714 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 164 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Invalidi civili parziali. Facolta' di opzione per il trattamento piu' favorevole a norma dello articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.407. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 14 luglio 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 164 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Invalidi civili parziali. Facolta' di opzione per il trattamento piu' favorevole a norma dello articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.407. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale,parte prima, del 30 gennaio 1993, e' stato pubblicato il decreto 31 ottobre 1992, n. 553, emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro, a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, per regolamentare, tra l'altro, la facolta' di opzione prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.407 (allegato 1 ). Le disposizioni attuative del predetto decreto sono state diramate dal Ministero dell'Interno con circolare n.3 del 9 febbraio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 1993 ( allegato 2 ). 1 - OPZIONE PER BENEFICIARE DELLA PENSIONE SOCIALE Ai fini che interessano, si ritiene utile ricordare che in materia di attribuzione della pensione sociale agli invalidi civili parziali in sostituzione dell' assegno assistenziale erogato fino al compimento dei 65 anni di eta' dal Ministero dell'Interno, l'articolo 9 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ha sancito, a far tempo dal 1 gennaio 1982,l'incompatibilita' dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e conseguentemente della pensione sociale sostitu- tiva, con le pensioni dirette di invalidita' a carico di tutte le forme di previdenza indicate dallo stesso articolo 9. Piu' esattamente, la titolarita' di altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato dall'assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni pensionistiche per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e dalle altre casse e fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professioni- sti, preclude all'invalido parziale il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva; e cio' indipendentemente dall'ammontare della prestazione della quale beneficia. L'articolo 3, comma 1, della legge n.407/1990 ha eliminato, dal 1 gennaio 1991, tale rigida disposizione concedendo agli invalidi civili parziali la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole. L'emanazione del decreto ministeriale n.553 rende ora possibile l'esercizio della predetta facolta' da parte degli interessati. Le istruzioni impartite con le circolari n.740 AGO del 5 marzo 1982 e n. 68 del 15 marzo 1991, per regolamentare la definizione della fattispecie in esame, devono ritenersi modificate nel senso che, con effetto dal 1 gennaio 1991, e' possibile procedere alla liquidazione della pensione sociale in sostituzione dell'assegno assistenziale anche nei confronti degli invalidi civili parziali titolari di altro trattamento come sopra specificato, sempre che gli interessati abbiano formalmente manifestato la volonta' di rinunciare al trattamento incompatibile. Indipendentemente dalla data di presentazione dell'atto di rinuncia, la revoca del trattamento non piu' dovuto potra' essere effettuata con decorrenza contestuale a quella della pensione sociale, stante l'interesse del pensionato a percepire quanto prima il trattamento piu' favorevole. La decorrenza potra', peraltro, essere diffe- rita in relazione ad una eventuale esplicita richiesta dell'interessato. In ogni caso la revoca non puo' avere effetto da data anteriore al 1 gennaio 1991. 1.1 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI UNA DELLE FORME ASSICURATIVE GESTITE DALL'ISTITUTO Qualora l'interessato risulti titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle forme assicurative gestite dall'Istituto, sara' sufficiente acquisire una dichiarazione da cui risulti che l'opzione e' diretta a percepire la pensione sociale. La rinuncia all'altro trattamento e irritrattabile. I contributi sulla cui base e' stata liquidata la prestazione rimangono acquisiti alla gestione alla quale sono stati versati. La pensione revocata dovra' essere eliminata utilizzando la procedura VT, segnalando il codice di eliminazione 3, cause varie. Le eventuali somme pagate sul trattamento da revocare dovranno essere recuperate in occasione del primo paga- mento della pensione sociale. 1.2 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI ALTRO ENTE Qualora il trattamento pensionistico risulti erogato all'invalido parziale da un ente diverso dall'Istituto, prima di procedere alla liquidazione della pensione sociale dovra' essere acquisita una dichiarazione rila- sciata dall'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia dell'interessato al trattamento incompatibile. Dovranno, altresi, essere concordati con l'ente eroga- tore dell'altro trattamento i tempi di cessazione della provvidenza alla quale l'interessato ha rinunciato, operando in maniera da evitare che vi sia soluzione di continuita' nella percezione della prestazione dovuta. Con la circostanza, sara' richiesto all'ente di indicare le somme corrisposte all'interessato nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione sociale e quella di revoca del trattamento incompatibile. Le somme da recuperare dovranno essere trattenute sull'importo degli arretrati spettanti all'interessato a seguito della liquidazione della pensione sociale e rimborsate all'Ente previo accordo in merito alle relative modalita' di versamento. 2 - OPZIONE PER BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE In caso di titolarita' di assegno di invalidita', non integrato in funzione del reddito del coniuge, ove l'interessato rinunci a tale trattamento optando per la percezione della prestazione assistenziale a carico del Ministero dell'Interno, prima di procedere alla revoca dell'assegno d'invalidita' le Sedi chiederanno agli interessati di sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti la volonta' di rinunciare all'assegno. L'assegno dovra' essere eliminato utilizzando la procedura VT, segnalando il codice di eliminazione 3, cause varie. Si rendera', quindi, necessario portare a conoscenza della competente struttura periferica dell'Amministrazione dell'Interno la data a far tempo dalla quale cessera' l'erogazione dell'assegno operando come per l'ipotesi illustrata in precedenza, in modo da evitare discontinuita' nei pagamenti. Alla predetta Amministrazione dovranno infine essere comunicate le somme erogate al titolare dell'assegno dalla decorrenza della prestazione assistenziale fino alla data della revoca, concordando con i competenti Uffici le modalita' con cui potranno provvedere al rimborso all'Istituto delle somme in questione. La rinuncia all'assegno e' irritrattabile. ll soggetto optante potra' peraltro ottenere in seguito un nuovo assegno di invalidita', sempre che alla data della relativa domanda sussistano i requisiti richiesti. Ovvia- mente, in caso di accoglimento della nuova domanda il pagamento della prestazione sara' subordinato alla acquisi- zione di una dichiarazione dell'Amministrazione dell'Interno attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile. Dovra', altresi, essere curato lo svolgimento degli adempimenti illustrati al precedente punto 1.2 * * * Sulla base dei criteri innanzi forniti dovranno essere riesaminate d'ufficio, o a domanda degli interessati, le situazioni riguardanti gli invalidi civili parziali che, pur vantando titolo alla pensione sociale sostitutiva con decorrenza dal 1 gennaio 1991, non hanno ottenuto tale prestazione attesa l'impossibilita di effettuare, all'epoca, l'opzione. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA