950727 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 207 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 9 marzo 1989 n. 88. Art. 49, terzo comma Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che svolgono attivita' plurime, rientranti in settori diversi. Circolare 5 aprile 1995 n. 47/95 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 25 luglio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 207 AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI n. 1 allegato OGGETTO:Legge 9 marzo 1989 n. 88. Art. 49, terzo comma Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che svolgono attivita' plurime, rientranti in settori diversi. Circolare 5 aprile 1995 n. 47/95 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si trasmette, per quanto di competenza delle Sedi, copia della circolare n. 47 del 5 aprile 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Previdenza ed Assistenza Sociale - Divisione XIII- con la quale vengono indicati i criteri per l'attuazione del terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88/89, relativo ai Decreti Ministeriali di inquadramento, agli effetti previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - DIV. XIII CIRCOLARE N. 47 DEL 5 APRILE 1995 AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO LORO SEDI AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI OGGETTO: Legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 49, terzo comma Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. In relazione all'attivita' di competenza di codesti Ispettorati e al fine di una corretta applicazione della normativa in oggetto si comunicano i criteri per l'inquadramento delle aziende esercenti attivita' plurime rientranti in settori diversi. La legge 9 Marzo 1989, n. 88, all'art. 49, ha introdotto nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro, ai fini previdenziali ed assistenziali ed ha stabi- lito due diversi modi per effettuare la classificazione stessa. L'uno riconducibile alla legge quando l'attivita' esercitata e' espressamente indicata nei settori di cui al primo e al secondo comma del citato art. 49; l'altro dispo- sto con decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce a quale dei settori indicati nei precedenti commi si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi, Pertanto il provvedimento mediante il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riconosce il settore di appartenenza alle aziende che esercitano le attivita' espressamente indicate nei primi due commi assume carattere di accertamento di un rapporto intersoggettivo gia' costituito ope legis; il provvedimento del Ministero, invece, concretandosi in una scelta operata nell'esercizio di un potere discrezionale di natura tecnico-amministrativa, assume efficacia costitutiva del rapporto medesimo. In particolare il decreto ministeriale emanato ai sensi del terzo comma dell'art. 49, che stabilisce a quale dei settori indicati nei precedenti commi, si debbano aggregare i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi, si deve riferire a datori di lavoro che esercitano attivita' non dotate singolarmente di autonomia organizzativa ma che sono tra di loro collegate da un rapporto di connessione e di accessorieta' tale che ove una di tali attivita' venisse separata dall'altra non avrebbe alcuna propria possibilita' di utile esplicazione. In tal caso il carattere di accessorieta' dell'attivita' comporta la relativa assimilazione in quella principale di cui deve seguire ad ogni effetto il regime giuridico. Ne consegue che il decreto ministeriale non potra' riguardare la fattispecie relative a datori di lavoro che esercitano piu' attivita' aventi carattere autonomo, in quanto in tal caso il datore di lavoro deve essere iscritto distintamente in ciascuno dei settori previsti per le singole attivita' esercitate. Al riguardo si evidenzia che il carattere autonomo delle diverse attivita' dipende, generalmente, dall'autono- mia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonche' dalla diversa finalita' e dal diverso rischio produttivo. L'indagine su tali aspetti deve essere pertanto condotta con particolare attenzione valutando le concrete modalita' con cui le singole attivita' economiche facenti capo ad uno stesso imprenditore vengono esercitate. In relazione a tutto quanto esposto, considerato che nei confronti delle aziende esercenti attivita' plurime rientranti in settori economici diversi il decreto ministe- riale di aggregazione assume efficacia costitutiva del rapporto assicurativo, si invitano codesti Ispettorati ad una puntuale applicazione dei criteri contenuti nella presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BORGIA