Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 29
Luglio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 138
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 3
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai
soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui
all’art. 2, comma 26, L. 335/1995.D.M. 4.4.2002. Adeguamento della tutela
prevista dall’art. 59, comma 16, della L.449/1997 alle forme e alle modalità
previste per il lavoro dipendente.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Per le lavoratrici “parasubordinate” è istituita una “indennità di
maternità”, per 5 mesi, pari
all’80% del reddito medio giornaliero
degli ultimi 12 mesi.E’ prevista un’estensione ai casi di
adozione/affidamento e ai padri.In materia di assegni per il nucleo
familiare sono state rimosse le
limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito
pro-capite; è stata anche prevista la
possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei composizione reddituale mista.
PREMESSA
Con
la circ. n. 47 del 1° marzo 1999 sono state fornite disposizioni applicative
del D.M. 27/5/1998 attuativo del
comma 16 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, che ha previsto l’estensione
della tutela relativa alla maternità e agli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla
gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e
continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335,
purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non
pensionati e tenuti al versamento di una apposita aliquota pari allo 0,5 per
cento.
In
attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388 , che ha
interpretato il citato comma 16 nel senso che la tutela ivi prevista deve
avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, il
D.M. 4.4.2002, pubblicato sulla G.U. n.136 del 12.6.2002 ed entrato in vigore
dal 12/06/2002 (all. 1), ha fornito criteri applicativi per l’adeguamento di
cui trattasi .
Nella
suddetta ottica, il citato D.M. 4.4.2002 ha abrogato il D.M. 27/5/1998 e,
innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore dei
lavoratori in questione, il diritto alla indennità di maternità (in luogo del
precedente “assegno di parto”), alla indennità in caso di adozione o
affidamento (art. 2) e alla indennità di paternità (art. 3), e, per quanto
concerne l'assegno per il nucleo familiare (art. 5), ha rimosso le
limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito
pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare realizzato il
requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora
raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da
attività "parasubordinata".
1)
TUTELA DELLA
MATERNITA'
1.1)
Lavoratrici madri
iscritte alla gestione
separata : indennità di
maternità.
L’art.
1 del decreto in questione prevede che,
a
decorrere dal 1° gennaio 1998
, alle madri lavoratrici iscritte alla
gestione separata dell’INPS e tenute al versamento della contribuzione dello
0,5 per cento, è corrisposta
un’indennità
di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi
successivi alla data stessa.
Ciò, a
differenza di quanto previsto dal D.M. 27/5/98, in merito alla
corresponsione, una tantum, di un assegno di parto, calcolato in relazione al
massimale contributivo, stabilito ai fini dell’I.V.S., con una percentuale
variabile a seconda del numero di mensilità di contribuzione.
Anche
per l’indennità prevista dall’art.1 del presente decreto continua ad essere
richiesta la condizione dell’attribuzione (cioè, accreditamento) di almeno
tre mensilità della predetta contribuzione (0,5 per cento) nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto (1).
Ovviamente
i soggetti tenuti al versamento dello 0,5 % rimangono quelli non iscritti ad
altra forma previdenziale obbligatoria e i non pensionati.
Si fa
presente che, qualora al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima
della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per
adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla
gestione separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque maturato il
previsto requisito contributivo minimo, ha pur sempre diritto, nonostante la
cancellazione dalla gestione suddetta, alla percezione dell'indennità di
maternità prevista dal D.M. 4/4/2002, a meno che non abbia titolo a
prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività
lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In
caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della
gestione separata di cui trattasi, il trattamento differenziale, fino a
copertura dell’importo spettante quale lavoratrice “parasubordinata”.
Nell'ipotesi
in cui la lavoratrice madre, ancorché iscritta alla gestione separata dei
lavoratori autonomi, non risulti in possesso, alla data dell’evento, del
previsto requisito dei tre mesi di valida contribuzione necessari per la
corresponsione della indennità suddetta, potrebbe beneficiare, qualora
antecedentemente all'iscrizione come “parasubordinata” sia stata lavoratrice
dipendente, della prestazione di maternità prevista per le lavoratrici
subordinate, ove sussistano i requisiti di applicabilità del prolungamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico ai sensi dell'art.
24 del T.U. sulla maternità.
Nell'ipotesi
in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata
risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, è ovvio che
avrà diritto alla prestazione economica di maternità limitatamente al lavoro
dipendente o autonomo, in quanto l'iscrizione alla gestione separata non
comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato previsto per la
tutela della maternità.
Si fa
presente, tuttavia, che, laddove la lavoratrice, antecedentemente allo
svolgimento contemporaneo di una doppia attività (parasubordinata da un lato
e subordinata o autonoma dall’altro), abbia maturato a suo tempo, in quanto già iscritta alla
sola gestione separata – con contribuzione, quindi, maggiorata rispetto alla
misura-base del 10% - il requisito contributivo minimo di almeno tre
mensilità, avrà diritto, su richiesta, analogamente a quanto precisato al 5°
cpv. del presente punto, a beneficiare, qualora la prestazione di maternità
spettantele per l’attuale attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia
di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in
qualità di lavoratrice parasubordinata, alla corresponsione della differenza
a carico della gestione separata.
E’
inoltre previsto che
l’indennità di
maternità sia comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia
. Pertanto, in
caso di ricovero ospedaliero – anche per motivi non correlati alla gravidanza
– intervenuto durante il periodo indennizzabile per maternità, va erogata
esclusivamente la prestazione di maternità. Peraltro, qualora il trattamento
di maternità non ricomprenda integralmente il trattamento dovuto per degenza
ospedaliera sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo.
Si
precisa che, diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipendenti,
per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi
non sussiste,
proprio per le
caratteristiche del lavoro svolto,
l'obbligo
di astensione dal lavoro
nei due mesi precedenti e nei tre mesi
successivi al parto. Pertanto, non sono ipotizzabili indennità per “
interdizione anticipata”.
La
decorrenza della indennità nella nuova misura si riferisce ai parti
intervenuti dal 1° gennaio 1998, anche se i due mesi (o parte degli stessi)
precedenti il parto si collocano nell’anno 1997, fermo restando che
l’indennità è riconoscibile solo a partire dal 1° gennaio 1998.
L’art.
2 del presente decreto stabilisce che,
in
caso di adozione o affidamento,
l’indennità di cui all’art. 1 spetta,
sulla base di idonea documentazione,
per i tre mesi successivi all’effettivo
ingresso
nella famiglia della lavoratrice, del bambino, che, al
momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di
età
. In caso di adozione o
affidamento preadottivo internazionale
,
è riconoscibile, sempre per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso
nella famiglia, l’indennità anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore
età. Neanche in tali ipotesi è previsto obbligo di astensione dal lavoro.
Si fa
presente, in relazione alle fattispecie di cui al capoverso precedente, che
il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito
nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella
famiglia della lavoratrice.
Anche
l’estensione del diritto ai casi di adozione e affidamento ha efficacia per
gli eventi (data di ingresso in famiglia) intervenuti a decorrere dal 1
gennaio 1998, con la precisazione che, se trattasi di adozioni
internazionali, la elevazione del limite di età dal sesto al diciottesimo
anno di età del minore ha efficacia dal 1° maggio 2000 (v. circ. n. 97 del
7/5/2001).
1.2)
Interruzione della gravidanza
In seguito all'entrata in vigore
del D.M. 4/4/2002, che ha abrogato il D.M. 27/5/1998, l'assegno di aborto non
è più erogabile, in correlazione a quanto previsto per le lavoratrici
dipendenti, per le quali l’interruzione, spontanea o volontaria della
gravidanza, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194, è considerata come malattia (art. 19 T.U.
maternità).
In
analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera
aborto
l'interruzione spontanea,
terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180°
giorno dall'inizio della gestazione (2).
In
questo caso, la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata non ha
diritto, in base al decreto attualmente vigente, né alla prestazione di
aborto, in quanto non più contemplata, né ad eventuali riliquidazioni di
prestazioni precedentemente percepite. Tuttavia, le somme già erogate ai
sensi del D.M. del 1998, a titolo di assegno di aborto, non sono suscettibili
di ripetizione da parte dell'Istituto.
L'interruzione della gravidanza che si verifica dopo il
180° giorno dall'inizio della gestazione, anche nell'ipotesi di bambino nato
morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli
effetti parto e, pertanto, dà diritto all'indennità di maternità per un
periodo complessivo di cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del
parto e tre mesi dopo la data stessa).
Ribadito
che l’aborto non dà titolo a indennità di maternità, si precisa che per tale
evenienza l’interessata può aver diritto alla indennità di malattia erogabile
alle lavoratrici in questione e cioè a quella per degenza ospedaliera, alle
condizioni previste per tale prestazione (v. circ. n. 81 del 16.4.2002).
1.3)
Lavoratori padri iscritti
alla gestione separata :
indennità di paternità.
In
caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore
padre iscritto alla gestione separata dell'INPS ha diritto,
per le situazioni di cui sopra
verificatesi
a decorrere dal 1°
gennaio 1998
, alla corresponsione di una indennità (c.d. indennità di
paternità) per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il
periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che
sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nella
misura dello 0,5 per cento nei dodici mesi immediatamente precedenti
l'insorgenza del diritto ( data di abbandono, morte ecc. ) - art. 3 comma 1.
Valgono, pertanto, per quanto applicabili, le indicazioni fornite in proposito, al paragrafo 1.1,
per l’ identificazione del diritto alla prestazione da parte delle
lavoratrici madri.
Ai
sensi dell’art. 3 comma 2 , l’indennità
e’ riconosciuta
anche al padre
adottivo o affidatario
, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre
che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti stabiliti dall’art. 2 per la
corresponsione dell’indennità in caso di adozione o affidamento, compreso il
requisito contributivo nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice. Per la pratica attuazione di quanto
precede l’interessato produrrà dichiarazione della madre adottiva/affidataria
di non voler fruire della prestazione.
1.4)
Misura e
calcolo della indennità. Reddito di riferimento
Come
sopra accennato, la corresponsione dell’indennità di maternità o di paternità
prevista dal decreto in esame e’ condizionata al fatto che risultino
accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi anteriori
all’inizio del periodo indennizzabile. Valgono, pertanto, in proposito, le
istruzioni di cui alla citata circ.n. 47 del 1999.
L’indennità e’ calcolata, per ciascuna giornata del
periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80 per
cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione
coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi,
vale a dire, nei limiti del massimale annualmente previsto. In particolare,
il massimale contributivo è pari a: £.139.480.000 per il 1998, £.141.991.000 per il 1999, £.144.263.000 per il 2000, £.148.014.000 (Euro 76.442,85 ) per il
2001, Euro 78.507,00 per il 2002.
-
Nel caso di
collaborazione
coordinata e continuativa
, viene preso a riferimento il reddito dei
suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al
lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente (3).
-
Nel caso di
attività
libero-professionale
, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi
d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da
attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono
ricompresi i suddetti dodici mesi (4).
Per le
indennità relative a parti e/o ingressi in famiglia avvenuti nel 1998 si
prende a riferimento il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata
e continuativa o libero professionale relativo all’anno 1997 o, in mancanza,
il reddito relativo all’anno 1998 (art.6, comma 4).
Nel
caso in cui l’interessato abbia un’anzianità assicurativa inferiore ai dodici
mesi, le indennità di maternità e di paternità sono determinate
proporzionalmente in relazione all’attività che ha prodotto reddito utile ai
fini contributivi e alla data di decorrenza dell’anzianità stessa. In tal
caso, ai fini erogativi, il periodo di riferimento va, del pari , ridotto in
proporzione (5).
L’ipotesi
di attività che, negli ultimi dodici mesi, abbia comportato una iscrizione
alla gestione separata, in parte con obbligo contributivo del 10 % (iscritti
ad altra forma previdenziale o pensionati), in parte nella maggiore misura prevista
a seconda dei vari anni, va equiparata alla
“anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi”.
1.5)
Adempimenti delle Sedi
Per la
corresponsione delle prestazioni in argomento e l’accertamento della
posizione contributiva, le Sedi
continueranno ad attenersi alle disposizioni della circ. n. 47/1999.
In particolare, dovranno essere accertate:
-
la regolare
iscrizione alla gestione separata, con obbligo contributivo del 12 % a
partire dall’1/1/98, del 13 % dall’1/1/ 2000, del 14 % dall’1/1/ 2002.
-
la non iscrizione ad altra forma previdenziale
obbligatoria e l’inesistenza di trattamenti pensionistici.
-
l’esistenza dei versamenti contributivi e del
relativo accreditamento
Con
l’occasione si ribadisce che, poiché il sistema di accreditamento contributivo
non sempre consente liquidazioni
certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i
contributi, le Sedi, sulla base dei contributi che al momento dell’evento
(parto o ingresso in famiglia) risultano accreditati, potranno liquidare in via
provvisoria le prestazioni in argomento, sempre che sussista il requisito minimo
contributivo (almeno tre mesi di contribuzione).
Per i
liberi professionisti, in particolare, sarà possibile disporre in via
provvisoria la liquidazione della prestazione sulla base degli acconti (ai
fini IRPEF) che al momento dell’evento risultano versati dal lavoratore,
assumendo come base di calcolo per l’indennità il 70 per cento del reddito
denunciato in via previsionale.
Si
sottolinea, peraltro, che il reddito dei collaboratori e dei liberi
professionisti individuato al momento dell’evento, va comunque diviso per 365
giorni (ovviamente in caso di anzianità assicurativa pari almeno a 12 mesi).
La
liquidazione sarà resa definitiva solo dopo la scadenza del termine previsto
per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori:
16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati
percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di
versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti
nell’anno precedente).
Della
liquidazione definitiva sarà data esplicita comunicazione all’interessato.
Per
accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che la lavoratrice o
il lavoratore richiedente esibiscano tempestivamente, se collaboratori
coordinati e continuativi, copia delle denunce trimestrali (modello GLA/D)
e/o annuali (modello GLA - vedi circ. n.16 del 2001) ovvero la dichiarazione del/dei committenti
da cui risultino gli importi e le date dei versamenti, se liberi
professionisti, copia delle denunce dei redditi relative all’anno o agli anni
in cui sono ricompresi i dodici mesi di riferimento nonché copia dei
versamenti degli acconti.
Il
D.M. 4.4.2002 prevede che l’INPS debba procedere d’ufficio a riliquidare le
prestazioni erogate in conformità del decreto 27.5.1998, qualora siano di
importo inferiore a quelle risultanti sulla base dei nuovi criteri.
Si
ricorda che le riliquidazioni riguardano gli eventi di parto intervenuti dal
1° gennaio 1998.
Pertanto,
la madre lavoratrice che, per effetto di una domanda diretta alla
corresponsione dell’assegno di parto, abbia conseguito una somma inferiore a
quella che le spetterebbe in base alla normativa attualmente vigente, ha
diritto alla riliquidazione della prestazione di maternità, che sarà, quindi,
operata d’ufficio dall’INPS, sulla base degli elementi che fornirà la
procedura automatizzata.
Lo
stesso decreto prevede, inoltre, che le somme corrisposte, ai sensi del
decreto del 1998, a titolo di assegno di parto e a titolo di assegno di
aborto, qualora di importo superiore a quelle che sarebbero erogate in base
al decreto vigente, non danno luogo a ripetizione dell’indebito.
A tale
proposito, si fa presente che la ripetizione dell’indebito nei confronti
della lavoratrice non può riscontrarsi, in concreto, nell’ipotesi di cumulo
tra assegno di parto e assegno a carico dello Stato ex art. 49, comma
8, L. n. 488/1999.
Infatti,
ove, a seguito della riliquidazione, la quota differenziale dell’assegno a
carico dello Stato risulti di importo diverso da quello oggi spettante (6),
le Sedi dovranno effettuare una operazione di compensazione tra le somme
dovute e quelle da recuperare e rilevare detta compensazione secondo le
istruzioni riportate nel successivo paragrafo 5.
Qualora,
invece, all’interessata sia stata erogata a suo tempo una quota differenziale
a carico del Comune a titolo di assegno di maternità, dopo la
rideterminazione dell’indennità di maternità per l’attività di lavoratrice
“parasubordinata” di cui alle presenti istruzioni, dovranno essere seguite
le disposizioni contenute nella
circolare n. 206 dell’11/12/2000, sollecitando pertanto l’adozione, da parte del Comune stesso, del
provvedimento di variazione o di revoca del beneficio precedentemente
concesso.
1.6)
Domanda di prestazione
I
lavoratori destinatari delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto
in oggetto (indennità di maternità in caso di adozione o affidamento e
indennità di paternità) – ipotesi non contemplate dalla regolamentazione
precedente- possono presentare domanda, per gli eventi verificatisi in data
antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla
suddetta data. Nei rimanenti casi resta fermo il termine di un anno dalla
fine del periodo indennizzabile.
Non è previsto, invece, che la madre lavoratrice, la quale per parti
antecedenti all’entrata in vigore del decreto in esame, non abbia presentato
apposita domanda a suo tempo e comunque entro il termine di prescrizione di
un anno, possa presentare tardivamente la domanda, in quanto già destinataria
della prestazione (assegno di parto) di cui all’art. 1 del D.M. 27/5/98.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dal D.M.
4/4/2002, le domande relative dovranno essere redatte sul mod. MAT/GEST.SEP.
appositamente ristrutturato (vedi allegato 2).
2)
TUTELA DELL'ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE
2.1)
Composizione del
nucleo
Per quanto concerne l'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, una delle principali novità introdotte
dal D.M. 4.4.2002 consiste nell'eliminazione delle limitazioni relative alla
composizione del nucleo, di cui al comma 2 dell'art.4 del D.M. 27.5.1998.
Pertanto, a decorrere dal
1.1.1998, l'assegno per il nucleo
familiare viene erogato anche ai nuclei composti da due genitori ed un figlio
minore ed ai nuclei senza figli minori, esclusi dalla precedente normativa,
con gli stessi criteri che regolano l'individuazione del nucleo per la
corresponsione della prestazione ai lavoratori dipendenti.
2.2)
Limiti di reddito
pro-capite
Altra importante novità introdotta
dal citato D.M. è l'eliminazione dei
limiti di reddito pro-capite, di cui al
c. 2, dell'art 4 del D.M. 27.5.98, secondo cui l'assegno spetta solo
se il reddito familiare percepito nell'anno precedente il 1° luglio di
ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è
superiore agli otto milioni di lire pro-capite, elevati a dieci milioni in
nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile.
In virtù della nuova norma sono
abrogate le tabelle allegate alle circolari n.147 del 12.7.1999, n.5 del
10.1.2000 e n.169 del 9.10.2000, che devono essere sostituite con quelle in
vigore per i lavoratori dipendenti, per le quali si rinvia alle circolari n.130 del 16.6.1998, n. 158 del 21.7.98,
n.143 del 28.6.1999, n.113 del 14.6.2000 e
n.121 del 5.6.2001 e n.110 del 13.6.2002.
2.3)
Requisito
del 70%
Nulla è modificato dal citato D.M.
circa il requisito del 70% del reddito complessivo minimo, che deve derivare dalle attività di cui all'art.2,
c. 26 della legge 335/95. Non rileva infatti, ai fini che interessano, la
disposizione di cui all'art. 34 della legge 12.11.2000, che ha stabilito, a
decorrere dal 1.1.2001, l'assimilabilità
dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa
con quelli derivanti da lavoro dipendente, avendo tale norma rilevanza ai
soli fini fiscali.
Una novità è stata introdotta, peraltro,
nel caso di nuclei a composizione reddituale
mista, per i quali è stata stabilita la possibilità di considerare
realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto con la
somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, c. 10, della legge
n.153/1988 e dei redditi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, c. 26
della legge 335/95.
La norma si riferisce ai casi di nuclei
familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’ANF, uno come
lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i quali
benché titolari in proprio di diritto alla prestazione, non possono
esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù del proprio
lavoro, raggiunge il requisito del 70%.
2.4)
Corresponsione
della prestazione
Il secondo comma dell'articolo 5 del D.M.4.4.2002 conferma le modalità di presentazione della domanda
da parte dei lavoratori "parasubordinati", che deve essere
presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il
quale viene richiesta la prestazione.
Lo stesso comma conferma, altresì, l'erogazione della prestazione con
pagamento diretto da parte delle strutture periferiche INPS, in base ai
criteri di attribuzione della
specifica contribuzione.
2.5)
Adempimenti
delle Sedi
In virtù delle nuove disposizioni sono abrogate le istruzioni
applicative di cui alla circolare n. 47/99 che risultano incompatibili con la
normativa di cui al D.M. 4.4.2002.
Restano peraltro operanti le
disposizioni già impartite tuttora valide. In particolare:
-
Le modalità di accreditamento dei contributi
-
Le modalità di presentazione della domanda
-
Le modalità di accertamento della posizione
contributiva
-
Le modalità di corresponsione della prestazione
-
Il requisito del 70%
-
L'incompatibilità dell'art. 59 del DPR 797/55, che
collega la corresponsione dell'assegno all'effettiva prestazione lavorativa.
Rimane
altresì valido il modello di domanda Mod. ANF GEST SEP allegato alla citata
circolare 47/99.
Le
Sedi disporranno il riesame e l'eventuale
riliquidazione d'ufficio di tutte le domande già definite interessate
alla nuova normativa.
Per
quanto riguarda invece le domande che
verranno presentate ex-novo per i periodi pregressi, esse dovranno essere
inoltrate nei limiti della prescrizione quinquennale, prevista per
l'erogazione dell'ANF, anche in considerazione del fatto che alla data di entrata in vigore del Decreto
di cui trattassi non è trascorso detto periodo di prescrizione a far tempo
dal 1.1.1998, data di inizio della
tutela dell'assegno per il nucleo familiare
in favore dei lavoratori "parasubordinati". ( Es. I
lavoratori che richiederanno la prestazione dal 1.1.1998 dovranno inoltrare
la domanda entro il 31.12.2002, mentre coloro che richiederanno l’ANF a
decorrere dal 1.1.1999 dovranno presentare la relativa domanda entro il
31.12.2003).
3)
ABROGAZIONE DEL D. M. 27/5/1998
Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, cioè, come detto, dalla data
della pubblicazione sulla G.U. (12/06/2002),
è abrogato il D.M. 27/5/98, recante disposizioni sulla estensione
della tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori
iscritti alla gestione separata.
4)
ISTRUZIONI
PROCEDURALI
La
procedura automatizzata di gestione delle domande di prestazione (maternità,
ANF, ricovero) presentate dai lavoratori parasubordinati è in fase di
test
ed il rilascio è previsto per il
mese di ottobre prossimo a tutte le Agenzie, dopo un adeguato periodo di
sperimentazione presso alcune Sedi del Piemonte, già coinvolte per il
collaudo.
Pertanto,
nelle more di tale rilascio, le Sedi continueranno ad utilizzare la procedura
dei “Pagamenti Vari”, con le modalità descritte nelle circolari n. 47
dell’1.3.1999, n 147 del 23.7.2001 e nel messaggio della D.C. Sistemi
Informativi n. 71 del 25.1.2001. A
riguardo si consiglia di liquidare in questo modo solo le prestazioni
relative a nuove domande, ed invece, effettuare il riesame di domande già
trattate con la precedente normativa, utilizzando la procedura di imminente
rilascio.
5)
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della
rilevazione contabile dell’indennità di maternità e di paternità di che
trattasi, atteso che in base all’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999
gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi di parto, adozione
o affidamento intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è
prevista la tutela previdenziale obbligatoria sono posti a carico dello Stato
nella misura fino ad un massimo di 1549,37 Euro corrispondente a 3.000.000
(tre milioni) di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascun anno), sono
stati istituiti i seguenti conti:
-
PAR 30/17 – per l’imputazione dell’importo eccedente la
quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza degli anni
precedenti;
-
PAR 30/77 – per l’imputazione dell’importo eccedente la
quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza dell’anno in corso.
-
GAX 30/17 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma
1, legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti;
-
GAX 30/77 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma
1, legge n. 488/1999, di competenza dell’anno in corso.
Naturalmente per
gli eventi verificatisi antecedentemente al 2 luglio 2000 la prestazione
dovrà essere imputata per l’intero importo al conto PAR 30/17 sopra indicato,
in quanto afferente agli anni precedenti.
Per la
contabilizzazione delle prestazioni in argomento, nelle more del rilascio
della procedura automatizzata di cui al precedente paragrafo4), l’Ufficio
amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dalla
procedura “Pagamenti vari”, apposito biglietto contabile fuori cassa di mod.
SC 3 con imputazione in DARE dei conti sopra citati, per l’importo delle
prestazioni liquidate, ed in AVERE sia del conto PAR 10/30, per l’importo
delle prestazioni da corrispondere ai beneficiari, che del conto GPA 27/09
ovvero GPA 25/53, per eventuali ritenute erariali operate nei confronti,
rispettivamente, di coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata
e continuativa e dei liberi professionisti.
All’atto del
pagamento, l’importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del
conto PAR 10/30.
Le eventuali
somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell’ambito
del partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 57 già
esistente.
Gli importi
relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino
ancora da definire dovranno essere imputati al conto PAR 10/33.
Con l’occasione
si fa presente che al citato conto PAR 10/33 dovranno essere imputati,
diversamente da quanto previsto dalle circolari n. 47 del 1° marzo 1999 e n.
147 del 23 luglio 2001, anche le somme riaccreditate e non definite al
termine dell’esercizio per ANF e indennità di malattia in caso di degenza
ospedaliera. Al conto PAR 10/31 dovranno conseguentemente essere imputati
esclusivamente i riaccrediti per rate
di pensione risultanti a fine
esercizio.
Eventuali
recuperi per prestazioni dovranno essere imputati interamente al conto
esistente PAR 24/33, se relativi ad eventi intervenuti antecedentemente al 2
luglio 2000.
Nei casi di
parti, adozioni o affidamenti verificatisi successivamente al 1° luglio 2000,
per quanto concerne le modalità di recupero delle eventuali prestazioni
indebite, ai fini della corretta imputazione delle somme da recuperare ai
conti PAR 24/33 e GAX 24/31 si rinvia ai criteri stabiliti con il messaggio
protocollo: 2001/0014/000174 del 3.8.2001.
Al momento della
corresponsione delle prestazioni in questione di cui al precedente punto
1.5), è necessario che vengano recuperate sulle stesse, relative ad eventi
successivi al 1° luglio 2000, le somme già erogate a titolo di assegno ex
art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999 e che tali recuperi siano rilevati
mediante compensazione con le indennità spettanti secondo le seguenti
modalità:
GAX 30/17 (77)
a
GAT 24/41
(quota
indennità ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
(per l’importo
dell’assegno ex art. 49, comma 8, legge n. 488/1999 da recuperare)
PAR
30/17 (77)
(importo
indennità eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
Naturalmente,
l’eventuale differenza da erogare a favore dei beneficiari sarà imputata,
nell’ambito della suddetta scrittura, in AVERE del conto PAR 10/30.
Nell’ipotesi,
peraltro poco probabile, che a seguito delle predette riliquidazioni
l’indennità di maternità risulti di importo inferiore all’assegno di parto,
la differenza, qualora sia stato erogato l’assegno ex art. 49, comma 8, della
legge n. 488/1999, dovrà essere
rilevata ad integrazione del citato assegno e a recupero dell’assegno di
parto, con la seguente scrittura in
P.D.:
GAT 30/50
a
PAR 24/33
(integrazione
dell’assegno ex art. 49, comma 8, legge n. 488/1999)
(per l’importo
dell’assegno di parto da recuperare, eventualmente eccedente la quota ex
art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
GAX
24/31
(per la quota
dell’assegno di parto ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
In relazione alla
nuova disciplina in materia di prestazioni di maternità oggetto della
presente circolare, si fa presente che il conto PAR 30/40, al quale veniva
imputato l’assegno di parto o aborto, cessa di funzionare e pertanto deve
intendersi soppresso.
Per quanto
concerne gli assegni per il nucleo familiare di cui al precedente paragrafo
2), gli stessi continueranno ad essere imputati al conto esistente PAR 30/10.
Nell’allegato n.
3 si riportano i conti GAX 30/17, GAX 30/77, PAR 10/33, PAR 30/17 e PAR
30/77, di nuova istituzione, e i conti PAR 10/30, PAR 24/33 e PAR 30/10 cui è
stata variata la denominazione.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
1Allegato
2Allegato
3 Note
(1)
Si ricorda che il contributo annuo per il 2002 è pari a euro 1723,68.
Il contributo mensile, pertanto, è pari a euro 143,64 (circ. n. 59 del
25/03/2002 – par. 3).
(2)
Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza, si
presume che il concepimento sia avvenuto 300 gg. prima della data del parto,
indicata nel certificato di gravidanza (art. 4 D.P.R. n. 1026/1976).
(3) ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o
superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di
riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e quattro mesi del
2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di
riferimento sono pari a 365gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono
naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
-
Reddito degli ultimi quattro mesi del 2001 risultante dai versamenti
contributivi = £. 4.000.000 (Euro 2.065,83)
-
Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti
contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 2.065,83 +
Euro 4.544,82 = Euro 6.610,65
1/365 di Euro 6.610,65 = Euro 18,11 (£. 35.066)
80 % di Euro 18,11 = Euro 14,49 (£. 28.057) =
indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
(4) ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o
superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel
novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da
gennaio ad agosto) e quattro mesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le
giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 365 gg..
I redditi ai quali si fa
riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
-
Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £. 12.000.000
4/12 di £. 12.000.000 = £. 4.000.000 ( Euro 2.065,83)
-
Reddito 2002 risultante dalla
denuncia dei redditi = Euro 5.422,80
(£. 10.500.000)
8/12 di Euro 5.422,80 = Euro
3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale
reddito di riferimento: Euro 2.065,83
+ Euro 3.615,20 = Euro 5.681,03
1/365
di Euro 5.681,03 = Euro 15,56 (£. 30.128)
80 % di Euro 15,56 = Euro 12,45 (£. 24.107)
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
(5)
ESEMPIO: Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi (in quanto
l’iscrizione o il 1° versamento contributivo riguardano il mese di novembre
2001)
Parto avvenuto nel
novembre 2002: i mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e due mesi del 2001(da
novembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono
pari a 304 gg..
I redditi ai quali si fa
riferimento sono quelli utili ai fini contributivi.
a) Collaboratori
coordinati e continuativi:
-
Reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi = £. 2.000.000 (Euro 1.032,91)
-
Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti
contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di
riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 4.544,82 = Euro 5.577,73
1/304 di Euro 5.577,73 =
Euro 15,28 (£. 29.586)
80 % di Euro 15,28 = Euro
12,22 (£. 23.661) = indennità giornaliera da moltiplicare per le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.
b) Liberi professionisti
-
Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £.
2.000.000 (Euro 1032,91)
-
Reddito 2002 risultante dalla
denuncia dei redditi = Euro 5.422,80 (£. 10.500.000)
La quota parte dell’anno
2001 non va ridotta in dodicesimi, in quanto l’intero reddito 2001
corrisponde ai due mesi in questione, essendo l’iscrizione decorrente dal
mese di novembre.
8/12 di Euro 5.422,80 =
Euro 3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale reddito di
riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 3.615,20 = Euro 4.648,11
1/304 di Euro
4.648,11 = Euro 15,29 (£. 29.605)
80 % di Euro 15,29 = Euro
12,23 (£. 23.680) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le
giornate comprese nel periodo indennizzabile.
(6)
ESEMPIO: Prima del 12/06/2002 (data di entrata in vigore del D.M.
4/4/2002) la lavoratrice ha percepito Euro 516,46 a titolo di assegno di
parto, come parasubordinata, e Euro 1.032,91 a titolo di quota differenziale
dell’assegno a carico dello Stato. Totale tra le due prestazioni, quindi,
Euro 1549,37).
Dopo
il 12/6/2002 può verificarsi che la
lavoratrice abbia diritto, come parasubordinata, alla corresponsione di
un’indennità di maternità pari a Euro 1.000,00, con una differenza, perciò di
Euro 483,54)
In
tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene sottoposta
ad una riliquidazione d’ufficio (vedi anche par. 5), mentre la quota
differenziale dell’assegno a carico dello Stato risulta in parte indebita, a
seguito della riliquidazione della prestazione di maternità, per un importo
pari a Euro 483,54 (l’importo finale dell’assegno a carico dello Stato sarà
pertanto pari a Euro 549,37).
Nell’ipotesi
in cui la lavoratrice abbia diritto ad un’indennità di maternità pari a Euro
2.065,83, anche in tal caso la
prestazione di maternità erogata in precedenza viene riliquidata d’ufficio,
mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato, già
percepita dalla lavoratrice, risulta totalmente indebita e quindi non dovuta.