Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 1-2-2005.htm
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 1
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 18
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni.
SOMMARIO
:
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove
forme di rapporto di lavoro delle quali si illustrano le rispettive
connotazioni in materia pensionistica.
I PREMESSA
Il
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha introdotto varie nuove forme
di rapporto di lavoro, alcune completamente innovative ed altre sostitutive o
integrative di forme esistenti .
Si riepilogano
preliminarmente le varie forme di lavoro come disciplinate dal
richiamato decreto legislativo:
a) somministrazione a tempo
determinato e indeterminato (articoli 20-28);
b) appalto (articolo 29);
c) distacco (articolo 30);
d) lavoro intermittente
(articoli 33-40);
e) lavoro ripartito (articoli
41-45);
f) lavoro a tempo parziale
(articolo 46);
g) apprendistato (articoli
47-53);
h) contratto d’inserimento
(articoli 54-60) ;
i) lavoro a progetto e lavoro
occasionale (articoli 61-69)
l) prestazioni occasionali di
tipo accessorio rese da particolari soggetti (articoli 70-74).
La presente circolare esamina
le varie forme contrattuali, avendo riguardo agli aspetti che hanno rilevanza
in materia di prestazioni pensionistiche.
II CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO
I lavoratori che sottoscrivano
contratti di lavoro secondo le tipologie sottoindicate hanno diritto alla
contribuzione che concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile
ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione
pensionistica nel sistema retributivo, misto o contributivo a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
1
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
1.1 DISCIPLINA GENERALE
Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli articoli
20-28 del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, “ può essere concluso da ogni soggetto, denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, definito somministratore ”,
autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritto in
un apposito Albo (articolo 20, comma 1 del decreto).
La
relazione contrattuale afferente il lavoratore è il rapporto di lavoro
subordinato che s’instaura tra detto soggetto e l’agenzia di somministrazione
(articolo 22, commi 1 e 2).
S’individuano,
quindi, un contratto di somministrazione fra l’utilizzatore ed il
somministratore ed un contratto di lavoro subordinato tra il somministratore
ed il lavoratore. Il prestatore di lavoro svolge la propria prestazione
lavorativa per l’utilizzatore, il quale è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali (articolo 23, comma
3).
Il
lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto ad
un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore per i periodi in cui lo stesso rimane in
attesa di assegnazione.
La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla
misura prevista o aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali. E’ proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore (articolo 22, comma 3).
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004,
ha stabilito all’articolo 1, comma 1, che “ nel contratto di somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di
assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la
determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173 ”.
Gli
oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore
(articolo 25, comma 1, del decreto), che viene classificato, a norma
dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel settore terziario.
Sotto
il profilo pensionistico, in tale fattispecie contrattuale, assume rilievo
l’indennità di disponibilità corrisposta - soltanto nel caso di contratto
stipulato a tempo indeterminato, non prevedendo la norma l'erogazione di tale
indennità nel caso di contratto a tempo determinato - dal somministratore al
lavoratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il
loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo (articolo 25, comma 1).
Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità di disponibilità,
in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione
dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della
pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il
calcolo della prestazione pensionistica.
Nel
sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione
dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché
alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la
determinazione del relativo importo.
L’articolo
6, comma 10, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, confermando
quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 153 del 1969, dispone che la
retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.
Sono
fatti salvi gli effetti dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638,
modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989 n. 389. A
norma dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei
contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso
dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la
prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata
figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1°
gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio
dell’anno considerato.
Posto
che l’importo mensile del trattamento minimo nell’anno 2005 è pari ad euro
420,01, per tale anno il minimale retributivo per l’accredito di una
settimana è pari ad euro168,00, e il minimale retributivo annuo è pari a euro
8.736,00.
Quindi
se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell'indennità
di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali
da accreditare è pari a 42 (7.000,00:168,00 = 41,66).
La
contrazione di cui sopra opera anche nel caso di sola erogazione
dell'indennità di disponibilità, ciò in quanto il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha stabilito che la misura di tale indennità
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00
euro mensili. Ne
consegue
pertanto che anche tali periodi non risultano interamente coperti di
contribuzione per il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali in
generale e di quelle pensionistiche in particolare.
1.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORATORI
DOMESTICI ED AGRICOLI
Nel
caso di somministrazione di lavoro nel settore del lavoro domestico o
agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori (articolo 25, comma 4).
In
relazione alle specificità previste per i lavoratori domestici e per i
lavoratori agricoli, in materia di prestazioni pensionistiche, si espone
quanto segue.
Per
i lavoratori domestici e agricoli non trovano applicazione le disposizioni
richiamate dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 638/1983.
Dal
1° gennaio 1984 per i lavoratori domestici, il numero dei contributi
settimanali da accreditare nel corso di un trimestre solare è pari a quello
delle settimane lavorate o comunque retribuite, per le quali risulti versata
o dovuta la contribuzione, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media
corrispondente a un minimo di 24 ore lavorative. Dal 1° luglio 1972 al 31
dicembre 1983 era vigente il limite minimo di 12 ore settimanali.
Ove
non sia perfezionato il numero minimo di ore settimanali – pari a 312 (24 ore
x 13 settimane) in ciascun trimestre - è accreditato un numero di contributi
settimanali pari al quoziente, arrotondato all’unità superiore, che si
ottiene dividendo l’importo complessivo versato nel trimestre per l’importo
contributivo corrispondente a 24 contributi orari dovuti in riferimento alla
fascia dove si colloca la retribuzione oraria effettiva (articolo 10 D.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1403, ed articolo 7, comma 6, della legge n. 638/1983).
La
retribuzione convenzionale oraria - individuata dal contributo orario -
moltiplicata per il totale delle ore retribuite dà luogo alla retribuzione
complessiva nel trimestre da utilizzare nel calcolo della pensione.
Il
contributo orario versato sull’indennità di disponibilità concorre
all’individuazione del numero delle settimane da accreditare e alla
retribuzione convenzionale oraria da utilizzare per il calcolo della
pensione.
Per
i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’anzianità contributiva utile ai
fini del diritto e della misura della pensione è parametrata in contributi
giornalieri.
Le
giornate per le quali è stata corrisposta l’indennità di disponibilità
assoggettata a contribuzione concorrono alla formazione dell’anzianità
contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Per
i predetti lavoratori le prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla base
della retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 14, penultimo comma,
della legge 26 febbraio 1982, n. 54).
L’indennità
di disponibilità corrisposta concorre alla formazione della retribuzione
imponibile da utilizzare per il calcolo della pensione.
2 APPALTO
L’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, individua gli
elementi distintivi del contratto in esame, già definito dall’articolo 1655
del codice civile, rispetto al contratto di somministrazione.
L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il
corrispettivo in denaro.
In proposito, si fa presente che il Ministro del Lavoro, con decreto
deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di
servizi. Nel caso di appalti illegittimi è prevista la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione (art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004).
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro
per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può
anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti
in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti
(articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
modificato dall’art.6 , comma 1, del
Decreto legislativo n. 251/2004)
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche; pertanto,
trattandosi di vero e proprio lavoro subordinato, in favore di tali
lavoratori si applicano i principi di carattere generale.
3 DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che
comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
lavoratore interessato (articolo 30, commi 1-3 del Decreto legislativo n. 276/2003).
Il distacco si risolve in una modificazione delle modalità di
svolgimento della prestazione del lavoratore che, sulla base della decisione
del datore di lavoro, fatto salvo il consenso del lavoratore in caso di
mutamento di mansioni, svolge l’attività lavorativa a favore di un terzo
soggetto indicato dal datore di lavoro, senza che il precedente rapporto si
estingua e ne sorga uno nuovo.
Al riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 15 gennaio 2004, ha chiarito, tra
l’altro, che il datore di lavoro distaccante rimane obbligato a corrispondere
il trattamento economico e contributivo.
Anche per tale tipologia di rapporto di lavoro nulla è innovato in
materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare
applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato.
4 LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli da
33 a 40 del Dlgs n. 276/2003; il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con decreto del 23 ottobre 2004 ha stabilito che possono essere
stipulati contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di
attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n.
2657 (All. 1).
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti indicati dalla stessa
disposizione normativa.
Detto contratto può essere stipulato anche per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o territoriale (art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato
dall’art. 10, comma 1, del Dlgs n.
251/2004).
In via sperimentale il contratto di lavoro in esame può essere
altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45
anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti
nelle liste di mobilità ovvero abbiano reso la disponibilità presso i Centri
per l'impiego (articolo 34, comma 2).
Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla
chiamata è prevista la corresponsione dell’indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, al lavoratore per i periodi nei
quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione.
La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e
comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 36, comma
1).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10
marzo 2004, ha stabilito che nel contratto di lavoro intermittente, la misura
dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la
disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata
nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. L’articolo 2
stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la
determinazione dell’indennità in parola è costituita dal minimo tabellare,
dall’indennità di contingenza, dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità
aggiuntive.
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo (articolo 36, comma 2).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori in parola
possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano
usufruito dell’indennità di disponibilità, fino a concorrenza della
medesima misura (articolo 36, comma 7).
La predetta indennità di
disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla
formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della
misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Nel sistema contributivo
l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva
utile ai fini del diritto alla pensione, nonché all’individuazione del
montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del
relativo importo. Per i periodi lavorati, invece, il lavoratore intermittente
non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte
(articolo 38, comma 1).
Il trattamento economico,
normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali
(articolo 38, comma 2).
5 LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro
ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori
assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione
lavorativa (articolo 41, comma 1).
Il predetto contratto deve
specificare, tra l’altro, la misura percentuale e la collocazione temporale
del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro
intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di
loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di
lavoro (articolo 42, comma 1).
Ai fini delle prestazioni
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione
previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla
durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei
contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamene ma mese per mese,
salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa (articolo 45).
Quindi la prestazione
pensionistica spettante a ciascun lavoratore è riconosciuta sulla base della
contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla prestazione
lavorativa svolta dal medesimo e calcolata secondo i criteri vigenti per i
lavoratori a tempo parziale, esposti nel successivo punto 6.
6 LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’articolo 46 del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276, disciplina il lavoro a tempo parziale
apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000
n. 61.
L’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal predetto articolo 46
stabilisce che s’intende:
“a) per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (40 ore settimanali),
o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;
b) per tempo parzialel'orario
di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore,
che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell’anno.
e) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere c) e d).”
Nulla è innovato in materia di
prestazioni pensionistiche, che continua ad essere disciplinata dall’articolo
9 del decreto n. 61 del 2000. Al riguardo si richiama la
circolare n. 123 del 27
giugno 2000, punto 8, con la quale sono state illustrate le disposizioni del
citato decreto n. 61.
7 APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è
definito dall’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e di formazione che, in base
al disposto dell’articolo 48 del decreto, ha durata non superiore a tre anni
ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni,
disciplinato dall’articolo 49 del decreto;
c) contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo
di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 50
del decreto.
Le disposizioni in parola
non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina
previdenziale, come prevede espressamente l’articolo 53 che, al comma 4,
stabilisce che resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale
prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni .
Con l’articolo 21 della legge
del 1955, n. 25, è stata introdotta, per tali lavoratori, l’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La
contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista è utile ai
fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
Per
tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
7, commi 1, 2 e 4 della legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7
dicembre 1989, n. 389, secondo cui il numero dei contributi settimanali da
accreditare ai
lavoratori
dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui
si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30%
(40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°
gennaio dell’anno considerato (articolo 7, comma 5, della legge n. 638).
8 CONTRATTO D’INSERIMENTO
Il contratto d’inserimento è il
contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro di particolari categorie di lavoratori (articolo 54, comma 1, del
decreto).
Tale contratto ha una durata
non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In
caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f),
la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi (articolo 57, comma
1, del decreto).
Durante il rapporto
d’inserimento, la categoria d’inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto
del contratto (articolo 59, comma 1, del decreto).
Nulla è
innovato in materia di prestazioni pensionistiche e, pertanto, continuano ad
applicarsi i principi di carattere generale
nei
confronti del lavoratore che accede al contratto di inserimento in quanto
trattasi di soggetto che svolge attività lavorativa subordinata.
Relativamente
alle modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti
per le assunzioni con contratto di inserimento, si richiama la circolare n.
51 del 16 marzo 2004.
III ALTRI RAPPORTI DI LAVORO
1 LAVORO A PROGETTO
Il lavoro a progetto -
disciplinato dagli articoli 61-69 del decreto legislativo 10 settembre
2003 n. 276 - viene definito,
dall’articolo 61 del decreto come rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di
cui all’articolo 409 del codice di procedura civile riconducibile a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del
committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa.
I lavoratori a progetto, in
quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, come applicato dall’articolo 1 del decreto
interministeriale del 2 maggio 1996 n. 282.
Nulla è innovato per quanto
riguarda le prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo
a carico della predetta gestione separata .
Al
riguardo si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 112 del 25
maggio 1996.
I
lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata, che possono far
valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei
lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di
contribuzione nella relativa gestione separata hanno facoltà di chiedere
nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini
del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del
decreto ministeriale n. 282/1996, a condizione che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel
sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della
legge n.335/1995,così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28
settembre 2001, n.355, il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento
agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma
del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere
un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a
meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre
200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione
separata il computo dei predetti contributi
Nei
confronti dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di
opzione, debbono trovare applicazione, ai fini della determinazione del
montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote
contributive delle singole gestioni di appartenenza (circolare n. 108 del. 7
giugno 2002, punto 2).
Qualora gli iscritti alla
gestione non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione autonoma,
ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla
legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei
liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione
supplementare ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui
all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
I contributi versati nella
gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di
pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima
volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e,
successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente
supplemento. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato, viene
corrisposta ai medesimi superstiti l’indennità una tantum, di cui
all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335
del 1995 e al decreto interministeriale del 13 gennaio 2003, in favore
dei superstiti dell’assicurato (v.
circolare n.104 deldel
16 giugno 2003).
Nell’ipotesi della conversione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato trovano applicazione i principi di carattere generale vigenti
in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti (articolo 69, comma 1,
decreto).
Nella tabella allegata (All. n.
2) sono riportate le aliquote di computo da applicare alla base imponibile al
fine della determinazione del montante contributivo individuale per il
calcolo delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 a 2004
(circolare n. 45 del 10 marzo 2004).
2
LAVORO OCCASIONALE
L’articolo 61, comma 2 del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce le prestazioni
occasionali i rapporti di durata
inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso
committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore
a 5.000 euro.
Tali prestazioni di durata
inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000
euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di
collaborazione coordinata di cui all’articolo 50, comma 1 lettera c-bis, del
testo unico delle imposte sul reddito. In tal caso i prestatori occasionali
sono iscritti alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in materia pensionistica, sono operanti i
criteri di cui al precedente punto 1 (cfr. circolare n. 9 del 22.1.2004).
Per completezza, occorre
precisare che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati
differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma
dell’articolo 2222 del codice civile , è colui che si obbliga a compiere
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
Con riferimento a tale ultima
categoria di lavoratori, l'articolo 44, comma 2, del decreto legge del 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003 n. 326, ne dispone, dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione alla gestione
separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore ad euro 5000 (
messaggio n. 29629 del 23.9.2004) .
3 LAVORO ACCESSORIO
La
disciplina di lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, disciplinata dagli articoli 70-74, è stata modificata
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
Per prestazioni di natura
accessoria s’intendono, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n.
276 del 2003 come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 251
del 2004, attività lavorative di natura meramente occasionale rese da
soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di alcune
attività indicate nell'articolo in esame.
Le attività lavorative elencate
nella disposizione di che trattasi, anche se svolte a favore di più
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali attività che coinvolgono il lavoratore per
una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi
superiori a 5 mila euro sempre nel corso dell'anno solare.
Per ricorrere alle prestazioni
di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le
rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio
il cui valore nominale è fissato con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro
trenta giorni e periodicamente aggiornato.
Il prestatore di lavoro
accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
L’articolo 72, come sostituito
dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, che disciplina il lavoro
accessorio ha tra l'altro disposto al comma 4 che il concessionario effettua
per detti lavoratori il versamento
dei contributi per fini previdenziali presso l'Istituto, alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335,
in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per i fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento
del valore nominale del buono.
Il successivo comma 5
dell’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n.
251, stabilisce l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali con il quale, tra l’altro, devono essere
individuate le aree, metropolitane e il concessionario del servizio
attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazione di
lavoro accessorio e regolamentati i criteri e modalità di versamento dei
contributi e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
4 RAPPORTI DI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Per i rapporti di associazione
in partecipazione l’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo del 10
settembre 2003, n. 276, stabilisce che al fine di evitare fenomeni elusivi
della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di
associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e
adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente
del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in
una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno
che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non
comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione
rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell’ordinamento.
Gli aspetti previdenziali e
assicurativi afferenti ai rapporti di associazione in partecipazione non sono
disciplinati dalla disposizione in esame concernente, peraltro, i profili
patologici della vicenda lavorativa.
Le disposizioni d’interesse
sono contenute nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Secondo dette disposizioni, i
soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549, 2550, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono
prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi di
lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Dpr 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono
tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 157 della legge 31 dicembre 2004, n. 312
all’iscrizione alla gestione separata, istituita ai sensi dell’art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995.
Il successivo comma 7
dell’articolo 43 della legge n. 326 del 2003 dispone che ai soggetti di cui
al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla
legge 8 agosto 1995, n.335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle
forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (calcolo contributivo).
IV
REGIME DI CUMULO
In materia di regime di cumulo pensione-redditi da lavoro per i
trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, si richiama la
circolare riepilogativa n. 197 del 23 dicembre 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO
All. 1
RD 06/12/1923
n.2657 - Vigente alla G.U. 12/06/2004 n. 136
Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299).
- Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è
applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge
15 marzo 1923, n. 692Preambolo(Omissis)
Articolo unico
È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista
d'ordine nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che
richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali
non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1º del
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.Allegato unico
TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO
DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, ALLE QUALI NON È APPLICABILE LA
LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1º DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO
1923, N. 692 (ART. 3 REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692, E ART. 6 DEL
REGOLAMENTO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1955)
1.Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che
richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini
costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta
dall'Ispettorato del lavoro (1).
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli
alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze
ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui
all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci:
Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a
giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere
di discontinuità (2).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli
e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti,
fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli
stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al
lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di
salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi
di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei
manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli
ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o
diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario,
in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia
riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo
parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di
cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei
commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza
del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie
interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro
competente per territorio
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti
frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi
di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento,
ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque
minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e
spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di
igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari,
dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a
meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), manchino nella
particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10
settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o
custodia) (4).
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città
con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro
dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non
discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle
organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure,
pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e
delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque
se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza
dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che,
a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso,
concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti
adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di
materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla
sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione,
e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno
che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la
sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art.
6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di
filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione;d) dei forni di ossidazione,
riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di
lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non
rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.
1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli
apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la
compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio
ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del
candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per
la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici
del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (5).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino
rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti
"impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al
ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano
rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a
giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi
di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni
discontinue o di semplice attesa o custodia) (6).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la
distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella
particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre
1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (7).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza
dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso
a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3) manchino gli estremi di cui
all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (8).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di
viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di
altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato
corporativo (3), non presentano nella particolarità del caso i caratteri di
lavoro discontinuo o di semplice attesa (9).
39. Operai addetti alle presse per il rapido
raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo (3) sia nei
singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (10).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed
all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento
dei cavalli da corsa (11).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla
custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze
scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (12).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella
particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli
estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (13).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali,
cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali,
cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori
da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo
in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (14).
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei
generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella
particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità,
accertato dall'Ispettorato del lavoro (15).
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il
riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti
agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato
del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (16).
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o
religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto
il carattere discontinuo del lavoro (17).
(1) Voce così modificata dal
d.p.r. 30 luglio 1951, n. 760
(2) Voce così modificata dal
r.d. 17 giugno 1929, n. 1133.
(3) Ora del lavoro.
(4) Voce così modificata dal
r.d. 11 luglio 1941, n. 933.
(5) Voce aggiunta dal r.d. 5
febbraio 1928, n. 288.
(6) Voce aggiunta dal r.d. 14
febbraio 1929, n. 221.
(7) Voce aggiunta dal r.d. 25
aprile 1929, n. 883.
(8) Voce aggiunta dal r.d. 31
marzo 1930, n. 357.
(9) Voce aggiunta dal r.d. 15
ottobre 1931, n. 1469.
(10) Voce aggiunta dal r.d. 31
dicembre 1931, n. 1833.
(11) Voce aggiunta dal r.d. 24
marzo 1932, n. 441.
(12) Voce aggiunta dal r.d. 22
giugno 1933, n. 1408.
(13) Voce aggiunta dal r.d. 31
agosto 1933, n. 1311.
(14) Voce aggiunta dal r.d. 28
aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dal d.p.r. 30 aprile 1976, n. 517.
(15) Voce aggiunta dal d.p.r.
2 dicembre 1951, n. 1556.
(16) Voce aggiunta dal d.p.r.
16 agosto 1952, n. 1238.
(17) Voce aggiunta dal d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 86.
All. 2
Aliquote di computo
Anno
Aliquota per i non iscritti
ad altra
Gestione pensionistica
Aliquota per i
titolari di
pensione diretta
Aliquota per i titolari
di altra prestazione
pensionistica o iscritti
ad altra gestione pensionistica
1996
10%
10%
10%
1997
10%
10%
10%
1998
12,50%
10%
10%
1999
12,50%
10%
10%
2000
14,50%
10%
10%
2001
14,50%
10%
10%
2002
15,50%
10%
10%
2003
15,50%
12,50%
10%
2004
Quota di
Reddito fino
a 37.883,00
Euro
Quota di
Reddito oltre
37.883,00
Euro
15%
10%
19,30%
20%