Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 25 del 16-2-2006.htm
Assegno per il nucleo per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 16 Febbraio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
25
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegno per il nucleo per il nucleo familiare
ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M.
4.4.2002
SOMMARIO:
Riconoscimento del diritto all’assegno ai
lavoratori iscritti alla gestione separata nel cui nucleo, a composizione
reddituale mista, il requisito del 70 per cento del reddito complessivo
derivi soltanto da lavoro dipendente.
Come è noto l’art. 5 del D.M.
4.4.2002 stabilisce che ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della
contribuzione dello 0,50 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della
legge n. 449/1997 “l’assegno non
spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2,
comma 26, della legge 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo
del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista
che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la
somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della
legge 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995”.
Le disposizioni applicative di
detta norma sono state fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto
all’assegno ad un soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto,
derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70
per cento non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.
193/2003).
Il notevole contenzioso amministrativo determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8.8.1995, n. 335 in
merito a detta interpretazione, hanno
condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia.
La norma in parola, infatti,
nell’indicare che il requisito del 70 per cento del reddito complessivo può
essere raggiunto con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da
lavoro parasubordinato, non specifica per il cumulo la misura delle
rispettive percentuali dei due tipi di reddito.
Secondo il dettato della
norma, quindi, il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore
degli addendi.
In conseguenza, il diritto
all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore
iscritto alla gestione separata, nel cui nucleo a composizione reddituale
mista, nell’anno di riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo
derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività di cui
all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995 sia uguale a zero.
Le strutture periferiche
disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande
già definite in base al criterio precedentemente in vigore.
I lavoratori interessati,
altresì, potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi, e
l’assegno verrà liquidato, in presenza dei requisiti richiesti, nei termini della prescrizione
quinquennale previsti per la prestazione stessa.
La procedura automatizzata di
liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori
parasubordinati è stata aggiornata in tal senso.
Si rammenta infine che la circolare
1°
marzo 1999 n. 47, al p.3, lett. D, ha stabilito che per quanto non espressamente previsto per la disciplina
dei parasubordinati, si fa rinvio alla normativa dell’assegno per il nucleo
familiare in vigore per i lavoratori dipendenti, e che, pertanto, restano
operanti per i parasubordinati stessi le relative disposizioni, tra le quali quelle relative alla
determinazione del reddito familiare.
In particolare la circolare
12 gennaio 1990, n. 12, riepilogativa della materia dell’ANF,
stabilisce al p. 4.2, che il diritto alla prestazione viene riconosciuto
qualora nell’anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura, del nucleo
del richiedente, sia uguale a zero
ovvero risultino solo redditi negativi.
Ovviamente, per il rinvio di
cui sopra, detta disposizione si applica anche ai lavoratori
parasubordinati.
Il Direttore Generale
Crecco