Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 47 del
1-3-1999.htm
- Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità è estesa alle lavoratrici iscritte alla
gestione separata, con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due
mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998 non è previsto il possesso di alcun
contributo mensile.- Dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiare
è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata, con esclusione di quelli il cui
nucleo è composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli
minori, purché non siano presenti inabili.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA E BILANCIO
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
1 marzo 1999
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 47
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 59, comma 16, della legge 27.12.97, n.
449: estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, della tutela della maternità e
dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei
lavoratori autonomi, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.95, n. 335.
SOMMARIO
:
Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità è estesa alle lavoratrici iscritte alla
gestione separata, con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due
mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998 non è previsto il possesso di alcun
contributo mensile.
Dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiare è estesa ai
lavoratori iscritti alla gestione separata, con esclusione di quelli il cui nucleo è
composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli minori,
purché non siano presenti inabili.
1) DISPOSIZIONI GENERALI
A) PRINCIPI NORMATIVI
Come comunicato con messaggio 29765 del 10.8.98, in attuazione
dell'art. 59, comma 16, della legge 449/97, il D.M. 27.5.98 (all. 1), pubblicato sulla
G.U. n. 171 del 24.7.98, ha disciplinato la estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998,
della tutela della maternità e dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi, istituita con legge 8.8.95, n. 335 (art.
2, comma 26), purché i soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche
obbligatorie e non siano pensionati.
Com'è noto, i lavoratori tenuti ex lege 335/95 alla iscrizione alla
gestione separata (1), ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, sono quelli con redditi derivanti da attività professionale
e quelli con redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti
lavoratori parasubordinati).
L'art. 59, comma 16, della citata legge 449/97 ha previsto che per i
soggetti in questione, purché non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria,
il contributo del 10% stabilito dalla legge 335/95 sia elevato, dal 1°.1.98, dell'1,5% ed
ulteriormente incrementato dello 0,5% ogni biennio fino al raggiungimento del 19%.
Ha introdotto poi, sempre dal 1.1.98, una nuova aliquota contributiva,
pari allo 0,5% (
contributo totale, quindi, = 12%
) per il finanziamento delle
prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare (2).
Poiché, pertanto, l'aumento della aliquota contributiva non riguarda
né i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, né i pensionati (v.
circ. n. 34 del 7.2.98,; circ. n. 44 del 24.2.98; circ. n. 72 del 1.4.98), alla gestione
separata potranno risultare iscritti sia soggetti che pagano il contributo del 10%, sia
soggetti che pagano quello del 12% (e successivi aumenti); solo questi ultimi, si
ribadisce, hanno diritto alle prestazioni per ANF e per maternità.
Ciò posto, considerato che la erogazione delle prestazioni in
questione è strettamente collegata alle modalità di attribuzione dei contributi, si
ritiene utile richiamare (v. circ. n. 83 del 28.3.97) i relativi criteri di accredito. In
base alle regole scaturite dall'applicazione dell'art. 2, comma 29, della legge 335/1995,
i contributi, versati per l'anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti
(utilizzando, quindi, un criterio di cassa e non di competenza), sono accreditati a
decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. Una
diversa decorrenza dell'accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del
lavoratore alla gestione separata; ad esempio, nel caso di un lavoratore
"parasubordinato" che abbia esplicato la sua attività nel 1998, i cui
emolumenti vengano peraltro corrisposti nel 1999, il versamento contributivo relativo a
tali emolumenti va a coprire l'anno 1999 (in tutto o in parte, come precisato nel
successivo capoverso).
I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun
anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a
quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti
attività commerciale, dall'art. 1, comma 3, della legge 2.8.90, n. 233; in caso di
contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla
somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio.
Per l'anno 1998, considerato che il minimale di reddito è risultato di £. 21.979.984 con
contribuzione annua del 12% pari a £. 2.637.598,l'accredito contributivo (almeno un mese)
è esistente se è stato versato un contributo pari ad almeno £. 219.799 (= 2.637.598 :
12 mesi).
Ulteriori mesi sono accreditabili in presenza di versamento di importi
multipli di £. 219.799.
Si fa riserva di comunicazioni circa il minimale e il massimale di
reddito valevoli nell'anno 1999.
B) ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Competente alla ricezione e gestione delle domande ed alla liquidazione
delle prestazioni (assegno di parto o di aborto e assegno per il nucleo familiare) è
l'Ufficio Prestazioni (rispettivamente Settore Maternità e Settore ANF).
Le Sedi provvederanno a ricevere le domande, che dovranno essere
complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore e dovranno contenere
l'indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata di cui trattasi, nonché le
date e gli importi degli emolumenti percepiti.
I lavoratori che abbiano eventualmente già presentato la domanda, ai
sensi del msg.n.29765 del 10.8.98, dovranno integrarla, se necessario, con i dati e la
documentazione richiesti con le presenti istruzioni.
Una volta ricevute le domande, le Sedi provvederanno a curarne la
relativa istruttoria e definizione, verificando:
a) la regolare iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, L. 335/95, con obbligo contributivo del 12% (a partire dall'1.1.98) (3), la non
iscrizione ad altra forma pensionistica obbligatoria e l'inesistenza di trattamenti
pensionistici. La verifica è possibile tramite consultazione dell'archivio della gestione
separata.
b) l'esistenza dei versamenti contributivi e del relativo
accreditamento, richiesti per le diverse prestazioni.
L'accreditamento dei contributi dovrà essere verificato direttamente
dagli Uffici.
Tuttavia, per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è
utile che il lavoratore richiedente, collaboratore coordinato e continuativo, esibisca
tempestivamente copia delle denunce trimestrali (riguardanti: per la maternità l'anno del
parto e l'anno solare precedente; per l'ANF, l'anno o il periodo oggetto della richiesta),
nonché copia delle ricevute dei relativi versamenti contributivi (riguardanti il solo
lavoratore richiedente) ovvero la dichiarazione del/dei committenti(debitamente
sottoscritta, timbrata e con il numero di posizione INPS del committente stesso), da cui
risultino gli importi, le date dei versamenti e la percentuale contributiva applicata.
Il lavoratore libero professionista esibirà la copia delle ricevute
dei propri versamenti contributivi.
2) TUTELA DELLA MATERNITA'.
A) ASSEGNO DI PARTO E ASSEGNO DI ABORTO.
In attuazione del più volte citato art. 59 legge 449/97, il D.M.
27.5.98, stabilisce, all'art. 1, che dal 1°.1.98 alle lavoratrici aventi diritto (v. par.
1) è corrisposto, in caso di parto, un assegno una volta tanto a condizione che nei
confronti delle medesime risultino attribuite (cioè, accreditate) almeno tre mensilità
della contribuzione dello 0,5 per cento (2) nei dodici mesi precedenti i due mesi
anteriori alla data del parto.
Peraltro, il 3° comma dell'art. 1 stabilisce: "per l'anno 1998
l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello
dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo".
L'art. 2 dispone che l'assegno di parto è calcolato in relazione al
massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
In particolare, con riferimento alla contribuzione attribuita nei
dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, l'assegno relativo è
pari:
- allo 0,60% del massimale contributivo se risultano accreditate da una
a quattro mensilità di contributi;
- all'1,20% del massimale contributivo se risultano accreditate da
cinque a otto mensilità di contributi;
- al 2,40% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove
a dodici mensilità di contributi.
L'art. 3 prevede la corresponsione di un assegno in caso di aborto
spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza, in misura pari alla
metà degli importi previsti per l'assegno di parto a seconda dei mesi di contributo
accreditati: il calcolo del terzo mese di gravidanza va effettuato in base allo stesso
criterio previsto all'art. 4 del D.P.R. 1026/76 (4).
La ininfluenza, in caso di parto nel 1998, dell'attribuzione di
contributi per il 1997 è da intendersi valevole anche in caso di aborto spontaneo o
terapeutico nel 1998.
B) DISPOSIZIONI OPERATIVE.
Come detto, per gli eventi di maternità (parto o aborto) verificatisi
nel 1998 si prescinde dal possesso del requisito contributivo riferito all'anno solare
precedente, ma le Sedi dovranno accertare che la lavoratrice richiedente risulti
regolarmente iscritta prima del parto (v. nota 3) alla gestione separata con contribuzione
del 12%, verificando anche che non sia iscritta ad altra forma pensionistica obbligatoria
e che non sia pensionata.
Limitatamente all'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto per un
importo di £. 1.952.720 (=
media delle tre fasce percentuali rispettivamente, di £. 836.880, di
£. 1.673.760, di £. 3.347.520 relative al massimale contributivo per il 1998 pari a £.
139.480.000); l'assegno di aborto è corrisposto per un importo di £.
976.360
(= metà dell'assegno di parto).
Come accennato, il massimale contributivo valevole per il 1999 su cui
calcolare le tre fasce percentuali sarà successivamente reso noto; pertanto non è
possibile al momento indicare gli importi corrispondenti alle suddette tre fasce.
Anche per gli eventi di maternità intervenuti dal 1°.1.99 in poi la
regolare iscrizione alla gestione separata, o, in mancanza, il versamento del contributo
del 12% (e successivi aumenti) devono essere precedenti alla data del parto.
Per la liquidazione dell'assegno di parto (o di aborto) la lavoratrice
deve presentare apposita domanda (v. modulo allegato 2) alla Sede INPS di sua residenza,
entro un anno dalle presenti istruzioni, ovvero, entro un anno dal parto (o dall'aborto)
per gli eventi successivamente intervenuti.
La domanda per l'assegno di parto deve essere corredata dal certificato
di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva) e da una dichiarazione resa dalla
interessata ai sensi di legge, attestante la sua qualità di madre del bambino nato.
Per l'assegno di aborto la domanda deve essere corredata, a norma
dell'art. 3 del D.M. 27.5.98, dal certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria
locale, comprovante il giorno dell'aborto spontaneo o terapeutico.
Come già comunicato con Msg. n. 21547 del 29.5.98, per le lavoratrici
in questione non è previsto l'obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti e
nei tre mesi successivi al parto.
Si precisa infine che il decreto prevede la tutela in questione per le
madri "naturali", ma non per quelle adottive o affidatarie.
C) CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO.
Come sopra accennato, per la corresponsione delle prestazioni in
argomento è indispensabile accertare la regolarità della iscrizione e, dal 1.1.99, anche
il requisito contributivo in possesso della lavoratrice.
Per l'accertamento della posizione contributiva v. par. 1, lett. B).
Il sistema di accreditamento contributivo non consente liquidazioni
certe prima della fine dell'anno in cui possono essere attribuiti i contributi: peraltro,
qualora risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti
i due mesi anteriori alla data del parto, sarà possibile procedere immediatamente a
liquidazioni non definitive della prestazione (da effettuare in base ai contributi che al
momento risultano accreditati).
La liquidazione sarà resa definitiva -attraverso comunicazione
esplicita in tal senso, accompagnata dalla eventuale corresponsione della differenza in
caso di successivi versamenti contributivi che abbiano modificato i parametri
precedentemente assunti per la prima liquidazione- solo dopo la scadenza del termine
previsto per l'ultimo pagamento dei contributi validi per l'anno (per i collaboratori: 16
gennaio dell'anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli
emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei
contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell'anno precedente).
In caso di ritardato pagamento dei contributi, la liquidazione
dell'assegno potrà diventare definitiva in un momento successivo.
Per la liquidazione diretta dell'assegno di parto (e di aborto) v. Par.
4.
3) TUTELA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. PRIME
ISTRUZIONI OPERATIVE.
L'art.4 del D.M. 27.5.98 stabilisce che, a decorrere dal 1.1.98, ai
lavoratori iscritti alla Gestione separata è estesa la disciplina dell'assegno per il
nucleo familiare di cui alla Legge n.153/88. Tale disciplina subisce, nell'applicazione ai
lavoratori in questione, alcuni adattamenti, che di seguito si illustrano.
A) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
A.1) L'assegno spetta ai seguenti nuclei:
- nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori
- nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia
presente un soggetto inabile(coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella,
nipote)
- nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza
inabili
- nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, in cui sia
presente almeno un soggetto inabile (coniuge, figlio maggiorenne, fratello, sorella,
nipote)
- nuclei monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno
un soggetto inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote).
A.2) - L'assegno spetta ai nuclei sopra evidenziati solo se il reddito
familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso
per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore agli otto milioni di lire
pro-capite.
In caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile, il
limite è elevato a dieci milioni di lire.
A.3) - L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle
attività indicate al citato art. 2, c. 26, L.335/95 è pari o superiore al 70 per cento
del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1
luglio di ciascun anno.
Non si applica, pertanto, ai lavoratori in questione la norma di cui
all'art.2 c.10, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n.153, istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, in
quanto il reddito di riferimento non è più quello derivante da lavoro dipendente, bensì
da lavoro parasubordinato.
B) SOGGETTI ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA
Oltre alle esclusioni generali stabilite dal D.M. 27.5.98 (lavoratori
iscritti ad altre forme obbligatorie e pensionati), la nuova normativa non si applica :
- ai nuclei composti da entrambi i genitori ed un solo figlio minore,
in cui non siano presenti inabili
- ai nuclei senza figli minori, in cui non siano presenti inabili
- ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei
componenti, sia superiore agli otto milioni pro-capite (elevati a dieci milioni per i
nuclei monoparentali o con inabili)
- ai nuclei il cui reddito familiare annuo non sia costituito per
almeno il 70 per cento da redditi derivanti dalle attività "parasubordinate"
C) CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il
periodo che risulti coperto dalla specifica contribuzione.
Come già detto,(v. par. 1, lett. A), i contributi versati sono
accreditati nell'anno nel quale sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle
prestazioni effettuate.
L'ANF sarà, pertanto, erogato per i mesi dell'anno che risultano
coperti dalla specifica contribuzione.
Parimenti, l'anno medesimo è quello di riferimento cui rapportare il
periodo da considerare per determinare il reddito familiare. Ad esempio, se l'anno in cui
sono accreditati i contributi è il 1999, il reddito familiare a cui fare riferimento
sarà quello conseguito nel 1997 per gli ANF da erogare per il primo semestre 1999 e
quello percepito nel 1998 per la corresponsione degli ANF relativi al secondo semestre
1999.
D) COMPATIBILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA CON L'ATTUALE
NORMATIVA ANF
La nuova disciplina fa rinvio alla attuale normativa in vigore per i
lavoratori dipendenti, i titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, per quanto non disposto espressamente.
Pertanto, ad eccezione della norma relativa al requisito minimo del 70
per cento di reddito da lavoro dipendente sul reddito familiare complessivo, sostituito,
come si è detto, dal requisito indicato al punto A.3), restano pienamente operanti tutte
le disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare, in particolare
per quanto riguarda l'individuazione dei componenti il nucleo, l'equiparazione dei figli,
la determinazione dei redditi che concorrono a formare il reddito familiare, il periodo di
riferimento del reddito stesso, la rivalutazione dei livelli di reddito familiare,
l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro, l' incompatibilità della prestazione
con altri trattamenti di famiglia, i termini di prescrizione, le situazioni di separazione
legale e di divorzio, per le quali si richiamano le disposizioni già impartite ( v. in
particolare circ. n. 12 del 12.1.90; circ. n. 48 del 19.2.92; circ. n. 110 del 17.4.92;
circ. n. 190 del 22.7.92; circ. n. 97 del 6.5.98; messaggio n. 13065 del 28.06.94;
messaggio n. 6310 del 6.12.94; messaggio n. 11194 del 30.05.97.)
Non si applicano le norme incompatibili con la nuova disciplina, in
particolare l'art.59 DPR 797/55, che, com'è noto, collega la corresponsione dell'assegno
all'effettiva prestazione lavorativa.
E) MISURA DELL'ASSEGNO
La misura dell'assegno è riportata nelle tabelle allegate (da all. 3/1
a 3/9) alla presente circolare e suddivise in base alle seguenti tipologie familiari:
- tabella 1/GEST. SEP. : nuclei con entrambi i genitori ed almeno due
figli minori ( in cui non siano presenti componenti inabili)
- tabella 2/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio
minore ( in cui non siano presenti componenti inabili)
- tabella 3/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i genitori ed almeno un
figlio minore ( in cui sia presente almeno un componente inabile)
- tabella 4/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio
minore ( in cui sia presente almeno un componente inabile)
- tabella 5/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i genitori, senza figli
minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
- tabella 6/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore, senza figli minori
e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
- tabella 7/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli, in
cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
- tabella 8/GEST. SEP.: nuclei monoparentali e senza figli, in cui sia
presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
- tabella 9/GEST. SEP.: nuclei senza figli in cui sia presente il
coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
Nelle tabelle di cui sopra sono riportati sia i livelli di reddito
familiare validi dall'1.1.98 al 30.6.98 sia quelli rivalutati da applicare a decorrere dal
1.7.98.
F) DISPOSIZIONI OPERATIVE.
Le domande, redatte sul mod. ANF/ Gest.Sep. appositamente istituito
(vedi allegato 4), devono essere presentate alla Sede INPS nella cui circoscrizione
territoriale risiede il lavoratore.
Le domande devono essere presentate a decorrere dal 1° febbraio
dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per periodi
non anteriori al 1° gennaio 1998, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.
Le domande devono essere complete di tutti i dati specificati al par.
1, lettera B), della presente circolare. Esse devono essere, altresì, corredate di tutta
la documentazione necessaria per la determinazione del diritto alla prestazione. In
particolare, dovranno essere rilasciate le dichiarazioni reddituali relative agli anni di
riferimento utili per la corresponsione dell'assegno per il periodo richiesto.
Effettuati gli accertamenti previsti al par. 1, lettera B) della
presente circolare, e verificata l'esistenza di tutti i requisiti di cui al punto 3,
lettera A), le Sedi provvederanno a determinare l'importo della prestazione sulla base
delle tabelle allegate e procederanno al pagamento utilizzando l'apposita procedura, in
corso di realizzazione.
Si evidenzia che la liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare
potrebbe non essere definitiva nel caso dei liberi professionisti per i quali, alla data
della domanda, presentata prima del 31 maggio (termine di versamento del saldo dei
contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell'anno precedente), non risulti coperto
dalla specifica contribuzione l'intero periodo oggetto della richiesta. In tal caso, le
Sedi procederanno alla liquidazione della prestazione per i soli mesi che risulteranno
coperti dalla specifica contribuzione ed effettueranno l'eventuale liquidazione definitiva
dopo la scadenza del 31 maggio.
Si precisa altresì che la liquidazione potrebbe non essere definitiva
anche nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi nell'ipotesi di ritardo nel
versamento contributivo rispetto all'ultimo termine di scadenza previsto (16 gennaio).
In tal caso la liquidazione diventerà definitiva in un momento
successivo.
Per la liquidazione diretta dell'ANF v. Par. 4.
4) PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO DEGLI ASSEGNI DI PARTO E
DEGLI ANF
In attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione dei
trattamenti in argomento, le Sedi utilizzeranno per il pagamento degli stessi la procedura
dei "Pagamenti Vari" definendo "collezioni" che hanno le seguenti
caratteristiche:
- "NOME" che inizia con il prefisso "PARASUB", da completare con
altri caratteri, complessivamente fino ad un massimo di 12, nei quali deve essere compreso
il codice della struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è
attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (pgm. 4422 - opzione PF2
richiamata dall'operatore PNA1);
- "NOMI O CONTI IMPORTI VARI" che debbono essere impostati in fase di
immissione dei dati generali (pgm 4422 - opzione PF1 - dall'operatore abilitato ad
accedere alla collezione). Nei campi numerati progressivamente da "1" a
"5" sono da apporre le seguenti diciture:
- "ASPARTO" per indicare l'importo lordo dell'assegno di parto
- "TFPARTO" per indicare l'importo delle trattenute fiscali operate
- "ANFPS" per indicare l'importo dell'assegno per il nucleo familiare al
lordo di un eventuale recupero
- "REC.IND" per indicare il recupero effettuato sull'assegno di parto
- "REC.ANF" per indicare il recupero effettuato sull'ANF
"CAUSALE GENERICA" va acquisita la dicitura "PREST.PARASUB."
Tutte le posizioni acquisite debbono essere complete di codice fiscale.
La preimpostazione delle denominazioni dei cinque campi "IMPORTI VARI" verrà
utilizzata dal programma di elaborazione per riportare sul file telematico il dettaglio
del pagamento effettuato. Gli importi presenti nei singoli campi verranno accoppiati a
diciture più complete, utilizzate dalla Banca per predisporre il documento di accompagno
dell'assegno (tagliando o lettera).
Inoltre gli elementi suddetti consentiranno, ad un programma realizzato allo scopo, di
individuare i soggetti ed i pagamenti per i quali dovranno essere rilasciate, nell'anno
successivo quello di percezione delle somme, le certificazioni fiscali di legge.
Anche per la predisposizione del biglietto contabile e l'attribuzione delle indennità
ai rispettivi conti di imputazione sarà utile rilevare, dalla lista della collezione, i
totali che compariranno accanto ad ogni singola dicitura.
Riguardo a questo si precisa che le differenze, da corrispondere a seguito di ricalcolo
definitivo delle prestazioni, dovranno essere indicate come tali nel campo
"ASPARTO" e le relative ritenute in quello successivo, senza riportare gli
importi liquidati in precedenza.
5) ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI. VARIAZIONI AL
PIANO DEI CONTI.
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di che trattasi,
sono stati istituiti i seguenti conti:
PAR 30/10 - per limputazione degli assegni per il nucleo
familiare;
PAR 30/40 - per limputazione dellassegno nei casi di parto
o di aborto.
Tali conti saranno assistiti, nellambito della procedura dei
flussi di cassa, dalla causale di mod. FL 02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE
PAR", di nuova istituzione.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, nel confermare
lesclusione dalla base imponibile degli assegni per il nucleo familiare, si precisa
che sulle somme corrisposte a titolo di assegno di parto o di aborto, inquadrabili fra i
redditi sostitutivi del reddito di lavoro autonomo, dovrà essere effettuata la ritenuta
dacconto nella misura del 20 per cento.
La predetta ritenuta dovrà essere imputata, con apposito biglietto
contabile fuori cassa, in DARE del conto PAR 30/40 ed in AVERE del conto esistente GPA
25/53 e dovrà quindi essere comunicata, per il versamento al Fisco, alla Direzione
Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio - Ufficio normativa fiscale, utilizzando il rigo
13 della procedura IRPE relativo ai redditi di lavoro autonomo.
Conseguentemente si dovrà provvedere, mediante lutilizzo
dellapposita procedura, a tutti quegli adempimenti a carico dellIstituto,
quale sostituto dimposta, relativi al rilascio della certificazione ed alla
elaborazione del mod. 770 su supporto magnetico.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere
evidenziate, nellambito del partitario del conto GPA 10/31, con il codice bilancio
57 "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Prestazioni temporanee
PAR", di nuova istituzione.
Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine
dellesercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto di
nuova istituzione PAR 10/31.
Per quanto concerne la rilevazione contabile di eventuali recuperi di
prestazioni indebite nonché dei relativi crediti sono stati previsti i conti di nuova
istituzione PAR 00/30 e PAR 24/33.
Limputazione al conto PAR 00/30, per limporto dei crediti
di che trattasi, dovrà essere effettuata, ovviamente, al termine dellesercizio
sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla vigente
procedura "recupero crediti per prestazioni".
Si riportano, nellallegato n. 5, i sopra citati conti PAR 00/30,
PAR 10/31, PAR 24/33, PAR 30/10 e PAR 30/40.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) Il contributo relativo è dovuto nel limite del
massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 335/95 (v. circolare
n. 112 del 25.5.96).
(2) L'aliquota dello 0,5% non è di per sé individuabile in quanto
conglobata nel contributo del 12%.
I due differenti obblighi (contributo del 10% o del 12% e successivi
aumenti) sono verificabili tramite consultazione dell'archivio delle posizioni
assicurative dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
(3) In mancanza della iscrizione, può essere ritenuto sufficiente il
versamento dei relativi contributi
(4) "Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza
ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma della legge, si presume che il concepimento
sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui
al successivo art. 14".
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto 27 maggio 1998
Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo
familiare
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANDICO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela
previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha
previsto, tra l'altro, l'estensione agli iscritti alla predetta gestione della tutela
relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse
rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29
dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela per la maternità delle lavoratrici autonome,
la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela della maternità delle libere
professioniste;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito nella
legge 13 maggio 1998, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le
successive integrazioni e modificazioni;
Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla
tutela della maternità e agli assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per se
alla fattispecie in esame per la peculiarità dell'attività svolta dai soggetti iscritti
alla gestione separata;
Considerato che per il regime della tutela della maternità e degli
assegni al nucleo familiare e per la ricerca dell'adeguata disciplina non può, peraltro,
prescindersi dalla entità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra
richiamato;
Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il
calcolo della prestazione economica di maternità il massimale contributivo di cui
all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Preso atto della revisione di gettito per l'anno 1998;
Ritenuta la necessità di contenere, per effetto dei limiti derivanti
dalle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare in base ai seguenti criteri:
a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo,
suddiviso per il numero dei compponenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto
milioni di lire pro-capite.
b) limite di reddito annuo pro-capite di lire dieci milioni in caso di
nuclei monogenitoriali o con un inabile;
c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un
figlio minore e per i nuclei senza figli minori, purchè non siano presenti inabili;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari dell'assegno in caso di parto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione
separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta
tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le
lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei
confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilità della
contribuzione dello 0,5
per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedente i due mesi anteriori la data
dell'evento.
3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se,
nell'anno solare precedente quello dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.
Art. 2.
Misura dell'assegno
1. L'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di
contribuzione ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, con le
seguenti percentuali:
0,60% nell'ipotesi di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche
non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
1,20% nell'ipotesi di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche
non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
2,40% nell'ipotesi di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche
non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto in misura pari
alla media degli importi risultanti dalle percentuali indicate nelle fasce di cui al comma
precedente.
3. L'assegno di parto è corrisposto dalla competente gestione
separata, a seguito di apposita domanda presentata all'interessata, con le modalità ed i
termini stabiliti dall'istituto erogatore.
4. La competente gestione separata provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.
Art. 3.
Misura dell'assegno in caso di aborto
1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima
del terzo mese di gravidanza, l'assegno di cui all'art. 1 è corrisposto nella misura pari
alla metà degli importi determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto è corrisposto nella misura pari
alla metà dell'importo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.
3. L'assegno di aborto è corrisposto dalla competente gestione
separata con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve
essere corredata da apposito certificato medico, rilasciato dalla competente unità
sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.
Art. 4.
Assegni al nucleo familiare
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione
separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la
disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Dal
beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.
2. L'assegno indicato al comma 1 è corrisposto ai soli nuclei il cui
reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non sia
superiore agli otto milioni di lire pro-capite. In caso di nuclei monogenitoriali o con un
inabile, il limite di reddito annuo pro-capite è di dieci milioni di lire. Sono esclusi
dall'assegno i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore ed i nuclei senza figli
minori, purché non siano presenti inabili.
3. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, a
seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, con le modalità ed i termini
stabiliti dall'istituto erogatore.
4. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma
dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
Roma, 27 maggio 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Allegato 5
Tipo variazione:
I
Codice conto:
PAR 00/30
Denominazione completa
Prestazioni da recuperare
Denominazione abbreviata:
PRESTAZIONI DA RECUPERARE
Tipo variazione:
I
Codice conto:
PAR 10/31
Denominazione completa :
Debito per somme non riscosse dai
beneficiari
Denominazione abbreviata:
DEBITO PER SOMME NON RISCOSSE DAI
BENEFICIARI
Tipo variazione:
I
Codice conto:
PAR 24/33
Denominazione completa:
Entrate varie - Recuperi e reintroiti di
prestazioni temporanee (assegni per il nucleo familiare e assegno di parto o di aborto)
Denominazione abbreviata:
E.V.-RECUP.PRESTAZ.TEMPORANEE (ANF E
ASSEGNO PARTO)
Tipo variazione:
I
Codice conto:
PAR 30/10
Denominazione completa :
Assegni per il nucleo familiare di cui
allart. 2 del D.L. n.69/1988 convertito nella legge n. 153/1988 - Art. 4 del decreto
ministeriale 27 maggio 1998
Denominazione abbreviata:
ANF ART.2 D.L.69/1988 - ART.4 D.M. 27-5-
1998
Tipo variazione:
I
Codice conto:
PAR 30/40
Denominazione completa:
Assegno di parto e di aborto di cui agli
artt. 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 1998
Denominazione abbreviata:
ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO-ARTT.1-2-3 DM
27-5-98