970307 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970305 Circolare n. 50 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Problematiche varie relative alle assunzioni con contratto a termine dalle liste di mobilita' ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 5 marzo 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 50 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Problematiche varie relative alle assunzioni con contratto a termine dalle liste di mobilita' ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223. SOMMARIO: A seguito dei chiarimenti intervenuti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono preci- sazioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto a termine dalle liste di mobilita'. Con la circolare n. 197 del 30 luglio 1992 e' stato reso noto il contenuto della circolare n. 55/92 del 23.4.1992, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che il legislatore con la norma di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 ha inteso configurare una fattispecie ulteriore, rispetto alla legge n. 230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, di apposizione lecita di un termine finale al contratto di lavoro, per ampliare la possibilita' di assunzioni a tempo determinato dei lavoratori in mobilita', al fine di incentivarne il reimpiego sia pure in occasioni temporanee, e di agevolare la successiva trasformazione di tali con- tratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con la previsione di ulteriori agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro. L'affermazione che il contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 rappresenta una tipologia aggiuntiva rispetto alle fattispecie elencate nell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962 comporta la necessita' di sintetizzare le disposizioni applicative, che devono tener conto di un quadro normativo, nel quale inte- ragiscono varie normative ed e' quindi necessario coniugare la possibilita' di stipulare contratti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, sia con la disciplina della legge n. 230/62 sia con quella dell'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 e con quella di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. A) POSSIBILITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223/1991. La legge n. 223/1991 detta la seguente disciplina: - il contratto a termine non puo' avere una durata superiore a dodici mesi (art. 8, comma 2); - durante il periodo di occupazione il trattamento di mobilita' e' sospeso, ma il lavoratore conserva l'iscri- zione nella lista (art. 8, comma 6) a condizione che effettui una preventiva comunicazione all'Inps ( art. 9, comma 1, lett. d); - tale possibilita' non e' "ad libitum" ( art. 8, comma 7): trova il proprio limite nel periodo complessivo di spettanza del trattamento, che e' individualizzato con riferimento all'eta' anagrafica del lavoratore, all'anzianita' aziendale ed alle zone economico-territoriali nelle quali era occupato. Conseguentemente il lavoratore puo' stipulare anche vari contratti a termine con diversi datori di lavoro: a tale proposito e' stato ritenuto che la formulazione dell'art. 8, comma 7, non impedirebbe che si stipulino anche con la medesima azienda. Tale disciplina va comunque inserita nel quadro norma- tivo delineato dalla legge n. 230/1962, conseguentemente: - l'apposizione del termine e' priva di effetto, se non risulta da atto scritto ( art. 1, legge n. 230/1962); - proroga eccezionale del termine, con il consenso del lavoratore, non piu' di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale (art. 2, comma 1, legge n. 230/1962), nell'ambito sempre della durata massima di dodici mesi (art. 8, comma 2, legge n. 223/1991); - possibilita' di reiterazione, nell'ambito della capienza complessiva del trattamento spettante al lavoratore (art. 8, comma 7, legge n. 223/1991), purche' sia passato un periodo di quindici giorni ovvero di trenta dalla data di scadenza di un precedente contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi ( art. 2, comma 2, legge n. 230/1962). Si e' ritenuta difficilmente ipotizzabile l'applica- zione dell'ultima parte del 2 comma dell'art. 2 della legge n. 230/1962 "assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge" in base alla posizione gia' illustrata che individua una tipologia di assunzione dalle liste di mobilita' che sfugge a limitazioni di sorta. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur condividendo le posizioni assunte dall'Inps, ha pero' precisato che il limite massimo di dodici mesi previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 per la stipula del contratto a termine ha la sua ragion di essere proprio nella tipologia soggettiva introdotta dalla norma, indipen- dentemente dalla ricorrenza di particolari esigenze produt- tive. Per cui: - e' possibile la proroga del contratto, se inizialmente costituito per un periodo inferiore a dodici mesi e qualora il rapporto non superi, nel complesso, questo periodo stesso; - non e' esclusa la ipotesi della riassunzione decorso il termine di quindici o trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 230/1962, ferma restando la durata complessiva sopra specificata e la sua accertabilita' nella fase di assunzione; - e' pero' escluso che la stessa azienda possa procedere a successive assunzioni dello stesso lavoratore in mobilita', se e' gia' esaurito il periodo di dodici mesi e sia pure in presenza di situazioni di mobilita' lunga. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha quindi escluso che lo stesso lavoratore possa procedere alla stipula con la stessa azienda di piu' di un contratto a termine, oltre il periodo massimo di dodici mesi. Pertanto non potranno essere concesse le agevolazioni contributive per gli avviamenti al lavoro effettuati dopo l'emanazione della presente circolare sulla base di con- tratti a termine stipulati dal lavoratore con la stessa azienda, oltre il periodo massimo di dodici mesi. Peraltro, in analogia del criterio esposto nella nota n. 204 del manuale " L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ", diramato con circolare n. 5 del 14 gennaio 1997, verranno fatti salvi i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all'emanazione della presente circolare, nel rispetto delle procedure di legge sul collocamento. B) TRASFORMAZIONI DEL CONTRATTO A TERMINE STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, L. 223/1991. Con la circolare n. 260 del 12 novembre 1991 e' stato precisato che il legislatore ha espressamente previsto la concessione di ulteriori benefici solo nel caso che il contratto a termine venga trasformato nel corso del suo svolgimento: non possono quindi essere concesse ulteriori agevolazioni se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato dopo la scadenza. Pertanto la comunicazione di trasformazione del con- tratto a termine deve essere trasmessa alla sezione circo- scrizionale nel corso del rapporto (intendendo per tale anche l'ultimo giorno). Alla base di tale concetto e' il consolidato indirizzo giurisprudenziale ( cfr. da ultimo sent. Cass. n. 08211/95) per cui colui che assume di avere diritto alle agevolazioni ha l'onere di provarne i fatti costitutivi. Da alcune parti e' stato sostenuto che tale adempimento possa essere effettuato anche successivamente in quanto la trasformazione del contratto a termine e' atto tra le parti e non necessita di alcuna pubblicizzazione ne' tantomeno di comunicazione a qualsivoglia soggetto pubblico. Tale assunto ha alla base il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 che recita " se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il con- tratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge." Ma l'art. 8, comma 6, della legge n. 223/1991 prevede la facolta' per il lavoratore in mobilita' di svolgere attivita' di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista; l'art. 9, comma 1, lett. d) prevede la cancellazione dalla lista e la decadenza dal trattamento per il lavoratore che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'Inps del lavoro prestato ai sensi del comma 6 gia' citato; la lett. a) del comma 6 dell'art.9 prevede la cancellazione dalla lista di mobilita' del lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato. Il problema pero', oltre che nella puntuale gestione della lista di mobilita', consiste nel momento probatorio del diritto alle agevolazioni che, come rammentato in premessa, la giurisprudenza piu' volte ha sancito grava su chi sostiene di aver diritto alle agevolazioni. Ne' potrebbero essere concesse "sic et simpliciter" le agevolazioni per 18 mesi, previste dall'art. 25, comma 9, della medesima legge n. 223/1991, per le assunzioni a tempo indeterminato, perche', come gia' rammentato in premessa, se e' vero che la reiterazione dei contratti a termine fa ritenere il contratto a tempo indeterminato dall'inizio, e' anche vero che la legge n. 223/1991 contiene esplicite disposizioni che attengono espressamente il contratto a termine, il contratto a termine trasformato ed il contratto a tempo indeterminato: esplicite e diverse disposizioni che attengono sia le agevolazioni, previste in misura differen- ziata, sia la gestione della lista di mobilita'. Anche su questo argomento, si e' ritenuto opportuno interpellare Il Ministero del lavoro che ha condiviso le suddette argomentazioni. Il citato Dicastero ha anche espresso l'opinione che sia possibile estendere alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il termine dei cinque giorni previsti per le assunzioni agevolate dal dl 14.6.1995, n. 232 ( art. 2, commi 2 e 5 ). Pertanto a decorrere dalle trasformazioni effettuate dopo il 14 giugno 1995 ( data di entrata in vigore del D.L. 232/1995 piu' volte reiterato e, da ultimo, dal dl 1.10.1996, n. 510 convertito nella legge 28.11.1996, n.608 ) le agevolazioni potranno essere concesse anche se la comu- nicazione di trasformazione agli uffici competenti viene effettuata entro cinque giorni; la trasformazione puo' decorrere anche dall'ultimo giorno del contratto a termine, in quanto formalmente il rapporto e' ancora in essere, anche se agli effetti della agevolazione contributiva la trasfor- mazione coinvolge l'intero periodo di paga. Conseguentemente, in caso di rapporto di lavoro a termine trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva, per la parte a carico del datore di lavoro, nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 potra' essere concessa per un massimo di ventitre' mesi. A tale agevolazione si aggiunge, come e' noto, il beneficio del contributo del 50% dell'indennita' di mobili- ta' che sarebbe spettato al lavoratore,con le peculiarita' illustrate al capitolo 10.4.1 del manuale " L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' " di cui alla circolare n. 5 del 14 gennaio 1997. C) RACCORDO FRA L'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223/1991 E L'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 230/1962, L'ART. 8 BIS DELLA LEGGE N. 25 MARZO 1983, N. 79 E L'ART. 23 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56. E' stato anche rappresentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che definire il contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 una tipologia aggiuntiva rispetto alle fattispecie elencate nell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962 avrebbe potuto comportare problemi per la concessione delle agevolazioni contributive nel caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 e di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Conseguentemente sarebbero svantaggiati i datori di lavoro che stipulino contratti a termine nei termini quan- titativi e qualitativi previsti dalla contrattazione col- lettiva, ovvero abbiano assunto i lavoratori stagionali di cui all'art. 8 bis della legge n. 79/1983, ai quali il legislatore ha prestato ulteriore attenzione con l'art. 9 bis della legge n. 236/1993. Il Ministero, pur sottolineando il rilievo dell'osser- vazione dell'Istituto riguardante lo svantaggio di procedere alla costituzione di rapporti a termine non accompagnati da agevolazioni contributive, ha ribadito la fondamentale e preminente finalita' della disposizione introdotta dal legislatore del 1991, nel quadro delle agevolazioni, attra- verso piu' strumenti normativi, del reimpiego dei lavoratori eccedentari. Invero, secondo il Ministero, qualora si intendesse attingere dalle liste di mobilita' da parte imprenditoriale sembrerebbe del tutto ingiustificato avvalersi della proce- dura connessa alle assunzioni per intensificazione dell'attivita' produttiva ne' si renderebbe necessario esercitare il diritto di costituire temporanei rapporti di lavoro in presenza delle esigenze considerate dalla disci- plina contrattuale. Viceversa, ove sia stata gia' attivata la procedura ex art. 8 bis e ottenuta la relativa autorizzazione, l'even- tuale successiva assunzione dei lavoratori in mobilita' non puo' essere compresa in quelle effettuabili per la causa oggettiva verificata dall'Ispettorato del lavoro. Ne consegue che se il datore di lavoro procede all'as- sunzione di lavoratori in base all'autorizzazione ottenuta, non ha diritto ad alcuna agevolazione contributiva. In sintesi, l'assunzione a termine per le cause ogget- tive contemplate dalla legge n. 230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, come sopra menzionate, e' incom- patibile con l'assunzione a termine introdotta con l'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991, fattispecie ulteriore e parti- colare di rimozione delle limitazioni a costituire rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Anche su questo punto, quindi, le sedi si atterranno al parere ministeriale suesposto. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO