Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 93 del 26-5-2003.htm
Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal D. M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335. Casi particolari.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 26
Maggio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 93
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista
dal D. M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei
lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi
professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335. Casi particolari.
SOMMARIO
:
-
In caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora
l’iscrizione decorra successivamente al mese di gennaio dell’anno in cui
inizia il periodo di riferimento, il reddito da attività libero professionale
dell’anno in questione va diviso non per 12, ma per il numero di mesi compresi tra l’iscrizione e la fine
dell’anno medesimo.
-
In caso di anzianità
assicurativa inferiore a 12 mesi, ai fini della individuazione del reddito
medio giornaliero da assumere come base di calcolo per l’indennità, si deve
tener conto del numero di mesi e/o giorni decorrenti dall’ iscrizione.
-
Nell’ipotesi in cui il
mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del
reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di
collaborazione coordinata e continuativa, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione
del reddito, ma dei mesi e/o giorni
decorrenti dall’iscrizione.
-
In caso di corresponsione
di emolumenti arretrati da parte del committente, anche per i collaboratori
coordinati e continuativi trovano applicazione le stesse modalità di calcolo
previste per i liberi professionisti.
PREMESSA
Con la circ. n.
138 del 29 luglio 2002 sono state impartite disposizioni applicative del D.
M. 4/4/2002, che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha
introdotto, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei
lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi
professionisti) istituita con legge 8/8/1995 n. 335, purché non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, il diritto alla
indennità di maternità, alla indennità in caso di adozione o affidamento e
alla indennità di paternità.
Con particolare
riguardo agli emolumenti utili ai fini del computo delle suddette indennità,
di cui all’art. 4 del decreto medesimo, si ritiene opportuno fornire
indicazioni ai fini di una corretta determinazione del reddito medio
giornaliero da prendere a riferimento, nella considerazione che le diverse
modalità di calcolo connesse alla individuazione del reddito - per
i collaboratori coordinati e continuativi il reddito effettivamente
percepito nel
periodo di riferimento
,
per i liberi professionisti il reddito annuale risultante dalla
denuncia
dei redditi
(intesa, come negli esempi che seguono, quale denuncia dei
redditi derivanti da attività libero professionale) – vanno poste in
relazione anche alla presenza di un’
anzianità
assicurativa
(1) pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi.
Si precisa che l’
anzianità assicurativa
è pari o
superiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi
rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile
; la stessa
è inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione è stata effettuata da meno di 12
mesi
rispetto al suddetto mese.
Premesso che il
periodo
di riferimento
normalmente interessa due anni solari, salvo nel caso in
cui il parto avvenga nel mese di marzo e l’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato avvenga nel mese di gennaio, esso coincide con i 12 mesi
“solari” precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, quando l’anzianità
assicurativa è pari o superiore a 12
mesi. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, il
periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a dodici.
I redditi ai quali nel prosieguo si
fa riferimento sono sempre e soltanto quelli
utili ai fini contributivi
, nei limiti, cioè, della
contribuzione annua riferita al minimale e al massimale annuo di reddito (per
il 2003 il minimale di reddito è pari a euro 12.590,00 con contributo annuo
pari a euro 1.762,60 e contributo mensile pari a euro 146,88; il massimale di
reddito per il 2003 è pari a euro 80.391,00 con contributo annuo pari a euro
11.254,74).
Si ricorda che il
massimale di reddito non è frazionabile a mese e che il contributo del 14%
(misura prevista anche per il 2003, comprensiva dell’aliquota dello 0,5 %) va
pagato sul reddito effettivamente percepito fino a concorrenza del massimale
contributivo annuo.
Pertanto, nell’ipotesi di
conseguimento di un reddito annuo, derivante da attività di collaborazione
coordinata e continuativa o da attività libero professionale, superiore al
massimale annuo, l’indennità di maternità dovrà essere calcolata facendo
riferimento al reddito medio giornaliero risultante dalle modalità di calcolo
rispettivamente applicabili,
nei limiti del massimale annuo
, senza
tener conto, cioè, dei redditi eccedenti.
Si fa presente, infine, che il
computo dei mesi per i quali va diviso il reddito (in caso di attività libero
professionale) va effettuato considerando i mesi solari interi, cioè
indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione (v. punto 1.1).
Parimenti, ai fini dell’individuazione del numero dei giorni per i quali va
diviso il reddito totale (in caso di attività libero professionale e di
attività di collaborazione coordinata e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di calendario
(365 gg. o meno di 365 gg. - sempre rapportati a mesi interi -, a seconda che
l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12
mesi), come illustrato negli esempi che seguono.
La
cancellazione
eventualmente
intervenuta
prima della fine del periodo di riferimento
non modifica
il numero dei mesi e/o dei giorni per i quali va diviso il reddito, i quali,
pertanto, potranno essere, rispettivamente, 12 o meno di 12, 365 o meno di 365, a seconda dell’anzianità
assicurativa posseduta, come precisato nel capoverso precedente.
1)
Calcolo
dell’indennità in caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi.
1.1)
Liberi
professionisti
Con riguardo alle
ipotesi di
anzianità assicurativa pari
o superiore a 12 mesi,
si fa presente che, laddove l’anzianità inizi
nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento, ma sia successiva
al mese di gennaio (esempio: iscrizione avvenuta ad aprile), il reddito va
diviso, stante il silenzio della norma (2), non per 12 (mesi), come nel caso
in cui l’anzianità decorra da gennaio, ma per il numero dei mesi compresi tra
l’iscrizione e la fine dell’anno. Il risultato va moltiplicato, quindi, per
il numero dei mesi relativi alla parte del periodo di riferimento riguardante
questo stesso (primo) anno (mesi che, ovviamente, sono quelli compresi tra
l’inizio del periodo stesso e la fine dell’anno). Occorre, poi, dividere per
12 mesi il reddito dell’anno successivo e moltiplicarlo per il numero dei
mesi relativi alla restante parte del periodo di riferimento cadente in
questo (secondo) anno. Il reddito totale cosi’ individuato va diviso, infine,
per 365 gg., come prescritto per il caso di anzianità assicurativa pari o
superiore a 12 mesi.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo di
riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a) Reddito 2000
risultante dalla denuncia dei redditi diviso 9 (mesi da aprile a dicembre)
moltiplicato
2 (mesi da novembre a dicembre) =
reddito di riferimento dell’anno 2000
b) 10/12 del
reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = reddito di
riferimento dell’anno
2001
Reddito totale ( a + b) diviso 365 gg. =
reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare
per tutte le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.
1.2)
Collaboratori coordinati e continuativi
.
In relazione allo
svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa, invece,
laddove l’
anzianità assicurativa sia
pari o superiore a 12 mesi,
anche qualora l’iscrizione cada nello stesso
anno in cui inizia il periodo di riferimento e l’anzianità assicurativa
decorra successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello
effettivamente percepito nel periodo di riferimento, che va poi diviso per
365 gg..
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo di
riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a) Reddito degli ultimi due mesi del 2000
risultante dai versamenti contributivi
b) Reddito dei primi dieci mesi del 2001
risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a
+ b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito
medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le
giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2)
Calcolo
dell’indennità in caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi.
La determinazione
proporzionale, in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità
assicurativa, del periodo di riferimento e degli emolumenti utili ai fini del
computo dell’indennità, nel caso in cui l’anzianità stessa sia inferiore a 12
mesi, comporta, sulla base di un’interpretazione estensiva del dato normativo
(art. 4, comma 4, D.M. 4/4/2002), che, ai fini dell’individuazione del numero
dei mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito (derivante da attività
libero professionale o da attività di collaborazione coordinata e
continuativa) si tenga conto dei mesi e/o giorni compresi tra il primo giorno
del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento.
2.1)
Liberi
professionisti.
Nell’ipotesi di
liberi professionisti con
anzianità
assicurativa inferiore a 12 mesi
, il reddito medio giornaliero da assumere come base per il
calcolo dell’indennità di maternità/paternità va determinato nel seguente
modo: il reddito dell’anno in cui inizia l’iscrizione deve essere considerato
per intero a partire dall’iscrizione, mentre il reddito dell’anno successivo
va diviso per dodici mesi e moltiplicato, poi, per il numero dei mesi compresi
tra l’inizio dell’anno e la fine del periodo di riferimento. Il reddito
totale va, infine, diviso per i giorni di calendario compresi nei mesi solari
che vanno da quello di iscrizione a quello finale del periodo di riferimento
e che sono inferiori a 365 gg., essendo l’anzianità assicurativa inferiore a
12 mesi.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo di
riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001
a)
Reddito
2000 risultante dalla denuncia dei redditi (va preso per intero, in quanto
andrebbe diviso per i 3 mesi compresi tra il primo giorno del mese di
iscrizione e la fine dell’anno e
moltiplicato, poi, per i 3 mesi del periodo di riferimento).
b) 7/12 del reddito 2001 risultante dalla
denuncia dei redditi
Reddito totale (a
+ b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del
mese d’iscrizione e la fine del
periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito
medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le
giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2.2)
Collaboratori coordinati e continuativi.
Il criterio sopra illustrato per i
liberi professionisti ( v. punto 2.1), ai fini dell’individuazione del
reddito del primo anno, fermo restando, per quanto riguarda il secondo anno,
il diverso criterio previsto dal D. M. 4/4/2002 (cioè, prendere il reddito
effettivamente percepito nel periodo di riferimento cadente nel secondo
anno), è applicabile per analogia anche ai collaboratori coordinati e
continuativi con
anzianità assicurativa
inferiore a 12 mesi
. Anche in tale ipotesi, il reddito totale va diviso non per 365 gg., ma per il
numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di
iscrizione a quello in cui cade
la fine del periodo di riferimento.
Esempio:
Data di iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo di riferimento: da agosto
2000 a luglio 2001
a)
Reddito 2000 risultante dai versamenti contributivi relativi agli
ultimi 3 mesi
b)
Reddito dei primi sette mesi del 2001
Reddito totale (a + b) diviso 304
gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione
e la fine del periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
3)
Iscrizione
antecedente alla percezione del reddito.
Laddove il mese di
iscrizione
sia
precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito
derivante sia da attività libero professionale che da attività di
collaborazione coordinata e continuativa (es. iscrizione decorrente da
gennaio 2001 e percezione del reddito da giugno 2001), ai fini
dell’individuazione del numero dei
mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito, si deve tener conto
non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito stesso, ma dei mesi
e/o giorni decorrenti dall’iscrizione, cioè dell’
anzianità assicurativa
del soggetto interessato.
Esempi:
Data di iscrizione: 12 gennaio 2001
Periodo di riferimento: da aprile
2001 a marzo 2002
Percezione del reddito: da giugno
2001 a dicembre 2001
Attività libero professionale
:
a)
Reddito
2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 12 (in quanto l’anzianità
assicurativa decorre da gennaio 2001 – v. punto 1.1) moltiplicato 9 (numero
dei mesi compresi nel periodo di riferimento dell’anno 2001)
b) Reddito 2002 = zero
Reddito totale (a + b) diviso 365
gg. (l’anzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio
giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
Attività di collaborazione
coordinata e continuativa:
a)
Reddito
di sette mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi (compreso nei
nove mesi del periodo di riferimento dell’anno 2001)
b)
Reddito 2002 = zero
Reddito totale (a + b) diviso 365
gg.(l’anzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio
giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
4)
Modalità di
calcolo in caso di corresponsione di emolumenti arretrati.
Nel caso di corresponsione da parte
del committente di
emolumenti
arretrati
, ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero da
assumere come base per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità
spettante ai
collaboratori coordinati e continuativi
, gli emolumenti
suddetti, purché percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il
periodo di riferimento, vanno divisi, applicando analogicamente i criteri di
calcolo previsti per i liberi professionisti dal comma 2, art. 4 del D. M.
4/4/2002, per 12 mesi – ovviamente, se l’anzianità assicurativa è pari o
superiore a 12 mesi - e moltiplicati, poi, per il numero dei mesi compresi
nel periodo di riferimento, che cade nell’anno di percezione degli arretrati.
Esempio:
Data di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo di riferimento: da aprile
2000 a marzo 2001
Percezione di emolumenti arretrati
a dicembre 2001
a)
Reddito 2000 = zero
b)
3/12 del reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a + b) diviso 365
gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile.
5)
Modalità di
calcolo in caso di cambiamento di posizione nel corso del periodo di
riferimento.
Nell’ipotesi in cui l’assicurato/a
cambi posizione nel corso del periodo di riferimento (es. da libero
professionista a collaboratore/trice o viceversa), i redditi derivanti dallo
svolgimento delle attività libero professionale e di collaborazione
coordinata e continuativa vanno individuati, ciascuno per la parte di
competenza, sulla base delle diverse modalità di calcolo previste per le
differenti tipologie lavorative.
Esempi:
A) Data di iscrizione: 12 gennaio
1999
Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Libero/a professionista: da ottobre 2000 a marzo 2001
Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da aprile
2001 a settembre 2001
a)
3/12 del reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi
b)
3/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi
c) Reddito effettivamente percepito
da aprile 2001 al settembre 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito totale (a + b + c) diviso
365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % del reddito medio giornaliero
= indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel
periodo indennizzabile
B) Data di iscrizione: 12 gennaio
1999
Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da
ottobre 2000 a marzo 2001
Libero/a professionista: da aprile 2001 a settembre 2001
a)
Reddito
degli ultimi tre mesi del 2000 risultante dai versamenti contributivi
b)
Reddito dei primi tre mesi del 2001 risultante dai
versamenti contributivi
c)
Reddito
del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso per 9 (mesi da aprile a
dicembre) e moltiplicato per 6 (mesi da aprile a settembre)
Reddito totale (a + b+ c) diviso
365 gg. = reddito medio giornaliero
80 % della reddito medio
giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.
IL DIRETTORE
GENERALE f. f.
PRAUSCELLO
Note
(1)
L’anzianità
assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione separata dei
lavoratori autonomi di cui alla L. 335/1995 ovvero, in mancanza di
iscrizione, dal 1° versamento contributivo.
(2)
Si
applica, cioè, in via analogica il comma 4 dell’art. 4 del D. M. 4/4/2002,
che prevede il riproporzionamento del periodo di riferimento in relazione
alla data di decorrenza dell’anzianità (ancorché nella sola ipotesi di
anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi).