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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 17 del 11-2-2009.htm
  
Pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva per l’anno 2009.
  


 
Direzione centrale Entrate
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 11 Febbraio 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  17
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva per l’anno 2009.
 
SOMMARIO:
-
         
adeguamento delle retribuzioni convenzionali;
-
         
aliquota contributiva per l’anno 2009;
-
         
proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
 
 
          I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa,  sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
 
          Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 3,2%.
 
          La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 risulta, pertanto, come segue:
 
Anno 2009
Retribuzione convenzionale
 
 
misura giornaliera
Euro      24,16
 
 
misura mensile (25gg)
Euro    604,00
 
 
          Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2009, i contributi dovuti dai pescatori “
autonomi
”.
 
 
1.
Aliquota contributiva dovuta al  FPLD
 
          In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, comma  23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2bis della legge 28 febbraio 1997, n. 30 i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1^ gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.
 
          Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di 14,11%.
 
          Tale aliquota risulta determinata come segue:
 
Gestione F.P.L.D.
Aliquote
Coefficienti di ripartizione
a)  base
      0,11
        0,007796
b) adeguamento
    14,00            
        0,992204                             
        Totale
    14,11            
        1,000000
 
 
          Il contributo mensile per l'anno 2009, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro  85,22 così suddiviso:
 
F.P.L.D.
Contributo mensile
a) base
Eur
o
           
      
0,66
b) adeguamento
   Euro       
   84,56
    Totale
   Euro         
   85,22
 
2. Proroga dello sgravio
contributivo
ex art. 2 della legge
22 dicembre 2008, n. 203.
 
          Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, l’art. 2 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) ha previsto l’estensione, per l’anno 2009, dei benefici di cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997 n. 457, convertito con modificazioni  dalla legge 27/2/1998 n. 30, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari .
 
          Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino all’80% dell’ammontare stabilito.
         
Conseguentemente, anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto tale sgravio per l’anno 2009.
 
          Pertanto, il contributo mensile ,al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €.  17,04 così suddiviso:
 
 
F.P.L.D.
Contributo mensile
a) base
euro
   0,13         
b) adeguamento
euro
   16,91        
Totale
euro
   17,04       
 
 
3.
Modalità di versamento
 
          Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei contributi dovuti.
 
          In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
 
 
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco