Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 17 del 11-2-2009.htm
Pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva per l’anno 2009.
Direzione centrale Entrate
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 11 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
17
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva per l’anno 2009.
SOMMARIO:
-
adeguamento delle
retribuzioni convenzionali;
-
aliquota contributiva per
l’anno 2009;
-
proroga dello sgravio
contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca,
anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a
versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale,
commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini
della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT
nella misura del 3,2%.
La misura del salario giornaliero convenzionale per i
pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 risulta, pertanto, come
segue:
Anno 2009
Retribuzione
convenzionale
misura giornaliera
Euro 24,16
misura mensile (25gg)
Euro 604,00
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati,
per il 2009, i contributi dovuti dai pescatori “
autonomi
”.
1.
Aliquota contributiva
dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al Decreto
interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2bis
della legge 28 febbraio 1997, n. 30 i pescatori autonomi sono soggetti
all’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni
due anni a partire dal 1^ gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1°
gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal
1 gennaio 2009, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota
contributiva aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di 14,11%.
Tale aliquota risulta determinata
come segue:
Gestione F.P.L.D.
Aliquote
Coefficienti di ripartizione
a) base
0,11
0,007796
b) adeguamento
14,00
0,992204
Totale
14,11
1,000000
Il contributo
mensile per l'anno 2009, risultante dall'applicazione dell'aliquota
contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 85,22 così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo mensile
a) base
Eur
o
0,66
b) adeguamento
Euro
84,56
Totale
Euro
85,22
2. Proroga dello sgravio
contributivo
ex art. 2 della legge
22 dicembre 2008, n. 203.
Per la salvaguardia
dell’occupazione della gente di mare, l’art. 2 della legge n. 203/2008
(finanziaria 2009) ha previsto l’estensione, per l’anno 2009, dei
benefici di cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997 n. 457, convertito
con modificazioni dalla legge 27/2/1998 n. 30, nel limite dell’80%,
alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne
e lagunari .
Tale beneficio consiste
nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
fino all’80% dell’ammontare stabilito.
Conseguentemente,
anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto tale sgravio per
l’anno 2009.
Pertanto, il contributo mensile ,al netto della
predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 17,04 così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo mensile
a) base
euro
0,13
b) adeguamento
euro
16,91
Totale
euro
17,04
3.
Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del
contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi
scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Con successivo messaggio sarà
comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le
istruzioni per procedere al versamento dei contributi dovuti.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49
del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai
pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore generale
Crecco