Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 3-2-2003.htm
Aliquota contributiva IVS dovuta per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Variazioni per l’anno 2003.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e
il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 3
Febbraio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 23
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Aliquota contributiva IVS dovuta per il finanziamento del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti. Variazioni per l’anno 2003.
SOMMARIO
:
Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle
aliquote contributive dovute dai datori di lavoro.
Relativamente
alla contribuzione IVS sono previste, per l’anno 2003, in base alle
disposizioni legislative di seguito elencate, le seguenti variazioni di
aliquote contributive:
-
Art. 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30
:
aumento, a decorrere
dal 1 gennaio
2003
, dello 0,50% dell'aliquota contributiva IVS prevista per i datori di
lavoro che, alla data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito al
FPLD la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
-
Art. 3 comma 1 legge 146/1997
: aumento, a
decorrere
dal 1 gennaio 2003
,
dello 0,20% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende agricole
(relativamente agli operai a tempo determinato ed indeterminato) e per le
aziende del settore della pesca (relativamente agli equipaggi delle navi da
pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).
-
Art. 3 comma 2 legge 146/1997
: aumento, a
decorrere
dal 1 luglio 2003
, dello
0,60% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende agricole di “
tipo industriale
”.
-
Cooperative ex DPR 30/4/1970 n. 602 che versano
per i soci i contributi IVS sulla retribuzione effettiva
.
1. Art. 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Com’è noto, il Decreto
interministeriale del 21 febbraio 1996 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1996), in
attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato
al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS
con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE
DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e
3,72% per CUAF).
Nei casi in cui la variazione delle
aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di
4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle
aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse (vedi circ. n.
103 del 15/5/1996),
il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma in epigrafe,
mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a
decorrere dal 1/1/1997.
Infatti, la legge 28 febbraio 1997,
n. 30 dispone, all'art 27, comma
2-bis che "
Nei casi in cui, per
effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale,
emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo
dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti
contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono
applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con
inizio dal 1° gennaio 1997
".
Pertanto i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della
norma sopra citata aumenteranno, a partire dal periodo di GENNAIO 2003
l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali.
Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale
fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui deve essere
aggiunto lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (art.
3, c. 23, della legge n. 335/1995).
A titolo esemplificativo, vengono
elencate di seguito le più ricorrenti categorie di datori di lavoro
interessate dall'aumento in questione.
1.1 Amministrazioni statali e Enti
pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
1.1.1
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ.
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in
ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento
di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(con GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
30,41% (compr. 0,70
ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico del
lavoratore
30,06% (compr. 0,35
ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(senza GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
29,71%
8,54%
1.1.2
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e
dall’ex contributo per TBC
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in
ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento
di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(con GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
30,27% (compr. 0,70
ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico del
lavoratore
29,92% (compr. 0,35
ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
(senza GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
29,57%
8,54%
1.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF
(codice 1C).
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di
0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
A carico del
lavoratore
30,98% (compr. 0,70
ex GESCAL)
8,89%
1.3 Aziende che occupano personale
all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C)
ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di
sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF
(CA=4Z e 1C).
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di
0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del
lavoratore
30,28%
8,54%
1.4 Cooperative della piccola pesca legge
250/58.
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 1,55 punti percentuali in ragione di
0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,05% dal 01.01.2003.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del
lavoratore
14,60%
3,74%
Con
tale ultimo incremento l’aliquota risulta così definitivamente fissata nella
misura del 14,60%.
1.5 Piloti dei porti
Tali
settori, devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato
in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo
aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del
lavoratore
29,71%
8,54%
2. Art. 3 comma 1 legge
146/97
Il Decreto Legislativo n. 146/97
(G.U. 9.6.97 n. 132) stabilisce, all’art 3, co. 1 che "
A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote
dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva
prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli
altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori
di lavoro e i lavoratori
".
Per effetto della citata
disposizione si forniscono i seguenti chiarimenti.
2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato.
Ai fini della determinazione della
contribuzione relativa al FPLD, per le aziende in argomento si deve tener
conto di quanto disposto dal citato art. 3 comma 1, limitatamente alla quota
di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, in quanto la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto,
al 1.1.2002, l’aliquota piena (8,54%).
Al riguardo si richiamano la
circolare n.
194 del
22/9/1997, la circolare
45
del 25.2.1998, la circolare n.
23 del 9/2/1999, la
circolare
12 del 20
gennaio 2000, la circolare
35
del 15/2/2001 e la circolare n.
47 del 5/3/2002.Pertanto, dal
1 gennaio 2003
, le aliquote afferenti tale settore sono fissate
nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del
lavoratore
26,20% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
Parimenti risulta fissata al 5,54% la misura del contributo
dovuto dagli apprendisti.
2.2 Aliquote contributive dovute al F.P.L.D per gli equipaggi delle
navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
(art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio
1984, n. 413 dispone che "
Per le aziende del settore della pesca,
esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente
legge
(iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella
misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni
".
Alla luce di quanto esposto dal
richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve
tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal
citato decreto legislativo n. 146/97.
Al riguardo si richiamano la circolare n.
196 del 23/9/1997,
la circolare
45 del
25/2/1998, la circolare n.
23
del 9/2/1999, la circolare
12
del 20/1/2000, la circolare
35 del 15/2/2001 e la circolare
47 del 5.3.2002.
Tale adeguamento prevede che
l'aliquota medesima sia elevata,
annualmente
, nella misura di 0,20
punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento
dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex
GESCAL) di cui all'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995, come per gli altri
settori produttivi.
Risulta invece esaurito
l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto,
per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato al 1.1.2002, la
stessa aliquota ha raggiunto la misura piena (8,89%).
Pertanto, dal
1 gennaio 2003
, le aliquote afferenti tale settore sono fissate
nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del
marittimo
26,90 %(compr. 0,70
ex GESCAL)
8,89%
3. Art. 3 comma 2 legge
146/97
Il Decreto Legislativo n. 146/97
stabilisce, all’art 3 co. 2 che
"
Per le aziende singole o
associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e
di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997
".
Al riguardo si richiamano la circolare n.
194 del 22/9/1997,
la circolare
45 del
25.2.1998, la circolare n.
23
del 9/2/1999, la circolare
12
del 20 gennaio 2000, la circolare
35 del 15/2/2001 e la circolare n.
47 del 5.3.2002.
Ai fini della determinazione della
contribuzione relativa al FPLD, per le aziende in argomento si deve tener
conto di quanto disposto dal citato art. 3 comma 2, limitatamente alla quota
di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro, in quanto l’aliquota
a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.7.2001, l’aliquota piena
(8,54%).
Pertanto, dal
1 gennaio e dal 1 luglio 2003
, le aliquote afferenti tale settore
sono fissate nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2003
Totale
a carico del lavoratore
28,60% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
Aliquota IVS da LUGLIO 2003
Totale
a carico del
lavoratore
29,20% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
4. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970,
n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come è noto, per gli organismi
cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno
optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione
effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando
le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili:
sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla
retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento
delle prestazioni cosiddette "minori" (vedi circolare n.
77 del 25/03/1997, punto 1.2 e seguenti).
Per i predetti organismi cooperativi trovano applicazione
le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi
precedente punto 1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere
contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti
percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da
tale disposizione.
Pertanto, per l’anno
2003
,
le cooperative di cui sopra incrementeranno l’aliquota di finanziamento del
FPLD da calcolare sulla retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti
percentuali.
Di conseguenza, la quota residua da
calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione
convenzionale determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
423/2001 (già ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a
2,43
punti
percentuali, da recuperare, nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice
"
R250
"
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO