Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 29 del 11-3-2008.htm
nuove norme in materia di riscatto laurea - Legge 24.12.2007 n. 247 - art 1, comma 77
Direzione centrale delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 11 Marzo 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
29
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n.2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
nuove norme in materia di riscatto laurea - Legge 24.12.2007 n.
247 - art 1, comma 77
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Decorrenza
3. Pagamento rateale
4. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti
Onere di riscatto
Valutazione del periodo a fini pensionistici
5. Criteri di compatibilità
6. Istruzioni operative
7. Istruzioni contabili
1.
Premessa
Sulla G.U. n.
301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n.
247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.”
L’art. 1, comma 77,
della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi
4bis, 5bis e 5ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 (“Attuazione
della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria ai fini pensionistici” in GU n.148 del 27/06/1997), relativo al
riscatto dei corsi universitari di studio
.
Con
messaggio
n. 654 del 9 gennaio 2008, nel fornire una prima informativa sulla nuova
normativa introdotta, è stata fatta riserva di ulteriori approfondimenti che
seguono con la presente circolare.
2.
Decorrenza
Le disposizioni
introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si
applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008.
Ne consegue
che chi volesse avvalersi delle nuove condizioni avendo presentato domanda
anteriormente al 1° gennaio 2008 potrà rinunciare alla domanda in questione e
proporne una successiva ovvero chiedere che l’istanza precedentemente
avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008,
avendo contezza che i criteri di calcolo dell’onere di riscatto terranno
conto della nuova data di presentazione della domanda.
Analogamente,
chi avesse iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo stesso,
ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di
studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel
caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.
3.
Pagamento rateale
L’introdotto
comma 4bis stabilisce che gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai
quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in 120 rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
La disposizione in questione, accrescendo il
numero delle rate per il pagamento degli oneri
relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi,
introduce una disciplina di favore per l’istante; resta peraltro confermata
la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito
anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta inoltre fermo che il pensionato non
potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la
decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con
conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
4.
Estensione della
facoltà ai soggetti non iscritti
Ai sensi
dell’introdotto comma 5bis, la facoltà di riscatto di cui all’art. 2, comma
5, del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai
soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non
abbiano iniziato l'attività lavorativa
.
La disposizione in esame si riferisce a
coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati
mai
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione
Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ne consegue che in tutti i casi di pregressa
iscrizione ed anche se, all’atto della presentazione della domanda,
l’interessato risulti “non iscritto” ad alcuna gestione previdenziale,
troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che
disciplinano la materia.
Peraltro, l’inoccupato che abbia riscattato
solo in parte il periodo di studi avvalendosi della nuova norma e che,
successivamente, si sia occupato ed abbia pertanto contribuzione obbligatoria
in posizione assicurativa, potrà riscattare il rimanente periodo con le
regole generali, valide per gli iscritti.
Si evidenzia
inoltre che si dovrà fare riferimento alle disposizioni di carattere generale
anche nell’ipotesi in cui, dalla verifica della situazione previdenziale del
richiedente, dovesse emergere la presenza di contribuzione antecedente la
domanda. In tale circostanza, qualora la pratica fosse già stata definita con
le modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare
l’onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data
della domanda secondo i criteri generali, notificando all’interessato il
nuovo provvedimento.
Contestualmente
dovrà essere quantificata la durata del periodo da accreditare a titolo di
riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati. Le istruzioni operative e
contabili per la trattazione di tale fattispecie saranno oggetto di
successivo messaggio.
Con il
presente messaggio, invece, viene allegato il modulo di domanda aggiornato
con le modifiche introdotte dalle disposizioni in riferimento.
In tutti i casi in cui la domanda di
riscatto sia stata presentata utilizzando la modulistica già in uso, ferma
restando la consultazione dei dati di archivio per la verifica della
situazione di non iscritto, dovrà essere inoltre acquisita una dichiarazione
di responsabilità del richiedente, dalla quale risulti che l’interessato
non è mai stato
iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza fino alla data di
presentazione della domanda e che alla medesima data non prestava alcuna
attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui, unitamente alla domanda di riscatto, venga
presentata richiesta di accredito figurativo del periodo di servizio militare
(richiesta che – in assenza del requisito minimo di contribuzione
obbligatoria - non può trovare accoglimento), le Sedi avranno cura di
registrare il predetto periodo in ARPA,
utilizzando il codice 365, di nuova istituzione, archiviando la
documentazione con le consuete modalità.
Detto codice non produrrà la registrazione del servizio militare in
estratto conto ma darà luogo ad un’annotazione in merito alla possibilità di
considerare utile ai fini pensionistici il relativo periodo, una volta
perfezionato il requisito contributivo necessario (al verificarsi di tale
ipotesi, il codice 365 dovrà essere sostituito a cura dell’operatore con il
codice 360).
4.1.
Onere di riscatto
L'onere dei
periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere di riscatto deve essere quindi
determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di
presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel
medesimo periodo, nel FPLD.
Il contributo
è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l’interessato non
abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione,
nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai
soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.
Il contributo
è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene
rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla
data della domanda.
Per
identificare i periodi di studi riscattati da soggetti non iscritti e per la
relativa esposizione in estratto conto verrà utilizzato il codice ARPA-UNEX
425 appositamente istituito.
Il montante
maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione
previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
La norma non
prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto
dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato
potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando,
nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di
preferenza.
4.2.
Valutazione del periodo ai fini
pensionistici
La disposizione in argomento si deve
intendere come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la
materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, riguardo a quelle che
disciplinano i criteri di calcolo dell’onere in rapporto alla collocazione
temporale dei periodi, come stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo n.
184 del 1997.
Ne consegue che l’onere di riscatto di
periodi che si collochino anteriormente al
1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione
previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo
percentuale proprio del sistema contributivo.
La valutazione del periodo a fini
pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così
riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello
misto.
Conseguentemente, in base alla previsione dell’art.
2, comma 5ter, del D.Lgs. n.184/1997, anche i periodi riscattati ai sensi del
comma 5bis del medesimo articolo,
ancorché collocati in epoca anteriore
al 1°
gennaio 1996
,
sono utili al
computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione
di vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico,
come
i
periodi di studio riscattati ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, del predetto
decreto.
I medesimi
periodi
sono
utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari
per l’accesso a pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2),
della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett.
a), n. 2), della legge n. 247 del 2007 (v. msg. n. 030923 del 31 dicembre
2007).
Si conferma
pertanto quanto già indicato nel messaggio n. 654 del 9.1.2008 in ordine alla
valenza dei periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5bis
del Decreto Legislativo n.184/1997 e, quindi,
che
in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione
contributiva. Deve intendersi che detta valenza riguardi anche i periodi
riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1°
gennaio 2008.
5.
Criteri
di compatibilità
Nei limiti
della compatibilità con le presenti disposizioni restano fermo quanto già
emanato.
In
particolare, con la sola eccezione di cui precisato nel precedente paragrafo,
restano confermate integralmente le regole dettate in materia di
determinazione dell’onere di riscatto, come fissate dal Decreto Legislativo
n. 184/1997 in relazione alla collocazione temporale dei periodi da
riscattare.
Pertanto, per
i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole
proprie della riserva matematica ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, mentre
per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della
retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e
dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel
regime ove opera il riscatto.
6.
Istruzioni operative
Per
l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto
presentate da soggetti non iscritti è stato istituito un nuovo codice “tipo
pratica” (“LA247”).
Il rilascio
delle procedure di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati
verrà comunicato alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente
rilasciate dettagliate istruzioni operative.
7.
Istruzioni contabili
Si fa riserva
di fornire con apposite, successive, disposizioni le indicazioni relative
alle istruzioni contabili.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegati:
-
art.1, comma 77, legge 24 dicembre 2007 n. 247
-
schema di domanda riscatto laurea dei soggetti
inoccupati
allegato
1
LEGGE
24 Dicembre 2007, n. 247
(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale.)
ART. 1, comma 77
77.
All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
"
4-bis
. Gli oneri da riscatto per
periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo
ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si
applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008";
b) dopo il comma 5 sono inseriti
i seguenti:
"
5-bis
. La facoltà di riscatto di cui
al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In
tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile
separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con
riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a
domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o
sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal
versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello
minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il
contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato
risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo
stesso.
5-ter
. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del
raggiungimento del diritto a pensione".
RISCATTO DEI PERIODI DEL
CORSO LEGALE DI STUDI UNIVERSITARI
RICHIESTO DA SOGGETTI
INOCCUPATI
(art. 2, comma 5bis, D.Lgs. n. 184/1997 e art. 1,
comma 77, legge n. 247/2007)
All’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Sede /Agenzia di ____________________
_l_
sottoscritt_
nat_
il
Cognome
e nome
a
provincia
Comune
di nascita
codice
fiscale
residente
in
CAP
via o frazione e
numero civico
comune
provincia
Comune di residenza
avvalendosi
della facoltà prevista dall’articolo 2, comma 5bis, del Decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184
CHIEDE
il riscatto dei periodi di corso legale
di studi universitari di seguito indicati
:
dal
al
dal
al
A tal fine allega dichiarazione comprovante l’avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici in cui si è
svolto il relativo corso legale
(1).
_________________________
_______________________________
data firma del
richiedente
Dichiarazione di responsabilità
(2)
Ai
fini dell’esercizio della facoltà di riscatto e della determinazione del
relativo onere il sottoscritto dichiara di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere
titolare di contribuzione in nessun Ordinamento pensionistico obbligatorio
per i lavoratori pubblici e privati (3).
____________________________
firma del richiedente
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1)
Il periodo di corso legale in seguito al quale
è
stato conseguito il diploma
deve risultare da dichiarazione rilasciata dall’
Università/Politecnico/Istituto
Superiore competente
(2)
La dichiarazione viene
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità in
ordine a quanto in essa contenuto
(3)
Non
deve essere stata esercitata attività lavorativa di nessuna natura (lavoro
dipendente, autonomo, parasubordinato) comportante obbligo di contribuzione
presso Ente previdenziale
(INPDAP – ENPALS – Casse Professionali – Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione
Separata ecc. )
Informativa
sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante “
Codice in materia di protezione
dei dati personali”)
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21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati
personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari,
raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati
in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa,
assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il
trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti
elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati
e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri
soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto
dell’INPS e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. Il
loro
elenco completo ed
aggiornato è disponibile sul sito
www.inps.it.
I suoi dati personali potranno essere
comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad
altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici
Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la
mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella
definizione dei procedimenti che la riguardano.
L’INPS
la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di
accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al
direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della
presente domanda; se si tratta di un’Agenzia, l’istanza deve essere presentata
al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite
dell’Agenzia stessa.