Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 47 del 15-3-2005.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2005.
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Marzo 2005
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 47
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e
ai Membri del Consiglio
di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e
ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
12
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo
determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2005.
SOMMARIO
:
1)
Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
Art. 3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile
1997, n° 146;
Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile
1997,n° 146.
2) Art. 120 della legge 23
dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali.
3) Contributi INAIL dal 1
gennaio 2005.
4) Quota di retribuzione
soggetta nell’anno 2005 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai
sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
5) Minimali di legge.
6) Contributi apprendisti.
7) Agevolazioni per zone
tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2005.
8) Tabelle.
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
L’aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2005 è interessata alle seguenti
variazioni:
1.a) Art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, 16 aprile
1997 , n° 146:
Come è noto il citato comma recita:
“a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi
dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati
sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del
datore di lavoro e di 0,50 punti
percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota
contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335
per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i
datori di lavoro e i lavoratori”.
Considerato che a
partire dal 1 gennaio 2002 per i
lavoratori dipendenti delle
aziende agricole interssate è stata già raggiunta l’aliquota
contributiva, a loro carico, dell’
8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento
previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l’aliquota
contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di
lavoro.
Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende
agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1
gennaio 2005 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti dal 1 gennaio 2005
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
17,95% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
26,49%
1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile
1997 , n° 146:
Il secondo comma in argomento recita:
“per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione
di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con
processi produttivi di tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è
fissato in 0,60 punti percentuali a
carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del
lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
Considerato che il lavoratore dipendente delle predette
aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l’aliquota contributiva dell’ 8,54%
come per i lavoratori degli altri settori l’aumento previsto dall’ art. 3,
comma 2 del D.lgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo
pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.
Pertanto l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale comprese le cooperative
1 gennaio
2005 al 30 giugno 2005.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,15% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
29,69%
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale comprese le cooperative
1 luglio
2005 al 31 dicembre 2005.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
30,29%
2) Art. 120
della legge 23 dicembre 2000 n° 388: Riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua
a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388,
finanziaria 2001,circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole che
versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i
seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2005 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con
processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative
agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici
dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli
esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2005 per delle cooperative agricole, comprese quelle con processi
produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2005 per le cooperative agricole Legge 240/84
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema DM
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo a cui
è garantita la stabilità d’impiego non versano l’aliquota della
disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2005 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia
garantita la stabilità d’impiego.
(contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre
2002).
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto
0,2%
3) Contributi INAIL
.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a
decorrere dal 1gennaio 2001, in base
a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono
fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
4) Quota
di retribuzione soggetta nell’anno 2005 all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1 gennaio 2005 l'aliquota aggiuntiva 1%, a
carico del lavoratore, deve essere
applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di €
38.641,00
.
5)
Minimali di legge.
Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento
di cui all’art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo, per l’anno 2005, è
pari a € 35,54
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i
lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato
nella circolare 233 del 6 novembre
1998, punto 2 - Part-time orizzontale:
”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con
circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla
normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989 n. 110,
reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre
1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.
Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima
oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali
dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle
giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”
Nell’anno 2005, il limite minimo di retribuzione
giornaliera ex art. 7 legge 638/83,
da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario è pari a € 39,94 e pertanto il citato
minimale è pari a € 6,15 (39,94 x
6/39)
6) Contributo
apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi
settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2005:
Apprendisti
Contributi settimanali
Euro
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
2,71
Quota base
0,0868
Assegni familiari
0,0341
Maternità
0,0165
INAIL
0,0930
Totale
2,94
L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella
misura del 5,54%.
7) Agevolazioni
per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2005
.
Con l’anno 2004 è stato raggiunto l’adeguamento alle
agevolazioni contributive previsto per i territori riclassificati dalla
delibera CIPE 25 maggio 2000 e pertanto trovano piena applicazione le
riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24
dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2005, così determinate:
a)
nei territori montani particolarmente svantaggiati la
riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge
537/1993;
b)
nelle zone
agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE
n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la
riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
Per la compilazione
del modello DMAG- Unico competenza
anno 2005 si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n. 38 del 3 marzo
2005
al
punto: ” Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG-Unico competenza 2005”.
8) Tabelle
.
In allegato alla presente circolare sono riportati gli
allegati con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona
tariffaria così articolate:
allegato
1 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la
generalità delle agricole in vigore dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre
2005;
allegato
2 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato aziende
coltivatrici dirette in vigore dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
allegato
3 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
cooperative agricole, cooperative legge 240/84 per operai a tempo
determinato e colono/mezzadri dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
allegato
4 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole
Legge 240/84; dal 1 gennaio 2005 al
31 dicembre 2005;
allegato
5 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato a cui è garantita la
stabilità d’impiego .dipendenti da consorzi di bonifica. dal 1gennaio
2005 al 31 dicembre 2005;
allegato
6 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la
generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in
vigore dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005;
allegato
7 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la
generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in
vigore dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
allegato
8 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per r le
cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale,
comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo
determinato, in vigore dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005;
allegato
9 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per le
cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale,
comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo
determinato, in vigore dal 1 luglio 2005 al 31dicembre 2005;
allegato
10 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole
Legge 240/84 dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005;
allegato
11 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole
Legge 240/84 dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
allegato
12 agevolazioni per zone tariffarie.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12