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Versione Testuale
900206
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E
VIGILANZA n.1780
SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA
DATI n. 695
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n. 10748
SERVIZIO BILANCI n. 249
E. P. C. n.1086
Circolare n. 149
Ai Dirigenti Centrali e Periferici
   e, per conoscenza
Ai Consiglieri di Amministrazione
      Ai Presidenti di Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge n. 155 del 23 aprile 1981, art. 12 Gestione Artigiani e
Commercianti; nuovo sistema di riscossione contributi a mezzo
bollettini di c/c postale. Variazione al piano dei conti.
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E
VIGILANZA n.1780
SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA
DATI n. 695
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n. 10748
SERVIZIO BILANCI n. 249
E. P. C. n.1086
Roma, 8 luglio 1981                   Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Circolare n. 149                         e, per conoscenza
                                      Ai Consiglieri di Amministrazione
     All. 9                                 Ai Presidenti di Comitati regionali
                                      Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Legge n. 155 del 23 aprile 1981, art. 12 Gestione Artigiani e
         Commercianti; nuovo sistema di riscossione contributi a mezzo
         bollettini di c/c postale. Variazione al piano dei conti.
    Con l'art. 12 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 (v. allegato 1),
pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 27
aprile 1981, viene disciplinato ex novo il sistema di riscossione dei
contributi dovuti dai lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita'
commerciali. Viene altresi' integrata la normativa esistente riguardo a taluni
istituti e situazioni prima non compiutamente disciplinati.
    Gli obiettivi fondamentali conseguiti con la norma in esame sono:
    I. - l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 1981, del sistema di
riscossione a mezzo di bollettini di conto corrente postale di tutta la
contribuzione dovuta all'INPS dai lavoratori in esame;
    II. - l'estensione alla contribuzione sociale di malattia delle norme che
regolano l'imposizione delle somme accessorie per la contribuzione I.V.S.;
    III. - la disciplina del contenzioso relativo alla contribuzione di
malattia secondo le norme e le procedure vigenti per i ricorsi in materia di
contributi I.V.S.;
    IV. - la neutralizzazione  del periodo di iscrizione in una Gestione
diversa da quella di appartenenza, ai fini del computo dei termini
prescrizionali previsti per il recupero dei contributi dovuti in relazione
all'effettiva qualifica professionale del lavoratore autonomo;
    V. - la determinazine in 5 anni dei termini di prescrizione per il recupero
di tutti i contributi dovuti all'I. N. P. S. degli artigiani e commercianti;
    VI - l'esenzione ex tunc dei titolari d'impresa artigiana e commerciale,
senza lavoratori dipendenti, dall'obbligo della presentazione delle denunce di
cui all'art. 2 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352 (1), convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1978 n. 467 (2).
    In merito a quanto precede vengono fornite le prime istruzioni per
l'applicazione della norma in esame.
                               I
                RISCOSSIONE A MEZZO BOLLETTINI DI C/C
    Il nuovo provvedimento non ha modificato le norme in vigore per
l'individuazione dei soggetti obbligati.
    Pertanto, l'emissione dei bollettini avra come destinatari i soggetti che,
in base alle delibere delle competenti Commissioni provinciali, avranno
ottenuto il riconoscimento della qualifica artigiana o commerciale, e
specificatamente, i titolari d'impresa, tenuti, come e noto, ad adempiere agli
obblighi contributivi per loro stessi e per i familiari coadiutori (artt. 2
legge n.463/1959 (3) e 10 legge n. 613/1966 (4).
    Ai titolari d'impresa sara' inviato, a cura delle Sedi, un blocchetto
contenente 5 bollettini di c/c postale (modd. GA21 per gli artigiani e modd.
GC21 per i commercianti).
    Di tali bollettini, i primi quattro, prestampati anche nell'importo, devono
essere utilizzati per il versamento dei contriubti dovuti in misura fissa (3)
e, cioe:
    - contributi per l'assicurazine I.V.S.;
    - contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori;
    - contributi per l'assistenza sanitaria di cui al 1 comma dell'art. 1 ed
all'art. 2 del DPR n. 538/1980 (6);
    - contributi per la corresponsione dell'assegno di natalita (7);
    - eventuali quote associative dovute dai titolari di impresa aderenti ad
Associazioni che, in base a specifica convenzione, hanno affidato all'Istituto
l'esazione delle quote stesse, ai sensi della legge n. 311/1973 (8).
    Con gli stessi bollettini saranno riscossi anche i contributi eventualmente
dovuti, ai titoli sopra indicati, relativi ad anni pregressi, salvo quanto
appresso precisato circa i contributi per l'assistenza sanitaria e di natalita'
a conguaglio dell'anno 1980.
    Il 5 bollettino e' riservato al versamento del contriubto aggiuntivo
aziendale (2 comma dell'art. 1 del citato DPR n. 538/1980), autodeterminato dal
titolare, in relazione al reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF,
conseguito nell'anno precedente (9); pertanto, il bollettino stesso non viene
prestampato nella parte relativa all'importo. Per effetto dell'art. 9 del DL nl
245 del 28 maggio 1981, tale contributo, a partire dall'anno 1981, e' dovuto in
misura pari al 2% del reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF relativo
all'anno precedente, senza limiti di massimale.
    Per il versamento del contributo aggiuntivo aziendale, eventualmente dovuto
per anni pregressi, il S.E.A.D. provvedera', invece, direttamente, per ciascun
anno di competenza dei contributi stessi, all'emissione di appositi bollettini
(mod. GA22 e GC22), ovviamente non compilati nella parte relativa all'importo
da versare, e recanti l'indicazione dell'aliquota e dell'anno in cui e stato
prodotto il reddito sul quale il tiolare dovra calcolare il contributo di cui
trattasi.
    Il versamento dei bollettini dovra', di regola, essere effettuato presso
gli Uffici postali. Non puo tuttavia essere preclusa agli interessati la
facolta' di effettuare i versamenti presso gli Istituti di credito autorizzati.
1. - Scadenze dei versamenti.
    I versamenti relativi alla contribuzione dovuta in misura fissa dovranno
essere effettuati, come indicato su ciascun bollettino, a scadenze trimestrali,
entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al
quale la contribuzione stessa si riferisce.
    Il 4  comma dell'art. 12 in esame prevede, poi, esplicitamente,
l'abbinamento, in fase di prima applicazione, delle prime due scadenze;
pertanto, i contributi relativi all'anno 1981 saranno riscossi per il 50% del
carico annuale alla scadenza del 25 luglio 1981, mentre il restante 50% sara'
riscosso alle scadenze del 25 ottobre successivo e del 25 gennaio 1982.
    Il versamento del contributo aggiuntivo aziendale dovra', invece, essere
effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno cui esso si
riferisce.
2. - Stampa dei bollettini di Mod. GA/GC. 21.
    Ciascuna sede provinciale o zonale avra' in carico i soggetti contribuenti
di propria pertinenza territoriale (10) con l'avvertenza che:
    - per le sedi zonali con competenza su parte del territorio del Comune
capoluogo e su Comuni "extraurbani", il carico riguardera i soli residenti in
questi ultimi Comuni;
    - per le Sedi zonali con competenza limitata al territoro del Comune
capoluogo, il carico resta affidato alle rispettive Sedi provinciali. Cio
premesso la stampa dei bollettini GA e GC 21 verra effettuata a cura delle
Sedi. Per altro, il S.E.A.D. fornira direttamente alle Sedi provviste di
sistemi MDS (11), i supporti magnetici per la stampa fuori linea (in "SPOOL")
dei moduli in questione anche per le altre province, secondo gli accordi
intervenuti in proposito con i Dirigenti le Sedi regionali nella riunione del
10 giugno 1981.
    Per tutte le altre Sedi, verra' reso disponibile, su sottosistema
periferico, uno schedario dal quale si potranno desumere tutti i dati
occorrenti per la stampa dei bollettini.
    Per l'attivazione e l'utilizzazione di detti programmi di stampa, si
rimanda alle allegate norme operative (v. allegato 4).
    Ciascuna Sede provinciale potra' avere indicazioni sulla quantita' di
bollettini da stampare, consultando, su terminale in linea 3270, la situazione
di archivio mediante la transazione STAT, AC, indicazione della Sede.
    I modelli GA/GC 21 saranno fornite dalle aziende tipografiche alle Sedi
regionali, che provvederanno alla distribuzione alle Sedi interessate, in
proporzione ai rispettivi fabbisogni di stampa.
3. - Invio dei blocchetti agli interessati.
    Effettuata la stampa, i blocchetti di mod. GA21 e GC21 dovranno essere
fascicolati, evitando con cura, che la spillatura invada la zona riservata alle
"code - line" e curando che il taglio della banda di trascinamento coincida con
"i segni di taglio" indicate nella testata del modulo; in tal modo, il
blocchetto, dopo la fascicolazione, avra' la spillatura all'interno dei "segni
di taglio".
    Per quanto la concerne gli indirizzi cui le Sedi dovranno spedire i
bollettini, si fa presente che il Servizio E.A.D. ha provveduto ad aggiornare
gli indirizzi memorizzati nei propri archivi, sia in base ai dati contenuti nei
supporti magnetici nei propri archivi, sia in base ai dati contenuti nei
supporti magnetici che talune Sedi hanno potuto avere dalle Esattorie, sia alle
variazioni risultanti dall'elaborazione delle cartoline di richiesta dei
redditi IRPEF 1979 (modd. GA740 e GC740), sia alle consuete comunicazioni
effettuate a mezzo modelli di rettifica (GA11 e GC11).
    Non di meno, e' prevedibile che vengano restituiti alle Sedi, per mancato
recapito, sia i bollettini di cui sopra, sia quelli spediti direttamente dal
S.E.A.D. (Modd. GA/GC22 e GA/GC80), di cui si dira' in seguito.
    In tale ipotesi, le Sedi, effettuati, se possibile, gli accertamenti del
caso per il reperimento degli indirizzi esatti, conserveranno in ordine
alfabetico generale i blocchetti non recapitati per consegnarli agli
interessati che ne facessero successivamente richiesta, rettificando, con
l'occasione, l'indirizzo.
4. - Descrizione dei bollettini Modd. GA e GC 21.
    I bollettini in questione sono corredati da un prospetto esplicativo sul
quale vengono stampati nell'ordine:
    - l'indicazione della Sede che ha in carico il soggetto titolare
dell'impresa (v. precedente punto 2);
    - il codice di impresa: a partire dall'1  gennaio 1981, tale codice
sostituisce il codice contribuente ed e costituito da un numero progressivo (8
cifre) di cui la prima cifra (1 o 2) contraddistingue, rispettivamente, la
gestione ART e COMM; tale numero e' integrato dal codice Sede (2 cifre) e dal
codice Comune (3 cifre);
    - il numero progressivo di stampa dei blocchetti (12);
    - nel riquadro sottostante su ciascuna riga:
    l'anno cui si riferiscono i contributi;
    l'importo totale dei contributi I.V.S., per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori, per l'assistenza sanitaria e di natalita', dovuti in misura fissa
per il numero dei soggetti indicati nelle rispettive colonne;
    l'importo degli oneri accessori (interesse di mora o sanzioni civili)
dovuti sui contributi precedenti e calcolati secondo i criteri di cui al
successivo paragrafo II;
    l'importo dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle
associazioni di categoria che hanno stipulato apposite convenzioni con
l'Istituto (v. successivo paragrafo VIII);
    - l'importo totale e, in corrispondenza ad esso, nelle apposite caselle, la
misura delle quattro rate, i cui importi sono generalmente uguali. E' tuttavia
prevista la possibilita' che siano indicati importi diversi per la 1  e 2  e,
rispettivamente, la 3  e la 4  rata, nel caso in cui vengano effettuate piu'
emissioni nel corso dell'anno, con conseguente diversa distribuzione, sulle
rate stesse del carico contributivo;
    - l'aliquota in base alla quale il titolare di azienda deve calcolare sul
reddito IRPEF, relativo all'anno pure indicato, il contributo aggiuntivo
aziendale per l'assistenza sanitaria.
    Sul retro del prospetto in questione e' predisposto un talloncino per le
eventuali rettifiche di indirizzo comunicate dagli interessati, rettifiche che
le Sedi trasmetteranno al S.E.A.D. a mezzo della consueta procedura GA11 e
GC11.
    Sui singoli bollettini vengono stampati:
    - il n. di conto corrente postale (per le Sedi zonali con competenza
territoriale esclusivamente urbana, al momento, viene autorizzato il c/c della
Sede provinciale, in relazione a quanto detto al punto 2 circa l'attribuzione
del carico dei soggetti assicurati);
    - una serie di dati in codice costituiti nell'ordine: importo della rata (7
cifre), codice Sede (4 cifre), codice identificativo di ogni singola emissione
di bollettini (4 cifre), codice dell'impresa (8 cifre), n. progressivo della
rata (1 cifra), controcodice di controllo (3 cifre); naturalmente, nel quinto
bollettino, nella serie in parola non figura l'importo (vedi allegato 5);
    - la data di scadenza del versamento e, per il solo 5  bollettino,
l'aliquota e l'indicazione dell'anno cui si riferisce il reddito imponibile;
    - nella sezione "certificato di addebitamento", oltre ai dati anagrafici
del titolare, il codice identificativo dell'impresa, quello dell'emissione del
blocchetto, nonche' il codice della rata cui si riferisce il bollettino stesso.
    In sede di prima emissione, il bollettino relativo alla prima rata sara
obliterato, per effetto dell'abbinamento delle prime due rate.
5. - Recupero contribuzione aggiuntiva aziendale pregressa per l'assistenza
sanitaria (modelli GA/GC22).
    Come gia' accennato, i bollettini in epigrafe devono essere utilizzati per
il versamento del contributo aggiuntivo aziendale (2  comma dell'art. 1 del DPR
n. 538) relativo ad anni pregressi.
    Si rammenta, al riguardo, che il contributo in questione decorre:
    - dall'anno in cui l'attivita' dell'impresa e' stata denunciata o accertata
d'ufficio, sempreche' l'attivita' stessa abbia avuto inizio in anni
antecedenti;
    - dall'anno successivo, se detta denuncia o accertamento intervengono nello
stesso anno d'inizio dell'attivita'. Cio' per la considerazione che il
contributo aggiuntivo aziendale e' dovuto subordinatamente alla produzione di
un reddito nell'anno precedente.
    Poiche', inoltre, detto contributo e' annuale e deve essere versato in
unica soluzione, il S.E.A.D. inviera' direttamente agli interessati tanti
bollettini singoli quanti sono gli anni pregressi antecedenti l'emissione dei
modd. GA/GC21. Il versamento dei bollettini di cui sopra dovra' essere
effettuato entro l'unica scadenza indicata sugli stessi.
    In fase di prima attuazione del nuovo sistema di versamento, il modello
GA/GC22 verra' emesso per la riscossione del contributo aggiuntivo aziendale
relativo al solo anno 1980, determinato in base all'applicazione della
percentuale dell'1,50% sul reddito di impresa prodotto nel 1979, nei limiti del
massimale di L. 20.000.000.
    In relazione alla particolare situazione che si e verificata in tale anno,
e di cui si dira' nel punto seguente, il modulo relativo all'anno stesso
presenta caratteristiche specifiche che vengono appresso illustrate.
6. - Riscossione dei contributi per l'assistenza sanitaria e di natalita' per
l'anno 1980 (13).
    Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 33/1980 (14), i contributi di cui sopra
sono stati importi nei ruoli esattoriali, emessi nell'anno 1980, sulla base
delle tabelle e dei criteri impositivi seguiti dalle Casse mutue di categoria
per l'anno 1979.
    Intervenuto, successivamente, il DPR n. 538/1980, e stata effettuata, come
e noto, la rilevazione dei redditi IRPEF '79, mediante l'invio agli interessti
di apposite cartoline (modd. GA/GC740) (15), al fine di determinare, per
ciascuna azienda, l'importo del contributo dovuto per l'anno 1980, in base alle
disposizioni di cui al 1  e al 2  comma dell'art. 1 del D. P. R. citato.
    Per i titolari d'azienda che hanno provveduto a inviare la comunicazione di
cui sopra, si e' calcolato il contributo aggiuntivo aziendale e si e' operato
il raffronto tra l'ammontare globale del contributo per l'assistenza sanitaria
e di natalita' dovuto per l'anno '80 e l'importo gia' posto a ruolo; ne e'
derivata, tenuto anche conto delle eventuali variazioni intervenute nella
composizione del nucleo aziendale, una delle seguenti due situazioni:
    a) Situazione debitoria del titolare dell'impresa (imposizione a ruolo di
un importo inferiore a quello dovuto per le sole quote fisse ovvero imposizione
a ruolo di un importo pari o superiore all'ammontare delle quote fisse, ma
inferiore a quello delle stesse quote fisse piu' il contributo aggiuntivo
aziendale).
    In tale ipotesi, poiche' sono noti tutti gli elementi che definiscono la
posizione contributiva del titolare della azienda, il S.E.A.D. emettera
direttamente bollettini prestampati (modd. GA/FC80) anche nell'importo di cui
si chiede il conguaglio.
    Sul frontespizio unito a tali bollettini, vengono riportati:
    - nel riquadro A, l'ammontare dei contributi in misura fissa (lire 100.000
pro capite) (16), dovuti per il numero di soggetti componenti attivi
dell'azienda, che risultano iscritti negli elenghi di categoria in base
all'aggiornamento degli archivi magnetici effettuato dal S. E. A. D. alla fine
di maggio 1981;
    - nel riquadro B, l'importo del contributo aggiuntivo aziendale calcolato
moltiplicando l'aliquota dell'1,50% per il reddito IRPEF 1979, comunicato con
le cartoline GA/GC740, entro il massimale di L. 20 milioni. Nel caso in cui sia
stato comunicato un reddito zero, o nel caso in cui il contributo aggiuntivo
aziendale non sia dovuto (es. cancellazione intervenuta successivamente
all'invio delle cartoline, con "data evento" antecedente l'anno 1979),
apparira' la dizione "NON DOVUTO" nell'apposita casella B;
    - nel quadro C. la somma dei due importi di cui sopra;
    - nel quadro D, l'importo imposto a ruolo;
    - nell'ultimo riquadro, il conguaglio da versare.
    Detto conguaglio sara' versato in tre rate (la 1  e la 2  sono abbinate)
con gli appositi bollettini prestampati, entro le scadenze indicate sugli
stessi (17).
    b) Situazione creditoria del titolare d'impresa (imposizione a ruolo di
importi superiori a quanto dovuto per quote fisse e per contributo aggiuntivo
aziendale determinato in base alla comunicazione del reddito 1979).
    In tale ipotesi, il S.E.A.D. effettuera' il rimborso - con la consueta
procedura degli sgravi - di quanto imposto nei ruoli in eccedenza a quanto
effettivamente dovuto.
    Si rammenta peraltro che nel novembre 1980 sono stati effettuati gli sgravi
per le imprese che erano state poste a ruolo per un importo superiore alla
somma delle quote fisse piu' l'aliquota massima prevedibile per un reddito di
L. 20.000.000.
    Per i titolari d'azienda che non hanno fornito risposta alla cartolina
GA/GC740 o per i quali non e' stata comunque acquisita una dichiarazione di
reddito 1979, non si dispone, materialmente degli elementi per la
determinazione del contributo aggiuntivo aziendale.
    Pertanto:
    - in caso di situazione debitoria del titolare d'azienda, si procedera'
all'emissione di un mod. GA/GC80, prestampato nell'importo, per il versamento
in tre rate della differenza dovuta per quote fisse, nonche all'emissione di un
mod. GA/GC22 per il versamento in unica soluzione del contributo aggiuntivo
aziendale che dovra' essere calcolato direttamente dall'interessato (ipotesi
indicata sub 1 nel frontespizio del mod. GA/GC22);
mod. GA/GC22, con il quale l'interessato versera', sempre in unica soluzione,
l'importo del contributo aggiuntivo aziendale, determinato dallo stesso
titolare, che detrarra' la somma gia' risultante a suo credito (ipotesi
indicata sub 3 nel frontespizio del modulo stesso).
    Per le ipotesi sopra illustrate (contraddistinte sul frontespizio del mod.
GA/GC22 dai nn. 1 e 3) si e' adottata la soluzione di rimettere al
contribuente, ancorche' gia' interpellato con la cartolina,
l'autodeterminazione del contributo aggiuntivo aziendale per l'anno 1980,
anziche' procedere all'addebito della quota massima di L. 300.000.
    Si e' in tal modo adottata una soluzione che e in linea con le innovazioni
introdotte dall'art. 9 del D. L. n. 245 del 28 maggio 1981 - in base al quale
dal 1  gennaio 1981, sono soppressi, come si e' detto, i massimali di reddito
previsti dal DPR n. 538/1980 - e che non penalizza come omissione di risposta
l'eventuale mancata ricezione della cartolina dovuta ad indirizzo errato.
    Per i titolari d'azienda cui e' stata inviata la cartolina pur essendo
nuovi iscritti e, pertanto, non compresi nei ruoli 1980, si procedera' alla
emissione di un mod. GA/GC22, predisposto anche nell'importo, qualora i
titolari stessi abbiano indicato il reddito 1979 con le cartoline di cui sopra
(ipotesi sub 2 del frontespizio del modello in questione).
    Nel caso, invece, che non si disponga del dato relativo al reddito, si
procedera' all'emissione di un mod. GA/GC22, corrispondente all'ipotesi sub 1
del frontespizio.
7. - Supporti cartacei forniti alle Sedi.
    Ogni anno, in concomitanza con l'emissione dei blocchetti di mod. GA/GC21
saranno fornite alle Sedi le seguenti liste:
    a) Rubrica dei titolari di impresa cui sono inviati i modd. GA21 e GC21;
    b) Rubrica dei titolari di impresa cui sono inviati i modd. GA22 e GC22.
    Le liste di cui al punto a), che sostituiscono le precedenti liste
alfanumeriche che venivano trasmesse dal S.E.A.D. a corredo dei ruoli
esattoriali, sono predisposte tenendo conto delle nuove esigenze poste dal
sistema di riscossione tramite bollettivi di c/c postale, e pertanto:
    - contengono l'elencazione in ordine alfabetico generale dei titolari di
impresa e rispettivi collaboratori in carico a ciascuna Sede provinciale o
zonale extraurbana (vedi precedente punto 2);
    - riportano, quale elemento identificativo dell'azienda, un codice formato
da 8 cifre piu' due lettere che costituiscono il codice di controllo, che il
S.E.A.D. attribuisce direttamente alle imprese "nuove iscritte", avendo nel
contempo provveduto alla rinumerazione delle aziende gia' presenti
nell'archivio magnetico. Tale codice sostituisce il "codice di contribuente",
che continuera' ad essere riportato, pero', insieme al nuovo numero, sui
tabulati di mod. GG08 e GA08 (tabulati delle posizioni contributive aziendali
per i commercianti e gli artigiani), nonche sugli estratti TP delle posizioni
individuali (18); le Sedi dovranno utilizzare il predetto codice, per ogni
segnalazione al S.E.A.D. per la quale era prevista la comunicazione del codice
contribuente (ad eccezione delle sengalazioni di nuove iscrizioni d'impresa di
cui ai modd. 503/M e B/ORG, che dovranno essere trasmesse senza alcun elemento
identificativo dell'azienda, ma con l'indicazione del solo codice esattoriale
relativo al Comune sede dell'impresa: 3 cifre);
    - riportano, per ciascun anno di competenza, gli importi dovuti a titolo di
assicurazione I.V.S. e assistenza agli orfani dei lavoratori, oneri accessori
I.V.S., assistenza sanitaria (quota fissa piu' natalita') (19), oneri accessori
sull'assistenza sanitaria (previsti dalla legge n. 155/1981). Per esigenze di
spazio, come peraltro e' chiaramente indicato dalle note apposte in calce alle
rubriche, gli importi dovuti per gli anni meno recenti sono sommati insieme;
    - espongono gli importi eventualmente dovuti a titolo di quote associative
e l'anno cui e' riferito il calcolo dell'aliquota sul reddito, da versare con
il 5 bollettino contenuto nei blocchetti di mod. GA(GC21.
    Le liste di cui al punto b) evidenziano:
    - il tipo (1, 2, 3) di bollettino emesso a seconda che trattasi di una
delle tre ipotesi contrassegnate sul frontespizio dello stesso (ricorrendo
l'ipotesi 2, viene riportato l'importo prestampato sul bollettino);
    - il codice identificativo del bollettino, composto da 27 cifre costituite
da: importo del contributo (5 zeri), anno cui si riferisce il reddito (2
cifre), indicazione della Sede che ha in carico il bollettino (4 cifre), codice
identificativo dell'azienda (8 cifre), controcodici di controllo (3 cifre).
Tali dati saranno utilizzati per l'emissione, a richiesta degli interessati, di
eventuali duplicati (vedi punto 8);
    - in calce alla rubrica, il riepilogo dei bollettini emessi. La rubrica in
questione riporta per la 1  emissione alcune voci che riflettono la particolare
situazione determinatasi per i conguagli 1980 del contributo dell'assistenza
sanitaria.
    In relazione a quanto detto in precedenza circa i conguagli di
contribuzione dovuta per l'anno 1980 per l'assistenza sanitaria, saranno
fornite alle Sedi apposite rubriche "GA/GC80" contenenti gli stessi elementi
riportati sul frontespizio dei bollettini GA/GC80 nonche i relativi riepiloghi.
Viene inoltre evidenziata con la dizione "SI" l'avvenuta contemporanea
emissione del mod. GA/GC22 per le ipotesi gia' illustrate.
8. - Emissione dei duplicati dei bollettini.
    Duplicati dei modd. GA/GC21.
    La procedura prevede la possibilita di duplicare, a richiesta degli
interessati, i blocchetti GA/GC21.
    Allo scopo sara' utilizzta la transazione ATBO, ART, numero progressivo di
8 cifre + CIN ovvero ATBO, COM, numero progressivo di 8 cifre + CIN, desumendo
il numero progressivo ed il CIN dalla lista dei modelli di cui trattasi. Anche
per la stampa dei duplicati si raccomanda la massima attenzione nell'utilizzo
del modello esatto (GA21 per gli artigiani, GC21 per i commercianti) nonche sul
preciso posizionamento dello stampato, considerato soprattutto che il
certificato d'accreditamento di ciascun bollettino dovra all'atto del rientro,
essere sottoposto a lettura ottica.
    Naturalmente, le Sedi avranno cura di accertare preventivamente se il
blocchetto di cui viene richiesto il duplicato sia inserito nell'apposita
evidenza dei "non recapitati".
    Ove si tratti di mancata ricezione causata da indirizzo errato, si
provvedera' a segnalare la variazione di indirizzo mediante la consueta
procedura che utilizza i modd. GA/GC11. Si sottolinea l'importanza di
effettuare tale accertamento ogni volta che se ne presenti l'occasione, in
relazione al fatto che un elevato numero di cartoline GA/GC740 non e' stato
recapitato per indirizzo errato.
    Duplicati dei modd. GA22/GC22.
    Dato il modesto numero di modelli di pertinenza di ciascuna Sede, non si e'
ritenuto opportuno predisporre una procedura che ne preveda la ristampa a mezzo
di transazione TP. Ove necessario, pertanto, le Sedi, dopo aver accertato che
il modello non sia stato restituito dalle Poste, provvederanno ad intestarne
uno in bianco (20) utilizzando i dati riportati sulla relativa rubrica ed in
particolare dattiloscriveranno sul certificato d'accredito tutti i dati
riportati sulla rubrica anzidetta, sotto la voce "cod. identificativo del
bollettino".
    L'esatta trascrizione di tali dati e indispensabile per la corretta
successiva acquisizione dei modelli in questione.
    Duplicati di mod. GA/GC80.
    Anche per tale modello - la cui funzione si esaurisce con il conguaglio dei
contributi per assistenza sanitaria 1980 - non e' prevista una procedura di
emissione in linea dei duplicati.
    Pertanto, le Sedi chiederanno al S.E.A.D. l'emissione dei duplicati (sempre
che, al solito, i modelli in questione non risultino restituiti dalle Poste)
con apposito elenco che riportera', nell'ordine, il codice dell'azienda ed il
cognome e nome del titolare di impresa. Tali elenchi - ovviamente distinti per
GA80 e GC80 - dovranno pervenire al progetto Autonomi entro il 15 settembre
1981.
9. - Acquisizione dei bollettini di conto corrente.
    Nel far riserva di dettagliate istruzioni concernenti la procedura in
parola - attualmente in fase di realizzazione - si comunica che, dato l'elevato
numero di documenti da acquisire, l'operazione verra' effettuata, per i
bollettini integralmente prestampati (anche negli importi), a mezzo di lettori
ottici in dotazione alle Sedi.
    I bollettini per il versamento della contribuzione integrativa da calcolare
sui redditi (il 5 bollettino del mod. GA/GC21 nonche' i modd. GA/GC22) saranno
letti otticamente limitatamente ai dati prestampati, mentre l'importo sara'
digitato dall'operatore adibito all'acquisizione dei dati.
                                  II
         CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE
              SUI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA
a) Contribuzione di malattia in misura fissa.
    Com'e' noto, per le categorie di lavoratori in esame, l'obbligo
della contribuzione di malattia sussiste per l'intero anno, anche se
l'esercizio dell'attivita' ha interessato solo parzialmente l'anno
stesso; esso decorre  (v. artt. 4, legge n.1533/1956 (21), e 36 legge
n. 1397/1960 (22) dall'anno della notifica o dell'accertamento
dell'inizio dell'attivita' e cessa alla fine dell'anno di notifica o
d'accertamento della cessazione (23).
    Ne consegue che il ritardo nella denuncia dell'attivita' non puo',
esclusivamente ai fini che qui rilevano ed allo stato della normativa,
configurarsi come omissione contributiva. Non ricorrono percio', le
condizioni per l'imposizione delle sanzioni civili (24).
    In relazione alla contribuzione sociale di malattia a quote fisse
puo essere, quindi, prevista, nel caso in cui la contribuzione stessa
si riferisca ad anni anteriori a quello d'emissione dei bollettini,
solo l'irrogazione degli interessi compensativi (25).
    E' naturalmente diverso il caso in cui si tratti d'omissione contributiva
intervenuta alle scadenze previste al 2 comma del citato art. 12.
    Nella situazione, l'inadempienza, non solo per quanto concerne la
contribuzione di malattia ma per tutte le osmme dovute all'INPS, si configura
come infrazione che ricade nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 37
della legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni,
e comporta cosi' l'irrogazione delle sanzioni civili, calcolate al tasso
vigente per la generalita' dei datori di lavoro, sull'importo dei contributi
omessi o versati in ritardo rispetto alle scadenze di legge.
    Va rilevato che il nuovo sistema di riscossione dei contributi, che ha
eliminato l'intermediazione esattoriale, determinera', naturalmente,
l'assunzione di dirette iniziative, anche coattive, peril recupero dei
contributi omessi, cosi' come avviene nei confronti dei datori di alvoro
inadempienti.
    Sulla procedura per il recupero dei contributi saranno fornite ulteriori
istruzioni.
    Comunque, le considerazioni svolte circa la decorrenza dell'obbligo
contributivo per la malattia costituiscono un ulteriore motivo per
sensibilizzare preliminarmente le Commissioni provinciali perche'
intensifichino gli accertamente atti ad individuare i soggetti che, pur
svolgendo attivita' artigiana o commerciale, ritardino od omettano la
presentazione delle denunce di inizio o cessazione di attivita' o di variazione
del nucleo aziendale.
    Infatti, alle iniziative di specifica competenza delle Commissioni stesse
ed alla loro attivita' responsabile ed oculata e' preliminarmente condizionata
la corretta attuazione della legge, sia per quanto concerne la costituzione dei
rapporti assicurativi nelle gestioni speciali, sia per garantire la
partecipazione dei soggetti obbligati alla spesa del Servizio sanitario
nazionale.
    Per gli stessi obiettivi, all'attivita' delle Commissioni dovra'
affiancarsi una attenta azione di vigilanza da parte delle Sedi, anche per il
tramite dell'Ispettorato del lavoro. Cio', al fine di evitare e reprimere
situazioni in cui l'esercizio dell'attivita' venga denunciato dai titolari
d'impresa nel momento che puo' loro sembrare piu' opportuno in base a meditati
calcoli sui benefici ocnseguibili.
b) Contributo aggiuntivo aziendale.
    Per quanto concerne il contributo aggiuntivo aziendale di cui al 2 comma
dell'art. 1 del DPR n. 538/1980 - il cui versamento, come prevede il 3 comma
dell'articolo in esame, deve essere effettuato entro il 31 luglio dell'anno cui
si riferisce - vanno richiamate le considerazioni svolte rigurado alla
decorrenza ed alla cessazione dell'obbligo della contribuzione sociale di
malattia in genere.
    Naturalmente, in situazioni regolari, in cui l'inizio dell'attivita' venga
denunciato o accertato entro lo stesso anno, non e' dovuto il contributo
aggiuntivo di cui trattasi, data la mancanza del reddito d'impresa cui
rapportarlo.
    Analogamente, quando la cessazione dell'attivita' venga notificata o
accertata oltre l'anno successivo a quello dell'evento, il contributo stesso e'
dovuto solo fino all'anno successivo. Cio', perche' solo nell'anno in cui e'
intervenuta la cessazione di attivita' e' stato prodotto un reddito d'impresa
ed in relazione a tale reddito e' determinabile il contributo aggiuntivo
aziendale dovuto per l'anno seguente.
    Ad esempio, il titolare d'impresa che notifichera' nell'anno 1983 la
cessazione di attivita' avvenuta nel 1981, sara' tenuto a versare il contributo
aggiuntivo solo fino all'anno 1982, calcolato sul reddito del 1981.
    In caso di omesso versamento alla scadenza del 31 luglio, valgono criteri
particolari che osno determinati dalle modalita' stesse di calcolo del
contributo da parte dei soggetti obbligati.
    Questi ultimi, infatti, sono tenuti ad effettuare con il 5 bollettino -
come gia' detto in precedenza - una vera e propria autotassazione ed il mancato
versamento alla scadenza prevista puo' essere o giustificato dalla mancata
produzione di reddito (zero o negativo) per l'anno precedente o determinato da
un comportamento omissivo.
    In ordine a tali situazioni e per verificare, comunque, la congruita' dei
versamenti, saranno presi gli opportuni contatti con le Amministrazioni
finanziarie competenti.
    Circa i tempi e le modalita' di effettuazione dei predetti collegamenti, si
fa riserva di ulteriori precisazioni.
    E' chiaro che l'addebito delle eventuali sanzioni civili sul contributo
aggiuntivo aziendale potra' essere determinato solo a seguito della cognizione
del reddito.
                                  III
                                RICORSI
    Per effetto del rinvio contenuto nel 5 comma dell'articolo in esame alle
procedure vigenti per il contenzioso relativo alla contribuzione IVS, resta
confermata al Comitato esecutivo la competenza a decidere i ricorsi in materia
di contribuzione sociale di malattia, prodotti dagli artigiani.
    Analoga competenza viene attribuita al Comitato di vigilanza preposto alla
Gestione speciale dei commercianti, per quanto concerne i ricorsi prodotti dai
commercianti stessi.
    Per quanto riguarda l'istruttoria dei ricorsi, non sembrano necessarie
particolari istruzioni, ritenendosi che le impugnative verteranno, in genere,
sulla stessa materia che costituiva oggetto di quelle che venivano prodotte
avverso i ruoli.
                                 IV
              NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE
         IN GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DI EFFETTIVA APPARTENENZA
    Le situazioni che la norma ha inteso disciplinare sono quelle riguardanti i
lavoratori autonomi che, in seguito ad una piu' precisa individuazione della
natura dell'attivita' esercitata, vengono cancellati dagli elenchi nominativi
nei quali erano stti iscritti per essere trasferiti in quelli di altra
categoria.
    In concreto, si ha riguardo ai casi di erronee iscrizioni dovute
all'esercizio, da parte degli interessati, di piu' attivita' di natura diversa
ed alla successiva determinazione dell'attivita' prevalente; di erronee
iscrizioni dovute alla natura stessa dell'attivita', estrinsecantesi sia nella
produzione che nella vendita; di indebite iscrizioni dovute a non esatte
valutazioni delle Commizzioni.
    In tali situazioni, la adozione di provvedimenti di cancellazione con
effetto ex tunc dalla gestione non di pertinenza e la conseguente iscrizione
nella gestione propria ha finora potuto produrre, come conseguenza,
l'annullamento totale dei contributi erroneamente versati ed il recupero dei
contributi effettivamente dovuti, solo nei limiti prescrizionali prima vigenti.
    Per ovviare a tali inconvenienti, gia' in via amministrativa od a seguito
di decisione di ricorsi, e' stata consentiva una sanatoria dell'intera
contribuzione nel caso di trasferimento nell'ambito delle gestioni ART e COMM,
vista l'identita' del contributo (fino al 1978) dovuto alle stesse.
    Piu' problematica e' apparsa invece la soluzione dei casi in cui si e'
trattato di provenienza dalla gestione CD/CM, data la insufficienza del
relativo contributo a coprire quanto dovuto ad altra Gestione.
    Attualmente, per effetto della norma contenuta nel 7 comma dell'articolo 12
della legge in esame ed in relazione alle situazioni che non risultino gia'
definite, la sospensione dei termini prescrizionali, per il periodo
intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e quella della
relativa decorrenza, consente di regolarizzare le posizioni contributive nella
nuova Gestione (con trasferimento dei contributi ed eventuali conguagli) per un
periodo certamente piu' ampio di quello consentito dalla precedente normativa.
    Per quanto superfluo, si rileva che le regolarizzazioni cosi' operate non
potranno comunque retroagire a data anteriore a quella di istituzione della
Gestione di appartenenza, ne' potranno tornare utili ai fini del conseguimento
delle pensioni con i requisiti ridotti previsti dai regimi transitori.
    A tal fine, le leggi istitutive richiedono, infatti, il requisito
essenziale della continuita' dell'iscrizione negli elenchi o nei ruoli di
categoria, requisito che non risulta evidentemente soddisfatto nelle situazioni
ipotizzate per le quali la nuova norma consente la sanatoria delle posizioni
contributive, ma non modifica la decorrenza dell'iscrizione con la qualifica
effettivamente posseduta dal lavoratore.
                                  V
TERMINI PRESCRIZIONALI PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI IVS E MALATTIA
    Per effetto dell'ultimo comma della norma in esame, risultano modificati
gli artt. 4, 8 comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, 11, 5 comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 e 14 del DPR 18 marzo 1957, n. 266 (26) e vengono
elevati a 5 anni i termini entro i quali e' consentito il recupero dei
contributi dovuti alle Gestioni speciali ART e COMM nonche' dei contributi di
malattia dovuti dagli artigiani.
    Per quanto riguarda la contribuzione di malattia dovuta dagli esercenti
attivita' commerciali, la norma ha sostanzialmente confermato i criteri seguiti
dalle Casse mutue nel computo dei termini prescrizionali, criteri che,
all'epoca, in mancanza di una norma specifica, facevano riferimento - su
conforme parere ministeriale - all'istituto della crescrizione quinquennale di
cui al punto 4 dell'art. 2948 cod. civ.
    Il termine di 5 anni e', quindi, unico per tutti i tipi di contributo,
compreso quello aggiuntivo aziendale di cui al DPR n. 528/1980, in relazione al
quale la prescrizione potra', peraltro, subire ulteriori sospensioni connesse
all'eventuale instaurazione di procedure di acccertamento circa il reddito
imponibile IRPEF da parte dell'amministrazione finanziaria.
    Non essendo, comunque, imminente la necessita' di approfondire il problema
sotto l'aspetto da ultimo considerato, si ritiene utile limitare l'esame agli
effetti della nuova norma che, per sua esplicita estensione, si applica anche
alle prescrizioni in corso alla data del 12 maggio 1981.
    Ne consegue che, per la prima volta, in attuazione della nuova legge, i
termini prescrizionali si compiranno:
    - il 18 novembre 1983 per i contributi IVS/COMM dell'anno 1978;
    - il 18 aprile 1984 per i contributi IVS/ART dell'anno 1978;
    - il 18 aprile 1986 per i contributi di malattia ART dell'anno 1980;
    - il 18 novembre 1981 per i contributi di malattia COMM dell'anno 1976.
    Come si vede, le date di cui sopra sono state determinate applicando il
nuovo termine del quinquennio alla data dell'ultima rata del ruolo in cui i
contributi relativi agli anni pregressi avrebbero dovuto essere riscossi.
    Tale operazione e' stata riferita, naturalmente, ai contributi per i quali
non era gia' trascroso al momento dell'entrata in vigore della legge n.
155/1981 il termine della prescrizione triennale prima vigente.
    I contributi IVS relativi al primo semestre 1981, per effetto
dell'abbinamento delle rate, si prescriveranno il 25 luglio 1986.
    Relativamente ai contributi di malattia, che sono dovuti invece, come si e'
detto, in misura annuale, non frazionabile, la prescrizione per la competenza
1981, si compira' il 25 gennaio 1987 per quelli in misura fissa, e il 31 luglio
1986 per quelli a percentuale.
Particolari aspetti concernenti la prescrizione
    Con circolare n. 1740 R.C.V. del 21 maggio 1980 (27), punto 1), sono stati
dettati alcuni criteri in materia di prescrizione, conformi alla delibera del
Consiglio d'amministrazione n. 143/1978.
    Nel rilevare che tale delibera, rigurdo al carattere inderogabile della
prescrizione - indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata - e' stata
successivamente confermata dal Consiglio stesso (28), va precisato che i
criteri ivi dettati risultano adesso parzialmente modificati dalla nuova norma.
    Quest'ultima dispone, infatti, che la prescrizione e' interrotta anche
dalla domande d'iscrizione rivolte dai titolari di impresa alle Commissioni.
    Il riconoscimento di tale efficacia agli atti rivolti alle Commissioni era,
com'e' noto, gia' contenuto nella delibera consiliare, ma era subordinato
all'intervenuto riconoscimento della qualifica di debitore al proponente.
    In pratica, non la prima domanda d'iscrizione, ma una successiva (quella,
ad es. intesa a regolarizzare un periodo pregresso o ad iscrivere un
coadiuvante) avrebbe potuto interrompere la prescrizione.
    L'8 comma dell'art. 12 attribuisce, invece, tale potesta' al lavoratore
titolare d'impresa, prima ancora che egli abbia ottenuto l'attribuzione formale
della qualifica.
    Al riguardo, si tiene a precisare che la norma stessa non ha inteso, in
sostanza, modificare il principio generale secondo cui l'atto interruttivo deve
provenire dal debitore (riconoscimento del debito) od a lui essere diretto
(messa in mora da parte dell'Istituto), ma conferire valore ricognitivo
anticipato (e condizionato, ovviametne, alla decisione positiva della
Commissione) alla domanda d'iscrizione.
    E' ovvio che, se tale domanda ha valor di riconoscimento del debito, in
seguito l'Istituto puo, a sua volta, validamente interrompere i termini nei
confronti di colui che si sia dichiarato debitore.
    Si coglie, inoltre, l'occasione per chiarire, anche in relazione a quanto
specificato al punto 1), nota 5, della suddetta circolare n. 1740 R.C.V., che
puo riconoscersi valore interruttivo della prescrizione anche alla domanda di
riconoscimento della qualifica di titolare d'impresa presentata dagli eredi di
titolare mai iscritto negli elenchi (coniuge superstite, discendenti, altri
eredi).
                                  VI
         APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 2
DEL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
              NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 467
    Per effetto di quanto disposto al penultimo comma dell'art. 12 della legge
23 aprile 1981, n. 155 e' superato, com'e' evidente, ogni dubbio interpretativo
in ordine all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del DL 6 luglio
1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467.
    Si intendono, pertanto, superare le istruzioni impartite in materia al
punto 2) della circolare n. 50968 R.C. e V. - n. 666 G.S. - n. 12465 O. - n.
536 D.S.E.A.D. - n. 153 I.B. del 3 ottobre 1978 (29).
                             VII
    RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE INDEBITE E INESIGIBILI
              ART. E COMM. GIA' ISCRITTE A RUOLO
a) Sgravi per indebito.
    Si fa seguito al Messaggio TP n. 7192 del 3 giugno 1981, per precisare
ulteriormente l'iter procedurale che le Sedi debbono seguire per
l'effettuazione materiale degli sgravi per indebito per i quali questa
Direzione generale - S.E.A.D. - ha gia' predisposto o deve predisporre gli
elenchi e relativi buoni meccanizzati.
    Le Sedi stesse, non appena ricevuti gli elenchi di sgravio ed i relativi
buoni - il tutto in duplice copia - provvederanno ad inviare gli elenchi alle
Esattorie, dopo aver effettuato i controlli con gli eventuali sgravi
predisposti manualmente, al fine di operare i necessari depennamenti dagli
elemchi e le rettifiche ai buoni (v. in proposito, per gli esercenti attivita'
commerciali, il punto 4 della circolare n. 1356 C. e V. - n. 200 DSEAD del 28
marzo 1974 (30).
    L'acquisizione del materiale in parola consente, infatti, agli Esattori di
imputare esattamente i rimborsi alle partite interessate, nonche' di effettuare
le operazioni IVA (v. punto 1 della circolare n. 1655 C. e V. - n. 534 DSEAD -
n. 137 I. B. del 16 settembre 1978 (31).
    I buoni dovranno essere, invece, inviati ai Ricevitori con nota esplicativa
con la quale, oltre a farsi cenno della nuova procedura, si chiarira' che la
somma oggetto di rimborso sara' pari al totale dei contributi - al netto,
ovviamente, degli aggi e dell'IVA, relativa sia all'aggio esattoriale che
ricevitoriale - e che tale osmma sara' versata mediante accredito sul c/c
bancario indicato da ciascun Ricevitore.
    Ai Ricevitori stessi dovra' inoltre raccomandarsi di ripartire le somme tra
le Esattorie con la massima tempestivita', per consentire agli Esattori la
disponibilita' degli importi da rimborsare ai contribuenti, e di restituire
alle Sedi i buoni di sgravio, una volta che abbiano provveduto all'accredito
delle somme agli Esattori.
    Le Sedi dovranno soprassedere all'invio delle cartoline di avviso ai
contribuenti destinatari del rimborso sino a quando non avranno avuto notizia
dai Ricevitori del predetto accredito; a tal fine sara' necessario prendere
accordi con i Ricevitori stessi.
    Riguardo ai successivi adempimenti a carico degli Esattori, si conferma la
validita' del disposto di cui all'art. 16 del DPR 29 settembre 1973, n. 603
(32), a proposito dei termini e delle modalita' di restituzione alle Sedi degli
elenchi di sgravio, debitamente quietanzati, recanti le annotazioni del caso,
nonche l'ammontare sia degli sgravi eseguiti dagli Esattori che di quelli
rimasti ineseguiti.
    Ovviamente, insieme ai predetti elenchi, dovranno essere restituite le
somme anticipate dall'istituto relativamente agli sgravi ineseguiti.
    Infine, per quanto concerne le modalita' di recupero, a favore
dell'Istituto, dell'importo IVA sugli agi esattoriali e ricevitoriali, si fa
presente che il totale dell'importo stesso riguardante la parte di spettanza
sia degli Esattori che del Ricevitore provinciale, quale e' evidenziato sul
buono di sgravio, dovra' essere detratto direttamente, a cura delle Sedi dalla
cifra da accreditare.
b) Rimborsi per inesigibilita'.
    Procedura analoga a quella prevista in relazione agli sgravi di quote
contributive indebite relative agli artigiani e commercianti, potra' essere
adottata anche per i rimborsi di quote inesigibili.
    A tale proposito, le Sedi concorderanno direttamente con le Esattorie e
Ricevitorie interessate le modalita' per il versamento del relativo importo che
dovra' essere effettuato con il mezzo ritenuto piu' idoneo.
    Resta fermo, ovviamente, che le Sedi medesime, prima di procedere alla
liquidazione dei predetti rimborsi, dovranno effettuare i consueti controlli ed
adempimenti illustrati nelle circolari finora emanate in materia.
    Ai fini del recupero dell'IVA da parte dell'Istituto, l'importo relativo a
detta imposta applicata sull'aggio di spettanza degli Esattori e dei Ricevitori
provinciali, dovra' essere portato in detrazione direttamente dal totale della
cifra da rimborsare, in analogia a quanto gia' previsto con la circolare n.
1655 C. e V. del 16 settembre 1978, pag. 3.
                             VIII
                   RISCOSSIONE DI QUOTE ASSOCIATIVE
    Con deliberazione del 12 giugno 1981, il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto ha autorizzato l'effettuazione del servizio di riscossione delle
quote associative, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n.
311.
    Tale servizio e' stato richiesto dalla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo (Confcommercio) e dalla Confederazione Italiana
Esercenti Attivita' Commerciali e Turistiche (Confesercenti), con le quali,
pertanto, sono stati sottoscritti atti convenzionali - di cui si fa riserva di
trasmettere i testi integrali formalizzati - che sostanzialmente prevedono
quanto segue:
    - il contributo associativo annuale, stabilito dalle predette
Confederazioni in misura unica e indifferenziata in tutto il territorio
nazionale (per l'anno in corso e' stato fissato nella misura di 36.000 lire)
verra' versato dagli esercenti attivita' commerciali aderenti alle
Confederazioni stesse, a mezzo di bollettini di conto corrente postale, di cui
al precitato art. 12 della legge n. 155/1981, con i quali i medesimi
commercianti dovranno versare la contribuzioni obbligatoria IVS, malattia e
natalita' in misura fissa;
    - l'identificazione di detti titolari di azienda commerciale avverra'
mediante elenchi, suddivisi per provincia e per Co,une sede dell'azienda,
forniti rispettivamente dalla Confcommercio e dalla Confesercenti;
    - l'INPS tratterra', in sede di rendicontazione annuale, a titolo di
rimborso spese, il 3% dell'ammontare dei contributi associativi riscossi, salva
la facolta', per le parti contraenti, di chiedere la revisione di tale
percentuale nei tempi e nei modi prestabiliti;
    - a termini di convenzione, all'istituto non fa carico alcun obbligo di
esazione coattiva dei contributi associativi, ne' derivano responsabilita'
verso terzi dall'applicazione degli atti convenzionali;
    - le convenzioni sono valide fino al 31 dicembre 1981 e saranno tacitamente
rinnovate, salvo disdetta delle parti.
    In particolare, l'art. 5 degli atti convenzionali stabilisce che,
trimestralmente, le Unita' periferiche dell'INPS, entro il giorno 5 del mese
successivo al termine di legge per il versamento della contribuzione
obbligatoria, corrisponderanno, a titolo di acconto, a ciascuna Confederazione,
una somma pari al 22% dell'importo complessivo delle rispettive quote
associative poste in riscossione in ogni anno, determinato - in via presuntiva
- sulla base della misura del contributo associativo stabilito da ciascuna
Confederazione e del numero degli associati di ogni provincia, comunicati per
l'anno medesimo all'INPS.
    L'importo dell'acconto verra' versato a favore della Confcommercio e delle
Associazioni provinciali a carattere intercategoriale, secondo le misure
annualmente deliberate dalla Confcommercio e comunicate all'INPS entro il mese
di febbraio dell'anno cui si riferisce il contributo associativo.
    Tuttavia, la convenzione con la COnfcommercio prevede che, in sede di prima
applicazione, il versamento dell'acconto relativo ai primi due trimestri del
1981, da effettuare entro il 5 agosto 1981, sia pari al 44% delle quote
associative poste in riscossione nello stesso anno.
    Inoltre, su espressa richiesta della Confcommercio, il versamento degli
acconti afferenti l'intero anno 1981 dovra' essere eseguito da ciascuna Sede
provinciale e zonale che ha in carico i destinatari dei bolletini di conto
corrente (v. punto 2 del par. I), unicamente alla Confcommercio, sul c/c
bancario CONFCOMMERCIO/CONTRIN ROMA - BNL Via Bissolati, 2, n. 206080; la
corrispondenza diretta alla Confederazione va indirizzata a: CONFCOMMERCIO -
Piazza Belli, 2 - casella postale n. 5082 - Roma Ostiense.
    Per opportuna informazione, si precisa che il numero di codice fiscale
della COnfcommercio e' 80041130586.
    Ai fini della corrispondenza con le Organizzazioni provinciali a carattere
intercategoriale aderenti alla Confcommerico, si trasmette (v. allegato 7,)
l'elenco delle stesse, con i relativi indirizzi.
    Anche la convenzione con la Confesercenti prevede che, in sede di prima
applicazione, il versamento dell'acconto relativo ai primi due trimestri del
1981, da effettuare entro il 5 agosto 1981, sia pari al 44% delle quote
associative poste in riscossione nello stesso anno.
    Il versamento degli acconti a favore della Confesercenti, afferenti l'anno
1981, dovra' essere eseguito da ciascuna Sede provinciale e zonale che ha in
carico i destinatari dei bollettini di conto corrente (v. punto 2 del par. I),
sul conto corrente bancario: CONFESERCENTI - BNA Piazza Indipendenza, Ag. n. 6,
numero 9051/P; la corrispondenza diretta alla COnfesercenti va indirizzata
CONFESERCENTI Direzione Nazionale - Via Messina, 19 - Roma 00198.
    Per opportuna informazione, si precisa che il nuemro di codice fiscale
della COnfesercenti e' 80186510584.
    Ai fini della corrispondenza con le Organizzazioni provinciali aderenti
alla Confesercenti, si trasmette (v. allegato 8) l'elenco delle stesse con i
relativi indirizzi.
    I dati per la determinazione dei singoli acconti saranno rilevati dal
tabulato fornito dal SEAD contenente, tra l'altro, l'ammontare delle quote
associative postein riscossione nell'anno. I versamenti in parola saranno
contabilizzati, secondo le vigenti procedure contabili, a debito dei seguenti
conti di nuova istituzione (v. allegato 9):
G.P.A. 11/85 per i versamenti di acconti effettuati a favore della
CONFCOMMERCIO;
G.P.A. 11/90 per i versamenti di acconti effettuati a favore della
CONFESERCENTI.
    Per quanto concerne gli ulteriori admepimenti contabili e le modalita'
circa la rendicontazione annuale, i conguagli, la liquidazione delle spese e
l'IVA, si fa riserva di istruzioni.
                             IX
                        ISTRUZIONI CONTABILI
    Ai fini delle esigenze contabili e di bilancio, la nuova procedura prevede
un sistema di rilevazione per l'accertamento del carico contributivo per
gestione, afferente ciascuna Sede, relativamente ad ogni anno di competenza.
    Allo scopo, il SEAD fornira' alle Sedi un tabulato contenente la
specificazione dei contributi e degli oneri accessori di competenza dell'anno.
Per le modalita' di assunzioni in carico, si fa riserva di istruzioni, che
saranno fornite insieme a quelle concernenti le operazioni di acquisizioni dei
bollettini.
    In merito alla contabilizzazione dei versamenti effettuati, si precisa che
le Sedi, al ricevimento della contabile di accredito con allegati i bollettini
di c/c, compresi quelli emessi da altre Sedi e pervenuti tramite il circuito
bancario, dopo aver espletati gli adempimenti previsti dalla procedura dei
flussi finanziari (imputazione con causale RVE 04 al conto GPA 54/50),
provvederanno ad eseguire, utilizzando il quadro B del mod. SC7/24,
l'operazione di storno dal predetto conto di imputazione provvisoria ai
seguenti conti di nuova istituzione (v. allegato 9):
G.P.A. 52/76 per i contributi in misura fissa versati dagli Artigiani, da
ripartire;
G.P.A. 52/77 per i contributi in misura fissa versati dagli esercenti attivita'
commerciale, da ripartire;
G.M.R. 52/58 per i contributi sociali di malattia a percentuale sul reddito
d'impresa, versati dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciale da
ripartire;
ed eventualmente ad altri conti per versamenti di altra natura che erroneamente
fossero stati effettuati; in tal caso, dovranno essere predisposti i relativi
documenti di analisi secondo le attuali norme.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            FASSARI
 (1) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1277.
 (2) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1464.
 (3) V. "Atti ufficiali", 1959, pag. 655.
 (4) V. "Atti ufficiali", 1966, pag. 461.
 (5) Per la misura di detti contributi V.ALL. n. 2.
 (6) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 2364.
 (7) V. nota a pag. 1 della circolare n. 668 E.A.D. - n. 1770 R.C.V. - n.
     20315/0 del 23 dicembre 1980, in "Atti ufficiali", 1980, pag.
     3326
 (8) V. "Atti ufficiali", 1973, pag. 1357.
 (9) Circa l'individuazione del reddito d'impresa su cui calcolare il
     contributo aggiuntivo, si fa richiamo alla citata circolare del 23
     dicembre 1980 ed al MSG integrativo n. 9279 del 30 gennaio 1980 che si
     allega (vedi all. n. 3).
(10) Ovviamente, il decentramento delle posizioni ART. e COMM. alle Sedi zonali
     verra' effettuato soltanto per le Sedi che hanno gia' effettuato e
     comunicato al S.E.A.D. in scorporo dei relativi archivi della Sede
     provinciale.
(11) Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino.
(12) Tale numero, riportato in alto a destra, e' stato apposto per faciliare il
     controllo sulla regolare completa stampa e spedizione di ciascun
     bollettino.
(13) Lo schema della procedura per i conguagli '80 e' illustrato nell'allegato
     n. 6.
(14) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
(15) V. Circolare n. 668 E.A.D.- n. 1770 R.C.V. - n. 20315/0 del 23 dicembre
     1980 gia' citato.
(16) Piu' il contributo di natalita'.
(17) Non si procedera' alla rateizzazione qualora la somma richiesta a
     conguaglio risulti inferiore a L. 10.000.
(18) Cio' al fine di facilitare alle Sedi il raccordo fra il nuovo numero di
     posizione e il descritto codice di contribuente.
(19) Sono riportate anche le imposizioni desunte dai modd. GA/GC99 di recupero
     dei contributi per assistenza sanitaria relativi ad anni antecedenti al
     1980.
(20) A tale uopo sara' inviato a ciascuna Sede un congruo modd. GA/GC22 in
     bianco.
(21) V. "Atti ufficiali", 1957, pag. 39.
(22) V. "Atti ufficiali", 1960, pag. 957.
(23) V. Circolare n. 1765 R.C.V. - n. 641 E.A.D. del 3 ottobre 1980 in "Atti
     ufficiali", 1980, pag. 2585.
(24) Per quanto concerne la contribuzione I.V.S., restano fermi i criteri
     stabiliti nella delibera consiliare n. 149 del 4 luglio 1980 (in "Atti
     ufficiali", 1980, pag. 1996) ed illustrate nella circolare n. 1775 R.C.V.
(25) Gli importi dovuti a tale titolo saranno evidenziati nella colonna "ONERI
     ACCESSORI" riportata nel frontespizio del blocchetto GA/GC21.
(26) V. "Atti ufficiali", 1957, pag. 417.
(27) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 1427.
(28) S'intende cosi' sciolta la riserva contenuta nella richiamata circolare n.
     1740 R.C.V. del 1980, pag. 2.
(29) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1835.
(30) V. "Atti ufficiali", 1974, pag. 784.
(31) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1717.
(32) V. "Atti ufficiali", 1973, pag. 2485.
                                                      ALLEGATO 1
        ART. 12
(Riscossione dei contributi
dei lavoratori autonomi).
    A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai
sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciai, ai sensi della legge 22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi
sociali di malattia e maternita' nonche' quelli previsti all'articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente
postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    I versamenti sono effettuati a scadenza trimestrali entro il giorno 25 del
mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i
contributi.
    Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e riscosso, con apposito
bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si
riferisce.
         In fase di prima app,icazione della presente legge il termine entro il
quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale e'
fissato al 25 luglio 1981.
    Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche' a quelli
previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano
l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per
l'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti
lavoratori autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso.
    I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo
compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel
corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie,
nonche' eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli
gia' emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto
nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere
dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei
bollettini.
    In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa
da quella prevista per l'attivita' svolta, i termini prescrizionali per
l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di
pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del
provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione
stessa.
    La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio
1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, e interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di
categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle
Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n.
860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi
ricorsi.
    Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 467, trova
applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti
indicati occupano personale dipendente.
    I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di
cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni della presente
legge.
                                            ALLEGATO 2
(vedi materiale cartaceo)
                                            ALLEGATO 3
MSG N. 9279 del 30.01.81               ORE 11.25 TERMINALE 00FA PAG.01
AI DIRIGENTI LE SEDI
OGGETTO:DPR n. 538 dell'8.7.80 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AZIENDALE-
    In relazione alle perplessita' rilevate circa la individuazione del reddito
d'impresa imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno 1979, per l'applicazione
del contributo aggiuntivo aziendale di cui al 2 comma della norma in oggetto,
ove ricorsa. In particolare, la fattispecie di "impresa familiare" contemplata
dall'art. 230 bis del codice civile, si forniscono le seguenti precisazioni.
    Le imprese familiari conservano la natura d'imprese individuali e,
pertanto, i relativi redditi sono imputati pro-quota ai singoli familiari
dell'imprenditore, a condizione, com'e' noto, che le rispettive quote di
partecipazione agli utili siano state predeterminate con apposito atto pubblico
o con scrittura privata autenticata.
    Pertanto, anche in tali casi, come nel resto gia' evidenziato in via
generale nella circolare n. 668 EAD - n. 1770 R.C.V. - n. 20315 0. del
23.12.80. I soggetti destinatari dell'obbligo del versamento del predetto
contributo sono esclusivamente i titolari delle imprese artigiane o esercenti
attivita'.
    Commerciali, iscritti nei relativi elenchi di categoria.
    Cio' premesso, si fa presente che "il reddito d'impresa imponibile ai fini
IRPEF" sul quale dovra' essere commisurato il contributo in questione, e' il
seguente:
1) "Reddito totale" risultante dal rigo 01 del modello 740/F e quale riportato
   al rigo 26 del quadro N del Mod. 740;
2) "Reddito d'impresa" risultante dal rigo 0 del modello 740/G e quale
   riportato al rigo 27 del suddetto quadro N;
3) "Reddito d'impresa" risultante dal modello 740/G-G1 (imprese con redditi a
   determinazione forfettaria - ricavi non superiori ai 12 milioni nell'anno) e
   quale riportato al rigo 27 del suddetto quadro N;
4) "Reddito totale" (di partecipazione quale socio contitolare) risultante
   dalla somma (solo se positiva) dei dati delle colonne 3 e 4 del modello
   740/H e quale riportato al rigo 28 del suddetto quadro N.
PER IL DIRETTORE GENERALE
     F.TO MEREU
SI PREGA CONFERMARE
                                                 ALLEGATO 4
Procedura per la ricezione e stampa dei modd. GA21 (ART)/GC21 (COMM) a mezzo
sottosistema periferico (area prestazioni) (1)
    La procedura si articola nelle seguenti fasi:
- ricezione da "HOST" (sistema centrale) del file "49" relativo agli artigiani
  e "50" relativo ai commercianti;
- stampa dei modelli, separatamente per ciascun tipo;
- cancellazione del files "49" e "50" dopo che siano esaurite le operazioni di
  stampa.
    Programma utilizzato:
642 - il programma e attivabile solo da operatore 39, salvo che per il display
      della situazione (vedi successivo paragrafo) che puo' essere evidenziato
      da qualsiasi operatore.
      Il programma richiama automaticamente i sottoprogrammi 647-648.
DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE:
1) RICEZIONE DEI DATI.
    In base al msg. del S.E.A.D. che comunica la disponibilita presso il Centro
degli archivi richiamabili dalla periferia al fine di creare i files "49" e/o
"50" l'operatore, attivata la funzione "SYSHOST", utilizzera' l'opzione 1 del
pgm. 642 per la gest. art. e l'opzione 5 per la gestione COMM.
    In tal modo sara' richiamato il programma TP che consente la materiale
trasmissione dei dati dal Centro alla periferia. (Il fine e' ordinato per CAP
e, nell'ambito del CAP, su base alfabetica del TITOLARE d'azienda).
    Quando l'opzione di ricevere viene utilizzata per la prima volta, il
programma comunica il numero totale dei records da ricevere che corrisponde
esattamente al numero dei blocchetti di bollettini da stampare)1).
    Nel caso di interruzione, su richiesta dell'operatore (2) (che viene
soddisfatta a mezzo del gia' noto pgm generalizzato "3" - da MASTER - con il
riferimento al programma 642) oppure per "caduta" del sistema (1) all'atto
della nuova attivazione della ricezione, verra' fornito, invece, all'operatore
il numero residuo di records ancora da ricevere.
    Attivando l'opzione 3 (ART) e 7 (COMM) si evidenziera' il n. dei records
ricevuti, nonche' di quelli stampati e/o cancellati. Pertanto tali opzioni
saranno utilizzate anche in seguito per la verifica delle operazioni di stampa.
2) STAMPA DEI BOLLETTINI.
2.1 - Preliminari.
    E' consigliabile procedere alla stampa dei bolletini allorche' risulti
ultimata la ricezione dei dati dal Centro. E' indispensabile inoltre, che sia
accertato preliminarmente che il gruppo di stampa 16 (per la gestione ART) e 21
(per la gestione COMM) sia libero.
    Poiche' la stampa dei modelli e' praticamente identica per le due gestioni,
occorre porre la massima cura nella scelta del modello da utilizzare con
riferimento alla gestione. Sara' poi necessario curare il perfetto allineamento
orizzontale e verticale facendo coincidere la lettera A oppure C con il
carattere di allineamento 'A' per il mod. GA21 e 'C' per il mod. GC21 stampato
sui modelli in questione.
    Il corretto allineamento e' determinante, oltre che per il rispetto delle
esigenze grafiche, soprattutto per l'ottimale lettura ottica del certificato di
allibramento.
    A tale scopo e' indispensabile inoltre che siano sempre utilizzati nastri
con inchiostratura NERA ADATTA A LETTURA OTTICA e che gli stessi vengano
sostituiti prima del degrado della stampa stessa.
    Infine e' opportuno che si adotti il "test print" - residente sul
sottosistema - per verificare la completezza del "set" di caratteri.
2.2 - Stampa.
                        Opzione 2      (GA 21)
                        Opzione 6      (GC 21)
    Entrambe le opzioni rimandano ad un pannello per la scelta del tipo di
stampa da eseguire.
    Il pannello prevede le seguenti possibilita':
-1- Stampa totale (i bollettini sono ordinati per CAP e, nell'ambito dei CAP,
    per dati anagrafici del titolare di di impresa).
-2- Ristampa modelli dal n. XXXXXX al n. XXXXXXX
Opzione 1: Stampa totale - Viene effettuata per gruppi di 1000 records,
           bloccati ogni 10 records.
    La verifica del regolare andamento della stampa e' rilevabile attraverso
l'opzione di display (opzioni 3 e 7 del pannello iniziale) nonche'
successivamente, dall'esame del modello controllando la regolare sequenza dei
numeri progressivi apposti in alto all'estrema destra (valori da 1 a 99999).
Opzioni 2 e 3: Ristampa. Puo' essere effettuata solo dopo aver eseguito la
stampa totale. Occorrera' fornire al sistema il numero progressivo di ciascun
modello (indicato, come sopra accennato, in alto a destra) per la ristampa di
un singolo documento; oppure, i numeri progressivi iniziale e finale, riferiti
ai documenti da ristampare (1).
3 - CANCELLAZIONE DEI FILES '49' e '50' -
    Esaurite le operazioni concernenti la stampa dei modelli, nonche' quelle di
taglio, spillatura e fascicolazione durante le quali puo' verificarsi di
sovente il deterioramento del documento, si potra' procedere alla cancellazione
dei dati dei files in questione attraverso l'attivazione delle opzioni '4'
(file 49) ed '8' (file 50).
4 - OPERAZIONI ACCESSORIE ALLA STAMPA DEI MODD. GA21/GC21.
    I modelli GA/GC 21 - stampati su sottosistema periferico oppure su
stampante fuori linea MDS (in dotazione solo ad alcune Sedi), dovranno essere
tagliati (a quattro pollici) fascicolati e spillati all'interno del segno di
taglio ed all'esterno della zigrinatura verticale facilmente apeti dal
destinatario.
    Sara' cura dell'ufficio GPA della Sede, seguire che avvengano regolarmente
le operazioni di stampa, fascicolazione ed inoltro dei bollettini agli
interessati. Lo stesso ufficio dopo aver preliminarmente controllato che i
numeri di c/c postale indicati sui bollettini corrispondano a quelli connessi
alla Direzione delle Poste e Telecomunicazioni per ciascun conto (quote fisse
art/quote fisse COMM/ contributi a percentuale ART e COMM) effettuera' un
costante controllo di qualita' sugli elaborati segnalando eventuali anomalie
con tutta urgenza al S.E.A.D. - Segreteria del Prog. AUTONOMI (tel. 5919125).
(1) Le presenti istruzioni sono state gia' fornite alle Sedi con msg. n. 698807
del 2.7.1981
(2) Per verificare la congruita' di tale numero e' opportuno prendere contati
con l'ufficio GPA, utente della procedura.
(3) la trasmissione da HOST a sottosistema e' eseguita per gruppi di 30
records. Pertanto l'interruzione su richiesta sara' soddisfatta per multipli di
30.
(1) In tale ultima ipotesi potra' verficiarsi la duplicazione nella ricezione
per un numero massimo di 29 records.
(1) Le operazioni di stampa o di cancellazione possono essere interrotte su
richiesta dell'operatore ogni 100 records tramite l'attivazione del pgm di
servizio "3".
                                                      ALLEGATO 5
(vedi materiale cartaceo)
                                                      ALLEGATO 6
(vedi materiale cartaceo)
                                                      ALLEGATO 7
                   ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
    Organizzazioni provinciali di carattere generale
 1 - Unione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Agrigento
     Via Picone, 6 - Tel. (0922) 20.631
     Presidente: Sig. Girolamo Giovanni Lattuca
     Direttore: Cav. Rag. Luigi Gibilaro
                                                      92100 AGRIGENTO
 2 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Alessandria
     Via Modena, 29 - Tel. (013) 443.712 - 443.993
     Presidente: M. Cesarino Fissore
     Direttore: Cav. Dott. Aristide Vasone
                                                      15100 ALESSANDRIA
 3 - Unione Sindacati del Commercio e del Turismo della Provincia di Ancona
     Piazza della Repubblica, 1 - Tel. (071) 23.178 - 23.179 - 55.696
     Presidente: Gr. Uff. Bruno Bedetti
     Direttore: Dott. Gianfranco Nobili
                                                      60100 ANCONA
 4 - Associazione Regionale del Commercio e del Turismo della Valle d'Aosta
     P.zza Arco d'Augusto (Pal. Consorzio Agrario) - Tel. (0165) 40.004
     Presidente: Rag. Pierantonio Genestrone
     Direttore: Rag. Emilio Cenghialta
                                                      11100 AOSTA
 5 - Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo
     Via Vitt. Veneto, 33/8 - Tel. (0575) 350.755/6/7/8/9
     Presidente: Comm. Dott. Sabatino Madiai
     Direttore: Dott. Luciano Fanetti
                                                      52100 AREZZO
 6 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Ascoli Piceno
     Via Dino Angelini, 62/A: Tel. (0736) 51.461 - 51.400
     Presidente: Sig. Ennio Gibellieri
     Segretario: Cav. Spartaco Ferranti
                                                      63100 ASCOLI PICENO
 7 - Unione dei Commercianti della Provincia di Asti
     Piazza Astesano, 33 Tel. (0141) 53.040 - 57.781
     Presidente: Cav. Renzo Cuniberti
     Direttore: Rag. Giacino Saluta
                                                      14100 ASTI
 8 - Unione dei Commercianti della Provincia di Alellino
     Via Generale Cascino, 8 - tel. (0825) 36.465
     Presidente: Rag. Luigi De Silva
     Direttore:
                                                      83100 AVELLINO
 9 - Federazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bari
     Corso Cavour, 31 - tel. (090) 216.930/1/2/3
     Telegr.: FEDERCOMMERCIO - 70121 Bari
     Presidente: Comm. Dott. Luigi Farace
     Direttore: Dott. Giuseppe Lovecchio
                                                      70121 BARI
10 - Associazione Provinciale Commercianti - Belluno
     Telegr.: ASCOM - 32100 Belluno
     Presidente: Rag. Carlo Terribile
     Direttore: Dott. Piero Rossi
                                                      32100 BELLUNO
11 - Unione Provinciale del Commercio e del Turismo di Benevento
     Viale dei Rettori, 1 - Tel. (0824) 21.381
     Presidente: Rag. Angelo Villani
     Segretario: Rag. Orazio Stefanucci
                                                      92100 BENEVENTO
12 - Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo
     Via Zilioli, 2 - Tel. (035) 222.220
     Telegr.: ASCOM - 24100 Bergamo
     Presidente: Comm. Per. Agr. Gino Villa
     Direttore: Dott. Luigi Trigona
                                                      24100 BERGAMO
13 - Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici
     della Provincia di Bologna
     Strada Maggiore, 23 - Tel. (051) 238.174 - 231.975
     Telgra.: ASCOM - 40125 Bologna
     Presidente: Avv. Amatore Battaglia
     Direttore: Dott. Alberto Maccaferri
                                                      40125 BOLOGNA
14 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano
     Via della Mostra, 14 - Tel. (0471) 42.340
     Presidente: Comm. Herbert Weis
     Vicepresidente: Comm. Tonino Gozzi
     Direttore: Cav. Dott. Vinicio Figliuoli
                                                      39100 BOLZANO
15 - Associazione Commercianti della Provincia di Brescia
     Via Gramsci, 12 - Tel. (030) 292.181
     Presidente: Gr. Uff. Mario Cavellini
     Direttore. On. Dott. Cesare Allegri
                                                      25100 BRESCIA
16 - Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Brindisi
     Via Indipendenza, 30 - Tel. (0831) 222.938 - 224.187
     Presidente: Dott. Teodoro Malcarne
     Direttore: Sig. Rosario Rinaldi
                                                      72100 BRINDISI
17 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Cagliari
     Piazza del Carmine, 22 - Tel. (070) 657.086 - 635.692
     Presidente: On.le Dott. Raffaele Garzia
     Direttore: Sig. Mario Asuni
                                                      09100 CAGLIARI
18 - Associazione Provinciale dei Commercianti e del Turismo di Caltanissetta
     Via Messima, 69 - Tel. (0934) 21.626
     Presidente: Gr. Uff. Salvatore Sciascia
     Segretario: Sig. Nicodemo Spano'
                                                      93100 CALTANISSETTA
19 - Unione dei Commercianti della provincia di Campobasso
     Via Umberto, 11 - Tel. (0874) 60.383
     Presidente: Comm. Claudio Mario De Camillis
     Direttore: Sig. Franco Tomaro
                                                      86100 CAMPOBASSO
20 - Associazione dei Commercianti della provincia di Caserta
     Corso Trieste, 230 - Tel. (0823) 32.15.63 - 32.15.22 - 32.15.36
     Presidente: Dott. Raffaele Farina
     Responsabile: Dott. Francesco D'Argenzio
                                                      81100 CASERTA
21 - Associazione Commercianti della provincia di Catania
     Via C. Vivante, 1 - Tel. (095) 43.51.33
     Telegr. ASCOM - 95131 Catania
     Presidente: Dott. Nino Panto'
     Segretario Generale: Dott. Piero Agen
                                                      95131 CATANIA
22 - Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Catanzaro
     Centro Mancuso - Via F. Spasari, 3 - Tel. (0961) 22.524 -  41.181 - 44.210
     Telegr. ASCOM - 88100 Catanzaro
     Presidente: Rag. Alfonso Muleo
     Direttore: Dott. Ettore Pignataro
                                                      88100 CATANZARO
23 - Unione dei Commercianti della Provincia di Chieti
     Via Marco Vezio Marcello, 4  - Tel. (0871) 65.772 - 67.594
     Presidente: Cav. Uff. Francesco Smarglassi
     Direttore: Dott. Vincenzo D'Alessandro
                                                      66100 CHIETI
24 - Federazione delle Unioni del Commercio e del Turismo
     della Pronvica di Como
     Via Ballarini, 12  - Tel. (031) 267.545
     Presidente: Comm. Rag. Felice Bernasconi
     Direttore: Dott. Gianni Monetti
                                                      22100 COMO
25 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Caserta
     Via Alimena, 35 - Tel. (0984) 25.863/4
     Telegr.: ASCOM - 87100 Cosenza
     Presidente: Gr. Uff. Franco Passarelli
     Direttore: Sig. Alessandro Petraglia
                                                      87100 COSENZA
26 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona
     Via Manzoni, 2 - Tel. (0372) 21.537 - 29.287
     Presidente: Comm. Rag. Ennio Bazza
     Direttore: f.f. Dott. Luigi Guarnieri
                                                      26100 CREMONA
27 - Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti - Cuneo
     Via Savigliano, 37 - Tel. (0171) 68.995 - 23.00
     Presidente: Cav. Geom. Giovanni Delfino
     Direttore: Rag. Ezio Bonino
                                                      12100 CUNEO
28 - Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani
     della Provincia di Enna
     Piazza Garibaldi (Pal. Cam. Commercio) - Tel. (0935) 21.043
     Telgra.: ASSINDUSTRIA - 94100 Enna
     Presidente: Comm. Prof. Giovanni Rosso
     Segretario f.f.: Sig. Placido Vitale
                                                      94100 ENNA
29 - Associazione Commercianti della Provincia di Ferrara
     Corso Ercole d'Este, 1 - Tel. (0532) 32.141
     Presidente: Comm. Dott. Giacomo Alberto Baruzzi
     Direttore: Comm. Nino Giatti
                                                      44100 FERRARA
30 - Unione del Commercio e del Turismo della Pronvincia di Firenze
     Via Tornabuoni, 16 - Tel. (055) 263.391/2/3/4
     Telegr.: ASCOM - 50123 Firenze - Telex 573.263 ASCOM I
     Presidente: Cav. Uff. Dott. Valentino Giannotti
     Direttore: Dott. Andrea Magnolfi
                                                      50123 FIRENZE
31 - Unione Provinciale del Commercio e del Turismo di Foggia
     Via Arpi, 89, Tel. (0881) 21.735/6 - 26.181
     Presidente: Dott. Alberto Cicolella
     Direttore: Dott. Donato Porreca
                                                      71100 FOGGIA
32 - Unione delle Associazioni del Commercio e dl Turismo
     della Provincia di Forli'
     P.le della Vittoria, 19 - Tel. (0543) 25.477
     Presidente. Cav. M. Bruno Ravaglioli
     Direttore: Cav. M. Luciano Livi
                                                      47100 FORLI'
33 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Frosinone
     Viale Mazzini, 51 - Tel. (0775) 850.014 - 85.72.38
     Presidente: Sig. Mario Papetti
     Direttore f.f.: Vincenzo Giancarli
                                                      03100 FROSINONE
34 - Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Genova
     Via Cesarea, 8 - Tel. (010) 586.141/2/3/4
     Telegr.: ASCOM - 16121 Genova
     Presidente: Comm. Rag. Piero Polastro
     Direttore: Cav. Uff. Dott. Renato Cristina
                                                     16121 GENOVA
35 - Associazione dei Commercianti dell Provincia di Gorizia
     Via IX Agosto, 4 - A - Tel. (0481) 30.181/2
    Presidente: Comm. Rag. Gilberto Barnaba
    Direttore: Dott. Antonio Scarano
                                                     34170 GORIZIA
36 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Grosseto
     Viale Matteotti, 7 - Tel. (0564) 21117
     Presidente: Rag. Giovanni Casini
     Direttore: Rag. Marcello Romani
                                                     58100 GROSSETO
37 - Unione Commercianti della Provincia di Imperia
     Via Matteotti, 132 - Tel. (0183) 27.28.61/2
     Presidente: Comm. Rag. Alfredo Lombardi
     Direttore: Cav. Uff. Rag. Manlio Zaccarini
                                                     18100 IMPERIA
38 - Unione Provinciale Commercianti Alto Molise - Isernia
     Piazza Trento e Trieste, 11 - Tel. (0865) 25.33
     Presidente: Dott. Mario Valente
     Direttore:
                                                     86270 ISERNIA
39 - Unione dei Commercianti e del Turismo della Provincia de L'Aquila
     Via S. Chiara D'Acquili, 23 - Tel. (0862) 20.450
     Presidente: Comm. Orietto Clavario
     Consulente: Cav. Uff. Dott. Prof. Ambrogio Forcucci
                                                     67100 L'AQUILA
40 - Unione dei Commercianti della Provincia di La Spezia
     Via del Carmine, 7 - Tel. (0187) 38.174 - 23.336
     Presidente: Cav. Uff. Rag. Sergio Melley
     Direttore: Sig. Silvano Gerali
                                                     19100 LA SPEZIA
41 - Unione Commercianti della Provincia di Latina
     Via Emanuele Filiberto, 5 - Tel. (0773) 499.201
     Telegr.: ASCOM - 04100 LATINA
     Presidente: Dott. Raffaele Muzio
     Direttore: Sig. Raomano Gnessi
                                                     04100 LATINA
42 - Associazione Commercianti della Provincia di Lecce
     Via Augusto Imperatore, 16 - Tel. (0832) 28.446
    Presidente: Sig. Cesare Rollo
    Direttore:
                                                     73100 LECCE
43 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Livorno
     Via Pieroni, 26 - Tel. (0586) 31.311 - 31.312
     Presidente: Cav. Libero Busoni
     Direttore:
                                                     57100 LIVORNO
44 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Lucca
     Via Fillungo, 121 - Tel. (0583) 44.181 - 44.182
     Presidente: Cav. Uff. Luciano Bianchi
    Segretario: Cav. Uff. Dott, Omero Giovannetti
                                                     55100 LUCCA
45 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Macerata
     Corso Cavour, 40 - Tel (0733) 40.854 - 48.352
     Presidente: Comm. Dott. Ernesto Guizzardi
     Direttore: Cav. Giuseppe Fantoni
                                                     62100 MACERATA
46 - Unione Commercianti e Operatori Turistici della Provincia di Mantova
     Galleria Ferri, 6 - Tel (0376) 32.45.87 - 32.96.26
     Presidente: Rag. Adolfo Bollini
     Direttore: Cav. Giuseppe Fantoni
                                                     46100 MANTOVA
47 - Unione dei Commercianti della Provincia di Massa Carrara
     Via Cavour, 11 (Palazzo Vittadello) - Tel. (0585) 75.549
     Presidente: Cav. Vinicio Cantini
     Direttore. Rag. Dario Cherghi
                                                     54033 CARRARA
48 - Unione Provinciale dei Commercianti di Matera
     Via Lucana, 122 - Tel (0835) 21.16.06 - 22.21.01
     Presidente. Sig. Franco Colonna
     Direttore: Rag. Ernesto Aride Orlando
                                                     75100 MATERA
49 - Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina
     Via Giordano Bruno, 1 (Palazzo Camera Commercianti)
     - Tel. (090) 773975 - 775524 - 773914
     Presidente: Comm. Angelo Trimarchi
     Direttore: Sig. Roberto Corona
                                                     93100 MESSINA
50 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano
     Corso Venezia, 47/49 - Tel. (02) 7750
     Telegr.: ASCOM - 20121 Milano
     Presidente: Cav. Lav. Dott. Giuseppe Orlando
     Segretario Generale: Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci
                                                     20121 MILANO
51 - Associazione Commercianti della Provincia di Modena
     Via Emilia, 73 - Tel. (059) 222.101 - 222.103 - 222.132
     Telegr.: ASCOM - 41100 Modena
     Presidente: Cav. Dott. Carlo Baldoni
     Direttore: Dott. Gianfranco Magnanini
                                                     41100 MODENA
52 - Associazione Generale del Commercio e del Turismo
     della Provincia di Napoli
     Piazza della Carita', 32 - Tel. (081) 315.013 - 320.701
     Telegr.: ASCOM - Piazza della Carita', 32 - 80134 Napoli
     Presidente: Avv. Pasquale Acampora
     Direttore Generale: Comm. Sergio Capece Minutolo
                                                     80134 NAPOLI
53 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Novara
     Largo Costituente, 6/A (Palazzo Orelli) - Tel. (0321) 24.670
     Presidente: Comm. Geom. Guglielmo Guaglio
     Direttore: Sig. Tiziano Passarini
                                                     28100 NOVARA
54 - Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo di Nuoro
     Via Papandrea, 8 - Tel. (0784) 30.470
     Telegr.: ASCOM - 08100 Nuoro
     Presidente: Rag. Sebastiano Rosas
     Segretario f.f.: Sig. Tommaso Granara
                                                     08100 NUORO
55 - Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici della
     Provincia di Oristano
     Piazza Roma (Galleria Porcella) - Tel. (0783) 73.287
     Presidente: Rag. Guido Bertolusso
     Segretario: Dott. Remo Tallu
                                                     09170 ORISTANO
56 - Associazione Commercianti della Provincia di Padova
     Passaggio A. De Gasperi, 3 - Tel. (049) 664.222
     Telegr.: ASCOM - 35100 Padova
     Presidente: Dott. Giuseppe Cardin
     Direttore: Dott. Luigi Vianello
                                                     35100 PADOVA
57 - Federazione Provinciale dei Commercianti di Palermo
     Via Emerico Amari, 11 - Tel. (091) 582.716 - 589.430 - 581.334
     Presidente: Cav. Lav. Avv. Alfredo Spatafora
     Segretario Generale: Dott. Carmelo Miceli
                                                     90139 PALERMO
58 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma
     Via Mazzini, 43 - Tel. (0521) 29.101/2/3
     Telegr.: ASCOM - 43100 Parma
     Presidente: Comm. Gianni Bonetti
     Direttore: Dott. Enrico Gambara
                                                     43100 PARMA
59 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Pavia
     Corso Cavour, 30 - Tel. (0382) 29.316/7/8
     Telegr.: ASCOM - 27100 Pavia
     Presidente: Gr. Uff. Rag. Mario Bottelli
     Direttore: Dott. Almerigo Apollonio
                                                     27100 PAVIA
60 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Perugia
     Via A. Vecchi, 51/L Zona Elce - Tel /075) 45.146
     Presidente: Rag. Giuseppe Paoloni
     Direttore: Dott. Francesco Sacchetti
                                                     06100 PERUGIA
61 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della
     Provincia di Pesaro Urbino
     Via Mastro Giorgio, 12 - Tel. (0721) 31.514 - 67.874
     Presidente: Rag. Dante Musso
     Direttore: Dott. Giovanni Giordano
                                                     61100 PESARO
62 - Unione Commercianti e del Turismo della Provincia di Pescara
     Via Conte di Ruvo - Palazzo Camera di Commercio - Tel. (085) 63.841/2
     Presidente: Comm. Arnaldo Saquella
     Direttore: Cav. Avv. Giuliano De Luca
                                                     65100 PESCARA
63 - Unione dei Commercianti della Provincia di Piacenza
     Via XXIV Maggio, 142 - Tel (0523) - 44.647
     Presidente: Sig. Aldo Rossi
     Direttore: Gr. Uff. Geom. Stefano Luraschi
                                                     29100 PIACENZA
64 - Associazione Commercianti della Provincia di Pisa
     P.zza Vitt. Em. (Pal. degli Affari) - Tel. (050) 25.196/7
     Presidente: Dott. Antonio Gonnelli
     Vice Direttore: Geom. Salvatore D'Agata
                                                     56100 PISA
65 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Pistoia
     Via Curtatone e Montanara, 51 - Tel. (0573) 36.83.52/3/4
     Direttore: Rag. Graziano Chiappelli
                                                     51100 PISTOIA
66 - Associazione del Commercio e Turismo della Provincia di Pordenone
     Via Oberdan, 5/a - Tel. (0434) 208.087
     Presidente: Cav. Uff. Rag. Mario Romanin
     Direttore: Dott. Giampiero Brunello
                                                     33170 PORDENONE
67 - Unione Commercianti della Provincia di Potenza
     C.so XVIII Agosto (Pal. Cam. Commercio) - Tel. (0971) 22.873 - 35.597
     Presidente: Sig. Antonio Lopomo
     Direttore: Sig. Antonio Giacomino
                                                     85100 POTENZA
68 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Ragusa
     Via A. Maiorana (Pal. S:i:p:) - Tel (0932) 22.183 - 22.522
     Presidente: Dott. Bruno Canzonieri
     Direttore: Dott. Ignazio Occhipinti
                                                     97100 RAGUSA
69 - Associazine Provinciale del Commercio e del Turismo di Ravenna
     Via Mazzini, 78 - Tel. (0544) 35.770
     Presidente: Rag. Nerio Gambi
     Direttore: Rag. Ettore Papa
                                                     48100 RAVENNA
70 - Unione Provinciale dei Commercianti di Reggio Calabria
     Via D. Tripepi, 58 - Tel. (0965) 92.133 - 91.543
     Presidente: Dott. Agostino Versace
     Direttore: Dott. Angelo Mileto
                                                     89100 REGGIO CALABRIA
71 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Reggio Emilia
     Via Roma, 11 - Tel. (0522) 30.945
     Presidente: Comm. Prospero Rino Chiacci
     Direttore: Dott. Paolo Ferraboschi
                                                     42100 REGGIO EMILIA
72 - Associazione Commercianti della Provincia di Rieti
     Largo Cairoli, 2 - Tel. (0746) 41.233 - 42.758
     Presidente: Sig. Nicolino Chinzari
     Direttore: Sig. Fernando Provaroni
                                                     02100 RIETI
73 - Unione dei Commercianti di Roma e Provincia
     Via Properzio, 11 - Tel. (06) 35.74
     Presidente: Dott. Luciano Lucci
     Segretario Generale: Rag. Francesco Bonelli
                                                     00193 ROMA
74 - Associazione Provinciale Commercianti di Rovigo
     Corso del Popolo, 117 - Tel. (0425) 21.479
     Telegr.: ASCOM - 45100 Rovigo - Corso del Popolo
     Presidente: Geom. Lucio Rizzi
     Direttore: Dott. Alberto Tosi
                                                     45100 ROVIGO
75 - Associazione Generale del Commercio e del Turismo
     della Provincia di Salerno
     Via Roma, 132 - Tel. (089) 231.645 - 224.056
     Presidente: Comm. Antonio Pastore
     Direttore: Prof. Edmondo Scotti
                                                     84100 SALERNO
76 - Unione Libera Provinciale del Commercio e del Turismo di Sassari
     Via Mercato, 1 - Tel. (079) 230.390 - 234.689 - 225.447
     Telegr.: ASCOM - 07100 Sassari
     Presidente: Dott. Tommaso Fabrizio
     Segretario Generale: Dott. Mario Abbotto
                                                     07100 SASSARI
77 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Savona
     Piazza dei Della Rovere, 1 - A - Tel. (091) 34.342
     Presidente: Comm. Aldo Meinardi
     Direttore: Dott. Umberto di Punzio
                                                     17100 SAVONA
78 - Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo di Siena
     Palazzo Tolomei - Via Termini, 32 - Tel. (0577) 41.536
     Presidente: Cav. Uff. Ermanno Santini
     Direttore:
                                                     53100 SIENA
79 - Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa
     Piazza Duomo, 23 - Tel. (0931) 65.276 - 64.420
     Presidente: Sig. Mario Arcucci
     Segretario: Sig. Alfredo Di Stefano
                                                     96100 SICURACUSA
80 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Sondrio
     Via Carducci, 43/45 - Tel. (0342) 219.644/5/6
     Presidente: Cav. Uff. Geom. Italo Maspes
     Direttore: Cav. Uff. Carlo Giugni
                                                     23100 SONDRIO
81 - Associazione dei Commercianti e Rappresentanti della Provincia di Taranto
     Via XX Settembre, 3 - Tel. (099) 22.025 - 23.193 - 29.911
     Presidente: Sig. Giuseppe Indellicati
     Direttore: Sig. Claudio Cardone
                                                     74100 TARANTO
82 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Teramo
     Via Carlo Forti, 24 - Tel. (0861) 51.336 - 32.12.41
     Presidente: Comm. Rag. Eugenio Squartini
     Consulente: Comm. Rag. Giovanni Luciotti
                                                     64100 TERAMO
83 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Terni
     Largo Villa Glori, 4 - Tel. (0744) 420.144
     Presidente: Rag. Paolo Beltrame
     Direttore: Dott. Tiziano Grosso
                                                     05100 TERNI
84 - Associazione Commercianti della Provincia di Torino
     Via Massena, 20 - Tel. (011) 551.055
     Telegr. : ASCOTO - 10128 Torino
     Presidente: Gr. Uff. Rag. Renzo Gandini
     Direttore: Dott. Giovanni Salerno
                                                     10128 TORINO
85 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Trapani
     Via Barone Sieri Pepoli, 32 - Tel. (0923) 27.233 - 27.498
     Presidnete: Comm. Prof. Leonardo Impellizzeri
     Segr. Generale: Dott. Salvatore Mazzarese
                                                     91100 TRAPANI
86 - Associazione Commercianti della Provincia di Trento
     Piazza Silvio Pellico, 7 - (Pal. ITAS) - Tel. (0461) 982.592 - 982.389
     Telegr. ASCOM - 38100 Trento
     Presidente: Dott. Ivo Perini
     Direttore: Dott. Ivo Rossi
                                                     38100 TRENTO
87 - Unione dei Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso
     S. Nicolo' - Via Turazza 7/A - Tel. (0422) 51.611
     Presidente: Comm. Dott. Gino Fantin
     Direttore: Cav. Uff. Rag. Sergio Bernardi
                                                     31100 TREVISO
88 - Unione dei Commercianti della Provincia di Trieste
     Via S. Nicolo', 7 - Tel. (040) 65.570 - 65.522 - 62.431
     Telegr. : UNCOM - 34121 Trieste
     Presidente: Comm. Giuseppe Dei Rossi
     Segretario: Comm. Geom. Elio Geppi
                                                     34121 TRIESTE
89 - Associazione Commercianti della Provincia di Udine
     Via della Rosta, 8 - Tel. (0432) 23.541/2/3/4
     Presidente: Comm. Dott. Ricciotti Esente
     Direttore: Dott. Giovanni Nistri
                                                     33100 UDINE
90 - Unione delle Associazioni Commericanti della Provincia di Varese
     Via Speroni, 15 - Tel. (0332) 280.478 - 286.414
     Presidente: Comm. Dott. Ambrogio Taborelli
     Direttore: Cav. Uff. Rag. Franco Maestri
                                                     21100 VARESE
91 - Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia
     S. Luca Calle Bembo, 4785 - Tel. (041) 27.157 - 27.784
     Presidente: On. Com. te Massimo Alesi
     Direttore: Dott. Umberto Sichero
                                                     30124 VENEZIA
92 - Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli
     Viale Garibaldi, 57 - Tel. (0161) 64.231 - 64.232
     Presidente: Gr. Uff. Rag. Francesco Levis
     Segretario: Dott. Fernando Lombardi
                                                     13100 VERCELLI
93 - Associazione Commercianti della Provincia di Verona
     Corso Porta Nuova, 4 - Tel. (045) 59.16.88
     Presidente: Comm. Giovanni Azzini
     Direttore: Dott. Alfredo Troisi
                                                     37122 VERONA
94 - Associazione Commercianti - Esercenti e del Turismo della Provincia
     di Vicenza
     Via Carlo Cattaneo, 67 - Tel. (0444) 42.322
     Presidente: Comm. Leone Fantinucci
     Direttore: Comm. Dott. Girolamo Bari
                                                     36100 VICENZA
95 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Viterbo
     Via Igino Garbini, 74/A - Tel. (0761) 34.060
     Presidente: Geom. Alberto Graziotti
     Direttore:
                                                     01100 VITERBO
      ORGANIZZAZIONI MANDAMENTALI DI CARATTERE GENERALE
96 - Associazione Commercianti del Biellese
     Piazza Vittorio Veneto, 14/A - Tel. (015) 355.041
     Presidente: Comm. Fortunio Boraine
     Direttore: Dott. Alberto Zanone
                                                     13051 BIELLA
97 - Unione dei Commercianti di Prato e Mandamento
     Via S. Trinita', 27 - Tel. (0574) 26.247 - 32.249
     Presidnete: Sig. Francesco Panci
     Direttore: Dott. Pietro Vestri
                                                     50047 PRATO
    ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
98 - Associazione Ligure COmmercio Estero (ALCE)
     16124 Genova - Via Cairoli, 11 - Tel. (010)299.631 - 204.447
     Presidente: Comm. Pier Luigi Noberasco
     Segretario: Dott. Domenico Michelotti
99 - Associazione Romana Commercio Estero (ARCE)
     00186 Roma - Via dei Redentoristi, 9 - Tel. (06) 657.190 - 657.158
     Presidente: Gr. Uff. Franco Mancuso
                                                           ALLEGATO 8
SEDI CONFESERCENTI
VALLE D'AOSTA                           LOMBARDIA
CONFESERCENTI PROV.                     CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Via Torino, 7                           V. le Majno, 35
11100 AOSTA                             20122 MILANO
PIEMONTE                                CONFESERCENTI PROV.
CONSIGLIO REGIONALE                     V. le Majno, 35
CONFESERCENTI                           20122 MILANO
Via Cernaia, 40
10122 TORINO                            CONFESERCENTI PROV.
                                        P.le Goisis, 1/C
CONFESERCENTI PROV.                     24100 BERGAMO
Via Cernaia, 40
10122 TORINO                            CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Robbioni, 2
CONFESERCENTI PROV.                     21100 VARESE
Piazza Alfieri, 43
14100 ASTI                              CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Maffi, 1
CONFESERCENTI PROV.                     27100 PAVIA
Via Bergamo, 8
15100 ALESSANDRIA                       CONFESERCENTI PROV.
                                        Via G. Arrivabene, 22
CONFESERCENTI PROV.                     46100 MANTOVA
Viale Garibaldi, 15
13100 VERCELLI                          CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Malta, 12
CONFESERCENTI PROV.                     25100 BRESCIA
Via XX Settembre, 20
28100 NOVARA                            CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Beltrami, 18
                                        26100 CREMONA
VENETO                                  TRENTINO A. ADIGE
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       CONFESERCENTI PROV.
Via A. Costa, 20/A                      Via Belenzani, 6
30171 MESTRE (VE)                       38100 TRENTO
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via A. Costa, 20/A                      Via Genova, 12 (Ponte Roma)
30171 MESTRE (VE)                       39100 BOLZANO
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Barberia, 35                      Largo Cassa Risparmio Palazzo Pobitze, 14
31100 TREVISO                           39012 MERANO
                                        FRIULI VENEZIA GIULIA
CONFESERCENTI PROV.                     CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Via Pescherie Vecchia, 19               Viale Trieste, 176
36100 VICENZA                           33100 UDINE
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Scalzi, 20                          Viale Trieste, 176
37100 VERONA                            33100 UDINE
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Corso Garibaldi, 18                     Piazza del Ponte Rosso, 2 35100 PADOVA
34121 TRIESTE
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Galleria Balotta, 6/B                   Viale Liberta', 2
45100 ROVIGO                            33100 PORDENONE
LIGURIA                                 CONFESERCENTI PROV.
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       c/o Unione Artigiani
Via Caffaro, 3                          Via Verdi, 50
16121 GENOVA                            34074 MONFALCONE
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Caffaro, 3                          Via Sigismondo, 75
16121 GENOVA                            47037 RIMINI (FO)
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Bonfante, 29                        Via G. Bruno, 1 (ex Casa del Pescatore)
18100 IMPERIA                           47042 CESENATICO (FO)
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via G. Brignoni, 3/1                    Piazza Duomo, 9
17100 SAVONA                            49026 IMOLA (BO)
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via F. Rosselli, 64                     Corso Cavour, 37
19100 LA SPEZIA                         41100 MODENA
EMILIA ROMAGNA                          CONFESERCENTI PROV.
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       Via Pomposa, 62
Via S. Vitale, 15                       44100 FERRARA
40125 BOLOGNA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Viale A. Masini, 4/3                    Via De Meis, 10
40126 BOLOGNA                           29100 PIACENZA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via S. Vitale, 9                        Via Galliano, 8
48100 RAVENNA                           42100 REGGIO EMILIA
CONFESERCENTI PROV.
Via E. Dandolo, 26/28
47100 FORLI'
CONFESERCENTI PROV.
Via Roverella, 1
Casella Postale, 166
47023 CESENA
TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       CONFESERCENTI PROV.
Viale dei Mille, 90                     Via del Paradiso, 16
50123 FIRENZE                           53100 SIENA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
50123 FIRENZE                           58100 GROSSETO
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via S. Antonio, 30                      Via Cesare Battisti, 35/A
50047 PRATO (FI)                        56100 PISA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Roma, 20                            Via Tripoli, 3
54033 CARRARA                           51016 MONTECATINI TERME
CONFERSCENTI PROV.                      CONFESERCENTI PROV.
Via Veneto, 5                           Via Zanardelli, 88
52100 AREZZO                            55049 VIAREGGIO
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Piazza Garibaldi (Galleria)             Via Ferrer, 43
54100 MASSA                             57025 PIOMBINO (LI)
CONFESERCENTI PROV.
Piazza della Sapienza, 12
51100 PISTOIA
CONFESERCENTI PROV.
Via A. Mordini, 88
55100 LUCCA
CONFESERCENTI PROV.
Via Grande, 155
57100 LIVORNO
MARCHE                                  UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Via Giannelli, 22                       Via Oberdan, 56
60100 ANCONA                            06100 PERUGIA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Giannelli, 22                       Via Oberdan, 56
60100 ANCONA                            06100 PERUGIA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via L. Mercantini, 26                   P. del Mercato Nuovo, 16
63100 ASCOLI PICENO                     05100 TERNI
CONFERSERCENTI PROV.                    CAMPANIA
Via Cristoforo Colombo, 95              CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
63039 S. BENEDETTO DEL TRONTO           Piazza Garibaldi, 3
                                        80142 NAPOLI
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Morbiducci, 8                       Piazza Garibaldi, 3
62100 MACERATA                          80142 NAPOLI
CONFERSERCENTI PROV.                    CONFESERCENTI PROV.
Viale Fiume, 105                        Piazza Matteotti, 3
61100 PESARO                            84100 SALERNO
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Mazzini, 33                         Via Roma, 158
61029 URBINO                            81100 CASERTA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV. c/o CNA
Via R. Tombolini, 61                    Via Matteotti, 22
63017 PORTO SAN GIORGIO                 83100 AVELLINO
LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Via Messina, 19
00198 ROMA
CONFESERCENTI PROV.
Via Messina, 19
00198 ROMA
CONFESERCENTI PROV.
Piazza Caduti, 16
01100 VITERBO
CONFESERCENTI PROV.
Via Eroi del Lavoro, 12
04100 LATINA
CONFESERCENTI PROV.
Via Cesare Battisti, 52
03100 FROSINONE
ABRUZZI
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       CONFESERCENTI PROV.
Via Gobetti, 1                          Via Arniense, 55
65100 PESCARA                           66100 CHIETI
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Via Gobetti, 1                          Via Delfino, 16
65100 PESCARA                           64100 TERAMO
CONFESERCENTI PROV.
Via delle Grazie, 15
67100 L'AQUILA
CONFESERCENTI PROV.
Corso della Liberta', 24
67051 AVEZZANO
BASILICATA                              CALABRIA
CONFESERCENTI PROV.                     CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Corso XVIII Agosto, 6/B                 Via T. Gulli, 6
85100 POTENZA                           98100 REGGIO CALABRIA
CONFERSERCENTI PROV.                    CONFESERCENTI PROV.
Via Torraca, 5                          Via T. Gulli, 6
75100 MATERA                            98100 REGGIO CALABRIA
MOLISE                                  CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Monte Grappa, 16/G
CONFESERCENTI PROV.                     87100 COSENZA
Via Isernia, 19
86100 CAMPOBASSO
PUGLIE
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI
Via Principe Amedeo, 25
70122 BARI
CONFESERCENTI PROV.
Via Principe Amedeo, 25
70122 BARI
CONFESERCENTI PROV.
Via Braico, 13
72100 BRINDISI
CONFESERCENTI PROV.
Viale Marconi, 53
73100 LECCE
CONFESERCENTI PROV.
Via Duca di Genova, 76
74100 TARANTO
CONFESERCENTI PROV.
Viale Colobo, 35
71100 FOGGIA
SICILIA
CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI       CONFESERCENTI PROV.
Via Stabile, 27                         Piazza Francesco Crispo, 14
90139 PALERMO                           90125 MARSALA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV. c/o CNA
Via Stabile, 27                         Piazza Pancali, 9
90139 PALERMO                           96100 SIRACUSA
CONFESERCENTI PROV.                     CONFESERCENTI PROV.
Piazza Cavallotti                       Via Roma, 41
98100 MESSIMA                           96100 SIRACUSA
CONFESERCENTI PROV.                     SARDEGNA
Via Castrogiovanni, 4
93100 CALTANISSETTA                     CONFESERCENTI PROV.
                                        Via Maddalena, 28
CONFESERCENTI PROV.                     09100 CAGLIARI
Via Musumeci, 129
95125 CATANIA
CONFESERCENTI PROV.
Via Atenea, 23
92100 AGRIGENTO
CONFESERCENTI PROV.
Piazza Italia
Via Franchi, 5
91100 TRAPANI
CONFESERCENTI PROV.
Via Roma, 36
94100 ENNA
CONFESERCENTI PROV.
Via Ecce Homo, 153
97100 RAGUSA
                                                              ALLEGATO 9
(vedi materiale cartaceo)