900206 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA n.1780 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI n. 695 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n. 10748 SERVIZIO BILANCI n. 249 E. P. C. n.1086 Circolare n. 149 Ai Dirigenti Centrali e Periferici e, per conoscenza Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti di Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge n. 155 del 23 aprile 1981, art. 12 Gestione Artigiani e Commercianti; nuovo sistema di riscossione contributi a mezzo bollettini di c/c postale. Variazione al piano dei conti. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA n.1780 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI n. 695 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n. 10748 SERVIZIO BILANCI n. 249 E. P. C. n.1086 Roma, 8 luglio 1981 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Circolare n. 149 e, per conoscenza Ai Consiglieri di Amministrazione All. 9 Ai Presidenti di Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Legge n. 155 del 23 aprile 1981, art. 12 Gestione Artigiani e Commercianti; nuovo sistema di riscossione contributi a mezzo bollettini di c/c postale. Variazione al piano dei conti. Con l'art. 12 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 (v. allegato 1), pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981, viene disciplinato ex novo il sistema di riscossione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali. Viene altresi' integrata la normativa esistente riguardo a taluni istituti e situazioni prima non compiutamente disciplinati. Gli obiettivi fondamentali conseguiti con la norma in esame sono: I. - l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 1981, del sistema di riscossione a mezzo di bollettini di conto corrente postale di tutta la contribuzione dovuta all'INPS dai lavoratori in esame; II. - l'estensione alla contribuzione sociale di malattia delle norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie per la contribuzione I.V.S.; III. - la disciplina del contenzioso relativo alla contribuzione di malattia secondo le norme e le procedure vigenti per i ricorsi in materia di contributi I.V.S.; IV. - la neutralizzazione del periodo di iscrizione in una Gestione diversa da quella di appartenenza, ai fini del computo dei termini prescrizionali previsti per il recupero dei contributi dovuti in relazione all'effettiva qualifica professionale del lavoratore autonomo; V. - la determinazine in 5 anni dei termini di prescrizione per il recupero di tutti i contributi dovuti all'I. N. P. S. degli artigiani e commercianti; VI - l'esenzione ex tunc dei titolari d'impresa artigiana e commerciale, senza lavoratori dipendenti, dall'obbligo della presentazione delle denunce di cui all'art. 2 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352 (1), convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 467 (2). In merito a quanto precede vengono fornite le prime istruzioni per l'applicazione della norma in esame. I RISCOSSIONE A MEZZO BOLLETTINI DI C/C Il nuovo provvedimento non ha modificato le norme in vigore per l'individuazione dei soggetti obbligati. Pertanto, l'emissione dei bollettini avra come destinatari i soggetti che, in base alle delibere delle competenti Commissioni provinciali, avranno ottenuto il riconoscimento della qualifica artigiana o commerciale, e specificatamente, i titolari d'impresa, tenuti, come e noto, ad adempiere agli obblighi contributivi per loro stessi e per i familiari coadiutori (artt. 2 legge n.463/1959 (3) e 10 legge n. 613/1966 (4). Ai titolari d'impresa sara' inviato, a cura delle Sedi, un blocchetto contenente 5 bollettini di c/c postale (modd. GA21 per gli artigiani e modd. GC21 per i commercianti). Di tali bollettini, i primi quattro, prestampati anche nell'importo, devono essere utilizzati per il versamento dei contriubti dovuti in misura fissa (3) e, cioe: - contributi per l'assicurazine I.V.S.; - contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori; - contributi per l'assistenza sanitaria di cui al 1 comma dell'art. 1 ed all'art. 2 del DPR n. 538/1980 (6); - contributi per la corresponsione dell'assegno di natalita (7); - eventuali quote associative dovute dai titolari di impresa aderenti ad Associazioni che, in base a specifica convenzione, hanno affidato all'Istituto l'esazione delle quote stesse, ai sensi della legge n. 311/1973 (8). Con gli stessi bollettini saranno riscossi anche i contributi eventualmente dovuti, ai titoli sopra indicati, relativi ad anni pregressi, salvo quanto appresso precisato circa i contributi per l'assistenza sanitaria e di natalita' a conguaglio dell'anno 1980. Il 5 bollettino e' riservato al versamento del contriubto aggiuntivo aziendale (2 comma dell'art. 1 del citato DPR n. 538/1980), autodeterminato dal titolare, in relazione al reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF, conseguito nell'anno precedente (9); pertanto, il bollettino stesso non viene prestampato nella parte relativa all'importo. Per effetto dell'art. 9 del DL nl 245 del 28 maggio 1981, tale contributo, a partire dall'anno 1981, e' dovuto in misura pari al 2% del reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente, senza limiti di massimale. Per il versamento del contributo aggiuntivo aziendale, eventualmente dovuto per anni pregressi, il S.E.A.D. provvedera', invece, direttamente, per ciascun anno di competenza dei contributi stessi, all'emissione di appositi bollettini (mod. GA22 e GC22), ovviamente non compilati nella parte relativa all'importo da versare, e recanti l'indicazione dell'aliquota e dell'anno in cui e stato prodotto il reddito sul quale il tiolare dovra calcolare il contributo di cui trattasi. Il versamento dei bollettini dovra', di regola, essere effettuato presso gli Uffici postali. Non puo tuttavia essere preclusa agli interessati la facolta' di effettuare i versamenti presso gli Istituti di credito autorizzati. 1. - Scadenze dei versamenti. I versamenti relativi alla contribuzione dovuta in misura fissa dovranno essere effettuati, come indicato su ciascun bollettino, a scadenze trimestrali, entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale la contribuzione stessa si riferisce. Il 4 comma dell'art. 12 in esame prevede, poi, esplicitamente, l'abbinamento, in fase di prima applicazione, delle prime due scadenze; pertanto, i contributi relativi all'anno 1981 saranno riscossi per il 50% del carico annuale alla scadenza del 25 luglio 1981, mentre il restante 50% sara' riscosso alle scadenze del 25 ottobre successivo e del 25 gennaio 1982. Il versamento del contributo aggiuntivo aziendale dovra', invece, essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno cui esso si riferisce. 2. - Stampa dei bollettini di Mod. GA/GC. 21. Ciascuna sede provinciale o zonale avra' in carico i soggetti contribuenti di propria pertinenza territoriale (10) con l'avvertenza che: - per le sedi zonali con competenza su parte del territorio del Comune capoluogo e su Comuni "extraurbani", il carico riguardera i soli residenti in questi ultimi Comuni; - per le Sedi zonali con competenza limitata al territoro del Comune capoluogo, il carico resta affidato alle rispettive Sedi provinciali. Cio premesso la stampa dei bollettini GA e GC 21 verra effettuata a cura delle Sedi. Per altro, il S.E.A.D. fornira direttamente alle Sedi provviste di sistemi MDS (11), i supporti magnetici per la stampa fuori linea (in "SPOOL") dei moduli in questione anche per le altre province, secondo gli accordi intervenuti in proposito con i Dirigenti le Sedi regionali nella riunione del 10 giugno 1981. Per tutte le altre Sedi, verra' reso disponibile, su sottosistema periferico, uno schedario dal quale si potranno desumere tutti i dati occorrenti per la stampa dei bollettini. Per l'attivazione e l'utilizzazione di detti programmi di stampa, si rimanda alle allegate norme operative (v. allegato 4). Ciascuna Sede provinciale potra' avere indicazioni sulla quantita' di bollettini da stampare, consultando, su terminale in linea 3270, la situazione di archivio mediante la transazione STAT, AC, indicazione della Sede. I modelli GA/GC 21 saranno fornite dalle aziende tipografiche alle Sedi regionali, che provvederanno alla distribuzione alle Sedi interessate, in proporzione ai rispettivi fabbisogni di stampa. 3. - Invio dei blocchetti agli interessati. Effettuata la stampa, i blocchetti di mod. GA21 e GC21 dovranno essere fascicolati, evitando con cura, che la spillatura invada la zona riservata alle "code - line" e curando che il taglio della banda di trascinamento coincida con "i segni di taglio" indicate nella testata del modulo; in tal modo, il blocchetto, dopo la fascicolazione, avra' la spillatura all'interno dei "segni di taglio". Per quanto la concerne gli indirizzi cui le Sedi dovranno spedire i bollettini, si fa presente che il Servizio E.A.D. ha provveduto ad aggiornare gli indirizzi memorizzati nei propri archivi, sia in base ai dati contenuti nei supporti magnetici nei propri archivi, sia in base ai dati contenuti nei supporti magnetici che talune Sedi hanno potuto avere dalle Esattorie, sia alle variazioni risultanti dall'elaborazione delle cartoline di richiesta dei redditi IRPEF 1979 (modd. GA740 e GC740), sia alle consuete comunicazioni effettuate a mezzo modelli di rettifica (GA11 e GC11). Non di meno, e' prevedibile che vengano restituiti alle Sedi, per mancato recapito, sia i bollettini di cui sopra, sia quelli spediti direttamente dal S.E.A.D. (Modd. GA/GC22 e GA/GC80), di cui si dira' in seguito. In tale ipotesi, le Sedi, effettuati, se possibile, gli accertamenti del caso per il reperimento degli indirizzi esatti, conserveranno in ordine alfabetico generale i blocchetti non recapitati per consegnarli agli interessati che ne facessero successivamente richiesta, rettificando, con l'occasione, l'indirizzo. 4. - Descrizione dei bollettini Modd. GA e GC 21. I bollettini in questione sono corredati da un prospetto esplicativo sul quale vengono stampati nell'ordine: - l'indicazione della Sede che ha in carico il soggetto titolare dell'impresa (v. precedente punto 2); - il codice di impresa: a partire dall'1 gennaio 1981, tale codice sostituisce il codice contribuente ed e costituito da un numero progressivo (8 cifre) di cui la prima cifra (1 o 2) contraddistingue, rispettivamente, la gestione ART e COMM; tale numero e' integrato dal codice Sede (2 cifre) e dal codice Comune (3 cifre); - il numero progressivo di stampa dei blocchetti (12); - nel riquadro sottostante su ciascuna riga: l'anno cui si riferiscono i contributi; l'importo totale dei contributi I.V.S., per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per l'assistenza sanitaria e di natalita', dovuti in misura fissa per il numero dei soggetti indicati nelle rispettive colonne; l'importo degli oneri accessori (interesse di mora o sanzioni civili) dovuti sui contributi precedenti e calcolati secondo i criteri di cui al successivo paragrafo II; l'importo dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposite convenzioni con l'Istituto (v. successivo paragrafo VIII); - l'importo totale e, in corrispondenza ad esso, nelle apposite caselle, la misura delle quattro rate, i cui importi sono generalmente uguali. E' tuttavia prevista la possibilita' che siano indicati importi diversi per la 1 e 2 e, rispettivamente, la 3 e la 4 rata, nel caso in cui vengano effettuate piu' emissioni nel corso dell'anno, con conseguente diversa distribuzione, sulle rate stesse del carico contributivo; - l'aliquota in base alla quale il titolare di azienda deve calcolare sul reddito IRPEF, relativo all'anno pure indicato, il contributo aggiuntivo aziendale per l'assistenza sanitaria. Sul retro del prospetto in questione e' predisposto un talloncino per le eventuali rettifiche di indirizzo comunicate dagli interessati, rettifiche che le Sedi trasmetteranno al S.E.A.D. a mezzo della consueta procedura GA11 e GC11. Sui singoli bollettini vengono stampati: - il n. di conto corrente postale (per le Sedi zonali con competenza territoriale esclusivamente urbana, al momento, viene autorizzato il c/c della Sede provinciale, in relazione a quanto detto al punto 2 circa l'attribuzione del carico dei soggetti assicurati); - una serie di dati in codice costituiti nell'ordine: importo della rata (7 cifre), codice Sede (4 cifre), codice identificativo di ogni singola emissione di bollettini (4 cifre), codice dell'impresa (8 cifre), n. progressivo della rata (1 cifra), controcodice di controllo (3 cifre); naturalmente, nel quinto bollettino, nella serie in parola non figura l'importo (vedi allegato 5); - la data di scadenza del versamento e, per il solo 5 bollettino, l'aliquota e l'indicazione dell'anno cui si riferisce il reddito imponibile; - nella sezione "certificato di addebitamento", oltre ai dati anagrafici del titolare, il codice identificativo dell'impresa, quello dell'emissione del blocchetto, nonche' il codice della rata cui si riferisce il bollettino stesso. In sede di prima emissione, il bollettino relativo alla prima rata sara obliterato, per effetto dell'abbinamento delle prime due rate. 5. - Recupero contribuzione aggiuntiva aziendale pregressa per l'assistenza sanitaria (modelli GA/GC22). Come gia' accennato, i bollettini in epigrafe devono essere utilizzati per il versamento del contributo aggiuntivo aziendale (2 comma dell'art. 1 del DPR n. 538) relativo ad anni pregressi. Si rammenta, al riguardo, che il contributo in questione decorre: - dall'anno in cui l'attivita' dell'impresa e' stata denunciata o accertata d'ufficio, sempreche' l'attivita' stessa abbia avuto inizio in anni antecedenti; - dall'anno successivo, se detta denuncia o accertamento intervengono nello stesso anno d'inizio dell'attivita'. Cio' per la considerazione che il contributo aggiuntivo aziendale e' dovuto subordinatamente alla produzione di un reddito nell'anno precedente. Poiche', inoltre, detto contributo e' annuale e deve essere versato in unica soluzione, il S.E.A.D. inviera' direttamente agli interessati tanti bollettini singoli quanti sono gli anni pregressi antecedenti l'emissione dei modd. GA/GC21. Il versamento dei bollettini di cui sopra dovra' essere effettuato entro l'unica scadenza indicata sugli stessi. In fase di prima attuazione del nuovo sistema di versamento, il modello GA/GC22 verra' emesso per la riscossione del contributo aggiuntivo aziendale relativo al solo anno 1980, determinato in base all'applicazione della percentuale dell'1,50% sul reddito di impresa prodotto nel 1979, nei limiti del massimale di L. 20.000.000. In relazione alla particolare situazione che si e verificata in tale anno, e di cui si dira' nel punto seguente, il modulo relativo all'anno stesso presenta caratteristiche specifiche che vengono appresso illustrate. 6. - Riscossione dei contributi per l'assistenza sanitaria e di natalita' per l'anno 1980 (13). Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 33/1980 (14), i contributi di cui sopra sono stati importi nei ruoli esattoriali, emessi nell'anno 1980, sulla base delle tabelle e dei criteri impositivi seguiti dalle Casse mutue di categoria per l'anno 1979. Intervenuto, successivamente, il DPR n. 538/1980, e stata effettuata, come e noto, la rilevazione dei redditi IRPEF '79, mediante l'invio agli interessti di apposite cartoline (modd. GA/GC740) (15), al fine di determinare, per ciascuna azienda, l'importo del contributo dovuto per l'anno 1980, in base alle disposizioni di cui al 1 e al 2 comma dell'art. 1 del D. P. R. citato. Per i titolari d'azienda che hanno provveduto a inviare la comunicazione di cui sopra, si e' calcolato il contributo aggiuntivo aziendale e si e' operato il raffronto tra l'ammontare globale del contributo per l'assistenza sanitaria e di natalita' dovuto per l'anno '80 e l'importo gia' posto a ruolo; ne e' derivata, tenuto anche conto delle eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo aziendale, una delle seguenti due situazioni: a) Situazione debitoria del titolare dell'impresa (imposizione a ruolo di un importo inferiore a quello dovuto per le sole quote fisse ovvero imposizione a ruolo di un importo pari o superiore all'ammontare delle quote fisse, ma inferiore a quello delle stesse quote fisse piu' il contributo aggiuntivo aziendale). In tale ipotesi, poiche' sono noti tutti gli elementi che definiscono la posizione contributiva del titolare della azienda, il S.E.A.D. emettera direttamente bollettini prestampati (modd. GA/FC80) anche nell'importo di cui si chiede il conguaglio. Sul frontespizio unito a tali bollettini, vengono riportati: - nel riquadro A, l'ammontare dei contributi in misura fissa (lire 100.000 pro capite) (16), dovuti per il numero di soggetti componenti attivi dell'azienda, che risultano iscritti negli elenghi di categoria in base all'aggiornamento degli archivi magnetici effettuato dal S. E. A. D. alla fine di maggio 1981; - nel riquadro B, l'importo del contributo aggiuntivo aziendale calcolato moltiplicando l'aliquota dell'1,50% per il reddito IRPEF 1979, comunicato con le cartoline GA/GC740, entro il massimale di L. 20 milioni. Nel caso in cui sia stato comunicato un reddito zero, o nel caso in cui il contributo aggiuntivo aziendale non sia dovuto (es. cancellazione intervenuta successivamente all'invio delle cartoline, con "data evento" antecedente l'anno 1979), apparira' la dizione "NON DOVUTO" nell'apposita casella B; - nel quadro C. la somma dei due importi di cui sopra; - nel quadro D, l'importo imposto a ruolo; - nell'ultimo riquadro, il conguaglio da versare. Detto conguaglio sara' versato in tre rate (la 1 e la 2 sono abbinate) con gli appositi bollettini prestampati, entro le scadenze indicate sugli stessi (17). b) Situazione creditoria del titolare d'impresa (imposizione a ruolo di importi superiori a quanto dovuto per quote fisse e per contributo aggiuntivo aziendale determinato in base alla comunicazione del reddito 1979). In tale ipotesi, il S.E.A.D. effettuera' il rimborso - con la consueta procedura degli sgravi - di quanto imposto nei ruoli in eccedenza a quanto effettivamente dovuto. Si rammenta peraltro che nel novembre 1980 sono stati effettuati gli sgravi per le imprese che erano state poste a ruolo per un importo superiore alla somma delle quote fisse piu' l'aliquota massima prevedibile per un reddito di L. 20.000.000. Per i titolari d'azienda che non hanno fornito risposta alla cartolina GA/GC740 o per i quali non e' stata comunque acquisita una dichiarazione di reddito 1979, non si dispone, materialmente degli elementi per la determinazione del contributo aggiuntivo aziendale. Pertanto: - in caso di situazione debitoria del titolare d'azienda, si procedera' all'emissione di un mod. GA/GC80, prestampato nell'importo, per il versamento in tre rate della differenza dovuta per quote fisse, nonche all'emissione di un mod. GA/GC22 per il versamento in unica soluzione del contributo aggiuntivo aziendale che dovra' essere calcolato direttamente dall'interessato (ipotesi indicata sub 1 nel frontespizio del mod. GA/GC22); mod. GA/GC22, con il quale l'interessato versera', sempre in unica soluzione, l'importo del contributo aggiuntivo aziendale, determinato dallo stesso titolare, che detrarra' la somma gia' risultante a suo credito (ipotesi indicata sub 3 nel frontespizio del modulo stesso). Per le ipotesi sopra illustrate (contraddistinte sul frontespizio del mod. GA/GC22 dai nn. 1 e 3) si e' adottata la soluzione di rimettere al contribuente, ancorche' gia' interpellato con la cartolina, l'autodeterminazione del contributo aggiuntivo aziendale per l'anno 1980, anziche' procedere all'addebito della quota massima di L. 300.000. Si e' in tal modo adottata una soluzione che e in linea con le innovazioni introdotte dall'art. 9 del D. L. n. 245 del 28 maggio 1981 - in base al quale dal 1 gennaio 1981, sono soppressi, come si e' detto, i massimali di reddito previsti dal DPR n. 538/1980 - e che non penalizza come omissione di risposta l'eventuale mancata ricezione della cartolina dovuta ad indirizzo errato. Per i titolari d'azienda cui e' stata inviata la cartolina pur essendo nuovi iscritti e, pertanto, non compresi nei ruoli 1980, si procedera' alla emissione di un mod. GA/GC22, predisposto anche nell'importo, qualora i titolari stessi abbiano indicato il reddito 1979 con le cartoline di cui sopra (ipotesi sub 2 del frontespizio del modello in questione). Nel caso, invece, che non si disponga del dato relativo al reddito, si procedera' all'emissione di un mod. GA/GC22, corrispondente all'ipotesi sub 1 del frontespizio. 7. - Supporti cartacei forniti alle Sedi. Ogni anno, in concomitanza con l'emissione dei blocchetti di mod. GA/GC21 saranno fornite alle Sedi le seguenti liste: a) Rubrica dei titolari di impresa cui sono inviati i modd. GA21 e GC21; b) Rubrica dei titolari di impresa cui sono inviati i modd. GA22 e GC22. Le liste di cui al punto a), che sostituiscono le precedenti liste alfanumeriche che venivano trasmesse dal S.E.A.D. a corredo dei ruoli esattoriali, sono predisposte tenendo conto delle nuove esigenze poste dal sistema di riscossione tramite bollettivi di c/c postale, e pertanto: - contengono l'elencazione in ordine alfabetico generale dei titolari di impresa e rispettivi collaboratori in carico a ciascuna Sede provinciale o zonale extraurbana (vedi precedente punto 2); - riportano, quale elemento identificativo dell'azienda, un codice formato da 8 cifre piu' due lettere che costituiscono il codice di controllo, che il S.E.A.D. attribuisce direttamente alle imprese "nuove iscritte", avendo nel contempo provveduto alla rinumerazione delle aziende gia' presenti nell'archivio magnetico. Tale codice sostituisce il "codice di contribuente", che continuera' ad essere riportato, pero', insieme al nuovo numero, sui tabulati di mod. GG08 e GA08 (tabulati delle posizioni contributive aziendali per i commercianti e gli artigiani), nonche sugli estratti TP delle posizioni individuali (18); le Sedi dovranno utilizzare il predetto codice, per ogni segnalazione al S.E.A.D. per la quale era prevista la comunicazione del codice contribuente (ad eccezione delle sengalazioni di nuove iscrizioni d'impresa di cui ai modd. 503/M e B/ORG, che dovranno essere trasmesse senza alcun elemento identificativo dell'azienda, ma con l'indicazione del solo codice esattoriale relativo al Comune sede dell'impresa: 3 cifre); - riportano, per ciascun anno di competenza, gli importi dovuti a titolo di assicurazione I.V.S. e assistenza agli orfani dei lavoratori, oneri accessori I.V.S., assistenza sanitaria (quota fissa piu' natalita') (19), oneri accessori sull'assistenza sanitaria (previsti dalla legge n. 155/1981). Per esigenze di spazio, come peraltro e' chiaramente indicato dalle note apposte in calce alle rubriche, gli importi dovuti per gli anni meno recenti sono sommati insieme; - espongono gli importi eventualmente dovuti a titolo di quote associative e l'anno cui e' riferito il calcolo dell'aliquota sul reddito, da versare con il 5 bollettino contenuto nei blocchetti di mod. GA(GC21. Le liste di cui al punto b) evidenziano: - il tipo (1, 2, 3) di bollettino emesso a seconda che trattasi di una delle tre ipotesi contrassegnate sul frontespizio dello stesso (ricorrendo l'ipotesi 2, viene riportato l'importo prestampato sul bollettino); - il codice identificativo del bollettino, composto da 27 cifre costituite da: importo del contributo (5 zeri), anno cui si riferisce il reddito (2 cifre), indicazione della Sede che ha in carico il bollettino (4 cifre), codice identificativo dell'azienda (8 cifre), controcodici di controllo (3 cifre). Tali dati saranno utilizzati per l'emissione, a richiesta degli interessati, di eventuali duplicati (vedi punto 8); - in calce alla rubrica, il riepilogo dei bollettini emessi. La rubrica in questione riporta per la 1 emissione alcune voci che riflettono la particolare situazione determinatasi per i conguagli 1980 del contributo dell'assistenza sanitaria. In relazione a quanto detto in precedenza circa i conguagli di contribuzione dovuta per l'anno 1980 per l'assistenza sanitaria, saranno fornite alle Sedi apposite rubriche "GA/GC80" contenenti gli stessi elementi riportati sul frontespizio dei bollettini GA/GC80 nonche i relativi riepiloghi. Viene inoltre evidenziata con la dizione "SI" l'avvenuta contemporanea emissione del mod. GA/GC22 per le ipotesi gia' illustrate. 8. - Emissione dei duplicati dei bollettini. Duplicati dei modd. GA/GC21. La procedura prevede la possibilita di duplicare, a richiesta degli interessati, i blocchetti GA/GC21. Allo scopo sara' utilizzta la transazione ATBO, ART, numero progressivo di 8 cifre + CIN ovvero ATBO, COM, numero progressivo di 8 cifre + CIN, desumendo il numero progressivo ed il CIN dalla lista dei modelli di cui trattasi. Anche per la stampa dei duplicati si raccomanda la massima attenzione nell'utilizzo del modello esatto (GA21 per gli artigiani, GC21 per i commercianti) nonche sul preciso posizionamento dello stampato, considerato soprattutto che il certificato d'accreditamento di ciascun bollettino dovra all'atto del rientro, essere sottoposto a lettura ottica. Naturalmente, le Sedi avranno cura di accertare preventivamente se il blocchetto di cui viene richiesto il duplicato sia inserito nell'apposita evidenza dei "non recapitati". Ove si tratti di mancata ricezione causata da indirizzo errato, si provvedera' a segnalare la variazione di indirizzo mediante la consueta procedura che utilizza i modd. GA/GC11. Si sottolinea l'importanza di effettuare tale accertamento ogni volta che se ne presenti l'occasione, in relazione al fatto che un elevato numero di cartoline GA/GC740 non e' stato recapitato per indirizzo errato. Duplicati dei modd. GA22/GC22. Dato il modesto numero di modelli di pertinenza di ciascuna Sede, non si e' ritenuto opportuno predisporre una procedura che ne preveda la ristampa a mezzo di transazione TP. Ove necessario, pertanto, le Sedi, dopo aver accertato che il modello non sia stato restituito dalle Poste, provvederanno ad intestarne uno in bianco (20) utilizzando i dati riportati sulla relativa rubrica ed in particolare dattiloscriveranno sul certificato d'accredito tutti i dati riportati sulla rubrica anzidetta, sotto la voce "cod. identificativo del bollettino". L'esatta trascrizione di tali dati e indispensabile per la corretta successiva acquisizione dei modelli in questione. Duplicati di mod. GA/GC80. Anche per tale modello - la cui funzione si esaurisce con il conguaglio dei contributi per assistenza sanitaria 1980 - non e' prevista una procedura di emissione in linea dei duplicati. Pertanto, le Sedi chiederanno al S.E.A.D. l'emissione dei duplicati (sempre che, al solito, i modelli in questione non risultino restituiti dalle Poste) con apposito elenco che riportera', nell'ordine, il codice dell'azienda ed il cognome e nome del titolare di impresa. Tali elenchi - ovviamente distinti per GA80 e GC80 - dovranno pervenire al progetto Autonomi entro il 15 settembre 1981. 9. - Acquisizione dei bollettini di conto corrente. Nel far riserva di dettagliate istruzioni concernenti la procedura in parola - attualmente in fase di realizzazione - si comunica che, dato l'elevato numero di documenti da acquisire, l'operazione verra' effettuata, per i bollettini integralmente prestampati (anche negli importi), a mezzo di lettori ottici in dotazione alle Sedi. I bollettini per il versamento della contribuzione integrativa da calcolare sui redditi (il 5 bollettino del mod. GA/GC21 nonche' i modd. GA/GC22) saranno letti otticamente limitatamente ai dati prestampati, mentre l'importo sara' digitato dall'operatore adibito all'acquisizione dei dati. II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE SUI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA a) Contribuzione di malattia in misura fissa. Com'e' noto, per le categorie di lavoratori in esame, l'obbligo della contribuzione di malattia sussiste per l'intero anno, anche se l'esercizio dell'attivita' ha interessato solo parzialmente l'anno stesso; esso decorre (v. artt. 4, legge n.1533/1956 (21), e 36 legge n. 1397/1960 (22) dall'anno della notifica o dell'accertamento dell'inizio dell'attivita' e cessa alla fine dell'anno di notifica o d'accertamento della cessazione (23). Ne consegue che il ritardo nella denuncia dell'attivita' non puo', esclusivamente ai fini che qui rilevano ed allo stato della normativa, configurarsi come omissione contributiva. Non ricorrono percio', le condizioni per l'imposizione delle sanzioni civili (24). In relazione alla contribuzione sociale di malattia a quote fisse puo essere, quindi, prevista, nel caso in cui la contribuzione stessa si riferisca ad anni anteriori a quello d'emissione dei bollettini, solo l'irrogazione degli interessi compensativi (25). E' naturalmente diverso il caso in cui si tratti d'omissione contributiva intervenuta alle scadenze previste al 2 comma del citato art. 12. Nella situazione, l'inadempienza, non solo per quanto concerne la contribuzione di malattia ma per tutte le osmme dovute all'INPS, si configura come infrazione che ricade nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 37 della legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, e comporta cosi' l'irrogazione delle sanzioni civili, calcolate al tasso vigente per la generalita' dei datori di lavoro, sull'importo dei contributi omessi o versati in ritardo rispetto alle scadenze di legge. Va rilevato che il nuovo sistema di riscossione dei contributi, che ha eliminato l'intermediazione esattoriale, determinera', naturalmente, l'assunzione di dirette iniziative, anche coattive, peril recupero dei contributi omessi, cosi' come avviene nei confronti dei datori di alvoro inadempienti. Sulla procedura per il recupero dei contributi saranno fornite ulteriori istruzioni. Comunque, le considerazioni svolte circa la decorrenza dell'obbligo contributivo per la malattia costituiscono un ulteriore motivo per sensibilizzare preliminarmente le Commissioni provinciali perche' intensifichino gli accertamente atti ad individuare i soggetti che, pur svolgendo attivita' artigiana o commerciale, ritardino od omettano la presentazione delle denunce di inizio o cessazione di attivita' o di variazione del nucleo aziendale. Infatti, alle iniziative di specifica competenza delle Commissioni stesse ed alla loro attivita' responsabile ed oculata e' preliminarmente condizionata la corretta attuazione della legge, sia per quanto concerne la costituzione dei rapporti assicurativi nelle gestioni speciali, sia per garantire la partecipazione dei soggetti obbligati alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Per gli stessi obiettivi, all'attivita' delle Commissioni dovra' affiancarsi una attenta azione di vigilanza da parte delle Sedi, anche per il tramite dell'Ispettorato del lavoro. Cio', al fine di evitare e reprimere situazioni in cui l'esercizio dell'attivita' venga denunciato dai titolari d'impresa nel momento che puo' loro sembrare piu' opportuno in base a meditati calcoli sui benefici ocnseguibili. b) Contributo aggiuntivo aziendale. Per quanto concerne il contributo aggiuntivo aziendale di cui al 2 comma dell'art. 1 del DPR n. 538/1980 - il cui versamento, come prevede il 3 comma dell'articolo in esame, deve essere effettuato entro il 31 luglio dell'anno cui si riferisce - vanno richiamate le considerazioni svolte rigurado alla decorrenza ed alla cessazione dell'obbligo della contribuzione sociale di malattia in genere. Naturalmente, in situazioni regolari, in cui l'inizio dell'attivita' venga denunciato o accertato entro lo stesso anno, non e' dovuto il contributo aggiuntivo di cui trattasi, data la mancanza del reddito d'impresa cui rapportarlo. Analogamente, quando la cessazione dell'attivita' venga notificata o accertata oltre l'anno successivo a quello dell'evento, il contributo stesso e' dovuto solo fino all'anno successivo. Cio', perche' solo nell'anno in cui e' intervenuta la cessazione di attivita' e' stato prodotto un reddito d'impresa ed in relazione a tale reddito e' determinabile il contributo aggiuntivo aziendale dovuto per l'anno seguente. Ad esempio, il titolare d'impresa che notifichera' nell'anno 1983 la cessazione di attivita' avvenuta nel 1981, sara' tenuto a versare il contributo aggiuntivo solo fino all'anno 1982, calcolato sul reddito del 1981. In caso di omesso versamento alla scadenza del 31 luglio, valgono criteri particolari che osno determinati dalle modalita' stesse di calcolo del contributo da parte dei soggetti obbligati. Questi ultimi, infatti, sono tenuti ad effettuare con il 5 bollettino - come gia' detto in precedenza - una vera e propria autotassazione ed il mancato versamento alla scadenza prevista puo' essere o giustificato dalla mancata produzione di reddito (zero o negativo) per l'anno precedente o determinato da un comportamento omissivo. In ordine a tali situazioni e per verificare, comunque, la congruita' dei versamenti, saranno presi gli opportuni contatti con le Amministrazioni finanziarie competenti. Circa i tempi e le modalita' di effettuazione dei predetti collegamenti, si fa riserva di ulteriori precisazioni. E' chiaro che l'addebito delle eventuali sanzioni civili sul contributo aggiuntivo aziendale potra' essere determinato solo a seguito della cognizione del reddito. III RICORSI Per effetto del rinvio contenuto nel 5 comma dell'articolo in esame alle procedure vigenti per il contenzioso relativo alla contribuzione IVS, resta confermata al Comitato esecutivo la competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione sociale di malattia, prodotti dagli artigiani. Analoga competenza viene attribuita al Comitato di vigilanza preposto alla Gestione speciale dei commercianti, per quanto concerne i ricorsi prodotti dai commercianti stessi. Per quanto riguarda l'istruttoria dei ricorsi, non sembrano necessarie particolari istruzioni, ritenendosi che le impugnative verteranno, in genere, sulla stessa materia che costituiva oggetto di quelle che venivano prodotte avverso i ruoli. IV NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE IN GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DI EFFETTIVA APPARTENENZA Le situazioni che la norma ha inteso disciplinare sono quelle riguardanti i lavoratori autonomi che, in seguito ad una piu' precisa individuazione della natura dell'attivita' esercitata, vengono cancellati dagli elenchi nominativi nei quali erano stti iscritti per essere trasferiti in quelli di altra categoria. In concreto, si ha riguardo ai casi di erronee iscrizioni dovute all'esercizio, da parte degli interessati, di piu' attivita' di natura diversa ed alla successiva determinazione dell'attivita' prevalente; di erronee iscrizioni dovute alla natura stessa dell'attivita', estrinsecantesi sia nella produzione che nella vendita; di indebite iscrizioni dovute a non esatte valutazioni delle Commizzioni. In tali situazioni, la adozione di provvedimenti di cancellazione con effetto ex tunc dalla gestione non di pertinenza e la conseguente iscrizione nella gestione propria ha finora potuto produrre, come conseguenza, l'annullamento totale dei contributi erroneamente versati ed il recupero dei contributi effettivamente dovuti, solo nei limiti prescrizionali prima vigenti. Per ovviare a tali inconvenienti, gia' in via amministrativa od a seguito di decisione di ricorsi, e' stata consentiva una sanatoria dell'intera contribuzione nel caso di trasferimento nell'ambito delle gestioni ART e COMM, vista l'identita' del contributo (fino al 1978) dovuto alle stesse. Piu' problematica e' apparsa invece la soluzione dei casi in cui si e' trattato di provenienza dalla gestione CD/CM, data la insufficienza del relativo contributo a coprire quanto dovuto ad altra Gestione. Attualmente, per effetto della norma contenuta nel 7 comma dell'articolo 12 della legge in esame ed in relazione alle situazioni che non risultino gia' definite, la sospensione dei termini prescrizionali, per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e quella della relativa decorrenza, consente di regolarizzare le posizioni contributive nella nuova Gestione (con trasferimento dei contributi ed eventuali conguagli) per un periodo certamente piu' ampio di quello consentito dalla precedente normativa. Per quanto superfluo, si rileva che le regolarizzazioni cosi' operate non potranno comunque retroagire a data anteriore a quella di istituzione della Gestione di appartenenza, ne' potranno tornare utili ai fini del conseguimento delle pensioni con i requisiti ridotti previsti dai regimi transitori. A tal fine, le leggi istitutive richiedono, infatti, il requisito essenziale della continuita' dell'iscrizione negli elenchi o nei ruoli di categoria, requisito che non risulta evidentemente soddisfatto nelle situazioni ipotizzate per le quali la nuova norma consente la sanatoria delle posizioni contributive, ma non modifica la decorrenza dell'iscrizione con la qualifica effettivamente posseduta dal lavoratore. V TERMINI PRESCRIZIONALI PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI IVS E MALATTIA Per effetto dell'ultimo comma della norma in esame, risultano modificati gli artt. 4, 8 comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, 11, 5 comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 e 14 del DPR 18 marzo 1957, n. 266 (26) e vengono elevati a 5 anni i termini entro i quali e' consentito il recupero dei contributi dovuti alle Gestioni speciali ART e COMM nonche' dei contributi di malattia dovuti dagli artigiani. Per quanto riguarda la contribuzione di malattia dovuta dagli esercenti attivita' commerciali, la norma ha sostanzialmente confermato i criteri seguiti dalle Casse mutue nel computo dei termini prescrizionali, criteri che, all'epoca, in mancanza di una norma specifica, facevano riferimento - su conforme parere ministeriale - all'istituto della crescrizione quinquennale di cui al punto 4 dell'art. 2948 cod. civ. Il termine di 5 anni e', quindi, unico per tutti i tipi di contributo, compreso quello aggiuntivo aziendale di cui al DPR n. 528/1980, in relazione al quale la prescrizione potra', peraltro, subire ulteriori sospensioni connesse all'eventuale instaurazione di procedure di acccertamento circa il reddito imponibile IRPEF da parte dell'amministrazione finanziaria. Non essendo, comunque, imminente la necessita' di approfondire il problema sotto l'aspetto da ultimo considerato, si ritiene utile limitare l'esame agli effetti della nuova norma che, per sua esplicita estensione, si applica anche alle prescrizioni in corso alla data del 12 maggio 1981. Ne consegue che, per la prima volta, in attuazione della nuova legge, i termini prescrizionali si compiranno: - il 18 novembre 1983 per i contributi IVS/COMM dell'anno 1978; - il 18 aprile 1984 per i contributi IVS/ART dell'anno 1978; - il 18 aprile 1986 per i contributi di malattia ART dell'anno 1980; - il 18 novembre 1981 per i contributi di malattia COMM dell'anno 1976. Come si vede, le date di cui sopra sono state determinate applicando il nuovo termine del quinquennio alla data dell'ultima rata del ruolo in cui i contributi relativi agli anni pregressi avrebbero dovuto essere riscossi. Tale operazione e' stata riferita, naturalmente, ai contributi per i quali non era gia' trascroso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 155/1981 il termine della prescrizione triennale prima vigente. I contributi IVS relativi al primo semestre 1981, per effetto dell'abbinamento delle rate, si prescriveranno il 25 luglio 1986. Relativamente ai contributi di malattia, che sono dovuti invece, come si e' detto, in misura annuale, non frazionabile, la prescrizione per la competenza 1981, si compira' il 25 gennaio 1987 per quelli in misura fissa, e il 31 luglio 1986 per quelli a percentuale. Particolari aspetti concernenti la prescrizione Con circolare n. 1740 R.C.V. del 21 maggio 1980 (27), punto 1), sono stati dettati alcuni criteri in materia di prescrizione, conformi alla delibera del Consiglio d'amministrazione n. 143/1978. Nel rilevare che tale delibera, rigurdo al carattere inderogabile della prescrizione - indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata - e' stata successivamente confermata dal Consiglio stesso (28), va precisato che i criteri ivi dettati risultano adesso parzialmente modificati dalla nuova norma. Quest'ultima dispone, infatti, che la prescrizione e' interrotta anche dalla domande d'iscrizione rivolte dai titolari di impresa alle Commissioni. Il riconoscimento di tale efficacia agli atti rivolti alle Commissioni era, com'e' noto, gia' contenuto nella delibera consiliare, ma era subordinato all'intervenuto riconoscimento della qualifica di debitore al proponente. In pratica, non la prima domanda d'iscrizione, ma una successiva (quella, ad es. intesa a regolarizzare un periodo pregresso o ad iscrivere un coadiuvante) avrebbe potuto interrompere la prescrizione. L'8 comma dell'art. 12 attribuisce, invece, tale potesta' al lavoratore titolare d'impresa, prima ancora che egli abbia ottenuto l'attribuzione formale della qualifica. Al riguardo, si tiene a precisare che la norma stessa non ha inteso, in sostanza, modificare il principio generale secondo cui l'atto interruttivo deve provenire dal debitore (riconoscimento del debito) od a lui essere diretto (messa in mora da parte dell'Istituto), ma conferire valore ricognitivo anticipato (e condizionato, ovviametne, alla decisione positiva della Commissione) alla domanda d'iscrizione. E' ovvio che, se tale domanda ha valor di riconoscimento del debito, in seguito l'Istituto puo, a sua volta, validamente interrompere i termini nei confronti di colui che si sia dichiarato debitore. Si coglie, inoltre, l'occasione per chiarire, anche in relazione a quanto specificato al punto 1), nota 5, della suddetta circolare n. 1740 R.C.V., che puo riconoscersi valore interruttivo della prescrizione anche alla domanda di riconoscimento della qualifica di titolare d'impresa presentata dagli eredi di titolare mai iscritto negli elenchi (coniuge superstite, discendenti, altri eredi). VI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 467 Per effetto di quanto disposto al penultimo comma dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e' superato, com'e' evidente, ogni dubbio interpretativo in ordine all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del DL 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467. Si intendono, pertanto, superare le istruzioni impartite in materia al punto 2) della circolare n. 50968 R.C. e V. - n. 666 G.S. - n. 12465 O. - n. 536 D.S.E.A.D. - n. 153 I.B. del 3 ottobre 1978 (29). VII RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE INDEBITE E INESIGIBILI ART. E COMM. GIA' ISCRITTE A RUOLO a) Sgravi per indebito. Si fa seguito al Messaggio TP n. 7192 del 3 giugno 1981, per precisare ulteriormente l'iter procedurale che le Sedi debbono seguire per l'effettuazione materiale degli sgravi per indebito per i quali questa Direzione generale - S.E.A.D. - ha gia' predisposto o deve predisporre gli elenchi e relativi buoni meccanizzati. Le Sedi stesse, non appena ricevuti gli elenchi di sgravio ed i relativi buoni - il tutto in duplice copia - provvederanno ad inviare gli elenchi alle Esattorie, dopo aver effettuato i controlli con gli eventuali sgravi predisposti manualmente, al fine di operare i necessari depennamenti dagli elemchi e le rettifiche ai buoni (v. in proposito, per gli esercenti attivita' commerciali, il punto 4 della circolare n. 1356 C. e V. - n. 200 DSEAD del 28 marzo 1974 (30). L'acquisizione del materiale in parola consente, infatti, agli Esattori di imputare esattamente i rimborsi alle partite interessate, nonche' di effettuare le operazioni IVA (v. punto 1 della circolare n. 1655 C. e V. - n. 534 DSEAD - n. 137 I. B. del 16 settembre 1978 (31). I buoni dovranno essere, invece, inviati ai Ricevitori con nota esplicativa con la quale, oltre a farsi cenno della nuova procedura, si chiarira' che la somma oggetto di rimborso sara' pari al totale dei contributi - al netto, ovviamente, degli aggi e dell'IVA, relativa sia all'aggio esattoriale che ricevitoriale - e che tale osmma sara' versata mediante accredito sul c/c bancario indicato da ciascun Ricevitore. Ai Ricevitori stessi dovra' inoltre raccomandarsi di ripartire le somme tra le Esattorie con la massima tempestivita', per consentire agli Esattori la disponibilita' degli importi da rimborsare ai contribuenti, e di restituire alle Sedi i buoni di sgravio, una volta che abbiano provveduto all'accredito delle somme agli Esattori. Le Sedi dovranno soprassedere all'invio delle cartoline di avviso ai contribuenti destinatari del rimborso sino a quando non avranno avuto notizia dai Ricevitori del predetto accredito; a tal fine sara' necessario prendere accordi con i Ricevitori stessi. Riguardo ai successivi adempimenti a carico degli Esattori, si conferma la validita' del disposto di cui all'art. 16 del DPR 29 settembre 1973, n. 603 (32), a proposito dei termini e delle modalita' di restituzione alle Sedi degli elenchi di sgravio, debitamente quietanzati, recanti le annotazioni del caso, nonche l'ammontare sia degli sgravi eseguiti dagli Esattori che di quelli rimasti ineseguiti. Ovviamente, insieme ai predetti elenchi, dovranno essere restituite le somme anticipate dall'istituto relativamente agli sgravi ineseguiti. Infine, per quanto concerne le modalita' di recupero, a favore dell'Istituto, dell'importo IVA sugli agi esattoriali e ricevitoriali, si fa presente che il totale dell'importo stesso riguardante la parte di spettanza sia degli Esattori che del Ricevitore provinciale, quale e' evidenziato sul buono di sgravio, dovra' essere detratto direttamente, a cura delle Sedi dalla cifra da accreditare. b) Rimborsi per inesigibilita'. Procedura analoga a quella prevista in relazione agli sgravi di quote contributive indebite relative agli artigiani e commercianti, potra' essere adottata anche per i rimborsi di quote inesigibili. A tale proposito, le Sedi concorderanno direttamente con le Esattorie e Ricevitorie interessate le modalita' per il versamento del relativo importo che dovra' essere effettuato con il mezzo ritenuto piu' idoneo. Resta fermo, ovviamente, che le Sedi medesime, prima di procedere alla liquidazione dei predetti rimborsi, dovranno effettuare i consueti controlli ed adempimenti illustrati nelle circolari finora emanate in materia. Ai fini del recupero dell'IVA da parte dell'Istituto, l'importo relativo a detta imposta applicata sull'aggio di spettanza degli Esattori e dei Ricevitori provinciali, dovra' essere portato in detrazione direttamente dal totale della cifra da rimborsare, in analogia a quanto gia' previsto con la circolare n. 1655 C. e V. del 16 settembre 1978, pag. 3. VIII RISCOSSIONE DI QUOTE ASSOCIATIVE Con deliberazione del 12 giugno 1981, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha autorizzato l'effettuazione del servizio di riscossione delle quote associative, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Tale servizio e' stato richiesto dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo (Confcommercio) e dalla Confederazione Italiana Esercenti Attivita' Commerciali e Turistiche (Confesercenti), con le quali, pertanto, sono stati sottoscritti atti convenzionali - di cui si fa riserva di trasmettere i testi integrali formalizzati - che sostanzialmente prevedono quanto segue: - il contributo associativo annuale, stabilito dalle predette Confederazioni in misura unica e indifferenziata in tutto il territorio nazionale (per l'anno in corso e' stato fissato nella misura di 36.000 lire) verra' versato dagli esercenti attivita' commerciali aderenti alle Confederazioni stesse, a mezzo di bollettini di conto corrente postale, di cui al precitato art. 12 della legge n. 155/1981, con i quali i medesimi commercianti dovranno versare la contribuzioni obbligatoria IVS, malattia e natalita' in misura fissa; - l'identificazione di detti titolari di azienda commerciale avverra' mediante elenchi, suddivisi per provincia e per Co,une sede dell'azienda, forniti rispettivamente dalla Confcommercio e dalla Confesercenti; - l'INPS tratterra', in sede di rendicontazione annuale, a titolo di rimborso spese, il 3% dell'ammontare dei contributi associativi riscossi, salva la facolta', per le parti contraenti, di chiedere la revisione di tale percentuale nei tempi e nei modi prestabiliti; - a termini di convenzione, all'istituto non fa carico alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi, ne' derivano responsabilita' verso terzi dall'applicazione degli atti convenzionali; - le convenzioni sono valide fino al 31 dicembre 1981 e saranno tacitamente rinnovate, salvo disdetta delle parti. In particolare, l'art. 5 degli atti convenzionali stabilisce che, trimestralmente, le Unita' periferiche dell'INPS, entro il giorno 5 del mese successivo al termine di legge per il versamento della contribuzione obbligatoria, corrisponderanno, a titolo di acconto, a ciascuna Confederazione, una somma pari al 22% dell'importo complessivo delle rispettive quote associative poste in riscossione in ogni anno, determinato - in via presuntiva - sulla base della misura del contributo associativo stabilito da ciascuna Confederazione e del numero degli associati di ogni provincia, comunicati per l'anno medesimo all'INPS. L'importo dell'acconto verra' versato a favore della Confcommercio e delle Associazioni provinciali a carattere intercategoriale, secondo le misure annualmente deliberate dalla Confcommercio e comunicate all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce il contributo associativo. Tuttavia, la convenzione con la COnfcommercio prevede che, in sede di prima applicazione, il versamento dell'acconto relativo ai primi due trimestri del 1981, da effettuare entro il 5 agosto 1981, sia pari al 44% delle quote associative poste in riscossione nello stesso anno. Inoltre, su espressa richiesta della Confcommercio, il versamento degli acconti afferenti l'intero anno 1981 dovra' essere eseguito da ciascuna Sede provinciale e zonale che ha in carico i destinatari dei bolletini di conto corrente (v. punto 2 del par. I), unicamente alla Confcommercio, sul c/c bancario CONFCOMMERCIO/CONTRIN ROMA - BNL Via Bissolati, 2, n. 206080; la corrispondenza diretta alla Confederazione va indirizzata a: CONFCOMMERCIO - Piazza Belli, 2 - casella postale n. 5082 - Roma Ostiense. Per opportuna informazione, si precisa che il numero di codice fiscale della COnfcommercio e' 80041130586. Ai fini della corrispondenza con le Organizzazioni provinciali a carattere intercategoriale aderenti alla Confcommerico, si trasmette (v. allegato 7,) l'elenco delle stesse, con i relativi indirizzi. Anche la convenzione con la Confesercenti prevede che, in sede di prima applicazione, il versamento dell'acconto relativo ai primi due trimestri del 1981, da effettuare entro il 5 agosto 1981, sia pari al 44% delle quote associative poste in riscossione nello stesso anno. Il versamento degli acconti a favore della Confesercenti, afferenti l'anno 1981, dovra' essere eseguito da ciascuna Sede provinciale e zonale che ha in carico i destinatari dei bollettini di conto corrente (v. punto 2 del par. I), sul conto corrente bancario: CONFESERCENTI - BNA Piazza Indipendenza, Ag. n. 6, numero 9051/P; la corrispondenza diretta alla COnfesercenti va indirizzata CONFESERCENTI Direzione Nazionale - Via Messina, 19 - Roma 00198. Per opportuna informazione, si precisa che il nuemro di codice fiscale della COnfesercenti e' 80186510584. Ai fini della corrispondenza con le Organizzazioni provinciali aderenti alla Confesercenti, si trasmette (v. allegato 8) l'elenco delle stesse con i relativi indirizzi. I dati per la determinazione dei singoli acconti saranno rilevati dal tabulato fornito dal SEAD contenente, tra l'altro, l'ammontare delle quote associative postein riscossione nell'anno. I versamenti in parola saranno contabilizzati, secondo le vigenti procedure contabili, a debito dei seguenti conti di nuova istituzione (v. allegato 9): G.P.A. 11/85 per i versamenti di acconti effettuati a favore della CONFCOMMERCIO; G.P.A. 11/90 per i versamenti di acconti effettuati a favore della CONFESERCENTI. Per quanto concerne gli ulteriori admepimenti contabili e le modalita' circa la rendicontazione annuale, i conguagli, la liquidazione delle spese e l'IVA, si fa riserva di istruzioni. IX ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini delle esigenze contabili e di bilancio, la nuova procedura prevede un sistema di rilevazione per l'accertamento del carico contributivo per gestione, afferente ciascuna Sede, relativamente ad ogni anno di competenza. Allo scopo, il SEAD fornira' alle Sedi un tabulato contenente la specificazione dei contributi e degli oneri accessori di competenza dell'anno. Per le modalita' di assunzioni in carico, si fa riserva di istruzioni, che saranno fornite insieme a quelle concernenti le operazioni di acquisizioni dei bollettini. In merito alla contabilizzazione dei versamenti effettuati, si precisa che le Sedi, al ricevimento della contabile di accredito con allegati i bollettini di c/c, compresi quelli emessi da altre Sedi e pervenuti tramite il circuito bancario, dopo aver espletati gli adempimenti previsti dalla procedura dei flussi finanziari (imputazione con causale RVE 04 al conto GPA 54/50), provvederanno ad eseguire, utilizzando il quadro B del mod. SC7/24, l'operazione di storno dal predetto conto di imputazione provvisoria ai seguenti conti di nuova istituzione (v. allegato 9): G.P.A. 52/76 per i contributi in misura fissa versati dagli Artigiani, da ripartire; G.P.A. 52/77 per i contributi in misura fissa versati dagli esercenti attivita' commerciale, da ripartire; G.M.R. 52/58 per i contributi sociali di malattia a percentuale sul reddito d'impresa, versati dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciale da ripartire; ed eventualmente ad altri conti per versamenti di altra natura che erroneamente fossero stati effettuati; in tal caso, dovranno essere predisposti i relativi documenti di analisi secondo le attuali norme. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1277. (2) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1464. (3) V. "Atti ufficiali", 1959, pag. 655. (4) V. "Atti ufficiali", 1966, pag. 461. (5) Per la misura di detti contributi V.ALL. n. 2. (6) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 2364. (7) V. nota a pag. 1 della circolare n. 668 E.A.D. - n. 1770 R.C.V. - n. 20315/0 del 23 dicembre 1980, in "Atti ufficiali", 1980, pag. 3326 (8) V. "Atti ufficiali", 1973, pag. 1357. (9) Circa l'individuazione del reddito d'impresa su cui calcolare il contributo aggiuntivo, si fa richiamo alla citata circolare del 23 dicembre 1980 ed al MSG integrativo n. 9279 del 30 gennaio 1980 che si allega (vedi all. n. 3). (10) Ovviamente, il decentramento delle posizioni ART. e COMM. alle Sedi zonali verra' effettuato soltanto per le Sedi che hanno gia' effettuato e comunicato al S.E.A.D. in scorporo dei relativi archivi della Sede provinciale. (11) Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino. (12) Tale numero, riportato in alto a destra, e' stato apposto per faciliare il controllo sulla regolare completa stampa e spedizione di ciascun bollettino. (13) Lo schema della procedura per i conguagli '80 e' illustrato nell'allegato n. 6. (14) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284. (15) V. Circolare n. 668 E.A.D.- n. 1770 R.C.V. - n. 20315/0 del 23 dicembre 1980 gia' citato. (16) Piu' il contributo di natalita'. (17) Non si procedera' alla rateizzazione qualora la somma richiesta a conguaglio risulti inferiore a L. 10.000. (18) Cio' al fine di facilitare alle Sedi il raccordo fra il nuovo numero di posizione e il descritto codice di contribuente. (19) Sono riportate anche le imposizioni desunte dai modd. GA/GC99 di recupero dei contributi per assistenza sanitaria relativi ad anni antecedenti al 1980. (20) A tale uopo sara' inviato a ciascuna Sede un congruo modd. GA/GC22 in bianco. (21) V. "Atti ufficiali", 1957, pag. 39. (22) V. "Atti ufficiali", 1960, pag. 957. (23) V. Circolare n. 1765 R.C.V. - n. 641 E.A.D. del 3 ottobre 1980 in "Atti ufficiali", 1980, pag. 2585. (24) Per quanto concerne la contribuzione I.V.S., restano fermi i criteri stabiliti nella delibera consiliare n. 149 del 4 luglio 1980 (in "Atti ufficiali", 1980, pag. 1996) ed illustrate nella circolare n. 1775 R.C.V. (25) Gli importi dovuti a tale titolo saranno evidenziati nella colonna "ONERI ACCESSORI" riportata nel frontespizio del blocchetto GA/GC21. (26) V. "Atti ufficiali", 1957, pag. 417. (27) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 1427. (28) S'intende cosi' sciolta la riserva contenuta nella richiamata circolare n. 1740 R.C.V. del 1980, pag. 2. (29) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1835. (30) V. "Atti ufficiali", 1974, pag. 784. (31) V. "Atti ufficiali", 1978, pag. 1717. (32) V. "Atti ufficiali", 1973, pag. 2485. ALLEGATO 1 ART. 12 (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi). A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciai, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternita' nonche' quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I versamenti sono effettuati a scadenza trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce. In fase di prima app,icazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale e' fissato al 25 luglio 1981. Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche' a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso. I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonche' eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli gia' emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini. In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attivita' svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa. La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi. Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente. I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni della presente legge. ALLEGATO 2 (vedi materiale cartaceo) ALLEGATO 3 MSG N. 9279 del 30.01.81 ORE 11.25 TERMINALE 00FA PAG.01 AI DIRIGENTI LE SEDI OGGETTO:DPR n. 538 dell'8.7.80 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AZIENDALE- In relazione alle perplessita' rilevate circa la individuazione del reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno 1979, per l'applicazione del contributo aggiuntivo aziendale di cui al 2 comma della norma in oggetto, ove ricorsa. In particolare, la fattispecie di "impresa familiare" contemplata dall'art. 230 bis del codice civile, si forniscono le seguenti precisazioni. Le imprese familiari conservano la natura d'imprese individuali e, pertanto, i relativi redditi sono imputati pro-quota ai singoli familiari dell'imprenditore, a condizione, com'e' noto, che le rispettive quote di partecipazione agli utili siano state predeterminate con apposito atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Pertanto, anche in tali casi, come nel resto gia' evidenziato in via generale nella circolare n. 668 EAD - n. 1770 R.C.V. - n. 20315 0. del 23.12.80. I soggetti destinatari dell'obbligo del versamento del predetto contributo sono esclusivamente i titolari delle imprese artigiane o esercenti attivita'. Commerciali, iscritti nei relativi elenchi di categoria. Cio' premesso, si fa presente che "il reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF" sul quale dovra' essere commisurato il contributo in questione, e' il seguente: 1) "Reddito totale" risultante dal rigo 01 del modello 740/F e quale riportato al rigo 26 del quadro N del Mod. 740; 2) "Reddito d'impresa" risultante dal rigo 0 del modello 740/G e quale riportato al rigo 27 del suddetto quadro N; 3) "Reddito d'impresa" risultante dal modello 740/G-G1 (imprese con redditi a determinazione forfettaria - ricavi non superiori ai 12 milioni nell'anno) e quale riportato al rigo 27 del suddetto quadro N; 4) "Reddito totale" (di partecipazione quale socio contitolare) risultante dalla somma (solo se positiva) dei dati delle colonne 3 e 4 del modello 740/H e quale riportato al rigo 28 del suddetto quadro N. PER IL DIRETTORE GENERALE F.TO MEREU SI PREGA CONFERMARE ALLEGATO 4 Procedura per la ricezione e stampa dei modd. GA21 (ART)/GC21 (COMM) a mezzo sottosistema periferico (area prestazioni) (1) La procedura si articola nelle seguenti fasi: - ricezione da "HOST" (sistema centrale) del file "49" relativo agli artigiani e "50" relativo ai commercianti; - stampa dei modelli, separatamente per ciascun tipo; - cancellazione del files "49" e "50" dopo che siano esaurite le operazioni di stampa. Programma utilizzato: 642 - il programma e attivabile solo da operatore 39, salvo che per il display della situazione (vedi successivo paragrafo) che puo' essere evidenziato da qualsiasi operatore. Il programma richiama automaticamente i sottoprogrammi 647-648. DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE: 1) RICEZIONE DEI DATI. In base al msg. del S.E.A.D. che comunica la disponibilita presso il Centro degli archivi richiamabili dalla periferia al fine di creare i files "49" e/o "50" l'operatore, attivata la funzione "SYSHOST", utilizzera' l'opzione 1 del pgm. 642 per la gest. art. e l'opzione 5 per la gestione COMM. In tal modo sara' richiamato il programma TP che consente la materiale trasmissione dei dati dal Centro alla periferia. (Il fine e' ordinato per CAP e, nell'ambito del CAP, su base alfabetica del TITOLARE d'azienda). Quando l'opzione di ricevere viene utilizzata per la prima volta, il programma comunica il numero totale dei records da ricevere che corrisponde esattamente al numero dei blocchetti di bollettini da stampare)1). Nel caso di interruzione, su richiesta dell'operatore (2) (che viene soddisfatta a mezzo del gia' noto pgm generalizzato "3" - da MASTER - con il riferimento al programma 642) oppure per "caduta" del sistema (1) all'atto della nuova attivazione della ricezione, verra' fornito, invece, all'operatore il numero residuo di records ancora da ricevere. Attivando l'opzione 3 (ART) e 7 (COMM) si evidenziera' il n. dei records ricevuti, nonche' di quelli stampati e/o cancellati. Pertanto tali opzioni saranno utilizzate anche in seguito per la verifica delle operazioni di stampa. 2) STAMPA DEI BOLLETTINI. 2.1 - Preliminari. E' consigliabile procedere alla stampa dei bolletini allorche' risulti ultimata la ricezione dei dati dal Centro. E' indispensabile inoltre, che sia accertato preliminarmente che il gruppo di stampa 16 (per la gestione ART) e 21 (per la gestione COMM) sia libero. Poiche' la stampa dei modelli e' praticamente identica per le due gestioni, occorre porre la massima cura nella scelta del modello da utilizzare con riferimento alla gestione. Sara' poi necessario curare il perfetto allineamento orizzontale e verticale facendo coincidere la lettera A oppure C con il carattere di allineamento 'A' per il mod. GA21 e 'C' per il mod. GC21 stampato sui modelli in questione. Il corretto allineamento e' determinante, oltre che per il rispetto delle esigenze grafiche, soprattutto per l'ottimale lettura ottica del certificato di allibramento. A tale scopo e' indispensabile inoltre che siano sempre utilizzati nastri con inchiostratura NERA ADATTA A LETTURA OTTICA e che gli stessi vengano sostituiti prima del degrado della stampa stessa. Infine e' opportuno che si adotti il "test print" - residente sul sottosistema - per verificare la completezza del "set" di caratteri. 2.2 - Stampa. Opzione 2 (GA 21) Opzione 6 (GC 21) Entrambe le opzioni rimandano ad un pannello per la scelta del tipo di stampa da eseguire. Il pannello prevede le seguenti possibilita': -1- Stampa totale (i bollettini sono ordinati per CAP e, nell'ambito dei CAP, per dati anagrafici del titolare di di impresa). -2- Ristampa modelli dal n. XXXXXX al n. XXXXXXX Opzione 1: Stampa totale - Viene effettuata per gruppi di 1000 records, bloccati ogni 10 records. La verifica del regolare andamento della stampa e' rilevabile attraverso l'opzione di display (opzioni 3 e 7 del pannello iniziale) nonche' successivamente, dall'esame del modello controllando la regolare sequenza dei numeri progressivi apposti in alto all'estrema destra (valori da 1 a 99999). Opzioni 2 e 3: Ristampa. Puo' essere effettuata solo dopo aver eseguito la stampa totale. Occorrera' fornire al sistema il numero progressivo di ciascun modello (indicato, come sopra accennato, in alto a destra) per la ristampa di un singolo documento; oppure, i numeri progressivi iniziale e finale, riferiti ai documenti da ristampare (1). 3 - CANCELLAZIONE DEI FILES '49' e '50' - Esaurite le operazioni concernenti la stampa dei modelli, nonche' quelle di taglio, spillatura e fascicolazione durante le quali puo' verificarsi di sovente il deterioramento del documento, si potra' procedere alla cancellazione dei dati dei files in questione attraverso l'attivazione delle opzioni '4' (file 49) ed '8' (file 50). 4 - OPERAZIONI ACCESSORIE ALLA STAMPA DEI MODD. GA21/GC21. I modelli GA/GC 21 - stampati su sottosistema periferico oppure su stampante fuori linea MDS (in dotazione solo ad alcune Sedi), dovranno essere tagliati (a quattro pollici) fascicolati e spillati all'interno del segno di taglio ed all'esterno della zigrinatura verticale facilmente apeti dal destinatario. Sara' cura dell'ufficio GPA della Sede, seguire che avvengano regolarmente le operazioni di stampa, fascicolazione ed inoltro dei bollettini agli interessati. Lo stesso ufficio dopo aver preliminarmente controllato che i numeri di c/c postale indicati sui bollettini corrispondano a quelli connessi alla Direzione delle Poste e Telecomunicazioni per ciascun conto (quote fisse art/quote fisse COMM/ contributi a percentuale ART e COMM) effettuera' un costante controllo di qualita' sugli elaborati segnalando eventuali anomalie con tutta urgenza al S.E.A.D. - Segreteria del Prog. AUTONOMI (tel. 5919125). (1) Le presenti istruzioni sono state gia' fornite alle Sedi con msg. n. 698807 del 2.7.1981 (2) Per verificare la congruita' di tale numero e' opportuno prendere contati con l'ufficio GPA, utente della procedura. (3) la trasmissione da HOST a sottosistema e' eseguita per gruppi di 30 records. Pertanto l'interruzione su richiesta sara' soddisfatta per multipli di 30. (1) In tale ultima ipotesi potra' verficiarsi la duplicazione nella ricezione per un numero massimo di 29 records. (1) Le operazioni di stampa o di cancellazione possono essere interrotte su richiesta dell'operatore ogni 100 records tramite l'attivazione del pgm di servizio "3". ALLEGATO 5 (vedi materiale cartaceo) ALLEGATO 6 (vedi materiale cartaceo) ALLEGATO 7 ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI Organizzazioni provinciali di carattere generale 1 - Unione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Agrigento Via Picone, 6 - Tel. (0922) 20.631 Presidente: Sig. Girolamo Giovanni Lattuca Direttore: Cav. Rag. Luigi Gibilaro 92100 AGRIGENTO 2 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Alessandria Via Modena, 29 - Tel. (013) 443.712 - 443.993 Presidente: M. Cesarino Fissore Direttore: Cav. Dott. Aristide Vasone 15100 ALESSANDRIA 3 - Unione Sindacati del Commercio e del Turismo della Provincia di Ancona Piazza della Repubblica, 1 - Tel. (071) 23.178 - 23.179 - 55.696 Presidente: Gr. Uff. Bruno Bedetti Direttore: Dott. Gianfranco Nobili 60100 ANCONA 4 - Associazione Regionale del Commercio e del Turismo della Valle d'Aosta P.zza Arco d'Augusto (Pal. Consorzio Agrario) - Tel. (0165) 40.004 Presidente: Rag. Pierantonio Genestrone Direttore: Rag. Emilio Cenghialta 11100 AOSTA 5 - Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo Via Vitt. Veneto, 33/8 - Tel. (0575) 350.755/6/7/8/9 Presidente: Comm. Dott. Sabatino Madiai Direttore: Dott. Luciano Fanetti 52100 AREZZO 6 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Ascoli Piceno Via Dino Angelini, 62/A: Tel. (0736) 51.461 - 51.400 Presidente: Sig. Ennio Gibellieri Segretario: Cav. Spartaco Ferranti 63100 ASCOLI PICENO 7 - Unione dei Commercianti della Provincia di Asti Piazza Astesano, 33 Tel. (0141) 53.040 - 57.781 Presidente: Cav. Renzo Cuniberti Direttore: Rag. Giacino Saluta 14100 ASTI 8 - Unione dei Commercianti della Provincia di Alellino Via Generale Cascino, 8 - tel. (0825) 36.465 Presidente: Rag. Luigi De Silva Direttore: 83100 AVELLINO 9 - Federazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bari Corso Cavour, 31 - tel. (090) 216.930/1/2/3 Telegr.: FEDERCOMMERCIO - 70121 Bari Presidente: Comm. Dott. Luigi Farace Direttore: Dott. Giuseppe Lovecchio 70121 BARI 10 - Associazione Provinciale Commercianti - Belluno Telegr.: ASCOM - 32100 Belluno Presidente: Rag. Carlo Terribile Direttore: Dott. Piero Rossi 32100 BELLUNO 11 - Unione Provinciale del Commercio e del Turismo di Benevento Viale dei Rettori, 1 - Tel. (0824) 21.381 Presidente: Rag. Angelo Villani Segretario: Rag. Orazio Stefanucci 92100 BENEVENTO 12 - Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo Via Zilioli, 2 - Tel. (035) 222.220 Telegr.: ASCOM - 24100 Bergamo Presidente: Comm. Per. Agr. Gino Villa Direttore: Dott. Luigi Trigona 24100 BERGAMO 13 - Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Bologna Strada Maggiore, 23 - Tel. (051) 238.174 - 231.975 Telgra.: ASCOM - 40125 Bologna Presidente: Avv. Amatore Battaglia Direttore: Dott. Alberto Maccaferri 40125 BOLOGNA 14 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano Via della Mostra, 14 - Tel. (0471) 42.340 Presidente: Comm. Herbert Weis Vicepresidente: Comm. Tonino Gozzi Direttore: Cav. Dott. Vinicio Figliuoli 39100 BOLZANO 15 - Associazione Commercianti della Provincia di Brescia Via Gramsci, 12 - Tel. (030) 292.181 Presidente: Gr. Uff. Mario Cavellini Direttore. On. Dott. Cesare Allegri 25100 BRESCIA 16 - Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Brindisi Via Indipendenza, 30 - Tel. (0831) 222.938 - 224.187 Presidente: Dott. Teodoro Malcarne Direttore: Sig. Rosario Rinaldi 72100 BRINDISI 17 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Cagliari Piazza del Carmine, 22 - Tel. (070) 657.086 - 635.692 Presidente: On.le Dott. Raffaele Garzia Direttore: Sig. Mario Asuni 09100 CAGLIARI 18 - Associazione Provinciale dei Commercianti e del Turismo di Caltanissetta Via Messima, 69 - Tel. (0934) 21.626 Presidente: Gr. Uff. Salvatore Sciascia Segretario: Sig. Nicodemo Spano' 93100 CALTANISSETTA 19 - Unione dei Commercianti della provincia di Campobasso Via Umberto, 11 - Tel. (0874) 60.383 Presidente: Comm. Claudio Mario De Camillis Direttore: Sig. Franco Tomaro 86100 CAMPOBASSO 20 - Associazione dei Commercianti della provincia di Caserta Corso Trieste, 230 - Tel. (0823) 32.15.63 - 32.15.22 - 32.15.36 Presidente: Dott. Raffaele Farina Responsabile: Dott. Francesco D'Argenzio 81100 CASERTA 21 - Associazione Commercianti della provincia di Catania Via C. Vivante, 1 - Tel. (095) 43.51.33 Telegr. ASCOM - 95131 Catania Presidente: Dott. Nino Panto' Segretario Generale: Dott. Piero Agen 95131 CATANIA 22 - Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Catanzaro Centro Mancuso - Via F. Spasari, 3 - Tel. (0961) 22.524 - 41.181 - 44.210 Telegr. ASCOM - 88100 Catanzaro Presidente: Rag. Alfonso Muleo Direttore: Dott. Ettore Pignataro 88100 CATANZARO 23 - Unione dei Commercianti della Provincia di Chieti Via Marco Vezio Marcello, 4 - Tel. (0871) 65.772 - 67.594 Presidente: Cav. Uff. Francesco Smarglassi Direttore: Dott. Vincenzo D'Alessandro 66100 CHIETI 24 - Federazione delle Unioni del Commercio e del Turismo della Pronvica di Como Via Ballarini, 12 - Tel. (031) 267.545 Presidente: Comm. Rag. Felice Bernasconi Direttore: Dott. Gianni Monetti 22100 COMO 25 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Caserta Via Alimena, 35 - Tel. (0984) 25.863/4 Telegr.: ASCOM - 87100 Cosenza Presidente: Gr. Uff. Franco Passarelli Direttore: Sig. Alessandro Petraglia 87100 COSENZA 26 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Cremona Via Manzoni, 2 - Tel. (0372) 21.537 - 29.287 Presidente: Comm. Rag. Ennio Bazza Direttore: f.f. Dott. Luigi Guarnieri 26100 CREMONA 27 - Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti - Cuneo Via Savigliano, 37 - Tel. (0171) 68.995 - 23.00 Presidente: Cav. Geom. Giovanni Delfino Direttore: Rag. Ezio Bonino 12100 CUNEO 28 - Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani della Provincia di Enna Piazza Garibaldi (Pal. Cam. Commercio) - Tel. (0935) 21.043 Telgra.: ASSINDUSTRIA - 94100 Enna Presidente: Comm. Prof. Giovanni Rosso Segretario f.f.: Sig. Placido Vitale 94100 ENNA 29 - Associazione Commercianti della Provincia di Ferrara Corso Ercole d'Este, 1 - Tel. (0532) 32.141 Presidente: Comm. Dott. Giacomo Alberto Baruzzi Direttore: Comm. Nino Giatti 44100 FERRARA 30 - Unione del Commercio e del Turismo della Pronvincia di Firenze Via Tornabuoni, 16 - Tel. (055) 263.391/2/3/4 Telegr.: ASCOM - 50123 Firenze - Telex 573.263 ASCOM I Presidente: Cav. Uff. Dott. Valentino Giannotti Direttore: Dott. Andrea Magnolfi 50123 FIRENZE 31 - Unione Provinciale del Commercio e del Turismo di Foggia Via Arpi, 89, Tel. (0881) 21.735/6 - 26.181 Presidente: Dott. Alberto Cicolella Direttore: Dott. Donato Porreca 71100 FOGGIA 32 - Unione delle Associazioni del Commercio e dl Turismo della Provincia di Forli' P.le della Vittoria, 19 - Tel. (0543) 25.477 Presidente. Cav. M. Bruno Ravaglioli Direttore: Cav. M. Luciano Livi 47100 FORLI' 33 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Frosinone Viale Mazzini, 51 - Tel. (0775) 850.014 - 85.72.38 Presidente: Sig. Mario Papetti Direttore f.f.: Vincenzo Giancarli 03100 FROSINONE 34 - Associazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Genova Via Cesarea, 8 - Tel. (010) 586.141/2/3/4 Telegr.: ASCOM - 16121 Genova Presidente: Comm. Rag. Piero Polastro Direttore: Cav. Uff. Dott. Renato Cristina 16121 GENOVA 35 - Associazione dei Commercianti dell Provincia di Gorizia Via IX Agosto, 4 - A - Tel. (0481) 30.181/2 Presidente: Comm. Rag. Gilberto Barnaba Direttore: Dott. Antonio Scarano 34170 GORIZIA 36 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Grosseto Viale Matteotti, 7 - Tel. (0564) 21117 Presidente: Rag. Giovanni Casini Direttore: Rag. Marcello Romani 58100 GROSSETO 37 - Unione Commercianti della Provincia di Imperia Via Matteotti, 132 - Tel. (0183) 27.28.61/2 Presidente: Comm. Rag. Alfredo Lombardi Direttore: Cav. Uff. Rag. Manlio Zaccarini 18100 IMPERIA 38 - Unione Provinciale Commercianti Alto Molise - Isernia Piazza Trento e Trieste, 11 - Tel. (0865) 25.33 Presidente: Dott. Mario Valente Direttore: 86270 ISERNIA 39 - Unione dei Commercianti e del Turismo della Provincia de L'Aquila Via S. Chiara D'Acquili, 23 - Tel. (0862) 20.450 Presidente: Comm. Orietto Clavario Consulente: Cav. Uff. Dott. Prof. Ambrogio Forcucci 67100 L'AQUILA 40 - Unione dei Commercianti della Provincia di La Spezia Via del Carmine, 7 - Tel. (0187) 38.174 - 23.336 Presidente: Cav. Uff. Rag. Sergio Melley Direttore: Sig. Silvano Gerali 19100 LA SPEZIA 41 - Unione Commercianti della Provincia di Latina Via Emanuele Filiberto, 5 - Tel. (0773) 499.201 Telegr.: ASCOM - 04100 LATINA Presidente: Dott. Raffaele Muzio Direttore: Sig. Raomano Gnessi 04100 LATINA 42 - Associazione Commercianti della Provincia di Lecce Via Augusto Imperatore, 16 - Tel. (0832) 28.446 Presidente: Sig. Cesare Rollo Direttore: 73100 LECCE 43 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Livorno Via Pieroni, 26 - Tel. (0586) 31.311 - 31.312 Presidente: Cav. Libero Busoni Direttore: 57100 LIVORNO 44 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Lucca Via Fillungo, 121 - Tel. (0583) 44.181 - 44.182 Presidente: Cav. Uff. Luciano Bianchi Segretario: Cav. Uff. Dott, Omero Giovannetti 55100 LUCCA 45 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Macerata Corso Cavour, 40 - Tel (0733) 40.854 - 48.352 Presidente: Comm. Dott. Ernesto Guizzardi Direttore: Cav. Giuseppe Fantoni 62100 MACERATA 46 - Unione Commercianti e Operatori Turistici della Provincia di Mantova Galleria Ferri, 6 - Tel (0376) 32.45.87 - 32.96.26 Presidente: Rag. Adolfo Bollini Direttore: Cav. Giuseppe Fantoni 46100 MANTOVA 47 - Unione dei Commercianti della Provincia di Massa Carrara Via Cavour, 11 (Palazzo Vittadello) - Tel. (0585) 75.549 Presidente: Cav. Vinicio Cantini Direttore. Rag. Dario Cherghi 54033 CARRARA 48 - Unione Provinciale dei Commercianti di Matera Via Lucana, 122 - Tel (0835) 21.16.06 - 22.21.01 Presidente. Sig. Franco Colonna Direttore: Rag. Ernesto Aride Orlando 75100 MATERA 49 - Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina Via Giordano Bruno, 1 (Palazzo Camera Commercianti) - Tel. (090) 773975 - 775524 - 773914 Presidente: Comm. Angelo Trimarchi Direttore: Sig. Roberto Corona 93100 MESSINA 50 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano Corso Venezia, 47/49 - Tel. (02) 7750 Telegr.: ASCOM - 20121 Milano Presidente: Cav. Lav. Dott. Giuseppe Orlando Segretario Generale: Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci 20121 MILANO 51 - Associazione Commercianti della Provincia di Modena Via Emilia, 73 - Tel. (059) 222.101 - 222.103 - 222.132 Telegr.: ASCOM - 41100 Modena Presidente: Cav. Dott. Carlo Baldoni Direttore: Dott. Gianfranco Magnanini 41100 MODENA 52 - Associazione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Napoli Piazza della Carita', 32 - Tel. (081) 315.013 - 320.701 Telegr.: ASCOM - Piazza della Carita', 32 - 80134 Napoli Presidente: Avv. Pasquale Acampora Direttore Generale: Comm. Sergio Capece Minutolo 80134 NAPOLI 53 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Novara Largo Costituente, 6/A (Palazzo Orelli) - Tel. (0321) 24.670 Presidente: Comm. Geom. Guglielmo Guaglio Direttore: Sig. Tiziano Passarini 28100 NOVARA 54 - Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo di Nuoro Via Papandrea, 8 - Tel. (0784) 30.470 Telegr.: ASCOM - 08100 Nuoro Presidente: Rag. Sebastiano Rosas Segretario f.f.: Sig. Tommaso Granara 08100 NUORO 55 - Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Oristano Piazza Roma (Galleria Porcella) - Tel. (0783) 73.287 Presidente: Rag. Guido Bertolusso Segretario: Dott. Remo Tallu 09170 ORISTANO 56 - Associazione Commercianti della Provincia di Padova Passaggio A. De Gasperi, 3 - Tel. (049) 664.222 Telegr.: ASCOM - 35100 Padova Presidente: Dott. Giuseppe Cardin Direttore: Dott. Luigi Vianello 35100 PADOVA 57 - Federazione Provinciale dei Commercianti di Palermo Via Emerico Amari, 11 - Tel. (091) 582.716 - 589.430 - 581.334 Presidente: Cav. Lav. Avv. Alfredo Spatafora Segretario Generale: Dott. Carmelo Miceli 90139 PALERMO 58 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma Via Mazzini, 43 - Tel. (0521) 29.101/2/3 Telegr.: ASCOM - 43100 Parma Presidente: Comm. Gianni Bonetti Direttore: Dott. Enrico Gambara 43100 PARMA 59 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Pavia Corso Cavour, 30 - Tel. (0382) 29.316/7/8 Telegr.: ASCOM - 27100 Pavia Presidente: Gr. Uff. Rag. Mario Bottelli Direttore: Dott. Almerigo Apollonio 27100 PAVIA 60 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Perugia Via A. Vecchi, 51/L Zona Elce - Tel /075) 45.146 Presidente: Rag. Giuseppe Paoloni Direttore: Dott. Francesco Sacchetti 06100 PERUGIA 61 - Associazione dei Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro Urbino Via Mastro Giorgio, 12 - Tel. (0721) 31.514 - 67.874 Presidente: Rag. Dante Musso Direttore: Dott. Giovanni Giordano 61100 PESARO 62 - Unione Commercianti e del Turismo della Provincia di Pescara Via Conte di Ruvo - Palazzo Camera di Commercio - Tel. (085) 63.841/2 Presidente: Comm. Arnaldo Saquella Direttore: Cav. Avv. Giuliano De Luca 65100 PESCARA 63 - Unione dei Commercianti della Provincia di Piacenza Via XXIV Maggio, 142 - Tel (0523) - 44.647 Presidente: Sig. Aldo Rossi Direttore: Gr. Uff. Geom. Stefano Luraschi 29100 PIACENZA 64 - Associazione Commercianti della Provincia di Pisa P.zza Vitt. Em. (Pal. degli Affari) - Tel. (050) 25.196/7 Presidente: Dott. Antonio Gonnelli Vice Direttore: Geom. Salvatore D'Agata 56100 PISA 65 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Pistoia Via Curtatone e Montanara, 51 - Tel. (0573) 36.83.52/3/4 Direttore: Rag. Graziano Chiappelli 51100 PISTOIA 66 - Associazione del Commercio e Turismo della Provincia di Pordenone Via Oberdan, 5/a - Tel. (0434) 208.087 Presidente: Cav. Uff. Rag. Mario Romanin Direttore: Dott. Giampiero Brunello 33170 PORDENONE 67 - Unione Commercianti della Provincia di Potenza C.so XVIII Agosto (Pal. Cam. Commercio) - Tel. (0971) 22.873 - 35.597 Presidente: Sig. Antonio Lopomo Direttore: Sig. Antonio Giacomino 85100 POTENZA 68 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Ragusa Via A. Maiorana (Pal. S:i:p:) - Tel (0932) 22.183 - 22.522 Presidente: Dott. Bruno Canzonieri Direttore: Dott. Ignazio Occhipinti 97100 RAGUSA 69 - Associazine Provinciale del Commercio e del Turismo di Ravenna Via Mazzini, 78 - Tel. (0544) 35.770 Presidente: Rag. Nerio Gambi Direttore: Rag. Ettore Papa 48100 RAVENNA 70 - Unione Provinciale dei Commercianti di Reggio Calabria Via D. Tripepi, 58 - Tel. (0965) 92.133 - 91.543 Presidente: Dott. Agostino Versace Direttore: Dott. Angelo Mileto 89100 REGGIO CALABRIA 71 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Reggio Emilia Via Roma, 11 - Tel. (0522) 30.945 Presidente: Comm. Prospero Rino Chiacci Direttore: Dott. Paolo Ferraboschi 42100 REGGIO EMILIA 72 - Associazione Commercianti della Provincia di Rieti Largo Cairoli, 2 - Tel. (0746) 41.233 - 42.758 Presidente: Sig. Nicolino Chinzari Direttore: Sig. Fernando Provaroni 02100 RIETI 73 - Unione dei Commercianti di Roma e Provincia Via Properzio, 11 - Tel. (06) 35.74 Presidente: Dott. Luciano Lucci Segretario Generale: Rag. Francesco Bonelli 00193 ROMA 74 - Associazione Provinciale Commercianti di Rovigo Corso del Popolo, 117 - Tel. (0425) 21.479 Telegr.: ASCOM - 45100 Rovigo - Corso del Popolo Presidente: Geom. Lucio Rizzi Direttore: Dott. Alberto Tosi 45100 ROVIGO 75 - Associazione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Salerno Via Roma, 132 - Tel. (089) 231.645 - 224.056 Presidente: Comm. Antonio Pastore Direttore: Prof. Edmondo Scotti 84100 SALERNO 76 - Unione Libera Provinciale del Commercio e del Turismo di Sassari Via Mercato, 1 - Tel. (079) 230.390 - 234.689 - 225.447 Telegr.: ASCOM - 07100 Sassari Presidente: Dott. Tommaso Fabrizio Segretario Generale: Dott. Mario Abbotto 07100 SASSARI 77 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Savona Piazza dei Della Rovere, 1 - A - Tel. (091) 34.342 Presidente: Comm. Aldo Meinardi Direttore: Dott. Umberto di Punzio 17100 SAVONA 78 - Associazione Provinciale del Commercio e del Turismo di Siena Palazzo Tolomei - Via Termini, 32 - Tel. (0577) 41.536 Presidente: Cav. Uff. Ermanno Santini Direttore: 53100 SIENA 79 - Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa Piazza Duomo, 23 - Tel. (0931) 65.276 - 64.420 Presidente: Sig. Mario Arcucci Segretario: Sig. Alfredo Di Stefano 96100 SICURACUSA 80 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Sondrio Via Carducci, 43/45 - Tel. (0342) 219.644/5/6 Presidente: Cav. Uff. Geom. Italo Maspes Direttore: Cav. Uff. Carlo Giugni 23100 SONDRIO 81 - Associazione dei Commercianti e Rappresentanti della Provincia di Taranto Via XX Settembre, 3 - Tel. (099) 22.025 - 23.193 - 29.911 Presidente: Sig. Giuseppe Indellicati Direttore: Sig. Claudio Cardone 74100 TARANTO 82 - Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Teramo Via Carlo Forti, 24 - Tel. (0861) 51.336 - 32.12.41 Presidente: Comm. Rag. Eugenio Squartini Consulente: Comm. Rag. Giovanni Luciotti 64100 TERAMO 83 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Terni Largo Villa Glori, 4 - Tel. (0744) 420.144 Presidente: Rag. Paolo Beltrame Direttore: Dott. Tiziano Grosso 05100 TERNI 84 - Associazione Commercianti della Provincia di Torino Via Massena, 20 - Tel. (011) 551.055 Telegr. : ASCOTO - 10128 Torino Presidente: Gr. Uff. Rag. Renzo Gandini Direttore: Dott. Giovanni Salerno 10128 TORINO 85 - Associazione Provinciale dei Commercianti di Trapani Via Barone Sieri Pepoli, 32 - Tel. (0923) 27.233 - 27.498 Presidnete: Comm. Prof. Leonardo Impellizzeri Segr. Generale: Dott. Salvatore Mazzarese 91100 TRAPANI 86 - Associazione Commercianti della Provincia di Trento Piazza Silvio Pellico, 7 - (Pal. ITAS) - Tel. (0461) 982.592 - 982.389 Telegr. ASCOM - 38100 Trento Presidente: Dott. Ivo Perini Direttore: Dott. Ivo Rossi 38100 TRENTO 87 - Unione dei Commercianti ed Esercenti della Provincia di Treviso S. Nicolo' - Via Turazza 7/A - Tel. (0422) 51.611 Presidente: Comm. Dott. Gino Fantin Direttore: Cav. Uff. Rag. Sergio Bernardi 31100 TREVISO 88 - Unione dei Commercianti della Provincia di Trieste Via S. Nicolo', 7 - Tel. (040) 65.570 - 65.522 - 62.431 Telegr. : UNCOM - 34121 Trieste Presidente: Comm. Giuseppe Dei Rossi Segretario: Comm. Geom. Elio Geppi 34121 TRIESTE 89 - Associazione Commercianti della Provincia di Udine Via della Rosta, 8 - Tel. (0432) 23.541/2/3/4 Presidente: Comm. Dott. Ricciotti Esente Direttore: Dott. Giovanni Nistri 33100 UDINE 90 - Unione delle Associazioni Commericanti della Provincia di Varese Via Speroni, 15 - Tel. (0332) 280.478 - 286.414 Presidente: Comm. Dott. Ambrogio Taborelli Direttore: Cav. Uff. Rag. Franco Maestri 21100 VARESE 91 - Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia S. Luca Calle Bembo, 4785 - Tel. (041) 27.157 - 27.784 Presidente: On. Com. te Massimo Alesi Direttore: Dott. Umberto Sichero 30124 VENEZIA 92 - Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli Viale Garibaldi, 57 - Tel. (0161) 64.231 - 64.232 Presidente: Gr. Uff. Rag. Francesco Levis Segretario: Dott. Fernando Lombardi 13100 VERCELLI 93 - Associazione Commercianti della Provincia di Verona Corso Porta Nuova, 4 - Tel. (045) 59.16.88 Presidente: Comm. Giovanni Azzini Direttore: Dott. Alfredo Troisi 37122 VERONA 94 - Associazione Commercianti - Esercenti e del Turismo della Provincia di Vicenza Via Carlo Cattaneo, 67 - Tel. (0444) 42.322 Presidente: Comm. Leone Fantinucci Direttore: Comm. Dott. Girolamo Bari 36100 VICENZA 95 - Associazione dei Commercianti della Provincia di Viterbo Via Igino Garbini, 74/A - Tel. (0761) 34.060 Presidente: Geom. Alberto Graziotti Direttore: 01100 VITERBO ORGANIZZAZIONI MANDAMENTALI DI CARATTERE GENERALE 96 - Associazione Commercianti del Biellese Piazza Vittorio Veneto, 14/A - Tel. (015) 355.041 Presidente: Comm. Fortunio Boraine Direttore: Dott. Alberto Zanone 13051 BIELLA 97 - Unione dei Commercianti di Prato e Mandamento Via S. Trinita', 27 - Tel. (0574) 26.247 - 32.249 Presidnete: Sig. Francesco Panci Direttore: Dott. Pietro Vestri 50047 PRATO ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 98 - Associazione Ligure COmmercio Estero (ALCE) 16124 Genova - Via Cairoli, 11 - Tel. (010)299.631 - 204.447 Presidente: Comm. Pier Luigi Noberasco Segretario: Dott. Domenico Michelotti 99 - Associazione Romana Commercio Estero (ARCE) 00186 Roma - Via dei Redentoristi, 9 - Tel. (06) 657.190 - 657.158 Presidente: Gr. Uff. Franco Mancuso ALLEGATO 8 SEDI CONFESERCENTI VALLE D'AOSTA LOMBARDIA CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Torino, 7 V. le Majno, 35 11100 AOSTA 20122 MILANO PIEMONTE CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE V. le Majno, 35 CONFESERCENTI 20122 MILANO Via Cernaia, 40 10122 TORINO CONFESERCENTI PROV. P.le Goisis, 1/C CONFESERCENTI PROV. 24100 BERGAMO Via Cernaia, 40 10122 TORINO CONFESERCENTI PROV. Via Robbioni, 2 CONFESERCENTI PROV. 21100 VARESE Piazza Alfieri, 43 14100 ASTI CONFESERCENTI PROV. Via Maffi, 1 CONFESERCENTI PROV. 27100 PAVIA Via Bergamo, 8 15100 ALESSANDRIA CONFESERCENTI PROV. Via G. Arrivabene, 22 CONFESERCENTI PROV. 46100 MANTOVA Viale Garibaldi, 15 13100 VERCELLI CONFESERCENTI PROV. Via Malta, 12 CONFESERCENTI PROV. 25100 BRESCIA Via XX Settembre, 20 28100 NOVARA CONFESERCENTI PROV. Via Beltrami, 18 26100 CREMONA VENETO TRENTINO A. ADIGE CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI CONFESERCENTI PROV. Via A. Costa, 20/A Via Belenzani, 6 30171 MESTRE (VE) 38100 TRENTO CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via A. Costa, 20/A Via Genova, 12 (Ponte Roma) 30171 MESTRE (VE) 39100 BOLZANO CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Barberia, 35 Largo Cassa Risparmio Palazzo Pobitze, 14 31100 TREVISO 39012 MERANO FRIULI VENEZIA GIULIA CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Pescherie Vecchia, 19 Viale Trieste, 176 36100 VICENZA 33100 UDINE CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Scalzi, 20 Viale Trieste, 176 37100 VERONA 33100 UDINE CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Corso Garibaldi, 18 Piazza del Ponte Rosso, 2 35100 PADOVA 34121 TRIESTE CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Galleria Balotta, 6/B Viale Liberta', 2 45100 ROVIGO 33100 PORDENONE LIGURIA CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI c/o Unione Artigiani Via Caffaro, 3 Via Verdi, 50 16121 GENOVA 34074 MONFALCONE CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Caffaro, 3 Via Sigismondo, 75 16121 GENOVA 47037 RIMINI (FO) CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Bonfante, 29 Via G. Bruno, 1 (ex Casa del Pescatore) 18100 IMPERIA 47042 CESENATICO (FO) CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via G. Brignoni, 3/1 Piazza Duomo, 9 17100 SAVONA 49026 IMOLA (BO) CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via F. Rosselli, 64 Corso Cavour, 37 19100 LA SPEZIA 41100 MODENA EMILIA ROMAGNA CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Pomposa, 62 Via S. Vitale, 15 44100 FERRARA 40125 BOLOGNA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Viale A. Masini, 4/3 Via De Meis, 10 40126 BOLOGNA 29100 PIACENZA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via S. Vitale, 9 Via Galliano, 8 48100 RAVENNA 42100 REGGIO EMILIA CONFESERCENTI PROV. Via E. Dandolo, 26/28 47100 FORLI' CONFESERCENTI PROV. Via Roverella, 1 Casella Postale, 166 47023 CESENA TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI CONFESERCENTI PROV. Viale dei Mille, 90 Via del Paradiso, 16 50123 FIRENZE 53100 SIENA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. 50123 FIRENZE 58100 GROSSETO CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via S. Antonio, 30 Via Cesare Battisti, 35/A 50047 PRATO (FI) 56100 PISA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Roma, 20 Via Tripoli, 3 54033 CARRARA 51016 MONTECATINI TERME CONFERSCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Veneto, 5 Via Zanardelli, 88 52100 AREZZO 55049 VIAREGGIO CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Piazza Garibaldi (Galleria) Via Ferrer, 43 54100 MASSA 57025 PIOMBINO (LI) CONFESERCENTI PROV. Piazza della Sapienza, 12 51100 PISTOIA CONFESERCENTI PROV. Via A. Mordini, 88 55100 LUCCA CONFESERCENTI PROV. Via Grande, 155 57100 LIVORNO MARCHE UMBRIA CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Giannelli, 22 Via Oberdan, 56 60100 ANCONA 06100 PERUGIA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Giannelli, 22 Via Oberdan, 56 60100 ANCONA 06100 PERUGIA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via L. Mercantini, 26 P. del Mercato Nuovo, 16 63100 ASCOLI PICENO 05100 TERNI CONFERSERCENTI PROV. CAMPANIA Via Cristoforo Colombo, 95 CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI 63039 S. BENEDETTO DEL TRONTO Piazza Garibaldi, 3 80142 NAPOLI CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Morbiducci, 8 Piazza Garibaldi, 3 62100 MACERATA 80142 NAPOLI CONFERSERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Viale Fiume, 105 Piazza Matteotti, 3 61100 PESARO 84100 SALERNO CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Mazzini, 33 Via Roma, 158 61029 URBINO 81100 CASERTA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. c/o CNA Via R. Tombolini, 61 Via Matteotti, 22 63017 PORTO SAN GIORGIO 83100 AVELLINO LAZIO CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Messina, 19 00198 ROMA CONFESERCENTI PROV. Via Messina, 19 00198 ROMA CONFESERCENTI PROV. Piazza Caduti, 16 01100 VITERBO CONFESERCENTI PROV. Via Eroi del Lavoro, 12 04100 LATINA CONFESERCENTI PROV. Via Cesare Battisti, 52 03100 FROSINONE ABRUZZI CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI CONFESERCENTI PROV. Via Gobetti, 1 Via Arniense, 55 65100 PESCARA 66100 CHIETI CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Gobetti, 1 Via Delfino, 16 65100 PESCARA 64100 TERAMO CONFESERCENTI PROV. Via delle Grazie, 15 67100 L'AQUILA CONFESERCENTI PROV. Corso della Liberta', 24 67051 AVEZZANO BASILICATA CALABRIA CONFESERCENTI PROV. CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Corso XVIII Agosto, 6/B Via T. Gulli, 6 85100 POTENZA 98100 REGGIO CALABRIA CONFERSERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Via Torraca, 5 Via T. Gulli, 6 75100 MATERA 98100 REGGIO CALABRIA MOLISE CONFESERCENTI PROV. Via Monte Grappa, 16/G CONFESERCENTI PROV. 87100 COSENZA Via Isernia, 19 86100 CAMPOBASSO PUGLIE CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI Via Principe Amedeo, 25 70122 BARI CONFESERCENTI PROV. Via Principe Amedeo, 25 70122 BARI CONFESERCENTI PROV. Via Braico, 13 72100 BRINDISI CONFESERCENTI PROV. Viale Marconi, 53 73100 LECCE CONFESERCENTI PROV. Via Duca di Genova, 76 74100 TARANTO CONFESERCENTI PROV. Viale Colobo, 35 71100 FOGGIA SICILIA CONSIGLIO REGIONALE CONFESERCENTI CONFESERCENTI PROV. Via Stabile, 27 Piazza Francesco Crispo, 14 90139 PALERMO 90125 MARSALA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. c/o CNA Via Stabile, 27 Piazza Pancali, 9 90139 PALERMO 96100 SIRACUSA CONFESERCENTI PROV. CONFESERCENTI PROV. Piazza Cavallotti Via Roma, 41 98100 MESSIMA 96100 SIRACUSA CONFESERCENTI PROV. SARDEGNA Via Castrogiovanni, 4 93100 CALTANISSETTA CONFESERCENTI PROV. Via Maddalena, 28 CONFESERCENTI PROV. 09100 CAGLIARI Via Musumeci, 129 95125 CATANIA CONFESERCENTI PROV. Via Atenea, 23 92100 AGRIGENTO CONFESERCENTI PROV. Piazza Italia Via Franchi, 5 91100 TRAPANI CONFESERCENTI PROV. Via Roma, 36 94100 ENNA CONFESERCENTI PROV. Via Ecce Homo, 153 97100 RAGUSA ALLEGATO 9 (vedi materiale cartaceo)