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Circolare numero 154 del 03/12/2010


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Direzione centrale

Entrate

 

 

Direzione centrale

Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 03/12/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 154 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 3

 

 

 

 

OGGETTO:

Eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre: sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.

 

SOMMARIO:

Premessa

 1. Soggetti beneficiari della sospensione

 2. Modalità di sospensione

2.1. Aziende

2.2.   Artigiani e Commercianti

2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei     contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995

2.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera

2.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

3. Modalità di recupero contributi sospesi

 

 

Premessa
 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 (allegato 1), sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Tale Ordinanza ha tra l’altro previsto la possibilità della sospensione relativa ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

A tal fine, nonché ai fini della sospensione tributaria, era peraltro previsto che il Commissario delegato predisponesse l’elenco delle imprese che avessero subito il fermo della propria attività economica e fossero state oggetto di ordinanza di sgombero dalle competente autorità comunale.

 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 (allegato 2) ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a fare data dal 31 ottobre 2010 e fino al 20 dicembre 2010, nei confronti dei soggetti individuati nell’allegato A del medesimo decreto (allegato 3).

 
 

1. Soggetti beneficiari della sospensione

 

Hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

 

·         datori di lavoro privati,

·         lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli),

·         liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995.

 

Al fine di usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre una dichiarazione ai Sindaci dei propri Comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende  attestante il fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l’adozione nei loro confronti di provvedimenti di sgombero o evacuazione. Tale dichiarazione deve essere resa entro il 10 dicembre.

Ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione di cui al paragrafo 2.1. e della verifica della sussistenza del diritto alla sospensione dei versamenti per i rimanenti soggetti aventi diritto l’Istituto provvederà ad acquisire direttamente dai Comuni interessati, con modalità telematiche, gli identificativi degli aventi diritto e la copia delle dichiarazioni presentate ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del decreto.

 
Si precisa che il decreto esclude espressamente che si possa dar luogo al rimborso di quanto già versato.
 
 

2. Modalità di sospensione

 

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 31 ottobre 2010 - 20 dicembre 2010.

 

 

2.1. Aziende con dipendenti

 

Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga di “ottobre 2010” e “novembre 2010”.

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 6P”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali nella Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Decreto ministeriale del 1° dicembre”.

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi  di paga di “ottobre 2010” e “novembre 2010” ,  le aziende interessate inseriranno  nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,  <CausaleACredito> il nuovo valore “N960” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare  con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

 

Le aziende che hanno già provveduto, per il periodo di paga “ottobre 2010”, all’invio del flusso UniEmens senza il relativo pagamento (F24), provvederanno a compilare un modello DM10/V passivo il medesimo mese, inserendo l’importo, pari al saldo insoluto, con il codice relativo alla tipologia della calamità (N960) nel quadro D. Il modello deve avere, come periodo di riferimento, lo stesso periodo del DM Virtuale insoluto e, come data di presentazione, la data di scadenza legale del modello.

 

2.2. Artigiani e Commercianti

 

La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 novembre 2010

3° rata contribuzione dovuta sul minimale di reddito  per l’anno 2010

30 novembre 2010

2° acconto contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

 

2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di secondo acconto 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.

 

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 novembre 2010 e 16 dicembre 2010.

 

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore 14: Sospensione contributi per eventi alluvionali nei territori della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. D.Interministeriale 1° dicembre 2010. Validità dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010.

 

Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato. 

 

 

2.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto il seguente versamento:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/12/2010

contributi dovuti per il secondo trimestre 2010

 

La sospensione dei versamenti opera inoltre per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla predetta scadenza.

 

 

2.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/11/2010

 3^ rata 2010

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla predetta scadenza.

 

 

3. Modalità di recupero dei contributi sospesi.
 

I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 22 dicembre 2010 senza applicazione di oneri accessori.

 

3.1. Aziende.

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24, utilizzando la causale contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (ad es., per la matricola  9999999999 si esporranno nel campo matricola le cifre “9999999999N960”).

 

 

3.2. Artigiani e commercianti.

 

Per il versamento possono essere utilizzati gli F24 originali ovvero la codeline emessa dall’Inps per le scadenze sospese. Qualora gli interessati non ne siano in possesso, possono chiedere alla Sede competente, con le consuete modalità, la ristampa ovvero la codeline da utilizzare.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora nell'importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato utilizzando, in ogni caso, i modelli F24 in possesso dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 1 per i contributi fissi – 1 per i contributi a percentuale), al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.

 

Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

 

 

3.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 compilato con le modalità sotto esposte e suddivise per Liberi professionisti e Committenti/associanti utilizzando il codice contributo POC-COC istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002.

 

- Liberi professionisti

Sezione Inps

SEDE

Codice Contributo

Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Xxxx

POC

149999999999

mm/aaaa

mm/aaaa

 €€€€

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Committenti/Associanti 

Sezione Inps

SEDE

Codice Contributo

Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Xxxx

COC

149999999999

mm/aaaa

mm/aaaa

 €€€€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera.

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. La causale da utilizzare è LAS.

 

 

3.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare la causale è LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

 

 

4. Istruzioni contabili
 
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni contabili.

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010, n. 3906

in Gazz. Uff., 20 novembre, n. 272

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3906).

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' commerciali ed agricole delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione del Veneto con nota del Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

 

Art. 1

1. Il Presidente della Regione del Veneto è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario si avvale di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolti a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle Strutture regionali, degli Enti territoriali e non territoriali, nonché delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1 e alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto secondo modalità definite con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte;

f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

g) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Il Piano deve essere redatto secondo un ordine di priorità degli interventi, nel limite delle risorse disponibili, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, individuando per ciascuna tipologia di intervento il plafond delle risorse da utilizzare.

4. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli Enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

5. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Veneto già interessati da altri eventi alluvionali.

6. ll Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, è autorizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per il ripristino dei danni a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali, secondo i criteri di cui alla presente ordinanza e dei criteri determinati con successivi provvedimenti commissariali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di venti unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, sia dei Comuni individuati dal medesimo Commissario delegato, che delle Province nonché degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cu al comma 3.

8. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, nell'ambito della dotazione della predetta struttura, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 10

unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo di complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.

 

Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle Strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di Servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di Servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di Conferenza di Servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione del Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato;

5. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

 

Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile e impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana e ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti, sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori e sulla base delle risorse disponibili, è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dalle Forze Armate, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai tecnici e funzionari delle Amministrazioni ed Enti interessati per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio della Regione Veneto, debitamente documentate.

3. Il Dipartimento della Protezione civile assicurerà, ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Università di Firenze e dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico con oneri posti a carico dell'art. 10.

4. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale, d'intesa con il Commissario delegato, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige è autorizzato a:

a ) utilizzare le somme accreditate sulla contabilità speciale di parte corrente anche in deroga al vincolo di destinazione, ove esistente;

b) trasferire eventuali disponibilità presenti sulla contabilità speciale per spese correnti dell'Autorità di bacino del fiume Adige, nella contabilità speciale per spese correnti intestata all'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, in deroga ai principi di autonomia organizzativa e contabile di ogni Autorità di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 253 del 7 agosto 1990.

5. Per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei corsi d'acqua dolce, dei canali lagunari o relativi alle acque di transizione, il Commissario delegato può avvalersi del sistema di gestione dei sedimenti attivato dal Commissario delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3.12.2004, alla tariffa stabilita nell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008.

6. Al fine di prevenire il configurarsi di ulteriori situazioni di danno potenziale e condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone la disciplina di tutela prevista dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, limitatamente al Piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza, della delibera n. 3/2003 e di cui all'art. 3 della delibera n. 4/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e di cui all'art. 2 della delibera n.1/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige, continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano predetto e delle varianti, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

 

Art. 4

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 30.000,00, salvo motivate deroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di idonea relazione presentata dal Sindaco competente per territorio, per le spese necessarie per il ripristino di ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di una apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il Commissario delegato è autorizzato a concedere, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente Autorità, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente Autorità.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

9. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

10. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

 

Art. 5

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, turistiche, della pesca e dei servizi, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalità stabilite da successivi provvedimenti del Commissario medesimo, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi in premessa:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2010, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) un contributo, fino al fino al 75% del danno medesimo, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 €, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre per importi superiori con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia, un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

4. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonché della rendicontazione delle spese.

 

Art. 6

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, art. 191;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

legge Regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;

legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 1997, art. 2, 3, 4 e 5;

legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39;

legge Regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37;

legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;

legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39;

legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;

legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 33 e 34;

Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8;

Contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 area non dirigenziale - art. 12;

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007.

 

Art. 7

1. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la regione Veneto è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di otto unità, stipulati con il personale operante presso la struttura di Protezione civile regionale, anche in deroga alla normativa vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 8

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi, - ivi compresi quelli previsti dal comma 3, lettera g) dell'art. 1 della presente ordinanza - per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità anche montana, per la pulizia, la depensilizzazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da Enti o Società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai Comuni e dalle Province competenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. I commissari delegati assicurano la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui al comma 2.

 

Art. 9

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le rate in scadenza entro la predetta data.

2. I contributi di cui all'art. 5 non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche derivanti dall'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti di telefonia mobile. Più in particolare, il Commissario delegato è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

4. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.

 

Art. 10

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma trecento milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonché, con apposita ordinanza di protezione civile, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 11

1. Al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale. Analogamente il Commissario delegato predispone l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni.

 

Art. 12

1. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati dal Commissario delegato, nonché delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, rientrante nell'elenco di cui al'art. 11, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 31 ottobre 2010 e fino al 30 giugno 2011. Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.

 

Art. 13

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Allegato N.2

Allegato N.3