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Versione Testuale
961026
DIREZIONE CENTRALE PER
LE PENSIONI
Circolare n. 208
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
   E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Assegno Sociale
DIREZIONE CENTRALE PER
LE PENSIONI
Roma, 24 ottobre 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 208        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        Al PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                           VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                           E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           PROVINCIALI
OGGETTO: Assegno Sociale
In relazione alle richieste di chiarimenti formulate da
parte di alcune Sedi in materia di assegno sociale, si
forniscono le seguenti precisazioni.
Come e' noto, l'assegno sociale e' stato istituito dall'ar-
ticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, con
effetto dal 1  gennaio 1996,in luogo della pensione sociale
e relativo aumento.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che
abbiano compiuto il 65  anno di eta', risiedano effettiva-
mente e abitualmente in Italia e posseggano redditi di
importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
MISURA DELL'ASSEGNO
Per l'anno 1996 l'importo dell'assegno e' stabilito in lire
6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensi-
lita'.
REQUISITI REDDITUALI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO
SOGGETTO NON CONIUGATO
Il soggetto non coniugato ha diritto alla misura intera
dell'assegno se non possiede alcun reddito; alla misura
ridotta, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, se
possiede redditi di ammontare inferiore all'assegno;non ha
diritto all'assegno nel caso di possesso di redditi supe-
riori all'ammontare dell'assegno.
SOGGETTO CONIUGATO
L'assegno e' corrisposto in misura intera quando il reddito
personale, sommato a quello del coniuge, e' inferiore
all'ammontare annuo dell'assegno; in misura ridotta quando
la somma del reddito personale e di quello del coniuge e'
superiore all'ammontare annuo dell'assegno ed inferiore al
doppio dell'ammontare annuo dell'assegno. Il soggetto
coniugato non ha diritto all'assegno se il reddito persona-
le, sommato a quello del coniuge, supera di due volte
l'ammontare annuo dell'assegno.
COMPUTO DEI REDDITI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale devono essere
valutati i redditi del richiedente e del coniuge di seguito
specificati:
- redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto  della
  imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta ( prestazioni assistenziali in
  denaro erogate con carattere di continuita' dallo Stato o
  da altri enti pubblici o da Stati esteri; sussidi
  corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo
  assistenziale; prestazioni aventi natura risarcitoria
  erogate dallo Stato Italiano o da Stati esteri);
- pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai
  ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie erogate dall'INAIL, anche se liquidate
  in capitale;
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermita'
  contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
  imposta ( vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
  abilita', da  concorsi a premi, da pronostici e da
  scommesse, corrisposte  dallo Stato, da persone giuridiche
  pubbliche e private );
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali
  e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo
  di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle
  obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e
  societa' per azioni;interessi delle obbligazioni e degli
  altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n.601/1973
  ed equiparati,compresi i titoli emessi da enti pubblici
  economici trasformati per legge in societa' per azioni: si
  tratta cioe' dei titoli del debito pubblico,dei buoni
  postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
  provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
  altre obbligazioni e titoli similari emessi da
  Amministrazioni statali,anche con ordinamento autonomo,da
  regioni,province e comuni e da enti pubblici istituiti per
  legge per l'adempimento di funzioni statali o per
  l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
  monopolio);
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
  Nel computo del reddito deve essere compreso anche
  l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il
  coniuge del richiedente.
Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non
costituiscono reddito:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le
  anticipazioni su tali trattamenti;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennita' di accompagnamento di ogni tipo; gli assegni
  per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL
  nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente
  alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R.
  30 giugno 1965,n.1124; gli assegni per l'assistenza
  personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati
  per inabilita';
- l'indennita' di comunicazione per i  sordomuti di cui
  all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della
  guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle
  Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi
  alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- un terzo della pensione liquidata secondo il sistema con-
  tributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di
  un terzo dell'importo dell'assegno sociale.
  Non deve essere computato nel reddito l'ammontare
  dell'assegno sociale spettante al richiedente.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO