Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 22 del 23-1-2007.htm
Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 23 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
22
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni
agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità
per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che
occupano anche meno di 15 dipendenti.
SOMMARIO:
Disposizioni normative e operative per il
versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria
2007 a supporto dell’apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati.
Premessa.
La legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007), contiene una serie di disposizioni a carattere
contributivo che entrano in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.
Con la presente circolare si
forniscono indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 773
e 1211 inerenti all’apprendistato e alle assunzioni agevolate.
1. Apprendistato.
Il comma 773 della legge
finanziaria 2007, introduce significative modifiche contributive e
previdenziali in materia di apprendistato.
Con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Dalla stessa data,
viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per
le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Con la medesima decorrenza, ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni
in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina
generale prevista per i lavoratori subordinati.
Con decreto ministeriale sarà
stabilita la ripartizione alle varie gestioni previdenziali della
contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento
della prestazione di malattia.
La nuova misura contributiva
produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di lavoro già in
essere, che per quelli costituendi.
Alla nuova aliquota a carico
del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall’apprendista che,
per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei
lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si
attesterà nella misura del 5,84%.
Per i datori di lavoro che
occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del
contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel
secondo anno.
Con riguardo a tale ultimo
aspetto, si precisa che assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla
formazione dell’apprendista.
1.1 . Criteri per il calcolo
dei dipendenti.
Per le assunzioni intervenute
dopo l’entrata in vigore della legge, il momento da prendere in
considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9
addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.
Per le assunzioni precedenti
(operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della
consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati
dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti,
devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a
domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito
(es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente
se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal
caso sarà computato quest’ultimo.
Vanno invece esclusi:
gli apprendisti;
eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora
in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;
i lavoratori assunti con contratto di
inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
i lavoratori assunti con contratto di
reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
i lavoratori somministrati, con riguardo
all’organico dell'utilizzatore.
I dipendenti part-time si
computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario
svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della
frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n.
61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex
D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla
rispettiva normativa di riferimento.
Per la determinazione della
media annua, i
dipendenti a tempo determinato, con
periodi inferiori all’anno,
e gli stagionali
devono
essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si osserva, inoltre, che, ai
fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto
della struttura aziendale complessivamente considerata.
Si evidenzia, altresì, che le
misure ridotte:
trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai rapporti di apprendistato;
sono collegate per espressa previsione
legislativa alla consistenza aziendale, come sopra specificata, e al
periodo di vigenza del contratto di lavoro;
sono mantenute anche se, nel corso dello
svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il
superamento del previsto limite delle nove unità.
Conseguentemente, dopo il
primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione,
a prescindere dalla dimensione aziendale.
Lo stesso dicasi per i datori
di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali saranno
comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura
complessiva del
15,84%
(10% + 5,84% carico apprendista), a nulla
rilevando il periodo di vigenza contrattuale.
Per le modalità di
compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al
successivo punto 4.1.
2. Assunzioni agevolate.
Il medesimo comma 773 della
legge n. 296/2006, che disciplina la nuova misura contributiva a carico del
datore di lavoro per gli apprendisti, prevede altresì che, dal 1° gennaio
2007, “
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con
riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in
misura pari a quella degli apprendisti
”.
Al riguardo, si osserva che,
per le assunzioni agevolate, non trovano in ogni caso applicazione le misure
ridotte previste, come in precedenza evidenziato, per i soli rapporti di
apprendistato.
La nuova misura contributiva a
carico del datore di lavoro (10%) interesserà le seguenti tipologie di
rapporti agevolati, già in essere o che saranno avviati:
assunzioni a tempo determinato,
indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in
mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);
assunzioni a tempo determinato,
indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in
mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni
(cosiddetta “piccola mobilità”);
lavoratori frontalieri divenuti disoccupati
in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991, ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 147/1997;
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di
lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno
6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);
assunzioni di lavoratori con contratto di
inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo
contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni);
trasformazioni di contratti di apprendistato
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987);
assunzioni di giovani in possesso di diploma
o di attestato di qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);
eventuali lavoratori in CFL che ancora
residuano dopo l’entrata in vigore dal Decreto legislativo di riforma
del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il versamento del solo
contributo settimanale;
assunzioni di lavoratori a seguito di
contratti di solidarietà espansivi (art. 1 legge n. 863/1984).
L’aliquota pensionistica
complessiva dovuta per i predetti rapporti di lavoro, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987, si
attesterà quindi, per la generalità delle aziende, in misura pari al 19,19%
(10% + 9,19% a carico del lavoratore).
Restano invece esclusi
dall’applicazione della disposizione in commento:
i rapporti agevolati per i quali la misura
della contribuzione è ridotta;
quelli in cui non è previsto alcun onere a
carico del datore di lavoro.
Nella prima fattispecie, a
titolo esemplificativo, si citano:
cassaintegrati o disoccupati da oltre 24
mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord
(art. 8, c. 9, legge 407/1990);
contratti di inserimento per i quali compete
la riduzione del 25%, ovvero superiore;
diversamente abili per i quali la legge
prevede - per un periodo massimo di 8 anni - la fiscalizzazione nella
misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali (legge
68/1999).
Nella seconda casistica,
invece, rientrano:
cassaintegrati o disoccupati da oltre 24
mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane ovunque ubicate
e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9, legge
407/1990);
diversamente abili per i quali la legge prevede
la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali,
per un periodo massimo di 8 anni, (legge 68/1999);
svantaggiati assunti o associati da
cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).
Per le modalità di compilazione
delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto
4.2.
3.
Proroga
della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche
meno di 15 dipendenti.
Il comma 1211 della legge
finanziaria 2007 ha prorogato, al 31/12/2007, la possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali
non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Per il finanziamento delle
agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto
la copertura dei relativi oneri nella misura di 37 milioni di euro.
Per la fruizione dei benefici
previsti dalla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione
datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in
caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della
disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 –
P7), secondo le modalità descritte al successivo punto 4.2.
4. Modalità operative.
4.1 Apprendisti.
Ai fini dell’esposizione sul
DM10/2 degli apprendisti, dal 1° gennaio 2007 - in luogo dei righi 20 e 21 -
dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici tipo contribuzione
alfanumerici di 4 caratteri dove:
il primo carattere è di tipo numerico e si
riferisce al codice qualifica: “5” (apprendista) (1)
il secondo carattere è alfabetico e
individua la tipologia del rapporto di apprendistato (vedi tabella 1):
il terzo carattere è di tipo numerico e
individua la misura dell’aliquota dovuta (vedi tabella 2);
il quarto carattere potrà essere “0” ovvero
“P” nei casi di rapporto di lavoro a part-time.
Tabella 1:
Codice
Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di
apprendistato
A
Apprendistato
per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
B
Apprendistato
professionalizzante
C
Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
D
Apprendistato ex lege
n 196/97
K
Apprendisti occupati
in sotterraneo iscritti Fondo minatori
Tabella
2
Misura aliquota
Codice
10%
0
1,5%
1
3%
2
A
titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
“lavoratore
con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che
ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti”: modalità di esposizione sul
DM10/2 durante il primo anno di vigenza del contratto
(codice
5B10
)
dove:
Codice
Significato
5
codice qualifica
apprendista
B
apprendistato professionalizzante
1
aliquota dell’1,5%
Ai
fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro opereranno come segue:
nel campo “n.
dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati con i codici
sopra descritti;
nei campi “n.
giornate” (ore per i part time) e “retribuzioni” indicheranno le
giornate e le retribuzioni, secondo le consuete modalità;
nel campo “somme a
debito” riporteranno l’ammontare della contribuzione complessivamente
dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).
Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro
indicheranno il
<
Codice Qualifica
>
5
(Apprendista), nell’Elemento <Denuncia Individuale
>
.
Il <Codice Qualifica
>
4
non
dovrà essere più utilizzato.
4.2.
Assunzioni agevolate.
Con
riferimento ai lavoratori di cui al punto 2, i datori di lavoro si atterranno
alle modalità di seguito descritte.
4.3. Datori di lavoro
in genere.
I
lavoratori interessati dalla nuova misura contributiva continueranno ad
essere esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 con i codici tipo contribuzione
già in uso (ad es. “75”, “76”, “77”, in caso di assunzione ex art. 25, c. 9 o
art. 8 c. 2, Legge 223/1991, ovvero “P5”, “P6”, “P7” per la cosiddetta
“piccola mobilità”, ecc).
In
corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata la contribuzione
complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico
dipendente).
I
campi “n. dipendenti”- “n. giornate” e “retribuzioni” continueranno ad essere
valorizzati, secondo le consuete modalità.
Non
dovranno più essere utilizzati i codici importo con i quali é stato versato
il contributo fisso settimanale (
es
:
S165 – S169 – S168
– S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).
4.4.
Datori di lavoro con obbligo di assicurazione dei lavoratori dipendenti a
forme pensionistiche sostitutive del F.P.L.D.
Per i
lavoratori iscritti a:
Gestione Contabile Separata ex Fondo
Autoferrotranvieri
Gestione Contabile Separata Enti Pubblici
Creditizi trasformati in S.p.A.
Fondo Volo
la contribuzione
complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico
dipendente) dovrà essere riportata con i codici già utilizzati per
l’indicazione della contribuzione pensionistica (es. Z750, ecc.).
Non dovranno, invece, più essere utilizzati i
codici importo che identificavano il versamento del contributo fisso
settimanale
(es.
X150,
S165 ecc…)
.
5. Regolarizzazioni.
Le
aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e
febbraio 2007”, hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate
ai precedenti punti, potranno regolarizzare detti periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai
fini della compilazione del DM10/2 dovranno essere seguite le modalità di
seguito indicate.
5.1. Apprendisti.
Per il versamento di eventuali
differenze contributive i datori di lavoro:
determineranno l’ammontare complessivo delle
somme da versare secondo i criteri illustrati al punto 1;
riporteranno il relativo importo, al netto
della contribuzione già versata, nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando
il codice di nuova istituzione
“M114”
, avente il
significato di “
versamento
contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.
Nessun dato dovrà essere
riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Per il recupero di eventuali
somme a credito, i datori di lavoro provvederanno a indicarne il relativo
importo nel quadro “D” del DM10/2 , utilizzando il codice di nuova
istituzione “L114”, avente il significato di “
rec. maggiore
contributo dovuto per apprendisti L.
296/2006”.
5.2 – Assunzioni agevolate.
Per il versamento di eventuali
differenze contributive i datori di lavoro:
determineranno l’ammontare complessivo delle
somme da versare secondo le modalità illustrate al punto 2;
riporteranno il relativo importo nel quadro
“B-C” del DM10/2 , al netto della contribuzione già versata, utilizzando
il codice di nuova istituzione
“M116”
, avente il
significato di “
versamento
contributo dovuto per assunzioni
agevolate L. 296/2006”.
(1) Da gennaio 2007 scompare
la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.
Il Direttore Generale
Crecco