Trova in INPS

Versione Testuale
971201
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
971128
Circolare n. 246
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI-
LANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
CIALI
97-246. Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. Regime
pensionistico per gli iscritti al Fondo di previ-
denza per il personale di volo.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 28 novembre 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 246        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                           LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI-
                           LANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                           E CASSE
Allegati n. 5           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
                           CIALI
OGGETTO: 97-246. Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. Regime
          pensionistico per gli iscritti al Fondo di previ-
          denza per il personale di volo.
Come comunicato con messaggio n. 14014 del 23 giugno 1997
(allegato 1), il 1  luglio 1997 e' entrato in vigore il
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 138 del 16 giugno
1997, contenente norme di armonizzazione del regime pensio-
nistico del Fondo Volo con la disciplina vigente nell'assi-
curazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della
delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni
dettate dal citato decreto in materia pensionistica.
SOMMARIO
1 -   REGIME PENSIONISTICO
1.1 -   Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
        un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi
   (art. 2, comma 1, decreto n. 164)
1.2 -   Elevazione dell'anzianita' contributiva computabile
        (art. 3, comma 1, decreto n. 164)
1.3 -   Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
        un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni
   interi (art. 2, comma 2, decreto n. 164)
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contribu-
        tivo (art. 1, commi 6, 8, 9 e 10 L. n.335/1995)
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei
        contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10 L.335/1995)
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6,
        L.n.335/1995)
1.3.4 - Misura della pensione contributiva
2 -     Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31
        dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 164)
3 -     Pensione di anzianita' (art. 3, commi 2, 3, 5
        decreto n. 164)
4 -     Pensione di vecchiaia (art. 3, comma 7, decreto
        n.164)
5 -     Prestazioni di invalidita' (art. 4, comma 1, decreto
        n.164)
5.1 -   Incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e degli
        assegni di invalidita' (art. 4, comma 1, decreto
        n.164)
6 -     Cumulo fra pensione e reddito da lavoro subordinato
        o autonomo (art. 3, commi 22 e 23, decreto n.164)
7 -     Retribuzione pensionabile (art. 2, comma 3; art. 3,
        comma 9; art. 1, comma 1, decreto n.164)
8 -     Limite massimo pensione (art.3, comma 8, decreto
        n.164)
8.1 -   Limite minimo pensione (art. 3, comma 10, decreto
        n.164)
9 -     Aliquote di rendimento (art. 3, comma 9, decreto
        n.164)
10 -    Liquidazione in capitale di una quota di pensione
        (art. 3, comma 12, decreto n.164)
11 -    Trattamento minimo (art. 2, comma 26, decreto n.164)
12 -    Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 17,
        decreto n. 164)
13 -    13a mensilita' di pensione (art. 3, comma 25,
        decreto n. 164)
14 -    Supplemento di pensione (art. 3, comma 24, decreto
        n. 164)
15 -    Opzione ai sensi del'art. 6 della legge 26 febbraio
        1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre
        1990, n. 407 (art. 3 comma 21, decreto n. 164)
16 -    Automaticita' delle prestazioni (art. 5, decreto
        n.164)
17 -    Contenzioso.
1 - REGIME PENSIONISTICO
Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti
al Fondo di previdenza per il personale di volo, distin-
guendo i sog-getti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno
maturato un'an-zianita' contributiva di almeno 18 anni interi
(art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno
maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni
interi (art. 2, comma 2).
1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si
applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla
previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335
(art. 2, comma 1).
In proposito si richiamano  le disposizioni impartite con
circo-lari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 206 del 25 luglio
1995 e n. 117 del 6 giugno 1996.
A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione
la retribuzione di riferimento per le anzianita' contribu-
tive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella discipli-
nata dalla previgente normativa del Fondo.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1
gennaio 1998 la retribuzione pensionabile, relativamente
alle anzianita' contributive maturate al 31 dicembre 1997,
e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Dal 1  gennaio 1998 la retribuzione imponibile e pensiona-
bile e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni
(art. 1, comma 1).
Per le pensioni con decorrenza dal 1  febbraio 1998, in
relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 1, del decreto
in parola, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota
di pensione, che viene denominata "quota D" (v.punto 7).
1.2 - ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA COMPUTABILE.
In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assi-cura-
zione generale obbligatoria, l'anzianita' massima contribu-
tiva compu-tabile nel Fondo Volo viene fissata, per le
pensioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
decreto 1  luglio 1997, in 40 anni (art. 3, comma 1).
1.3 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995,
la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12,
della legge n. 335/1995 (art. 2, comma 2). La pensione,
pertanto, e' calcolata con il sistema retribu-tivo per la
quota corrispondente  alle anzianita' maturate fino al 31
dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota
corrispondente alle anzianita' contributive acqui-site dal 1
gennaio 1996 in poi.
La quota di pensione da liquidare con il sistema contri-
butivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il
sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1,
commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, ivi compresa l'appli-
ca-zione dell'aliquota di computo del 33 per cento.
Di seguito si illustrano  i criteri per il calcolo delle
pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8
agosto 1995, n.335.
1.3.1  - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRI-
         BUTIVO
L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema
contributivo molti-plicando il montante indi-viduale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della
pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai
superstiti di assicurato.
1.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI
        CONTRIBUTI
Ai fini della determinazione del montante  individuale dei
contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioe' la retribu-
zione annua corrispondente ai periodi di contribuzione
(obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da
ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun
anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno
moltipli-cando la base imponibile annua per l'aliquota di
computo del 33 per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi som-
mando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato
annual-mente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione
risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata
dall'ISTAT con riferi-mento al quinquennio precedente l'anno
da rivalutare.
1.3.3 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in rela-zione
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della
pensione, a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata
alla legge n.335).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta'
inferiore a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di
inabi-lita', pensione ai superstiti di assicurato) deve
essere appli-cato il coefficiente di trasformazione previsto
per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta'
dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data
di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere
incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il
coefficiente previsto per l'eta' immediatamente superiore a
quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'eta'
inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la
data di compimento dell'eta' e la decorrenza della pensione
(o la data di morte).
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di
mese.
1.3.4 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo
della pensione contributiva. L'importo mensile della pen-
sione si  ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
2 - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31
    DICEMBRE 1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31
dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla
predetta data del 31 dicembre 1995 il decreto prevede in
luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita' l'eroga-
zione della sola "pen-sione di vecchiaia" (art. 2, comma 5)
liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n.
335/1995, secondo i criteri illustrati al punto 1.3.1, e
successivi.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
legge n. 335/1995, per i medesimi lavoratori e' consentito
aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conse-
guimento dell'eta' pensionabile di 57 anni prevista
dall'articolo 1, comma 20, della medesima legge n. 335 e per
l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge, un anno ogni
cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscri-
zione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni (art. 3,
comma 11).
3 - PENSIONE DI ANZIANITA'
L'articolo 3, comma 2, stabilisce che a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto il diritto alla pensione di
anzianita' si consegue al raggiungimento dei medesimi
requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicura-
zione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore
possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligato-
ria o volontaria presso il Fondo Volo.
La disposizione trova applicazione nei confronti degli
iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianita' successivamente al 30 giugno 1997.
Pertanto, per coloro che abbiano maturato entro il 30 giugno
1997 i requisiti per la pensione di anzianita', ivi compresa
la cessazione dell'attivita' lavorativa, trovano applica-
zione le previgenti disposizioni in materia di acquisizione
del diritto a pensione.
L'articolo 3, comma 3, stabilisce che gli iscritti possono
anche richiedere la pensione di anzianita' al conseguimento
dei requisiti di eta' e di contribuzione, diversi rispetto a
quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria, indicati nella tabella A allegata al
decreto (allegato 2), sempreche' il lavoratore possa far
valere 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al
Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle
categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i
periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla
previgente normativa e cioe' 15 anni.
La predetta tabella A prevede che in ciascuno dei periodi
ivi indicati, ad iniziare dall'anno 1997 fino a giungere a
regime dall'1.1.2006, il diritto a pensione si consegue
perfezionando il requisito di eta' indicato nella colonna 2,
inizialmente 47 anni via via elevati ai definitivi 52 anni,
e potendo contestualmente far valere la somma di eta' e
anzianita' contributiva maturata nel Fondo specificata nella
colonna 1, inizialmente pari a 70 e gradualmente elevata
fino a giungere a regime a 82.
Dalla combinazione dei predetti due diversi requisiti
consegue che il diritto a pensione puo' indifferentemente
essere perfezionato, ad esempio nel periodo
1.1.1997/30.4.1998, da un iscritto che ha una eta' di 47
anni e 23 anni di contribuzione utile a pensione, di cui 20
anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, cosi' come da
un iscritto che ha 50 anni di eta' e 20 anni di contribu-
zione tutta obbligatoria al Fondo, essendo in entrambi i
casi raggiunta la "quota" 70 indicata nella colonna 1 della
tabella.
Non puo' invece avere diritto alla pensione l'iscritto che
pur possedendo una eta' di 47 anni e 23 anni di contribu-
zione utile a pensione e raggiungendo cosi' la "quota" 70,
puo' far valere un periodo di contribuzione obbligatoria al
Fondo inferiore ai 20 anni minimi previsti dalla nuova
normativa.
L'articolo 3, comma 5, prevede che in caso di accesso alla
pensione ai sensi del comma 3 innanzi illustrato l'importo
della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo,
e quindi esclusa la quota di pensione determinata con il
metodo contributivo, sara' ridotto, in via definitiva,
applicando la percentuale di riduzione indicata nella
colonna 2 della tabella B allegata al decreto (allegato 3).
Secondo quanto previsto dalla norma appena citata la per-
centuale di riduzione da applicare in sede di calcolo della
pensione e' quella riferita al numero di anni che si ottiene
dalla differenza, operata alla data di decorrenza della
pensione, tra la somma dei requisiti di eta' e anzianita'
contributiva previsti dalla normativa in vigore nell'assi-
curazione generale obbligatoria per la corresponsione della
pensione di anzianita' e la somma degli anni di eta' e
anzianita' contributiva del beneficiario.
La stessa disposizione stabilisce altresi' che, ai fini
della determinazione delle predette percentuali di riduzione
della pensione, saranno computati anche gli eventuali anni
di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari,
fatti valere presso il Fondo ed, infine, che nel caso in cui
il lavoratore possa far valere dei requisiti di eta' e
anzianita' contributiva la cui somma sia pari a 87 le
riduzioni non operano.
Ai fini della concreta applicazione della norma in parola
occorre fare pertanto riferimento ai requisiti di eta' e
anzianita'previsti dall'articolo 1, comma 25 della legge 8
agosto 1995, n. 335 nonche' a quelli previsti, nella fase di
prima applicazione del medesimo decreto n. 335, dal succes-
sivo comma 26.
Cio' premesso si ritiene utile formulare il seguente esempio
di riduzione di una pensione di anzianita' spettante ad un
iscritto che abbia perfezionato il diritto a pensione ai
sensi dell'articolo 3, comma 3.
- Iscritto, nato il 1 .3.1949, con anzianita' contributiva
utile a pensione di 22 anni di cui 20 anni di contribuzione
obbligatoria al Fondo.
Decorrenza pensione 1.3.1998.
I requisiti per il diritto a pensione di anzianita', stabi-
liti dalla tabella A del decreto n. 164, risultano essere
regolarmente perfezionati. Infatti l'interessato ha una eta'
superiore ai 47 anni richiesti per il periodo
1.1.1997/30.4.1998 e nel contempo puo' far valere una somma
di eta' e di anzianita' contributiva pari a 71, superiore al
valore 70 richiesto per il medesimo periodo.
I requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assi-
curazione generale obbligatoria per acquisire il diritto a
pensione di anzianita' alla data del 1 .3.1998 (art. 1,
comma 26 della legge n. 335/1995) sono: 53 anni di eta'
anagrafica e 35 anni di anzianita' contributiva, per un
totale di 88.
Gli anni mancanti al predetto valore 88 sono pertanto 17 (88
- 71), per cui la percentuale di riduzione da applicare alla
quota di pensione calcolata con il metodo retributivo,
desunta dalla tabella B, e pari al 20,5 per cento.
4 - PENSIONE DI VECCHIAIA
L'articolo 3, comma 7, dispone che il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia si consegue:
a) con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime
generale obbligatorio. Alla data di entrata in vigore del
decreto n. 164 l'eta' anagrafica richiesta nel Fondo e'
pertanto di 58 anni per gli uomini e 53 anni per le donne,
gradualmente elevati, rispettivamente, a 60 anni e a 55 anni
entro il 1  gennaio 2000;
b) con un requisito contributivo e assicurativo pari a
quello richiesto nel regime generale obbligatorio,
sempreche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di
con-tribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo
Volo. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164
l'anzianita' contributiva e assicurativa richiesta e' pari a
18 anni elevati gradualmente a 20 anni entro il 1  gennaio
2001.
La disposizione trova applicazione nei confronti degli
iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dal
servizio, successivamente al 30 giugno 1997. Per coloro che
maturino entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione
di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dell'attivita
lavorativa, restano ferme le previgenti disposizioni in
materia di acquisizione del diritto a pensione.
5 - PRESTAZIONI DI INVALIDITA'
Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 164
dispone, con effetto sulle domande presentate successiva-
mente alla data di entrata in vigore del decreto (1  luglio
1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposi-
zioni in vigore nell'assicu-razione generale obbligatoria in
materia di invalidita' e inabi-lita'.
La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbliga-
toria in ordine al trattamento pensionistico di invalidita'
e', com'e' noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984,
n.222.
Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di pre-
sta-zioni per invalidita' presentate dagli iscritti al Fondo
Volo dal 2 luglio 1997 in poi, le Sedi dovranno attenersi
alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del
regime generale.
Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Volo, in
rela-zione al disposto dell'art. 4 in parola, nei con-fronti
degli iscritti che presentino la relativa domanda successi-
vamente al 1  luglio 1997, sono le seguenti:
A) Assegno ordinario di invalidita' e pensione di inabili-
   ta'.
Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribu-
zione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data
della domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222/1984);
B)Assegno privilegiato di invalidita' e pensione
   privilegiata di inabilita'.
Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della
legge n. 222/1984);
C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa
   ai pensionati di inabilita' (art. 5, della legge
   n.222/1984).
Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che restano confermate le
norme vigenti nel Fondo in materia di invalidita' specifica,
di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) della legge 13
luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 1973, n. 484.
Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai
lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi
42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di
cumulabilita' del trattamento pensionistico con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni
sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso
evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.
Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto,
occorre tener conto di tali disposizioni  che  stabiliscono
l'incumulabilita' di una quota percentuale degli assegni
ordinari di invalidita' in relazione ai redditi da lavoro
dipendente, auto-nono o di impresa del beneficiario. Le
percentuali di incumulabilita' sono stabilite dalla tabella
G allegata alla legge n. 335/1995.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del
decreto n. 164, le anzidette disposizioni trovano applica-
zione per le prestazioni pensionistiche liquidate con
decorrenza dal 1  agosto 1997 in poi in relazione a domande
presentate successi-vamente all'1.7.1997.
5.1 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI
      ASSEGNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO
L'art. 4, comma 4, del decreto n. 164 ha esteso agli
iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
le disposizioni di cui all'articolo  1, comma 43, della
legge n. 335 che stabi-lisce l'incumulabilita' delle  pen-
sioni di   inabilita' e degli assegni  di invalidita',
liquidati in conseguenza di  infortunio  sul lavoro  o
malattia professionale, con la rendita vitalizia  attribuita
per  lo stesso evento a norma del Testo unico delle  dispo-
sizioni  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie  professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le dispo-sizioni
impartite per l'assicurazione generale obbligatoria ed in
particolare la circolare n.91 del 20 aprile 1996.
Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidita' e alla
pensione privilegiata di inabilita', si ricorda che a norma
dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i tratta-
menti in parola non spettano quando dall'evento che ha
determinato l'in-sorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita'
o il decesso, ricon-ducibile con nesso diretto di causalita'
al servizio pre-stato dall'assicurato nel corso di un rap-
porto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, derivi il
diritto a rendita a carico dell'assicura-zione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali (v. circo-
lari n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e n. 4396 O/82 del
10 aprile 1985).
L'incumulabilita' di cui trattasi non opera altresi' per le
somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a
titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa
disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
6 -  CUMULO DELLA PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO DIPEN-
DENTE O AUTONOMO
L'articolo 3, comma 22, stabilisce che qualora successiva-
mente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo
Volo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime
norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da
lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
La predetta disposizione trova applicazione in tutti i casi
diversi dalla rioccupazione del pensionato presso una
Azienda di navigazione aerea con rapporto di lavoro che
comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, per il qual
caso continua a trovare applicazione l'articolo 27 della
legge 13 luglio 1965, n. 859 che prevede la sospensione
della corresponsione della pensione per tutta la durata del
rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello di rioccupazione.
Il successivo comma 23 prevede che durante i periodi di
rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non
e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da
lavoro dipendente od autonomo secondo le norme in materia di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso previsto dal menzionato articolo 27 della legge n.
859/1965 la quota di pensione liquidata in capitale seguendo
la sorte della quota di pensione mensilmente in pagamento,
non e' cumulabile interamente con il reddito da lavoro
dipendente.
Per quel che concerne le norme in materia di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicura-
zione generale obbligatoria che, come detto, trovano appli-
cazione anche nei confronti dei pensionati del Fondo nei
casi di rioccupazione diversi da quello disciplinato
dall'articolo 27 della legge n. 859/1965, si rinvia alle
disposizioni impartite sulla materia con apposite circolari.
Le disposizioni di cui ai citati commi 22 e 23 dell'articolo
3 del decreto n. 164 trovano applicazione dal 1  luglio 1997
anche nei confronti delle pensioni in essere a tale data.
7 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE
L'articolo 2, comma 3, stabilisce che per il calcolo della
pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le
anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 e'
quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
L'articolo 3, comma 9, prevede che per le anzianita' con-
tributive maturate successivamente al 1  luglio 1997 non
trova piu' applicazione l'articolo 24, comma 2, della legge
13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 8,
comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, il quale
stabiliva che "I periodi di servizio senza retribuzione e
con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono
considerati neutri e, ai fini della determinazione del
quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi
immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutra-
lizzati".
L'art. 1, comma 1, stabilisce che dal 1  gennaio 1998 la
retribuzione imponibile e pensiona-bile e' quella definita
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive integrazioni e modifica-zioni.
In relazione a quanto precede le retribuzioni pensionabili
da assumere a base di calcolo delle quote di pensione rife-
rite alle anzianita' contributive maturate fino al 31
dicembre 1997 dovranno essere determinate conteggiando per
il periodo compreso tra il 1  gennaio 1998 e la data di
cessazione dal servizio le retribuzioni che secondo la
previgente disciplina del Fondo sarebbero state pensionabi-
li, e non quelle effettivamente assoggettate a contribuzione
ai sensi del richiamato articolo 12 della legge n. 153.
Per il calcolo della quota di pensione riferita alle anz-
ianita' contributive maturate dal 1  gennaio 1998 le retri-
buzioni pensionabili dovranno essere determinate conteg-
giando le retribuzioni assoggettate a contribuzione secondo
le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per il
periodo successivo al 31 dicembre 1997 e a quelle assogget-
tate a contribuzione nel Fondo Volo per il periodo anteriore
alla predetta data.
Si e' ritenuto utile formulare un esempio di determinazione
delle retribuzioni pensionabili utili per il calcolo delle
quote di pensione A e D (allegato 4).
8 - LIMITE MASSIMO DI PENSIONE
L'articolo 3, comma 8, dispone che il limite massimo di
retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo
24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito
dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e'
ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata
in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1
gennaio 2000.
La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi
decorrenza dal 1  luglio 1997.
La misura delle pensioni con decorrenza da tale data al 1
dicembre 1997 compreso non potra' pertanto superare i limiti
massimi di retribuzione pensionabile, gia' ridotti nella
predetta misura del 10 per cento, indicati nella tabella
allegata (allegato 5).
Per le pensioni con decorrenza dal 1  gennaio 1998 si fa
riserva di successive comunicazioni non appena i nuovi
limiti di retribuzione pensionabile saranno stati determi-
nati secondo le procedure previste dal menzionato articolo 8
della legge n. 480/1988.
8.1 - LIMITE MINIMO PENSIONE
L'articolo 3, comma 10, prevede che l'importo delle presta-
zioni erogate dal Fondo non potra' in ogni caso essere
inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato
applicando la normativa in vigore nell'assicurazione gene-
rale obbligatoria.
La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi
decorrenza dal 1  luglio 1997.
9 - ALIQUOTE DI RENDIMENTO
L'articolo 3, comma 9, dispone che per il calcolo della
quota di pensione relativa alle anzianita' contributive
maturate dal 1  luglio 1997 si applicano le aliquote di
rendimento stabilite dall'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di
retribuzione pensionabili eccedenti il tetto che trovano
applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianita'
maturate a far tempo dal 1  luglio 1997 e quindi per le
pensioni con decorrenza dal 1  agosto 1997 in poi:
- sino al 33% oltre il tetto     1,60%
- dal 33% al 66% oltre il tetto  1,35%
- dal 66% al 90% oltre il tetto  1,10%
- oltre il 90%                   0,90%
Per le anzianita' contributive maturate precedentemente al
1  luglio 1997 continuano a trovare applicazione in misura
integrale, per il calcolo della pensione, le seguenti
aliquote di rendimento annue:
- 3 per cento fino al 26.11.1988;
- 2,50 per cento dal 27.11.1988 al 31.12.1994;
- 2 per cento dal 1 .1.1995 al 30.6.1997.
10 - LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DI UNA QUOTA DI PENSIONE
L'articolo 3, comma 12, prevede che per le pensioni aventi
decorrenza dal 1  luglio 1997 i limiti previsti dall'arti-
colo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 per la
determinazione del valore capitale di una quota della
pensione spettante all'interessato sono cosi' modificati:
a)   quota di pensione spettante in relazione ai periodi di
iscrizione fino al 27.11.1988, data di entrata in
vigore della legge n. 480/1988.
     Anno 1997 : 50 per cento
     Anno 1998 : 40 per cento
     Anno 1999 e successivi : 30 per cento
b)   quota di pensione spettante in relazione ai periodi di
iscrizione successivi al 27.11.1988 e fino al 1  luglio
1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164.
     Anno 1997 : 25 per cento
     Anno 1998 : 20 per cento
     Anno 1999 e successivi : 15 per cento
c)   quota di pensione spettante in relazione ai periodi di
iscrizione successivi al 1  luglio 1997.
     Non spetta nessuna quota di pensione.
11 - TRATTAMENTO MINIMO
Per le pensioni con decorrenza dal 1  agosto 1997 in poi
viene erogato il trattamento minimo previsto dalle norme in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 3,
comma 26).
12 - ELIMINAZIONE DELL'ARROTONDAMENTO
L'art. 3, comma 17, del decreto n. 164 prevede che per le
pen-sioni con decorrenza dal 1  agosto 1997 in poi non
trovano piu applicazione le disposizioni di cui all'articolo
25, comma 1, della legge 11 luglio 1965, n. 859 e all'arti-
colo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 che
stabilivano che per il calcolo della misura della pensione,
la frazione dell'ultimo anno veniva valutata come anno
intero se pari o supe-riore a sei mesi.
Per le pensioni con decorrenza dal 1  agosto 1997 in poi,
per le quali non opera l'arrotondamento, l'an-zianita'
contributiva deve essere computata in settimane; a tale
scopo devono essere appli-cati i parametri stabiliti per
l'assi-curazione generale obbliga-toria, riportati nella
circolare n.70135 G.S./115 del 1  maggio 1952, che di
seguito si indicano:
- 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali;
- 1 contributo annuo  = 52 contributi settimanali.
13 - TREDICESIMA MENSILITA' DI PENSIONE
L'articolo 3, comma 25, abroga l'articolo 25, comma 5, della
legge 13 luglio 1965, n. 859 il quale stabiliva che "La
tredicesima mensilita' da corrispondersi in occasione delle
festivita' natalizie, spetta ai titolari di pensioni in
godimento alla data del 1  dicembre ed e' corrisposta per
intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione".
Secondo quanto previsto dal citato comma 25, dal 1  luglio
1997 si applicano in materia di corresponsione della tredi-
cesima mensilita' di pensione le medesime norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
14 - SUPPLEMENTO DI PENSIONE
L'articolo 3, comma 24, stabilisce che durante i periodi di
rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contri-
buti versati al Fondo stesso danno diritto ad un supplemento
di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 23 aprile 1981, n. 155.
L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859 e l'arti-
colo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 sono abrogati.
15  - OPZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO
      1982, N.54 E DELL'ART.6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990,
      N.407.
L'art.3, comma 21, del decreto n. 164 dispone che restano
con-fer-mate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto legisla-tivo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione
esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art.6 della legge 26
febbraio 1982, n.54, nonche' dell'art.6 della legge 29
dicembre 1990, n.407.
Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni
di cui trattasi il trattamento pensioni-stico non potra'
superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto
n. 503, l'im-porto della retribuzione pensionabile.
Com'e' noto, l'articolo 6 della legge n.54/1982 riconosce a
coloro che non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva
massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facolta'
di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al
perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il
compimento del 65  anno di eta'.
Il comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo n.503/1992
stabi-lisce che la percentuale annua di commisurazione della
pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita
per effetto dell'opzione ai fini della permanenza in servi-
zio oltre le eta' previste dal comma 1 dello stesso articolo
e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento
del 60  anno di eta' per le donne e del 65  anno di eta' per
gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza in
servizio oltre il 60  anno di eta' la percentuale di commi-
sura-zione della pensione e' incrementata di un mezzo punto
percentuale per gli anni oltre il 60  e fino al 65 .
Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 164
stabilisce che, ai fini della determinazione della misura
della pensione, l'anzianita' contributiva massima computa-
bile nel Fondo Volo e' fissata in 40 anni, per le pensioni
con decor-renza dal 1  agosto 1997 in poi la facolta' previ-
sta dall'art.6 della legge n.54/1982 opera fino al raggiun-
gimento della pre-detta anzianita' contri-butiva di 40 anni.
Il combinato disposto dell'art.6 della legge n.407/1990 e
dell'art.1, comma 2, del decreto n.503/1992, riconosce agli
iscritti all'assi-curazione generale obbligatoria dei lavo-
ratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative
o esclusive della medesima la facolta' di rimanere in
servizio fino al compi-mento del 65  anno di eta' nel caso in
cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima
utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una
pensione di vecchiaia a carico della predetta assicurazione
generale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclu-
sivi della medesima.
A motivo dell'elevazione dell'anzianita' contributiva
massima a 40 anni,  per le pensioni aventi decor-renza dal 1
agosto 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art.6
della legge n.407/1990 opera soltanto per le anzia-nita'
contri-butive maturate oltre i 40 anni.
Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui
all'art.6 della legge n.407/1990 anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto n. 164 e prestino ancora la
propria attivita' lavorati-va, a garanzia dei diritti acqui-
siti, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero
del Lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici
previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni
maturati oltre l'anzianita' massima prevista dalla previ-
gente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del
decreto n. 164, mentre per la valuta-zione della anzia-nita'
contributiva maturata suc-cessivamente si tiene conto di
quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3.
In particolare, per quanto concerne il calcolo della pen-
sione devono essere osservati i criteri di seguito indicati:
A)   deve essere effettuato un primo calcolo della pensione
quale spetterebbe all'interessato alla data di cessa-
zione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione;
B)   deve essere effettuato un secondo calcolo determinando
la pensione spettante alla data nella quale il datore
di lavoro poteva esercitare la facolta' di recesso,
scorporando il periodo compreso fra la data in cui
poteva avvenire l'eser-cizio della predetta facolta' e
la data di entrata in vigore del decreto n. 164. Tale
periodo dovra' essere utilizzato a supplemento.
La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B
e di quello del supplemento costituisce l'importo di pen-
sione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo
di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pen-
sione piu' favorevole da mettere in paga-mento.
Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del
decreto n. 164 hanno beneficiato della legge n.407/1990,
qualora non abbiano raggiunto l'anzianita' massima contri-
butiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della
legge n.54/1982 fino al consegui-mento dei 40 anni di con-
tribuzione.
16 - AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI
L'articolo 5 del decreto dispone che per quanto non disci-
plinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal
decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del
Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto, le
disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligato-
ria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-ter
del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
Il predetto articolo 23-ter che ha sostituito l'articolo 40
della legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone che i contributi
omessi e non prescritti, gia' riconosciuti utili ai fini del
diritto alle prestazioni dal citato articolo 40 devono
essere computati anche ai fini della determinazione della
misura di esse.
I contributi per i quali e' operante il principio dell'au-
tomatismo introdotto dall'art. 23-ter, ora applicabile anche
nei confronti degli iscritti al Fondo Volo, devono essere
computati, agli effetti del diritto e della misura delle
prestazioni, come se fossero stati tempestivamente versati
in corrispondenza dei periodi di lavoro cui si riferiscono:
la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni con il
computo di essi devono essere effettuate con la normale
decorrenza di legge e comunque non anteriore al 1  luglio
1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164.
Per quanto concerne le pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1  luglio 1997, la ricostituzione in applicazione del
principio dell'automaticita' e' subordinata alla condizione
che i contributi stessi non risultino prescritti a tale
data.
Resta fermo che, in caso di recupero o di regolarizzazione
dei contributi omessi, la ricostituzione delle pensioni deve
essere retrodatata alla data di decorrenza delle pensioni
stesse, osservando i vigenti criteri di applicazione.
17 - CONTENZIOSO
La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministra-
tivi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia
pensio-nistica e contributiva, resta attribuita al Comitato
di Vigilanza del Fondo Volo, al quale pertanto dovranno
continuare ad essere inoltrati, secondo le modalita' in
atto, i ricorsi in questione.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO
                                                  ALLEGATO 1
DIREZIONE CENTRALE            Messaggio n.14014 del 23.6.97
PER LE PENSIONI
Ufficio Fondi Speciali
Previdenza Marinara,
Trasporti e Volo
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Allegati 1
OGGETTO:  Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo di
     previdenza per il personale di volo. Decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164.
In attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma
22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' stato emanato il
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 138 del 16 giugno
1997, in materia in regime pensionistico per gli iscritti al
Fondo speciale di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea.
Il predetto decreto entrera in vigore il 1  luglio 1997,
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Si riepilogano di seguito le principali disposizioni conte-
nute nel decreto in materia pensionistica.
- L'articolo 3, comma 2, stabilisce che a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto il diritto alla
pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento dei
medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che
il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribu-
zione obbligatoria o volontaria presso il Fondo volo. Al
riguardo si precisa che la disposizione trova applicazione
nei confronti degli iscritti che maturano i requisiti per il
diritto alla pensione di anzianita' successivamente al 30
giugno 1997. Per coloro che maturino entro il 30 giugno 1997
i requisiti per la pensione di anzianita' , ivi compresa la
cessazione dell'attivita' lavorativa, restano pertanto ferme
le previgenti disposizioni in materia di acquisizione del
diritto a pensione.
- L'articolo 3, comma 3, prevede la possibilita' di richie-
dere la pensione di anzianita' al conseguimento dei requi-
siti di eta' e di contribuzione previsti dalla Tabella A
allegata al decreto. In tal caso, a norma dell'articolo 3,
comma 5, la misura della pensione dovra' essere ridotta in
ragione delle riduzioni indicate alla colonna 2 della
Tabella B allegata al decreto.
- L'articolo 3, comma 7, dispone che il diritto al tratta-
mento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requi-
sito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello
tempo per tempo in vigore nel regime generale obbli-gatorio e
con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello
richiesto nel medesimo regime generale obbligato-rio, sempr-
eche' il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di
contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo
volo. La disposizione trova applicazione nei confronti degli
iscritti che maturano i requisiti per il diritto alla
pensione di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dal
servizio, successivamente al 30 giugno 1997. Per coloro che
maturino entro il 30 giugno 1997 i requisiti per la pensione
di vecchiaia, ivi compresa la cessazione dell'attivita'
lavorativa, restano pertanto ferme le previgenti disposi-
zioni in materia di acquisizione del diritto a pensione.
- L'articolo 3, comma 8, dispone che  il limite massimo di
retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo
24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito
dall'ar-ticolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e'
ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata
in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1
gennaio 2000. La disposizione trova applicazione per le
pensioni aventi decorrenza dal 1  luglio 1997.
- L'articolo 3, comma 9, dispone che per il calcolo della
quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1
luglio 1997 si applicano le aliquote di rendimento stabilite
dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (v. allegato A).
- L'articolo 3, comma 10, prevede che l'importo delle pre-
stazioni erogate dal Fondo volo non potra' in ogni caso
essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe
spettato applicando la normativa in vigore nell'assicura-
zione gene-rale obbligatoria. La disposizione trova applica-
zione per le pensioni aventi decorrenza dal 1  luglio 1997.
- L'articolo 3, comma 17, dispone che per le pensioni con
decorrenza dal 1  agosto 1997 non trovano piu' applicazione,
ai fini della determinazione della anzianita' contributiva,
le norme che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero
della frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi.
- L'articolo 3, comma 22, stabilisce che, qualora successi-
vamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo
volo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime
norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
- L'articolo 3, comma 23, prevede che durante i periodi di
rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non
e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da
lavoro subordinato od autonomo secondo le norme in materia
di cumulo fra pen-sione e retribuzione in vigore nell'assi-
curazione generale obbligatoria. La disposizione in parola
trova applicazione dal 1  luglio 1997 anche nei confronti
delle pensioni in essere a tale data.
- L'articolo 3, comma 26, stabilisce che per le pensioni con
decorrenza dal 1  agosto 1997 trovano applicazione le norme
in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicura-
zione generale obbligatoria.
- L'articolo 4, comma 1, stabilisce che, con effetto sulle
domande presentate successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto, si applicano le disposi-zioni in materia
di invalidita' e inabilita' vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria.
- L'articolo 4, comma 2, prevede che restano confermate le
disposizioni vigenti nel Fondo volo in materia di invali-
dita' specifica.
Si fa riserva di successive istruzioni in merito all'appli-
cazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di
cui trattasi.
                                   IL DIRETTORE CENTRALE
                                          CORVINO
                                              Allegato A
ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCE-
DENTI IL TETTO
-------------------------------------------------------------
Quote di retribuzione eccedenti il      Quote di pensione
limite (espresse in percentuale      corrispondenti per ogni
del limite stesso)                   anno di anzianita' con-
                                      tributiva complessiva
-------------------------------------------------------------
Sino al 33 per cento ...................     1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento........     1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento .......     1,10
Oltre il 90 per cento ..................     0,90
-------------------------------------------------------------
                                             ALLEGATO 2
                          TABELLA A
REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'
CON RIDUZIONI
-----------------------------------------------------------
                  SOMMA ETA' + ANZIANITA'
      PERIODO    CONTRIBUTIVA FATTA VALERE         ETA'
                     PRESSO IL FONDO
                                 COLONNA 1       COLONNA 2
-----------------------------------------------------------
1-1-1997/30-4-1998                  70              47
1-5-1998/31-8-1999                  71              48
1-9-1999/31-12-2000                 72              49
1-1-2001/31-12-2001                 73              50
1-1-2002/31-12-2002                 75              51
1-1-2003/31-12-2003                 77              52
1-1-2004/31-12-2004                 79              52
1-1-2005/31-12-2005                 81              52
DALL'1-1-2006                       82              52
                                             ALLEGATO 3
                                             TABELLA B
RIDUZIONI PERCENTUALI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CORRI-
SPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3.
-------------------------------------------------------------
  Anni mancanti ai requisiti
di cui all'articolo 3, comma 2      Percentuale di riduzione
          Colonna 1                        Colonna 2
-------------------------------------------------------------
             1                               1,00
             2                               1,75
             3                               2,50
             4                               3,25
             5                               4,00
             6                               4,75
             7                               5,50
             8                               6,25
             9                               7,00
            10                               8,00
            11                               9,00
            12                              10,50
            13                              12,00
            14                              13,50
            15                              15,00
            16                              17,50
            17                              20,00
            18 e oltre                      22,50
                                       ALLEGATO 4
Esempio di determinazione della retribuzione pensionabile da
utilizzare per il calcolo delle quote A e D di pensione.
Decorrenza pensione 1 .1.2000
Retribuzioni pensionabili percepite dal pensionato negli
ultimi anni di servizio precedenti il 1 .1.2000.
ANNO    Imponibile e     Imp. e pens.     Imponibile e
      pensionabile AGO   "teorica" Fondo  pensionabile Fondo
1999       100 mil.           95 mil.           -
1998        98 mil.           94 mil.           -
1997        -                  -               90 mil.
1996        -                  -               87 mil.
1995        -                  -               82 mil.
1994        -                  -               81 mil.
1993        -                  -               80 mil.
1992        -                  -               78 mil.
1991        -                  -               75 mil.
1990        -                  -               74 mil.
Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzia-
nita' contributive maturate fino al 31.12.1992 (quota A), il
periodo di riferimento per la determinazione della retribu-
zione pensionabile e' costituito dagli ultimi 5 anni prece-
denti il 1 .1.2000. Poiche nel periodo 1 .1.1998-31.12.1999
le retribuzioni percepite dall'inte-ressato sono state
assoggettate a contribuzione secondo le norme dell'assicu-
razione generale obbligatoria occorre utilizzare per tale
periodo le retribuzioni "teoriche" Fondo Volo, mentre per
quello precedente si conteggiano le retri-buzioni effettiva-
mente assoggettate a contribuzione nel Fondo medesimo.
La retribuzione pensionabile annua e pari a L. 89.600.000
(milioni 95 + 94 + 90 + 87 + 82 = 448; 448 : 5 = 89,6
milioni).
Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzia-
nita contributive maturate dall'1 .1.1998 al 31.12.1999 il
periodo di riferimento per la determinazione della retribu-
zione pensionabile e di 9 anni e 2 mesi (5 anni + 50 per
cento del periodo dall'1 .1.1993 al 31.12.1995 + 66,6 per
cento del periodo 1 .1.1996-31.12.1999).
Le retribuzioni da utilizzare sono quelle assoggettate a
contribuzione secondo le norme dell'assicurazione generale
obbligatoria negli anni 1999 e 1998 e quelle assoggettate a
contribuzione secondo le norme del Fondo negli anni prece-
denti.
La retribuzione pensionabile annua e' pari a L. 85.454.545
(milioni 100 + 98 + 90 + 87 + 82 + 81 + 80 + 78 + 75 + 74:
12 x 2 = 783.333.333; 783.333.333 : 110 x 12 = 85.454.545).
                                             ALLEGATO 5
Art.8 L. 480/1988   Limite massimo di retribuzione pensiona-
                    bile corrispon-dente alla media delle
retribuzioni imponibili percepite
nel'anno solare precedente (1996) da
dipendenti di pari qualifica dell'A-
zienda di navigazione aerea maggiormente
rappresentativa (Alitalia).
                    Valido per le pensioni con decorrenza
dal 1  luglio 1997 al 1  dicembre 1997
compreso
-------------------------------------------------------------
                                 ANZIANITA'
QUALIFICA    a) non inferiore a  b) superiore a c) superiore
CONTRATTUALE 15 anni e non supe- 20 anni e non     a 25 anni
             riore a 20 anni     superiore a 25
                                 anni
-------------------------------------------------------------
             media retribribuz.  media retrib.  media retri.
             imponibile          imponibile     imponibile
-------------------------------------------------------------
PILOTA  1) Comand.  196.092.080   237.903.740   247.468.851
        2) Pilota   150.441.041   181.268.660   175.222.584
-------------------------------------------------------------
TECNICO 1) Senior   136.773.050   150.753.198   160.216.591
DI      2) Capo          =             =             =
VOLO    3) Di prima      =             =             =
        4) Di seconda    =             =             =
-------------------------------------------------------------
ASSIST. 1) Capo Cab. 94.418.466   103.800.998   113.037.584
DI      2) Respons.  83.717.631    86.912.162    98.210.344
VOLO    3) Assistente
           di volo   67.683.104    69.955.002   74.845.453
-------------------------------------------------------------