Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 33 del 05/03/2010
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
05/03/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
33
E,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli
unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Riscatto
dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura
delle pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468)
SOMMARIO
:
Vengono
fornite disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto,
con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i
periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente
ai soli fini del diritto a pensione.
Premessa
Il
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997,
n. 196".
Com’è
noto, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 9, del decreto legge 1
ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n.
608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di
impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato
il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente
utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della
determinazione della misura della pensione stessa.
A
partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per
i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli
fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a
pensionamento.
In
virtù dell’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi
possono essere
riscattati ai fini pensionistici
(per la misura
della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo
agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
1 – Esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo
8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di
impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di
riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo
esercizio.
Ne
consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi
per i quali è stato
erogato
l'assegno
per lavori socialmente utili e che ha
comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del
diritto a pensione.
Alla
facoltà in trattazione – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in
esame - possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito
l’assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun
contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione
della domanda di riscatto.
La
domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro
superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.
Poiché
i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai
soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono
rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare
documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.
2 – Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
Come
dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997, l’onere da porre a
carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in
relazione
all’anzianità
contributiva
di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno
18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31
dicembre 1995.
I
periodi
oggetto di riscatto
possono, pertanto, rientrare nel sistema
di calcolo
retributivo
o in quello
contributivo
in relazione alla durata dei periodi
assicurativi del soggetto, rilevata
al 31 dicembre 1995
ed
alla loro
collocazione temporale.
Secondo
i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa
domanda, l’onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della
riserva
matematica
(art. 2, c. 4, D. Lgs. n. 184/1997) e/o del
calcolo
percentuale
(art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 184/1997).
In
merito si ribadisce che
tutti i periodi
anteriori al 1° gennaio 1996
sono interessati dal
solo
sistema
di
calcolo retributivo
.
Si
precisa peraltro che, laddove l’interessato faccia valere un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o
superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU
anteriore al 1° gennaio 1996, anche il calcolo dell’onere relativo ai periodi
LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema
retributivo, con le modalità della
riserva matematica
.
3 - Retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del
calcolo
Qualora,
alla data della domanda, il richiedente faccia valere
anche un solo
contributo
settimanale effettivo, utile ai fini della misura della
pensione, il calcolo dell’onere di riscatto dovrà essere determinato su tale
base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.
Nel
caso in cui si debba definire l’onere di riscatto secondo le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con
il
sistema
retributivo
si determinerà la relativa riserva matematica sulla base
della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della
domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota
di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità
contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.
Nel
caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella
futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il
sistema contributivo
, e si debba perciò
procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione
assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi
meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si
prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati,
rapportandola ad anno. L’onere di riscatto verrà definito sulla base di tale
retribuzione, dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione
della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.
Nei
casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini
della misura della pensione, l’onere di riscatto - qualunque sia il sistema di
calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione
“convenzionale”
, corrispondente al minimale settimanale determinato in
applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e
successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di
riscatto.
Al
verificarsi di tale ultima circostanza e nell’ipotesi di
calcolo con i
criteri della riserva matematica
, le retribuzioni convenzionali dei
periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile devono essere “attualizzate”
all’anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le
indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio1995.
4 – Definizione del valore di copertura da accreditare
ai periodi riscattati
Una
volta conclusa l’operazione di riscatto con l’integrale pagamento del relativo
onere, si procederà all’accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un
valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti
punti a) e b).
Tale
accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della
pensione, verrà identificato dal codice ARPA-UNEX
472
, appositamente
istituito.
a) - Periodi interessati dai criteri della riserva
matematica
Nel
caso in cui l’onere sia stato determinato secondo i criteri della
riserva
matematica
, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un
valore di copertura pari alla
retribuzione pensionabile
utilizzata ai fini del calcolo, debitamente “attualizzata” sulla base dei coefficienti
di rivalutazione vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di
riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il
periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della
circolare n. 24 del 26 gennaio1995).
Detta
operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile
presa a base per la determinazione dell’onere - se accreditata al periodo di
riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo – possa
assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale
rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in
cui dovesse a sua volta rientrare nel periodo utile a definire la retribuzione
pensionabile per il calcolo di altra prestazione.
b) - Periodi interessati
dal
calcolo in misura percentuale
Nel
caso in cui l’onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale
a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore
di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il
calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.
Ciò
in linea con la previsione dell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs.
n.184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei
contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto
con effetto dalla data
della relativa domanda
.
5 – Efficacia dei periodi riscattati
La
contribuzione acquisita mediante riscatto si colloca contestualmente ai periodi
accreditati figurativamente ai fini del diritto a pensione. A seguito
dell’operazione di riscatto, i relativi periodi saranno quindi utili anche ai
fini della determinazione della misura della pensione stessa.
La
contribuzione da riscatto è utile a perfezionare i requisiti contributivi
richiesti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ma non ai fini
della determinazione del contributo volontario. Ciò in quanto, ai sensi dell’
art. 7, c. 1, del D. Lgs. n. 184/1997, l’importo del contributo volontario è
determinato in base alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione
obbligatoria.
La
contribuzione in esame non è utile neppure a perfezionare il requisito
contributivo richiesto per l’accredito di contribuzione figurativa.
I
lavoratori socialmente utili, effettuato il riscatto di tutto o parte del
periodo accreditato figurativamente acquisiscono, per effetto del riscatto
medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Nulla
è innovato in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell’onere,
alle condizioni ed ai termini di decadenza dalla facoltà di riscatto.
6 - Istruzioni operative
Per
la gestione dei riscatti in esame in procedura automatizzata è stato istituito
un apposito codice “tipo pratica” (
LSU468
) e sono in corso le operazioni
di aggiornamento degli applicativi di calcolo dell’onere da porre a carico
degli interessati.
Le
istruzioni per l’utilizzo delle procedure verranno fornite con successivo
messaggio.
7 - Istruzioni contabili
Le
somme versate dagli interessati a titolo di riscatto del periodo di occupazione
in lavori socialmente utili sono rilevate al conto GPA 54/061; quindi, la
procedura provvede ad attribuire le somme stesse al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con imputazione in DARE del suddetto GPA 54/061 e in AVERE del conto
FPR 22/079, già esistente.
Nel
caso di versamenti rateali la procedura stessa provvede ad imputare la quota
capitale in AVERE del già citato conto FPR 22/079 e la quota interessi in AVERE
del conto FPR 24/010, anch’esso già esistente.
Il Direttore
generale
Mauro Nori
Allegato
n. 1
Decreto
Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468
“Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della
legge 24 giugno 1997, n. 196"
pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1998
Art.
8
Disciplina
dell'utilizzo nelle attività
Omissis
19.
Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali
è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di
utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi
della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e
seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Allegato
n. 2
Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n. 184
. “Attuazione della delega conferita
dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997)
(omissis)
Capo
II
Disposizioni
in materia di riscatto
Art.
2.
Corsi
universitari di studio
Omissis
3.
L
'onere
di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto
della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del
computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata
legge n. 335 del 1995.
4.
Ai fini del calcolo dell'onere per i
periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate
per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le
tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-
bis
.
Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili
senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si
applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5.
Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema
contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti
nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La
retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo
oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e
proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante
individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n.335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-
bis
.
La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in
apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del
sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante
maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione
previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di
riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’
articolo
1, comma 3
, della
legge 2 agosto 1990, n. 233
,
moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il
contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì
detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti
fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso.
Art.
4.
Modalità
dei riscatti
1.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i
casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica
l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
(omissis)